CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 25 maggio 2016
648.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 48

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.40.

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
C. 3828 Boccia.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 49

  Francesco BOCCIA, presidente e relatore, fa presente che la proposta di legge in esame si innesta nel processo di costruzione delle nuove regole di bilancio avviato con la legge costituzionale n. 1 del 2012, che nell'introdurre nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio ne ha demandato ad una successiva legge di natura rinforzata (in quanto da approvarsi a maggioranza assoluta di ciascuna Camera) la disciplina delle necessarie modalità di attuazione; tra queste «il contenuto della legge di bilancio», come previsto espressamente dall'articolo 5, comma 6, della legge medesima.
  Ricorda che è stata quindi approvata la legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante, per l'appunto, le disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, il cui articolo 15 definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare il contenuto della nuova legge di bilancio. Questa dovrà assumere un contenuto profondamente diverso dalla disciplina che ne detta ora la vigente legge di contabilità n. 196 del 2009, che fa riferimento alla natura formale del bilancio conseguente al previgente terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, a norma del quale, si rammenta, con la legge di bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese».
  Evidenzia che, con la mancata riproposizione di tale norma nel nuovo testo dell'articolo 81, introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 2012, si è ora determinato il passaggio da una concezione formale ad una concezione sostanziale della legge di bilancio. L'innovazione comporta significative conseguenze sul piano dei contenuti di tale legge, consentendo il passaggio dal consolidato schema normativo della manovra annuale di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti – la legge di bilancio e la legge di stabilità – ad uno schema radicalmente diverso che vedrà la presentazione di un unico provvedimento – la legge di bilancio: questa, oltre alle poste contabili, potrà ora anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo gli attuali contenuti della legge di stabilità.
  Sottolinea che in tal senso si esprime l'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, il cui primo comma prevede che il disegno di legge di bilancio rechi «disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative, funzionali a realizzare gli obiettivi programmatici indicati dai documenti di programmazione economica e finanziaria», nonché le previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente. L'implementazione di questi contenuti – nonché delle altre disposizioni recate dall'articolo – nella disciplina contabile ordinaria viene demandata dallo stesso articolo 15 ad apposita legge dello Stato, con la quale si dovranno conseguentemente apportare le necessarie modifiche e integrazioni alla vigente legge di contabilità e finanza pubblica: ciò in quanto la legge n. 196 del 2009, sebbene già più volte modificata nel corso del tempo, riflette ancora un impianto di base che risale ad un'epoca anteriore – quanto al riferimento costituzionale – all'introduzione delle nuove regole di bilancio ad opera della legge costituzionale n. 1 del 2012.
  Segnala pertanto che l'aggiornamento delle regole contabili previste dall'attuale legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009 costituisce l'oggetto della proposta di legge in esame, il cui principale obiettivo è quello di integrare in un unico provvedimento i contenuti degli attuali disegni di legge di bilancio e di stabilità. L'integrazione persegue la finalità di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avviene attualmente, portando al centro del dibattito parlamentare le priorità dell'intervento pubblico, considerato nella sua interezza.
  In estrema sintesi, evidenzia che nella proposta in esame la nuova legge di bilancio viene articolata in due sezioni, la prima delle quali, che assorbe in gran parte i contenuti dell'attuale legge di stabilità, reca esclusivamente le misure Pag. 50tese a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica indicati nei documenti programmatici di bilancio, vale a dire il DEF e la Nota di aggiornamento dello stesso. La seconda sezione è invece dedicata alle previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e cassa e formate sulla base del criterio della legislazione vigente e delle proposte di rimodulazioni, da introdurre secondo le condizioni ed i limiti esposti nella proposta di legge. Viene mantenuta, ma arricchita di contenuti, la Nota tecnico-illustrativa da allegare al disegno di legge di bilancio, con funzione di raccordo, a fini conoscitivi, tra il provvedimento di bilancio e il conto economico delle pubbliche amministrazioni. A tal fine essa espone i contenuti e gli effetti sui saldi da parte della manovra, nonché i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti dei vari interventi, e dovrà essere aggiornata in relazione alle modifiche apportate dalle Camere al disegno di legge di bilancio nel corso dell'esame parlamentare.
  Fa poi presente che la proposta di legge muta i tempi di presentazione dei documenti che compongono il ciclo di bilancio, rispetto a quanto ora disciplinato dall'articolo 7 della legge di contabilità. In particolare viene posposto al 30 settembre, rispetto alla attuale data del 20 settembre, il termine per la presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, e viene altresì introdotto il termine del 12 ottobre per la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri del (nuovo) disegno di legge di bilancio, ed un termine di carattere mobile per la presentazione dello stesso alle Camere, che andrà effettuata entro i successivi dodici giorni. Vengono poi ampliati i contenuti del DEF, nel quale si sistematizza la disciplina (di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012) che concerne l'ipotesi in cui il Governo, in caso di eventi eccezionali, intenda discostarsi dall'obiettivo programmatico o aggiornare il piano di rientro verso il medesimo, prevedendosi in tal caso che la relativa relazione debba essere presentata come annesso al DEF o come annesso alla Nota di aggiornamento. Viene inoltre previsto che in allegato al DEF sia presentata una relazione recante l'andamento nell'ultimo triennio degli indicatori di benessere equo e sostenibile, nonché le previsioni riguardo alla evoluzione degli stessi nel periodo di riferimento. Risulta altresì arricchito il contenuto della Nota di aggiornamento, prevedendo che la essa rechi i principali ambiti di intervento della manovra di finanza pubblica per il triennio successivo, con una sintetica illustrazione degli effetti finanziari attesi dalla manovra stessa in termini di entrata e di spesa, ai fini del raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Segnala quindi che un ulteriore ampliamento dei contenuti, rispetto a quanto ora prevede la legge n. 196 del 2009, concerne la relazione tecnica al disegno di legge di bilancio, che si prevede debba contenere, oltre alla quantificazione degli effetti finanziari derivanti da ciascuna disposizione normativa introdotta nell'ambito della prima sezione, anche i criteri principali utilizzati per la formulazione, sulla base della legislazione vigente, delle previsioni di entrata e di spesa contenute nella seconda sezione. Il riferimento a quest'ultima (vale a dire la ex legge di bilancio) ha la finalità di consentire di valutare l'attendibilità dei criteri utilizzati per l'elaborazione delle previsioni di entrata e di spesa, che rappresentano la base su cui si innesta la parte dispositiva della manovra. La relazione dovrà altresì riportare indicazioni in ordine alla coerenza tra il saldo netto da finanziare programmatico e l'indebitamento programmatico, contenuto nella Nota di aggiornamento.
  Prosegue evidenziando come vengano modificate anche alcune disposizioni relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa, con specifico riguardo alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa: viene a tale scopo introdotta una disciplina standard applicabile in caso di andamento degli oneri non in linea con le previsioni, pervenendosi in tal modo al superamento delle cosiddette clausole di salvaguardia, in ragione di talune criticità insite nella procedura applicativa Pag. 51delle clausole medesime. Sempre con riferimento alle leggi di spesa una specifica disposizione esclude per la relativa copertura finanziaria possa ricorrersi all'utilizzo della quota dell'otto per mille del gettito Irpef devoluta alla diretta gestione statale, ed analogo divieto viene previsto anche per la quota del cinque per mille del gettito Irpef, per la parte delle risorse effettivamente utilizzate sulla base delle scelte dei contribuenti.
  La proposta interviene poi sul processo di formazione del bilancio di previsione, ampliando la flessibilità in sede di predisposizione della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, in particolare:
   eliminando il vincolo secondo il quale le proposte di rimodulazione delle risorse finalizzate alla realizzazione di obiettivi del dicastero dovessero essere formulate tra programmi appartenenti alla medesima missione di spesa;
   prevedendo che, a determinate condizioni, all'interno di ciascuno stato di previsione possano essere rimodulate in via compensativa le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi, nonché alle autorizzazioni di spesa per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti (restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti).

  Segnala infine, rinviando per il resto, più diffusamente, all'illustrazione delle singole norme in cui si articola la proposta di legge, come il carattere sostanziale della legge di bilancio non venga esteso alla legge di assestamento, alla quale vengono affidate soltanto variazioni compensative (limitatamente all'esercizio in corso) tra le dotazioni finanziarie, anche se appartenenti ad unità di voto diverse. Viene comunque arricchito il contenuto informativo di tale disegno di legge, prevedendosi che esso sia corredato da una relazione tecnica in cui si dà conto della coerenza del valore del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici definiti dal Documento di economia e finanza, relazione che dovrà essere aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento.
  Rammenta poi come la proposta di legge in esame faccia per molti aspetti riferimento a quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva condotta dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio. Nell'esporre le risultanze dell'indagine, il documento conclusivo approvato in data 10 novembre 2015 segnalava, unitamente ai principali aspetti che erano emersi, come il processo di riforma dell'ordinamento contabile, avviato dopo la riforma della governance della finanza pubblica a livello europeo con la legge costituzionale n. 1 del 2012 – che ha introdotto nella Carta costituzionale il principio del pareggio di bilancio – e proseguito con la legge rinforzata n. 243 del 2012, necessitasse di essere portato al più presto a compimento attraverso l'introduzione di modifiche e integrazioni alla legge di contabilità e finanza pubblica.
  Segnala da ultimo come le modifiche alla legge di contabilità prefigurato nella proposta di legge in esame intervengono su un testo della legge medesima che è stato di recente oggetto di due schemi di decreti legislativi attuativi di due distinte deleghe a suo tempo disposte dalla stessa legge n. 196 del 2009, con riferimento, in particolare, alla delega sul completamento della struttura del bilancio dello Stato (prevista dall'articolo 40) ed alla delega sulla disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e per il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (prevista dall'articolo 42). Si tratta dei seguenti due provvedimenti: schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40 della legge n. 196 del 2009 (A.G. n. 264); schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina del bilancio dello Stato ed il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42 della legge n. 196 del 2009 (A.G. n. 265). Pag. 52Al riguardo ricorda che, concluso il rispettivo esame parlamentare, il testo definitivo dei due provvedimenti è stato approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 maggio 2016, ed al momento entrambi i decreti legislativi sono in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  In conclusione, auspica un condiviso e sollecito esame del provvedimento, anche in considerazione del fatto che la nuova disciplina da esso introdotta, come prescritto dall'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, dovrebbe entrare in vigore a partire dalla presentazione del nuovo disegno di legge di bilancio per il 2017.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, preso atto delle considerazioni svolte dal relatore, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.45.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari delle disposizioni recate dal provvedimento in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, non disponendo allo stato dei necessari elementi informativi, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era soffermato sui profili finanziari del provvedimento connessi alle modalità di calcolo degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedi allegato 1), in attesa della valutazione della stessa da parte della Ragioneria generale dello Stato.

Pag. 53

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame (vedi allegato 2), negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato per la presenza di alcune criticità dal punto di vista finanziario, in considerazione delle quali si rimette alla Commissione per l'adozione di eventuali iniziative volte a consentire la prosecuzione dell’iter del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, prendendo atto di quanto dichiarato dalla rappresentante del Governo, propone di inviare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario esistenti sul testo del provvedimento.

  La Commissione concorda con la proposta formulata dal presidente.

  Francesco BOCCIA, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione cultura di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che, nella seduta del 12 maggio scorso, è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 12 maggio 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

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  La sottosegretaria Paola DE MICHELI fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta e chiede di disporre di tempo ulteriore per effettuare i dovuti approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 25 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare.
Atto n. 292.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame – adottato in attuazione della delega di cui agli articoli 16 e 17, comma 1, lettera s), della legge n. 124 del 2015 – reca la modifica dell'articolo 55-quater del decreto legislativo n. 165 del 2001 sul licenziamento disciplinare. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, fa presente che la relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto della norma, afferma che dalla sospensione cautelare e dal licenziamento dei dipendenti fraudolenti derivano evidenti risparmi, cosi come dalla condanna al risarcimento per danni di immagine.
  Riguardo all'articolo 2, la relazione tecnica ribadisce che dall'intervento normativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che, stante la clausola di cui all'articolo 2, le amministrazioni possano far fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti, utilizzando le risorse già disponibili. In proposito ritiene utile una conferma da parte del Governo.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI conferma che le amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti dal provvedimento, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, come previsto dall'articolo 2 dello schema in esame.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante modifiche all'articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sul licenziamento disciplinare (Atto n. 292),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, stante la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 2, le amministrazioni interessate faranno fronte agli adempimenti di competenza nei termini previsti dal provvedimento utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente,

Pag. 55

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.
Atto n. 293.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 124 del 2015, reca norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Esaminati i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, con riguardo ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, considerata la natura ordinamentale del provvedimento in esame e alla luce delle indicazioni della relazione tecnica.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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