CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.20.

Disciplina dei partiti politici.
Nuovo testo unificato C. 2839 e abbinate.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla I Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, facendo seguito a quanto evidenziato nella seduta di ieri, propone di esprimere nulla osta sul provvedimento.

  Irene TINAGLI (PD) osserva che il nuovo testo unificato non incide su materie rientranti nelle competenze della XI Commissione e concorda, pertanto, con la proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di nulla osta della relatrice.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016.
C. 3821, approvato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare le parti di sua competenza del disegno di legge europea 2015-5016, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.Pag. 103
  Fa presente, inoltre, che gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale. Ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, è stato fissato alle ore 16 di giovedì 26 maggio 2016.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Albanella, per la sua relazione introduttiva.

  Luisella ALBANELLA (PD), relatrice, ricorda che il disegno di legge europea, di cui oggi la Commissione avvia l'esame con riferimento al provvedimento riferito agli anni 2015 e 2016, costituisce lo strumento normativo che, nell'ambito del sistema di interventi disciplinato dalla legge n. 234 del 2012, è volto a modificare o abrogare disposizioni statali in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea ovvero oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché ulteriori disposizioni necessarie per dare attuazione ad atti dell'Unione europea o trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea, ovvero disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle Regioni. Tale strumento si affianca al disegno di legge di delegazione europea 2015, finalizzato al recepimento delle direttive dell'Unione europea, che, è stato approvato dalla Camera ed è all'esame presso il Senato (Atto Senato n. 2345).
  In particolare, nel disegno di legge in esame, secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono inserite le disposizioni finalizzate a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento della normativa dell'Unione europea nell'ordinamento nazionale che hanno dato luogo a procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, e di infrazione, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi mossi dalla Commissione europea.
  Ricorda che il sistema EU PILOT dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale – che in Italia è la struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio –, trasmette le richieste di informazione agli Stati membri al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria procedura di infrazione. EU PILOT, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le Rappresentanze permanenti a Bruxelles e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza cioè l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione. Residuando ancora procedure di pre-contenzioso e contenzioso, per le quali si è riconosciuta la fondatezza delle censure della Commissione europea, l'Esecutivo ha giudicato opportuno fare ricorso, nuovamente, allo strumento legislativo fornito dalla legge n. 234 del 2012, al fine di porvi rimedio entro tempi ristretti in linea con l'obiettivo prioritario del Governo di ridurre significativamente il numero delle procedure di infrazione tuttora aperte nei confronti dell'Italia.
  Passando a esaminare sinteticamente il contenuto del provvedimento, osserva che esso, nel testo trasmesso dal Senato, è composto da 37 articoli suddivisi in nove Capi. In particolare, il Capo I riguarda la Pag. 104materia della libera circolazione delle merci. In particolare, l'articolo 1 reca disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva, l'articolo 2 interviene in tema di etichettatura del miele mentre il successivo articolo 3, sull'immissione in commercio dei dispositivi medici, dà attuazione alla rettifica della direttiva 2007/47/CE.
  Segnala che l'articolo 4 reca disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 1297/2014, in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, si estende la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 60.000 euro prevista dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 186 del 2011 a carico di chiunque utilizza imballaggi contenenti una sostanza o una miscela pericolosa che non ottemperano ovvero ottemperano in modo errato o parziale alle prescrizioni previste dall'articolo 35, paragrafi 1 e 2, del regolamento in materia di etichettatura e imballaggio anche a chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1297/2014. Ricorda che la Commissione, unitamente alla XII Commissione, ha esaminato sul finire dello scorso anno lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CEE e 2004/37/CE allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, successivamente adottato in via definitiva dal Governo (decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39).
  Il Capo II reca disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento. In particolare, l'articolo 5 reca disposizioni sulla sede delle Società organismi di attestazione e il successivo articolo 6 interviene in materia di tassazione delle vincite nelle case da gioco negli Stati membri dell'Unione europea e in quelli aderenti allo spazio economico europeo.
  Nel segnalare che il Capo III riguarda la giustizia e la sicurezza, fa presente che, nell'ambito della Sezione I, l'articolo 7 introduce disposizioni in materia di obbligazioni alimentari, in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, con particolare riferimento all'accesso alle informazioni da parte del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia. L'articolo 8 reca disposizioni in materia di esecuzione forzata da eseguire in un altro Stato membro dell'Unione europea, mentre il successivo articolo 9 reca disposizioni riguardanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori. Sempre con riferimento ai minori, osserva che l'articolo 10, modificando il decreto legislativo n. 286 del 1998, introduce disposizioni in materia di permesso di soggiorno individuale per minori stranieri. Nell'ambito della Sezione II, gli articoli da 11 a 16, in attuazione della direttiva 2004/80/CE, riconoscono il diritto all'indennizzo a carico dello Stato alla vittima di un reato doloso commesso con violenza alla persona e, comunque, del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (si tratta del cosiddetto caporalato) di cui all'articolo 603-bis del codice penale, ad eccezione dei reati di percosse e di lesioni, salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 del codice penale. Segnala che tali disposizioni sono volte alla chiusura della procedura di infrazione n. 2011/4147.
  Nell'osservare che sul Capo IV reca disposizioni in materia di trasporti, fa presente, in primo luogo, che l'articolo 17 interviene in materia di iscrizione nel Registro internazionale italiano di navi in regime di temporanea dismissione di bandiera comunitaria. L'articolo 18 introduce disposizioni sanzionatorie per i gestori delle infrastrutture, per le imprese ferroviarie e per gli operatori del settore nei casi di inosservanza delle norme e delle raccomandazioni dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie. In particolare, per quanto di competenza della Commissione, Pag. 105segnala che si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 5.000 e 20.000 euro per l'inosservanza delle disposizioni adottate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie riguardanti i requisiti e le qualificazioni del personale impiegato in attività di sicurezza della circolazione ferroviaria.
  Segnala che, il Capo V reca norme in materia di fiscalità, dogane e aiuti di Stato e, in tale contesto, l'articolo 19, dispone in materia di tassazione dei veicoli di studenti europei in Italia, mentre il successivo articolo 20 introduce disposizioni per l'esenzione dalle tasse automobilistiche e dal diritto fisso istituito dalla legge n. 1146 del 1959, in relazione a trattori stradali, autocarri e relativi rimorchi adibiti a trasporti internazionali di merci temporaneamente importate dall'Albania, in esecuzione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Unione europea. L'articolo 21 e l'articolo 22 introducono modifiche alle aliquote IVA applicabili, rispettivamente, al basilico, al rosmarino e alla salvia freschi destinati all'alimentazione e ai preparati per risotto. Segnala, poi, che l'articolo 23 introduce disposizioni in materia di tassazione degli utili dei consorzi agrari.
  Fa presente, poi, che l'articolo 24 introduce modifiche al regime di determinazione della base imponibile per alcune imprese marittime e, ai commi da 11 a 15, delega il Governo a un riordino delle disposizioni legislative in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime finalizzato alla definizione di un sistema maggiormente competitivo che incentivi gli investimenti nel settore marittimo e favorisca la crescita dell'occupazione e la salvaguardia della flotta nazionale. Il comma 12, in particolare, elenca i principi e i criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi nell'emanazione, entro il 31 luglio 2016, del decreto legislativo. La lettera a), in primo luogo, prevede la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi per l'accesso e la fruizione dei benefìci fiscali da parte delle imprese e dei lavoratori di settore. La lettera b) dispone l'attribuzione di benefìci fiscali e di sgravi contributivi alle imprese che imbarcano esclusivamente personale italiano o comunitario, con riferimento alle navi traghetto ro-ro e ro-ro/pax (ovvero, rispettivamente, per il trasporto merci e per il trasporto passeggeri) adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare. La norma, in particolare, fa riferimento agli articoli 4 e 6 del decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998, che prevedono, rispettivamente, un credito di imposta per i datori di lavoro in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato, nonché l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. La norma, inoltre, estende ai medesimi imprenditori la possibilità, prevista dagli articoli da 155 a 157 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, di optare per la determinazione con modalità forfetaria ed unitaria del reddito imponibile anche se la disposizione fa esplicito riferimento unicamente all'articolo 157 del decreto. La lettera c), infine, dispone la semplificazione e riordino della normativa di settore, assicurandone la coerenza logica e sistematica. I successivi commi 13 e 14 disciplinano le modalità di adozione del decreto legislativo e degli eventuali successivi decreti correttivi ed integrativi. Il comma 15, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria in relazione all'esercizio della delega di cui al comma 11, disponendo, tra l'altro, che, qualora si determinino nuovi o maggiori oneri, non compensati all'interno dello stesso decreto legislativo, esso sia emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  L'articolo 25 reca disposizioni in materia di uso dell'informatica nel settore doganale e designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli quale amministrazione Pag. 106competente responsabile a livello nazionale. Osserva che l'articolo 26 introduce disposizioni di attuazione della direttiva 2014/86/UE e della direttiva (UE) 2015/121, riguardanti il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, mentre l'articolo 27 dispone l'abrogazione degli articoli 2 e 3 della legge n. 88 del 2001, in materia di investimenti nelle imprese marittime. Rileva che l'articolo 28, in attuazione della direttiva (UE) 2015/2060 che abroga la direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, dispone l'abrogazione del decreto legislativo 18 aprile 2005, n. 84, di attuazione della medesima direttiva ed introduce le necessarie disposizioni transitorie. L'articolo 29, infine, introduce modifiche al trattamento fiscale dell'attività di raccolta dei tartufi.
  Segnalato che il Capo VI, composto dal solo articolo 30, reca disposizioni in materia di occupazione, delle quali darà conto successivamente, in quanto incidenti su materie di competenza della XI Commissione, osserva che il Capo VII riguarda il tema della tutela dell'ambiente. In particolare, l'articolo 31 prevede che la fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento, mentre il successivo articolo 32 introduce misure relative allo stoccaggio di biossido di carbonio. Rileva, poi, che il Capo VIII reca disposizioni in materia di energia e si compone del solo articolo 33, che introduce modifiche al decreto legislativo n. 93 del 2011, per favorire la corretta attuazione del terzo pacchetto energia.
  Da ultimo, osserva che il Capo IX, reca norme di contenuto eterogeneo, rubricate come «altre disposizioni» e, in tale ambito, l'articolo 34, reca norme volte a superare un difetto di coordinamento della disciplina vigente relativamente alla figura del Segretario del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei (CIAE). L'articolo 35 introduce modifiche alla legge n. 234 del 2012, in materia di aiuti di Stato, delineando una nuova procedura finalizzata a garantire il rispetto della normativa europea e la completezza delle informazioni da trasmettere alla Commissione europea mediante la notifica di misure con le quali le Amministrazioni centrali e territoriali intendono concedere aiuti di Stato alle imprese. L'articolo 36, al comma 1, dispone l'incremento di 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 del fondo per il finanziamento delle spese di funzionamento del Garante per la protezione dei dati personali e, al comma 2, dispone l'assunzione da parte della CONSOB di massimo quindici unità di personale, con corrispondente incremento della dotazione della pianta organica. La necessità di assumere è motivata dalla norma stessa con l'esigenza di agevolare l'accesso alle procedure in materia di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, sulla base della direttiva 2013/11/UE e della normativa nazionale di riferimento. Per tale ragione, la norma dispone che la selezione riguardi personale che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risulti idoneo all'immediato svolgimento dei compiti richiesti. L'articolo 37, infine, reca le disposizioni finanziarie.
  Venendo alle disposizioni direttamente riferibili alle competenze della Commissione, segnala che l'articolo 30, con l'intento di sanare il caso EU Pilot 7622/15/EMPL, introduce disposizioni in materia di diritti dei lavoratori a seguito del subentro di un nuovo appaltatore. In particolare, esso riformula il comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che attualmente stabilisce che l'acquisizione, a seguito di subentro di un nuovo appaltatore ed in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto, del personale già impiegato nell'appalto non costituisce trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Con la novella si specifica, invece, che l'esclusione della fattispecie del trasferimento di azienda o di parte d'azienda è subordinata alla sussistenza di elementi di discontinuità che determinino una specifica identità di impresa e alla condizione che il nuovo appaltatore sia dotato di una propria struttura organizzativa ed operativa. Pag. 107Rileva che la norma oggetto della presente novella è già interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel senso che essa non esclude che, qualora ricorrano i presupposti, il subentro di un nuovo appaltatore costituisca un trasferimento d'azienda o di parte d'azienda. Tuttavia, i servizi della Commissione europea (Caso EU Pilot 7622/15/EMPL), ai fini della valutazione della compatibilità della norma con la disciplina dell'Unione europea, hanno reputato insufficiente quest'ordine di considerazioni, in quanto le sentenze della Corte di Cassazione, così come ricostruite dalla Commissione, sosterrebbero un'interpretazione della norma che esclude la configurazione del subentro nell'appalto come trasferimento d'azienda o di parte d'azienda in tutti i casi in cui il medesimo subentro non sia accompagnato, oltre che dal passaggio del personale, da un trasferimento di beni di «non trascurabile entità». La giurisprudenza della Corte di Cassazione, peraltro, riconosce la sussistenza del trasferimento d'azienda o di parte d'azienda anche «nel caso in cui la cessione abbia ad oggetto anche solo un gruppo di dipendenti dotati di particolari competenze che siano stabilmente coordinati ed organizzati tra loro, così da rendere le loro attività interagenti ed idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili». Secondo i servizi della Commissione, per la motivazione sopra ricordata, la norma violerebbe la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti. L'inquadramento di una fattispecie come trasferimento di azienda o di ramo di azienda, che può consistere anche in un usufrutto o in un affitto, assume rilievo ai fini della tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti, in quanto determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile. In particolare, sottolinea che tale disposizione prevede che in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.