CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 213

INTERROGAZIONI

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 13.45.

5-08547 Labriola: Estensione della durata della cassa integrazione guadagni riconosciuta ai lavoratori già occupati presso la società Taranto Container Terminal Spa.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Vincenza LABRIOLA (Misto), ringraziando il sottosegretario per la sua risposta, osserva che essa conferma, in sostanza, le recenti notizie di stampa. Evidenzia che, non essendoci la possibilità di concedere ulteriori ammortizzatori sociali, rimane irrisolto il problema dei 539 lavoratori licenziati rimasti senza stipendio. Auspica che corrisponda a verità la notizia, pubblicata da ultimo dalla stampa, di un prossimo incontro a livello governativo per trovare il modo di garantire comunque a tali lavoratori un sostegno nella fase di transizione, fino alla conclusione della procedura per il rilascio di concessioni sul molo polisettoriale in precedenza occupato da Taranto Container Terminal Spa, nella prospettiva di una loro riassunzione da parte dell'impresa aggiudicataria.

5-08217 Gnecchi: Quantificazione della platea dei beneficiari e degli oneri delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011 ed eventuale estensione dell'applicazione delle medesime disposizioni ai lavoratori autonomi e ai dipendenti pubblici.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Marialuisa GNECCHI (PD), ringraziando il sottosegretario per la risposta fornita, si riserva di approfondire il contenuto delle tabelle depositate. Sottolinea, tuttavia, di non condividere affatto l'interpretazione del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, data dalla circolare dell'INPS n. 35 del 2012, in base alla quale, per accedere al pensionamento con i previgenti requisiti, sarebbe necessario l'ulteriore requisito, non previsto dalla legge, dell'occupazione alla data del 28 dicembre 2011. Richiamando i dati alla base della quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, forniti dalla relazione tecnica allegata all'emendamento che ha introdotto il comma 15-bis, dichiara di non comprendere l'articolazione temporale dei costi nel periodo 2012-2020, con particolare riferimento agli oneri gravanti sui primi anni di applicazione della disposizione. Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che il comma 15-bis si riferisce esclusivamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, in relazione ai quali è stata effettuata la quantificazione degli oneri, essendo chiaro che la sua eventuale estensione ai lavoratori del settore pubblico e ai lavoratori autonomi necessiterà di un distinto intervento legislativo. Preannuncia, pertanto, la volontà del suo gruppo di perseguire fino in fondo l'obiettivo di ripristinare pienamente, mediante la modifica della circolare dell'INPS n. 35 del 2012, l'unica forma di gradualità prevista Pag. 214dal decreto-legge «Salva Italia» per coloro che, in vista del prossimo accesso al pensionamento, avevano scelto di dimettersi o avevano dovuto lasciare il lavoro nel corso del 2011, non prevedendo il repentino innalzamento dei requisiti pensionistici. Fa, inoltre, presente, l'intenzione di accertare il numero esatto di coloro che, in base al comma 15-bis, hanno potuto accedere al pensionamento con i requisiti previgenti, allo scopo di verificare l'attendibilità della quantificazione fornita dalla relazione tecnica.
  Tornando, quindi, alla documentazione fornita dal sottosegretario, osserva che i dati si riferiscono a una platea più ampia di quella oggetto della sua interrogazione, che riguarda esclusivamente coloro che abbiano maturato i sessanta anni alla data del 31 dicembre 2012 e non anche coloro che li abbiano compiuti successivamente.

5-08552 Lombardi: Tutela sul piano occupazionale dei lavoratori della società I.M. Intermetro Spa.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Roberta LOMBARDI (M5S), ringraziando il sottosegretario, auspica che l'attività di vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sugli sviluppi della vicenda riguardante i lavoratori della società I.M. Intermetro Spa possa garantire sia la salvaguardia dei livelli occupazionali sia la continuità del servizio pubblico, che assume particolare importanza anche alla luce del Giubileo in corso.

5-08393 Tripiedi: Iniziative volte a migliorare la qualità dell'occupazione.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario, non si dichiara convinto del fatto che i dati alla base dell'articolo pubblicato nel sito internet Lavoce.info, richiamati nella sua interrogazione, fossero datati.
  A suo avviso, non è il tasso di occupazione a essere cambiato, ma si sono evoluti il mercato del lavoro e le modalità con le quali i posti di lavoro sono rilevati dalle statistiche, con particolare riferimento alle tipologie di contratto. A suo parere, non possono considerarsi come nuova occupazione lavori precari di brevissima durata e non è provato il nesso causale tra l'aumento dell'occupazione a tempo indeterminato e il Jobs Act. Richiama quanto sta accadendo in Francia, dove al Governo che intende introdurre norme simili a quelle recate dalla legge n. 183 del 2014 sta rispondendo una forte mobilitazione dei lavoratori che si oppongono all'aumento della precarizzazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.20.

RISOLUZIONI

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00963 Rizzetto, 7-00979 Miccoli, 7-00981 Lombardi, 7-00982 Polverini e 7-00984 Simonetti: Iniziative per la tutela sul piano occupazionale dei dipendenti della società Alitalia Maintenance Systems.
(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione 8-00180).

  La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 4 maggio 2016.

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  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, nella scorsa seduta del 4 maggio, i gruppi si sono pronunciati a favore della formulazione di un testo unificato delle risoluzioni in discussione.
  Nel corso della settimana sono state svolte interlocuzioni informali tra i sottoscrittori delle risoluzioni.
  Al fine di verificare la possibilità di procedere a votazioni nella seduta odierna, chiede, quindi, se sia stato elaborato un testo unificato delle risoluzioni e se vi sia un accordo dei gruppi al riguardo.

  Marco MICCOLI (PD), primo firmatario della risoluzione 7-00979, fa presente di aver predisposto una bozza di testo unificato (vedi allegato 5) e di averla sottoposta solo oggi ai sottoscrittori degli altri atti di indirizzo, scusandosi per il breve tempo che è stato possibile dedicare alle richiamate interlocuzioni tra i gruppi, stante la recentissima chiusura della procedura ad evidenza pubblica per la presentazione delle manifestazioni di interesse nei confronti della società Alitalia Maintenance Systems (AMS).
  Da notizie ufficiose si è appreso che la gara non sarebbe andata deserta e che, anzi, ad essa avrebbero partecipato aziende di rilievo nel settore della manutenzione degli aeromobili. Se ciò fosse vero, potrebbe essere imminente il subentro di una nuova proprietà e, quindi, appare ancora più necessario intervenire perché ai lavoratori sia concessa una prosecuzione degli ammortizzatori sociali, in una forma che sta al Governo definire, in modo che essi possano essere riassorbiti dalla nuova proprietà e riprendere a lavorare.

  Roberta LOMBARDI (M5S), sottolineato preliminarmente che non c’è stata alcuna reale interlocuzione sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, osserva tuttavia che in tale proposta risultano essere stati recepite tutte le osservazioni fatte dai gruppi nel corso delle precedenti sedute. A differenza, però, di quanto affermato dal collega Miccoli, a lei risulta che alla gara a evidenza pubblica abbia partecipato una sola società, con sede in California, che, dai dati raccolti, sembra avere già nel passato proceduto ad acquisizioni di aziende in difficoltà e, dopo avere lucrato sulla vendita dei macchinari da queste possedute, aver proceduto alla loro liquidazione, con il conseguente licenziamento dei dipendenti.
  Se, pertanto, le notizie corrispondono al vero, è ancora più importante che il Governo si impegni a tutelare i livelli occupazionali e il livello di professionalità dei lavoratori, formati anche grazie all'impegno di risorse pubbliche.

  Walter RIZZETTO, presidente, si dichiara d'accordo con quanto affermato dalla collega Lombardi e auspica anch'egli un impegno del Governo per la tutela dei lavoratori.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sul testo unificato delle risoluzioni proposto dal deputato Miccoli e rassicura la Commissione sull'impegno del Governo non solo a seguire gli sviluppi della vicenda ma a vigilare anche sulla tutela dei livelli occupazionali.

  Giovanna MARTELLI (SI-SEL), apprezzando la convergenza delle diverse forze politiche sulla proposta di testo unificato predisposta dal collega Miccoli, che recepisce le istanze di tutti i gruppi, auspica una modifica del testo che sottolinei con maggiore chiarezza l'impegno del Governo nel senso della salvaguardia dei posti di lavoro.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che molto probabilmente una modifica della parte dispositiva del testo unificato delle risoluzioni impedirebbe la votazione del testo già nella seduta odierna, in quanto il Governo dovrebbe avere la possibilità di valutarne la portata.
  Osserva che, in ogni caso, il Sottosegretario Cassano ha assunto nel suo intervento dei precisi impegni, che rimangono agli atti della Commissione.

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  Il sottosegretario Massimo CASSANO, dopo avere ribadito il parere favorevole sulla proposta di testo unificato delle risoluzioni, conferma l'impegno ad un controllo attento e puntuale dell'evoluzione della vicenda, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio industriale e umano della società Alitalia Maintenance Systems.

  Marco MICCOLI (PD), visto il parere favorevole espresso dal sottosegretario e considerati i tempi ristretti per la conclusione della vicenda, dichiara che sarebbe preferibile procedere alla votazione nella seduta odierna del testo unitario della risoluzione, da lui proposto, anche in considerazione delle impegnative dichiarazioni rese dal sottosegretario che, come detto, rimarranno agli atti della Commissione.
   Rifacendosi, quindi, alle affermazioni della collega Lombardi, osserva che le informazioni da lei fornite non tengono conto delle manifestazioni di interesse che potranno pervenire a mezzo di posta raccomandata, così come previsto dal bando.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la decisione di votare nella seduta odierna esclude, in sostanza, la possibilità di introdurre modifiche alla proposta di testo unificato.

  Giovanna MARTELLI (SI-SEL), prendendo atto degli impegni assunti nel corso della seduta dal sottosegretario, riconosce l'importanza di un voto tempestivo del testo unificato della risoluzione, anche se questa, a suo avviso, acquisterebbe maggiore forza con l'inserimento di una maggiore specificazione dell'impegno assunto dal Governo.

  Roberto SIMONETTI (LNA) auspica che la Commissione proceda alla votazione del testo unificato delle risoluzioni nella seduta odierna.

  Walter RIZZETTO, presidente, preso atto dei diversi orientamenti emersi, si associa all'auspicio che si voti nella seduta odierna, senza introdurre modifiche al testo proposto.

  Marco MICCOLI (PD) concorda con quanto affermato dal presidente.

  Giovanna MARTELLI (SI-SEL), ricordando che il suo gruppo è stato il primo ad auspicare la votazione di un testo unitario delle risoluzioni, si dichiara favorevole a votare nella seduta odierna, anche se, a suo giudizio, l'introduzione di modifiche al testo non comporterebbe necessariamente lo slittamento del voto ad altra seduta.

  Marco MICCOLI (PD), apprezzata la scelta di votare nella seduta odierna, ritiene che il testo unificato da lui predisposto dovrebbe portate, per prima, la sua firma.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricordando che, in occasione della discussione delle risoluzioni in materia di lavoro autonomo lo scorso dicembre, la collega Ciprini aveva posto con forza la questione del diritto delle opposizioni di mantenere la prima firma dell'eventuale testo unitario di più risoluzioni presentate, osserva che, a suo avviso, non dovrebbe diventare una prassi la pretesa dei deputati dei gruppi di maggioranza di essere primi firmatari dei testi unificati degli atti di indirizzo. A suo avviso, infatti, con la formulazione di un testo unitario, le risoluzioni non sono più riconducibili ad una parte politica piuttosto che ad un'altra, ma rispecchiano il lavoro condiviso dell'intera Commissione, avviato su impulso ora della maggioranza ora dell'opposizione. Al contrario, la sistematica attribuzione della prima firma alla maggioranza, a suo avviso, svuoterebbe di qualsiasi merito le iniziative delle opposizioni. Meglio sarebbe, quindi, ricorrere che i gruppi concordassero una volta per tutte un criterio per l'attribuzione dell'ordine delle firme, quale, ad esempio, il criterio dell'ordine di presentazione delle risoluzioni.

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  Marialuisa GNECCHI (PD), come già fatto in occasione della discussione sulle risoluzioni sul lavoro autonomo, ricorda la sua esperienza nella scorsa legislatura quando, pur avendo lei stessa, allora facente parte della minoranza, presentato una mozione volta a sollecitare un intervento sulle ricongiunzioni onerose, fu approvata quella, di contenuto analogo, presentata quattro mesi dopo dall'onorevole Cazzola, che allora faceva parte della maggioranza. Sul caso in discussione, ricorda che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, era stato formulato l'auspicio che la Commissione affrontasse in modo unitario la vicenda dei dipendenti di AMS.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda alla collega Gnecchi di avere sollecitato nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione l'avvio della discussione sulla risoluzione da lui presentata sui lavoratori di AMS e che, in tale sede, anche altri gruppi avevano preannunciato l'intenzione di presentare proprie risoluzioni sulla vicenda, auspicando, alla fine dell’iter, la votazione su un testo unitario.

  Marco MICCOLI (PD) non concorda con la ricostruzione dei fatti fornita dal presidente Rizzetto, ribadendo che fin dall'inizio la Commissione si era proposta di giungere alla votazione di un testo unitario.

  Walter RIZZETTO, presidente, osserva che il problema della prima firma non deve ostacolare l'approvazione del testo unitario della risoluzione.

  Marialuisa GNECCHI (PD), alla luce della discussione in corso, auspica che la Commissione si dia regole chiare da utilizzare ogniqualvolta intenda giungere a risultati condivisi. Ricorda che anche sul problema dei lavoratori dell'edilizia la Commissione ha proceduto concordemente e che la maggioranza, in quel caso, non ha avuto problemi ad avviare la discussione su un testo proposto dal collega Tripiedi, al quale è stata, poi, abbinata la proposta di legge presentata dal presidente Damiano.

  Walter RIZZETTO, presidente, parlando in qualità di primo firmatario della prima risoluzione presentata, prende atto da quanto finora affermato dai colleghi e dichiara che non avrebbe avuto problemi a riconoscere il diritto della prima firma al testo unitario al collega che avesse presentato una risoluzione prima di lui.

  Roberta LOMBARDI (M5S), osservando che, in relazione alle due risoluzioni sugli enti previdenziali privatizzati attualmente in discussione, non si proporranno, per fortuna, problemi analoghi, dal momento che il loro impianto diametralmente opposto impedisce l'adozione di un testo unitario, stigmatizza l'abitudine della maggioranza di mortificare sistematicamente le iniziative dell'opposizione. Si dichiara, pertanto, d'accordo con la proposta della collega Gnecchi di convenire per il futuro sull'adozione di regole certe, che consentano anche all'opposizione di portare avanti le proprie iniziative, anche quando siano condivise dalla maggioranza.

  Walter RIZZETTO, presidente, allo scopo di superare l'attuale stallo, ma, soprattutto, per conferire maggiore peso alla risoluzione unitaria, propone di attribuire la prima firma al presidente Damiano. Auspica, inoltre, che il testo unificato, una volta approvato, sia messo a disposizione del Ministero dello sviluppo economico, presso il quale è in atto il confronto tra le parti.

  Marco MICCOLI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta del presidente.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, presentato nel corso della seduta.

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  La Commissione approva all'unanimità il testo unificato delle risoluzioni n. 7-00963 Rizzetto, n. 7-00979 Miccoli, n. 7-00981 Lombardi, n. 7-00982 Polverini e n. 7-00984 Simonetti, che assume il numero 8-00180 (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/67/UE concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).
Atto n. 296.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che il termine per la conclusione dell'esame dello schema scade il 28 maggio 2016 e che la V Commissione ha espresso in data 10 maggio 2016 una valutazione favorevole sul provvedimento.
  Segnala, per completezza, che la XIV Commissione, alla quale lo schema di decreto legislativo era assegnato, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, ha espresso parere favorevole sul provvedimento nella giornata di ieri.
  Dopo avere fatto presente che la relatrice ha rilevato l'opportunità di non esprimere il parere nella seduta odierna, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016)128 final).
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di direttiva, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  Walter RIZZETTO, presidente, fa presente che, ai sensi dell'articolo 127, comma 2, del Regolamento, l'esame può concludersi con l'approvazione di un documento finale, in cui la Commissione esprime il proprio avviso sull'opportunità di possibili iniziative da assumere in relazione a tale atto.
  Avverte che la XIV Commissione, nella seduta di ieri, ha espresso parere favorevole sul provvedimento e che la relatrice, on. Incerti, ha elaborato una proposta di Pag. 219documento finale (vedi allegato 6), il cui contenuto è stato anticipato ai componenti della Commissione, che sarà posta in votazione nella seduta odierna.
  Chiede, pertanto, alla relatrice di illustrare la propria proposta.

  Antonella INCERTI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di documento finale (vedi allegato 6), raccomandandone l'approvazione.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di documento finale della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di documento finale della relatrice (vedi allegato 6).

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.

Tutela dell'occupazione nelle attività di call center.
C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2016, il relatore ha svolto la propria relazione introduttiva.
  Fa presente che in data 28 aprile 2016 è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 3739 Scotto, che verte su identica materia e, pertanto, il suo esame, secondo quanto già segnalato nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 4 maggio, sarà abbinato, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, a quello delle proposte già all'esame della Commissione.
  Chiede al relatore, on. Miccoli, di illustrare sinteticamente il contenuto della proposta C. 3739, testé abbinata.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge Atto Camera n. 3739, a prima firma del collega Scotto, si muove lungo direttrici di intervento analoghe a quelle delle proposte di legge già all'esame della Commissione. In particolare, l'articolo 1 prevede una riscrittura dell'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che si differenzia da quelle proposte dai progetti di legge già in discussione. In particolare, segnala che, analogamente alle proposte C. 2606 e C. 3068, si dispone la modifica del comma 1 dell'articolo 24-bis, estendendo l'applicazione della disciplina ivi prevista alle imprese con almeno quindici dipendenti. Si modifica, inoltre, la disciplina della comunicazione preventiva della delocalizzazione, stabilendo che essa abbia luogo centottanta giorni prima del trasferimento, anziché centoventi, come ora previsto, e che essa sia indirizzata anche al Ministero dello sviluppo economico e contenga una scansione delle fasi del trasferimento. In caso di delocalizzazione, si prevede che dal momento della richiamata comunicazione preventiva cessino di applicarsi i benefici di cui alla legge n. 407 del 1990, la cui erogazione è peraltro cessata con riferimento alle assunzioni successive al 1o gennaio 2015, e l'impresa sia tenuta alla restituzione di quanto percepito negli ultimi tre anni, maggiorato degli interessi legali. Qualora la delocalizzazione sia avvenuta senza comunicazione, l'impresa è tenuta alla restituzione di un Pag. 220importo pari al doppio di quanto percepito negli ultimi cinque anni, maggiorato degli interessi legali. Con riferimento alle informazioni fornite nel corso delle chiamate, la proposta prevede che il destinatario debba essere informato anche di quale sia l'azienda di call center dalla quale è chiamato e abbia il diritto di richiedere, nel corso della chiamata, di essere escluso dalle liste in possesso dell'azienda responsabile della chiamata e di chiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Fermo quanto già indicato con riferimento alle sanzioni per le imprese beneficiarie delle misure di cui alla legge n. 407 del 1990, si prevede un inasprimento delle sanzioni, il cui importo minimo passa da 10.000 euro a giornata, come attualmente previsto, a 30.000 euro a giornata. Si prevede, inoltre, il raddoppio della sanzione in caso di reiterazione della violazione. Si stabilisce, infine, che per le attività di vendita di beni e servizi realizzate attraverso call center sia consentito il ricorso a contratti di collaborazione a progetto esclusivamente per la regolazione dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2015, sulla base del corrispettivo, degli orari e delle modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. La disposizione sembrerebbe meramente confermativa di quella già prevista dall'articolo 52 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015.
  L'articolo 2 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 relative alla prosecuzione dei rapporti di lavoro in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente. Le modifiche introdotte intendono garantire, in particolare, il mantenimento delle condizioni economiche e giuridiche precedentemente godute, fatte salve eventuali condizioni di maggior favore contenute nei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale, mentre il testo attualmente vigente garantisce la salvaguardia delle modalità e delle condizioni di lavoro previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. L'articolo 3 reca una disposizione superata dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, intervenendo sulla disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, contenuta nell'abrogato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In particolare, la norma prevede che, nella valutazione delle offerte formulate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le amministrazioni pubbliche e le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche devono applicare tale criterio, al netto delle spese relative al costo del personale e delle spese relative agli oneri da sostenere ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, che devono, in ogni caso, essere analiticamente indicate con il numero di unità personale impiegato e con gli orari di lavoro e le ore di lavoro previsti per ciascuna unità di personale. Le disposizioni, sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 3 della proposta di legge Atto Camera n. 3068, riprendono, con alcune modifiche, i criteri previsti dai previgenti articoli 81, comma 3-bis, e 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006. L'articolo 4 prevede, infine, l'estensione ai dipendenti di aziende appaltatrici di servizi di call center, addetti in modo prevalente o continuativo a tale attività, del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto per i lavoratori del settore dell'industria, nei casi di sospensione dal lavoro o di prestazione di lavoro con orario ridotto in conseguenza di situazioni di crisi dell'azienda che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore.
  Conclusivamente, preso atto con favore della presentazione di questa proposta di legge, che contribuisce in modo positivo al dibattito già avviato, propone di costituire un Comitato ristretto al fine di proseguire Pag. 221l'istruttoria legislativa anche in vista della predisposizione di un testo unificato delle proposte di legge in esame.
  Osserva, inoltre, che un intervento legislativo consentirebbe di dare soluzione anche a complesse vertenze attualmente in atto, riguardanti, in particolare, le società Almaviva e Uptime. Nelle more di un intervento di carattere normativo, auspica che il Governo possa attivarsi per un prolungamento degli ammortizzatori sociali riconosciuti ai dipendenti delle due società, in luogo del dimezzamento dello stipendio proposto dalla parte datoriale, che porrebbe ai lavoratori seri problemi di sopravvivenza.
  Rileva, infine, che la redazione di un testo unificato tra le diverse proposte dovrebbe essere agevolata dal fatto che le proposte di legge in esame presentano un impianto sostanzialmente omogeneo.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, alla luce di quanto prospettato dal relatore, propone che la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa delle proposte di legge C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi, C. 3068 Albanella e C. 3739 Scotto.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

  Walter RIZZETTO, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

Modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia.
C. 3651 Venittelli.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il provvedimento intende dare soluzione ad una vicenda che si trascina ormai da anni e che prende le mosse dal decreto-legge n. 96 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 206 del 1995, che, all'articolo 5-bis, prevede il riconoscimento alle imprese operanti nei territori insulari di Venezia e Chioggia del diritto a fruire, per il periodo 1995-1997, di sgravi contributivi, totali o parziali, sulla base dei criteri disposti dagli articoli 1 e 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro del bilancio e della programmazione economica 5 agosto 1994, riguardante il regime degli sgravi degli oneri sociali nel Mezzogiorno. In particolare, l'articolo 1 del decreto interministeriale disciplina la misura dello sgravio sul complesso dei contributi posti a carico dei datori di lavoro da corrispondere all'INPS da parte delle imprese in relazione ai dipendenti occupati, mentre l'articolo 2 prevede lo sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro per i lavoratori assunti ad incremento delle unità effettivamente occupate. La misura dello sgravio parziale è stata poi rideterminata dall'articolo 27 del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1997.
  Come si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge, che fa riferimento ai dati forniti dall'INPS, sulla base di tale normativa sono stati concessi, nel periodo 1995-1997, sgravi contributivi parziali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto interministeriale, per un ammontare medio annuo di 37,7 milioni di euro a 1.645 imprese e sgravi contributivi totali, ai sensi dell'articolo 2 del medesimo decreto, pari a 292.831 euro annui a 165 imprese. La Commissione europea, tuttavia, con la decisione 2000/394/CE ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di Stato incompatibili Pag. 222con il mercato comune e ne ha imposto all'Italia il recupero presso i beneficiari.
  Come ha precisato, lo scorso 29 giugno 2015, la Commissaria europea per la Concorrenza Margrethe Vestager, in risposta ad un'interrogazione presentata dal parlamentare europeo Flavio Zanonato, con tale decisione la Commissione ha accertato la conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato degli sgravi contributivi che avessero contribuito alla creazione di posti di lavoro. Al contrario, gli sgravi concessi per il mantenimento dei posti di lavoro esistenti sono stati considerati incompatibili con la disciplina europea e, in relazione ad essi, la Commissione ha imposto all'Italia il loro recupero. Le imprese interessate sono tenute non solo a restituire le somme che avrebbero dovuto versare a titolo di oneri sociali ma anche a corrispondere gli interessi maturati dalla data del ricevimento degli aiuti fino alla data del rimborso. Segnala che la Commissaria ha anche precisato che, dal momento che gli aiuti sono stati erogati dal 1995 al 1997 e, in diversi casi, non sono ancora stati restituiti allo Stato, «è effettivamente possibile che gli interessi rappresentino un multiplo degli aiuti inizialmente ricevuti dai beneficiari».
  La decisione della Commissione 2000/394/CE è stata oggetto di numerosi ricorsi, respinti dal Tribunale europeo, le cui sentenze sono state impugnate presso la Corte di giustizia europea, con il medesimo esito negativo. Contemporaneamente, le misure poste in essere dall'amministrazione italiana per il recupero, in ottemperanza della decisione della Commissione, hanno dato luogo ad un ampio contenzioso giudiziario, con l'adozione di misure cautelari di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di recupero.
  A fronte di tale situazione, la Commissione europea nel 2009 ha proposto un ricorso per inadempimento contro l'Italia per non avere adottato nei termini prescritti tutte le misure necessarie al recupero degli aiuti. La Corte di giustizia europea, in esito a tale ricorso, con sentenza del 6 ottobre 2011, ha riconosciuto l'Italia inadempiente rispetto all'obbligo di recuperare i benefici, affermando la necessità che le autorità nazionali accertassero, caso per caso, se i benefici concessi fossero in grado di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi all'interno dell'Unione europea.
  In esecuzione di tale sentenza, l'Italia ha introdotto, con la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), una nuova disciplina per il recupero degli aiuti che attribuisce all'INPS sia i compiti istruttori, volti ad individuare le imprese beneficiarie di aiuti illegali, sia i compiti di notifica dei provvedimenti motivati con avviso di addebito e con intimazione di pagamento. A tale ultimo proposito, la norma stabilisce che oggetto di restituzione sono sia i contributi non versati per effetto del provvedimento agevolativo, sia gli interessi, calcolati su base composta, come stabilito dalle disposizioni del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004, maturati dalla data in cui l'impresa aveva fruito dell'agevolazione e fino alla data del recupero effettivo.
  Segnala, tuttavia, che la relazione illustrativa della proposta di legge rileva che il richiamo alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 in merito alle modalità del calcolo degli interessi non appare congruente, dal momento che, per le fattispecie antecedenti all'entrata in vigore del regolamento, quale quella in esame, sarebbe stato più opportuno richiamarsi alla disciplina del codice civile che, ai sensi degli articoli 1282 e 1284, dispone il calcolo dell'interesse semplice e solo per il periodo intercorrente tra l'avviso di addebito dell'INPS e la data del recupero effettivo.
  Per completezza, ricorda che la legge di stabilità 2013 ha inoltre disposto l'estinzione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge e che, successivamente, l'articolo 49 della legge n. 234 del 2012 ha devoluto al giudice amministrativo la competenza esclusiva sul contenzioso in materia di aiuti di Stato. Tali interventi non sono stati ritenuti sufficienti e la Commissione europea, alla quale risultava il mancato recupero Pag. 223dell'81 per cento del dovuto, a fronte del 70 per cento registrato dall'Italia, il 25 luglio 2014, ha presentato alla Corte di giustizia europea un ricorso ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, chiedendo la condanna dell'Italia al pagamento di una penalità e di una somma forfetaria. La Corte, con sentenza del 17 settembre 2015, ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia e, andando oltre la proposta della Commissione europea, l'ha condannata, per non avere adottato le misure necessarie a dare esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011, al pagamento di una somma forfetaria di 30 milioni di euro e di una penalità di 12 milioni di euro per ogni semestre di ritardo dal giorno del pronuncia della sentenza del 2011.
  Al momento, le imprese sono chiamate, sulla base di una sentenza del Consiglio di Stato, a restituire esclusivamente l'importo di capitale, essendo la determinazione degli interessi, semplici o composti, rinviata a successiva determinazione del Consiglio di Stato, che deve ancora intervenire. Quindi Equitalia ha potuto finora inviare solo cartelle per la parte capitale e circa i due terzi degli importi relativi al capitale sono stati recuperati. Per tali motivi, i presentatori della proposta di legge richiamano una recente sentenza della Corte di giustizia europea del 3 settembre 2015 (causa C-89/14) sui criteri di determinazione degli interessi relativi al recupero di aiuti incompatibili con il mercato unico, qualora la decisione di recupero sia stata notificata anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 794/2004. Nella relazione si evidenzia, infatti, che tale sentenza rinvia al legislatore nazionale la determinazione dei criteri di calcolo degli interessi sulle somme da recuperare.
  La sentenza della Corte riguarda il rinvio pregiudiziale nell'ambito della causa C-89/14 concernente il recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, con applicazione di interessi composti, di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il mercato comune da una decisione della Commissione del 5 giugno 2002. Per procedere al recupero, lo Stato italiano ha emanato una serie di decreti-legge, a partire dal 2007. In particolare, avendo l'articolo 24 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, disposto il rinvio al regolamento (CE) n. 794/2004 per la determinazione delle modalità di calcolo degli interessi, l'Agenzia delle entrate ha imposto il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi maggiorati degli interessi calcolati, conformemente a tale regolamento, su base composta. Nell'ambito della controversia, la Corte di giustizia europea è stata investita della questione della legittimità di applicare il regolamento (CE) n. 794/2004 a fattispecie verificatesi anteriormente alla sua data di entrata in vigore, laddove la normativa europea allora vigente, il regolamento n. 659/1999, rinviava alle disposizioni nazionali in merito al calcolo degli interessi. La parte ricorrente, a tale proposito, richiamava la necessità di applicazione del codice civile, sulla base del quale gli interessi avrebbero dovuto essere calcolati su base semplice e non composta. La Corte di giustizia europea ha tuttavia dichiarato che né il regolamento n. 659/1999 né quello n. 794/2004 ostano a una normativa nazionale, quale quella recata dal decreto-legge n. 185 del 2008, che preveda, tramite un rinvio al regolamento n. 794/2004, l'applicazione di interessi composti al recupero di un aiuto di Stato, sebbene la decisione che ha dichiarato tale aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero sia stata adottata e notificata allo Stato membro interessato anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.
  L'eventuale modifica delle modalità di calcolo degli interessi da applicare al recupero degli aiuti di Stato di cui hanno beneficiato le imprese di Venezia e Chioggia, sulla base del principio indicato dalla sentenza, sarebbe comunque compatibile con la normativa e la giurisprudenza europea, dal momento che anche la decisione che ha dichiarato tale beneficio incompatibile con il mercato comune e ne ha disposto il recupero è stata adottata e Pag. 224notificata all'Italia anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.
  Venendo quindi al merito del provvedimento, osserva che esso consta di due articoli, di cui l'articolo 1, modificando il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013), dispone, in primo luogo che gli interessi da applicare alle somme recuperate siano calcolati sulla base delle disposizioni dell'articolo 1282 del codice civile, espungendo il riferimento al regolamento (CE) n. 794/2004. In secondo luogo, la norma riduce il periodo di tempo in relazione al quale calcolare gli interessi, non più considerando il periodo della fruizione dello sgravio fino alla data del recupero effettivo ma, piuttosto, riferendosi a quello dalla data di notifica dell'avviso di addebito fino alla data del recupero effettivo. La disposizione, inoltre, introduce la possibilità per le imprese interessate dal recupero di compensare le somme dovute e i relativi interessi con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti dell'INPS. Con riferimento a tale ultima previsione potrà essere opportuno un confronto volto a valutare se dalle disposizioni derivino effetti finanziari anche al fine di individuare adeguate forme di compensazione.
  L'articolo 2 prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, a fronte dei pagamenti effettuati per gli oneri derivanti dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, attivi il procedimento di rivalsa a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali.
  Segnala che la relazione introduttiva richiama il comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, il quale prevede che lo Stato ha diritto di rivalersi, nei termini riproposti dalla norma in esame, sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati tenuti ad adottare ogni misura necessaria a porre tempestivamente rimedio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa dell'Unione europea. Nel caso in specie, lo Stato sembrerebbe doversi rivalere nei confronti dell'INPS e, pertanto, potrebbe essere utile approfondire gli aspetti applicativi della disposizione.
  Conclusivamente, auspica che, con l'appoggio di tutti i gruppi e del Governo, l'esame della proposta di legge possa proseguire e concludersi speditamente, in quanto ciò consentirebbe di porre finalmente termine a una vicenda complessa che ha contrapposto lo Stato italiano e l'Unione europea, rideterminando con ragionevolezza ed equità gli interessi da erogare sulle somme da recuperare e consentendo, in questo modo, ai beneficiari di restituire quanto percepito in buona fede a suo tempo.

  Walter RIZZETTO, presidente, dopo essersi dichiarato d'accordo sulla necessità di procedere celermente all'approvazione della proposta di legge, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del suo esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

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