CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
C. 3651 Venittelli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 maggio 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 maggio la relatrice, onorevole Casellato, ha svolto la relazione introduttiva sulla proposta di legge in esame. Non essendovi interventi nella discussione, chiede alla relatrice se voglia aggiungere ulteriori considerazioni rispetto a quanto già esposto alla Commissione.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, richiamandosi alla sua relazione, preannuncia la sua intenzione di presentare un emendamento che, riformulando l'articolo 1 della proposta di legge, faccia salva la previsione del calcolo degli interessi semplici, anziché di quelli composti, superando tuttavia alcune criticità presenti nell'attuale testo, soprattutto dal punto di vista della compatibilità con l'ordinamento europeo.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI si dichiara d'accordo con i rilievi testé formulati Pag. 112dalla relatrice sull'articolo 1 della proposta di legge e si riserva di valutare il contenuto dell'emendamento da lei preannunciato alla luce della necessità di assicurare il pieno rispetto della normativa dell'Unione europea.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di considerare chiuso l'esame preliminare del provvedimento.
  Essendo emersa una sostanziale condivisione tra i gruppi circa l'opportunità di una rapida definizione dell’iter di esame, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in esame alle ore 14 di domani mercoledì 18 maggio 2016 e di convocare una nuova seduta per il loro esame nella giornata di giovedì 19 maggio 2016.

  La Commissione concorda.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame della proposta di legge alla seduta che sarà convocata per giovedì 19 maggio 2016.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 maggio 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 14.25.

DL 42/2016: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
C 3822 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo nella seduta di domani.
  Segnala, inoltre, che verrà esaminato il testo trasmesso dal Senato della Repubblica, salva la possibilità di valutare in un secondo momento le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito, tenuto conto che l'Assemblea inizierà il suo esame il prossimo 23 maggio.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, segnala preliminarmente che, come risulta dalla relazione illustrativa del testo presentato presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento di urgenza si è reso necessario, in primo luogo, per consentire la proroga del programma «Scuole Belle» nel periodo dal 1o aprile 2016 al 30 novembre 2016 e, in secondo luogo, per consentire la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale «Gran Sasso Science Institute» (GSSI).
  Il decreto-legge, nel testo originario composto da quattro articoli, è stato ampiamente modificato dal Senato e, pertanto, il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento è composto di quindici articoli. Venendo al merito del provvedimento, osserva che l'articolo 1 reca disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole. In particolare, il comma 1 proroga dal 1o aprile al 30 novembre 2016 il finanziamento del piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, il cosiddetto programma «Scuole Belle», autorizzando la spesa di 64 milioni di euro nel 2016.
  Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, la norma serve a dare attuazione all'impegno assunto dal Governo lo scorso 8 marzo di proseguire il programma, altrimenti destinato a cessare alla scadenza del 31 marzo 2016. Ricorda che nell'attuazione del programma, finalizzato a interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici in tutto il territorio nazionale, sono impiegati i lavoratori già addetti a lavori socialmente utili delle imprese già operanti nel settore Pag. 113dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole, al fine di assicurare loro la continuità occupazionale e reddituale. Nella relazione tecnica, inoltre, si segnala che, dall'avvio del programma «Scuole Belle», si è registrata una contrazione del numero di lavoratori coinvolti che, da 19.843 del maggio 2014, sono passati a 12.846, in termini di full time equivalent (FTE). Inoltre, per garantire il sostegno del reddito di tali lavoratori, il Governo, in occasione della stipula dell'accordo lo scorso 8 marzo, si è impegnato ad accogliere le richieste di CIG in deroga da parte delle aziende per i lavoratori interessati nel periodo di sospensione delle attività didattiche. Segnala che parte degli oneri recati da tale ultimo intervento sono posti a carico delle risorse previste a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, senza compromettere le altre destinazioni in termini di ammortizzatori sociali, come esplicitato dalla relazione tecnica.
  Rileva, quindi, che il comma 2 dell'articolo 1, modificando l'articolo 2 del decreto-legge n. 58 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2014, dispone, alla lettera a), con riferimento alle regioni in cui non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari, cioè, come si legge nella relazione illustrativa, in Campania e in Sicilia, la proroga dal 31 luglio 2016 al 31 dicembre 2016 del periodo per il quale le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014. Il Senato, introducendo la lettera a-bis), ha disposto che nei territori nei quali la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella stessa convenzione. La lettera b) dispone che nei territori ove è stata attivata la convenzione-quadro Consip sugli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, si ricorra alla stessa convenzione anche nel caso in cui la stessa sia scaduta.
  La relazione illustrativa evidenzia che la proroga al 31 dicembre 2016 è volta a uniformare in tutto il territorio italiano la data di scadenza delle proroghe delle convenzioni Consip, anche con riferimento alle regioni in cui tali convenzioni sono attive. Rileva a tale proposito che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), con la delibera n. 376 del 2 marzo 2016, ha segnalato la necessità di un intervento urgente affinché la gestione dei servizi di pulizia, dei servizi ausiliari e degli interventi di mantenimento del decoro e delle funzionalità degli immobili adibiti a sede delle istituzioni scolastiche e educative sia ricondotta nell'alveo delle ordinarie procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti pubblici e che non si ricorra, per il futuro, all'utilizzo di sistemi derogatori, come le proroghe ex lege, comunque inidonei a risolvere rilevanti problematiche sociali. I rilievi dell'ANAC si basano anche sulla constatazione degli effetti restrittivi delle proroghe sull'accesso al mercato dei contratti pubblici di servizi, nonché degli effetti distorsivi sull'economicità degli affidamenti di servizi e sul percorso di spending review.
  Passa quindi all'articolo 1-bis che reca disposizioni in materia di assegnazione provvisoria del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017. In particolare, si modifica il comma 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'avvio, per l'anno scolastico 2016/2017, di un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, disponendo, alla lettera a), l'estensione all'anno scolastico 2016-2017 della possibilità per i docenti assunti a tempo indeterminato di richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia. La lettera b) dispone che, per l'anno scolastico 2016/2017, l'assegnazione provvisoria possa essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché Pag. 114sull'ulteriore contingente costituito, sulla base del comma 69 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, all'esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia. È, inoltre, introdotta una clausola di monitoraggio della spesa.
  Il Senato ha introdotto anche l'articolo 1-ter, recante misure urgenti in materia di assunzione del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017, in relazione alla tempistica prevista per lo svolgimento dei concorsi e per la conclusione del piano straordinario di mobilità. Si prevede, in particolare, che con riferimento al prossimo anno scolastico, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale siano effettuate entro il 15 settembre 2016 e la decorrenza economica del contratto consegua alla presa di servizio. La norma, conseguentemente, proroga alla medesima data le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Rileva, inoltre, che la norma dispone che il triennio di validità delle graduatorie del concorso bandito in base all'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 decorre dall'anno scolastico 2016/2017, nel caso in cui esse siano approvate entro il 15 settembre 2016.
  Passa quindi all'articolo 1-quater, che riguarda i docenti della scuola dell'infanzia. In particolare, la norma prevede, fino all'approvazione delle graduatorie del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, l'assunzione dei soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, non assunti per incapienza rispetto ai ruoli regionali, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso. Le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie e nel rispetto di percentuali massime. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie le quali, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti che vi sono inseriti, sono soppresse. Infine, la norma dispone che le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015 per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, che dispone che conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti messi a concorso.
  Osserva che il successivo articolo 1-quinquies introduce, a decorrere dal 2017, un contributo alle scuole paritarie, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica», di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015.
  Con riferimento all'articolo 1-sexies, rileva che esso reca disposizioni relative a incarichi di supplenza breve e saltuaria. In particolare, il comma 1 dispone la cooperazione tra le istituzioni scolastiche e le articolazioni ministeriali per garantire la tempestiva assegnazione delle risorse agli istituti scolastici e il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per prestazioni di lavoro, in particolare, di supplenze brevi e saltuarie. La norma prevede che il pagamento avvenga entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento e che gli adempimenti e il rispetto dei termini concorrano alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e siano fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili al loro operato. Il comma Pag. 1152, al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, prevede l'assegnazione di un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria. Tale codice rimane invariato per tutta la durata del contratto e accompagna la vita lavorativa del soggetto fino alla sua eventuale immissione in ruolo.
  Passa ora all'articolo 1-septies che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali. In particolare, il comma 1, modificando la legge n. 17 del 1990, subordina al conseguimento del titolo di laurea, di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, il riconoscimento del titolo di perito industriale, che la normativa vigente riconosce ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici. Conseguentemente, anche l'iscrizione nell'albo dei periti industriali è subordinata al possesso del diploma di laurea. Il comma 2 fa salvi i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.
  L'articolo 2, riguardante la Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), non è stato modificato dal Senato. Ricorda che la Scuola è stata istituita dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, alla legge n. 35 del 2012, ai fini dello sviluppo dei territori dell'Abruzzo colpiti dal terremoto, mediante il rafforzamento del sistema didattico, scientifico e produttivo, nonché al fine di realizzare un polo di eccellenza a livello internazionale, anche attraverso la valorizzazione delle competenze e delle strutture già presenti nella regione. Come si legge nella relazione illustrativa, la Scuola è stata attivata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e ha svolto le proprie attività, come previsto dalla legge, «in via sperimentale per un triennio a decorrere dall'anno accademico 2013/2014». La norma istitutiva prevede esplicitamente che, allo scadere del triennio, previo reperimento di idonea copertura finanziaria e con apposito provvedimento legislativo, la Scuola può assumere carattere di stabilità, a seguito della valutazione dei risultati da parte dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Tale valutazione è stata posta dalla delibera CIPE n. 76 del 2015 come condizione per accedere al finanziamento, pari a 18 milioni di euro nel triennio 2016-2018, altrimenti destinato a favore di altri interventi nei territori abruzzesi colpiti dal sisma. Nel suo parere favorevole, l'ANVUR ha anche raccomandato l'urgenza di una stabile programmazione delle risorse infrastrutturali e di docenza in vista del riconoscimento del GSSI come Scuola ad ordinamento speciale.
  La norma in esame è finalizzata a stabilizzare la Scuola all'esito del triennio di sperimentazione. In particolare, il comma 1 assegna alla Scuola un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con la delibera CIPE n. 76 del 2015. Sulla base del comma 2, la Scuola assume carattere di stabilità come istituto universitario ad ordinamento speciale. Il comma 3, inoltre, dispone che, fino al 31 dicembre 2020, entro il limite di spesa pari all'ottanta per cento dei contributi ordinari statali, di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 49 del 2012, la Scuola può procedere al reclutamento di personale, anche in deroga alle limitazioni alle facoltà assunzionali delle università Pag. 116relative al triennio 2015-2017, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 dicembre 2014. Il comma 4 reca talune abrogazioni conseguenti alle modifiche introdotte.
  Rileva, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 2-bis, che dispone, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione di veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi senza il previo svolgimento della procedura relativa alla determinazione triennale del numero dei possibili iscritti; alla rilevazione annuale del fabbisogno; al riparto annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse finanziarie, come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva che il successivo articolo 2-ter modifica l'ammontare dei crediti formativi universitari riconosciuti allo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori, ai fini dell'accesso ai corsi di laurea. Segnala che, con l'introduzione dell'articolo 2-quater, il Senato ha disposto l'aumento del compenso dovuto ai commissari del concorso per docenti bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 114, della legge n. 107 del 2015, mediante l'autorizzazione della spesa di 8 milioni di euro nel 2016, che si aggiunge alle risorse già previste dall'articolo 1, comma 112, della medesima legge n. 107 del 2015. Il successivo articolo 2-quinquies estende ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, in possesso di permesso di soggiorno e che compiono 18 anni nel 2016, la platea dei beneficiari della card per acquisti culturali, dell'importo massimo di 500 euro, introdotta dall'articolo 1, comma 979, della legge di stabilità 2016.
  Segnala, quindi, che l'articolo 2-sexies reca modifiche di carattere transitorio ai criteri di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti. Ricorda che le recenti sentenze del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016 hanno annullato le norme dell'attuale disciplina regolamentare, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, che includevano nella nozione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, esclusi dal reddito imponibile IRPEF e prevedevano una detrazione dal computo del reddito disponibile di importo diverso a seconda che il disabile non autosufficiente o di disabilità media o grave fosse minorenne o maggiorenne. In attesa, pertanto, dell'adozione delle modifiche al decreto n. 159 del 2013, l'articolo in esame, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, dispone, al comma 1, lettera a), l'esclusione dal reddito imponibile dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF. Alla lettera b), si dispone l'applicazione di una sola maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza, di cui all'allegato 1 del decreto n. 159 del 2013, per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Si tratta in sostanza di una disposizione in linea con la normativa vigente prima della revisione dell'ISEE operata con il richiamato decreto n. 159 del 2013. Sulla base del comma 2, i medesimi trattamenti, se percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile ai fini dell'IRPEF. Tuttavia, gli enti erogatori, ai fini dell'accertamento dei requisiti economici soggettivi per il mantenimento dei benefici, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario, eventualmente valorizzato nell'indicatore stesso, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.
  Segnala, infine, che gli articoli 3 e 4, recanti, rispettivamente, la copertura finanziaria Pag. 117degli articoli 1 e 2 e l'entrata in vigore del decreto, non sono stati modificati dal Senato.
  Da ultimo, fa presente che il Senato ha inserito, nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, un comma 2, che prevede limitate correzioni ai principi e i criteri direttivi della delega in materia di riordino del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, recata dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015. In particolare, si adegua il criterio direttivo di cui al numero 3.2. della citata lettera b), alla terminologia indicata negli altri criteri direttivi, riferendo la determinazione degli standard nazionali per la valutazione al periodo di tirocinio (e non di apprendistato). Con riferimento all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni si prevede la definizione dei fabbisogni standard (e non più dei livelli essenziali) delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal Nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali.

  Irene TINAGLI (PD) sollecita la riflessione dei colleghi della Commissione sulla disomogeneità, rispetto al contenuto del decreto-legge, dell'articolo 1-septies, che reca disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali, in particolare, subordinando il riconoscimento del titolo di perito industriale al conseguimento del titolo di laurea. Esprime anche la preoccupazione che una disposizione di tale tenore possa avere ricadute occupazionali negative su una ampia fascia di giovani che, fino ad oggi, aveva considerato il diploma di perito industriale un valido accesso al mercato del lavoro. Rileva che, se vi è la preoccupazione di assicurare maggiori livelli di professionalità, sarebbe possibile percorrere altre strade, assicurando agli interessati la possibilità di scegliere se rivolgersi a professionisti laureati o diplomati, sottolineando che l'ordinamento vigente già subordina l'iscrizione all'albo professionale al superamento di un esame di Stato.
  Evidenzia, infine, che, a suo avviso, le disposizioni introdotte dal Senato della Repubblica sono in contraddizione con il principio europeo della massima apertura nell'accesso alle professioni.

  Anna GIACOBBE (PD), traendo spunto dalle osservazioni formulate dalla collega Tinagli, ricorda che da tempo la categoria sollecita modifiche normative che meglio rispondano ai principi europei sugli ordinamenti professionali. A suo avviso, la soluzione migliore, rispetto alla scorciatoia scelta dal Senato, sarebbe stata quella di attribuire valore abilitante al diploma di laurea triennale. Riconoscendo tuttavia l'impossibilità di intervenire in questa sede, data la ristrettezza dei termini previsti per la conversione del decreto-legge, auspica che vi sia la possibilità per un futuro approfondimento dell'intera materia dell'accesso alle professioni tecniche, non limitando l'esame al solo settore dei periti industriali.

  Tiziano ARLOTTI (PD), relatore, ringraziando le colleghe per i rilievi sollevati, osserva che l'ordine professionale dei periti industriali già da tempo sta approfondendo la possibilità di attribuire valore abilitante al diploma di laurea triennale.
  Ritiene, pertanto, auspicabile individuare una disciplina migliore rispetto a quella recata dal decreto-legge, magari approfittando del periodo transitorio previsto dall'articolo 1-septies medesimo.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 118

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione avrà luogo nella seduta di domani.
  Segnala, inoltre, che, poiché l'Assemblea della Camera avvierà la discussione del provvedimento nel corso della prossima settimana, l'esame verterà sul testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, salva la possibilità di valutare in un secondo momento le modifiche che dovessero essere introdotte dalla Commissione di merito.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, sottolinea preliminarmente come finalmente si sia giunti alle battute finali di una riforma molto attesa dal Paese, al termine di un lungo percorso e di un esame approfondito anche presso l'altro ramo del Parlamento.
  Premesso, poi, che nella relazione darà conto esclusivamente delle innovazioni introdotte dal Senato della Repubblica, segnala, in primo luogo, che all'articolo 1, comma 1, è previsto un ampliamento della nozione di Terzo settore, rispetto al testo approvato dalla Camera, riconducendovi anche gli enti che perseguono, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale e quelli che promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita. Al contrario, il Senato ha escluso dall'applicazione della legge e dei relativi decreti attuativi le fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della legge medesima.
  Fa presente, inoltre, che, al comma 5, il Senato ha soppresso la previsione dell'eventuale decadenza della delega in caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreti, mentre, al comma 6, ha introdotto una clausola di invarianza finanziaria, stabilendo, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, che qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  All'articolo 2, che reca i principi e i criteri direttivi generali cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega, segnala, in particolare, che il Senato ha previsto, al comma 1, lettera b), il riconoscimento e la promozione dell'iniziativa economica privata, il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui al provvedimento in esame, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali, laddove il testo approvato dalla Camera faceva riferimento all'attività economica privata svolta senza fini di lucro e diretta a realizzare la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale.
  Passa quindi all'articolo 3, che reca l'indicazione dei principi e dei criteri direttivi per l'esercizio della delega alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute, e segnala, in particolare, che, al comma 1, lettera a), il Senato ha introdotto la previsione della definizione delle informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi degli enti prevedendo, tra le forme di pubblicità, la pubblicazione dei bilanci e degli altri atti fondamentali anche nel sito internet istituzionale; nonché una disciplina per la conservazione del patrimonio. Infine, il Senato, con la lettera e) del comma 1, ha introdotto la previsione della disciplina del procedimento per la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni.
  Ricorda che l'articolo 4 reca i principi e i criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega per il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore mediante la redazione di uno specifico codice. A tale articolo il Senato ha apportato numerose modifiche, tra le quali segnala, alla lettera b) del comma 1, l'ampliamento dello spettro di Pag. 119attività di interesse generale che devono caratterizzare gli enti del terzo settore ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. All'aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Senato ha poi introdotto, alla lettera c), la previsione dell'individuazione di criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale svolte dai diversi enti del Terzo settore. Alla lettera f) il Senato ha introdotto modifiche volte a garantire chiarezza sulla diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale nonché sulla differenziazione tra le eventuali attività di impresa svolte dagli enti del Terzo settore da quelle volte alla realizzazione degli scopi istituzionali. Segnala, poi, che alla lettera g), il Senato ha introdotto i lavoratori tra i soggetti ai quali sono indirizzati gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e d'informazione in capo agli enti.
  Si sofferma in particolare sulla lettera h), introdotta dal Senato per contrastare l'annoso problema del dumping contrattuale: a tal fine, la norma dispone la previsione della garanzia, negli appalti pubblici, di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati (o, meglio, stipulati) dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Anche in questo caso, la delega dovrebbe intendersi riferita ai contratti collettivi come identificati, con norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015.
  Segnala anche la modifica introdotta dal Senato alla lettera l), relativa alla disciplina dei limiti e degli obblighi di pubblicità e di trasparenza sugli emolumenti in favore di amministratori, dirigenti, controllori e associati di enti del Terzo settore. In particolare, il Senato, al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, ha introdotto la previsione di un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici percepiti da tali soggetti. Rileva che alla lettera o), in materia di coinvolgimento degli enti nella fase programmatoria dei servizi di interesse generale, il Senato ha introdotto il richiamo alla normativa nazionale ed europea in materia di affidamento dei servizi di interesse generale e ha precisato che la verifica dei risultati deve essere effettuata in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni. Con riferimento alle aggregazioni degli enti del Terzo settore, di cui alla lettera p), segnala che il Senato ha previsto il riconoscimento delle reti associative di secondo livello, quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescerne la rappresentatività presso le istituzioni. Peraltro, tale previsione era già contenuta nella lettera d) del comma 1 del successivo articolo 5, soppressa dal Senato, che prevedeva anche l'introduzione di forme di controllo su tali reti associative.
  Passa, quindi, all'articolo 5, che detta i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di volontariato, promozione sociale e mutuo soccorso. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in primo luogo, l'introduzione, al comma 1, lettera b), della previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, al fine di preservarne il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa. Con riferimento alla revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato (CSV), di cui alla lettera e), segnala che il Senato ha escluso la possibilità per gli enti del Terzo settore costituiti in forma societaria di costituire e gestire i CSV; ha previsto il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare; ha introdotto la necessità di prevedere forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna; ha introdotto il divieto per i CVS di procedere ad erogazioni dirette in denaro o a cessioni a titolo gratuito di beni, mobili o immobili, a beneficio degli enti del Terzo settore. Alla lettera f), che prevede la revisione Pag. 120dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei CVS, il Senato ha dettagliato i compiti e le funzioni degli organismi regionali o sovraregionali coordinati sul piano nazionale cui è affidata tale attività, prevedendo, tra l'altro, che gli oneri per eventuali emolumenti degli amministratori e dei dirigenti siano posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici. Il Senato, alla lettera g), ha anche disposto il superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione a livello nazionale.
  Per quanto riguarda l'articolo 6, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la disciplina dell'impresa sociale, segnala l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione. Osserva, in particolare che, nell'ambito della previsione, di cui alla lettera g) del comma 1, relativa alla ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati sulla base delle nuove forme di esclusione sociale, il Senato ha introdotto la previsione della graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate.
  Passa, quindi, all'articolo 7 che disciplina l'esercizio delle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, e sulle loro attività, esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati. Segnala, in particolare, che, al comma 1, il Senato ha previsto il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile. Osserva che l'articolo 8 reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega per la disciplina del Servizio civile universale. Tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala, in particolare, al comma 1, lettera a), la specificazione, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 119 del 2015, che l'accesso al Servizio civile è consentito anche ai giovani stranieri regolarmente soggiornanti. La lettera d) prevede, inoltre, la possibilità, per le Regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore, di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati; mentre la lettera i) disciplina il riordino e la revisione della Consulta nazionale per il Servizio civile.
  Con riferimento all'articolo 9, che reca i principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega volta alla disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore, tra le modifiche introdotte dal Senato, segnala che alla lettera g) del comma 1, si prevede l'istituzione, in luogo del fondo rotativo previsto nel testo approvato dalla Camera, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento delle attività di interesse generale proprie degli enti del Terzo settore, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni. Il Senato ha, inoltre, introdotto il comma 2, che prevede che le misure agevolative previste nell'articolo in esame tengano conto delle risorse, pari a 200 milioni di euro, del Fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).
  Si sofferma sull'articolo 10, introdotto dal Senato, che dispone, al comma 1, l'istituzione della Fondazione Italia Sociale, con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte degli enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La dotazione Pag. 121iniziale della Fondazione, come disposto dal comma 7, è di un milione di euro. Sulla base del comma 2, la Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero. I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di adozione e il contenuto dello Statuto della Fondazione. A quest'ultimo riguardo, segnala la possibilità che lo statuto preveda strumenti e modalità di investimento anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del micro-credito e di altri strumenti di finanza sociale. Segnala ancora che, sulla base del comma 5, la Fondazione è tenuta a dotarsi anche di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Intende, in ogni caso, sottolineare l'anomalia della previsione di una fondazione finanziata da risorse pubbliche, per di più senza che sia indicata l'autorità cui compete il controllo e la vigilanza sulla stessa.
  Osserva infine che, all'articolo 11, recante le disposizioni finanziarie, il Senato ha apportato modifiche strettamente correlate alle altre disposizioni introdotte.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, ritiene che si possa senz'altro esprimere un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge in esame. Si riserva, in ogni caso, di formulare una proposta di parere che tenga conto di eventuali osservazioni che dovessero essere formulate nel corso della discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.