CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. – Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016» (C. 3821 Governo, approvato dal Senato).
  Ricorda, altresì, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea. La relazione potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.Pag. 109
  Ricorda, infine, che la Commissione dovrà trasmettere alla XIV Commissione la relazione sul disegno di legge sulla legge europea 2015-2016 entro martedì 7 giugno 2016 e che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti è fissato alle ore 15 di domani, giovedì 26 maggio.
  Dà, quindi, la parola alla relatrice, deputata Giuditta Pini, per lo svolgimento della relazione.

  Giuditta PINI (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015» è stato approvato, con modificazioni, dal Senato il 10 maggio 2016, con un cambiamento del titolo che fa ora riferimento anche all'anno in corso.
  Ricorda, altresì, che la legge europea è – insieme alla legge di delegazione europea – uno dei due strumenti predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare periodicamente l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 29, comma 5, della legge vincola il Governo alla presentazione alle Camere su base annuale di un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, completato dall'indicazione «Legge europea» seguita dall'anno di riferimento.
  Per effetto delle modificazioni e integrazioni apportate dal Senato nel corso dell'esame parlamentare, il testo del disegno di legge trasmesso alla Camera si compone di 37 articoli (suddivisi in 9 capi), le cui disposizioni sono finalizzate a definire 4 procedure di infrazione, 10 casi di pre-contenzioso (EU Pilot), una procedura di cooperazione in materia di aiuti di Stato e una procedura di aiuti di Stato.
  Per quanto riguarda le disposizioni di interesse – seppure limitato – della XII Commissione, segnala che l'articolo 3 – inserito dal Senato – reca due novelle di normative di recepimento di direttive europee in materia di dispositivi medici. Le novelle si limitano a sostituire la locuzione «costi/benefici» con il riferimento al rapporto «rischi/benefici», a seguito di un'omologa rettifica, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2015 e concernente la direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007 (tale direttiva modifica due direttive precedenti in materia di dispositivi medici, oltre che una direttiva in materia di biocidi).
  Il provvedimento reca poi alcune disposizioni in materia di giustizia e di permessi di soggiorno che riguardano i minori. In particolare, l'articolo 7 consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia – in quanto autorità centrale per la cooperazione prevista da atti europei e internazionali relativi all'adempimento di obblighi alimentari – l'accesso, attraverso l'assistenza di altre pubbliche amministrazioni, alle informazioni contenute in banche dati pubbliche e relative alla situazione economica di soggetti obbligati al pagamento di alimenti in favore di familiari. Tali informazioni potranno poi, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, essere trasmesse all'ufficiale giudiziario che procede in via esecutiva per riscuotere i crediti alimentari.
  Il successivo articolo 9 estende la disciplina sull'accesso al patrocinio a spese dello Stato, prevista per le controversie transfrontaliere in ambito UE, ai procedimenti per l'esecuzione di obbligazioni alimentari (comma 1) e riconosce il diritto al gratuito patrocinio a tutti coloro che presentano domande inerenti alla sottrazione internazionale di minori (comma 2). Le domande per l'accesso al patrocinio, presentate attraverso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, dovranno essere rivolte al consiglio dell'ordine degli avvocati del luogo nel quale l'obbligo alimentare deve essere eseguito (comma 3).
  Fa presente che l'articolo 10, inserito dal Senato, reca modifiche al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), nonché al D.P.R n. 394 del 1999, al fine di dare Pag. 110piena attuazione al regolamento (CE) n. 380/2008, del 18 aprile 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. La finalità è quella di evitare rilievi e censure relativamente al mancato adeguamento dei permessi di soggiorno al nuovo modello europeo. In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 286/1998, prevedendo che, al figlio minore dello straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante, venga rilasciato «un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età» ovvero «un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». Il minore fino al quattordicesimo anno di età non dovrà dunque essere iscritto, come nell'attuale versione della norma, nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori.

  Mario MARAZZITI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.