CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 37

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.30.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.
Atto n. 304.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 57 del 2016, che delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi per la riforma della magistratura onoraria nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi indicati all'articolo 2 della medesima legge, è corredato di relazione tecnica e reca, all'articolo 7, una apposita clausola di invarianza finanziaria. Esaminando quindi le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 7, che recano disposizioni sulla conferma del mandato dei giudici onorari in servizio e sulla disciplina delle sezioni autonome per i magistrati onorari nei consigli giudiziari, evidenzia che gli articoli da 3 a 6 dello schema di decreto legislativo in esame – che, come in precedenza evidenziato, risulta assistito da un vincolo generale di neutralità finanziaria – in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), e all'articolo 2, comma 17, della legge n. 57 del 2016, definiscono la nuova disciplina delle sezioni autonome per i magistrati onorari dei consigli giudiziari, prevedendo in particolare, all'articolo 5, che, in via straordinaria, la penultima domenica ed il lunedì successivo del mese di luglio successivo all'entrata in vigore del provvedimento si svolgano le elezioni dei magistrati onorari componenti tali sezioni. Al riguardo, rileva che la relazione tecnica afferma che per lo svolgimento delle elezioni si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che tutte le attività connesse al loro svolgimento sono tuttora svolte dal personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati, senza la corresponsione di alcun compenso o indennità. Sul punto osserva che la natura straordinaria della tornata elettorale in riferimento sembra configurare tale fattispecie come suscettibile di determinare nuovi oneri, stante la vigente programmazione quadriennale delle elezioni per il rinnovo dei consigli giudiziari. Prende atto di quanto rilevato dalla relazione tecnica circa la possibilità di utilizzare a tal fine le risorse già stanziate in bilancio per tali finalità. Ritiene che andrebbe peraltro confermato che tale utilizzo non incida su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati.
  Evidenzia, inoltre, che lo schema di decreto legislativo in esame è anche finalizzato, in parziale attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), e all'articolo 2, comma 17, della legge n. 57 del 2016, ad assicurare, agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magistrati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, verrebbe a scadenza, senza possibilità di ulteriore proroga, il 31 maggio 2016. Sul punto, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica a sostegno della summenzionata clausola generale di neutralità finanziaria, non ha osservazioni da formulare, Pag. 38considerato anche che alle citate disposizioni della legge di stabilità non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

  Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che, agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magistrati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, giungerebbe a scadenza il 31 maggio 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai citati commi non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Evidenzia inoltre che allo svolgimento delle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, di cui all'articolo 5, si provvederà, come risulta dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare le attività connesse alle predette elezioni con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati. Assicura, infine, che l'utilizzo di tali risorse non incide su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati.

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (atto n. 304);
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
    agli articoli 1 e 2, il mantenimento in servizio per un quadriennio dei magistrati onorari il cui mandato, per effetto dei commi 610 e 613 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, giungerebbe a scadenza il 31 maggio 2016, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che ai citati commi non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica;
    allo svolgimento delle elezioni straordinarie dei magistrati onorari componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari, di cui all'articolo 5, si provvederà, come risulta dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi espletare le attività connesse alle predette elezioni con il personale in servizio presso gli uffici giudiziari interessati;
    l'utilizzo di tali risorse non incide su impegni di spesa già assunti o interventi già programmati;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 10.35.

Pag. 39

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C. 3822 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 maggio scorso, ai fini dell'espressione del prescritto parere alla VII Commissione competente per il merito. Rammenta, altresì, che nella citata seduta il Governo ha provveduto al deposito della relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento. Comunica inoltre che VII Commissione, in data 19 maggio 2016, ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento in oggetto, senza peraltro apportare ad esso alcuna modificazione. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto chiamata, nella seduta odierna, a pronunciarsi sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

  Il viceministro Enrico MORANDO, ad integrazione della predetta relazione tecnica aggiornata, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1), contenente ulteriori specificazioni in ordine alle richieste di chiarimento sul testo in esame formulate dal relatore nella predetta seduta del 18 maggio scorso. Segnala inoltre, con particolare riguardo ai profili di copertura finanziaria, che l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente previsto da alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali ad esempio quelle di cui agli articoli 1-quinquies, comma 3, e 2-quater, comma 3, che prevedono l'utilizzo del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 3822 Governo, approvato dal Senato, recante conversione in legge del decreto-legge n. 42 del 2016 recante Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento all'articolo 1, la quantificazione della spesa destinabile a legislazione vigente dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche, pari ad euro 292,2 milioni, non coincidente con quella indicata nella relazione tecnica al decreto-legge n. 69 del 2013, è stata effettuata moltiplicando gli 11.857 posti accantonati per i collaboratori scolastici per il costo unitario annuo degli stessi – comprensivo del costo di sostituzione del personale assente e del costo per l'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria – pari ad euro 24.637,11, che l'amministrazione avrebbe dovuto sostenere per garantire il servizio di pulizia con proprio personale;
    anche qualora la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni di personale docente dal 1o settembre 2016, di cui all'articolo 1-ter, comportasse maggiori oneri in materia previdenziale, la relativa spesa troverebbe compensazione nelle economie derivanti dal differimento della decorrenza economica delle assunzioni al 15 settembre, in relazione alle quali l'amministrazione scolastica non sconta prudenzialmente effetti di miglioramento da destinare ai saldi di finanza pubblica;
    l'attività di attribuzione di un codice al personale supplente viene già svolta con le risorse disponibili a legislazione Pag. 40vigente, ivi incluse quelle informatiche, pertanto le funzionalità del sistema consentono, a risorse invariate e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'attribuzione di un codice identificativo univoco al personale supplente, come previsto dall'articolo 1-sexies;
    il contributo pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, autorizzato dall'articolo 2, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), tenuto conto anche della possibilità di reperire ulteriori fonti di finanziamento, è sufficiente a garantire il funzionamento della predetta Scuola, poiché dalla relazione tecnica viene stimato, prudenzialmente, un onere di personale pari a 2,4 milioni di euro annui;
    l'articolo 2-bis consente l'organizzazione di nuovi corsi di specializzazione da parte degli Atenei mediante le risorse disponibili a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che i costi sarebbero in ogni caso coperti dalla contribuzione a carico degli iscritti e che l'allineamento temporale tra le spese e le relative risorse avviene ordinariamente per ciascun corso organizzato dagli Atenei;
    all'articolo 2-quater, in materia di incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, l'importo di 3 milioni di euro relativo ai diritti di segreteria, indicato dalla relazione tecnica, attiene ai versamenti all'entrata del bilancio dello Stato effettuati dai partecipanti al concorso, con riferimento ai quali è in corso di predisposizione il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di riassegnazione sul pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo quanto disposto dai commi 111 e 112 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015;
    non sussistono interventi già programmati a valere sull'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per lo svolgimento del citato concorso per docenti;
    ai fini della quantificazione degli effetti finanziari relativi a prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, derivanti dall'articolo 2-sexies, recante modificazioni riferite al calcolo dell'ISEE per i nuclei familiari con componenti disabili, gli elementi riportati nella relazione tecnica redatta dall'INPS sono desunti da specifiche elaborazioni effettuate dal medesimo Istituto sulla platea di nuclei familiari con almeno una persona con disabilità che abbiano presentato una dichiarazione sostitutiva unica a fini ISEE – gli unici interessati dalle modificazioni della relativa disciplina – e, tra questi nuclei familiari, a seconda della prestazione di interesse, sono considerati quelli con almeno tre figli minori (per l'assegno al nucleo familiare) ovvero con un bimbo nato nel 2015 (per l'assegno di maternità di base);
    per quanto concerne invece prestazioni che non corrispondono a diritti soggettivi, non sembrano esservi implicazioni finanziarie legate al primo anno di applicazione, il 2016, con riferimento a prestazioni eventualmente già riconosciute ai beneficiari, giacché queste sono fatte salve, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-sexies, fino alla data di adozione dei nuovi atti di regolamentazione delle singole prestazioni sociali erogate, prevista nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della disposizione in oggetto, fermo restando che tali provvedimenti, riferibili ai singoli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate, devono disciplinare la materia nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati;
    non appare necessario l'eventuale inserimento di una clausola di salvaguardia nel citato articolo 2-sexies, posto che la relazione tecnica, quantificando in euro 800.000 l'onere derivante dal medesimo articolo con riferimento alle prestazioni connesse a diritti soggettivi rispetto alla normativa di cui al DPCM n. 159 del 2013, mantiene una prudenzialità superiore al 20 per cento (circa 200.000 euro) nella determinazione della copertura finanziaria, pari a 1 milione di euro annui, a tutela dei saldi di finanza pubblica;Pag. 41
    l'utilizzo di risorse disponibili a legislazione vigente previsto in alcune disposizioni del provvedimento in esame, quali ad esempio quelle di cui all'articolo 1-quinquies e 2-quater, comma 3, che prevedono l'utilizzo del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, comunica inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 delle proposte emendative. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bechis 1-quinquies.3, che prevede la corresponsione di un contributo pari a 20 milioni di euro annui in favore delle scuole statali e delle scuole paritarie, senza tuttavia specificare né la decorrenza dell'onere né la relativa copertura finanziaria, limitandosi a stabilire in via generica che ad essa provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   Chimienti 1-sexies.1, che prevede che, in caso di ritardo nel pagamento, pari o superiore a 30 giorni, al personale a tempo determinato operante presso le istituzioni scolastiche sia dovuta un'indennità pari al 20 per cento della somma spettante, senza provvedere alla copertura dell'onere che ne consegue;
   Melilla 02.01, che – al fine di consentire una compiuta realizzazione del processo di autonomia dell'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara – autorizza la spesa di 610.000 euro annui a decorrere dall'anno accademico 2016-2017, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato per le singole annualità di bilancio, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze;
   Carlo Galli 2-bis.02, che è volto a consentire assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri, peraltro non quantificati, mediante le maggiori entrate derivanti dalla abrogazione della disposizione che estende fino al 2018 la mancata riduzione del credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori nonché dall'incremento dell'aliquota IRES;
   Pannarale 2-bis.09, che assegna all'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) un contributo annuale di 12 milioni di euro a decorrere dal 2016, provvedendo al relativo onere mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che tuttavia non presenta le necessarie disponibilità per l'anno 2016;
   Carlo Galli 2-ter.01, che reca disposizioni relative allo status giuridico ed economico dei ricercatori e tecnologi degli enti pubblici di ricerca e del personale docente delle istituzioni dell'Alta formazione musicale, artistica e coreutica, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, a valere sugli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente senza specificare il Ministero competente;
   Pannarale 2-sexies.11, che è volta a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-sexies, estendendo l'ambito dei nuclei familiari con componenti disabili beneficiari delle prestazioni sociali, senza provvedere alla quantificazione dell'onere e alla relativa copertura finanziaria;Pag. 42
   Ciracì 2-sexies.05, che è volto ad incrementare di 330.000 euro annui a decorrere dal 2016 lo stanziamento destinato all'accorpamento dell'istituto musicale di Ceglie Messapico al conservatorio statale di musica di Lecce, provvedendo al relativo onere a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che tuttavia non reca le necessarie disponibilità.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Marzana 1.1, che introduce il divieto di esternalizzare i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Prevede inoltre che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e provveda allo scorrimento di tali graduatorie sino alla copertura totale dei posti accantonati. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pannarale 1.3, che prevede l'incremento del Fondo unico per l'edilizia scolastica nella misura di 1 miliardo di euro per il 2016 e di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 provvedendo alla relativa copertura mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Pannarale 1.2, che prevede la predisposizione di un piano nazionale per la bonifica dell'amianto nelle scuole, provvedendo al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per il 2016 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 190 del 2014 in materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Borghesi 1.5, che prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca emani una normativa volta a disciplinare definitivamente la materia relativa agli appalti nel settore dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari senza riduzione dell'organico del personale ausiliario. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pannarale 1.17, che è volta a prevedere la graduale assunzione del personale già occupato che svolge funzioni riconducibili a quelle del personale ATA, provvedendo al relativo onere, pari a 300 milioni di euro per il 2016 e a 463 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 mediante incremento del prelievo unico erariale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Pannarale 1.18, che prevede che i posti per il potenziamento dell'offerta formativa non possono essere coperti, anche presso la scuola dell'infanzia, con personale titolare di contratti di supplenza breve e saltuaria, provvedendo al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per il 2016 e a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante l'abrogazione dell'articolo 1, comma 234, della legge n. 190 del 2014 in materia di agevolazioni sul gasolio per autotrazione, disposto in favore degli autotrasportatori. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 1.01, che estende all'anno scolastico 2016/2017 la possibilità, Pag. 43per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico precedente, di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pannarale 1.010, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, provvedendo al relativo onere valutato in 1,5 miliardi di euro per il 2016 e in 2,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995, nonché incremento del prelievo erariale unico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 1.03, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di 500 nuove sezioni all'anno di scuole dell'infanzia statali, provvedendo al relativo onere valutato in 1 miliardo di euro per il 2016 e in 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Centemero 1-bis.1 e 1-bis.2, che prevedono misure in tema di mobilità in favore del personale docente, volte a garantire l'assistenza ai familiari disabili e la vicinanza con il nucleo familiare, recando inoltre una specifica clausola di neutralità finanziaria. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione delle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Pannarale 1-ter.1, che anticipa al 31 agosto 2016 le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pannarale 1-ter.01, che sostituisce i commi da 95 a 101 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, relativi, tra l'altro al piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, provvedendo al relativo onere pari a 1 miliardo di euro per il 2016 e a 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Pannarale 1-quater.4, che è volta a prevedere che i docenti della scuola dell'infanzia che non accettano la proposta di assunzione di cui al medesimo articolo 1-quater, comma 1, siano assunti a valere sui posti per il potenziamento dell'offerta formativa, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione del 5 per mille. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Chimienti 1-quater.7 e Marzana 1-quater.8, che prevedono, tra l'altro, l'avvio di un piano straordinario di immissione in ruolo presso la scuola dell'infanzia. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;Pag. 44
   Simonetti 1-quater.03, che prevede l'istituzione del Fondo per la video-sorveglianza nelle strutture socio assistenziali educative, provvedendo al relativo onere, pari a 10 milioni di euro per il 2016 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2017 mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Labriola 1-quater.04, che prevede l'introduzione di test psico-attitudinale per i docenti della scuola dell'infanzia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione delle proposte emendative senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Brugnerotto 1-quater.06, che istituisce il Fondo per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione di carriera, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge n. 190 del 2014, concernente i contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e le spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Marzana 1-quinquies.8 e Vacca 1-quinquies.1, che prevedono l'istituzione del Fondo per l'integrazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 12,2 milioni di euro a decorrere dal 2017, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalle proposte emendative;
   Pannarale 1-quinquies.6, che prevede la possibilità per gli enti locali di procedere al reclutamento del personale di sostegno anche in deroga alle limitazioni imposte dal patto di stabilità, provvedendo al relativo onere, valutato in 250 milioni di euro a decorrere dal 2016, mediante quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dell'agevolazione dell'esenzione dalle accise sui carburanti per la navigazione aerea, di cui al punto 2) della Tabella A allegata al decreto legislativo n. 504 del 1995. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 1-quinquies.7, che imputa la copertura dell'onere derivante dalla corresponsione del contributo alle scuole paritarie non già al Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», come attualmente previsto dal testo, bensì al Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Vacca 1-quinquies.01, che modifica la disciplina vigente in materia di credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, di cui all'articolo 1, comma 145, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa, con particolare riferimento Pag. 45al potenziale ampliamento dei soggetti beneficiari del predetto credito d'imposta;
   Giancarlo Giordano 1-sexies.2, che prevede che al personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria che abbia ricevuto il pagamento in ritardo sia dovuto un risarcimento pari a 100 euro per ogni mensilità di pagamento corrisposta in ritardo, provvedendo al relativo onere, pari a 4 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Giancarlo Giordano 1-sexies.3 e Ciracì 2-sexies.06, che prevedono che, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, siano emessi tutti i pagamenti arretrati nei confronti del personale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari, in particolar modo sotto il profilo del fabbisogno di cassa, derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Giancarlo Giordano 1-sexies.4, che autorizza per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA, provvedendo al relativo onere, pari a 50 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla liquidazione del 5 per mille, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Centemero 1-sexies.01, che rinvia ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'emanazione di un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, prevedendo specifici criteri al riguardo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità che alla disciplina delegata possa comunque darsi attuazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Duranti 02.02, che prevede un contributo in favore degli istituti musicali pareggiati provvedendo al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Giancarlo Giordano 2-bis.01, che reca disposizioni relative al personale docente delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, prevedendo, in primo luogo, una modifica della norma di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, relativa al predetto personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato, al fine di introdurre la possibilità di attribuzione di incarichi anche a tempo indeterminato. Inoltre la proposta emendativa reca disposizioni in materia di progressione di carriera del personale docente di seconda fascia delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Carlo Galli 2-bis.03, che è volto a consentire, nel limite massimo di spesa di 1,2 miliardi di euro annui, assunzioni di ricercatori nonché di professori di prima e seconda fascia anche in deroga alle limitazioni previste dalla normativa vigente, provvedendo ai relativi oneri mediante la soppressione dell'esenzione dall'accisa Pag. 46per gli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Carlo Galli 2-bis.04, che è volto a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 220 milioni di euro per l'anno 2016, di 540 milioni di euro per l'anno 2017, di 840 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, provvedendo ai relativi oneri mediante la soppressione dell'esenzione dall'accisa per gli impieghi di prodotti energetici come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Carlo Galli 2-bis.05, che è volto a incrementare il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento del prelievo erariale unico (PREU) su determinati giochi nonché mediante l'abrogazione della norma di cui all'articolo 37, comma 4-bis, del TUIR, relativa alla determinazione dei redditi dei fabbricati (che tuttavia potrebbe determinare minori introiti rispetto alla legislazione vigente). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Carlo Galli 2-bis.06, che è volto a sostituire la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, in materia di tipologie di contratto che le università possono stipulare per ricercatori a tempo determinato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Carlo Galli 2-bis.07, che incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), a decorrere dal 2016, di 20 milioni di euro da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n. 266 del 2005, volta a garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Carlo Galli 2-bis.08, che prevede un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento, disponendo inoltre che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'Istituto italiano di tecnologia (IIT). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Carlo Galli 2-bis.010, che incrementa il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019, da destinare esclusivamente al finanziamento dei progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale, provvedendo ai relativi oneri mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 578, della legge n. 266 del 2005, volta a garantire continuità alle iniziative di sviluppo tecnologico del Paese e per l'alta formazione tecnologica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;Pag. 47
   Chimienti 2-quater.1, che è volta a incrementare gli stanziamenti destinati al concorso per docenti da 8 milioni di euro a 24 milioni di euro per il 2016, provvedendo al relativo onere mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge di stabilità 2015, relativa a contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e a spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Chimienti 2-quater.2, che è volta a modificare la copertura finanziaria di cui all'articolo 2-quater, comma 2, prevedendo che all'onere derivante dall'incremento degli stanziamenti destinati al concorso per docenti di 8 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 169, della legge di stabilità 2015, relativa a contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e a spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Pannarale 2-quater.3, che è volta a prevedere che all'incremento di 8 milioni di euro per il 2017 del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (anziché, come nel testo, del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica»). Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Pannarale 2-quinquies.2, che è volta ad incrementare a 30 milioni di euro – rispetto a 15 milioni di euro previsti dalla normativa vigente – il limite di spesa per il 2016 per la concessione di un contributo una tantum di 1.000 euro agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, provvedendo al relativo onere mediante soppressione del contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 assegnato al CONI, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma 2024», nonché, per la parte rimanente dell'onere, mediante riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;
   Grillo 2-sexies.1, che è volta a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-sexies, provvedendo al relativo onere, valutato in complessivi 2 milioni di euro a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sull'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della copertura finanziaria prevista;
   Pannarale 2-sexies.2, Baroni 2-sexies.3 e gli identici Di Vita 2-sexies.9 e Pannarale 2-sexies.10, che sono volte a modificare la disciplina relativa al calcolo dell'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili di cui all'articolo 2-sexies, provvedendo al relativo onere, valutato in complessivi 2 milioni di euro a decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali e, quanto a 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano Pag. 48nel corso della gestione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità dell'onere e della copertura finanziaria prevista;
   Centemero 2-sexies.01, che autorizza le università a procedere alla chiamata di professori di seconda fascia in deroga senza l'applicazione delle limitazioni previste in materia di turn over. Al riguardo, ritiene appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Centemero 2-sexies.02, che prevede che i collegi universitari non ancora riconosciuti possono chiedere il riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, affidando la relativa valutazione ad apposita commissione ministeriale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, non essendo previsto che ai componenti della predetta commissione ministeriale non siano assegnati compensi o gettoni di presenza;
   Pannarale 3.1, che è volta a modificare parzialmente la copertura finanziaria recata dall'articolo 3, prevedendo che agli oneri di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore dell'autotrasporto di cui all'articolo 1, comma 150, della legge di stabilità 2015, anziché mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della copertura finanziaria prevista.

  Comunica, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Osserva che ciò sembra potersi riferire anche agli emendamenti Dis.1.1, Dis.1.2, Dis.1.3, Dis.1.6, Dis.1.4, Dis.1.5, nel presupposto che alle citate proposte emendative, che a vario titolo intervengono sui principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 181, della legge n. 107 del 2015, possa darsi attuazione nel rispetto della clausola di invarianza finanziaria e del richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, contenuti nel successivo comma 185 della predetta legge.

  Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore la cui quantificazione o copertura degli oneri appare carente o inidonea.
  Con riferimento, invece, alla proposte emendative per le quali il relatore ha ritenuto opportuno acquisire l'avviso del Governo, esprime parere contrario sulle proposte emendative Marzana 1.1, Borghesi 1.5, Giancarlo Giordano 1.01, Centemero 1-bis.1 e 1-bis.2, Pannarale 1-ter.1, Chimienti 1-quater.7, Marzana 1-quater.8, Labriola 1-quater.04, Giancarlo Giordano 1-sexies.3, Ciracì 2-sexies.06, Carlo Galli 2-bis.06, Chimienti 2-quater.1 e 2-quater.2, Centemero 2-sexies.01 e 2-sexies.02, in quanto suscettibili di determinare oneri privi di idonea quantificazione e copertura finanziaria. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Pannarale 1.3, 1.2, 1.17, 1.18 e 1.010, Giancarlo Giordano 1.03, Pannarale 1-ter.01 e 1-quater.4, Brugnerotto 1-quater.06, Pannarale 1-quinquies.6, Vacca 1-quinquies.01, Giancarlo Giordano 1-sexies.2 e 1-sexies.4, Centemero 1-sexies.01, Giancarlo Giordano 2-bis.01, Carlo Galli 2-bis.03, 2-bis.04, 2-bis.05, 2-bis.07, 2-bis.08 e 2-bis.010, Pannarale 2-quinquies.2, Grillo 2-sexies.1, Pannarale 2-sexies.2, Baroni 2-sexies.3, gli identici Di Vita 2-sexies.9 e Pannarale 2-sexies.10, Pannarale 3.1, in quanto non corredate da apposita relazione tecnica volta a suffragare la congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria di volta in volta individuata. Esprime, altresì, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Simonetti 1-quater.03, in considerazione del fatto che il taglio lineare delle spese rimodulabili di parte corrente del Ministero dell'economia Pag. 49e delle finanze si configura come una modalità di copertura non assentibile, tanto più in ragione del tempo oramai trascorso dall'inizio dell'esercizio finanziario. Esprime, invece, nulla osta sulle proposte emendative Marzana 1-quinquies.8 e Vacca 1-quinquies.1, in quanto il Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» previsto a copertura reca comunque, come già evidenziato per i profili attinenti al testo del provvedimento, le necessarie disponibilità. Esprime, altresì, nulla osta sulle proposte emendative Giancarlo Giordano 1-quinquies.7, Duranti 02.02 e Pannarale 2-quater.3, posto che il Fondo per le esigenze indifferibili ivi previsto a copertura reca le necessarie disponibilità, ferma rimanendo l'autonoma valutazione delle amministrazioni direttamente interessate circa l'ottimale destinazione delle risorse allocate sul predetto Fondo. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse, contenute nel fascicolo n. 1.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal Viceministro Morando, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.17, 1.18, 1-bis.1, 1-bis.2, 1-ter.1, 1-quater.4, 1-quater.7, 1-quater.8, 1-quinquies.3, 1-quinquies.6, 1-sexies.1, 1-sexies.2, 1-sexies.3, 1-sexies.4, 2-quater.1, 2-quater.2, 2-quinquies.2, 2-sexies.1, 2-sexies.2, 2-sexies.3, 2-sexies.9, 2-sexies.10, 2-sexies.11, 3.1, e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.03, 1.010, 1-ter.01, 1-quater.03, 1-quater.04, 1-quater.06, 1-quinquies.01, 1-sexies.01, 02.01, 2-bis.01, 2-bis.02, 2-bis.03, 2-bis.04, 2-bis.05, 2-bis.06, 2-bis.07, 2-bis.08, 2-bis.09, 2-bis.010, 2-ter.01, 2-sexies.01, 2-sexies.02, 2-sexies.05, 2-sexies.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.
  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato e che il testo approvato dalla Camera è corredato di relazione tecnica. Rileva, inoltre, che nel corso dell'esame al Senato sono state trasmesse ulteriori relazioni tecniche riferite agli emendamenti agli articoli 9, 10, di nuova introduzione, e 11.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6, recanti finalità e criteri direttivi, rileva che l'articolo 1, comma 6, del testo in esame reca una clausola di neutralità riferita al complesso delle deleghe previste dal provvedimento in esame nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell'adozione dei relativi decreti legislativi. Segnala che, stante il rinvio al citato articolo 17, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo. Evidenzia come, in tale sede, sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti delle previsioni contenute nelle norme di delega in esame, il cui impatto Pag. 50finanziario appare condizionato dalle specifiche soluzioni normative che saranno adottate all'atto della definizione della normativa delegata. Rileva, infatti, che taluni dei principi e criteri di delega enunciati appaiono in linea di principio suscettibili di determinare conseguenze finanziarie che potranno essere verificate soltanto alla luce delle concrete modalità attuative delle deleghe conferite, come, ad esempio l'articolo 3, comma 1, lettera a), relativo alla disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti. Tanto premesso, ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati dal provvedimento nel rispetto dei criteri, volti ad assicurare la neutralità finanziaria, definiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 1 in esame. Quanto al Consiglio nazionale del Terzo settore, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che – considerate le predette clausole e il principio di delega di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), che fa riferimento alle risorse disponibili a legislazione vigente – alla costituzione e al funzionamento del medesimo possa provvedersi senza nuovi oneri e senza quindi la corresponsione di emolumenti o rimborsi ai suoi componenti.
  In merito all'articolo 8, in materia di servizio civile universale, trattandosi di norme di delegazione legislativa, assistite anch'esse dalle clausole generali di cui all'articolo 1, comma 6, non ha osservazioni da formulare, rinviando a quanto è stato già rilevato con riferimento agli articoli da 1 a 6 del provvedimento in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 9 e l'articolo 11, comma 2, recanti misure fiscali e disposizioni finanziarie, segnala che andrebbe chiarito, in merito all'articolo 9, comma 2, il riferimento alle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 311 del 2004. In particolare – considerata la clausola di neutralità nonché il richiamo dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, previsti dall'articolo 1, comma 6, del provvedimento in esame – andrebbero fornite, a suo avviso, indicazioni circa l'effettiva portata applicativa della citata disposizione. Inoltre, non appare chiaro se il comma 2 dell'articolo 9 debba intendersi come criterio di delega legislativa aggiuntivo rispetto a quelli elencati al precedente comma 1 ovvero come disposizione volta a dare copertura alle misure previste dal medesimo articolo 9. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento alle risorse utilizzate a copertura al fine dell'istituzione del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), relativamente alla quota di 10 milioni di euro, riguardante l'utilizzo di somme iscritte in conto residui, andrebbero esclusi, a suo avviso, eventuali effetti negativi di cassa, relativi all'utilizzo delle predette risorse per le finalità in esame.
  Con riferimento all'articolo 10, in materia di Fondazione Italia Sociale, rileva che la Fondazione Italia Sociale istituita dalla disposizione in esame è finalizzata a sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore. A tal fine, segnala che la disposizione reca uno stanziamento di un milione di euro, riferito al solo esercizio 2016 e riguardante le attività istituzionali della Fondazione. Per gli esercizi successivi, si fa riferimento all'utilizzo di risorse private e di risorse pubbliche; per queste ultime, non sono peraltro precisati, l'ammontare e le relative modalità di reperimento. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti. Quanto all'esenzione fiscale per gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli effetti finanziari di tali previsioni costituiscano rinuncia a maggior gettito. In proposito considera utile una conferma.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, di cui al comma 7, rileva che la disposizione in commento prevede che alla copertura degli oneri funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione Italia Sociale, pari a 1 milione di euro per il 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione Pag. 51di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.
  Con riferimento all'articolo 11, commi da 1 a 3, recante disposizioni finanziarie e finali, segnala preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in commento, non modificato durante l'esame presso il Senato, prevede che all'attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge si provveda – salvo quanto stabilito dai successivi commi 2 e 3 – nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In proposito, rammenta che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale e che i citati stanziamenti risultano iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Rileva, peraltro, come la disposizione non risulti coordinata con quella introdotta al Senato all'articolo 10, comma 7, che, come detto in precedenza, imputa alla predetta autorizzazione di spesa un onere di 1 milione di euro per l'anno 2016 per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. Ciò premesso, fa presente che il comma 2 dell'articolo in commento – modificato nel corso dell'esame presso il Senato – autorizza la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 al fine di consentire, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. Il principio e criterio direttivo da ultimo richiamato precisa che il citato Fondo è articolato, solo per l'anno 2016, in una sezione di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro, ed in una sezione di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro. Segnala che alla copertura del relativo onere per l'anno 2016 si provvede: quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle quali si prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016; quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015.
  Per quanto concerne la copertura di 10 milioni di euro, osserva, in primo luogo, che l'autorizzazione di spesa ivi richiamata fa in realtà riferimento all'utilizzo delle disponibilità – rivenienti da contabilità speciali o capitoli di bilancio relativi a misure di aiuto destinate alle aree sottoutilizzate – accertate e versate alla contabilità speciale del Fondo rotativo per la crescita sostenibile (capitolo 7483 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico), operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati. Ciò posto, ritiene opportuno acquisire Pag. 52dal Governo un chiarimento circa la effettiva capienza delle predette disponibilità in conto residui rispetto agli oneri oggetto di copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che le richiamate disponibilità, delle quali si prevede l'utilizzo, siano comunque libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento. Andrebbe peraltro acquisito, a suo avviso, un chiarimento del Governo anche in merito alla compatibilità dell'utilizzo di tali risorse, come previsto dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità ed ai vincoli di destinazione contemplati dalla citata norma autorizzativa di spesa.
  Per quanto concerne, invece, la copertura di 7,3 milioni di euro, segnala, in primo luogo, che le risorse iscritte in bilancio per l'anno 2016 ammontano ad euro 58.026.970 (capitolo 812 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativo ad entrate derivanti da trasferimenti dello Stato). Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo, stante il tenore letterale della disposizione, chiarisca se le risorse oggetto di trasferimento siano quelle introitate sulla base del gettito derivante dall'imposta sul reddito delle persone fisiche riferita ai redditi percepiti nel 2015. Ciò posto, appare altresì opportuno, a suo avviso, che il Governo confermi che l'utilizzo di una quota parte delle predette risorse rientri comunque nell'ambito delle finalità previste dalla normativa vigente in materia. In tale quadro, segnala peraltro che è attualmente all'esame della V Commissione bilancio della Camera la proposta di legge A.C. 3828 Boccia ed altri, di riforma del contenuto della legge di bilancio, la quale – al fine di garantire il rispetto delle scelte espresse dai contribuenti – dispone una modifica all'articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, introducendo, tra l'altro, il divieto di utilizzo della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per la copertura finanziaria delle leggi.
  Per quel che concerne, infine, la copertura dell'onere a regime, determinato in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, segnala che ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Osserva che tale ultima disposizione, come in precedenza già evidenziato, ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015, di 140 milioni di euro per l'anno 2016 e di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Al riguardo, fa presente che i citati stanziamenti, iscritti sul capitolo 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, presentano le necessarie disponibilità.
  Segnala, infine, che il comma 3 dell'articolo in esame – non modificato nel corso dell'esame presso il Senato – dispone che alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure recate dal principio e criterio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), finalizzato al completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'IRPEF in favore degli enti del Terzo settore, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Osserva che tale ultima disposizione ha autorizzato la spesa di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2015 per la liquidazione della quota del cinque per mille dell'IRPEF e che il relativo stanziamento risulta iscritto sul capitolo 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che sul testo del provvedimento è pervenuta la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, la quale risulta tuttavia ancora al vaglio dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato per la relativa verifica. Alla luce di ciò, ritiene pertanto opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 53

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.
C. 3773 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, e che tali norme si basano sui contenuti dell'intesa tra la Repubblica italiana e la suddetta confessione religiosa, stipulata il 27 giugno 2015, il cui testo è allegato al provvedimento.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 5, recanti disposizioni sull'Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG), non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 6, in materia di insegnamento religioso nelle scuole, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che il diritto disciplinato dall'articolo in esame sia esercitabile nell'ambito delle opzioni di insegnamenti alternativi già garantite sulla base della normativa vigente e non comporti, quindi, un aggravio di costi amministrativi.
  Per quanto riguarda l'articolo 7, recante disposizioni sulla libertà di insegnamento, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, non ha osservazioni da formulare in merito agli aspetti relativi alla spesa. Ritiene che andrebbero verificati eventuali effetti finanziari che potrebbero derivare dal regime fiscale agevolato applicabile alle erogazioni liberali dei privati in favore delle scuole.
  Con riferimento all'articolo 8, in materia di edifici di culto, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito dovuti all'esenzione da qualunque tributo per le affissioni, le pubblicazioni e gli stampati individuati dalla disposizione in esame, indicando, in particolare, se si tratti di effetti di ammontare apprezzabile.
  In merito all'articolo 9, recante disposizioni sul trattamento delle salme e dei cimiteri, non ha osservazioni da formulare, considerando i chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato.
  Per quanto riguarda gli articoli da 11 a 16, recante disposizioni in materia di regime tributario, segnala la necessità di acquisire l'avviso del Governo in merito ai possibili effetti di minor gettito connessi alle agevolazioni tributarie indicate all'articolo 13.
  Con riferimento all'articolo 17, recante disposizioni sui contributi deducibili agli effetti IRPEF, segnala che la stima fornita dalla relazione tecnica è basata sul dato delle erogazioni liberali effettuate nel 2009, ossia in un periodo d'imposta nel quale il beneficio fiscale non era concesso; la platea dei soggetti interessati potrebbe pertanto risultare maggiore in presenza della possibilità di portare in deduzione l'erogazione liberale effettuata. Ciò anche in considerazione del fatto che, come indicato nella relazione illustrativa (S. 2192), attualmente l'Istituto conta oltre 70.000 aderenti mentre la relazione tecnica considera 19.000 soggetti che hanno effettuato l'erogazione. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo. Analogamente, la relazione tecnica, partendo dal dato del 2009 e «considerando la limitazione dell'importo massimo di deducibilità di 1.032,91 euro», fornisce una stima del valore complessivo di erogazioni pari a 2,6 milioni – mediamente circa 137 euro versati da ciascuno dei 19.000 soggetti considerati. Andrebbe verificato se, in presenza dell'agevolazione fiscale in esame, sia possibile ipotizzare, fermo restando l'ammontare complessivo delle erogazioni, un maggior numero di soggetti interessati a fruire del beneficio, con conseguente Pag. 54possibile maggior perdita di gettito. In proposito appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 18, recante ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito IRPEF, ritiene che andrebbe confermata l'effettiva possibilità di ricondurre il beneficio in questione entro il limite delle risorse disponibili annualmente per le finalità di carattere sociale e umanitario, cui è attualmente finalizzata la quota dell'otto per mille a diretta gestione statale. Ciò anche in considerazione del fatto che talune norme hanno previsto un'apposita copertura finanziaria pluriennale a valere sulle risorse dell'otto per mille di pertinenza statale.
  In merito all'articolo 19, recante disposizioni sulla Commissione paritetica, non ha osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, nel presupposto che gli stessi debbano intendersi riferiti anche agli oneri per l'istituzione della commissione paritetica, o comunque che la commissione paritetica operi senza oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 21, in materia di beni culturali, pur considerando quanto affermato nella Nota presentata al Senato, segnala che la norma in esame prevede un espresso impegno – per ciascuna delle due parti – per le attività di valorizzazione in questione, mentre sembra assumere carattere eventuale la sola costituzione della Commissione mista. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 22, recante disposizioni in materia di festività religiose, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità che il diritto in questione possa essere esercitato senza oneri per la finanza pubblica, con particolare riguardo ai dipendenti pubblici.
  In merito all'articolo 26, recante disposizioni in materia di copertura finanziaria, rileva preliminarmente che la norma provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 17 – relativi alla deducibilità ai fini IRPEF delle erogazioni liberali in denaro in favore dell'IBISG – valutati in euro 1.846.000 per l'anno 2017 ed in euro 1.081.000 a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. In proposito, segnala che il predetto accantonamento reca le necessarie disponibilità.

  Il viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
C. 2800 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 maggio 2016.

  Il viceministro Enrico MORANDO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella predetta seduta, osserva che la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicomprensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese, e che le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi Pag. 55dell'articolo 14 dell'Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti.
  Rileva inoltre la necessità di posticipare la decorrenza degli oneri al 2016 e di provvedere al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri medesimi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera.
  Conferma altresì la permanenza del maggior onere – relativo in particolare agli «oneri valutati» – a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno.
  Precisa che l'indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da utilizzare ai fini dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia per il caso di scostamento degli «oneri valutati», quale risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a partire dal triennio 2015-2017.
  In particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere aggiornata indicando il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del MIUR.
  Evidenzia, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 2800 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la spesa derivante dagli scambi di docenti e ricercatori comunitari, come da prassi, è stata quantificata in modo onnicomprensivo e forfettario, in euro 120 al giorno per i soggiorni di durata inferiore ad un mese, tenendo in considerazione il numero di giorni del soggiorno, ed in euro 1.300 per i soggiorni di un mese;
    le riunioni della Commissione mista da istituire ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo si terranno, come da prassi, ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti;
    appare necessario posticipare la decorrenza degli oneri al 2016 e provvedere al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, imputando conseguentemente gli oneri medesimi al bilancio triennale 2016-2018, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettera alla Camera;
    si conferma la permanenza del maggior onere – relativo in particolare agli «oneri valutati» – a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, cioè a decorrere dal 2018, nel presupposto che la prima riunione della predetta Commissione mista abbia luogo in Tagikistan nel medesimo anno;
    l'indicazione dei programmi e delle missioni di spesa da utilizzare ai fini dell'eventuale applicazione della clausola Pag. 56di salvaguardia per il caso di scostamento degli «oneri valutati», quale risultante dalla relazione tecnica, dovrà essere aggiornata poiché non più attuale, con riferimento ai programmi e missioni dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), vista la riorganizzazione del medesimo Ministero avvenuta a partire dal triennio 2015-2017;
    in particolare, a tal fine la relazione tecnica dovrà essere aggiornata indicando il programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e il programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del MIUR;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
   con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 3, 7, 11 e 14 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in 29.120 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 33.980 euro annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11 del medesimo Accordo, pari a 143.100 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
Nuovo testo C. 3651.
(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento reca modifiche alla legge n. 228 del 2012, in materia di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia e che oggi è all'esame della Commissione il testo del provvedimento come risultante dalle proposte emendative approvate dalla Commissione di merito. Fa presente, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 1, recante modifiche all'articolo 1, comma 354, della legge n. 228 del 2012, rileva che la novella in esame è volta all'applicazione degli interessi semplici, in luogo di quelli composti, previsti dall'articolo 1, comma 354, della medesima legge n. 228 del 2012, in Pag. 57applicazione dell'articolo 11, comma 2, del regolamento CE 794/2004. Ciò premesso, per quanto attiene ai profili di rilievo per la finanza pubblica, rileva che il pagamento di interessi semplici in luogo di quelli composti da parte di dette aziende appare suscettibile di determinare minori entrate per l'INPS. In proposito, ritiene che andrebbe verificato che il provvedimento in esame non comporti per l'Istituto oneri per effetto del venir meno di crediti già iscritti nel bilancio. Andrebbe acquisita, inoltre, una valutazione del Governo in ordine a eventuali effetti onerosi per l'INPS derivanti da rimborsi nei confronti di imprese che già dovessero aver provveduto a restituire gli aiuti di Stato illegittimamente percepiti, comprensivi degli interessi composti, calcolati secondo la legislazione vigente.

  Il viceministro Enrico MORANDO fa presente che su un testo sostanzialmente coincidente con quello ora in esame è già stata redatta una relazione tecnica positivamente verificata. In proposito, segnala tuttavia una differenza, sia pure marginale, nella formulazione tra il testo bollinato e quello in titolo, consistente nel fatto che quest'ultimo prevede che il calcolo degli interessi semplici abbia luogo secondo una cadenza annuale, e non periodicamente come espressamente stabilito dal precedente testo oggetto di bollinatura. Tanto premesso, ritiene che potrebbe eventualmente valutarsi l'opportunità di ripristinare, attraverso una specifica condizione da apporre nel parere che la Commissione bilancio è chiamata ad esprimere, il testo già verificato positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, anche alla luce degli aspetti testé evidenziati dal Viceministro Morando, si riserva di approfondirne i contenuti al fine di predisporre successivamente una proposta di parere sul testo del provvedimento.

  Rocco PALESE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

  La seduta comincia alle 11.10.

Indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.
(Deliberazione).

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, nella riunione del 18 maggio 2016, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato della Repubblica, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva finalizzata all'acquisizione di elementi di valutazione sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012, definendone il relativo schema di programma. Segnala che, essendo stata raggiunta sul citato schema di programma l'intesa con la Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva. Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine conoscitiva in titolo, sulla base del programma concordato (vedi allegato 2).

  La Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sul contenuto della nuova legge di bilancio e sull'equilibrio di bilancio delle regioni e degli enti locali, di cui alla legge n. 243 del 2012.

  La seduta termina alle 11.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene Pag. 58il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta odierna.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ricorda che nell'odierna seduta antimeridiana il rappresentante del Governo si era riservato di produrre la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009. Chiede pertanto se la stessa sia ora disponibile.

  Il viceministro Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 3).
  Chiarisce quindi che l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), dovrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente che l'articolo 9, recante misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, come risulta dalla relazione tecnica, non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie alla sua attuazione sono quelle già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015.
  Evidenzia che le risorse destinate dall'articolo 11, comma 1, all'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, devono intendersi al netto di quelle utilizzate per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale, di cui all'articolo 10, comma 7, e che le risorse concernenti i residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, recano le necessarie disponibilità.
  Per quanto riguarda le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 11, comma 2, segnala che queste si riferiscono all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Sottolinea infine che le predette risorse, unitamente alle ulteriori risorse utilizzate per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, per ragioni contabili, ancorché ciò non sia espressamente previsto dal testo, dovranno essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 2617-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, come previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g), dovrà aver luogo nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 9, recante misure fiscali e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, come risulta dalla relazione tecnica, non comporta oneri a carico Pag. 59della finanza pubblica, in quanto le risorse necessarie alla sua attuazione sono quelle già destinate alle imprese sociali secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 3 luglio 2015 e individuate con delibera CIPE del 6 agosto 2015;
    le risorse destinate dall'articolo 11, comma 1, all'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, devono intendersi al netto di quelle utilizzate per la costituzione e il funzionamento della Fondazione Italia Sociale, di cui all'articolo 10, comma 7;
    le risorse concernenti i residui relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012, recano le necessarie disponibilità;
    le risorse relative alla quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui all'articolo 11, comma 2, si riferiscono all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015 già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    le predette risorse, unitamente alle ulteriori risorse utilizzate per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), ai sensi dell'articolo 11, comma 2, per ragioni contabili, ancorché ciò non sia espressamente previsto dal testo, dovranno essere comunque versate all'entrata del bilancio dello Stato;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede al rappresentante del Governo di pronunciarsi espressamente su una delle richieste formulate dal relatore, relativa alla conferma che l'utilizzo di quota parte delle risorse dell'otto per mille dell'IRPEF rientri comunque nell'ambito delle finalità previste dalla normativa vigente in materia.

  Il viceministro Enrico ZANETTI conferma la possibilità di utilizzare parte delle risorse dell'otto per mille per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene che la destinazione di un milione di euro per il 2016 alla Fondazione Italia Sociale abbia come unica finalità quella di retribuire i componenti dei relativi organi di amministrazione, diminuendo le risorse da utilizzare per la riforma del Terzo settore e contribuendo a creare una situazione di «concorrenza sleale» nei confronti delle altre associazioni che operano nel Terzo settore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Colonnese 5.1, che è volta a prevedere che al finanziamento dei centri di servizio per il volontariato si provveda stabilmente, attraverso una programmazione triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge n. 266 del 1991 ed in caso di insufficienza con appositi stanziamenti previsti annualmente nella legge di stabilità;
   Di Vita 5.5, 5.13, 7.11 e 10.2, le quali, sostituendo l'articolo 10, nell'istituire, in luogo della Fondazione Italia Sociale, l'Agenzia indipendente per il Terzo settore, provvedono ai relativi oneri, pari a 6 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge Pag. 60n. 190 del 2014, senza prevedere un'apposita clausola di salvaguardia in relazione agli anni valutati;
   Lorefice 7.10, che prevede che, ai fini dell'espletamento delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del Terzo settore, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono destinate risorse adeguate che garantiscano l'efficacia e l'efficienza delle citate funzioni, senza provvedere alla quantificazione del relativo onere e della corrispondente copertura finanziari.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Mantero 1.11, che prevede che le risorse derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 (per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), siano destinate prioritariamente ai programmi e progetti di valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato operanti all'interno del Terzo settore nonché per la costituzione degli organismi regionali e sovraregionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Nicchi 8.19, che prevede che, nell'ambito della revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, si provveda all'istituzione e stabilizzazione di contingenti di Corpi civili di pace, destinando all'attuazione di tale previsione 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa;
   Grillo 11.2, la quale è diretta a modificare la copertura finanziaria dell'autorizzazione di spesa per l'attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera g), volto all'istituzione di un Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore. In particolare all'onere per il 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014 (anziché, come nel testo, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge n. 83 del 2012). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, tale valutazione si basa sul presupposto che alle proposte emendative in parola, che prevalentemente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi per l'esercizio delle deleghe e non recano disposizioni di contenuto immediatamente precettivo, possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, comma 6, del presente provvedimento, ai sensi del quale dall'attuazione dei decreti legislativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia che la citata disposizione stabilisce inoltre che – fermo restando che le amministrazioni competenti provvederanno agli adempimenti previsti dai decreti attuativi attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali ad esse assegnate – qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei Pag. 61provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009.

  Il viceministro Enrico ZANETTI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Mantero 1.11 e Grillo 11.2, sui quali esprime invece nulla osta, in quanto privi di profili problematici dal punto di vista finanziario. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 5.1, 5.5, 5.13, 7.10, 7.11, 8.19 e 10.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il viceministro Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

Pag. 62