CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 18 maggio 2016
644.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è stato già esaminato, nella seduta del 10 maggio Pag. 50scorso, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Avverte altresì che, in data 17 maggio scorso, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame del provvedimento in sede referente, approvando due proposte emendative della relatrice volte a recepire integralmente le condizioni formulate dalla Commissione bilancio.
  Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo ora all'esame dell'Assemblea.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere favorevole del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), chiede chiarimenti sull'utilizzo delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, ai fini della copertura finanziaria di parte degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in oggetto. Inoltre, ricollegandosi alle modalità della predetta copertura finanziaria, ribadisce la necessità, per i singoli parlamentari e, in particolare, per i componenti della Commissione bilancio, di poter accedere alle banche dati che riportano le consistenze attuali dei conti correnti di tesoreria e di tutti gli altri fondi presenti nel bilancio dello Stato.

  Francesco BOCCIA, presidente, osservando come la questione sollevata dall'onorevole Sorial non sia strettamente attinente all'espressione del parere sui profili finanziari del provvedimento in discussione, segnala che è recentemente stata presentata la proposta di legge C. 3828, recante Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, che prevede, tra l'altro, la possibilità, per i membri del Parlamento, di accedere alle informazioni risultanti da banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, con specifico riferimento all'utilizzo delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del provvedimento, segnala che tale utilizzo è stato disposto sulla base della considerazione che le somme giacenti sul conto corrente di tesoreria n. 20013 non sono mai state utilizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze per il conseguimento delle finalità correlate alla SACE (sottoscrizione di aumenti di capitale o escussione della garanzia statale) ed è realistico affermare che ciò non dovrebbe accadere neanche per il futuro, data la forte capitalizzazione della SACE e della sua controllante (Cassa Depositi e Prestiti).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.
C. 3260 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012, e che il relativo testo è corredato di relazione tecnica.Pag. 51
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 57.861 annui e che la relazione precisa che euro 36.207 hanno natura di oneri valutati ed euro 21.654 di oneri autorizzati. Sul punto, giudica opportuno che vengano forniti ulteriori elementi volti a precisare il quadro delle spese riconducibili a ciascuna delle due predette categorie.
  Rileva che la richiesta di chiarimenti appare opportuna considerato che, con riguardo agli oneri valutati, il disegno di legge di ratifica – ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica – prevede il monitoraggio degli stessi e l'attivazione, in caso di scostamenti, di un meccanismo di salvaguardia.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza», ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI chiarisce che le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio, nonché gli oneri di vitto, gli oneri per alloggio presso la scuola di Polizia e la copertura sanitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo, sono riconducibili alla categoria «oneri valutati», mentre le restanti spese indicate in relazione tecnica con riferimento all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 5, nonché all'articolo 6 (coffee break, spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza) sono da considerarsi «oneri autorizzati».
  Evidenzia poi, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, la necessità di posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dalla presentazione del provvedimento stesso, al momento in prima lettura alla Camera.
  Assicura infine che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

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  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3260 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    sono riconducibili alla categoria “oneri valutati” le spese indicate in relazione tecnica afferenti a biglietti aerei, diarie e alloggio, nonché gli oneri di vitto, gli oneri per alloggio presso la scuola di Polizia e la copertura sanitaria di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'Accordo;
    sono da considerarsi, invece, “oneri autorizzati” le restanti spese indicate in relazione tecnica con riferimento all'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), all'articolo 3, paragrafo 5, nonché all'articolo 6 (coffee break, spese di docenza, materiale didattico, interpretariato per la docenza);
    per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2015 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 57.861 annui, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dalla presentazione del provvedimento stesso, al momento in prima lettura alla Camera;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
C. 2800 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Pag. 53Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, rileva preliminarmente la necessità di adeguare il profilo temporale degli oneri indicati dalla proposta di legge. Sul punto – nel rinviare alle considerazioni che si appresta a fare con riferimento ai profili di copertura – evidenzia che la relazione tecnica assume che la Commissione di cui all'articolo 14 dell'Accordo si riunisca ogni tre anni, a decorrere dal terzo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo. Tale ipotesi, che condiziona la modulazione temporale del relativo onere, è riportata nella medesima relazione tecnica, ma non emerge espressamente dal testo dell'Accordo né dal disegno di legge di ratifica: la quantificazione appare quindi corretta nel presupposto che trovi effettiva applicazione l'ipotesi indicata.
  Non ha alcunché da osservare in merito alle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 9 e 11, definite come «spese autorizzate», nel presupposto del rispetto dei relativi limiti di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare dal 2014 al 2016 la decorrenza degli oneri, complessivamente determinati – tra oneri valutati ed oneri autorizzati – in euro 172.220 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e in euro 177.080 annui a decorrere dall'anno 2016, provvedendo al contestuale adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso, ora in prima lettura alla Camera. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo, anche ai fini di una conferma circa la permanenza del maggior onere a decorrere dal terzo anno, nel presupposto che – come specificato nella relazione tecnica – la prima riunione della Commissione mista da istituire ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo, della quale si prevede la convocazione ogni tre anni alternativamente nei due Paesi contraenti, abbia luogo in Italia. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile destinate alle spese di missione nell'ambito del pertinente programma di spesa e, comunque, della relativa missione del Ministero interessato, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.
  Con riferimento ai diversi programmi e missioni di spesa riportati nella relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato nel dicembre 2014 ai fini dell'eventuale applicazione della clausola di salvaguardia, fa presente che – tra di essi – figurano anche i programmi «Cooperazione in materia culturale» e «Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che, per effetto della riorganizzazione del citato Ministero, a partire dal bilancio per il triennio 2015-2017 sono stati soppressi e fatti confluire, rispettivamente, nei programmi settoriali della ricerca e dell'istruzione del medesimo Ministero. Pag. 54Sul punto, ritiene dunque necessario acquisire dal Governo una conferma circa i nuovi programmi di spesa eventualmente interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI si riserva di fornire in una successiva seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 maggio 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2016 è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame. Chiede quindi alla rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia stata predisposta.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI, confermando che, come comunicato dal Viceministro Morando nella seduta del 12 maggio scorso, la relazione tecnica è già stata predisposta dall'amministrazione interessata, segnala che gli uffici della Ragioneria generale dello Stato non hanno ancora completato la valutazione della medesima. Si riserva pertanto di consegnare quanto prima la relazione tecnica richiesta dalla Commissione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C. 3822 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato, reca la conversione del decreto-legge n. 42 del 2016, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario. Rileva che nel corso della seduta del 12 aprile scorso presso la Commissione Bilancio del Senato il Governo ha presentato una Nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente un'integrazione alla relazione tecnica in risposta alle osservazioni formulate dal relatore e che, in data 11 maggio 2016, il Governo ha presentato inoltre presso il Senato un maxiemendamento contenente modifiche al testo originario, corredato a sua volta di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle norme considerate dalle relazioni tecniche citate, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, concernente il decoro degli edifici scolastici e dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, osserva che la relazione tecnica stima il costo complessivo per sostenere i livelli occupazionali in essere alla data del 31 marzo 2016 in euro 485.153.160, dai quali va sottratto l'importo di 292,2 mln riferito al limite di spesa già previsto a legislazione vigente dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013. In proposito, poiché la relazione tecnica allegata al medesimo decreto stabiliva tale limite in 280,2 milioni di euro, ritiene che andrebbero chiarite le ragioni della differenza tra i due importi.Pag. 55
  In ordine all'articolo 1-bis, recante disposizioni in materia di assegnazione provvisoria, non ha alcunché da osservare per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 1-ter, riguardante l'assunzione di docenti, rileva che – in materia previdenziale – la decorrenza degli effetti giuridici delle assunzioni dal 1o settembre 2016 non sembra comportare oneri aggiuntivi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. In proposito reputa utile una conferma.
  Con riguardo all'articolo 1-quater, riguardante i docenti della scuola dell'infanzia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 1-quinquies, concernente la contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità, non ha alcunché da osservare in merito ai profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità della spesa autorizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione in commento provvede alla copertura dell'onere – pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, derivante dalla corresponsione di un contributo alle scuole paritarie in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti – mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo (si vedano, al riguardo, anche le analoghe osservazioni formulate in riferimento al successivo articolo 2-quater, comma 3).
  A proposito dell'articolo 1-sexies, relativo agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità di svolgere le nuove attività indicate a valere sulle risorse disponibili. Rileva peraltro che l'attribuzione di un codice amministrativo unico sembra implicare l'adozione di nuove modalità amministrative per la gestione delle pratiche concernente il personale impiegato saltuariamente. Ritiene che andrebbero quindi acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di gestire le innovazioni introdotte, anche da un punto di vista informatico, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Per quel che concerne l'articolo 1-septies, riguardante l'ordinamento professionale dei periti industriali, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 2, concernente la stabilizzazione e riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), rileva che la norma afferma espressamente, al comma 2, che la Scuola sperimentale di dottorato internazionale GSSI assume carattere di stabilità, mentre la relazione tecnica prevede che alle spese ulteriori rispetto a quelle relative alle assunzioni (spese per borse di studio, per attività di ricerca e per le altre attività necessarie all'operatività dell'Istituto) si farà fronte, fino al 2018, a valere sullo stanziamento della delibera CIPE e, dopo tale esercizio, con la capacità del GSSI di reperire fondi attraverso la partecipazione a bandi competitivi nazionali e internazionali. Poiché tra le attività in questione rientrano, secondo quanto indicato dalla stessa relazione tecnica, anche quelle necessarie all'operatività dell'Istituto, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità delle predette forme di finanziamento, che appaiono caratterizzate da margini di incertezza per quanto attiene al quantum delle risorse reperibili.
  Circa l'articolo 2-bis, concernente le scuole di specializzazione non mediche, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità per le università di dare attuazione alle disposizioni in condizioni di neutralità anche con quanto Pag. 56attiene all'allineamento temporale tra le spese necessarie e le risorse derivanti dalla contribuzione a carico degli iscritti.
  In ordine all'articolo 2-quater, relativo all'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, nel presupposto che i criteri che saranno fissati dall'apposito decreto ministeriale, per la definizione dei compensi ai componenti delle commissioni di esame, siano idonei a garantire il rispetto del limite delle risorse indicato dalla norma. Per quanto attiene all'importo di 3 milioni, indicato dalla relazione tecnica, relativo ai diritti di segreteria, osserva che andrebbe precisato se si tratta dell'ammontare dei diritti già riscossi, mentre, in relazione all'importo di 497.705 euro, iscritto in bilancio, che sarà anch'esso utilizzato per le finalità in esame, andrebbe escluso che il suo utilizzo possa compromettere interventi eventualmente già programmati.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 2 dell'articolo 2-quater provvede alla copertura degli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2016, conseguenti all'incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In proposito, ritiene opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo in parola non sia suscettibile di pregiudicare il soddisfacimento dei fabbisogni già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo, ciò con particolare riguardo alla parte residua dell'annualità 2016, tenuto conto che una medesima modalità di copertura risulta approntata, per un importo pari a 49 milioni di euro per il 2016, anche all'articolo 3, comma 1, lettera b), per la quale rinvia alle osservazioni formulate più avanti.
  Evidenzia che il successivo comma 3, nel disporre l'incremento, in una misura pari ad 8 milioni di euro per il 2017, della dotazione del citato Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, prevede che alla copertura di tale onere si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (capitolo 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015. In proposito, nel rilevare che il Fondo in questione reca le necessarie disponibilità, reputa tuttavia opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.
  Con riferimento all'articolo 2-quinquies, riguardante la carta elettronica per i diciottenni, rileva che la disposizione in esame è finalizzata ad includere tutti i residenti in Italia, che compiranno diciotto anni nel 2016, nella platea dei destinatari della «carta elettronica per i diciottenni», che il testo vigente dell'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016, attribuisce ai soli cittadini italiani e di Paesi UE. Evidenzia altresì che la relazione tecnica stima prudenzialmente l'onere associato all'attuazione del predetto comma 979, così come modificato dalla disposizione in esame, in euro 288.776.500. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, considerato che il comma 980 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2016, ai fini della realizzazione della «carta», reca un'autorizzazione di spesa di euro 290.000.0000 e nel presupposto che, come confermato dalla relazione tecnica, la puntuale determinazione dell'importo da attribuire ai singoli beneficiari della carta sarà definito con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri attuativo in modo da rispettare tale limite di spesa.
  Con riguardo all'articolo 2-sexies, relativo all'ISEE dei nuclei familiari con componenti disabili, osserva che la relazione tecnica non indica i dati utilizzati per la quantificazione degli effetti finanziari, limitandosi Pag. 57ad illustrare la procedura e a fornire il risultato della stima. Ritiene che andrebbero pertanto acquisiti elementi in proposito, con particolare riferimento al previsto ampliamento della platea, stimato in relazione ai diversi benefici considerati. Rileva che, per quanto concerne le tipologie di prestazioni corrispondenti a diritti soggettivi, la relazione tecnica non quantifica effetti finanziari nel presupposto che l'ente erogatore ridetermini la platea dei beneficiari della prestazione, fermo restando l'onere complessivo preventivamente stabilito. In proposito, osserva che andrebbero verificate le possibili implicazioni di tale criterio nel primo periodo di applicazione con riferimento a prestazioni eventualmente già riconosciute ai soggetti beneficiari. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo. Osserva inoltre che la norma sembrerebbe configurare l'onere come un limite di spesa, non prevedendo quindi una clausola di salvaguardia: in proposito andrebbe acquisito l'avviso del Governo, tenuto conto che la disposizione incide, secondo quanto espressamente riferito dalla relazione tecnica, su diritti soggettivi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che la disposizione provvede alla copertura dell'onere complessivamente pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016 – ripartito in 300 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e in 700 mila euro con riferimento all'erogazione dell'assegno di maternità di base – mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). Al riguardo, fa presente che per il bilancio triennale in corso sul predetto Fondo, la cui quantificazione annua è rimessa alla tabella C della legge di stabilità, risultano stanziati i seguenti importi: euro 312.589.741 per il 2016, 312.553.204 per il 2017 ed euro 308.924.258 per il 2018. Tanto premesso, reputa opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sugli stanziamenti del Fondo medesimo.
  Con riferimento all'articolo 3, concernente la copertura finanziaria, segnala che l'articolo in commento dispone, al comma 1, che alla copertura dell'onere di 64 milioni di euro per il 2016, derivante dalla prosecuzione dal 1o aprile al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, di cui all'articolo 1 del testo in esame, si provvede:
   a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58,comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, relativa ai servizi esternalizzati dalle istituzioni scolastiche;
   b) per 49 milioni di euro mediante riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (capitoli 1994, 1995, 1996 e 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  In proposito, per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera a), prende atto di quanto asserito dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, in base alla quale sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il pagamento dei servizi di pulizia, residuano circa 22 milioni di euro, nell'ambito dei quali sarà pertanto possibile reperire, per una quota parte pari a 15 milioni di euro, le occorrenti risorse previste a copertura.
  Ciò premesso, rammenta che il citato articolo 58, comma 6, stabilisce che gli eventuali risparmi di spesa – ulteriori rispetto a quelli attesi dalle norme relative all'acquisto, da parte delle istituzioni scolastiche ed educative statali, dei servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori Pag. 58scolastici, di cui al precedente comma 5 – rimangono a disposizione per le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e per le supplenze brevi. In tale quadro, considera dunque opportuno acquisire una conferma del Governo circa la compatibilità della destinazione di tali risorse, così come individuata dal provvedimento in esame, rispetto alle finalità stabilite dalla disposizione sopra menzionata.
  Per quanto concerne la copertura individuata ai sensi della lettera b), ritiene opportuno che il Governo chiarisca che l'utilizzo delle risorse iscritte sui diversi capitoli afferenti al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche non sia suscettibile di compromettere il soddisfacimento, per la residua parte del 2016, dei fabbisogni previsti a legislazione vigente a valere sui medesimi stanziamenti, ciò anche in considerazione del fatto che il nuovo articolo 2-quater, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, analogamente individua, al comma 2, la copertura finanziaria dell'onere ivi recato a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Fa presente che il successivo comma 2 dell'articolo in esame dispone che alla copertura degli oneri derivanti dalla stabilizzazione e dal riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari e del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, in misura rispettivamente pari, in ragione d'anno, a 2 milioni di euro e a 1 milione di euro. In proposito, osserva che tale disposizione è volta a rendere permanente il contributo statale di 3 milioni di euro annui in favore del GSSI, già previsto, per il solo triennio 2016-2018, dai commi 2-bis e 5-bis dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5 del 2012, di cui si propone l'abrogazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente provvedimento, confermando peraltro le modalità di copertura già in quella sede individuate. Tanto precisato, reputa opportuno che il Governo assicuri, da un lato, la sussistenza sui predetti Fondi delle occorrenti disponibilità libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, dall'altro, che le citate riduzioni non siano suscettibili di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente sulle risorse dei Fondi medesimi.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato).

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, si riserva di valutare il contenuto della relazione tecnica testé depositata dalla rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 18 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

  La seduta comincia alle 15.45.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento Pag. 59in oggetto, contenute nel fascicolo n. 1.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, comunica che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Segnala quindi che tali proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, ad eccezione degli emendamenti Sibilia 3.1 e 4.1, che prevedono la decorrenza degli oneri a partire dal 31 dicembre 2016 a fronte di una copertura temporanea prevista fino al 2019.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI esprime parere contrario sugli emendamenti Sibilia 3.1 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 4.1, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  La sottosegretaria Paola DE MICHELI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.55.

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