CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 96

TESTO AGGIORNATO AL 16 MAGGIO 2016

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.45.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti.
C. 2721 Tullo.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, segnala che la proposta di legge C.2721, recante modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti, è diretta alla riforma della materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328), e, inoltre, contiene disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (rubrica modificata in sede di esame in Commissione).
  Ricorda che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).
  Rammenta che la disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).
   Fa, quindi, presente che la Commissione Giustizia dovrà esprimersi proprio sulla questione relativa alla responsabilità civile dei piloti.
  Segnala che il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo «nei limiti della cauzione prestata» (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.
  Ricorda che la proposta di legge in esame, che nella sua formulazione originaria constava di due articoli, è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione con l'introduzione di un ulteriore articolo 2-bis. L'articolo 1 consta di tre commi. Il comma 1 abroga l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che: il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose; il presupposto della responsabilità è rappresentato, come nel regime attuale, dalla inesattezza Pag. 97delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta; il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità. Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo: la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio; l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio; la possibilità, nell'ambito dei poteri di vigilanza dell'autorità marittima, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato; la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.
  Fa presente che l'articolo 2 fissa dei princìpi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328). In particolare: la lettera a) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto; la lettera b) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima. Il principio contenuto nella disposizione propone di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspirante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio; la lettera c) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti; la lettera d) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.
  Rileva che l'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici. I servizi tecnico-nautici oltre al pilotaggio, sono il servizio di rimorchio, di ormeggio e di battellaggio. Osserva che si tratta di una disposizione che esula dalla responsabilità della Commissione Giustizia.
  Rammenta che la competenza della Commissione Giustizia si incentra sul nuovo regime di responsabilità civile del pilota. Su tale punto vi è una perplessità di fondo che si intende sottoporre alla Commissione. La formulazione letterale del nuovo articolo 93, da un lato, estende Pag. 98i danni per i quali si prevede un regime speciale di responsabilità dei piloti, includendovi, in aggiunta a quelli alla nave, altri danni a cose nonché i danni alle persone e, dall'altro, pone un limite (1 milione di euro) alla responsabilità indipendentemente dal numero dei danneggiati. Il limite della responsabilità viene meno in caso di dolo o colpa grave.
  Ritiene che questo nuovo regime, che non prevede più la responsabilità solidale della corporazione dei piloti, non sarebbe condivisibile qualora si dovesse ritenere che escluda la responsabilità di altri soggetti per danni cagionati dal pilota qualora questi superino il limite previsto per la responsabilità del pilota. Ricorda che il nuovo regime di responsabilità non si limita più ai soli danni subiti dall'armatore, ma si estende anche ai danni subiti da terzi, come potrebbero essere, ad esempio, persone che si trovano sul molo ovvero persone legate da un rapporto contrattuale con l'armatore, come i membri dell'equipaggio ovvero i passeggeri. Tuttavia, ritiene che occorra tenere conto che, secondo i principi del diritto della navigazione, durante il periodo in cui il pilota ha il comando della nave, egli stesso ne è il capitano. Ciò significa che, in rapporto all'armatore, il pilota riveste la stessa posizione del capitano, per cui l'armatore risponde, per un danno cagionato da un pilota, nello stesso modo in cui risponde per i danni di cui è causa il capitano.
  Fa presente che, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare, comunque, opportuno specificare esplicitamente che rimane ferma la responsabilità dell'armatore, secondo i principi dell'ordinamento.
  Propone, quindi, di esprimere parere favorevole con una condizione (vedi allegato 1).

  Donatella AGOSTINELLI (M5S), preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo sulla proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

Sull'ordine dei lavori.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, all'esito dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e XII, giovedì 26 maggio prossimo avranno inizio le audizioni relative al provvedimento C. 3235, recante disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati. Nel far presente che, in tale data, potranno avere luogo due audizioni per ciascun gruppo, invita i medesimi gruppi a far pervenire, in tempo utile, le relative indicazioni.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.
C. 3260 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (A.C. 3260).
  In proposito, rammenta che il predetto Accordo, che si compone di dodici articoli, è conforme al modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza nelle relazioni con altri Paesi extraeuropei. L'accordo individua e definisce le diverse tipologie di reati che mira contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo e fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. Anche i reati contro il patrimonio culturale dei due paesi sono oggetto dell'Accordo in esame. L'Analisi di impatto della regolamentazione che accompagna il Pag. 99disegno di legge evidenzia come il contesto internazionale richieda l'intensificazione della collaborazione di polizia in un'area strategica quale può essere considerata quella in cui è ubicato l'Azerbaijan, che costituisce un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di vario tipo nel territorio europeo, per non parlare dei capitali che potrebbero affluire nelle casse di gruppi terroristici.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Giustizia, segnala che l'articolo 1 individua l'autorità competente per l'applicazione dell'Accordo che, per l'Italia, è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno e per l'Azerbaijan il Ministero degli affari interni.
  Rammenta, altresì, che l'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende la lotta contro: il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, inclusi i migranti, i reati contro il patrimonio storico culturale, gli atti terroristici.
  Rileva che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: scambio di informazioni e di esperienze e assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità (comma 1); attività che una Parte effettua su richiesta dell'altra Parte contraente, quali ricerca di latitanti e di persone scomparse, identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione nel territorio dell'altra Parte, ovvero in possesso di documenti falsi (comma 2); lo scambio di informazioni include, in maggior dettaglio, attività operative e di ricerca, strumenti legislativi e scientifici nel contrasto alla criminalità, intelligence sulle associazioni criminali e il loro modus operandi, nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativi precursori (comma 3). A sua volta lo scambio di esperienze può riguardare impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'applicazione di moderni mezzi tecnologici, specifici metodi per il contrasto ai traffici di persone e di migranti, tecniche di individuazione di passaporti e altri documenti falsi (comma 4). Ai sensi del comma 5 le Parti possono organizzare presso i rispettivi istituti di formazione attività a beneficio del personale dell'altra Parte contraente. La collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.
  Osserva che l'articolo 4 disciplina, infatti, le procedure per le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi dell'eventuale rifiuto. È altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano comprometterne la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o gli impegni internazionali, o quando la loro esecuzione comporti costi non sopportabili per la Parte richiesta.
  Relativamente al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in questione, segnala che lo stesso consta di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria. L'articolo 4 reca il dispositivo dell'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 13.55.

Pag. 100

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.
C. 2874-B.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che nella seduta odierna si avvierà l'esame della proposta di legge C. 2874-B e che nella medesima seduta si concluderà l'esame preliminare, affinché nella seduta di martedì 17 maggio prossimo potranno essere esaminati gli emendamenti che eventualmente saranno presentati, e la Commissione, acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, potrà concludere l'esame in sede referente entro giovedì 19 maggio e, quindi, in tempo utile rispetto alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, secondo cui l'esame da parte dell'Assemblea inizierà lunedì 23 maggio prossimo.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, rammenta che la Commissione avvia oggi, in seconda lettura, l'esame della proposta di legge C. 2874-B, recante la «Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale», approvata dal Senato, modificata dalla Camera e nuovamente modificata dal Senato. Si tratta, quindi, della quarta lettura complessiva del provvedimento.
  Rileva che l'esame si limita, pertanto, alle sole parti modificate dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera in prima lettura. Ricorda che la Camera in tale occasione aveva modificato il testo approvato dal Senato: eliminando sia le modifiche alla condotta di istigazione a commettere atti di discriminazione o atti di violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (il Senato restringeva questa condotta prevedendo che l'istigazione doveva essere pubblica) sia la riduzione da cinque a tre anni la pena massima per l'istigazione a delinquere prevista dal codice penale nonché modificando la cosiddetta aggravante del negazionismo. Il Senato, a sua volta, ha apportato alcune modifiche alla formulazione di tale aggravante, trasformandola, peraltro, in una fattispecie di reato autonoma.
  In particolare, fa presente che il testo approvato dalla Camera introduceva all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, come modificata tra l'altro dalla cosiddetta Legge Mancino, il comma 3-bis, che prevedeva una ipotesi aggravata delle fattispecie previste dal medesimo articolo, relative alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero all'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 1, lettera a)), all'istigazione a commettere o alla commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 1, lettera. b)) ovvero alla violazione del divieto di ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (articolo 3, comma 3). L'aggravante sarebbe dovuta essere applicabile nel caso in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento fossero stati fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.Pag. 101
  Rammenta che il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera prevedendo che si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.
  Segnala che la prima modifica attiene alla determinazione della pena che viene prevista tra un limite minimo ed un limite massimo (reclusione da due a sei anni), anziché in relazione alla pena prevista dai reati base (l'aumento fino ad un terzo). Ritiene che sia opportuno sottolineare che da tale modifica non discende necessariamente una diversa qualificazione giuridica del fatto (reato autonomo anziché circostanza aggravante), in quanto vi sono anche altri dati da valutare per poter giungere ad una conclusione, dovendosi procedere ad una analisi «strutturale» della descrizione del precetto penale, per stabilire se via la pertinenza ad un'unica ipotesi di reato, secondo un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta.
  Osserva che la modifica più rilevante consiste nella eliminazione della parola «pubblica», che si riferiva sia alla condotta di istigazione che a quella di incitamento. In sostituzione della pubblicità di tali condotte, il Senato ha previsto che l'istigazione e l'incitamento debbano essere «commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione». Rileva come si tratti di una modifica che merita apprezzamento, in quanto, come è stato sottolineato nel corso del dibattito in Senato, si tratta di una espressione che rispetto a quella della pubblicità appare «più evoluta e costituzionalmente orientata». Il reato sussiste solo nel caso in cui vi sia un «concreto pericolo di diffusione» dell'istigazione o dell'incitamento. Questo pericolo deve essere quindi accertato in concreto dal giudice non essendo sufficiente la pubblicità della condotta. Nel caso concreto può accadere che si parli in pubblico in un contesto nel quale il pericolo di diffusione sia escluso. Il pericolo di diffusione costituisce un concreto pericolo che il giudice deve accertare.
  Fa presente, inoltre, che la nuova formulazione consente di estendere la punibilità a casi ulteriori rispetto a quelli che avrebbe consentito l'utilizzazione della nozione di mera pubblicità. Cita a titolo di esempio, l'incitamento alla violenza o alla discriminazione e all'odio razziale attraverso gli strumenti telematici (si pensi anche al terrorismo internazionale) che non viene fatto necessariamente pubblicamente ma può essere commesso, anche nel caso in cui non sia fatto pubblicamente, in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.
  Rileva che l'ulteriore modifica fatta dal Senato è consistita nell'eliminare una clausola che aveva introdotto la Camera per meglio individuare i crimini di genocidio, contro l'umanità e di guerra, sulla cui negazione si incentrano le condotte di propaganda, istigazione e incitamento previste dalla disposizione in esame. La Camera aveva previsto che tali crimini si sarebbero dovuti individuare «tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro». Il Senato ha ritenuto che tale clausola avrebbe potuto comportare una serie di questioni interpretative che avrebbero potuto di fatto limitare l'applicabilità della norma. Fa presente, a fronte di tali perplessità e in considerazione del fatto che il provvedimento è in quarta lettura presso la Camera, l'opportunità di non ritornare al testo della Camera.
  Prima di concludere, ritiene che sia opportuno fare due precisazioni: l'una sulla portata del provvedimento in esame, che sinteticamente viene definito come «la legge sul negazionismo», l'altra sui rapporti con un disegno di legge di recente Pag. 102approvato dalla Commissione giustizia in congiunta con la Commissione Affari esteri.
  Sotto il primo profilo, segnala che il provvedimento non punisce il negazionismo secondo il paradigma dei reati di opinione, la cui dubbia costituzionalità è a tutti nota. Ciò che viene punito è l'istigazione a delinquere e a commettere gravi delitti che si fondi sul negazionismo e non la manifestazione di un proprio pensiero. Se manca l'istigazione a delinquere fatta con il concreto pericolo della sua diffusione, la negazione di un determinato genocidio non può essere punita. Non si vogliono colpire le opinioni, ma semplicemente coloro che, in nome anche di teorie negazioniste, istigano alla violenza o commettono e conducono degli atti di violenza. Insomma, si sanziona un comportamento, una condotta, non un'intenzione, un giudizio o un parere, per quanto ignobile e per quanto menzognero o falso esso possa essere.
  Per quanto attiene alla seconda questione, ricorda che il 27 aprile scorso le Commissioni riunite I e III hanno approvato il disegno di legge C. 3084, recante la «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003», il cui articolo 3, comma 2, è di identica formulazione rispetto all'aggravante sul negazionismo approvata dalla Camera in prima lettura del provvedimento in esame.
   Al fine di evitare sovrapposizioni normative, ritiene che sarà necessario procedere alla soppressione del predetto comma 2, una volta che sarà approvata definitivamente la proposta di legge in esame.

  Walter VERINI (PD), relatore, si associa alle considerazioni del collega Sarro.

  Vittorio FERRARESI (M5S), nel rilevare come il provvedimento in discussione, nel testo approvato dal Senato, presenti rilevanti profili di criticità sul piano tecnico-giuridico, manifesta contrarietà in ordine alle modifiche introdotte al capoverso 3-bis dell'articolo unico della proposta di legge, sia laddove è prevista l'applicazione della pena della reclusione, da due a sei anni, nel caso in cui la propaganda, l'istigazione o l'incitamento siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, sia nella parte in cui è soppresso il riferimento, contenuto nel testo licenziato dalla Camera, alla necessità che i crimini di genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra siano accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali. In proposito ritiene, infatti, che le modifiche introdotte dalla Camera, prevedendo che l'istigazione e l'incitamento dovessero essere «pubbliche» e che i crimini in questione dovessero essere stati accertati da un organo di giustizia internazionale, avessero l'indubbio pregio di delineare la fattispecie penale con un maggiore grado certezza. Per tali ragioni, esprimendo profondo rammarico per le modifiche approvate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di proposte emendative al provvedimento in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 16 maggio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.
C. 3671 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di stralcio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

Pag. 103

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 maggio scorso è stata rappresentata la possibilità di procedere allo stralcio dell'articolo 15 inerente all'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, al fine di abbinare il disegno di legge costituito da questo nuovo articolo alla proposta di legge C. 865 Abrignani, vertente anch'essa sulla materia dell'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, assegnato alle Commissioni riunite II e X. Ricorda, quindi, che le Commissioni hanno sospeso l'esame della proposta di legge C. 865 in attesa della presentazione del preannunciato disegno di legge del Governo sulla riforma del diritto fallimentare, che avrebbe contenuto anche una parte relativa alla riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria.
  Fa presente, inoltre, che, a seguito dello stralcio, la Commissione Giustizia continuerebbe ad esaminare autonomamente il disegno di legge C. 3671 nella parte relativa alla riforma del diritto fallimentare, mentre le Commissioni riunite Giustizia ed Attività produttive esaminerebbero tale disegno di legge nella sola parte relativa all'amministrazione straordinaria (articolo 15) abbinandolo alla proposta di legge C. 865.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'osservare come l'articolo 15, riguardante l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, rappresenti una parte rilevante del provvedimento, manifesta perplessità in ordine all'eventuale stralcio di tale articolo, che dovrebbe essere proposto all'Assemblea. Richiamando l'attenzione sul rischio che l'esame congiunto con la X Commissione possa procedere non speditamente, manifesta, infatti, il timore che la Commissione Giustizia si accinga ad approvare una riforma fallimentare «monca», vale a dire priva delle disposizioni concernenti l'amministrazione straordinaria delle imprese in crisi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nell'assicurare al collega Bonafede che, d'intesa con il presidente della X Commissione, l'esame dei due provvedimenti procederà certamente in parallelo, rammenta che la proposta di legge C. 865 Abrignani, era stata, in origine, assegnata alla sola X Commissione, che ha, successivamente, presentato richiesta alla presidenza della Camera di assegnazione congiunta con la II Commissione. Ricordando, quindi, che quella fallimentare è materia di stretta competenza della Commissione Giustizia, osserva che l'eventuale stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge in titolo concorrerebbe, peraltro, a scongiurare il rischio di creare precedenti, che possano modificare, per il futuro, i criteri attualmente utilizzati per l'assegnazione dei provvedimenti. Ciò premesso, preso atto che sulla questione appare esservi una sostanziale condivisione tra i gruppi, propone di chiedere all'Assemblea lo stralcio dell'articolo 15 del disegno di legge C. 3671, con il nuovo titolo: «Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria» (C. 3671-ter). Per quanto attiene agli articoli da 1 a 14 e 16 del disegno di legge, osserva che lo stesso assumerebbe il seguente titolo: «Delega al Governo per la per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza» (C. 3671-bis).

  La Commissione approva la proposta di richiedere all'Assemblea lo stralcio, nei termini indicati dalla presidente.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita i gruppi a far pervenire, in tempo utile, eventuali richieste di audizioni. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.
C. 3343 Fiano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

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  Vittorio FERRARESI (M5S) rileva l'opportunità che sul provvedimento in discussione la Commissione proceda allo svolgimento di audizioni, in particolare di rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e delle Camere Penali.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del collega Ferraresi, che sarà valutata nell'ambito dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
C. 1994 approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 4 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono pervenuti il parere favorevole con due condizioni della I Commissione, il parere favorevole con quattro condizioni della VII Commissione, il parere favorevole con una osservazione della VIII Commissione ed il parere favorevole con due condizioni della Commissione per le questioni regionali. Fa presente, invece, che la V Commissione si riserva di esprimere il parere direttamente all'Assemblea. Ciò premesso, al fine di consentire al relatore di valutare approfonditamente il contenuto dei predetti pareri, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.40.

  Carlo SARRO (FI-PdL), relatore, esaminati i pareri trasmessi dalle Commissioni competenti, ritiene che possa essere accolta la condizione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla I Commissione, laddove si rileva la necessità di valutare, all'articolo 1-quater, comma 3, del provvedimento, sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità amministrativa, la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, delle informazioni relative all'illecito. Quanto al parere espresso dalla VII Commissione, ritiene che non possano essere accolte le condizioni di cui ai numeri 1 e 4. In particolare, rileva come la soppressione di ogni riferimento al carattere «prioritario» dei criteri di cui all'articolo 1 della proposta di legge determinerebbe una sostanziale vanificazione degli obbiettivi perseguiti dalla proposta stessa. Ritiene, invece, condivisibili le condizioni contenute ai numeri 2 e 3 del medesimo parere. Relativamente al parere espresso dalla VIII Commissione, rileva che l'osservazione ivi contenuta potrà, eventualmente, essere valutata, ove riproposta nei termini di emendamento nel corso dell'esame in Assemblea, in sede di Comitato dei nove. Con riferimento al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, ritiene di non accogliere la condizione ivi contenuta. Rileva, invece, quanto all'osservazione formulata nel medesimo parere, che la stessa risulta sostanzialmente coincidente con la condizione di cui alla lettera b) del parere espresso dalla I Commissione, sulla quale ha testé espresso orientamento favorevole.
  Ciò premesso, presenta gli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102 (vedi allegato 2).

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti del relatore 1.100, 1.101 e 1-quater.100 (vedi allegato 2).

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che nell'articolo 1-bis, introdotto nel testo a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Guerini 1.01, viene fatto riferimento al vincolo di inedificabilità di cui al comma 6 dell'articolo 31 del Pag. 105Testo Unico sull'edilizia in un caso senza richiamare espressamente la normativa di riferimento e nell'altro richiamando anche il comma 5 del medesimo articolo che non prevede tale vincolo. Propone di modificare sul punto la formulazione dell'articolo 1-ter, capoverso «Art. 41», inserendo al comma 1, dopo le parole «alla tutela» le parole «del vincolo di cui al comma 6 dell'articolo 31» e sostituendo le parole «di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31» con le parole «di cui al comma 6 dell'articolo 31»

  La Commissione, dopo aver approvato la proposta della Presidente, delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Carlo Sarro, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Donatella FERRANTI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.
Atto n. 285.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare la necessità che la Commissione disponga di tempo ulteriore per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità di attendere la prossima settimana prima di emanare il decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per il funzionamento e la convocazione dell'assemblea dell'ordine circondariale forense.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto della richiesta della presidente, assicura che il Governo è disponibile ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità appena manifestata, invita i gruppi a far pervenire, entro mercoledì 18 maggio, eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 3 maggio 2016.

Pag. 106

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rilevare la necessità che la Commissione disponga di tempo ulteriore per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame, chiede al rappresentante del Governo la disponibilità di attendere la prossima settimana prima di emanare il decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel prendere atto della richiesta della presidente, assicura che il Governo è disponibile ad attendere ulteriormente l'espressione del parere da parte della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver ringraziato il rappresentante del Governo per la disponibilità appena manifestata, invita i gruppi a far pervenire, entro mercoledì 18 maggio, eventuali osservazioni. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Giovedì 12 maggio 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.25.

Relazione del deputato Stefano Dambruoso sul seguito del Simposio svolto a Istanbul, il 20 e 21 aprile 2016, sul tema «Come rafforzare il ruolo del Parlamento, nel costruire un efficace sistema di contrasto al terrorismo e all'interno di una cornice giuridica».

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI), segnala che il Seminario, organizzato dall'International Institute for Justice and the Rule of Law (IIJ) e che ha dato seguito all'incontro del marzo scorso a Bruxelles, ha avuto come obiettivo: l'esame della legislazione antiterrorismo e delle cause primarie di tale fenomeno criminale; un dibattito sul sistema investigativo e sull'efficacia della giustizia nel contrasto al terrorismo; l'esame delle buone pratiche in materia di anti-terrorismo per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile; l'esame delle buone pratiche in materia di bilancio, supervisione e riservatezza.
  Fa presente che ha aperto i lavori il Capo degli Affari Politici dell'Ue, Ireneusz Fidos, che ha sottolineato l'importanza di contrastare l'impunità e di implementare uno stato di diritto costituito sia da leggi nazionali che dalla trasposizione di disposizioni internazionali. L'Ambasciatore turco Tunc Ugdul ha sostenuto che il terrorismo è sempre esistito ma, a differenza del passato, oggi abbiamo più strumenti per affrontarne le minacce. Ha, inoltre, evidenziato la necessità di sviluppare un progetto a lungo termine e di adottare misure contraddistinte dall'inclusività. Anche se non è possibile sviluppare delle misure univoche per affrontare le minacce terroriste è importante far passare il messaggio univoco che i terroristi non rimarranno impuniti. Infine ha auspicato una revisione continua della legislazione dato che il terrorismo è in continua evoluzione. Ha preso quindi la parola il Vice Presidente del Parlamento turco, Ahmet Aydin, che, dopo aver sottolineato quanto il terrorismo danneggi tutte le nostre società e aver illustrato alcune misure antiterrorismo adottate dalla Turchia si è soffermato sull'importanza di contrastare l'islamofobia e la xenofobia, in quanto incentivi al reclutamento di terroristi. Ha quindi sostenuto la necessità: di identificare e congelare le fonti di finanziamento dei gruppi terroristi; di promuovere una riforma giudiziaria e incentivare il dialogo nella società; che il ricorso all’intelligence debba essere bilanciato con il rispetto della privacy. Ha concluso il suo intervento ricordando la responsabilità, che i parlamentari hanno nei confronti della società, di sviluppare e Pag. 107promuovere una strategia di lungo termine nella lotta al terrorismo che preveda lo stanziamento di risorse adeguate.
  Segnala che nella prima sessione della conferenza si è dibattuto sulla legislazione antiterrorismo, sulle cause primarie che portano all'emersione dei fenomeni terroristici ed in particolare sull'attuazione tempestiva degli strumenti internazionali contro il terrorismo nel diritto interno e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha aperto la sessione il Presidente della Commissione Interni del Parlamento turco, Celalettin Güven, che ha sottolineato l'importanza della cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, in particolare in termini di intelligence, ed ha identificato tra le cause profonde del terrorismo le ingiustizie nella distribuzione della ricchezza e la mancanza di democrazia. Infine, visto il significativo uso di internet da parte dei gruppi terroristi e l'importanza di tale strumento per la radicalizzazione, ha auspicato che si possano stabilire delle relazioni con le maggiori compagnie del settore, come, ad esempio, Google e Yahoo.
  Fa presente che l'onorevole Javier Nart, membro della Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo, ha evidenziato come lo stato di diritto, il cuore del nostro sistema, sia stato in alcune occasioni messo in crisi dalla lotta al terrorismo (ad esempio: Patriot Act, extraordinary renditions, articolo 105 delle Rules of Procedure della Corte Generale (EU) che ammette l'utilizzo di prove segrete). Ha quindi sostenuto che per sconfiggere il terrorismo è necessario agire sulla struttura logistica, senza creare nuove leggi ma implementando quelle esistenti (es. lotta all'evasione, ai paradisi fiscali eccetera).
  Riferisce di essere, quindi, intervenuto evidenziando il fatto che l'Italia ha già adottato una serie di provvedimenti legislativi per combattere efficacemente il terrorismo. In particolare, asserisce di essersi soffermato sull'attenzione che è stata rivolta alle attività svolte attraverso la rete internet, sulle specifiche misure adottate nel nostro Paese e sulle misure di soft-law adottate da altri Stati europei. Ha proseguito ricordando che l'Italia ha, inoltre, sviluppato dei corsi di formazione specifici per la polizia e promosso delle campagne di consapevolezza nelle scuole. Tra gli esempi virtuosi di lotta alla radicalizzazione, ha riportato l'importantissimo lavoro svolto in Europa all'interno della Radicalisation Awareness Network (RAN) ed ha auspicato un maggiore sforzo da parte di tutti i partners europei in materia di de-radicalizzazione, in quanto si tratta di punto essenziale per la sicurezza della nostra società. Infatti, nonostante le molteplici azioni e strategie messe a punto a livello europeo, ritiene che ci sia ancora molta strada da percorrere. Ha concluso quindi il suo intervento ricordando l'importanza di avere una strategia condivisa a livello europeo da declinarsi poi in maniera specifica per ogni paese.
  Il rappresentante turco, Güvenç, ha sottolineato l'importanza di condividere le informazioni e di incontri di questo tipo.
  Segnala che nel corso della prima sessione dei lavori sono poi emerse le seguenti questioni: la necessità di parlare di estremismo e non solo di estremismo violento, poiché le idee radicali portano ad azioni radicali; la necessità di coinvolgere le figure religiose nella lotta al terrorismo, considerato che il terrorismo sta sfruttando la religione per imporsi; la necessità di minare l'apparato logistico dei gruppi terroristi, di tracciare il traffico di armi e le fonti di finanziamento (es. in Mali il traffico di droga serve a finanziare l'acquisto di armi); il fatto che l'ipocrisia della comunità internazionale non fa altro che concedere tempo ai terroristi; la necessità di capire quali sono le radici profonde del terrorismo. Nella seconda sessione si è discusso sul sistema di indagini e sull'efficacia della giustizia ed in particolare sulla opportunità di: creare nuove istituzioni nel settore giustizia ed enti inter-agenzia; di sviluppare appositi strumenti di indagine; di promuovere norme di procedura penale, regole di prova e una riforma del sistema giustizia per affrontare le sfide rappresentate dal terrorismo. Ha preso la parola il Vice Presidente della Commissione Giustizia del Parlamento Pag. 108turco, Hakki Köylü, che ha affermato che la lotta al terrorismo non ha nulla a che vedere con la lotta agli altri crimini e che un sistema di sorveglianza, sia in caso di sospetti che nel caso di terroristi rilasciati, è imprescindibile. Ha poi sottolineato la necessità di implementare in maniera concreta la cooperazione tra paesi.
  Riferisce che il rappresentante del Parlamento del Marocco, Abdellatif Berroho, ha ricordato che l'attacco a Casablanca nel 2003 ha indotto il governo marocchino ad intraprendere una serie di azioni. In particolare sono state promosse alcune riforme religiose, è stata attuata una armonizzazione delle leggi e sviluppata una maggiore collaborazione a livello parlamentare. Ha infine sostenuto che c’è bisogno di definire cosa si intende per terrorismo e di adottare un approccio olistico che preveda una rete di scambio di informazioni e migliori prassi.
  Segnala che, nell'ambito di questa seconda sessione di lavori, è stata inoltre avanzata l'ipotesi (Benin) di costituire un tribunale penale internazionale per crimini terroristici e un forum globale o regionale per la lotta al terrorismo. Il rappresentante del Marocco ha auspicato un maggior coinvolgimento delle figure religiose nella lotta al terrorismo.
  Fa presente che, nella sessione pomeridiana, sono state discusse le buone prassi per l'inclusione e il coinvolgimento della società civile nella lotta al terrorismo. La sessione è stata introdotta dal rappresentante del Parlamento di Malta, Jason Azzopardi, che ha sottolineato la necessità di offrire opportunità e risorse affinché la società civile possa esprimersi ed ha evidenziato l'importanza di analizzare le cause profonde del terrorismo. Il parlamentare del Benin, Cokou Alexis Agbelessessi, ha quindi fornito un quadro generale del suo Paese dando risalto al fatto che il Paese soffre di mancanza di strumenti normativi atti a prevenire e combattere il terrorismo. Nonostante ciò il Benin ha sviluppato forme di collaborazione in materia di lotta al terrorismo sia con Paesi vicini (es. Nigeria), sia con la società civile (es. la piattaforma «Justice Actors & Parliament»). Ha quindi preso la parola il parlamentare etiope Petros Woldesenbet Fara che ha evidenziato che: essendo la povertà una causa profonda del terrorismo, risulta fondamentale creare pari opportunità di sviluppo al fine di combattere il terrorismo; lo stato di diritto e l'implementazione di leggi e normative adeguate al problema è importante ma non sufficiente per combattere il terrorismo; la partecipazione della società civile è fondamentale sia nella fase di sviluppo delle normative che nella loro implementazione; è necessario rafforzare la cooperazione internazionale ed identificare appropriate risorse per la lotta al terrorismo.
  Ha infine preso la parola il collega Khalid Chaouki il quale ha sottolineato che non basta rimuovere l'incitamento all'odio, ma è necessario proporre e promuovere delle narrative alternative. In questo senso, potrebbe essere opportuno creare un network tra le entità e gli attori che promuovono narrative alternative. L'onorevole Chaouki ha poi evidenziato che nella lotta al terrorismo è fondamentale lasciare spazio alla società civile per la costruzione di narrative alternative, che la comprensione delle cause profonde del terrorismo è essenziale per lo sviluppo di politiche atte a prevenire e contrastare il fenomeno e che l'educazione e la formazione devono giocare un ruolo fondamentale (es. Youtube, social media, etc.).
  Rileva che, nel corso della sessione, si è anche discusso sulla importanza di scegliere con cura le parole quando si parla di terrorismo. Terrorismo, jihad, religione sono cose diverse. Si è sottolineata l'importanza dell'educazione per evitare che una generazione di futuri adulti (es. Siriani) sia esposta alla radicalizzazione ed è emerso che a livello africano si stanno costruendo delle piattaforme per le vittime del terrorismo con uno sguardo particolare alla riconciliazione, riabilitazione e de-radicalizzazione. La creazione di piattaforme e reti di scambio può essere uno strumento utile per massimizzare risorse limitate (es. osservatori nazionali, piattaforme di lavoro CVE, piani nazionali per contrastare CVE). È stata avanzata la Pag. 109proposta di intendere per terrorismo gli atti di violenza contro i civili. Nella seconda giornata di conferenza si è discusso in materia di «buone pratiche per il bilancio, la supervisione e la riservatezza» ed in particolare: sull'allocazione di sufficienti risorse di bilancio per sostenere la lotta al terrorismo; sulla supervisione dei servizi di contrasto e di intelligence per garantire i diritti dei cittadini; sul bilanciamento tra le esigenze del segreto di Stato con i vantaggi della comunicazione al pubblico; sullo scambio interparlamentare di informazioni e cooperazione.
  Riferisce che la sessione è stata aperta dal Presidente degli affari politici del Parlamento di Malta, Yaya Sangaré che ha sostenuto che i parlamentari necessitano di formazione per poter capire i budget, allocare le necessarie risorse alla lotta al terrorismo (che comprende investimenti sulla salute, l'educazione e i servizi di base) ed analizzare l'efficienza delle risorse allocate. Ha quindi auspicato, in questo senso, una maggiore cooperazione tra i parlamentari sia a livello nazionale che regionale e sub-regionale. È intervenuto quindi il rappresentante del Parlamento del Libano, Basem Shabb, che ha evidenziato che: il budget dovrebbe riflettere le priorità le quali, in Libano, sono decise in maniera preponderante dalle forze armate; il parlamento Libanese è efficiente nel macro-management e nell’oversight dalle forze armate; le banche Libanesi non fungono da deposito per i gruppi terroristi; non c’è cooperazione con i paesi vicini.
  Segnala che, nell'ambito della sessione, si è discusso anche sulla necessità di mettere in pratica le leggi e le risoluzioni già esistenti. Dal rappresentante dell’African Centre for the Study and Research on Terrorism (ACSRT) è stato sostenuto che le misure di contro-terrorismo sviluppate finora si sono rivelate palesemente inefficaci (si è passati da Al-Qaeda a ISIS) e che bisogna cambiare approccio e fermare le fonti di finanziamento dei gruppi terroristi. Il seminario si è chiuso con l'intervento del Vice Presidente della Commissione per i diritti umani del Parlamento turco, Fatma Benli, il quale ha sottolineato i seguenti elementi come fondamentali nella lotta al terrorismo: distinguere tra jihadismo e terrorismo; coinvolgere la società civile; promuovere una strategia olistica e multi-settoriale; tutelare la libertà di espressione e i diritti umani; promuovere la collaborazione e l'interazione, specialmente con riguardo ai migranti; ricordare che siamo tutti negativamente colpiti dal terrorismo ed è per questo fondamentale unire le forze per evitare alle nuove generazioni le sofferenze imposte dal terrorismo. In conclusione, osserva che si è condiviso che il terrorismo rappresenta una minaccia globale. Una maggiore cooperazione internazionale è quindi fondamentale per affrontare il problema. Come parlamentari ritiene doveroso sviluppare e sostenere una politica estera più efficace in tal senso e che porti alla risoluzione dei conflitti in medio oriente. La condivisione delle informazioni tra le autorità nazionali è essenziale anche se troppo spesso viene ostacolata da inadeguati meccanismi di cooperazione. I parlamentari possono aprire nuovi canali di dialogo con le controparti internazionali spesso con più flessibilità delle strutture esecutive. È stata quindi identificata come una buona prassi, per i parlamentari, quella di stabilire punti di contatto e scambio delle buone pratiche esistenti con altri Paesi; ciò anche in un'ottica di rispetto dei diritti umani e delle garanzie legali.
  Infine, auspica che seguano altri incontri a quello di Istanbul e che le buone pratiche individuate possano tradursi in azioni concrete.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

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