CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 136

INTERROGAZIONI

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la sottosegretaria di Stato dei beni e le attività culturali e del turismo, Dorina Bianchi.

  La seduta comincia alle 12.

5-08041 Pili: Blocco dei bandi di concorso per l'accesso dei diplomati nella professione di guida turistica.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, constata l'assenza del deputato Pili: si intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-08480 Cancelleri: Iniziative del Governo per fronteggiare la crisi economica del settore del turismo italiano.

  Mattia FANTINATI (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

  La sottosegretaria Dorina BIANCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Mattia FANTINATI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita Pag. 137dal rappresentante del Governo, auspicando che il dichiarato riconoscimento della strategicità del settore turistico si traduca in conseguenti iniziative per la sua promozione.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 maggio 2016- — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.15.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri e C. 3725 Basso.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2016.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata abbinata la proposta di legge Basso C. 3725. Invita pertanto il relatore a illustrarne i contenuti.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, illustra il contenuto della proposta di legge C. 3725 Basso che disciplina nuove attività dirette all'erogazione del servizio di ristorazione (home restaurant) e di ricezione (bed sharing) all'interno di immobili destinati ad abitazione svolte da persone fisiche all'interno delle proprie abitazioni, le quali rientrano nel concetto più ampio di attività di home sharing. La proposta di legge, volta a colmare un vuoto normativo al fine di garantire equità e trasparenza nei confronti degli operatori economici tradizionali e di tutelare i consumatori sotto il profilo della sicurezza e della salute, si compone di 5 articoli.
  L'articolo 1 individua l’home restaurant e il bed sharing come le attività non professionali esercitate dietro compenso da persone fisiche all'interno delle strutture abitative di residenza.
  L'articolo 2 disciplina le modalità di utilizzo delle piattaforme tecnologiche di incontro tra domanda e offerta, che possono anche prevedere commissioni sul compenso dei servizi erogati, anche riguardo ai sistemi di pagamento. In particolare, si prevede che le attività di home sharing siano registrate dalle piattaforme tecnologiche in un apposito registro elettronico almeno 30 minuti prima della loro fruizione.
  L'articolo 3 stabilisce le procedure per l'avvio dell'attività di home sharing attraverso la comunicazione di inizio attività al comune competente e le condizioni per la sospensione e la cessazione in caso di inosservanza delle norme. In particolare, è prevista una comunicazione dei soggetti esercenti queste attività al comune competente che provvede ad effettuare un apposito sopralluogo al fine di confermare l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio delle richiamate attività di home sharing.
  L'articolo 4 dispone in materia di requisiti qualitativi e di limiti quantitativi per l'esercizio delle attività di home restaurant e di bed sharing. Nel dettaglio si stabilisce che la struttura abitativa debba possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
  L'attività di home restaurant non può superare il numero massimo di 10 coperti al giorno e comunque di 50 coperti al mese, mentre l'attività di bed sharing non può superare il numero massimo di 50 posti letto al mese per struttura abitativa. Si prevede, inoltre, che gli esercenti debbano sottoscrivere un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi a copertura degli eventuali danni relativi all'esercizio della medesima attività, compresi i servizi complementari e sussidiari.Pag. 138
  L'articolo 5 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Riterrebbe infine opportuno procedere alla nomina di un Comitato ristretto al fine di approfondire i contenuti dei provvedimenti in esame ed elaborare un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

  Mattia FANTINATI (M5S), nel dichiarare la disponibilità del suo gruppo alla costituzione di un Comitato ristretto sottolinea come la materia delle proposte di legge abbinate non risulta perfettamente coincidente in quanto quella a prima firma del collega Basso disciplina anche l'attività di bed sharing. Segnala più in generale che sempre in data odierna è previsto l'inizio dell'esame della proposta di legge Tentori C. 3564 sulla sharing economy da parte delle Commissioni riunite Trasporti ed Attività produttive. Al riguardo si chiede se non vi sia il rischio di disciplinare interventi normativi che si sovrappongono senza rispettare un criterio di coerenza di lavoro da parte della Commissione.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea come le proposte di legge in esame rechino disposizioni relative a uno specifico settore della cosiddetta economia di condivisione di beni e servizi. I contenuti di questi provvedimenti, a suo giudizio, non si sovrappongono a quelli della proposta di legge C. 3564 Tentori sulla disciplina delle piattaforme digitali per la condivisione di beni e servizi, le cui disposizioni sono volte agli aspetti più generali della sharing economy. Nell'esame dei provvedimenti sull'home restaurant, ritiene opportuno approfondire le disposizioni in un quadro coerente con i principi più generali recati dalla proposta di legge Tentori C. 3564. Al riguardo, osserva che la scelta del Presidente Epifani di affidare al collega Senaldi la funzione di relatore sia per le proposte di legge in esame sia per il provvedimento sulla sharing economy possa garantire la necessaria congruenza delle finalità specifiche dei distinti provvedimenti. Ritiene infine opportuno affrontare tempestivamente i provvedimenti sull’home restaurant in considerazione delle importanti sollecitazioni provenienti dai settori della ristorazione e del turismo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nel comprendere le osservazioni dell'on. Fantinati, ritiene che si possa procedere all'esame delle proposte di legge sulla materia specifica dell’home sharing e contestualmente affrontare, congiuntamente alla Commissione Trasporti, la materia più generale della sharing economy. Come già evidenziato dal collega Benamati, la decisione di nominare il medesimo relatore per i diversi provvedimenti è concepita proprio al fine di garantire interventi normativi coerenti sul piano dei principi generali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, propone di nominare un Comitato ristretto per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge in titolo.

  La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che i componenti del Comitato ristretto saranno designati sulla base delle indicazioni dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 12.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 139

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.
  Sottolinea che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, venti sono non regionali; tra questi vi sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra gli altri, oltre all'Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia), tre Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e tre Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).
  La Banca ha il compito di promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Le operazioni – che assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie – si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana.
  Sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB), con il Gruppo della Banca mondiale e con l’Asian Development Bank, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone, che significativamente non hanno aderito alla nuova istituzione finanziaria multilaterale.
  L'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare. Ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 è sottoscritto dai Paesi non regionali. Le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese. Il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.
  La sede della Banca è a Pechino e si prevede che le operazioni avranno inizio nel corso di quest'anno. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti.
  Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, i primi due articoli contengono le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione: in particolare l'articolo 2 precisa che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione.
  L'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare. Sotto il profilo finanziario, il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (articolo 4) ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo.
  La relazione tecnica precisa che il versamento della quota di partecipazione italiana – che viene stimata in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) – non implica aggravi di bilancio né di tesoreria in quanto si propone di utilizzare parte delle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013 (derivanti dai recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Pag. 140Tesoro aveva indennizzato la SACE Spa), nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché parte delle somme del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Sottolinea come una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà al nostro Paese – che assume la qualifica di socio fondatore – di avvalersi anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto).
  Altrettanto rilevante appare, sotto il profilo dell'opportunità, poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre di quest'anno, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Una non sollecita ratifica condizionerebbe invece la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.
  In quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze. In aggiunta, l'Italia disporrà di un proprio rappresentante nel board dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di alternate o di osservatore.
  Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo è importante segnalare la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.
  Occorrerà in ogni caso un attento monitoraggio ed una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB da parte degli organi parlamentari competenti, nel quadro della disamina delle performances delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per conoscere l'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani che potrà essere verificata mediante l'analisi delle rilevazioni statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza, riportate nella relazione annuale prevista dalla nuova normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (articolo 12 della legge n. 125 del 2014).
  La proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture era stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del presidente cinese Xi Jinping e del primo ministro Li Keqiang per partecipare al vertice ASEAN e a quello della Cooperazione economica Asia-Pacifico (APEC), proprio quando il presidente Obama, che aveva fatto del «Pivot to Asia» uno dei temi della sua politica estera, si vedeva costretto a cancellare la sua presenza ai due vertici per affrontare sul fronte domestico le trattative per l'innalzamento del tetto sul debito pubblico.
  Oltre alla scontata motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli 800 miliardi di dollari all'anno), l'AIIB viene vista anche come una risposta al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consono con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.
  La creazione della nuova istituzione è stata interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia Pag. 141di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: all'AIIB si aggiunge infatti la New Development Bank, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal governo di Li Keqiang, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shangai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.
  L'ingresso nell'AIIB di partner europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, è un evento significativo che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca: la Cina mantiene un ruolo predominante anche se non schiacciante (30 per cento delle azioni complessive, contro l'8,5 per cento dell'India e il 6,7 per cento della Russia – dei paesi BRICS, il Brasile è il nono membro in termini di dimensioni, con il 3,4 per cento delle azioni, mentre il Sudafrica detiene solo lo 0,6 per cento delle azioni).
  Resta in ogni caso la contrarietà dell'Amministrazione USA che ha espresso «preoccupazione per gli standard» dell'AIIB e che soprattutto ha stigmatizzato l'entrata del Regno Unito nell'azionariato della Banca.
  Nonostante la ricostruzione della dinamica che ha portato all'adesione degli Stati europei possa fare pensare più a un «effetto domino» della decisione del Regno Unito di diventare membro della Banca più che a un preciso progetto politico europeo, l'ingresso dei Paesi UE può essere visto con favore soprattutto se questi ultimi, assieme ad Australia, Corea del Sud, ecc., sapranno rendersi promotori di uno sviluppo della AIIB improntato ai più alti standard di accountability e capacità di selezione dei progetti da finanziare.
  L'adesione del nostro Paese appare pienamente condivisibile alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, Eni, Enel, Prysmian, Telecom Italia e Fca.
  Spetterà in ogni caso all'Italia ed agli partner UE il compito non agevole di integrare all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (formato dalla Banca mondiale, dal Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, dalla Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), istituzioni concepite e proposte, almeno in parte, come alternative; e, operativamente, quello di rendere la AIIB realmente accountable, multilaterale e «multipolare» anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia.
  È noto come infatti che per oltre un decennio la Cina ha investito massicciamente in infrastrutture in paesi dell'Africa e dell'America Latina in cambio dell'accesso a risorse naturali, spesso in maniera poco trasparente, appoggiando governi discutibili, e con risultati a volte inferiori alle aspettative. La scelta di un canale multilaterale, sia pure controllato in misura maggiore, può essere un segnale di una disponibilità ed interesse a seguire più da vicino le regole del gioco accettate dalla Comunità internazionale, ed un segnale di maturazione della diplomazia economica cinese.
  Preannuncia quindi la predisposizione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, sottolinea la rilevanza per l'Italia di una tempestiva ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e abbinate.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 142

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Veronica TENTORI (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo, volto a riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, contenute prevalentemente: nella legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino»; nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante «Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini», in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n.1493 del 1999», relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  L'intervento ha l'obiettivo di rivedere le disposizioni relative al settore, al fine di aggiornarle alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.
  Il provvedimento si compone di 90 articoli, suddivisi in otto Titoli, ciascuno a sua volta distinto in uno o più Capi.
  Il Titolo I reca disposizioni introduttive.
  Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico.
  Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino.
  Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che:
   solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli; fanno eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5);
   per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 e la relativa annotazione nel Registro nazionale delle varietà di viti. Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani. (articolo 6);
   il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7).

  Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. All'articolo 8, relativo alla planimetria dei locali, viene introdotta una semplificazione che prevede che lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
  Il Capo III, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono Pag. 143possedere i mosti ed i vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articolo 23-24).
  Il Titolo III si riferisce alla Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n.61/2010, salvo per alcuni aspetti relativi:
   agli ambiti territoriali, dove è stato specificato che, salvo i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone (articolo 28);
   al termine «gran selezione» che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 30).

  Il Capo II è relativo alla procedura per il conferimento della protezione dell'Unione europea delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.
  Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione.
  Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP.
  Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.
  Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.
  Il Titolo IV è intitolato «Etichettatura, presentazione e pubblicità». L'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP.
  Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri mentre gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'articolo 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. È comunque vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP» «DOCG» «IGT» o «IGP».
  Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli.
  Il Capo I è intitolato «Adempimenti amministrativi».
  Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza. In particolare all'articolo 64 viene introdotto il principio di un unico organismo di controllo in cantina.
  Il Capo III è dedicato alla tutela del made in Italy ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese, le quantità; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
  Il Titolo VII è dedicato al Sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.
  L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari Pag. 144contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le «Strade del Vino». Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.
  In conclusione, preannuncia alla Commissione di voler predisporre un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 maggio 2016.

Audizione informale dell'amministratore delegato di Leonardo-Finmeccanica, ing. Mauro Moretti, sulle strategie della One Company.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 20.05 alle 22.10.

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