CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 maggio 2016
647.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.
Atto n. 304.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio 2016.

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  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole con una osservazione (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice, onorevole Rossomando, ha presentato sul provvedimento in discussione una proposta di parere favorevole con alcune osservazioni (vedi allegato 2), mentre il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta alternativa (vedi allegato 3). Avverte, inoltre, che in caso di approvazione della proposta di parere presentata dalla relatrice, la proposta alternativa di parere del gruppo Movimento 5 Stelle non sarà posta in votazione.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, con riferimento ai rilievi formulati dal gruppo Movimento 5 Stelle relativi alla necessità di prioritario inserimento nell'elenco nazionale degli interpreti e dei traduttori di soggetti in possesso di titolo di laurea, fa presente che lo schema di decreto non si prefigge lo scopo di modificare le regole per l'inserimento degli albi tenuti presso ogni tribunale, ma, più limitatamente, di mettere a disposizione del giudice delle parti un elenco nazionale, per facilitare il reperimento dei soggetti qualificati a rendere i servizi di interpretariato e traduzione. Quanto alle modifiche proposte al nuovo articolo 51-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ritiene che le osservazioni dei colleghi del Movimento 5 Stelle siano meritevoli di accoglimento, apparendo opportuno prevedere anche la registrazione della traduzione orale. Relativamente all'utilizzo di tecnologie di comunicazione a distanza, cui si fa riferimento al comma 4 del nuovo articolo 51 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, a suo avviso, la sostituzione delle parole: «l'autorità procedente può disporre» con le parole: «l'autorità procedente dispone» non modifica sostanzialmente il tenore della disposizione, dal momento che, comunque, resta fermo il presupposto che si disponga di strumenti tecnici idonei e si fa salva l'ipotesi in cui l'uso degli stessi non sia rispondente a specifiche e concrete esigenze difensive. Con riferimento, infine, alla modifica della retribuzione degli interpreti e traduttori, evidenzia come la relativa osservazione sia del tutto estranea ai contenuti dello schema di decreto legislativo in discussione.

  Giulia SARTI (M5S), nel manifestare apprezzamento per la proposta di parere testé presentata dalla relatrice, che accoglie alcuni dei rilievi formulati dai deputati del suo gruppo, rileva, tuttavia, la necessità che siano specificamente previsti nello schema di decreto in discussione i termini e le modalità entro cui ciascun tribunale debba aggiornare l'elenco degli interpreti e dei traduttori e fissare il termine periodico entro il quale debba avvenire la trasmissione al Ministero della Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che l'articolo 68, comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale già prevede che la revisione dell'albo dei periti sia disposta, ogni due anni, da un apposito comitato istituito presso ogni tribunale, del quale fanno parte, per altro, anche associazioni rappresentative delle categorie di esperti interessate. Suggerisce, pertanto, che nello Pag. 19schema di decreto in discussione sia inserita una previsione di tenore analogo.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatrice, all'esito della discussione testé svoltasi, formula una nuova proposta di parere (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disciplina dei partiti politici.
Testo unificato C. 2839 ed abb.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il testo unificato recante «Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente. Il provvedimento, come stabilito dall'articolo 1, si propone di promuovere la trasparenza dell'attività dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita politica.
  Nel soffermarsi sui profili strettamente attinenti alla competenza della Commissione giustizia, segnala, in particolare, che l'articolo 2 (norme in materia di partecipazione politica) del testo unificato, al comma 1, prevede che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, movimenti o gruppi politici organizzati per concorrere alla formazione dell'indirizzo politico, all'elaborazione di programmi per il governo nazionale e locale nonché alla selezione e al sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche, nel rispetto del principio della parità di genere, in conformità alla Costituzione e ai principi fondamentali dell'ordinamento democratico. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono improntati al principio della trasparenza e al metodo democratico – la cui osservanza, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, è assicurata anche attraverso il rispetto delle disposizioni del provvedimento in discussione – e che è diritto di tutti gli iscritti partecipare, senza discriminazioni, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito. Il comma 4 prevede che, salvo diversa disposizione di legge, dello statuto o dell'accordo associativo, l'organizzazione e il funzionamento dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati sono regolati dalle norme che disciplinano le associazioni non riconosciute. Il comma 5, infine, stabilisce che la denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Tale comma stabilisce inoltre che, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso e che ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.
  Fa presente che l'articolo 5 del testo unificato reca disposizioni in materia di trasparenza degli organi, delle regole interne e delle modalità di selezione delle candidature. In particolare, il comma 1 di Pag. 20tale articolo stabilisce che i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati istituiscono, nei rispettivi siti internet, un'apposita sezione, denominata «Trasparenza», che rispetti i principi di elevata accessibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità e di semplicità di consultazione. In tale sezione sono pubblicati lo statuto, il rendiconto di esercizio, nonché tutti gli altri dati richiesti dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149. Nella medesima sezione devono essere, inoltre, pubblicati l'elenco di tutti i beni immobili, beni mobili registrati e degli strumenti finanziari di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, e le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi, di importo pari o superiore a 5000 euro, dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno. Il comma 2 dell'articolo 5 stabilisce che per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, sono pubblicate nella medesima sezione «Trasparenza», le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito, movimento o gruppo politico organizzato, e il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, le modalità di selezione delle candidature nonché l'organo comunque investito della rappresentanza legale. È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato. Se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo. In caso di inadempimento, totale o parziale, del predetto obbligo, il comma 3 del medesimo articolo dispone che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, istituita dalla legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5000 a 15.000 euro.
  Segnala che l'articolo 6 del provvedimento reca disposizioni in tema di trasparenza dei finanziamenti, contributi, beni o servizi. Il comma 1 prevede che nella apposita sezione del sito internet, denominata «Trasparenza», di cui all'articolo 5, di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato, è pubblicato in maniera facilmente accessibile l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi. Tale elenco è aggiornato dal partito, movimento o gruppo politico entro il 15 luglio di ogni anno. Il comma 1-bis prevede che in caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di pubblicazione o in caso di mancato aggiornamento dei dati, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000. Il comma 2 prevede la dichiarazione congiunta e la sottoscrizione di un unico documento da parte del soggetto che eroga e del soggetto che riceve finanziamenti o contributi di importo che nell'anno sia pari o superiore ad euro 5.000 (sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi) a favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati nonché delle loro articolazioni politico-organizzative, di gruppi parlamentari, di membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia membri del Parlamento nazionale; di titolari di cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa nei partiti o movimenti politici a livello nazionale, regionale, metropolitano, provinciale e comunale, di candidati alle predette cariche, nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica, di consiglieri regionali, metropolitani, provinciali e comunali. Tale obbligo non si applica a tutti i finanziamenti Pag. 21direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.
  Fa presente che l'erogazione dei finanziamenti, contributi o servizi può essere attestata dal solo beneficiario mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nel caso in cui tale erogazione sia stata effettuata a favore dei candidati ovvero sia stata effettuata da parte di soggetti residenti o domiciliati, anche temporaneamente, fuori dal territorio nazionale. Le erogazioni effettuate in favore dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati, realizzate con mezzi di pagamento che consentano di garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identità dell'autore, possono essere dichiarate mediante attestazione del rappresentante legale o del tesoriere del partito, recante l'elenco dei soggetti che hanno effettuato le erogazioni, l'importo corrispondente e, in allegato, la documentazione contabile relativa alle erogazioni medesime.
  Rammenta che le dichiarazioni e le attestazioni entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione sono depositate presso la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, ovvero a questa indirizzate con raccomandata con avviso di ricevimento. Nel caso di erogazioni in favore di uno stesso soggetto che superino l'ammontare di euro 5.000 esclusivamente nella loro somma annuale, le dichiarazioni e le attestazioni di cui al primo periodo sono trasmesse alla Commissione entro il 31 marzo dell'anno successivo. Nella sezione del sito internet di ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato denominata «Trasparenza», sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 5.000 dagli stessi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. Le erogazioni di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000 possono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma esclusivamente previo consenso del soggetto erogante, prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
  Fa presente che, ai sensi del comma 12, chiunque non adempie agli obblighi di cui sopra ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale. Segnala che mancata la determinazione della durata dell'interdizione, considerato che non può trovare applicazione l'articolo 37, secondo il quale, quando la durata non è fissata dalla legge, la durata si commisura sulla pena detentiva, che nel caso di specie, non è prevista.
  Ricorda, infine, che l'articolo 8 ha per oggetto le sanzioni in materia di trasparenza dei bilanci andando a modificare l'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, aggiungendo alle sanzioni amministrative ivi previste, consistenti nella decurtazione delle somme spettanti, sanzioni amministrative pecuniarie fissate nel minimo e nel massimo. In sostanza si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria ad un'altra sanzione pecuniaria.

  Piero LONGO (FI-PdL), con riferimento alla fattispecie di reato prevista dall'articolo 6, comma 2, del provvedimento, rileva come la stessa rappresenti un delitto di modesta entità, sanzionato esclusivamente Pag. 22attraverso l'applicazione di una sanzione pecuniaria, per il quale non hanno ragione di essere evocati i parametri di cui all'articolo 28 del codice penale relativi all'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare come nel caso di specie non sia applicabile l'articolo 37 del codice penale, rammenta che ai sensi dell'articolo 28 del medesimo codice, l'interdizione dai pubblici uffici non può avere una durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque. Nel far presente che la Commissione esprimerà il parere di competenza sul provvedimento in titolo nella giornata di domani, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali osservazioni.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 24 maggio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.50.

Delega al governo per la soppressione delle commissioni tributarie provinciali e regionali e per l'istituzione di sezioni specializzate tributarie presso i tribunali ordinari.
C. 3734 Ermini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 maggio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatrice, invita i gruppi parlamentari a far pervenire eventuali richieste di audizione in merito al provvedimento in titolo entro la giornata di martedì 7 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671-bis Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 maggio scorso.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione avvierà l'attività conoscitiva sul provvedimento in titolo mercoledì 8 giugno prossimo. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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