CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 119

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Nuovo testo C. 1994, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del nuovo testo del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 maggio 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il Viceministro Enrico MORANDO evidenzia che il testo del provvedimento presenta taluni profili problematici dal punto di vista finanziario, che necessitano l'effettuazione di una puntuale disamina, con particolare riguardo agli aspetti concernenti la copertura finanziaria. In particolare, richiama l'attenzione sui contenuti dell'articolo 1-ter, che prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione con la dotazione di 50 milioni di euro per il 2016, volto ad integrare le risorse occorrenti per gli interventi di demolizione di Pag. 120opere abusive da parte dei comuni. Su tale specifica disposizione, che rappresenta peraltro il nucleo qualificante dell'intero provvedimento, preannuncia la sostanziale contrarietà del Ministero dell'economia e delle finanze, giacché mantenendo l'attuale formulazione della norma gli oneri graverebbero, in termini di saldo netto da finanziare, sul solo 2016, laddove si produrrebbero comunque effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento, anche negli anni successivi, determinandosi in tal modo un disallineamento tra oneri e copertura incompatibile con quanto prescritto dal rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che, essendo il provvedimento in titolo già calendarizzato per l'esame in Assemblea a partire dal prossimo lunedì 16 maggio, la Commissione bilancio potrebbe esprimere il parere di propria competenza direttamente all'Aula.

  Maino MARCHI (PD) chiede se non sia possibile individuare una soluzione alternativa, rispetto all'attuale formulazione del testo, tale da consentire di risolvere, già nel corso dell'esame presso la competente Commissione di merito, le criticità evidenziate dal Viceministro Morando.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, nel raccogliere positivamente la sollecitazione suggerita dal deputato Marchi, ribadisce tuttavia la necessità imprescindibile di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, fermo rimanendo che nella sua attuale definizione la norma relativa al citato Fondo di rotazione non appare assentibile, giacché la convenzione richiamata all'articolo 1-ter, comma 3, prevista a garanzia dell'erogazione delle risorse finanziarie, appare uno strumento inidoneo ad assicurare la restituzione delle risorse medesime.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2016.

  Edoardo FANUCCI, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata deliberata la richiesta di relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Il Viceministro Enrico MORANDO avverte che la relazione tecnica in parola è stata predisposta dall'amministrazione interessata ma risulta ancora al vaglio dei competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso, anticipa che la predetta relazione tecnica ascrive tuttavia all'attuazione del provvedimento un onere pari a circa 5 milioni di euro e che tale elemento si pone di per sé in evidente contrasto rispetto alla asserita neutralità finanziaria del testo nel suo complesso, così come enunciata all'articolo 16 del testo medesimo.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, nel prendere atto degli elementi informativi testé resi dal Viceministro Morando, ritiene opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di attendere la trasmissione della relazione tecnica verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e valutarne i contenuti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  Il Viceministro Enrico MORANDO osserva che il tenore delle disposizioni recate da diversi articoli del provvedimento in esame inducono il Ministero dell'economia e delle finanze a richiedere all'amministrazione competente la predisposizione di una relazione tecnica sul testo, al fine di pervenire ad una puntuale quantificazione degli oneri, peraltro non irrilevanti, nonché ad una verifica della idoneità della copertura finanziaria individuata, che prevede l'abrogazione e la riduzione di talune esenzioni ed agevolazioni fiscali.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, concorda circa l'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul testo del provvedimento, anche alla luce delle diverse criticità comunque emerse, con riferimento ai profili di carattere finanziario, nel corso della precedente seduta.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sette giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato del provvedimento in oggetto.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, osserva che il progetto di legge in esame reca la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e risulta dall'unificazione di progetti di legge di iniziativa parlamentare. Avverte che oggetto dell'esame è il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Agricoltura), integrato con le proposte emendative approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, che non è corredato di relazione tecnica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario segnala quanto segue. In merito agli articoli da 1 a 24, che recano disposizioni generali in materia di produzione e commercializzazione, ritiene opportuno acquisire conferma che le attività demandate dalle disposizioni in esame ai soggetti pubblici competenti possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ciò con particolare riferimento all'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed alla sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, nonché ai compiti relativi al Registro nazionale delle varietà di viti e all'elenco nazionale dei produttori agroalimentari, peraltro già previsti dalla vigente normativa. Analogo chiarimento andrebbe acquisito in merito ai compiti attribuiti dall'articolo 8 (planimetria dei locali) al SIAN ed all'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché agli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali. Riguardo agli articoli da 25 a 40, recante disposizioni sulle denominazioni di origine e sui consorzi di tutela, per quanto concerne le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, che riproducono sostanzialmente il contenuto delle analoghe norme del decreto legislativo n. 61 del 2010, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto Pag. 122che le nuove previsioni non comportino sostanziali aggravi per le strutture interessate. Sul punto considera peraltro opportuno acquisire una conferma dal Governo. Ritiene andrebbe, altresì, acquisita conferma della neutralità finanziaria della disposizione di cui all'articolo 40, con riferimento alla prevista attività di vigilanza da parte dei consorzi: in particolare, poiché la norma reca una clausola di invarianza, ritiene che andrebbe confermato che gli emolumenti e i rimborsi spettanti agli agenti vigilatori rientrino fra i costi di vigilanza posti a carico dei soci dei consorzi. Ritiene infine opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ad eventuali profili onerosi derivanti dal comma 12-bis dell'articolo 40, con riferimento alla collaborazione tra i Consorzi e gli Enti ed Organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo. Non ha osservazioni da formulare per quanto concerne le disposizioni relative al Comitato nazionale vini DOP e IGP, tenuto conto che la disciplina dettata dalla proposta in esame non differisce in modo sostanziale da quella già contenuta nel citato decreto legislativo n. 61 del 2010. Per quanto riguarda gli articoli 43 e 47, che recano norme sulla disciplina autorizzatoria e sui sistemi di controllo e tracciabilità, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle disposizioni in esame senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'articolo 58, che reca disposizioni sul coordinamento degli adempimenti amministrativi, ritiene opportuno acquisire conferma che le attività derivanti dalla funzione di coordinamento posta in capo al Ministero dalla disposizione in esame possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria e, quindi, nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Analoga conferma ritiene necessaria con riferimento ai possibili riflessi dell'obbligo di inserimento nell'ambito dei sistemi del SIAN di tutti i dati e le informazioni trasmesse dai produttori. In merito all'articolo 59, che reca disposizioni sul deposito fiscale, sulla circolazione all'interno dell'Unione europea e sull'esportazione, segnala che le semplificazioni introdotte, tra le quali l'esonero degli adempimenti in materia di deposito fiscale, potrebbero determinare effetti di riduzione di gettito in termini di diritti annuali per il deposito e di imposte di bollo. In merito a tale possibilità ed alla presumibile entità dei relativi effetti, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo. Inoltre, considera necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dar luogo alla costituzione dello «sportello unico per le esportazioni» nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per quanto riguarda gli articoli da 63 a 65, in materia di controlli, pur prendendo atto di quanto stabilito dal comma 21 dell'articolo 64, che reca una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe chiarito se il sistema dei controlli delineato dalle norme in esame possa determinare – per i soggetti pubblici competenti – un aggravio di adempimenti tecnici o organizzativi, suscettibile di tradursi in aumenti di spesa. Con specifico riferimento ai compiti per i quali è prevista l'applicazione di specifiche tariffe (articolo 65), ritiene necessario verificare se l'imputazione ai produttori dei costi per lo svolgimento delle attività di controllo possa avvenire secondo modalità che garantiscano, oltre alla copertura integrale dei costi, l'allineamento temporale fra l'insorgere degli oneri e l'effettiva disponibilità delle necessarie risorse. In merito all'articolo 68, che reca norme sulla tutela delle produzioni e sulla trasparenza delle informazioni, osserva che le disposizioni prevedono attività a carico di organismi pubblici, senza prevedere una specifica copertura né una clausola esplicita di invarianza finanziaria. Considera pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità che all'attuazione delle disposizioni possa provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a Pag. 123legislazione vigente. Per quanto concerne gli articoli da 69 a 83, che disciplinano il sistema sanzionatorio, considera necessario confermare che l'assetto delle competenze in materia di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni non determini aggravi di spesa per i competenti uffici. Inoltre, poiché i proventi delle sanzioni sono – anche in base al testo vigente del decreto legislativo n. 61 del 2010 – destinati al miglioramento dell'efficienza delle attività di controllo, andrebbe chiarito se il nuovo regime sanzionatorio sia idoneo a garantire risorse adeguate per tali finalità e comunque non inferiori a quelle previste in base alla vigente normativa.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame. A sostegno di tale considerazione, evidenzia infatti, da un lato, come una pluralità di disposizioni presentano profili problematici dal punto di vista della copertura finanziaria, dall'altro segnala come numerosi altri articoli del testo denotano criticità in ordine alla compatibilità delle norme recate rispetto all'ordinamento europeo, tali da determinare il rischio concreto dell'avvio di procedure di infrazione nei confronti del nostro Paese, con potenziali riflessi negativi a carico del bilancio pubblico.

  Susanna CENNI (PD), relatrice, conviene con la richiesta di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento in esame, testé formulata dal Viceministro Morando.

  La Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 maggio 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Intervengono la Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
Atto n. 297.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che nell'ambito del complessivo intervento di riordino dell'amministrazione pubblica prefigurato dalla legge delega n. 124 del 2015, l'articolo 18 ha delegato il Governo a procedere al riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, da adottarsi al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e, in tal modo, anche la tutela e promozione della concorrenza. Osserva che l'obiettivo della semplificazione e della risistemazione della materia era da tempo divenuto sempre più necessario in presenza di una disciplina che, come risulta dal corposo elenco di abrogazioni contenuta nell'articolo 29 dello schema di decreto legislativo in esame, si è nel corso dell'ultimo decennio progressivamente accresciuta a seguito di interventi spesso tra loro disorganici, e tali da dar luogo ad un complesso quadro di regole rispetto alle quali il provvedimento in esame opera in termini di stabilizzazione normativa, rifondendole e rivisitandole in un testo unico. Venendo quindi alla disciplina proposta nello schema di decreto legislativo, fa presente quanto segue. Pag. 124
  L'articolo 1 ne definisce l'oggetto, prevedendo che esso si applichi alla costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni, da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
  L'articolo 2 detta le definizioni, tra le quali possono qui richiamarsi quella di società a partecipazione pubblica, termine che definisce le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico. Di specifico rilievo, attesa la necessità di chiarirne definitivamente i contenuti, sono poi la definizione di controllo analogo, di controllo analogo congiunto, dei servizi di interesse generale e dei servizi di interesse economico generale.
  L'articolo 3 individua i tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: società per azioni e società a responsabilità limitata. Sulla base della disposizione in esame non saranno pertanto consentite le partecipazioni in soggetti con altra forma giuridica societaria, come, ad esempio, la società consortile e la società cooperativa. L'articolo medesimo reca inoltre disposizioni speciali relative all'organo di controllo delle S.r.l. e delle S.p.A. a controllo pubblico. In particolare: per le S.r.l. a controllo pubblico, l'atto costitutivo o lo statuto deve in ogni caso prevedere la nomina dell'organo di controllo o di un revisore; nelle S.p.A. a controllo pubblico, la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.
  L'articolo 4 prevede condizioni e limiti per la costituzione di società a partecipazione pubblica, diretta o indiretta, ovvero per l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni anche di minoranza. Viene previsto un limite di carattere generale: le società a totale o parziale partecipazione pubblica devono avere per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente partecipante. Nell'ambito di tale principio generale, vengono specificate le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, costituite: a) dalla produzione di un servizio di interesse generale; b) dalla progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche; c) dalla realizzazione e gestione di un'opera ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato; d) dall'autoproduzione di servizi strumentali all'ente pubblico partecipante; e) dai servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di appalti. Viene inoltre prevista una deroga al limite generale di partecipazione pubblica soprariportato, volta a promuovere la valorizzazione dei beni immobili già facenti parte del patrimonio dell'amministrazione pubblica: esclusivamente a tale fine è ammessa l'acquisizione di partecipazioni in società, tramite il conferimento di beni immobili, con l'obiettivo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. Vengono infine fatte salve le possibilità di costituire società o enti in relazione alla costituzione di gruppi di azione locale per le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, nonché per la costituzione di gruppi di azione locale nel settore della pesca.
  L'articolo 5 disciplina il procedimento di adozione e il contenuto dell'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica o di acquisto, anche indirettamente, di partecipazioni, introducendo analitici obblighi motivazionali. Fanno eccezione a tali obblighi i casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Si prevede in particolare che l'atto deliberativo debba essere motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, ed evidenzi le ragioni che giustificano la scelta di costituzione o di partecipazione parziale, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, Pag. 125nonché in considerazione delle possibili scelte alternative. Lo schema di atto deliberativo dovrà essere inviato prima dell'adozione alla competente sezione della Corte dei conti che, in tal modo, viene ad esprimere un parere preventivo sullo schema di atto deliberativo di costituzione di una partecipata pubblica ovvero di acquisizione di partecipazioni da parte di una amministrazione pubblica, laddove la normativa vigente prevede la trasmissione alla Corte dei conti della deliberazione già approvata.
  L'articolo 6 definisce gli elementi basilari dell'organizzazione e della gestione delle società a controllo pubblico, stabilendo, in primo luogo, che tali società, qualora svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, debbano adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività. Tale norma è con tutta evidenza diretta a favorire un'effettiva trasparenza finanziaria nei rapporti tra l'ente pubblico e le imprese da questo controllate e, conseguentemente, evitare distorsioni della concorrenza. Viene poi introdotta la facoltà, per le società a controllo pubblico, di integrare, in presenza di taluni presupposti, gli ordinari strumenti di governo societario con regolamenti interni, con un ufficio di controllo interno nonché con codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi. Qualora tali strumenti non vengano adottati, la società è chiamata a motivare la scelta nella relazione stessa.
  L'articolo 7 disciplina la forma, i contenuti (che integrano quelli statuiti all'articolo 5), i casi di mancanza o invalidità dell'atto con cui un'amministrazione pubblica delibera la costituzione di una società, le forme integrative della pubblicità dell'atto deliberativo, nonché la forma e i contenuti degli atti con i quali vengono sancite le più rilevanti vicende societarie; esso definisce, inoltre, le modalità di acquisizione delle partecipazioni private nella costituzione di società miste. Con riguardo a tale ultimo profilo, l'articolo in esame stabilisce che i soci privati sono individuati mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione. È ammesso a partecipare alla procedura qualsiasi soggetto interessato che sia in possesso dei requisiti tecnici, finanziari, organizzativi e di onorabilità previsti negli atti della procedura di selezione. Si dispone infine che la forma e i contenuti rispettivamente definiti dall'articolo in questione per l'atto deliberativo di costituzione di una società partecipata valgano, altresì, per gli atti che sanciscono: le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che determinano un cambiamento significativo dell'attività della società; la trasformazione della società; il trasferimento della sede sociale all'estero; la revoca dello stato di liquidazione.
  L'articolo 8 dispone che per l'acquisto di partecipazioni in società già costituite si applichino i criteri e le regole dell'articolo 7, recanti disposizioni in materia, rispettivamente, di forma e di contenuti dell'atto deliberativo. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo determina l'inefficacia del contratto di acquisto della partecipazione.
  L'articolo 9 reca disposizioni in materia di gestione delle partecipazioni pubbliche. In particolare, sono determinati i soggetti deputati a esercitare i diritti dell'azionista: il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale, per le partecipazioni statali; la Presidenza della regione per le partecipazioni regionali; il sindaco o il presidente o un loro delegato per le partecipazioni degli enti locali. In tutti gli altri casi le partecipazioni sono gestite dall'organo amministrativo dell'ente.
  L'articolo 10 disciplina la procedura di alienazione delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche. In proposito esso dispone che i relativi atti deliberativi sono adottati con le stesse modalità previste dall'articolo 7 per la costituzione di società a partecipazione Pag. 126pubblica. L'alienazione deve essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali l'alienazione può tuttavia essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. Viene fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.
  Le disposizioni di cui all'articolo 11 recano la disciplina – in più parti innovativa rispetto alle disposizioni vigenti – in materia di composizione degli organi di amministrazione delle società in controllo pubblico, con riferimento sia al numero dei componenti (introducendo anche novità in materia di governance delle società a controllo pubblico) sia ai requisiti agli stessi richiesti, sia, infine, ai compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dipendenti delle società in controllo pubblico. Quanto al numero dei componenti, l'articolo introduce una disposizione di natura generale, al comma 2, per cui l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è, di norma, costituito da un amministratore unico. Tale figura costituisce pertanto la regola di governo delle società a controllo pubblico, facendo residuare il consiglio di amministrazione (da tre a cinque membri) ovvero la scelta dei possibili diversi sistemi di governance consentiti dal codice civile quali opzioni cui l'assemblea della società può ricorrere con decisione motivata in relazione a specifici criteri che saranno stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  In ordine alla composizione degli organi societari di amministrazione e di controllo, vengono in rilievo i commi 1, 8, 4 e 15 dell'articolo 11 in esame, ai sensi dei quali, rispettivamente:
   i componenti dell'organo amministrativo di società a controllo pubblico debbano possedere, ferme restando le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia;
   si introduce la disposizione per la quale gli amministratori delle società in controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Qualora, inoltre, siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. La norma introduce pertanto nell'ordinamento l'incompatibilità tra incarico di amministratore della società in controllo pubblico e quello di dipendente delle amministrazioni pubbliche. Sembra trattarsi di una incompatibilità che ha natura generale, senza che rilevi quale sia l'amministrazione di appartenenza del dipendente, vale a dire senza che rilevi se essa sia titolare o meno delle partecipazioni di controllo nella società in cui viene conferito l'incarico. Ad un primo esame non appare del tutto chiara la ratio di tale totale esclusione, sulla quale si coglie qualche perplessità anche nel parere del Consiglio di Stato;
   si dispone che, qualora si sia optato per un organo amministrativo a composizione collegiale, lo statuto debba prevedere che nella scelta degli amministratori sia assicurato l'equilibrio tra i generi;
   si sancisce l'applicazione agli organi di amministrazione e controllo delle società a controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici (società in house) della disciplina della prorogatio degli organi delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto-legge n. 293 del 1994, a norma del quale gli organi scaduti possono essere prorogati per non più di quarantacinque giorni.

  Quanto al contenimento dei compensi degli amministratori, il comma 6 dell'articolo 11 dispone, recependo disposizioni già introdotte dalla legge di stabilità 2015 che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti indicatori Pag. 127dimensionali quantitativi e qualitativi che consentano la classificazione delle società a controllo pubblico in un numero di fasce fino a cinque. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale le società devono fare riferimento per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 euro annui, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre amministrazioni. Inoltre il comma 10 dell'articolo in esame sancisce il divieto di corrispondere agli amministratori o ai dirigenti delle società in controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente (legge o contrattazione collettiva), ovvero di stipulare accordi di non concorrenza.
  L'articolo 12 reca disposizioni in materia di responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, prevedendo che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate siano soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, fatta salva l'ipotesi di danno erariale. Quest'ultimo è definito – in coerenza con le posizioni della giurisprudenza contabile e di legittimità sull'individuazione della giurisdizione competente a conoscere del danno prodotto dai membri degli organi sociali delle società pubbliche – quale danno patrimoniale o non patrimoniale subito dagli enti partecipanti. In esso è compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che abbiano, con dolo o colpa grave, trascurato di esercitare i propri diritti di socio, pregiudicando il valore della partecipazione.
  L'articolo 13 detta specifiche disposizioni in tema di controllo giudiziario sull'amministrazione di società a controllo pubblico, anche costituite nella forma di s.r.l. In particolare l'articolo prevede che ciascuna amministrazione pubblica socia di società a controllo pubblico, anche in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile – che attribuisce tale azione solo ai i soci che rappresentino il decimo del capitale sociale – e quindi indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui sia titolare, sia legittimata a presentare denunzia al tribunale di gravi irregolarità poste in essere dagli amministratori e tali da poter arrecare danno alla società.
  L'articolo 14 stabilisce espressamente la sottoposizione delle società a partecipazione pubblica alla disciplina fallimentare e regolamenta le ipotesi di crisi aziendale nelle società a controllo pubblico, dettando specifiche procedure per prevenire l'aggravamento della crisi, correggerne gli effetti ed eliminarne le cause: tra esse l'adozione di un piano di risanamento da parte dell'organo amministrativo della società qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale, uno o più indicatori della crisi stessa. Su tale materia l'articolo dispone in particolare che:
   in situazioni di rischio di crisi aziendali l'organo amministrativo della società è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari, e l'inerzia al riguardo da parte del medesimo organo costituisce grave irregolarità ai sensi della disciplina codicistica;
   la previsione di un ripianamento delle perdite da parte del socio pubblico costituisce provvedimento adeguato soltanto qualora accompagnata da un piano di ristrutturazione aziendale dal quale risulti inequivocabilmente la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico;
   è vietato alle amministrazioni di effettuare aumenti di capitale (o trasferimenti secondari, aperture di credito o rilascio di garanzie) – salvo per le s.p.a. e per le s.r.l., nei casi in cui si verifica, a seguito della perdita di oltre un terzo del capitale, la riduzione di quest'ultimo al di Pag. 128sotto del minimo stabilito – nei confronti delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano fatto ricorso a riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Tale divieto non si applica tuttavia in presenza di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Inoltre con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri possono comunque essere autorizzati i richiamati interventi a sostegno delle società partecipate nei casi in cui ciò sia necessario al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata;
   come ulteriore limite alla possibilità di costituzione di nuove società ovvero di acquisizione o mantenimento di partecipazioni in società esistenti si dispone infine che nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

  L'articolo 15 istituisce nell'ambito del Ministero dell'economia una struttura centrale con funzioni di monitoraggio e impulso sull'attuazione del testo unico, attraverso poteri di indirizzo e ispettivi nei confronti di tutte le società a partecipazione pubblica, di diffusione di migliori pratiche, nonché di tenuta di un elenco di dette società.
  L'articolo 16, dettando disposizioni relative alle società in controllo pubblico titolari di affidamenti diretti di contratti pubblici, coordina la disciplina nazionale in materia di in house providing con quella europea e, in particolare, con alcune delle disposizioni contenute nella direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici. A tale scopo l'articolo prevede che, nelle società a controllo pubblico titolari di contratti pubblici ricevuti in affidamento diretto, sulle quali l'amministrazione pubblica o le amministrazioni pubbliche esercitano un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, non vi debba essere partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prevista da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata. La ratio della norma sembra consistere – in coerenza con la suddetta norma della direttiva – nell'evitare che l'aggiudicazione di un affidamento diretto – in assenza quindi di una procedura competitiva – determini un indebito vantaggio in favore di operatori economici privati, titolari di una partecipazione nel capitale della società partecipata, ai danni degli altri operatori economici concorrenti e, al contempo, nell'evitare di sfavorire quelle realtà in cui la presenza di soggetti privati sia resa obbligatoria da una norma di legge, a condizione che almeno siano rispettati i presupposti del controllo analogo della pubblica amministrazione.
  Dopo aver definito i requisiti del controllo analogo esercitato da una singola amministrazione ovvero congiunto di più amministrazioni – vale a dire nelle società a partecipazione pubblica unipersonale ovvero pluripersonale –, l'articolo in esame conferisce agli statuti delle società in house la facoltà di derogare ad alcune disposizioni del codice civile in tema di esclusività della gestione di società: tali deroghe appaiono riconducibili al ruolo penetrante, in tema di direzione e gestione, svolto dall'amministrazione pubblica nei confronti dell'organo amministrativo societario, che si ha nei casi in cui sussiste il controllo analogo. Si dispone inoltre che gli statuti delle medesime società debbano prevedere che almeno l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia Pag. 129consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri guadagni di efficienza produttiva nell'esercizio dell'attività principale della società.
  L'articolo 17 reca specifiche disposizioni relative alle società a partecipazione mista pubblico-privata, costituite per la realizzazione e gestione di un'opera ovvero per l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale in regime di partenariato con un imprenditore privato, selezionato mediante l'espletamento di procedure aperte o, nei casi previsti dalla legge, di procedure competitive di negoziazione, in funzione dell'affidamento dell'opera o del servizio. Tali disposizioni possono riepilogarsi nei termini seguenti:
   la quota di partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al 30 per cento; inoltre la procedura di selezione pubblica del medesimo deve avere quale oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista (cd. «gara a doppio oggetto»);
   il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita, nonché i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario, da specificare nel bando di gara unitamente al criterio di aggiudicazione;
   la durata della partecipazione privata alla società non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione per l'affidamento e l'esecuzione dei quali essa è stata costituita;
   gli statuti delle S.p.A. possono contenere clausole in deroga alle disposizioni del codice civile in materia di amministrazione della società per le società con sistema di governance tradizionale, nonché in materia di consiglio di gestione per le società che abbiano optato per il sistema di governance dualistico, al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;
   gli statuti delle S.r.l. possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;
   i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.

  L'articolo 18 prevede la possibilità di quotazione in mercati regolamentati delle società a controllo pubblico, prevedendosi che l'atto deliberativo debba essere corredato, quale contenuto obbligatorio, di uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata. In termini analoghi va adottato l'atto deliberativo anche nel caso della richiesta di ammissione alla quotazione. È comunque consentita la quotazione in mercati regolamentati di singole società a partecipazione pubblica, che sono soggette a regimi speciali in base a norme di legge.
  L'articolo 19 reca disposizioni in materia di gestione del personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che i rapporti di lavoro, salvo specifiche disposizioni contenute nel provvedimento, sono disciplinati dalle medesime disposizioni che si applicano al settore privato, mentre al reclutamento si applicano i principi previsti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
  In ordine alle spese viene previsto che le amministrazioni titolari delle partecipazioni determinino con propri provvedimenti obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ivi comprese le spese per il personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali Pag. 130e delle assunzioni di personale. Dette determinazioni dovranno tener conto delle disposizioni vigenti che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale da parte delle pubbliche amministrazioni. I richiamati obiettivi di contenimento dei costi dovranno essere attuati dalle società a controllo pubblico con idonei provvedimenti, che – con riferimento al contenimento dei costi del personale – dovranno essere recepiti nella contrattazione di secondo livello.
  L'articolo 20 prevede che – ai fini della razionalizzazione del sistema societario, ricorrendo anche alla fusione ovvero alla soppressione mediante messa in liquidazione o cessione delle società stesse – le amministrazioni pubbliche devono effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, eventualmente, anche un piano di riassetto ove ricorrano alcuni specifici presupposti.
  Tanto i provvedimenti di analisi annuale dell'assetto societario quanto gli eventuali piani di riassetto devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia di cui all'articolo 15, incaricata, si rammenta, del controllo e monitoraggio sull'attuazione del decreto in oggetto, nonché alla Corte dei conti. Nel caso in cui l'amministrazione abbia adottato il piano di riassetto, ai medesimi soggetti deve essere trasmessa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene adottato il piano di riassetto, la relazione sull'attuazione del piano, nella quale vengono evidenziati i risultati conseguiti. È prevista l'irrogazione di sanzioni nel caso in cui non vi sia stata l'adozione dei predetti provvedimenti. L'articolo mantiene inoltre ferma l'applicazione di alcune disposizioni in materia di razionalizzazione delle partecipate pubbliche. Nell'omettere di dettagliare in questa sede il contenuto delle disposizioni in questione, si segnala tuttavia, come meglio esposto nel dossier predisposto sullo schema in esame dagli uffici parlamentari, che alcuni degli adempimenti recati dalle norme medesime, tenuto conto dell’iter di approvazione del testo unico e pertanto della sua entrata in vigore, potrebbero essere fra loro estremamente ravvicinati, ponendo in capo ai soggetti interessati l'onere di presentare piani di riassetto destinati ad avere un contenuto tendenzialmente analogo. L'articolo 20 in commento stabilisce infine che entro un anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame il conservatore del registro delle imprese cancelli d'ufficio, dal registro delle imprese, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione.
  L'articolo 21 detta norme finanziarie sulle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali, disponendo che, qualora dette società presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti sono tenute ad accantonare, nell'anno successivo, in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Tale importo è reso disponibile: in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione, ovvero il soggetto partecipato sia posto in liquidazione; in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti. L'articolo introduce poi misure di riduzione dei compensi degli amministratori delle società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali, titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo. La riduzione del compenso è quantificata nella misura del 30 per cento dell'importo percepito, e, inoltre, il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni Pag. 131consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Le misure in questione non trovano tuttavia applicazione agli amministratori di società il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
  Gli articoli 22, 23 e 24 prevedono rispettivamente:
   che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, richiamandosi a tal fine la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo n. 33 del 2014;
   una disposizione di rinvio alla disciplina dell'arbitrato prevista dal codice dei contratti pubblici nel caso di controversie relative a concessioni e appalti in cui sia parte una società a controllo pubblico ovvero controllata o collegata a una società a controllo pubblico, o che, comunque, abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici;
   la clausola (cosiddetta di salvaguardia) che prevede l'applicazione delle disposizioni del testo unico in esame alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

  L'articolo 25 reca la previsione di un procedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche, la cui finalità è con tutta evidenza di integrare e rafforzare il quadro delle misure di razionalizzazione delle stesse, contenuto negli articoli dello schema finora illustrati. A tale scopo esso dispone, come detto, una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche, che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, ovvero non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, o, infine, ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione. Gli esiti della revisione delle partecipazioni, anche nel caso in cui non si rinvengano situazioni che rendano necessaria l'attuazione di razionalizzazione, dovranno essere rese disponibili alla Corte dei conti e alla struttura del Ministero dell'economia di cui al precedente articolo 15. In presenza di partecipazioni rientranti nelle tipologie non conformi alle regole previste dal provvedimento in esame, si dovrà procedere all'adozione di un piano di riassetto (ai sensi del citato articolo 20) per la loro valorizzazione, fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione, ovvero direttamente all'alienazione.
  L'articolo 26 reca la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevedendo che esse effettuino (entro sei mesi dall'entrata in vigore dello schema di decreto) una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, e che l'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti. Fino al 31 dicembre 2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, se non attingendo al predetto elenco, ad eccezione di specifici casi di infungibilità espressamente autorizzati. La misura viene accompagnata dalla previsione che gli eventuali rapporti di lavoro stipulati in violazione di tale disciplina sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.
  Gli articoli 27 e 28 recano le necessarie disposizioni transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente e, da ultimo, l'articolo 29 reca il corposo elenco delle abrogazioni conseguenti al confluire della Pag. 132disciplina finora emanata in materia – salvo le parti espressamente lasciate vigenti – nel testo unico recato dallo schema di decreto in esame.
  Rinvia infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Edoardo FANUCCI, presidente, avverte preliminarmente, anche al fine di fornire ai membri della Commissione un quadro circa l'andamento prossimo dei lavori, che nell'ambito dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta odierna, sarà posto in deliberazione lo svolgimento di un'attività conoscitiva sullo schema di decreto legislativo in esame, da condursi congiuntamente alla 1a Commissione del Senato, prevedendo l'effettuazione di un ampio ciclo di audizioni la cui definizione terrà naturalmente conto delle proposte e dei suggerimenti che dovessero provenire dai diversi gruppi parlamentari. Ciò, a suo avviso, consentirà di approfondire in maniera proficua la delicata e rilevante tematica oggetto del citato schema di decreto. Ricorda, inoltre, che il termine per l'espressione del parere è fissato al 27 giugno prossimo e che pertanto la Commissione avrà a disposizione un congruo margine di tempo per svolgere una disamina esaustiva delle varie questioni implicate dal provvedimento in titolo.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel prendere positivamente atto del programma dei lavori testé prospettato dal presidente Fanucci e delle rassicurazioni fornite in merito alle scadenze temporali dell'esame in Commissione, ritiene che la razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica complessiva perseguita dallo schema di decreto legislativo appare suscettibile di determinare per il futuro, in linea di principio, un contenimento della spesa pubblica, per quanto al momento non quantificabile. In tale quadro, reputa tuttavia opportuno procedere, nel corso della preannunciata attività conoscitiva, all'audizione in particolare di rappresentanti della Corte dei conti, ciò al fine di valutare in maniera adeguata le eventuali ricadute delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame sul sistema dei controlli sulle società a partecipazione pubblica, attualmente affidati al citato organo costituzionale competente nelle materie di contabilità pubblica.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) prende atto delle rassicurazioni fornite dal presidente Fanucci circa il congruo tempo che la Commissione avrà a disposizione per esaminare nel merito, sin dalle prossime sedute, tale rilevante provvedimento. Ciò posto, ritiene comunque opportuno – anche alla luce del parere parzialmente critico espresso dal Consiglio di Stato, che ha evidenziato l'incertezza degli effetti prodotti dalle norme contenute nello schema di decreto sul vigente sistema dei controlli affidati alla Corte dei conti, che a suo giudizio non debbono essere in alcun modo ridimensionati – che la Commissione proceda, nell'ambito della preannunciata attività conoscitiva, all'audizione anche di rappresentanti dell'Associazione dei magistrati della Corte dei conti. Si riserva peraltro, a nome del gruppo del MoVimento 5 Stelle, di indicare più avanti ulteriori soggetti da audìre nell'ambito della predetta attività conoscitiva.

  Maino MARCHI (PD) tiene ad evidenziare l'importanza del provvedimento in esame, volto ad un riordino complessivo ed organico della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza. Fa presente inoltre che la materia dei controlli relativi a tali partecipazioni, su cui si sono soffermati altri interventi, è quindi solamente una di quelle interessate dal provvedimento, che invece ha una valenza più Pag. 133generale intervenendo su tutti gli aspetti relativi alla costituzione di società da parte di pubbliche amministrazioni, nonché all'acquisto, al mantenimento e alla gestione di partecipazioni da parte delle medesime amministrazioni.
  Rileva infine che le Commissioni competenti dispongano di un tempo ampiamente sufficiente ad assicurare un esame puntuale ed approfondito del provvedimento.

  La Ministra Maria Anna MADIA, ringraziato il relatore per l'esaustiva illustrazione del provvedimento, ricorda che lo schema di decreto in oggetto si inserisce nel quadro della delega volta ad affrontare i numerosi profili della riforma della pubblica amministrazione, con l'obiettivo di sistematizzare organicamente in un testo unico una materia che nel corso dell'ultimo decennio ha visto susseguirsi interventi spesso disorganici e tali da dar luogo ad un complesso quadro di regole talvolta di incerta interpretazione ed applicazione.
  Tiene ad evidenziare inoltre che una delle finalità principali del provvedimento è quella di porre un argine al proliferare delle società a partecipazione pubblica, che non sempre perseguono nella pratica un interesse generale e quindi non giustificano una partecipazione da parte di pubbliche amministrazioni. Proprio per rendere più rigorosi i requisiti per la sussistenza di partecipazioni pubbliche in società, si introducono puntuali criteri per la costituzione di società o per l'acquisizione di partecipazioni societarie da parte di soggetti pubblici, prevedendo anche i casi in cui, venendo meno l'interesse generale per giustificare tale partecipazione, si deve adottare un piano di riassetto volto alla messa in liquidazione della società partecipata o all'alienazione della partecipazione pubblica. Inoltre, per garantire una puntuale applicazione di tale disciplina, si prevedono sanzioni e poteri sostitutivi per gli enti territoriali inadempienti.
  Fa presente che, nell'ottica di rendere più rigoroso il procedimento per la costituzione di una società a partecipazione pubblica o per l'acquisizione di partecipazioni pubbliche, si prevede che il relativo atto deliberativo – che deve essere motivato con riferimento alla necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali – debba essere inviato prima dell'adozione alla competente sezione della Corte dei conti che, in tal modo, viene ad esprimere un parere preventivo sullo schema di atto deliberativo di costituzione di una partecipata pubblica ovvero di acquisizione di partecipazioni da parte di una amministrazione pubblica. Ciò dimostra che, al contrario di quanto paventato da alcuni commentatori, l'intento del Governo è quello di rafforzare le funzioni e il ruolo della Corte dei conti nella materia delle società a partecipazione pubblica, prevedendo una valutazione anche preventiva dei magistrati contabili ogni qualvolta si utilizzino risorse pubbliche per acquisire partecipazioni societarie.
  In conclusione rileva che con il provvedimento in oggetto il Governo, tra l'altro, intende rafforzare i controlli sulla corretta acquisizione e gestione delle partecipazioni da parte di pubbliche amministrazioni. In questo quadro, assicura quindi la massima disponibilità ad apportare eventuali correttivi al testo per fare maggiore chiarezza, ove lo si ritenga necessario a seguito della discussione parlamentare, anche con riguardo allo specifico tema dei controlli della Corte dei conti.

  Edoardo FANUCCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.