CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (XI e XII)
COMUNICATO
Pag. 16

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 maggio 2016.

  Mario MARAZZITI, presidente, prima di passare al seguito della discussione, ricorda che nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite XI e XII, svoltasi nella giornata di ieri, è stato stabilito di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di martedì 31 maggio.
  Chiede, quindi, se vi siano colleghi che intendono intervenire nella discussione, oltre al deputato Tiziano Arlotti, che risulta già iscritto a parlare.

  Tiziano ARLOTTI (PD), rifacendosi alla ricca letteratura in materia, rileva che i principali difetti evidenziati dal sistema italiano di interventi volti al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale possono essere ricondotti alla residualità, alla frammentazione e all'inefficacia delle misure. Con riferimento alla residualità, il nostro sistema assistenziale si caratterizza, infatti, per l'insufficienza delle risorse investite rispetto alla media degli altri Paesi avanzati e per il fatto che, a causa di ciò, sono le famiglie a doversi fare carico del maggiore peso, sempre più pesante in conseguenza della crisi. All'insufficienza di Pag. 17risorse corrisponde anche la mancanza di un unico strumento universale di contrasto alla povertà, mancanza che accomuna solo l'Italia e la Grecia. In tale quadro, solo i soggetti rientranti in categorie ben definite, quali, ad esempio, gli invalidi e i disoccupati, possono accedere agli istituti di sostegno del reddito previsti dall'ordinamento nazionale, mentre gli altri possono beneficiare unicamente dei sussidi erogati dai comuni, che si caratterizzano, tuttavia, per una limitata esigibilità, essendo di carattere discrezionale e dipendendo strettamente dalle risorse, spesso esigue, a disposizione. A causa della frammentarietà, poi, si evidenziano a livello nazionale forti disparità di trattamento con riferimento alle medesime categorie di soggetti. Infine, quanto all'inefficacia, numerosi studi hanno dimostrato che le già scarse risorse destinate agli interventi assistenziali sono disperse in interventi diretti anche a soggetti in condizioni reddituali relativamente buone, riducendo in tal modo la potenziale capacità di tali strumenti a migliorare la condizione di chi è effettivamente al di sotto della soglia di povertà. A fronte di tali aspetti, il disegno di legge in esame, a suo avviso, si muove nella direzione giusta, aumentando, in primo luogo, l'ammontare delle risorse da destinare all'assistenza e introducendo uno strumento universale di sostegno basato sul coinvolgimento del soggetto preso in carico. In tal modo, sono valorizzate le competenze e l'esperienza degli enti locali e delle reti territoriali. In secondo luogo, è, a suo parere, apprezzabile la previsione di razionalizzare gli istituti attualmente vigenti per superare le diversità esistenti nell'ambito degli strumenti che perseguono le medesime finalità. Infine, con l'intento di superare l'attuale inefficacia del sistema, il disegno di legge àncora l'accesso alle prestazioni alla verifica della situazione reddituale effettuata sulla base dell'ISEE, che combina elementi economici e patrimoniali, in modo del tutto ragionevole ed aderente alla situazione italiana. L'attuale configurazione dell'ISEE, a suo avviso, ha una buona capacità selettiva e garantisce una maggiore equità di accesso alle prestazioni. Infatti, il parametro principale rimane il reddito, ma esso è temperato dalla valorizzazione di elementi che permettono di superare l'attuale situazione di svantaggio di alcune categorie, quali i percettori di redditi soggetti a ritenuta alla fonte. Richiama, a tale proposito, gli esiti delle verifiche condotte nell'ultimo anno, che hanno portato alla riduzione dal 73 per cento al 16 per cento di coloro che, dichiarando un patrimonio nullo, hanno goduto di benefici cui non avrebbero avuto diritto.

  Ileana Cathia PIAZZONI (PD), relatrice per la XII Commissione, concorda con la richiesta, emersa da alcune parti, di intervenire sul testo in esame per fare chiarezza, ricordando che l'obiettivo del provvedimento è quello di allargare, e non di restringere, la protezione offerta dal sistema di welfare del Paese.
  Manifesta, invece, perplessità rispetto ad altri rilevi emersi nel corso della discussione. In relazione alle competenze regionali, fermo restando quanto previsto dalla Costituzione, sottolinea l'esigenza di superare l'estrema varietà delle prestazioni offerte, assicurando quanto meno un livello minimo di welfare.
  Quanto agli strumenti di valutazione dello stato di bisogno, ricorda, anche in risposta al collega Simonetti, che il nuovo ISEE è stato pensato anche per tenere conto di possibili forme di evasione fiscale. In ogni caso, obiettivo del riordino dovrebbe essere quello di fornire sostegno al reddito solo a chi si trova in situazioni di oggettiva difficoltà.
  Dissente da quanto affermato dalla collega Ciprini circa il rifarsi a modelli tipici di realtà come gli Stati Uniti, osservando che la delega si muove all'interno di una logica propria dell'Unione europea, con pratiche di inclusione attiva. Si tratta di una visione profondamente diversa da quella assistenziale che, diversamente dalla proposta del reddito di cittadinanza richiamata dal collega Cominardi, prevede meccanismi di condizionalità.
  Segnala, in conclusione, il legame del provvedimento in discussione con le politiche Pag. 18attive in materia di occupazione previste dal Jobs Act e le innovazioni normative introdotte in tema di formazione.

  Anna GIACOBBE (PD), relatrice per la XI Commissione, condividendo le considerazioni espresse dalla collega Piazzoni, rileva che sia la discussione sia il ciclo di audizioni hanno fatto emergere numerosi elementi utili alle Commissioni per il successivo lavoro di affinamento del testo con riferimento tanto all'impianto generale del disegno di legge quanto a questioni più specifiche, come, ad esempio, la separazione tra previdenza e assistenza, che, come è noto riveste grande interesse per la XI Commissione.

  Mario MARAZZITI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
Atto n. 298.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Mario MARAZZITI, presidente, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII sono chiamate ad esprimere, entro il 9 giugno prossimo, il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE.
  Al parere dovranno essere allegati anche i rilievi espressi dalla V Commissione (Bilancio) sulle conseguenze di carattere finanziario, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento.
  Fa presente che la richiesta di parere non è corredata dal previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Nel procedere comunque all'assegnazione di tale atto – avuto riguardo al termine stabilito per l'esercizio della delega e considerato quanto previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per la proroga del medesimo – la Presidente della Camera ha richiamato l'esigenza che le Commissioni non si pronuncino definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.
  Da, pertanto, la parola ai relatori per la XI Commissione, onorevole Boccuzzi, e per la XII Commissione, onorevole Mariano.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, anche a nome della collega Mariano, rileva che lo schema di decreto legislativo, attuando la delega conferita dall'articolo 16 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Legge di delegazione europea 2014), è volto a recepire la direttiva 2013/35/UE recante disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la direttiva 2004/40/CE. Ricorda, in particolare, che l'articolo 16 ha introdotto un criterio direttivo specifico, aggiuntivo rispetto ai principi e criteri direttivi generali richiamati dall'articolo 1, comma 1, Pag. 19della stessa legge, per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva. In particolare, il nuovo criterio obbliga gli Stati membri a introdurre, ove necessario e in linea con i presupposti della direttiva medesima, misure di protezione dei lavoratori per i livelli d'azione (LA) e per i valori limiti di esposizione (VLE) più rigorose rispetto alle norme minime previste dalla richiamata direttiva, che deve essere recepita entro il 1o luglio 2016. Il termine per l'esercizio della delega è fissato al 1o agosto 2016.
  Fa presente che nell'analisi tecnico-normativa allegata allo schema di decreto si evidenzia che la direttiva 2004/40/CE, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) non è stata mai trasposta negli ordinamenti nazionali, dal momento che, subito dopo la sua adozione, ne sono stati evidenziati i punti critici, in particolare dagli operatori del settore medico che utilizzano la risonanza magnetica per immagini (RMI), i quali hanno sostenuto che le loro attività sarebbero state ostacolate dai rigorosi valori limite di esposizione da essa stabiliti. Pertanto, l'entrata in vigore della direttiva è stata rinviata per due volte, fino al 31 ottobre 2013, per consentirne un riesame alla luce anche di nuovi dati scientifici, tra cui i nuovi orientamenti della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Quindi, il 26 giugno 2013, è stata adottata, su proposta della Commissione europea, dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la direttiva 2013/35/UE, in base all'articolo 153, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente al Parlamento e al Consiglio di adottare direttive recanti prescrizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare dell'ambiente di lavoro, allo scopo di garantire un più elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. Gli standard in tal modo fissati devono essere applicati a tutti i settori del mercato del lavoro e a tutte le tipologie di impresa a prescindere dalle dimensioni.
  In particolare, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto legislativo in esame evidenzia che l'obiettivo della direttiva 2013/35/UE è quello di garantire l'efficacia delle misure volte a proteggere i lavoratori esposti a campi elettromagnetici, impostando valori limite adeguati e fornendo ai datori di lavoro adeguate informazioni sulle necessarie misure di gestione del rischio. Infatti, la direttiva in recepimento mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche di creare, per tutti i lavoratori nell'Unione europea, una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.
  Per quanto attiene all'ordinamento nazionale, la normativa in materia di protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici è recata dal Capo IV del Titolo VIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, su cui incide, pertanto, lo schema di decreto legislativo in esame. I valori limite all'esposizione sono indicati nell'Allegato XXXVI, anch'esso sostituito dal provvedimento in esame.
  Venendo al contenuto dello schema di decreto, che consta di due articoli, segnala in primo luogo che l'articolo 1 reca modifiche al decreto legislativo n. 81 del 2008 al fine di recepire la direttiva 2013/35/UE. In particolare, l'articolo è composto di un unico comma, suddiviso in nove lettere e dispone, alla lettera a), la sostituzione dell'articolo 206 del decreto legislativo n. 81, che riguarda il campo di applicazione delle disposizioni del Capo IV del medesimo decreto legislativo, riguardante, appunto, l'esposizione ai campi elettromagnetici. Con la nuova formulazione del campo di applicazione della disciplina, l'articolo 206, in primo luogo, precisa che i valori limite di esposizione (VLE) stabiliti riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici. In secondo luogo, in attuazione dell'articolo 10 della direttiva Pag. 20recepita, si rinvia, per il personale di impianti militari operativi e che partecipa ad attività militare, ad un sistema di protezione equivalente e specifico, come disciplinato dagli articoli 245 e 253 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.
  Fa presente, poi, che la successiva lettera b), sostituendo l'articolo 207 del decreto legislativo n. 81 del 2008, aggiorna le definizioni ricorrenti nel Capo IV alla luce di quanto previsto dalla direttiva 2013/35/UE, pur mantenendo, in luogo della definizione di «Livelli di Azione» (LA), quella di «Valori di Azione» già adottata al tempo dell'emanazione del decreto legislativo n. 81, senza osservazioni della Commissione europea.
  Osserva che la lettera c) sostituisce l'articolo 208 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che riguarda i valori limite di esposizione (VLE) e i valori di azione (VA). In particolare, dopo avere fatto riferimento, nel comma 1, all'allegato XXXVI, parti I, II e III per la determinazione, rispettivamente, delle grandezze fisiche relative all'esposizione ai campi elettromagnetici, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sanitari, dei valori limite di esposizione VLE relativi agli effetti sensoriali e i VA, il comma 2 dispone l'obbligo per il datore di lavoro di adottare misure immediate in caso di superamento di tali valori limite dell'esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici. Nell'AIR il Governo afferma che l'obbligo in oggetto non introduce nuovi oneri informativi per le imprese, in quanto tale obbligo è già previsto in altre norme del decreto legislativo n. 81. Segnala, poi, che, in base al comma 3, i VLE si presumono rispettati qualora il datore di lavoro dimostri che non sono stati superati i pertinenti valori di azione (VA), mentre, sulla base del successivo comma 4, è possibile il superamento dei VA per i campi elettrici e magnetici, ove giustificato dalla pratica o dal processo produttivo, purché siano contemporaneamente verificate determinate condizioni. Allo stesso modo e con gli stessi limiti, sulla base del comma 5, è possibile il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali, durante il turno di lavoro, ove ciò sia giustificato dalla pratica o dal processo produttivo. Tali eccezioni comportano l'obbligo, previsto dal comma 6, per il datore di lavoro di notifica all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata da una relazione tecnico-protezionistica, contenente, tra l'altro, le motivazioni, il numero dei lavoratori interessati, le tecniche di valutazione utilizzate, le azioni adottate in caso di sintomi transitori, e le informazioni fornite ai lavoratori. Anche in questo caso nell'AIR si evidenzia che gli obblighi di comunicazione agli organi di vigilanza non presuppongono una nuova procedura, trattandosi di comunicare informazioni già possedute dal datore di lavoro in virtù degli obblighi disposti dal decreto legislativo n. 81 del 2008.
  Segnala che la successiva lettera d), interamente sostitutiva dell'articolo 209 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione. In primo luogo, segnala che il nuovo comma 1 reca il riferimento alle linee guida emanate dalla Commissione europea, dal Comitato elettrotecnico italiano (CEI), dall'INAIL e dalle regioni quale supporto tecnico nelle attività di valutazione, misurazione e calcolo dei livelli elettromagnetici. Il comma 2 prevede, in caso di impossibilità di misurazione dei VLE, la possibilità di effettuare la valutazione con modellazioni, misure e calcoli, che tengano comunque conto dei margini di errore congeniti in tali sistemi di misura. Sulla base del comma 3, la valutazione dei rischi non è dovuta nei luoghi di lavoro aperti al pubblico, qualora sia già stata fatta a tutela del pubblico o risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza. Il comma 4 esenta dalla necessità di effettuare la valutazione, la misurazione Pag. 21e il calcolo dei rischi qualora i lavoratori utilizzino attrezzature destinate al pubblico già corredate di una valutazione più rigorosa rispetto ai limiti previsti. Segnala che la riformulazione del comma 5, relativo agli elementi di cui il datore di lavoro deve tenere conto in sede di valutazione del rischio, mira a rendere il testo più aderente al contenuto della corrispondente norma della direttiva 2013/35/UE. Infine, il comma 7, fermo restando il sistema di informazione previsto, prevede la possibilità per il datore di lavoro di consentire l'accesso al documento di valutazione dei rischi in tutti i casi in cui vi sia interesse e, viceversa, di negarlo in caso di pregiudizio dei propri interessi commerciali, compresi quelli relativi alla proprietà intellettuale.
  Osserva che la lettera e), sostituendo l'articolo 210 del decreto legislativo n. 81 del 2008, reca disposizioni per eliminare o ridurre i rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici. In particolare, sulla base del comma 1, in caso di superamento dei valori di azione, il datore di lavoro, a meno che non dimostri il mancato superamento dei valori limite di esposizione, è tenuto ad elaborare e attuare un programma di azioni che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite. Il datore di lavoro, inoltre, sulla base del comma 2, è tenuto ad elaborare un programma che preveda misure tecniche e organizzative volte a prevenire qualsiasi rischio per lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti. Il datore di lavoro, inoltre, nell'elaborazione del programma deve, sulla base del comma 3, adattare le misure in esso contenute alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio e, se del caso, a valutazioni individuali dei rischi, in particolare nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato di essere portatori di dispositivi medici impiantati o l'uso di dispositivi medici sul corpo o nei confronti delle lavoratrici che hanno reso noto il loro stato di gravidanza. Segnala che la relazione illustrativa rileva che i successivi commi 4, 5 e 6 non innovano l'attuale normativa relativa, rispettivamente, alla segnaletica, all'informazione e all'uso di misure di protezione specifiche. Si dispone, in particolare, l'utilizzo di un'apposita segnaletica nei luoghi di lavoro potenzialmente esposti a campi elettromagnetici che possano superare i valori limite di azione, richiedendo altresì di garantire l'identificazione di tali aree e una limitazione dell'accesso alle stesse. Oltre a ciò si richiede l'adozione di misure di protezione specifiche quali la formazione e l'informazione dei lavoratori, l'uso di strumenti tecnici e ulteriori accorgimenti, incluso il controllo dei movimenti. Il comma 7 disciplina gli obblighi del datore di lavoro in caso di superamento dei VLE: in particolare, egli è tenuto ad adottare misure per riportare immediatamente i valori sotto le soglie limite; quindi, ad individuare e registrare le cause del superamento e a modificare le misure di protezione e prevenzione per evitare il ripetersi del superamento. Sulla base del comma 8, infine, quando il lavoratore riferisce la comparsa di sintomi transitori, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione.
  La successiva lettera f) introduce nel decreto legislativo n. 81 del 2008 l'articolo 210-bis, recante disposizioni in materia di informazione e formazione dei lavoratori. Come precisato dalla relazione illustrativa, la disposizione completa la disciplina già prevista in materia, stabilendo che il datore di lavoro garantisca che i lavoratori potenzialmente esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici e i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione ai risultati della valutazione dei rischi, con particolare riguardo agli eventuali effetti indiretti dell'esposizione, alla possibilità di sensazioni e sintomi transitori dovuti a effetti sul sistema nervoso centrale o periferico e alla possibilità di rischi specifici nei confronti di lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, Pag. 22quali i soggetti portatori di dispositivi medici o di protesi metalliche e le lavoratrici in stato di gravidanza.
  Si rileva che lettera g), che sostituisce l'articolo 211 del decreto legislativo n. 81 del 2008, interviene in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare, rispetto alla disciplina vigente, pur confermandosi, al comma 1, la previsione della periodicità annuale del controllo, fatta salva la possibilità per il medico competente o per l'autorità di vigilanza di disporre periodicità più brevi, la norma, dispone, al comma 2, l'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori che accusino effetti indesiderati o inattesi un controllo medico e, se necessario, una sorveglianza sanitaria appropriati. Analogo controllo è garantito in caso di esposizione superiore ai VLE sensoriali o a quelli per gli effetti sanitari. Infine, il comma 3 chiarisce che i controlli e la sorveglianza sono effettuati a cura e a spese del datore di lavoro, in orario scelto dal lavoratore.
  La lettera h), che sostituisce l'articolo 212 del decreto legislativo n. 81 del 2008, disciplina i casi in cui è possibile derogare al rispetto dei VLE. In particolare, la norma subordina tale possibilità, con riferimento a circostanze debitamente motivate, ad una specifica autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, secondo modalità da definire con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. Sulla base del comma 2, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al rispetto di precise condizioni. La relazione illustrativa precisa che la nuova disciplina mira, da un lato, ad adeguare al sistema generale l'attuale regime autorizzatorio previsto per le risonanze magnetiche e, dall'altro, a salvaguardare eventuali situazioni eccezionali che si dovessero presentare in futuro.
  Fa presente, poi, che la lettera i) reca alcune modifiche testuali all'articolo 219 del decreto legislativo n. 81 del 2008, per coordinare con le modifiche introdotte la disciplina relativa alle sanzioni, mentre la lettera l), infine, sostituisce l'allegato XXXVI al decreto legislativo n. 81 del 2008 con il corrispondente allegato alla direttiva, in modo da tener conto di tutte le innovazioni tecnico-scientifiche del settore.
  Da ultimo, segnala che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai compiti loro assegnati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Matteo DALL'OSSO (M5S) interviene per chiedere ulteriori chiarimenti sul concetto di valore limite di esposizione (VLE) fatto proprio dal provvedimento.

  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore per la XI Commissione, precisa che essi corrispondono alle relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.

  Mario MARAZZITI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.