CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 105

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 3 maggio 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3209, approvata dal Senato, recante delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, e abbinate C. 1121 Pagano e C. 1730 Giulietti.
Audizione dei rappresentanti di Assoconfidi Italia.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.15.

Audizione dei rappresentanti di Confprofessioni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.20 alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 12.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Andrea DE MARIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, la proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. La proposta di legge, che consta di un articolo unico, detta due distinte discipline: con la prima (recata dai commi da 1 a 35) sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso; con la seconda (recata dai commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle convivenze di fatto (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).
  I commi da 66 a 69 riguardano invece la copertura finanziaria del provvedimento.
  Passando a sintetizzare il contenuto del provvedimento, illustra il comma 1, il quale, intervenendo in materia di regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, individua le finalità della legge nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.
  In tale ambito il comma 2 riconosce a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni, mentre il comma 3 prevede la registrazione degli atti di unione civile nell'archivio dello stato civile da parte dell'ufficiale di stato civile. Ai sensi del comma 9 il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni.
  Il comma 10 dispone in ordine al cognome, prevedendo che le parti dell'unione civile, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possono indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; al contrario, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.
  Passa quindi a illustrare il comma 4, il quale prevede una serie di cause impeditive per la costituzione della unione civile, la cui presenza, ai sensi del primo periodo del comma 5, determina la nullità dell'unione stessa:
   la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
   l'interdizione di una delle parti per infermità mentale: in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile e quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione;
   la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti (primo comma dell'articolo 87 del codice civile);
   la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la procedura per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

  Il secondo periodo del comma 5 stabilisce che all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (articolo 65) e nullità del nuovo matrimonio (articolo 68) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (articolo 119); all'incapacità di intendere e di volere (articolo 120); alla simulazione (articolo 123); all'azione del PM (articolo 125); alla separazione dei coniugi durante il giudizio (articolo 126); all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (articolo 127); al matrimonio Pag. 107putativo (articolo 128); ai diritti dei coniugi in buona fede (articolo 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (articolo 129-bis).
  Illustra quindi i commi da 6 a 8, i quali riguardano l'impugnazione dell'unione civile. Il comma 6 prevede la possibile impugnazione dell'unione civile, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione del citato articolo 68 del codice civile; titolari dell'impugnazione sono, oltre ad una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e tutti coloro che hanno un interesse legittimo e attuale al gravame. È previsto, inoltre, che nel caso di costituzione di una nuova unione civile durante l'assenza di una delle parti, la nuova unione non è impugnabile finché dura l'assenza.
  Il comma 7 estende sostanzialmente all'unione civile quanto previsto per il matrimonio dall'articolo 122 del codice civile in materia di violenza ed errore, cioè la possibilità, per la parte, di impugnare il matrimonio se il suo consenso:
   sia stato estorto con violenza o sia stato determinato da timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte;
   sia stato dato per errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente (l'errore essenziale è quello che riguarda: la presenza di grave malattia fisica o mentale che impedisca lo svolgimento della vita comune; l'esistenza di una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni).

  Causa impeditiva dell'impugnazione è la circostanza che vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il citato timore ovvero dopo la scoperta dell'errore.
  Il comma 8 prevede la possibilità di impugnare in ogni tempo sia il matrimonio sia l'unione civile dell'altra parte; analogamente a quanto previsto per il matrimonio dall'articolo 124 del codice civile, se, invece, viene opposta la nullità della prima unione, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
  Il comma 11 disciplina i diritti e doveri derivanti dall'unione civile omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'articolo 143 del codice civile sul matrimonio (ad eccezione dell'obbligo di fedeltà, soppresso nel corso dell'esame in Assemblea al Senato): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo.
  Il comma 12, riproducendo le previsioni dell'articolo 144 del codice civile, stabilisce che l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.
  Passa quindi a illustrare il comma 13 il quale, analogamente al matrimonio, prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella comunione dei beni (di cui all'articolo 159 del codice civile), fatta salva la possibilità che le parti formino una convenzione patrimoniale; a quest'ultima cui si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (articolo 162), modifica (articolo 163), simulazione (articolo 164) e capacità dell'inabilitato (articolo 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la separazione dei beni. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di regime patrimoniale l'applicazione a queste ultime della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, articoli da 167 a 171), III Pag. 108(comunione legale, articoli da 177 a 197), IV (comunione convenzionale, articoli 210 e 211), V (separazione dei beni, articoli da 215 a 219) e VI (impresa familiare, articolo 230-bis) del libro primo, titolo VI, del codice civile.
  Il comma 14 dell'articolo unico estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'articolo 342-ter del codice civile, prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cosiddetto ordine di protezione in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti (con cui ordina all'altra parte la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e ai luoghi di istruzione dei figli della coppia; richiede l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattati; imporre il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti adottati, rimangono prive di mezzi adeguati).
  In tale contesto ricorda che gli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile (in tema di ordini di protezione contro gli abusi familiari) già prevedono le stesse forme di tutela dagli abusi sia per il coniuge sia per il convivente.
  Il comma 15 prevede che la scelta dell'amministratore di sostegno da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e che l'iniziativa per l'interdizione e l'inabilitazione spetti anche alla parte dell'unione civile, la quale, al cessare della causa, può chiederne la revoca.
  In tale ambito rammenta che l'articolo 406 del codice civile prevede, tra i soggetti legittimati al ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, anche «la persona stabilmente convivente», parimenti abilitata dall'articolo 417 del codice civile a promuovere l'interdizione e l'inabilitazione. L'articolo 408 del codice civile prevede inoltre che il giudice tutelare debba designare come amministratore di sostegno, in mancanza del coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, con preferenza rispetto a qualsiasi altro soggetto.
  Il comma 16 stabilisce che la violenza è causa di annullamento del contratto – analogamente a quanto previsto in generale dall'articolo 1436, primo comma, del codice civile – anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
  Il comma 17 stabilisce che, in caso di morte del prestatore di lavoro (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, sia quella relativa al trattamento di fine rapporto (ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile).
  Il comma 18 prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la prescrizione rimanga sospesa.
  Il comma 19 estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli obblighi alimentari prevista dal codice civile (specificamente al libro primo, titolo XIII). Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione) oltre al già citato articolo 2941, primo comma, n. 1) (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.
  Il comma 20 – fatte salve le disposizioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (la legge n. 184 del 1983) – prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e Pag. 109«moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.
  Ricorda che al Senato è stato soppresso l'articolo 5 del testo del provvedimento presentato in Assemblea (AS 2081) che, attraverso una modifica all'articolo 44, lettera b) della citata legge n. 184 del 1983, interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo del partner (cosiddetta stepchild adoption).
  Il comma 21 estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell'indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; dell'intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e V-bis (Del patto di famiglia) del Titolo IV.
  I commi da 22 a 26 riguardano i casi di scioglimento dell'unione civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio di cui alla legge n. 898 del 1970, richiamando le seguenti ipotesi:
   morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (comma 22);
   gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e) della citata legge n. 898: si tratta, in sostanza, delle ipotesi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio per condanna passata in giudicato, per taluni reati ovvero del caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio) (comma 23);
   volontà dei partner manifestata davanti all'ufficiale di stato civile: in tal caso la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (comma 24);
   a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (comma 26).

  Passa quindi a illustrare il comma 25, il quale estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (tra tali disposizioni, segnala l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un assegno di mantenimento a favore dell'altro quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; la possibilità di rivedere l'entità dell'assegno qualora sopravvengono giustificati motivi; la possibilità di imporre all'obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi; la sua responsabilità penale – ex articolo 570 del codice penale – ove si sottragga alla corresponsione dell'assegno; il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché le disposizioni processuali in materia di famiglia e stato delle persone contenute nel libro quarto, titolo II, del codice di procedura civile). Prevede l'applicazione alle stesse unioni civili delle discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio di cui agli articoli 6 (negoziazione assistita) e 12 (procedura semplificata davanti al sindaco quale ufficiale di stato civile) del decreto-legge n. 132 del 2014.
  Osserva quindi come, recependo il dictum della Corte costituzionale espresso nella sentenza n. 170 del 2014, il comma 27 preveda un'ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso.
  I commi da 28 a 31 conferiscono una delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.Pag. 110
  È previsto che l'esercizio della delega avvenga sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera a);
   modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera b);
   modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera c).

  Il comma 31 prevede in particolare che, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo possa adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive.
  I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio.
  Il comma 32 modifica l'articolo 86 (relativo alla libertà di stato) inserendo fra le cause di invalidità del matrimonio anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso. Il comma 33 prevede, di conseguenza, modificando l'articolo 124 del codice civile (relativo al vincolo del precedente matrimonio) l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge.
  Il comma 34 demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, la disciplina transitoria necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia di cui al comma 28, lettera a).
  Il comma 35 prevede, infine, che l'efficacia delle disposizioni in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore dell'intervento legislativo in esame.
  Illustra quindi la seconda parte del provvedimento, costituita dai commi da 36 a 65, la quale è dedicata alla disciplina della convivenza di fatto, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali.
  In tale contesto il comma 36 definisce i conviventi di fatto come due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il comma 37, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989.
  Il comma 38 estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.
  Ricorda che l'ordinamento penitenziario (di cui alla legge n. 354 del 1975) già inserisce il convivente tra i soggetti ai quali non può negarsi la facoltà di intrattenere colloqui con il detenuto, anche quando lo stesso sia sottoposto a un regime di sorveglianza particolare (ai sensi dell'articolo 14-quater) e prevede che, nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il detenuto possa richiedere un permesso di visita (ai sensi dell'articolo 30).
  Il comma 39 riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali in ambito sanitario, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari.
  I commi 40 e 41 riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare Pag. 111(in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come rappresentante, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla donazione di organi e alle modalità delle esequie.
  I commi da 42 a 45 riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla casa di abitazione.
  In particolare, illustra il comma 42, il quale riconosce al convivente di fatto superstite il diritto di abitazione per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un massimo di 5 anni. In base al comma 43, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
  Il comma 44 riguarda invece la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.
  Il comma 45 dispone in ordine all'inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.
  Il comma 46 introduce nel codice civile l'articolo 230-ter, volto a disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il diritto di partecipazione agli utili commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
  I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il comma 47 modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'interdizione o l'inabilitazione anche il convivente di fatto. Il comma 48 riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno.
  Illustra il comma 49, che equipara la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del risarcimento del danno da fatto illecito. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite. Tale disposizione recepisce di fatto orientamenti giurisprudenziali consolidati (con riguardo a convivenze more uxorio eterosessuali).
  Passa quindi a illustrare i commi da 50 a 63, i quali disciplinano il contratto di convivenza. Si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono, in base al comma 50, disciplinare i loro rapporti patrimoniali, e che deve avere, ai sensi del comma 51, le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione: forma scritta (a pena di nullità) e atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
  Ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, una copia dell'accordo deve essere trasmessa al comune di residenza per l'iscrizione all'anagrafe. Ai sensi del comma 52 a tale adempimento dovranno provvedere il notaio o l'avvocato che sono intervenuti nella redazione. Il comma 55 indica che il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel rispetto del codice della privacy Pag. 112di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
  Il comma 53 specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale le parti possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della comunione dei beni (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza, in base al comma 54).
  In base al comma 56 il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione e, ai sensi del comma 57, è nullo nei seguenti casi: in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; se una delle parti è minorenne; se una delle parti è interdetta; se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra; in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).
  Il comma 58 precisa che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (di cui all'articolo 88 del codice civile), fino alla sentenza di proscioglimento.
  Il comma 59 stabilisce che il contratto di convivenza si risolve, invece, in caso di morte: in tale caso il comma 63 prevede che il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con questa annotazione all'anagrafe del comune di residenza.
  Gli altri casi di risoluzione del contratto previsti dal comma 59 riguardano il recesso unilaterale o il comune accordo tra le parti. In questo caso il comma 60 richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede – se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni – lo scioglimento della stessa. Il comma 60 rinvia inoltre in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio e prevede che, se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio. In caso di recesso unilaterale, ai sensi del comma 61 il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente; è previsto inoltre che l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione.
  Un ulteriore caso di risoluzione del contratto è il matrimonio o l'unione civile tra i conviventi o tra un convivente e un'altra persona. In tale ipotesi il comma 62 prevede che la parte la quale ha contratto il matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza.
  Il comma 64 modifica la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, introducendovi un nuovo articolo 30-bis, in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.
  Il comma 65 disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il diritto agli alimenti; al riguardo vien previsto che il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un giudice in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'articolo 438 del codice Pag. 113civile): il convivente versa in stato di bisogno; il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
  La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dall'articolo 438, secondo comma, del codice civile, che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli, specificando che gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale. La riforma antepone l'obbligo alimentare dell’ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.
  Illustra quindi i commi da 66 a 69, i quali disciplinano la copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili. In particolare, il comma 66 individua gli oneri derivanti dai commi da 1 a 35, e ne dispone la copertura fino al 2025, a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica e del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  Il comma 67 prevede un monitoraggio degli oneri derivanti dai commi a 1 a 20, sulla base di dati comunicati dall'INPS, da parte del Ministro del lavoro; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell'Economia è autorizzato a provvedere mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente relative a spese rimodulabili, ed è altresì tenuto, ai sensi del comma 68, a riferire con apposita relazione alle Camere.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che la discussione in Assemblea sul provvedimento inizierà lunedì 9 maggio prossimo e che pertanto la Commissione Giustizia ne concluderà l'esame in sede referente entro la giornata di domani.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale sarà posta in votazione la proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.
C. 3642 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3642, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
  Segnala quindi la grande rilevanza dell'Accordo, evidenziando come la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB) svolgerà un importante ruolo di finanziamento nell'ambito dell'ampio fabbisogno infrastrutturale dell'Asia, concentrandosi prevalentemente nei settori dell'energia; dei trasporti e delle telecomunicazioni; delle infrastrutture rurali e dello sviluppo dell'agricoltura; dell'approvvigionamento idrico; dei servizi igienico-sanitari; della tutela dell'ambiente, nonché dello sviluppo urbano e della logistica.
  Per quanto riguarda il contesto politico – diplomatico in cui si inserisce l'Accordo, ricorda come la proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture fosse stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del Presidente cinese Xi Jinping e del Primo Ministro Li Keqiang, per partecipare al vertice ASEAN e a quello della Cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec). Oltre alla motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli Pag. 114800 miliardi di dollari all'anno), la creazione della nuova Banca appare come una risposta cinese al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consono con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.
  La creazione della nuova istituzione è stata inoltre interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: alla Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture si aggiunge infatti la New Development Bank, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal Governo cinese, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shangai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.
  Rammenta quindi che al progetto relativo all'istituzione della Banca avessero aderito inizialmente 22 Paesi e che, a seguito della notizia dell'adesione del Regno Unito in qualità di azionista della Banca, altri 28 Paesi abbiano dichiarato la loro volontà di adesione. Ad oggi gli Stati aderenti risultano quindi essere 57 e la maggior parte di quelli non asiatici sono Paesi membri dell'Unione europea.
  In tale quadro, al di là della contrarietà dell'Amministrazione USA sulla nuova istituzione, l'ingresso nell'AIIB di partner europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, costituisce un evento significativo, che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca, nella quale la Cina mantiene un ruolo predominante ma non più schiacciante. L'ingresso dei Paesi UE potrà avere effetti positivi soprattutto se questi ultimi, assieme ad altri quali Australia e Corea del Sud, sapranno rendersi promotori di uno sviluppo della AIIB improntato ai più alti standard di accountability e capacità di selezione dei progetti da finanziare.
  In tale ambito, in particolare, sottolinea come l'adesione dell'Italia potrà avere effetti positivi alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, Eni, Enel, Prysmian, Telecom Italia e Fca. Inoltre la partecipazione dell'Italia ed agli altri partner UE alla Banca potrà consentire di integrare la Banca stessa all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (Banca mondiale, Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), nonché quello di renderla realmente accountable, multilaterale e «multipolare», anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia.
  In tale complesso quadro geopolitico evidenzia come la rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà all'Italia – che assume la qualifica di socio fondatore – di avvalersi dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione, ai sensi dell'articolo 28 dell'Accordo, di 600 ulteriori voti, ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto). Inoltre, raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre 2016, consentirebbe al Paese di prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Al contrario, un ritardo nella ratifica condizionerebbe la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Pag. 115Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.
  Segnala come sia altresì importante, tra gli obiettivi di medio e lungo periodo, che la partecipazione italiana alla Banca creerà opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dalla stessa AIIB.
  Passando quindi a illustrare diffusamente il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 60 articoli, suddivisi in 11 capitoli, nonché di 2 allegati, il Capitolo I, costituito dagli articoli da 1 a 3, riguarda lo scopo, le funzioni e i membri della Banca.
  In particolare, l'articolo 1 stabilisce che lo scopo della Banca è quello di promuovere lo sviluppo sostenibile, creare ricchezza e migliorare la connettività delle infrastrutture in Asia, investendo in infrastrutture e in altri settori produttivi, nonché quello di promuovere la cooperazione regionale e il partenariato; in tale ambito viene specificato che l'ambito geografico di operatività della Banca si riferisce all'Asia e all'Oceania.
  L'articolo 2 elenca le funzioni della Banca, le quali sono costituite: dalla promozione degli investimenti di capitale pubblico e privato per scopi di sviluppo; dall'impiego delle sue risorse per finanziare lo sviluppo nella regione; dall'incoraggiamento degli investimenti privati e dalla supplenza a questi ultimi, nel caso in cui non siano disponibili capitali privati; dallo svolgimento di tutte le attività e i servizi atti a sostenere queste funzioni.
  L'articolo 3 stabilisce che la partecipazione alla Banca è aperta ai membri della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) e della Banca asiatica di sviluppo.
  Passa quindi a illustrare il Capitolo II, composto dagli articoli da 4 a 8, che riguarda il capitale della Banca.
  In tale ambito l'articolo 4 specifica che il capitale della Banca ammonta a 100 miliardi di dollari USA, suddivisi in 1 milione di azioni del valore nominale di 100.000 dollari ciascuna. Tale capitale, che può essere successivamente aumentato dal Consiglio dei Governatori e che è rivisto dal Consiglio almeno ogni 5 anni, è suddiviso in 80 miliardi di capitale a chiamata e in 20 miliardi di capitale in azioni versate.
  Per quanto riguarda la sottoscrizione delle azioni fa presente come l'articolo 5 specifichi che il numero iniziale di azioni che i membri devono sottoscrivere è fissato nell'Allegato A dell'Accordo, in un rapporto di due a otto tra azioni versate e azioni a chiamata. Il Consilio dei Governatori può su richiesta di un membro, innalzare la sua quota di azioni.
  L'articolo 6 stabilisce che il versamento del capitale da parte di ogni membro della Banca deve avvenire in 5 rate uguali e deve essere effettuato in dollari o altra valuta convertibile. In tale ambito il paragrafo 3 specifica che il versamento dell'importo del capitale a chiamata è richiesto solo quando la Banca lo ritenga necessario per far fronte ai suoi impegni.
  L'articolo 7 precisa che le azioni sottoscritte inizialmente dai membri sono emesse al valore nominale, salva diversa decisione del Consiglio dei Governatori; viene specificato che le quote di capitale non possono essere costituite in pegno, né gravate in alcun modo e sono trasferibili solo nei confronti della Banca. Inoltre, si afferma che la responsabilità dei membri derivante dalle quote è limitata alla sola parte non versata del prezzo di emissione delle azioni. L'articolo 8 definisce le risorse ordinarie della Banca, che sono costituite: dal capitale sociale; dai fondi raccolti mediante prestiti o altri mezzi; dai fondi risultanti dal rimborso di prestiti o garanzie; dai redditi risultanti da prestiti concessi o da garanzie; da tutti gli altri fondi o redditi ricevuti dalla Banca.
  Il Capitolo III, composto dagli articoli da 9 a 15, disciplina le operazioni della Banca.
  In tale ambito l'articolo 9 specifica innanzitutto che le risorse e i servizi della Banca sono impiegati esclusivamente per gli scopi e le funzioni indicati dagli articoli 1 e 2 dell'Accordo, secondo i principi di sana gestione bancaria. L'articolo 10 Pag. 116elenca le operazioni della Banca, che sono suddivise in operazioni ordinarie, finanziate mediante le risorse ordinarie di cui all'articolo 8 dell'Accordo, in precedenza descritto, e le operazioni speciali, finanziate mediante i Fondi speciali regolati dall'articolo 17. Il paragrafo 2 specifica che le risorse ordinarie e quelle dei Fondi speciali sono conservate, impiegate, impegnate, investite o utilizzate in modo completamente separato e sono separatamente riportate nel rendiconto finanziario. Inoltre, ai sensi del paragrafo 3, le risorse ordinarie non possono essere gravate da perdite o impegni risultanti da operazioni speciali.
  L'articolo 11 disciplina i beneficiari dell'attività della Banca e le sue modalità operative, stabilendo innanzitutto che la Banca può fornire finanziamenti o facilitarne il conseguimento a qualsiasi membro, a qualsiasi sua agenzia, organo o divisione politica, a qualsiasi ente o impresa operante sul territorio del predetto membro, nonché ad agenzie o enti che si occupano dello sviluppo economico della regione; inoltre la Banca, in circostanze particolari e previa votazione del Consiglio dei Governatori, può fornire assistenza ad altri beneficiari se tale assistenza rientra negli scopi e nelle funzioni della Banca ed è nell'interesse dei suoi membri. Il paragrafo 2 che specifica che le operazioni della banca possono essere realizzate: concedendo prestiti diretti o cofinanziandoli; investendo fondi nel capitale di un'istituzione o impresa; garantendo prestiti per lo sviluppo economico; impiegando risorse dei Fondi speciali; fornendo assistenza tecnica; attraverso altri tipi di finanziamento decisi dal Consiglio dei Governatori.
  L'articolo 12 stabilisce che l'importo totale delle operazioni ordinarie non può superare l'importo totale del capitale sottoscritto, delle riserve e degli utili inclusi nelle risorse ordinarie, salva la possibilità, per il Consiglio dei Governatori, di innalzare tale limite fino al 250 per cento.
  L'articolo 13 stabilisce i principi operativi della Banca, prevedendo che le operazioni: rispettino i principi di sana gestione bancaria; assicurino principalmente il finanziamento di investimenti specifici, partecipazioni azionarie o assistenza tecnica; non siano finanziate operazioni sul territorio di un membro se questo si oppone; ciascuna operazione sia conforme alle politiche operative della Banca, con particolare riferimento all'impatto sociale e ambientale; si presti attenzione alla capacità del beneficiario di ottenere finanziamenti o servizi altrove, nonché alla capacità del beneficiario di adempiere agli obblighi derivanti dal finanziamento; le condizioni finanziarie siano commisurate al finanziamento e al rischio per la Banca; non si imponga alcuna restrizione sull'acquisto di beni e servizi a valere sui proventi del finanziamento; i proventi dei finanziamenti siano impiegati esclusivamente per gli scopi del finanziamento stesso; si eviti che una parte sproporzionata delle risorse della Banca sia impiegata in favore di uno dei membri; si mantenga una diversificazione ragionevole delle partecipazioni azionarie della Banca. L'articolo 14 regola i termini e le condizioni di finanziamento, stabilendo, in particolare, che la Banca può richiedere una garanzia nel caso in cui il beneficiario di un prestito o di una garanzia non sia membro della Banca; inoltre viene stabilito che qualsiasi partecipazione azionaria non può superare la percentuale dell'ente o impresa partecipata consentita dalle politiche approvate dal Consiglio di amministrazione.
  L'articolo 15 consente alla Banca di fornire consulenza e assistenza tecnica, ovvero altre forme di assistenza, nell'ambito dei suoi scopi o funzioni.
  Passa quindi a illustrare il Capitolo IV, composto dagli articoli da 16 a 19, il quale regola l'attività finanziaria della Banca.
  In particolare l'articolo 16, stabilisce i poteri generali attribuiti alla Banca, la quale può: raccogliere fondi mediante prestiti o altri mezzi; acquistare e vendere titoli; garantire titoli in cui ha investito; sottoscrivere titoli per finalità compatibili con i suoi scopi; investire o depositare i fondi non necessari alle sue operazioni; istituire e amministrare fondi a titolo fiduciario per altre parti purché essi corrispondano Pag. 117agli scopi e funzioni della Banca; istituire, con l'approvazione del Consiglio dei Governatori, filiali; esercitare tutti gli altri poteri nonché emanare regole e regolamenti necessari per i suoi scopi e funzioni.
  L'articolo 17 disciplina i Fondi speciali, la cui istituzione, amministrazione e impiego sono disciplinate dalle regole adottate dalla Banca stessa, comunque secondo modalità e condizioni conformi allo scopo e alle funzioni della Banca. Le risorse di tali Fondi speciali comprendono: fondi accettati dalla Banca per tale destinazione; fondi ricevuti in relazione a prestiti o garanzie, nonché proventi di qualsiasi partecipazione, finanziati con le risorse di un Fondo speciale; redditi derivanti da investimenti di risorse dei Fondi speciali.
  L'articolo 18 disciplina la distribuzione del reddito della Banca, prevedendo che almeno una volta l'anno il Consiglio dei Governatori determini, una volta dedotta una parte destinata a riserva, la quota di reddito netto destinata agli utili non distribuiti e la quota da distribuire ai membri, in misura proporzionale al numero di azioni possedute da ogni membro.
  L'articolo 19 stabilisce che i membri non possono imporre restrizioni sulle valute per i pagamenti in qualsiasi Paese e che la Banca determina il valore o la convertibilità di una valuta in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'Accordo.
  L'articolo 20 stabilisce che la Banca adotti le misure appropriate per far fronte a ritardi o inadempienze nel rimborso di prestiti, nonché a perdite, costituendo a tal fine accantonamenti adeguati. In tale contesto viene specificato che le perdite risultanti dalle operazioni ordinarie sono addebitate, in ordine, ai predetti accantonamenti; al reddito netto; alle riserve e utili non distribuiti; al capitale versato; al capitale a chiamata.
  Il capitolo V, composto dagli articoli da 21 a 31, concerne il governo della Banca.
  In particolare l'articolo 21 prevede che la struttura della Banca si articoli in un Consiglio dei Governatori, in un consiglio di amministrazione, un Presidente, uno o più Vicepresidenti e un numero di dirigenti e dipendenti determinato secondo le necessità.
  In base all'articolo 22, ogni membro designa a far parte del Consiglio un Governatore, il quale esercita le sue funzioni secondo la volontà del membro che lo ha nominato. I membri del Consiglio, i quali eleggono il Presidente del Consiglio in occasione dell'assemblea annuale, svolgono il loro mandato senza alcuna remunerazione, fatta eccezione per il rimborso delle loro ragionevoli spese, sostenute per presenziare alle riunioni, che la Banca si riserva di rimborsare.
  L'articolo 23 prevede i poteri facenti capo al Consiglio dei Governatori (tra cui il potere di: ammettere nuovi membri; sospendere un membro; aumentare o ridurre il capitale della Banca; eleggere gli amministratori della Banca; approvare il bilancio; determinare le riserve; emendare l'Accordo; decidere la cessazione delle operazioni della Banca), stabilendo altresì che il Consiglio li possa delegare al Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per taluni poteri espressamente elencati.
  L'articolo 24 prevede la procedura per la convocazione del Consiglio dei Governatori, il quale si riunisce almeno una volta l'anno, prevedendo che alle riunioni il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Governatori che rappresenti almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.
  In base all'articolo 25 il Consiglio di amministrazione è composto da dodici membri non appartenenti al Consiglio dei Governatori (di cui nove eletti dai Governatori che rappresentano i membri regionali e 3 eletti dai Governatori che rappresentano i membri non regionali), scelti tra persone competenti nelle materie finanziarie ed economiche, secondo le procedure dettate dall'Allegato B dell'Accordo. È previsto inoltre che il Consiglio dei Governatori può riesaminare il formato e la composizione del Consiglio di amministrazione e si stabilisce che gli Amministratori, i quali restano in carica per due anni e sono rieleggibili, devono essere cittadini dei Paesi membri. Anche Pag. 118gli Amministratori non sono remunerati dalla Banca a meno che il Consiglio dei Governatori non decida altrimenti; la Banca può rimborsare loro ragionevoli spese sostenute per presenziare alle riunioni.
  L'articolo 26 disciplina i poteri del Consiglio di amministrazione, il quale è responsabile della direzione delle operazioni generali della Banca e, a tal fine, esercita, oltre ai poteri espressamente conferitegli dall'Accordo, tutti quelli delegati dal Consiglio dei Governatori (in particolare: preparare i lavori del Consiglio dei Governatori; definire le politiche della Banca; prendere decisioni sulle operazioni della Banca; supervisionare la gestione e istituire un meccanismo di vigilanza; approvare la strategia, il piano annuale e il bilancio preventivo).
  In base all'articolo 27, il Consiglio di amministrazione si riunisce periodicamente durante l'anno (anche in forma virtuale), ogni qualvolta gli affari della Banca lo esigano e le riunioni sono convocate dal Presidente o ogni qualvolta richiesto da tre amministratori. Alle riunioni il quorum è raggiunto se è presente una maggioranza dei Amministratori che rappresenti almeno i due terzi del potere di voto totale dei membri.
  L'articolo 28 disciplina le votazioni, prevedendo che il Consiglio dei Governatori e il Consiglio degli amministratori, ove non previsto espressamente dall'Accordo, decidono su tutte le questioni che gli sono sottoposte a maggioranza dei voti espressi. Si prevede altresì che, su talune questioni, per le deliberazioni del Consiglio dei Governatori possano essere richieste maggioranze qualificate (cosiddetta maggioranza Super, pari a due terzi dei Governatori che rappresentino i tre quarti del potere totale di voto dei membri; e maggioranza Speciale, pari alla maggioranza dei Governatori che rappresentino la maggioranza del potere totale di voto dei membri). La disposizione disciplina altresì il meccanismo di attribuzione dei voti a ogni membro, prevedendo in tale ambito che ai Paesi fondatori sono attribuiti 600 ulteriori voti oltre a quelli spettanti loro in base ai criteri generali.
  L'articolo 29, intervenendo in materia di elezione del Presidente della Banca, prevede che il Consiglio dei Governatori lo elegga attraverso una procedura e aperta, trasparente e basata sul merito, mediante una votazione a maggioranza super (con l'approvazione cioè di due terzi dei Governatori, che rappresentino almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri). Si prevede altresì che il Presidente deve essere cittadino di un Paese membro regionale e che, per tutta la durata del mandato, della durata di cinque anni al termine dei quali è rieleggibile per una volta, egli non può essere né Governatore, né Amministratore. Il Presidente presiede il Consiglio di amministrazione senza diritto di voto, salvo in caso di parità, in cui ha voto risolutivo e può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio dei Governatori. Egli è il rappresentante legale della Banca, è il capo del personale della Banca stessa e conduce, sotto la direzione del Consiglio di amministrazione, gli affari correnti della Banca.
  L'articolo 30 prevede che il Consiglio di amministrazione nomina, su raccomandazione del Presidente, uno o più Vicepresidenti e ne stabilisce durata del mandato, poteri e funzioni. Si stabilisce inoltre che il Presidente è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento dei dirigenti e dei dipendenti, prestando attenzione che all'assunzione di personale si proceda su una base geografico – regionale più estesa possibile.
  L'articolo 31 stabilisce che, in conformità al carattere internazionale della Banca, essa non accetta Fondi speciali, prestiti e assistenza suscettibili di pregiudicare, limitare o sviare il suo scopo o le sue funzioni. In tale ambito viene previsto che la Banca, il Presidente, i dirigenti e i dipendenti non intervengano nelle questioni politiche di alcun membro, né si lascino influenzare, nelle loro decisioni, dal carattere politico del membro interessato. I predetti soggetti fondano le loro decisioni unicamente su ragioni economiche Pag. 119e hanno, nell'esercizio delle loro funzioni, obblighi solo verso la Banca e nessun'altra autorità.
  Illustra quindi il Capitolo VI, composto dagli articoli da 32 a 36, il quale contiene le disposizioni generali, stabilendo, all'articolo 32, che la Banca ha sede a Pechino ma può creare agenzie o succursali altrove.
  L'articolo 33 specifica che ogni membro nomina la propria banca centrale quale depositario presso cui la Banca può detenere la quota di patrimonio denominata in valuta del medesimo Stato membro.
  L'articolo 35 indica inoltre che la Banca coopera strettamente con tutti i suoi membri, nonché, nei modi in cui lo ritenga opportuno, con altre istituzioni finanziarie internazionali e organizzazioni internazionali per lo sviluppo economico dell'aree operativa della Banca.
  Il Capitolo VII, composto dagli articoli da 37 a 39, disciplina il recesso e la sospensione dei membri della Banca.
  In particolare rileva come l'articolo 37 consenta ai membri di recedere in qualsiasi momento dalla Banca, in forma scritta, con effetti decorsi 6 mesi dalla ricezione da parte della Banca della relativa notifica.
  L'articolo 38 prevede inoltre che il Consiglio dei Governatori possa sospendere un membro nel caso disattenda un suo obbligo verso la Banca; il membro sospeso, che nel periodo di sospensione perde i suoi diritti ma mantiene suoi obblighi, cessa di essere membro dopo un anno dalla sospensione, salvo che nel frattempo il Consiglio dei Governatori non decida di riammetterlo. In tal caso l'articolo 39 regola la liquidazione dei conti nei confronti dei Paesi che cessano di essere membri della Banca, prevedendo comunque che esso continui a essere responsabile dei suoi impegni verso la Banca fintanto che sussiste una parte dei prestiti, garanzie o partecipazioni da questi assunte quando era membro.
  Il Capitolo VIII, composto dagli articoli da 40 a 43, regola la sospensione e la cessazione delle operazioni della Banca.
  In particolare l'articolo 40 prevede che il Consiglio di amministrazione può, in caso di emergenza, sospendere temporaneamente le operazioni relative a nuovi prestiti, garanzie o partecipazioni, mentre l'articolo 41 stabilisce che il Consiglio dei Governatori possa, con sua risoluzione, deliberare la cessazione delle operazioni della Banca. In tale ultimo caso l'articolo 43 regola la responsabilità degli Stati membri per le azioni non versate, nonché la liquidazione dei crediti vantati dai creditori della Banca stessa. L'articolo 43 subordina quindi la distribuzione ai membri dell'attivo della Banca al soddisfacimento dei creditori.
  Il Capitolo IX, composto dagli articoli da 44 a 52, concerne lo status della Banca, nonché le sue immunità, privilegi ed esenzioni.
  In particolare l'articolo 45 precisa che la Banca ha piena personalità giuridica, mentre l'articolo 46 sancisce l'immunità della Banca da ogni procedimento giudiziario che non sia promosso in relazione a atti e fatti connessi all'esercizio dei suoi poteri; l'articolo 47 stabilisce altresì l'immunità delle proprietà e del patrimonio della Banca da perquisizione, requisizione, confisca o esproprio, nonché l'inviolabilità dei suoi archivi e documenti.
  L'articolo 48 esenta il patrimonio della Banca da restrizioni, regolamentazioni e controlli, mentre l'articolo 49 accorda alle sue comunicazioni ufficiali lo stesso trattamento riconosciuto da ogni Stato membro alle comunicazioni ufficiali degli altri Stati membri.
  L'articolo 50 specifica che i Governatori, gli amministratori, il Presidente, i Vicepresidenti, i dirigenti e dipendenti della Banca godono dell'immunità da giurisdizione per gli atti compiuti in veste ufficiale, delle immunità in materia di immigrazione e delle agevolazioni in materia di trasporti i riconosciute ai rappresentanti diplomatici.
  In tale ambito segnala in particolare l'articolo 51, il quale stabilisce al paragrafo 1 che la Banca, il suo patrimonio, le sue proprietà, redditi, operazioni e transazioni, sono esenti da tributi e dazi Pag. 120doganali, nonché da ogni obbligo di pagamento o ritenuta. Parimenti esenti da tributi, ai sensi del paragrafo 2, sono salari, emolumenti e spese pagati dalla Banca agli amministratori, al Presidente e ai Vicepresidenti, a funzionari e dipendenti. I paragrafi 3 e 4 escludono altresì ogni imposta su obbligazioni e titoli emessi o garantiti dalla Banca e sui relativi dividendi, qualora tale imposizione discrimini tali titoli per il fatto di essere emessi o garantiti dalla Banca, ovvero se l'unica base giuridica dell'imposta è la località dove ha sede un ufficio o contro operativo della Banca stessa.
  Il Capitolo X, composto dagli articoli da 53 a 56, regola l'emendabilità dell'Accordo, la sua interpretazione, che è rimessa alla decisione del Consiglio di amministrazione e, in seconda istanza, al giudizio inappellabile del Consiglio dei Governatori, nonché le modalità di risoluzione delle controversie tra la Banca e i Paesi membri, la quale è rimessa a un tribunale di tre arbitri.
  Il Capitolo XI, costituito dagli articoli 57 a 60, riguarda le disposizioni finali dell'Accordo, in particolare per quanto riguarda la sua ratifica, l'entrata in vigore, nonché le norme relative all'Assemblea inaugurale della Banca, in occasione della quale si procederà all'elezione del Presidente e degli amministratori.
  Al riguardo fa presente che, come accennato in precedenza, l'Accordo è corredato di due allegati: l'Allegato A elenca gli Stati membri dell'Accordo, indicando per ciascuno di essi la quota di capitale da sottoscrivere in dollari USA e il corrispondente numero di azioni. L'elenco è suddiviso in una Parte A, che indica gli Stati membri regionali della Banca, i quali sottoscriveranno 750 mila azioni, pari a 75 miliardi di dollari, e una Parte B, dove sono indicati gli Stati membri non regionali, i quali sottoscriveranno 250.000 azioni, pari a 25 miliardi di dollari. In tale contesto l'Italia sottoscriverà 25.718 azioni, pari a circa 2,57 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento versate e l'80 per cento a chiamata, secondo le disposizioni dell'Accordo.
  L'Allegato B stabilisce le norme generali per l'elezione degli amministratori della Banca, che saranno inizialmente 12, di cui 9 eletti dai membri regionali e 3 eletti dai membri non regionali.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, esso riprende il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e dei 2 allegati, mentre l'articolo 2 il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, stabilisce in 2.571.800.000 dollari USA la quota di partecipazione italiana alla Banca (il cui capitale complessivo è di 100 miliardi di dollari), di cui l'80 per cento come capitale a chiamata e il 20 per cento come capitale da versare. In tale contesto il comma 2 stabilisce che, per quanto riguarda l'attuazione dell'Accordo, le comunicazioni con la Banca saranno tenute del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 4, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo in 206 milioni di euro per il 2016 e in 103 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 (per un impegno complessivo di 515 milioni, pari al 20 per cento delle azioni che saranno sottoscritte dall'Italia), a cui si provvede, ai sensi del comma 2:
   quanto a 206 milioni nel 2016, a 103 milioni nel 2017 e a 43 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 facendo ricorso alle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013, nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro del MEF anche per operazioni finanziarie relative ad attività internazionali;
   quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il comma 2 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze monitori i predetti oneri, stabilendo che in caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, dovuti al peggioramento del tasso di cambio, Pag. 121si utilizzino ulteriori somme delle disponibilità giacenti sul già richiamato conto corrente di tesoreria 20013.
  L'articolo 5, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede chiarimenti relativamente alla considerazione, espressa dal relatore nel corso della sua illustrazione, circa il fatto che l'Accordo in esame costituirebbe una risposta del Governo cinese rispetto alle esitazioni del Congresso statunitense in merito alla riforma dei meccanismi di voto del Fondo monetario internazionale.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, con riferimento alla questione posta dal deputato Villarosa evidenzia come la considerazione da lui espressa nel corso dell'illustrazione del provvedimento intenda tratteggiare il contesto geopolitico nel quale si inserisce l'Accordo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 12.45.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 12.45.

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.
C. 3666 Bernardo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad avviare l'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 3666, recante disposizioni in materia di comunicazione e diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione.
  La proposta di legge, che si compone di tre articoli, intende, in estrema sintesi, assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria ovvero, più precisamente, in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
  In tale ambito evidenzia come tale finalità venga perseguita attraverso l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, sottoposta al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotata di personalità giuridica, autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria.
  L'Agenzia, oltre a stabilire le linee comuni delle politiche nazionali in materia di educazione finanziaria e individuare obiettivi e programmi dell'azione pubblica, definisce anche le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati i quali intendono operare nel medesimo settore, nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività. Inoltre l'Agenzia raccoglie e pubblica nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale, volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
  In tale contesto sottolinea innanzitutto come l'esigenza di rafforzare l'educazione finanziaria presso ogni fascia della popolazione sia stata avvertita, in particolare, all'indomani della recente crisi economico finanziaria e dei suoi pregnanti risvolti sull'economia reale.
  Sia in Italia sia a livello sovranazionale numerose iniziative, di natura pubblica o Pag. 122privata, hanno inteso portare avanti una maggiore alfabetizzazione finanziaria di tutte le fasce della popolazione, intendendo l'educazione finanziaria (secondo la definizione dell'OCSE) come «il processo attraverso il quale i consumatori/investitori finanziari migliorano le loro capacità di comprensione dei prodotti e concetti finanziari e, attraverso l'informazione, l'istruzione e/o consulenza oggettiva, sviluppano le competenze e la possibilità di divenire più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, di fare scelte consapevoli, di sapere dove andare per chiedere assistenza e di intraprendere ulteriori azioni concrete per migliorare il proprio benessere finanziario».
  In tale contesto rammenta che i risultati dell'Italia in materia di alfabetizzazione finanziaria sono stati inferiori alla media dei 13 Paesi ed economie dell'OCSE che hanno partecipato all'indagine. Più di uno studente su cinque in Italia (21,7 per cento rispetto al 15,3 per cento in media nei Paesi ed economie dell'OCSE) non riesce a raggiungere il livello di riferimento per le competenze di alfabetizzazione finanziaria (Livello 2). Solo il 2,1 per cento degli studenti raggiunge il livello più alto nella scala PISA (rispetto a una media del 9,7 per cento nei Paesi ed economie dell'area OCSE). Nel complesso gli studenti italiani ottengono risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria inferiori a quanto ci si potrebbe aspettare in base al loro livello di competenze in lettura e matematica. Ciò si verifica in modo particolare per gli studenti con alte competenze in matematica.
  In Italia, la relazione tra lo status socioeconomico e i risultati in materia di alfabetizzazione finanziaria è significativamente più debole rispetto alla media dell'area OCSE. Ciò suggerisce che il Paese offre agli studenti opportunità di apprendimento relativamente eque. Tuttavia, la differenza tra le regioni che ottengono i risultati migliori (Friuli Venezia Giulia e Veneto) e quelle che ottengono i risultati peggiori (Calabria) è di 86 punti, superiore a un livello di competenze nella scala PISA. Gli studenti italiani hanno meno esperienza in materia di prodotti e servizi finanziari rispetto agli studenti degli altri Paesi dell'OCSE che hanno partecipato alla valutazione: il 44 per cento degli studenti italiani è titolare di un conto corrente o di una carta prepagata rispetto a una media del 54 per cento dell'area OCSE.
  Anche la Banca mondiale nel 2010 ha lanciato un programma globale per la protezione e l'alfabetizzazione del consumatore in materia finanziaria, il «Global program for consumer protection and financial literacy», il quale promuove la diffusione di informazioni semplici e immediatamente comprensibili, in modo da aiutare i Paesi a raggiungere concreti e visibili miglioramenti nella tutela dei consumatori e nell'uso dei servizi finanziari.
  Ricorda quindi che la politica dell'Unione europea nell'area dell'educazione finanziaria è stata chiarita nella Communication on financial education del 2007, che riconosce il ruolo dell'educazione finanziaria nella politica del mercato interno e i suoi benefìci. Successivamente la Commissione europea (nel 2011) ha rivisto le sue iniziative di intervento in materia di educazione finanziaria, realizzando la «Review of the initiatives of the european Commission in the area of financial education».
  In Italia, l'articolo 33 della legge n. 88 del 2009 (legge comunitaria 2008), nell'individuare i principi e i criteri direttivi per recepire nell'ordinamento la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai consumatori, chiariva il ruolo dell'educazione finanziaria quale strumento di tutela del consumatore e prevedeva la promozione – nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente – di iniziative di informazione ed educazione volte a diffondere la cultura finanziaria fra il pubblico, al fine di favorire relazioni responsabili e corrette tra intermediari e clienti.
  Al riguardo fa presente come, in particolare, la Banca d'Italia abbia avviato specifiche iniziative sul tema dell'educazione finanziaria, dedicandovi un'apposita Pag. 123sezione del proprio sito internet: essa contiene un'area dedicata all'educazione finanziaria e ai rapporti con il cittadino. Tali prodotti, opportunamente adattati, sono messi a disposizioni anche del mondo della scuola, sulla base del memorandum d'intesa firmato tra Ministero dell'istruzione e Banca d'Italia il 6 novembre 2007 per la realizzazione congiunta di iniziative di educazione finanziaria rivolte ai giovani. La Banca ha altresì pubblicato delle apposite guide con le quali, attraverso un linguaggio semplice e chiaro, si intende favorire la comprensione e l'accesso dei cittadini ad alcuni prodotti di ampia diffusione per consentire scelte consapevoli e informate attraverso il confronto tra le diverse offerte presenti sul mercato.
  Ricorda inoltre che anche la CONSOB dedica una sezione del proprio sito web all'educazione finanziaria dei consumatori e del pubblico. Tale sezione fornisce ai risparmiatori alcuni strumenti per conoscere meglio i prodotti finanziari e orientarsi più agevolmente nelle scelte di investimento, recando informazioni di carattere generale utili per coloro che si accingono ad investire. Per alcuni prodotti, nuovi o particolarmente complessi o diffusi, sono state approntate schede informative monografiche di approfondimento. Alcuni strumenti di calcolo mettono a disposizione supporti tecnici per effettuare comparazioni fra prodotti simili o avere indicazioni sull'investimento da effettuare.
  Alcuni enti privati, in particolare i rappresentanti di categoria, portano avanti da tempo iniziative di educazione finanziaria. L'iniziativa educativa Io&irischi, realizzata da Forum ANIA – Consumatori, si rivolge alle scuole italiane per promuovere una maggiore consapevolezza del rischio e una cultura della sua prevenzione e gestione nel percorso di vita, con un importante obiettivo: educare al rischio per educare al futuro. Si tratta di un'iniziativa pluriennale articolata in diversi moduli e in continua evoluzione, sviluppata in collaborazione con partner istituzionali e scientifici e patrocinata da INDIRE, Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa. Per quanto concerne il settore bancario, dopo l'iniziativa PattiChiari, attiva dal 2003 al 2014 per migliorare la reputazione del sistema bancario e per interventi di educazione finanziaria, l'ABI ha varato la Fondazione per l'educazione finanziaria e il risparmio, che promuove l'educazione finanziaria, nel più ampio concetto di educazione alla cittadinanza economica consapevole e attiva, per sviluppare e diffondere la conoscenza finanziaria ed economica.
  Passando all'illustrazione dell'articolato della proposta di legge, l'articolo 1, al comma 1, esplicita le finalità della proposta, la quale mira in particolare ad assicurare efficacia, efficienza e sistematicità alle azioni dei soggetti pubblici e privati in materia di educazione finanziaria, più precisamente in tema di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
  Il comma 2 fa salve le competenze esercitate, in materia di educazione finanziaria, dai soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa vigente.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale istituisce e disciplina l'Agenzia nazionale per la diffusione dell'informazione finanziaria, sottoponendola, al comma 1, al potere di indirizzo e vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze e dotandola, secondo quanto previsto dal comma 2, di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, regolamentare, patrimoniale, contabile e finanziaria. La disposizione specifica che, per quanto non specificamente previsto dalle norme della proposta di legge, trovano applicazione le norme generali in tema di ordinamento e di personale e dotazione finanziaria delle agenzie (rispettivamente, gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999).
  Il comma 3 indica gli organi dell'Agenzia:
   il direttore, scelto fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore. Egli è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e dura Pag. 124in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta;
   il comitato direttivo, composto dal direttore – che presiede il comitato – e da quattordici membri. Tali membri sono così designati: due dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla CONSOB, uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS, uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione – COVIP, uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Anche i membri del comitato direttivo sono scelti fra personalità con comprovate competenza ed esperienza nel settore. Sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, come il direttore, durano in carica tre anni. In assenza di specificazioni da parte della legge, l'incarico di membro del comitato direttivo sembra essere rinnovabile senza limiti di tempo;
   il collegio dei revisori dei conti, costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze: essi durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.

  Il comma 4 definisce i compiti dell'Agenzia, la quale, con lo scopo di promuovere la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato:
   ai sensi della lettera a) stabilisce le linee comuni delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
   ai sensi della lettera b) individua obiettivi e programmi dell'azione pubblica nel predetto ambito;
   ai sensi della lettera c) definisce la programmazione annuale delle predette attività da parte degli attori pubblici, determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea;
   ai sensi della lettera d) programma il coordinamento delle competenze a livello nazionale in materia di educazione finanziaria;
   ai sensi della lettera e) promuove lo scambio di informazioni tra i soggetti istituzionali per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee comuni delle politiche nazionali, degli obiettivi e dei programmi dell'azione pubblica;
   ai sensi della lettera f) predispone proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
   ai sensi della lettera g) definisce le capacità e i requisiti professionali che devono possedere i soggetti privati che operano nel campo dell'educazione finanziaria (in base all'articolo 3 della proposta), nonché i parametri qualitativi ai quali essi devono attenersi nell'esercizio dell'attività;
   ai sensi della lettera h) raccoglie e pubblica nel proprio sito internet contenuti di carattere digitale, volti a promuovere la diffusione di conoscenze e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato;
   ai sensi della lettera i) stipula convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e Pag. 125università, per la realizzazione di interventi di informazione e di comunicazione istituzionale.

  Il comma 5 prevede che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'Agenzia può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato.
  Il comma 6 obbliga l'Agenzia a trasmettere al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente, la quale contiene: informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla conoscenza e dell'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio privato; i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi; le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.
  Analogamente, ai sensi del comma 7 il MEF, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dall'Agenzia relativamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente. Il comma 8 dispone che il MEF valuti il raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dall'Agenzia e definisca, ove necessario e tenendo conto delle indicazioni dell'Agenzia medesima, le iniziative richieste per il raggiungimento di tali obiettivi e programmi.
  Il comma 9 prevede che l'Agenzia promuova annualmente un'iniziativa pubblica di esame dei programmi elaborati e dei risultati raggiunti nell'anno precedente, nonché degli obiettivi individuati per l'anno successivo.
  Il comma 10 affida l'individuazione delle modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia ad un regolamento, adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso deve essere emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento dell'Agenzia in conformità alle norme generali dei già richiamati articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999, provvedendo, in particolare:
   ai sensi della lettera a), alla definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia, all'indicazione del comparto di contrattazione collettiva individuato ai sensi della disciplina generale della contrattazione collettiva nel settore pubblico, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
   ai sensi della lettera b), all'adozione dello statuto dell'Agenzia e del ruolo organico del suo personale, nel limite minimo di sessanta unità, di cui almeno quaranta con competenze giuridiche o tecnico-economiche, nonché alla disciplina delle competenze degli organi di direzione dell'Agenzia;
   ai sensi della lettera c), alla definizione delle modalità per il trasferimento all'Agenzia degli immobili e delle strutture necessari per il suo funzionamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
   ai sensi della lettera d), all'adozione del regolamento di amministrazione e di contabilità sulla base dei princìpi della contabilità pubblica.

  Il comma 11 esenta da imposte e tasse tutti gli atti connessi con l'istituzione dell'Agenzia.
  Con riferimento specifico al personale dell'Agenzia, illustra il comma 12, il quale dispone che l'Agenzia si avvalga di personale trasferito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Banca d'Italia, dalla Pag. 126CONSOB e dall'IVASS in regime di comando, per un periodo massimo di sei anni, rinnovabile per una sola volta. Restano a carico delle amministrazioni di provenienza tutti gli oneri diretti e indiretti inerenti al trattamento economico del personale, che non può in ogni caso superare quello percepito presso l'amministrazione di provenienza.
  Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001. Nell'ambito della propria autonomia contabile e di bilancio, l'Agenzia può procedere all'assunzione di personale specializzato per lo svolgimento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Passa quindi a illustrare il comma 13, il quale individua le risorse destinate al funzionamento dell'Agenzia, sul modello di quanto già previsto a legislazione vigente per la CONSOB.
  Dette risorse sono infatti reperite mediante apposita contribuzione, da parte dei soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, nella misura determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Agenzia, che indica il proprio fabbisogno finanziario per l'anno seguente.
  A tale ultimo proposito ricorda che il richiamato articolo 40 della legge n. 724 del 1994 prevede che la CONSOB, ai fini del proprio autofinanziamento, comunichi annualmente il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni da parte dei soggetti tenuti alle stesse. Entro il limite di detto fabbisogno finanziario la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. Dette contribuzioni sono versate direttamente alla CONSOB e vengono iscritte in apposita voce del relativo bilancio di previsione.
  Il comma 14 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  L'articolo 3 contiene norme volte a promuovere l'educazione finanziaria da parte di soggetti privati.
  In particolare, rileva come, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale (di cui all'articolo 118, quarto comma, della Costituzione), il comma 1 affidi all'Agenzia il compito di promuovere le attività di educazione finanziaria, ossia di comunicazione e diffusione di informazioni volte a favorire la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione del risparmio, esercitata da parte dei soggetti privati.
  Ai sensi dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
  Il comma 2 dell'articolo 3 chiarisce che i soggetti privati che intendono esercitare tale attività devono essere in possesso dei requisiti professionali determinati dall'Agenzia (ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g)) e conformare l'attività esercitata ai parametri qualitativi fissati dalla stessa Agenzia.
  Il comma 3 assegna dell'Agenzia il compito di esercitare la vigilanza e il controllo sul possesso dei requisiti professionali e sull'osservanza dei parametri qualitativi da parte dei soggetti privati che esercitano detta attività.
  Alla luce della rilevanza della questione affrontata dalla proposta di legge, auspica che su di essa possa svolgersi un dibattito che coinvolga tutte le forze politiche, al fine di addivenire all'adozione di soluzioni ampiamente condivise.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea la necessità di individuare fondi per alimentare le attività in materia di educazione finanziaria previste dalla proposta Pag. 127di legge. Nel concordare con le finalità dell'intervento legislativo esprime, infatti, il giudizio negativo del suo gruppo anche rispetto all'azione svolta in tale ambito dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB, evidenziando come occorra individuare risorse aggiuntive per far funzionare efficacemente il meccanismo contemplato dall'intervento legislativo.

   Maurizio BERNARDO, presidente e relatore, suggerisce l'opportunità di procedere a un ciclo di audizioni sui temi affrontati dalla proposta di legge, al fine di acquisire ulteriori spunti in merito a tale tematiche.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

RISOLUZIONI

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 12.55.

7-00976 Pelillo: Modifiche alla disciplina in materia di riscossione.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Michele PELILLO (PD) prima di illustrare la sua risoluzione, segnala innanzitutto come il Governo disponga di un importante strumento per intervenire su alcuni aspetti dell'ordinamento tributario, in quanto può esercitare i poteri correttivi sui decreti legislativi emanati in attuazione della delega per la riforma del sistema fiscale prevista dalla legge n. 23 del 2014, tra i quali si segnalano soprattutto quelli in materia di semplificazioni, sul processo tributario e sulla riscossione.
  In tale contesto l'atto di indirizzo intende in particolare impegnare il Governo a intervenire sulla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 159 del 2015, con il quale, in attuazione della predetta delega di cui alla legge n. 23 del 2014, si è intervenuti sul delicato tema della riscossione, attraverso misure di semplificazione e razionalizzazione delle norme vigenti in materia. Rileva infatti come la situazione debitoria di molti contribuenti, persone fisiche, ditte individuali, imprese e società, sia avvertita come una vera e propria emergenza sociale e abbia già indotto il legislatore ad adottare numerosi interventi in merito, richiamati nelle premesse dell'atto di indirizzo, e come la rateazione dei debiti tributari possa costituire anche un valido strumento per sostenere la ripresa.
  In tale prospettiva la risoluzione intende segnalare alcuni interventi in tale settore che assumono rilievo prioritario. In primo luogo si propone di estendere la possibilità, per i contribuenti, di fruire dei piani di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo da parte dei contribuenti, attraverso un loro ampliamento e una sistematizzazione della disciplina contenuta nel citato decreto legislativo n. 159, consentendo inoltre ai contribuenti decaduti da precedenti piani di accedere a un nuovo piano di rateazione. In secondo luogo si chiede di rendere permanente la disciplina sulla compensazione dei debiti tributari con i crediti maturati dalle imprese nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Inoltre l'atto di indirizzo affronta il tema del miglioramento del rapporto tra i contribuenti e il Fisco, attraverso misure che garantiscano una maggiore trasparenza del rapporto stesso.
  Con riferimento al primo punto, nell'illustrare gli impegni contenuti nelle lettere a), b) e c) della sua risoluzione, ricorda come i rappresentanti di Equitalia, durante l'audizione recentemente svolta dalla Commissione, abbiano riferito dati che confermano gli effetti estremamente positivi della disciplina in materia di rateizzazione degli obblighi tributari introdotta Pag. 128nel corso di questa Legislatura: essa infatti, da un lato, è venuta incontro alle esigenze di un amplissimo numero di contribuenti, che hanno aderito ai piani di rateizzazione, e, dall'altra, ha comportato un rilevante incremento dell'ammontare di gettito riscosso, pari all'11 per cento in più nel 2015, rispetto ai dati riferiti al 2014, fugando in tal modo talune perplessità sorte prima dell'introduzione delle norme sulla rateizzazione relativamente agli effetti sul gettito tributario di tale istituto.
  Con riguardo al secondo aspetto sopra ricordato, illustra l'impegno contenuto alla lettera d) del suo atto di indirizzo, volto a sistematizzare tale disciplina, nel senso di prevedere che il meccanismo della compensazione dei debiti tributari con i crediti maturati nei confronti della pubblica amministrazione, possa essere applicato alle somme, di qualunque importo, iscritte a ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento. Ricorda infatti in proposito come una percentuale rilevante dei fallimenti delle imprese sarebbe dovuta proprio ai gravi ritardi nel pagamento dei crediti maturati da queste nei confronti della PA e come proprio la procedura di compensazione tra crediti e debiti tributari abbia ridato ossigeno alle imprese, permettendo loro di fruire dei crediti accumulati ma mai utilizzati.
  Con riferimento quindi all'esigenza di migliorare il rapporto tra contribuente e Fisco, evidenzia come gli impegni recati dalle lettere e), f) e g) abbiano l'obiettivo di introdurre misure a favore del cittadino che si trova in difficoltà finanziarie, nell'ambito del suo rapporto con gli agenti della riscossione, favorendo la semplificazione e la chiarezza del rapporto stesso, attraverso misure atte a garantire maggiore trasparenza reciproca. In merito la risoluzione chiede che gli agenti della riscossione possano disporre di fluissi informativi più completi rispetto alla vicende della pretesa tributaria posta a base dell'iscrizione a ruolo, in particolare essendo posti nella condizione di verificare se il credito iscritto a ruolo sia stato prescritto, se esso sia pienamente esigibile, ovvero se siano stati nel frattempo adottati provvedimenti di autotutela o provvedimenti giurisdizionali di sospensione o annullamento della pretesa stessa, al fine di sospendere le attività di riscossione.
  Inoltre la risoluzione impegna il Governo a verificare lo stato di attuazione del progetto «Anagrafe nazionale della popolazione residente» (ANPR), assumendo le necessarie iniziative di impulso affinché lo stesso venga portato a termine nel minor tempo possibile, al fine di semplificare l'attività di notifica degli atti della riscossione.
  Auspica quindi che la discussione della risoluzione possa concludersi in tempi brevi, con il contributo di tutte le forze politiche e del Governo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, condivide le considerazioni espresse dal deputato Pelillo, nonché il contenuto della risoluzione, che ha personalmente sottoscritto.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel valutare positivamente la volontà della maggioranza di affrontare finalmente le problematiche relative al tema della riscossione, ricorda tuttavia che il gruppo M5S si sta occupando da molto tempo di tali questioni, attraverso la proposizione di numerose proposte per mettere a regime il sistema di rateizzazione degli obblighi tributari e il meccanismo di compensazione tra crediti e debiti tributari. Al riguardo rammenta che tali proposte sono state sempre rigettate dal Governo, il quale ha proceduto con provvedimenti spot, volti ad esempio a prorogare le misure in materia di dilazione dei pagamenti, senza mai fornire ai cittadini un quadro certo e chiaro della materia.
  Nel rammentare, inoltre, che i contribuenti, come rilevato anche dalla risoluzione, sono tenuti a rapportarsi con atti degli agenti della riscossione assolutamente incomprensibili, stigmatizza l'atteggiamento delle forze di maggioranza, le quali, a fronte di un tema tanto urgente e rilevante, che incide sulla vita di molti cittadini e imprese, si limitano a presentare Pag. 129una risoluzione, anziché adottare, come spesso hanno invece fatto a favore delle lobby del Paese, un provvedimento legislativo di urgenza, che potrebbe essere condiviso anche dalle forze di opposizione.
  Stigmatizza quindi tale scelta, la quale conferma l'atteggiamento inaccettabile dell'Esecutivo nei confronti dei problemi, estremamente gravi, che coinvolgono i cittadini. Richiama, a tal proposito, anche la vicenda degli azionisti e obbligazionisti subordinati delle quattro banche recentemente sottoposte a procedura di risoluzione, i quali, nonostante i numerosi annunci, sono da mesi in attesa di una soluzione alla loro drammatica situazione, in quanto il Governo non ha ancora emanato i decreti attuativi del meccanismo di risarcimento previsto dalla legge di stabilità in favore di tali soggetti.

  Carla RUOCCO (M5S) condivide le considerazioni espresse dal deputato Villarosa, rilevando inoltre come la risoluzione non sottolinei adeguatamente un problema particolarmente grave nell'ambito del sistema della riscossione coattiva, rappresentato dalla incomprensibilità, per i contribuenti, delle cartelle esattoriali, in particolare per quanto attiene al ricalcolo delle sanzioni ivi previsto.
  In generale sottolinea come l'attuale meccanismo di riscossione coattiva stia determinando, come riconosciuto del resto dalla stessa risoluzione, la sostanziale distruzione dell'economia del Paese, considerando pertanto paradossale che la maggioranza, dopo ben tre anni dall'inizio della legislatura, si limiti a presentare una risoluzione su una questione di tale rilievo, dopo aver respinto più volte le numerose proposte avanzate dal gruppo M5S per risolvere questa cruciale problematica.

  Il Viceministro Enrico ZANETTI sottolinea come sia particolarmente importante, per il Governo, disporre di una risoluzione molto puntuale, auspicabilmente condivisa dal numero più ampio possibile dei gruppi politici, che affronta i temi della riscossione, ad esempio per quanto riguarda la rimessioni in termini di contribuenti decaduti da precedenti piani di rateazione. Ritiene infatti che l'atto di indirizzo possa costituire un importante strumento politico volto a contemperare l'esigenza di venire incontro ai contribuenti in difficoltà nell'adempimento dei propri obblighi tributari con la necessità di tutelare gli interessi erariali, nonché di assicurare la necessaria fermezza nella lotta all'evasione fiscale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ritiene che i temi affrontati dalla risoluzione superino le diverse appartenenze politiche, ed auspica che sia possibile raccogliere stimoli e contributi da parte di tutti i gruppi, per giungere ad un testo condiviso, assicurando in tal modo la massima incisività politica all'atto di indirizzo, che potrebbe costituire un segnale importante rispetto alle esigenze dei cittadini.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come, attraverso la presentazione della risoluzione in discussione, la maggioranza tenti di porre rimedio alla gravissima situazione della riscossione coattiva, che ha già determinato danni notevolissimi per i cittadini, rispetto alla quale il gruppo M5S ha avanzato diverse proposte di soluzione, già più volte respinte dalla stessa maggioranza. Considera pertanto tardiva ed insufficiente l'iniziativa del PD, sottolineando, in tale contesto, la necessità di riflettere attentamente, oltre che sui temi della riscossione coattiva dei tributi, anche sulle questioni concernenti la riscossione dei crediti bancari, stigmatizzando come le norme, recentemente introdotte, sull'escussione delle garanzie immobiliari dei mutui, nonché le agevolazioni previste in favore delle banche in materia di accelerazione delle procedure fallimentari, rischino di determinare ulteriori disastri per i cittadini italiani.

   Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.