CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 110

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 4 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
Alla II Commissione.
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Miriam COMINELLI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
  La proposta di legge, che consta di un articolo unico, detta due distinte discipline: con la prima (recata dai commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (recata dai commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali). I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria del provvedimento. Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, non riguardante profili specifici di competenza dell'VIII Commissione, segnala che il comma 1 individua le finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto. A tal fine, il comma 2 riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, mentre il comma 3 prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio Pag. 111dello stato civile da parte dell'ufficiale di stato civile. Al comma 4 si prevede una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile, la cui presenza determina la nullità dell'unione stessa, ai sensi del comma 5, che prevede, altresì, che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio. I commi da 6 a 8 riguardano l'impugnazione dell'unione civile, mentre il comma 10 dispone in ordine al cognome. Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio, ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato. Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato. Analogamente al matrimonio, il comma 13 prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni, fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale. Il comma 14 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti. Il comma 15 prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile, la quale, al cessare della causa, può chiederne la revoca. Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto, mentre il comma 17 prevede che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) devono essere corrisposte anche all'altra parte dell'unione le indennità dovute dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile e quella relativa al trattamento di fine rapporto. Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa. Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina prevista dal codice civile, tra l'altro, in tema di obblighi alimentari, allontanamento dalla residenza familiare e separazione dei beni. Il comma 20 prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso. Ricorda, al riguardo, che al Senato è stato soppresso l'articolo 5 del testo del provvedimento presentato in Assemblea (A.S. 2081), che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera b), della legge n. 184 del 1983 (cosiddetta «legge sull'adozione»), interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo del partner (cosiddetta stepchild adoption).
  Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni contenuta nel codice civile, mentre i commi da 22 a 26 riguardano i casi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio, di cui alla legge n. 898 del 1970. Il comma 25 estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio, nonché le discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio. Il comma 27 prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio, stabilendo che, se, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non farne cessare gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso. I commi da 28 a 31 conferiscono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso Pag. 112sesso e recano i relativi principi e criteri direttivi. Il comma 31 prevede, in particolare, che il Governo possa adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive. I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio. Il comma 34 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia. Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ossia i commi da 1 a 34, decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame. La seconda parte del provvedimento, costituita dai commi da 36 a 65, è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare coppie sia eterosessuali sia omosessuali. In tale contesto, il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario, mentre il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari. I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare il partner come rappresentante, mentre i commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione. In particolare il comma 45 – che investe ambiti di interesse della VIII Commissione – prevede che, nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto. Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter, volto a disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa, riconoscendo al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, mentre il comma 49 equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale, ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. I commi da 50 a 63 disciplinano il contratto di convivenza, ossia l'accordo attraverso il quale i conviventi possono, in base al comma 50, disciplinare i loro rapporti patrimoniali, del quale il comma 51 detta le caratteristiche formali. Il comma 55 prevede, inoltre, che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della privacy di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza. Il comma 53 specifica i possibili contenuti del contratto, mentre il comma 56 prevede che esso non può essere sottoposto a termine o condizione e il comma 57 ne prevede i casi di nullità. Il comma 58 prevede la sospensione degli effetti del contratto di convivenza, fino alla sentenza di proscioglimento, in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge. Il comma 59 prevede alcuni casi di risoluzione del contratto di convivenza, mentre il comma 60 prevede il rispetto di alcune formalità nella risoluzione del contratto per accordo delle parti o per recesso unilaterale. Il comma 62 disciplina un ulteriore caso di risoluzione Pag. 113del contratto, derivante dal matrimonio o dall'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona. Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi un nuovo articolo 30-bis, in materia di contratti di convivenza, che prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti. Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti. I commi da 66 a 69 disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili. In particolare, il comma 66 individua gli oneri derivanti dai commi da 1 a 35, e ne dispone la copertura fino al 2025, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il comma 67 prevede un monitoraggio degli oneri derivanti dai commi a 1 a 20, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia è autorizzato a provvedere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative a spese rimodulabili, ed è altresì tenuto, ai sensi del comma 68, a riferire con apposita relazione alle Camere. Ciò premesso e valutato positivamente il contenuto del provvedimento, propone di esprimere parere favorevole.

  Patrizia TERZONI (M5S), nel condividere le osservazioni della relatrice con riferimento alla marginalità delle norme del provvedimento di competenza della Commissione, esprime un giudizio negativo sull'impianto complessivo del provvedimento in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.
Alla III Commissione.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del prescritto parere alla III Commissione, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015. Rileva che il predetto Accordo, che costituisce una delle iniziative di maggior successo nel processo di affermazione della Cina sulla scena internazionale, istituisce la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), le cui prospettive di successo sembrano assai elevate, in ragione dell'appartenenza al capitale della Banca di numerosi Paesi europei, che hanno autonomamente deciso – seppur concertandosi, almeno per quanto concerne Francia, Germania e Italia – di aggregarsi all'iniziativa cinese. Secondo quanto previsto dalla relazione introduttiva e ribadito dall'analisi di impatto della regolamentazione, il mandato della Banca consiste nella promozione dello sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture: le operazioni si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana ed assumeranno la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie. Segnala, inoltre, che, come emerge dalla citata analisi di impatto della regolamentazione, obiettivo dell'intervento normativo è permettere la ratifica entro i tempi utili per la sottoscrizione delle quote in qualità di «socio fondatore» entro il termine inderogabile del 31 dicembre 2016, onde usufruire anche dei vantaggi riservati a questa categoria e poter prendere parte, Pag. 114in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecita ratifica condizionerebbe la partecipazione del nostro Paese anche nello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano. Fa presente, inoltre, che, tra gli obiettivi di medio e lungo periodo figurano la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, segnala che esso si articola in un breve preambolo e in 60 articoli, raggruppati in 11 capitoli. Il capitolo I (comprendente gli articoli da 1 a 3) concerne lo scopo della Banca, le sue funzioni e i membri; il capitolo II (comprendente gli articoli da 4 a 8) è dedicato al capitale della Banca; il capitolo III (articoli da 9 a 15) è dedicato alle operazioni della Banca; il capitolo IV (articoli da 16 a 20) concerne le finanze della Banca; il capitolo V (articoli da 21 a 31) è dedicato alla governance dell'Istituzione; il capitolo VI (articoli da 32 a 36) reca alcune disposizioni generali; il capitolo VII (articoli da 37 a 39) disciplina il recesso o la sospensione degli Stati membri; il capitolo VIII (articoli da 40 a 43) tratta della sospensione e cessazione delle operazioni della Banca; il capitolo IX (articoli da 44 a 52) disciplina i profili dello status, dell'immunità, dei privilegi e delle esenzioni; il capitolo X (articoli da 53 a 56) concerne gli emendamenti, l'interpretazione e l'arbitrato dell'Accordo, mentre il capitolo XI (articoli da 57 a 60) reca le disposizioni finali dell'Accordo. Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala che lo stesso si compone di cinque articoli: i primi due contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione del medesimo. L'articolo 3, comma 1, fissa la quota di partecipazione italiana al capitale della Banca e, al comma 2, prevede che per l'attuazione dell'Accordo la Banca comunica con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'articolo 4, comma 1, reca la copertura finanziaria del provvedimento e, infine, l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica. Ricorda, inoltre, che il provvedimento in esame è accompagnato da una relazione tecnica, nonché da un'analisi tecnico-normativa e da un'analisi dell'impatto della regolamentazione. Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, propone al relatore di specificare, in premessa, la necessità di valorizzare e promuovere in modo significativo la mission della Banca in favore di interventi in materia di sviluppo sostenibile, in linea con gli accordi della COP 21 conclusi a Parigi nel dicembre scorso.

  Diego ZARDINI (PD), relatore, condividendo l'osservazione testé svolta dal presidente Realacci, presenta una proposta di parere favorevole che evidenzia in premessa la necessità rilevata dal presidente (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 4 maggio 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

Pag. 115