CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 17 maggio 2016.

Audizioni sulla crisi produttiva del distretto del vetro artistico di Murano.
Audizioni di rappresentanti del Consorzio Promovetro, di Confartigianato Venezia, di CNA Venezia, di Confindustria Venezia e della Camera di commercio di Venezia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.10 alle 10.50.

Audizioni di rappresentanti del Comune di Venezia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.50 alle 11.20.

Audizioni di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.50.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 maggio 2016. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 11.50.

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
C. 2617-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 9 aprile 2015, dopo l'esame, in sede referente, presso la XII Commissione Affari sociali. Trasmesso al Senato il disegno di legge delega (S. 1870) è stato assegnato alla Commissione Affari costituzionali, che ne ha concluso l'esame nella seduta del 16 marzo 2016. Il giorno successivo, l'Assemblea del Senato ne ha avviato l'esame, nel testo proposto dalla Commissione Affari costituzionali, e lo ha concluso il 30 marzo scorso con l'approvazione di una serie di modifiche al testo.
  Il provvedimento torna quindi alla Camera per l'esame in seconda lettura.
  Nel corso dell'esame al Senato, il testo del disegno di legge delega, è stato modificato in più parti ed è stato inserito un nuovo articolo (articolo 10). Queste le principali novità:
   è stata ulteriormente precisata la definizione di Terzo settore, non solo riguardo alle finalità ma anche alle attività, ed è stato specificato che alle fondazioni bancarie non si applicano le disposizioni della riforma e dei decreti attuativi da questa discendenti (articolo 1, comma 1);
   è stata cancellata la previsione della decadenza dall'esercizio della delega nel caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione alle Camere, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi delegati per l'espressione del parere parlamentare (articolo 1, comma 5);
   è stata prevista l'introduzione della disciplina relativa alla trasformazione diretta e alla fusione tra associazioni e fondazioni (articolo 3, comma 1, lettera e));
   è stata contemplata la razionalizzazione dei settori delle attività di interesse generale attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici enti del Terzo settore. Inoltre, è stato previsto che l'aggiornamento periodico delle attività di interesse generale sia effettuato con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (articolo 4, comma 1, lettera b));
   è stata prevista l'introduzione di criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti degli enti del Terzo settore, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale (articolo 4, comma 1, lettera f));
   è stato operato il rafforzamento della lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo (articolo 4, comma 1, lettera h));
   sono state valorizzate le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali (articolo 4, comma 1, lettera p));
   è stata introdotta la previsione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità ed estraneità alla prestazione lavorativa (articolo 5, comma 1, lettera b));
   è stata prevista la ridefinizione dei Centri di servizio per il volontariato (articolo 5, comma 1, lettera e) e f)) che, nella nuova formulazione, possono essere promossi e gestiti da tutte le realtà di Terzo settore, con esclusione degli enti gestiti in forma societaria, ma la cui costituzione è finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore; è stato inoltre riconosciuto il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, sulle basi di un programma triennale, con Pag. 107le risorse delle Fondazioni di origine bancaria;
   è stata contemplata l'istituzione del Consiglio Nazionale del Terzo settore quale organo di consultazione (articolo 5, comma 1, lettera g));
   è stato disposto l'allargamento dei settori di attività per le imprese sociali nonché la previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale e il divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione (articolo 6);
   è stato istituito un Fondo destinato alle attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni (Fondo progetti a favore delle associazioni) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione di 17,3 milioni di euro nel 2016 e di 20 milioni a decorrere dal 2017 (articolo 9, comma 1, lettera g));
   è stato stabilito che le misure agevolative per l'economia sociale tengono conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (articolo 9, comma 2);
   è stata prevista l'istituzione della Fondazione Italia sociale, una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale. Alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la legge stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ha destinato alla Riforma del Terzo settore (articolo 10).

  Illustra quindi le modifiche approvate dal Senato, sulle quali è chiamata a pronunciarsi la Camera, con particolare riferimento alle disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Attività produttive.
  L'articolo 1 disciplina la Finalità e l'oggetto dell'intervento normativo, prevedendo che il Governo adotti, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma (precedentemente disciplina) del Terzo settore, al fine di sostenere la autonoma (precedentemente libera) iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, (si associano nel testo licenziato dalla Camera) a perseguire il bene comune ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale favorendo l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Nel corso dell'esame al Senato, la definizione di Terzo settore è stata ulteriormente precisata: alle finalità civiche e solidaristiche, già previste alla Camera, sono state aggiunte quelle di utilità sociale ed è stato precisato che le attività di interesse generale, proprie del Terzo settore, possono essere realizzate mediante forme di azione volontaria e gratuita (volontariato) o di mutualità (associazionismo) o di produzione e scambio di beni o servizi (cooperative/impresa sociale).
  Nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 4, che disciplina i principi e i criteri direttivi ai quali dovranno uniformarsi i decreti cui sarà affidato il «Riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore» mediante la redazione di un Codice, è stato modificato in più parti. Tra i principi e i criteri direttivi enunciati si ricordano i più rilevanti:
   individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore. Per quanto riguarda i settori di attività, nel corso dell'esame al Senato, è stata proposta la loro razionalizzazione attraverso la compilazione di un elenco unico, con il tentativo di unificare la normativa attualmente prevista ai fini fiscali e civilistici, senza però escludere, come disposto dalla successiva lettera c), anch'essa introdotta al Senato, che settori di attività possano caratterizzarsi come connotanti del lavoro di specifici Pag. 108enti del Terzo settore. Infatti, la lettera in commento dispone che le attività di interesse generale siano individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché dei settori di attività previsti dal decreto legislativo n. 460/1997 e dal decreto legislativo n.155/2006. Il loro aggiornamento avviene con DPCM da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti (lettera b));
   prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio, salva la specifica previsione per l'impresa sociale (lettera e)); distinguere l'eventuale attività di impresa dall'attività istituzionale (lettera f)). Nel testo licenziato dalla Camera si prevedeva di determinare una stretta strumentalità dell'eventuale attività di impresa svolta dall'ente di Terzo settore (e di sottoporla a regime di contabilità separata) rispetto all'attività istituzionale; nel testo licenziato dal Senato, si dispone, di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e di definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulti finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;
   disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione, trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, tenendo conto della dimensione economica dell'attività svolta nonché l'impiego di risorse pubbliche, quali elementi su cui commisurare una differenziazione di tale disciplina (lettera g));
   garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (lettera h)). La lettera in commento, introdotta al Senato, intende proseguire la lotta al dumping contrattuale a danno del settore cooperativo (in materia Corte Costituzionale, sentenze 59/2013 e 51/2015);
   riorganizzare il sistema di registrazione degli enti (e degli atti gestionali rilevanti), attraverso la messa a punto di un Registro unico nazionale del Terzo settore (da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali), l'iscrizione al quale sia obbligatoria per tutti gli enti che si avvalgano «prevalentemente o stabilmente» di fondi pubblici, privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni, o di fondi europei (lettera m)). Al Senato è stato specificato che la riorganizzazione del sistema dei registri deve tenere conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore.

  L'articolo 6 in materia di impresa sociale è stato incisivamente modificato nel corso dell'esame al Senato. La lettera a) dell'articolo, così come modificata, qualifica l'impresa sociale come una organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità proprie del Terzo settore. Nel testo ora in esame, ai fini della qualificazione di «impresa sociale» gli utili derivanti dall'attività dell'impresa sociale debbono essere destinati prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale e devono rispettare i limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente – ovvero interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, (articolo 2514 c.c) come indicato dalla successiva lettera d) dell'articolo in esame. Inoltre, l'impresa deve adottare modalità di gestione responsabili e trasparenti e deve favorire il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività. L'appartenenza dell'impresa sociale al complesso degli enti del Terzo settore viene ribadita dall'ultima frase della lettera a), quale conseguenza delle caratteristiche sopra indicate.
  Per quanto riguarda i settori di attività propri dell'impresa sociale, la lettera b), Pag. 109modificata dal Senato, li individua nell'ambito delle attività di interesse generale comprese nell'elenco unico comune a tutti gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) del provvedimento in esame.
  Rispetto alle forme di remunerazione del capitale sociale (lettera d)), nel corso dell'esame al Senato è venuto meno il riferimento alla ripartizione degli utili, ma è stato confermato il mandato al Governo di prevedere forme di distribuzione dei dividendi che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente; è stata inoltre aggiunta la previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualificazione di impresa sociale.
  La lettera e), inserita al Senato, stabilisce l'obbligo per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili (si tratta delle disposizioni sul bilancio delle società per azioni).
  Ricorda come l'articolo 10, inserito al Senato, istituisce la «Fondazione Italia Sociale», una fondazione di diritto privato con finalità pubbliche, che, mediante l'apporto di risorse finanziarie e competenze gestionali, avrà il compito di sostenere, attrarre e organizzare le iniziative filantropiche e gli strumenti innovativi di finanza sociale.
  Per il 2016, per lo svolgimento delle attività istituzionali, alla Fondazione è stata assegnata una dotazione iniziale di un milione di euro, al cui finanziamento si è provveduto con corrispondente riduzione delle risorse che la stabilità 2015 ha destinato alla Riforma del Terzo settore (comma 7).
  Per quanto riguarda l'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, la Fondazione dovrà rispettare il principio di prevalenza, svolgendo una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico (comma 1). La Fondazione, soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, non ha obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 6).
  Gli interventi innovativi, che la Fondazione è chiamata a sostenere, sono definiti dal comma 1, come interventi caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti più svantaggiati. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà instaurare rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero (comma 2). Lo statuto della Fondazione, disciplinato dai commi 3 e 4, dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di decreto dovrà essere trasmesso alle Camere perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia. Il comma 5 specifica che l'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. Conseguentemente, il secondo periodo del comma dispone che la Fondazione debba dotarsi di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito. Con le stesse finalità il comma 8 dispone che, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della Riforma del Terzo settore, la Fondazione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione Pag. 110del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione iniziale di un milione di euro.
  Preannuncia, infine, che intende predisporre un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Marco DA VILLA (M5S) chiede alcuni chiarimenti circa la portata della norma prevista al comma 2 dell'articolo 9 in cui si stabilisce che per le agevolazioni previste si tenga conto delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e per gli investimenti in ricerca (FRI).

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, si riserva di approfondire la questione posta dal collega Da Villa.

  Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.