CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 122

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici.
Testo unificato C. 2839 Marco Meloni e abb.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

Pag. 123

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

  Michele BORDO (PD), relatore, preso atto dei contenuti del provvedimento, che non reca profili di rilievo in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Michele BORDO, presidente, tenuto conto della presenza del sottosegretario Gozi, propone di sospendere la seduta in sede consultiva per passare all'esame del disegno di legge di delegazione europea.

  La Commissione concorda.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.35.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651 Venittelli.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che la proposta di legge C. 3651 della quale la XIV Commissione avvia l'esame, ai fini del parere da rendere alla XI Commissione Lavoro, modifica i criteri di calcolo e di decorrenza, nonché il regime di compensazione, degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti dichiarati incompatibili con la normativa europea dalla Commissione europea, con decisione 2000/394/CE, concessi in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia, sulla base di quanto disposto dall'articolo 27 del decreto-legge 669/1996 e dall'articolo 5-bis del decreto-legge 96/1995, recanti sgravi contributivi e degli oneri sociali per assunzioni in aziende operanti in determinati territori.
  Nell'indicare le ragioni dell'intervento legislativo, la Relazione illustrativa ricorda in primo luogo che la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 3 settembre 2015 prevede che la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare in caso di aiuti incompatibili con la normativa europea, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) 794/2004 (nella questione relativa a Venezia e Chioggia la decisione è stata notificata nel 1999), sia rimessa al legislatore nazionale.
  L'intervento legislativo, quindi, in linea con l'articolo 260 del TFUE, che impone agli Stati membri di adottare ogni misura idonea a un recupero effettivo e immediato degli aiuti, è «volto a rendere sostenibile (e quindi possibile) il recupero degli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, sia modificando i criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme da recuperare, sia ammettendo la compensazione delle medesime somme con crediti certi, liquidi ed esigibili delle medesime imprese nei confronti dell'INPS».
  La proposta di legge in esame si compone di un unico articolo che attraverso una modifica dell'articolo 1, comma 354 della L. 228/2012, definisce nuovi criteri per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare, disponendo:
   l'applicazione del tasso di interesse semplice, e non del tasso di interesse composto, come previsto dalla normativa vigente;
   che gli interessi a cui fare riferimento sono quelli maturati dalla data in cui si è fruito dell'agevolazione fino alla data dell'effettivo Pag. 124recupero, come stabilito dall'articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione europea;
   che il calcolo degli interessi è quello stabilito dal medesimo articolo 5, comma 2, della decisione 2000/394/CE della Commissione europea.

  Ricorda che il decreto-legge n. 96/1995 ha previsto, per gli anni 1995 e 1996, un regime di aiuti alle imprese del territorio di Venezia insulare e di Chioggia (attraverso l'estensione del regime di aiuti già previsto dal DM 5 agosto 1994 per i datori di lavoro del Mezzogiorno per gli anni 1994-1996) Successivamente, il decreto-legge n. 669/1996, ha previsto l'applicazione del regime di aiuti anche per l'anno 1997. Il regime di aiuti consisteva in uno sgravio sull'intero ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro e in un'esenzione degli oneri sociali (per la durata di un anno) sulle nuove assunzioni. Secondo i dati forniti dall'INPS, tra il 1995 e il 1997 sono stati concessi benefici contributivi a imprese situate nel territorio di Venezia e di Chioggia per un ammontare complessivo medio annuo di 73,6 miliardi di lire (l'equivalente di 38 milioni di euro), di cui hanno beneficiato oltre 1.800 imprese.
  Con la Decisione 2000/394/CE, del 25 novembre 1999, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti ai quali l'Italia ha dato esecuzione, ai sensi dei decreti-legge n. 96/1995 e n. 669/1996, in favore delle imprese nei territori di Venezia e Chioggia, sotto forma di sgravi degli oneri sociali, sono compatibili con il mercato comune a determinate condizioni, ossia che siano accordati:
   alle piccole e medie imprese, ai sensi della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle PMI;
   alle imprese che non corrispondono a tale definizione e che sono localizzate in una zona ammissibile alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato (corrispondente all'attuale articolo 107) (secondo i criteri seguiti dalla Commissione per esaminare la compatibilità degli aiuti di Stato a finalità regionale con il mercato comune, riportati negli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale);
   a qualsiasi altra impresa che assuma categorie di lavoratori con particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento nel mercato del lavoro (secondo gli orientamenti comunitari in materia di occupazione).

  Secondo la Commissione, «detti aiuti costituiscono aiuti incompatibili con il mercato comune quando invece sono accordati ad imprese che non sono PMI e che sono localizzate al di fuori delle zone ammissibili alla deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato».
  Gli interventi, in sostanza, rappresentavano agevolazioni che furono poi ritenute atte a falsare la concorrenza e incidere sugli scambi intracomunitari, ai sensi della decisione n. 2000/394/CE della Commissione.
  Le decisioni da parte delle autorità nazionali di procedere al recupero delle somme non andarono, tuttavia, nella maggiore parte dei casi, a buon fine, e furono oggetto di numerosi ricorsi di annullamento, presentati dai soggetti destinatari dell'intimazione dell'INPS dinanzi ai giudici civili italiani, che determinarono la sospensione dell'esecuzione, contribuendo così a ritardare le procedure di recupero.
  Al termine di una lunga vicenda, la Corte di giustizia intervenne con la sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09), con cui stabilì che i motivi addotti dal Governo italiano per giustificare il mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi (ossia l'esistenza di un contenzioso in corso presso le autorità giudiziarie nazionali e le difficoltà collegate alla necessità di individuare caso per caso le imprese obbligate a restituire detti aiuti) non costituissero un'impossibilità assoluta di dare esecuzione alla decisione 2000/394/CE, ai sensi della consolidata giurisprudenza in materia; in particolare, la Corte Pag. 125osservò che su tutto prevale il principio secondo cui lo Stato membro è tenuto ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l'effettivo recupero delle somme dovute e il principio per il quale un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare le prescrizioni del Trattato.
  Al fine di dare attuazione alla decisione della Commissione europea 2000/394/CE e alla sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2011, il legislatore italiano è intervenuto con l'articolo 1, commi da 351 a 356, della L. 228/2012, che ha definito una specifica procedura per il recupero delle somme da parte delle imprese che avevano illegittimamente beneficiato del regime di aiuti.
  In materia di contenzioso avente ad oggetto aiuti di Stato, si ricorda che l'articolo 49 della L. 234/2012 ha modificato il procedimento attribuendo la competenza in via esclusiva al giudice amministrativo sulle controversie in esecuzione di una decisione di recupero.
  Da ultimo, con la sentenza del 17 settembre 2015 (Commissione c. Italia, C-367/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea ha accertato che l'Italia, alla data del 21 gennaio 2013 (scadenza del termine stabilito nella lettera di diffida inviata dalla Commissione all'Italia), è nuovamente venuta meno all'obbligo di recupero, in quanto gli aiuti non erano stati ancora recuperati integralmente dalle autorità italiane.
  La Corte, in particolare, ha constatato:
   che le difficoltà intervenute nel corso della procedura di recupero degli aiuti non consentono di giustificare la mancata esecuzione della sentenza del 6 ottobre 2011 C-302/09;
   che l'Italia non ha dimostrato che fossero soddisfatte le condizioni per una sospensione del recupero di determinati aiuti da parte della giustizia italiana;
   che le difficoltà dovute alla necessità di condurre un esame caso per caso nei confronti di un gran numero di beneficiari durante un periodo assai risalente per determinare le somme da recuperare non possono giustificare il mancato recupero degli aiuti (la Corte infatti ritiene che l'Italia non abbia dimostrato che le misure adottate per il recupero degli aiuti siano state oggetto di un controllo permanente ed efficace, considerato anche che «uno Stato membro non può avvalersi del proprio ritardo nell'esecuzione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto dell'Unione per giustificare la mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta un inadempimento di detto Stato membro;
   che il fatto che alcune imprese siano in difficoltà o in fallimento non incide sull'obbligo di recuperare gli aiuti illegittimamente versati.

  Per questi motivi, la Corte ha condannato l'Italia al pagamento:
   di una penalità di 12 milioni di euro per semestre di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 2011 (la base semestrale è stata scelta anche per consentire alla Commissione di valutare lo stato di avanzamento delle operazioni di recupero);
   di una somma forfettaria pari a 30 milioni di euro (misura dissuasiva adottata per prevenire la reiterazione futura di analoghe violazioni del diritto dell'Unione.

  Ricorda, inoltre, che, con la sentenza del 3 settembre 2015, la Corte, in merito ai criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato comune, nel caso in cui la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente all'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004 (è il caso di Venezia e Chioggia, per le quali la decisione è stata notificata nel 1999), ha rinviato al diritto nazionale la determinazione dei criteri da applicare per il calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.
  Preso atto dei contenuti del provvedimento, e considerata l'intenzione della Commissione Lavoro di procedere in sede legislativa, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Pag. 126

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, ricorda che il disegno di legge europea in esame, già approvato dal Senato, contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea che hanno dato luogo a casi di pre-infrazione, avviati dalla Commissione europea nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e a procedure di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi in sede europea.
  La legge europea è stata introdotta nel 2012 dalla legge n. 234 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Si tratta, com’è noto, dello strumento normativo che ha sostituito la legge comunitaria annuale, unitamente al disegno di legge di delegazione europea.
  Ad oggi sono state emanate tre leggi europee, di cui due riferite all'anno 2013 (legge europea 2013 – n. 97 del 2013, e legge europea 2013-bis – n. 161 del 2014, n. 161) ed una all'anno 2014 (legge europea 2014 – n. 115 del 2015), che hanno garantito l'avvio di un percorso virtuoso di riduzione del contenzioso pendente nei confronti del nostro Paese che, con le ultime decisioni della Commissione europea, scende al livello (minimo) di 80 procedure di infrazione.
  Il disegno di legge europea 2015-2016, presentato dal Governo il 3 febbraio 2016, è stato approvato, con modificazioni, dal Senato lo scorso 10 maggio. Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato, il provvedimento che mi accingo ad illustrare consta di 37 articoli suddivisi in 9 capi, ciascuno riferito a specifiche e distinte materie. Mi preme osservare che il testo trasmesso alla Camera è stato oggetto di modificazioni significative in sede di esame parlamentare: il provvedimento è stato infatti integrato con l'aggiunta di sedici nuovi articoli, che includono una apposita sezione relativa alle vittime di reati intenzionali violenti; inoltre, otto articoli sono stati oggetto di variazioni testuali. Da ultimo, segnalo che si è proceduto allo stralcio dell'articolo 3 recante norme in materia di etichettatura di prodotti alimentari e che il titolo del disegno di legge è stato integrato, facendo ora riferimento all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea per il biennio 2015-2016.
  Sinteticamente, rammenta che il provvedimento mira a consentire la definizione di: 10 casi EU Pilot, 4 procedure d'infrazione, 1 procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e 1 procedura di aiuti di Stato; inoltre, con esso si dà attuazione a 3 direttive e a 1 decisione GAI.
  Procederà ora ad una sintetica illustrazione del contenuto del disegno di legge.
  Gli articoli da 1 a 4 riguardano disposizioni in materia di libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 1 in materia di qualità e trasparenza della Pag. 127filiera degli oli d'oliva vergini, al fine di definire il Caso EU Pilot 4632/13/AGRI, modifica la legge 13 gennaio 2013, n. 9, con riferimento all'evidenza cromatica dell'indicazione di origine delle miscele degli oli d'oliva e alla previsione di un termine minimo di conservazione degli oli d'oliva. La disposizione conferma l'obbligo di inserire in etichetta la previsione di un termine minimo di conservazione, affidandone l'individuazione ai produttori e rafforzando le sanzioni per le relative violazioni. Si prevede inoltre l'indicazione della campagna di raccolta degli oli di oliva vergini, ad esclusione di quelli prodotti o commercializzati in un altro Stato membro dell'UE o in Turchia, o dei prodotti fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). L'articolo 2 relativo all'etichettatura del miele modifica il decreto legislativo n. 179 del 2004 (di attuazione della direttiva 2001/110/CE) onde risolvere il caso EU Pilot 7400/15/AGRI, riguardante confezioni di mieli commercializzati in Italia ma provenienti da altri Stati membri, sulla cui etichetta era indicata la generica nomenclatura «miscela di mieli originari e non originari della CE», al posto dell'indicazione analitica dei singoli Paesi d'origine in cui il miele era stato raccolto. Senza modificare l'impostazione del decreto legislativo n. 179/2004, viene aggiunto all'articolo 3 un nuovo comma 4-bis, volto a escludere dall'obbligo di indicazione analitica dei Paesi di provenienza «i mieli prodotti e confezionati in altri Stati membri nel rispetto delle definizioni e delle norme della direttiva 2001/110/CE». L'articolo 3 in materia di immissione in commercio dei dispositivi medici, reca due novelle, rispettivamente, al decreto legislativo n. 46 del 1997 e al decreto legislativo n. 507 del 1992, sostituendo la locuzione «costi/benefici» con il riferimento al rapporto «rischi/benefici». La modifica interviene in attuazione della rettifica della direttiva 2007/47/CE che modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi. L'articolo 4 estende le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 186 del 2011 alle violazioni del regolamento (UE) n. 1297/2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.
  In materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, l'articolo 5 elimina l'obbligo per le Società Organismi di Attestazione (SOA) che accertano i requisiti degli appaltatori di lavori pubblici di avere la sede legale in Italia, mantenendo per esse il solo obbligo di avere una sede nel territorio della Repubblica. La norma mira a superare la procedura di infrazione 2013/4212 avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per aver imposto alle SOA l'obbligo di avere la propria sede legale nel territorio della Repubblica ai sensi dell'articolo 64, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010. L'articolo 6 in materia di tassazione delle vincite da gioco, dà esecuzione alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 22 ottobre 2014, accogliendo i rilievi su cui si fonda il caso EU Pilot 5571/13/TAXU. In particolare, la disposizione prevede che le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di imposta. La norma provvede inoltre alla relativa copertura finanziaria derivante dalla nuova esenzione prevista per le vincite realizzate negli Stati europei.
  Il Capo III reca disposizioni in materia di giustizia e sicurezza. L'articolo 7 dispone in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, nonché di accesso e utilizzo delle informazioni da parte dell'autorità centrale. La norma consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di Pag. 128alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari. L'articolo 8 interviene sulle procedure di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea. In particolare, si prevede che l'atto pubblico certificato come titolo esecutivo europeo è immediatamente applicabile negli altri Stati dell'Unione europea. L'articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori. Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito. L'articolo 10 dispone il rilascio di un permesso di soggiorno autonomo ai minori stranieri, anche prima del quattordicesimo anno di età, per dare piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. A tal fine, la norma reca modifiche al Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo n. 286 del 1998), nonché al regolamento recante le relative norme di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999).
  La sezione II del Capo III, articoli da 11 a 16, è interamente dedicata alla disciplina a favore delle vittime di reati intenzionali violenti. L'articolo 11, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconosce, a carico dello Stato, il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti, facendo salve le provvidenze in favore delle vittime di determinati reati previste da altre disposizioni di legge, ove più favorevoli. Si demanda ad un decreto interministeriale la determinazione degli importi dell'indennizzo, garantendo un maggior ristoro alle vittime dei reati di violenza sessuale e di omicidio. L'articolo 12 delinea le condizioni per l'accesso all'indennizzo. L'articolo 13 delinea la procedura per la presentazione della domanda di indennizzo. L'articolo 14 rinomina il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, estendendolo alle vittime dei reati intenzionali violenti, attribuendo ad esso anche la copertura dei corrispondenti indennizzi. In favore del Fondo è stanziato un contributo statale annuale, a partire dal 2016, pari a 2,6 milioni di euro. L'articolo 15 reca modifiche alla disciplina del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, di cui alla legge n. 512 del 1999, e del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui alla legge n. 44 del 1999. In particolare, la norma interviene sulla denominazione e la composizione dei Comitati di solidarietà previsti dai citati Fondi, nonché sulle condizioni ostative all'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. L'articolo 16, infine, reca le occorrenti disposizioni finanziarie.
  In materia di trasporti, l'articolo 17 modifica il decreto-legge n. 457 del 1997, che ha istituito il Registro internazionale italiano delle navi in regime di temporanea dismissione di bandiera, consentendo l'iscrizione anche per le navi che appartengono a soggetti comunitari. L'articolo 18, introduce sanzioni nei casi di inosservanza delle prescrizioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) da parte delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture e degli operatori di settore.
  Numerose disposizioni, articoli da 19 a 29, intervengono in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato. L'articolo 19 modifica la tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, oggetto di rilievi nel caso EU Pilot 7192/14/TAXU. A tal fine, si modifica il Testo unico delle leggi sulle Pag. 129tasse automobilistiche (decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39) per renderlo compatibile con la direttiva 83/182/CEE. Gli studenti vengono esentati da imposte e tasse per l'utilizzo in Italia di veicoli immatricolati nello Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo in cui risiedono abitualmente, a condizione che con lo Stato medesimo sussista un adeguato scambio di informazioni. L'articolo 20 dispone la cancellazione del diritto fisso e della tassa di circolazione per gli autotrasportatori albanesi, in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea, ratificato con legge n. 10 del 2008. L'articolo 21 modifica le aliquote IVA applicabili agli aromi freschi in accoglimento dei rilievi avanzati dalla Commissione europea nel caso EU Pilot 7292/15/TAXU. La disposizione innalza dal 4 al 5 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di basilico, rosmarino e salvia freschi, destinati all'alimentazione. Viene ridotta dal 10 al 5 per cento l'aliquota applicabile alla cessione di piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia. Viene altresì ridotta dal 22 al 5 per cento l'IVA sull'origano a rametti o sgranato. L'articolo 22 innalza dal 4 al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di preparazioni alimentari a base di riso (cosiddetti preparati per risotti). La norma è finalizzata alla chiusura del caso EU Pilot 7293/15/TAXU. L'articolo 23, al fine di sanare la procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato n. 11/2010 riguardante gli aiuti ai consorzi agrari in Italia, modifica la legge n. 311 del 2004, portando dal 40 per cento al 50 per cento la quota di utili netti annuali soggetta a tassazione per i consorzi agrari di cui all'articolo 9 della legge 23 luglio 2009, n. 99. L'articolo 24 novella il regime forfetario di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime (c.d. tonnage tax) disciplinato dal capo VI del titolo II del TUIR. I commi da 11 a 15 recano inoltre una delega al Governo ad adottare un decreto legislativo di riordino degli incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime. La delega, per la quale sono definiti princìpi e criteri direttivi, deve essere esercitata entro il 31 luglio 2016. L'articolo 25 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione doganale competente, responsabile a livello nazionale del sistema informativo doganale, in attuazione della Decisione 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel settore doganale, che ha sostituito la Convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale del 26 luglio 1995 (c.d. «Convenzione SID»). L'accesso diretto ai dati è riservato anche al Corpo della Guardia di Finanza, in qualità di forza di polizia economica e finanziaria. L'articolo 26 dà attuazione alla direttiva 2014/86/UE in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi e alla direttiva (UE) 2015/121, avente ad oggetto il trattamento fiscale di dette società. I termini di recepimento delle direttive sono scaduti il 31 dicembre 2015. La disposizione mira a definire la procedura di infrazione 2016/0106 per il mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE. L'articolo 27 dispone la soppressione degli articoli 2 e 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in materia di investimenti nelle imprese marittime, al fine di sanare la procedura in materia di aiuti di Stato n. SA 38919. Il regime delineato in Italia da tali norme, in materia di aiuti al funzionamento dell'industria della costruzione navale, non è più compatibile con il mercato comune, posto che il regolamento (CE) n. 1540/98 ha stabilito come data finale per la concessione degli aiuti il 31 dicembre del 2000, ed è scaduto il 31 dicembre 2003. L'articolo 28 intende attuare la direttiva (UE) 2015/2060, che ha abrogato la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi. Di conseguenza, a decorrere dal 1o gennaio 2016 è abrogato il decreto legislativo n. 84 del 2005, col quale è stata attuata la citata direttiva. L'articolo 29 interviene sul trattamento fiscale delle attività di raccolta dei tartufi, sottoponendo a ritenuta i compensi corrisposti Pag. 130ai raccoglitori occasionali di tartufi e assoggettando i tartufi all'aliquota IVA del 10 per cento.
  In materia di occupazione, l'articolo 30 interviene sul tema dei diritti dei lavoratori a seguito di subentro di un nuovo appaltatore, riformulando il decreto legislativo n. 276 del 2003. Si specifica che l'esclusione della natura di trasferimento d'azienda (o di parte d'azienda) è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa ed alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa. Sul punto è aperto il caso EU Pilot 7622/15/EMPL per presunta violazione della direttiva 2001/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
  In materia di tutela dell'ambiente, l'articolo 31 introduce l'obbligo per i cacciatori di annotare, subito dopo l'abbattimento, sul tesserino venatorio la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta, a tal fine modificando l'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 sulla protezione della fauna selvatica omeoterma e il prelievo venatorio. La modifica è volta alla parziale chiusura del caso EU Pilot 6955/14/ENVI. L'articolo 32 modifica in più punti la disciplina nazionale di attuazione della direttiva 2009/31/CE, in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, al fine di superare i rilievi nell'ambito del caso EU Pilot 7334/15/CLIM. In particolare, le modifiche hanno ad oggetto le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio; il riesame e l'aggiornamento dell'autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio e le attività sottoposte a vigilanza e controllo.
  Le disposizioni in materia di energia sono contenute all'articolo 33 che reca adattamenti alla normativa nazionale vigente sul «terzo pacchetto energia» (decreto legislativo n. 93 del 2011), al fine di consentire l'archiviazione della procedura di infrazione 2014/2286.
  Tra le altre disposizioni, segnala che gli articoli 34 e 35 apportano modifiche alla legge n. 234 del 2012. L'articolo 34 interviene all'articolo 19 sostituendo i termini «direttore della Segreteria del CIAE» e «responsabile della Segreteria del CIAE» con il termine «Segretario del CIAE», onde chiarire che a quest'ultimo saranno demandati determinati compiti. L'articolo 35 interviene sul Capo VIII (»Aiuti di Stato», articoli 44-52) con numerose disposizioni che: modificano la disciplina per la notifica alla Commissione europea di eventuali misure di concessione di aiuti di Stato alle imprese; prevedono una «cabina di regia» unica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il sistema di notificazione elettronica; disciplinano le azioni di recupero di aiuti di Stato rivelatisi illegali, in quanto non compatibili con il mercato interno. Per lo svolgimento dei compiti connessi all'attuazione della disciplina europea, l'articolo 36 incrementa di 12 milioni di euro, a decorrere dal 2017, il fondo per le spese di funzionamento del Garante della privacy; inoltre, autorizza la Consob ad assumere personale per far fronte alle esigenze connesse all'istituzione dell'organismo di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori in materia finanziaria: Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF.
  Infine, l'articolo 37 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo un'eccezione esplicita per gli articoli 6, 9, 10, 16, 20, 21, 29 e 36 del disegno di legge che dispongono una clausola di copertura autonoma.

  Sandro GOZI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, ringrazia il relatore per l'illustrazione analitica del disegno di legge, che ha messo in luce la complessità del provvedimento. Ricorda che presso il Senato si è svolto un ampio ed approfondito dibattito, che ha anche condotto all'approvazione di rilevanti modifiche. Sottolinea in proposito la sensibilità Pag. 131del Governo e lo spirito di compromesso dimostrato, attraverso l'accoglimento di istanze provenienti da tutti i gruppi parlamentari, sia del Senato che della Camera.
  L'auspicio del Governo è quello di un esame approfondito e rapido del provvedimento, anche al fine di mantenere il ritmo costante di approvazione dei provvedimenti europei, concordato sin dall'inizio della legislatura con la XIV Commissione. Sottolinea in tale quadro l'intenzione del Governo di presentare a breve una nuova legge europea e di delegazione europea.

  Mario SBERNA (DES-CD), richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 33 del provvedimento, che interviene in tema di servizio pubblico di fornitura di energia elettrica e di tutela dei consumatori. Richiama in proposito la difficile situazione delle famiglie numerose e più povere, che appaiono penalizzate da un sistema iniquo di calcolo dei consumi, e rispetto alle quali, con pronuncia del 1995 rimasta disattesa, la Corte Costituzionale aveva invitato ad adottare misure di tutela attraverso una revisione della fiscalità.
  Auspica quindi che si possa intervenire in tale ambito, procedendo nella direzione già adottata con il bonus elettrico e gas.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati.
Atto n. 295.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, preso atto delle indicazioni pervenute dai colleghi, formula una proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 1).

  Paolo TANCREDI (AP) ringrazia il relatore per il parere formulato, che interviene su una disciplina tecnica complessa e che appare completo e dettagliato.
  Riterrebbe tuttavia utile, sebbene sia consapevole che diverse questioni sono oggetto di rilievi specifici anche da parte delle Commissioni di merito, rafforzare alcuni aspetti del parere. Innanzitutto trasformando in condizione l'osservazione di cui alla lettera a); in secondo luogo formulando una osservazione riguardante l'opportunità di una modifica dell'articolo 23, comma 1-bis dello schema di decreto relativo a «Collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio». Si tratta di una questione richiamata nelle premesse al parere, ma che riterrebbe opportuno inserire anche in forma di osservazione, anche tenuto conto del rilievo della questione dal punto di vista della conformità con la normativa europea. Riterrebbe infine utile formulare una osservazione sul tema della disciplina transitoria di alcune disposizioni che impongono obblighi ai revisori legali e alle società di revisione e che non possono essere di immediata applicazione al momento dell'entrata in vigore del decreto. Anche questo tema è richiamato in premessa, ma meriterebbe di essere maggiormente evidenziato. Pag. 132
  Si rimette, in ogni caso, alla volontà del relatore e della Commissione su questi punti.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, segnala che, come concordato con i relatori presso le altre Commissioni coinvolte, ha inteso limitare le osservazioni formulate alle questioni di più diretta competenza della XIV Commissione, mantenendo comunque in premessa ulteriori considerazioni. Ritiene in ogni caso condivisibile la proposta dell'onorevole Tancredi di inserire una ulteriore osservazione che inviti il Governo a valutare la possibilità di modificare l'articolo 23-bis dello schema di decreto in modo da chiarire che esso non attiene ai compiti di vigilanza sugli enti di interesse pubblico o sugli «enti sottoposti a regime intermedio», ma riguarda i compiti di vigilanza sui revisori (e società di revisione) di questi enti.
  Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni (vedi allegato 2).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione e osservazioni, come da ultimo riformulata.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Atto n. 298.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame è emanato in attuazione dell'articolo 16 della L. 114/2015 (legge di delegazione europea per il 2014), il quale ha introdotto un criterio direttivo specifico per l'esercizio della delega per il recepimento della Direttiva 2013/35/UE del 26 giugno 2013, inerente le disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici (la Direttiva riguarda, in particolare, gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati a breve termine).
  In particolare, il nuovo criterio obbliga gli Stati membri ad introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della Direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata Direttiva, che deve essere recepita entro il 1o luglio 2016.
  Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata, scopo del provvedimento è di fornire protezione ai lavoratori, nel corso delle loro attività, dai campi elettromagnetici nocivi (soprattutto, secondo quanto riportato nell'articolo 10 della Direttiva e ribadito nella relazione tecnica allegata, in attività quali quelle del settore sanitario, con particolare riferimento agli operatori addetti alle risonanze magnetiche, radarterapia o marconiterapia, nonché anche per le attività di installazione e manutenzione di sistemi di telecomunicazioni). Dal momento che l'esposizione a campi elettromagnetici è considerata un rischio complesso, è necessario «definire misure più specifiche per garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, senza per questo ostacolare l'uso e lo sviluppo di tecniche industriali e medicali o di imporre oneri sproporzionati per le imprese, in particolare le PMI» garantendo al contempo l'efficacia delle misure di protezione dei lavoratori esposti a campi elettromagnetici attraverso l'impostazione di valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro informazioni per la gestione del rischio. La direttiva che si recepisce, infatti, ha lo scopo di trattare tutti gli effetti biofisici (diretti ed indiretti) provocati dai campi elettromagnetici, mediante la creazione, nell'Unione europea, di una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza. Pag. 133
  Ricorda che nel nostro ordinamento la protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici è disciplinata dal Titolo VIII, Capo IV (articoli 206-212), del D.Lgs. 81/2008, mentre i valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI.
  Lo schema di decreto legislativo, che è composto di due articoli, interviene quindi sull'impianto normativo vigente, novellando gli articoli da 206 a 212 del D.Lgs. 81/2008, con l'obiettivo di implementare il sistema di protezione già esistente secondo i dettati contenuti nella richiamata Direttiva, a condizione di non comportare, ai sensi dell'articolo 2, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Come accennato in precedenza, l'articolo 1 del provvedimento, novellando il Titolo VIII, Capo IV, del D.Lgs. 81/2008 (articoli 206-212), modifica ed integra la disciplina di riferimento vigente.
  In primo luogo, il nuovo testo dell'articolo 206 del D.Lgs. 81/2008 precisa che le disposizioni in oggetto riguardano la protezione dai rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici. Inoltre si provvede ad attuare la facoltà prevista dall'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva, che ha riconosciuto, nell'ambito di applicazione delle tutele, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare l'attuazione di un sistema di protezione per il personale di impianti militari operativi o che partecipi ad attività militari, comprese le esercitazioni internazionali congiunte.
  Il nuovo testo del successivo articolo 207, in accordo con l'articolo 2 della Direttiva, fornisce una descrizione più puntuale delle definizioni in materia, onde scongiurare dubbi interpretativi.
  Il nuovo testo dell'articolo 208, riporta i valori limite di esposizione e i valori di azione cui occorre far riferimento ai fini della valutazione del rischio, in conformità con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della Direttiva.
  Il nuovo testo dell'articolo 209, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 4 della Direttiva, stabilisce una serie di obblighi a carico del datore di lavoro nella procedura di valutazione dei rischi.
  Il nuovo testo dell'articolo 210, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5 della Direttiva, prevede una serie di obblighi a carico del datore di lavoro connessi al superamento dei valori limite indicati.
  Il nuovo articolo 210-bis stabilisce (sulla base delle disposizioni dell'articolo 6 della Direttiva) l'obbligo, per il datore di lavoro, di informare e formare i lavoratori esposti ai rischi di campi elettromagnetici, in relazione al risultato della valutazione dei rischi.
  Il nuovo testo dell'articolo 211, in attuazione dell'articolo 8 della Direttiva, modifica le disposizioni vigenti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, si dispone l'obbligo, da parte del datore di lavoro, di fornire un controllo medico (e se necessario una sorveglianza sanitaria) ai lavoratori che abbiano segnalato effetti indesiderati o inattesi sulla salute.
  Il nuovo testo dell'articolo 212, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della Direttiva, enuncia una serie di deroghe alla disciplina in esame. Si introduce la facoltà, per il Ministero del lavoro, di autorizzare la deroga, su richiesta del datore di lavoro ed in circostanze debitamente motivate, al rispetto dei valori limite di esposizione. I criteri e le modalità della deroga sono demandati ad un apposito decreto interministeriale, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore dell'articolo in esame. In ogni caso, le deroghe sono subordinate al rispetto delle condizioni espressamente elencate nello stesso articolo.
  Lo schema di decreto legislativo, inoltre, modifica anche l'articolo 219 del D.Lgs. 81/2008, concernente l'apparato sanzionatorio a carico del datore di lavoro e del dirigente per le violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, al fine di coordinare il testo in vigore con le nuove disposizioni recate dal provvedimento in esame.
  Infine, si provvede a sostituire integralmente l'allegato XXXVI del D.Lgs. 81/2008 Pag. 134con l'allegato alla Direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

  Ilaria CAPUA (SCpI) informa i colleghi che nel prossimo mese di giugno presenterà le proprie dimissioni da deputata; ha infatti accettato un incarico di lavoro presso una Università statunitense, dove si trasferirà.
  Rivolge quindi un saluto ed un ringraziamento a tutti i colleghi della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, rivolge, personalmente e a nome di tutta la XIV Commissione, un ringraziamento alla collega Capua per il contributo fornito ai lavori della Commissione e i migliori auguri per il suo nuovo incarico.
  Dichiara quindi conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.05.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 644 del 18 maggio 2016, a pagina 148, settima riga, la parola: «3304» è sostituita dalla seguente «3004».

  A pagina 149, prima colonna, nona riga, la parola: «3304» è sostituita dalla seguente «3004».

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