CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 76

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.10.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634 Governo, approvata dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice, ricorda che la III Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla Commissione Giustizia sui profili di competenza contenuti nella proposta di legge in titolo, approvata dal Senato il 25 febbraio scorso e il cui esame presso l'Aula della Camera è calendarizzato a partire da lunedì 9 maggio.
  Rammenta, altresì, che la proposta concerne il tema delle unioni civili, definite al comma 1 dell'articolo unico come «unione tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», inerenti i principi di eguaglianza formale e sostanziale e che la stessa norma introduce quindi la disciplina delle convivenze di fatto.Pag. 77
  Evidenzia quindi che si tratta di un provvedimento circondato da grande attenzione sia sul piano politico sia sul piano mediatico, in quanto primo esito di una discussione ultraventennale in Parlamento ma soprattutto nel Paese e vertente su materia delicatissima, attinente la sfera dell'etica, del costume e anche degli stessi valori costituzionali, attesa la rilevanza per l'appunto costituzionale di temi quali la famiglia e il matrimonio. Osserva, dunque, che è per tale motivo che al Senato il Governo, alla luce dell'intensità del dibattito, ha valutato l'opportunità della presentazione di un maxiemendamento, su cui è stata poi posta la fiducia, anche al fine di recepire il pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 138 del 2010), di espungere ogni riferimento all'articolo 29 della Costituzione, che disciplina la famiglia, e di scongiurare in futuro ulteriore contenzioso costituzionale. Rileva poi che un'importante modifica derivante da tale maxiemendamento è stata la eliminazione della norma relativa alla cosiddetta stepchild adoption, concernente l'adozione speciale per il partner dell'unione civile, senza pregiudizio per la giurisprudenza di merito che consente al giudice una valutazione caso per caso ai fini della concessione dell'adozione al genitore «sociale».
  Evidenzia quindi che, come emerso anche nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia, la disciplina del nuovo istituto è intenzionalmente ispirata alle unioni civili vigenti in Germania ed è impostata in modo da assicurare il rispetto della giurisprudenza delle corti internazionali di merito, che prevedevano una serie di estensioni, anche dal punto di vista patrimoniale, degli uniti civilmente rispetto alle coppie sposate sulla base del principio di non discriminazione nell'accesso ai diritti in base al solo orientamento sessuale della coppia.
  Osserva ancora che, per scongiurare futuri ricorsi anche presso le corti europee in materia di diritti dell'uomo, si rende, in particolare, necessario adeguare il nostro ordinamento alla sentenza dello scorso 21 luglio 2015 della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo che, nell'ambito del caso «Oliari ed altri contro Italia», ha condannato il nostro Paese per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, sottolineando come «la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile». Ricorda che la Corte ha sottolineato come «la necessità di consultare continuamente i tribunali, in particolare in un sistema sovraccarico come quello italiano, significhi porre un ostacolo significativo agli sforzi dei ricorrenti a ottenere il rispetto della loro vita privata e familiare»; infine, dopo aver ricordato come le diverse pronunce in merito delle Corti nazionali siano rimaste inascoltate e aver ricordato come tra i Paesi membri del Consiglio d'Europa ben 24 su 47 Paesi prevedano il pieno riconoscimento delle coppie dello stesso sesso, la Corte ha concluso condannando l'Italia poiché «il Governo italiano ha ecceduto il suo margine di apprezzamento ed ha mancato di adempiere il suo obbligo positivo di assicurare che i ricorrenti avessero a disposizione un quadro giuridico che prevedesse la tutela e il riconoscimento della loro unione».
  Rammenta poi la recente posizione espressa dal Parlamento europeo nella risoluzione del 12 marzo 2015 sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2013 e sulla politica dell'Unione europea in materia (2014/2216(INI)), in cui al punto 162 si «prende atto della legalizzazione del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in un numero crescente di Paesi nel mondo, attualmente diciassette» e si incoraggiano «le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a contribuire ulteriormente alla riflessione sul riconoscimento del matrimonio o delle unioni civili tra persone dello stesso sesso in quanto questione politica, sociale e di diritti umani e civili». Evidenzia, inoltre, che le unioni civili sono già una realtà in Austria (2010), Estonia (2015), Finlandia (2002), Pag. 78Germania (2001), Grecia (2015), Liechtenstein (2011), Malta (2014), Olanda, Regno Unito (2005), Rep. Ceca (2006), Spagna (alcune regioni), Ungheria (2009) mentre altri Paesi hanno optato per il matrimonio ugualitario: Belgio (2003), Danimarca (2012), Finlandia (2015), Francia (2013), Irlanda (2015), Lussemburgo (2015), Olanda (2001), Portogallo (2010), Regno Unito (2014), Spagna (2005), Svezia (2009). Rileva, quindi, che quanto detto concerne l'inquadramento anche di carattere europeo ed internazionale del provvedimento in esame.
  Passando a trattare del parere della Commissione, osserva che esso si dovrà appuntare sulle sole norme di competenza. Evidenzia dunque che ai fini della deliberazione del parere stesso, l'attenzione della Commissione si deve concentrare sull'articolo 1, comma 28, lettera b), del testo, sui criteri e principi per l'esercizio della di delega (di cui ai commi da 28 a 31), nonché sul successivo comma 64, il quale, novellando la legge n. 218 del 1995, di riforma del sistema di italiano di diritto internazionale privato, disciplina la legge applicabile ai contratti di convivenza.
  Evidenzia, inoltre, che il comma 28 reca l'elenco dei principi e criteri direttivi della delega legislativa da parte del Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Osserva, peraltro, che in tale elenco figurano, alla lettera b), la modifica e il riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo.
  Rileva poi la conseguente disposizione del successivo comma 29, in base alla quale i decreti legislativi sono adottati su proposta del Ministro della giustizia con il concerto anche del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche con il parere delle Commissioni parlamentari competenti (che possono tornare a pronunciarsi sul provvedimento in caso di mancato recepimento del primo parere).
  Passando alla norma di cui al successivo comma 64, evidenzia che essa introduce un nuovo articolo 30-bis alla legge n. 218 del 1995, volto ad individuare la legge applicabile ai contratti di convivenza, che sono quelli con cui, ai sensi del comma 50, i conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune. Ebbene, tale legge applicabile è la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata e sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima.
  Tutto ciò premesso, propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul provvedimento in titolo.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Maria Edera SPADONI (M5S), nel ricordare che al Senato il Movimento Cinque Stelle ha collaborato attivamente a sostenere il testo iniziale del disegno di legge a prima firma della senatrice Cirinnà, evidenzia come esso sia stato successivamente stravolto dal maxiemendamento presentato dal Governo, in ossequio dell'accordo tra alcune componenti della maggioranza, accordo che ha portato all'espunzione dal testo di norme quali quella sulla cosiddetta stepchild adoption o sull'obbligo di fedeltà tra conviventi. Ciò ha condotto all'approvazione di un testo che il suo gruppo ritiene completamente insufficiente e, per taluni aspetti, paradossale negli effetti, come evidenziato da parlamentari del suo gruppo nel corso dell'esame dell'articolato in Commissione giustizia.

  Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), pur reputando il testo del provvedimento in titolo un passo in avanti rispetto al quadro normativo vigente, rileva come Pag. 79alcuni punti dell'articolato non le consentano di prendere, ad oggi, una decisione definitiva in ordine allo stesso. Stigmatizza in particolare la non menzione dell'obbligo di fedeltà, che, nel chiaro intento di non parificare le unioni civili con il matrimonio tradizionale, costituisce un vero e proprio tentativo di svilimento dell'istituto delle unioni civili, dal palese fine discriminatorio. Reputa, parimenti, errata l'esclusione della cosiddetta stepchild adoption, soprattutto riguardo all'interesse del minore in caso di decesso del genitore convivente e ricordando anche le iniziative legislative in merito presentate come componente socialista, richiama anche i recenti orientamenti giurisprudenziali che confermano la validità dell'istituto. Nel ricordare, inoltre, come non abbia mai acceduto alla tesi della gradualità in tema di diritti e, in particolare, di superamento delle forme di discriminazione di genere, evidenzia come non possa accettarla nemmeno con riferimento al superamento delle forme di discriminazioni basate sull'orientamento sessuale. Ribadisce pertanto le sue perplessità sul provvedimento, così come licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, ricordando come gli aspetti di competenza della Commissione sul provvedimento in titolo siano minimali, esprime una valutazione personale sullo stesso, indipendente dalle posizioni del suo gruppo parlamentare. Ricorda, in particolare, il suo orientamento favorevole ai cosiddetti matrimoni gay e che la delicatezza della materia in questione ha comunque condotto all'approvazione in Senato di un testo che è frutto di una doverosa mediazione tra posizioni tra loro estremamente divergenti e ciò anche in omaggio alle tradizionali posizioni del mondo cattolico.
  Evidenzia altresì il suo orientamento favorevole in tema di stepchild adoption, ma solo nel caso essa riguardi il figlio di uno dei due conviventi, manifestando invece la sua contrarietà all'ipotesi di applicazione di tale istituto al caso di maternità surrogata. Non apprezzando peraltro che, in assenza dell'adozione di un provvedimento da parte del Parlamento, sia la magistratura a colmare il vuoto normativo esistente, giudica comunque positiva l'approvazione di un progetto di legge in materia.

  Michele NICOLETTI (PD), pur comprendendo il valore degli argomenti addotti dall'onorevole Locatelli, ritiene che la soluzione adottata nel provvedimento in titolo sia giuridicamente sostenibile, atteso che la previsione dell'articolo 29 della Costituzione operi con riferimento alle coppie eterosessuali, come ribadito dalla costante giurisprudenza costituzionale.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA tiene a sottolineare, pur senza voler entrare nel merito del dibattito, che il provvedimento in titolo, alla luce del dettato del comma 28, investirà comunque, una volta approvato definitivamente, alcune competenze della Commissione, specialmente in tema di riorganizzazione della nostra rete diplomatico-consolare e anche sullo status dei nostri rappresentanti diplomatici. Osserva ancora che vi saranno ricadute certe in tema di istanze per i visti, nonché per effetto dell'adeguamento della nostra legislazione con la normativa internazionale. Invita, pertanto, la Commissione a voler approfondire l'argomento nel corso di una successiva seduta.

  Sandra ZAMPA (PD), replicando alle considerazioni svolte dal presidente in tema di maternità surrogata, tiene ad evidenziare come, in linea con il superiore interesse del minore, un ruolo centrale nell'esame del provvedimento debba essere assicurato al superiore interesse dello stesso minore, in conformità con il dettato della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia.

  Laura GARAVINI (PD), relatrice osserva che nella relazione si è già evidenziato come la Commissione è chiamata a dare un parere sulle sole norme di competenza della stessa.

Pag. 80

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 3 maggio 2016. — Presidenza del presidente Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.
C. 3260 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, rileva che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan a livello dei rispettivi Ministeri dell'interno, firmato a Roma il 5 novembre 2012, individua e definisce le diverse tipologie di reati che mira contrastare, che vanno dalla criminalità organizzata transnazionale al terrorismo e fino al traffico illecito di sostanze stupefacenti o di esseri umani. Osserva inoltre che anche i reati contro il patrimonio culturale dei due paesi sono oggetto dell'Accordo in esame.
  Evidenzia quindi che l'attuale contesto internazionale richiede l'intensificazione della collaborazione di polizia in un'area strategica quale può essere considerata quella in cui è ubicato l'Azerbaijan, che costituisce un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di vario tipo nel territorio europeo, per non parlare dei capitali che potrebbero affluire nelle casse di gruppi terroristici.
  Rileva che l'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan è composto di 12 articoli, ricordandone, tra i più salienti alcuni in particolare.
  Pone in rilevo dunque che l'articolo 2 fornisce un elenco dei settori della cooperazione, che comprende la lotta contro: il crimine organizzato transnazionale, la produzione e il traffico di sostanze stupefacenti, la tratta di persone, inclusi i migranti, i reati contro il patrimonio storico culturale, gli atti terroristici.
  Sottolinea inoltre che l'articolo 3 precisa le modalità della cooperazione, che riguardano principalmente: scambio di informazioni e di esperienze e assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità (comma 1); attività che una Parte effettua su richiesta dell'altra Parte contraente, quali ricerca di latitanti e di persone scomparse, identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione nel territorio dell'altra Parte, ovvero in possesso di documenti falsi (comma 2); lo scambio di informazioni include, in maggior dettaglio, attività operative e di ricerca, strumenti legislativi e scientifici nel contrasto alla criminalità, intelligence sulle associazioni criminali e il loro modus operandi, nuovi tipi di sostanze stupefacenti e psicotrope e relativi precursori (comma 3). Osserva che a sua volta lo scambio di esperienze può riguardare impiego di speciali tecniche investigative come le consegne controllate e le operazioni sotto copertura, l'applicazione di moderni mezzi tecnologici, specifici metodi per il contrasto ai traffici di persone e di migranti, tecniche di individuazione di passaporti e altri documenti falsi (comma 4) e che ai sensi del comma 5, le Parti possono organizzare presso i rispettivi istituti di formazione attività a beneficio del personale dell'altra Parte contraente. Rileva che la collaborazione si esplica anche tramite l'esecuzione delle richieste di assistenza di cui all'articolo successivo.
  Passando ad illustrare l'articolo 4, evidenzia che esso disciplina le procedure per Pag. 81le richieste di assistenza e la loro esecuzione, individuandone i requisiti formali e sostanziali ed i motivi dell'eventuale rifiuto. Ricorda che è altresì prevista la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano comprometterne la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o gli impegni internazionali, o quando la loro esecuzione comporti costi non sopportabili per la Parte richiesta.
  Circa l'articolo 8, rileva che esso definisce i limiti e i livelli di protezione relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti trasmessi nell'ambito della cooperazione bilaterale, e dispone il loro utilizzo per i soli fini che rientrano nell'Accordo, salvo consenso della Parte inviante espresso per iscritto.
  Per quanto riguarda gli oneri finanziari, dettagliati nell'articolo 3 del disegno di legge, pone in evidenza che essi sono individuati in 57.861 euro annui a decorrere dall'anno 2015 e che a tali oneri si provvede mediante riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi di ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2015-2017, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Nel sollecitare una pronta approvazione di questo disegno di legge di ratifica, ricorda che il nostro Paese è stato sin dall'inizio uno dei partner occidentali più attivi nel promuovere il percorso d'integrazione europea ed atlantica dell'Azerbaijan, e ciò nella consapevolezza che l'intensificazione della collaborazione di Baku con l'Unione europea (attualmente inquadrata nell'ambito del Partenariato Orientale) e con l'Alleanza atlantica (alla quale l'Azerbaijan è legato da un Accordo di Partenariato) sono suscettibili di avvicinare gli obiettivi di completare la transizione del Paese verso la democrazia e di favorire la creazione di un'economia di mercato, garantendo nel contempo condizioni di stabilità e di sicurezza in un'area – quella del Caucaso – percorsa da gravi tensioni internazionali.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007.
C. 2800 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Valentino VALENTINI (FI-PdL), relatore, ricorda preliminarmente le importanti collaborazioni esistenti a livello universitario che hanno condotto allo svolgimento di importanti missioni archeologiche nel Paese asiatico e osserva in generale che a favore della ratifica di accordi quali quello in titolo depongono ragioni preponderanti, di carattere di sviluppo culturale e sociale, rispetto a quelle che vorrebbero sottoporne l'approvazione alla verifica del rispetto delle condizioni democratiche della controparte.
  Evidenzia quindi che l'Accordo tra Italia e Tagikistan sulla collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, firmato a Dushanbe il 22 maggio 2007 persegue l'obiettivo di migliorare la conoscenza tra i due Parti e di promuoverne i rispettivi patrimoni culturali attraverso lo scambio di dati ed esperienze tecnico-scientifiche. Rileva quindi che l'Accordo è finalizzato, inoltre, ad agevolare la collaborazione culturale Pag. 82e artistica nel campo della conservazione, della tutela e della valorizzazione del patrimonio artistico ed archeologico, impedendo i trasferimenti illeciti di beni culturali ed assicurando la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
  Con riferimento al contenuto, pone in rilievo che il testo si compone di un breve preambolo e 19 articoli, limitandosi a richiamare i più salienti.
  Sottolinea dunque che l'articolo 1 indica la finalità dell'Accordo, che consiste nella volontà delle due Parti di favorire la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, su basi paritarie e di reciprocità, anche nell'ambito dei programmi promossi dalle regioni italiane nonché in applicazione di programmi multilaterali dell'Unione europea. Rileva altresì che le Parti si impegnano a perseguire tale finalità in accordo con le rispettive legislazioni, con particolare riguardo alle norme vigenti in materia di immigrazione, e per quanto riguarda l'Italia, delle norme contenute nel Trattato di Schengen.
  Osserva ancora che con l'articolo 2 vengono individuati i settori della collaborazione che sono: arte e cultura; musei e biblioteche; tutela, valorizzazione e promozione dei patrimoni archivistici e documentari; istruzione universitaria e cooperazione interuniversitaria; scienza e tecnologia; turismo; scambi di informazioni e di aggiornata documentazione sui sistemi di istruzione scolastica.
  Ricorda poi che l'articolo 3 è dedicato all'istruzione universitaria, impegna le Parti a sviluppare scambi di esperienze e conoscenze attraverso seminari, scambi di docenti, convegni e corsi di perfezionamento.
  Rileva quindi che l'articolo 4 riguarda l'istruzione scolastica ed impegna le Parti a forme di collaborazione volte ad incrementare gli scambi di esperienze in ordine a metodi, materiali didattici e programmi in uso nei due sistemi scolastici; gli scambi di docenti e di esperti, ed anche gli scambi di informazioni in merito a istituzioni, organizzazioni ed imprese collegate con l'istruzione e la formazione, finalizzati anche al miglioramento di tecniche e materiali didattici.
  Circa l'articolo 5 pone in evidenza che esso riguarda la promozione della conoscenza, della diffusione e dell'insegnamento delle rispettive lingue e letterature, che le Parti si impegnano ad incrementare per mezzo di una maggiore diffusione di cattedre e lettorati presso le rispettive Istituzioni di scuola secondaria superiore ed Università, nonché incoraggiando la pubblicazione di vocabolari nelle due lingue, tagika ed italiana.
  Sull'articolo 6 osserva che esso prevede la possibilità che ciascuna Parte assegni borse di studio a studenti e docenti dell'altra Parte, ovvero periodi di formazione professionale e artigianale in Istituzioni di scuola secondaria superiore ed università, su base di reciprocità e secondo le disponibilità delle Parti.
  Richiama quindi i contenuti dell'articolo 7, dedicato alle forme di collaborazione culturale e artistica tra i due Paesi, evidenziando che esso stabilisce che tali finalità saranno perseguite attraverso la realizzazione congiunta di studi, progetti di ricerca e di formazione nelle aree di comune interesse; scambi di visite di personale tecnico-scientifico e di operatori delle arti visive e dello spettacolo, finalizzate ad incrementare le reciproche esperienze nei settori di competenza; organizzazione congiunta di conferenze, seminari e manifestazioni di carattere culturale ed artistico.
  In merito all'articolo 8 evidenzia che esso prevede la collaborazione delle Parti per il contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti di interesse culturale, storico e demo-etno-antropologico, nonché lo scambio di informazioni di polizia al riguardo; in tali attività le Parti agiranno nel rispetto delle convenzioni UNESCO sulla prevenzione e proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali (1970), ed UNIDROIT sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (1995).Pag. 83
  Passando ad illustrare quindi l'articolo 11, pone in rilievo che esso enumera le forme in cui si realizzerà la collaborazione scientifica e tecnologica tra le università, i centri di ricerca e altri soggetti dei due Paesi.
  Ricorda quindi che l'articolo 12 individua gli organi nazionali coordinatori dell'attuazione dell'Accordo (per l'Italia il MAECI).
  Passando a trattare dell'articolo 14, rileva che esso istituisce una Commissione mista che esaminerà i progressi della cooperazione culturale e scientifico-tecnologica e darà concretezza a programmi esecutivi triennali. La Commissione si riunirà alternativamente nelle due capitali in date che le Parti concorderanno attraverso i canali diplomatici.
  Osserva ancora che il disegno di legge di autorizzazione reca, oltre alle consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, valutati in 172 mila euro circa da coprire mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Sottolinea quindi che anche in questo caso, come per altri analoghi disegni di legge, sarà necessario intervenire per modificare la decorrenza degli oneri, aggiornandola all'esercizio in corso.
  Conclude auspicando una rapida approvazione del disegno di legge in titolo riferito ad un Accordo ormai risalente nel tempo, con un Paese dal potenziale interessante (come dimostra l'attenzione dimostrata da Cina ed India, che hanno recentemente aumentato la reciproca collaborazione economica e politica), grazie al miglioramento non solo del quadro macroeconomico, ma anche della situazione interna per quanto concerne la sicurezza.
  Osserva infine che dal punto di vista delle relazioni bilaterali, anche se la ridotta economia del Paese tende a mantenere l'interscambio su livelli modesti e nonostante un clima degli affari che non invoglia gli investitori stranieri, l'Italia gode in Tagikistan di un capitale di stima e di simpatia che potrebbe sviluppare le nostre relazioni in maniera più proficua anche attraverso un potenziamento della nostra offerta culturale, sostenuta proprio dall'accordo al nostro esame.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, avverte che, nessuno chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.
C. 3642 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Sandra ZAMPA (PD), relatrice, introducendo il provvedimento, ricorda che la Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture (AIIB), è stata istituita il 29 giugno 2015 con la firma a Pechino dell'Accordo istitutivo da parte dei delegati di 50 tra i 57 Paesi aderenti; la scadenza dei termini per l'adesione come membri fondatori è stata fissata al 31 dicembre 2015. Complessivamente, tra i membri fondatori, venti sono non regionali; tra questi vi sono quattordici Paesi dell'Unione europea (tra gli altri, oltre all'Italia, la Germania, la Francia, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia), tre Paesi europei non-UE (Svizzera, Norvegia e Islanda) e tre Paesi extra-europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).Pag. 84
  Evidenzia inoltre che la Banca ha il compito di promuovere lo sviluppo economico sostenibile dell'Asia attraverso l'investimento in infrastrutture. Rileva altresì che le operazioni – che assumono la forma di prestiti, partecipazioni al capitale e garanzie – si concentreranno nei settori dell'energia, dei trasporti, delle telecomunicazioni, delle infrastrutture rurali, dello sviluppo e della logistica urbana. Rileva ancora che sono finanziabili interventi in tutti i Paesi membri ed eccezionalmente anche in Paesi non membri, ove tali interventi siano riconosciuti essere nell'interesse dei primi. Pone inoltre in rilievo che, sollecitata soprattutto dai donatori, la Banca sta lavorando in stretto contatto con le altre banche di sviluppo multilaterali, soprattutto, con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (EBRD), con la Banca europea per gli investimenti (EIB), con il Gruppo della Banca mondiale e con l’Asian Development Bank, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone, che significativamente non hanno aderito alla nuova istituzione finanziaria multilaterale.
  Evidenzia poi che l'AIIB avrà inizialmente un capitale di 100 miliardi di dollari, di cui il 20 per cento è da versare e che ai Paesi regionali è riservata una quota del 75 per cento, mentre il rimanente 25 per cento è sottoscritto dai Paesi non regionali. Rileva quindi che le quote di partecipazione dei singoli Paesi sono state determinate mediante una formula che fa riferimento al prodotto interno lordo (PIL), all'interno di ciascuna categoria/Paese e che il maggiore azionista è la Cina, seguita da India e Russia; con una quota pari a circa il 2,57 per cento del capitale, l'Italia è il quinto Paese non regionale, dopo Germania, Francia, Brasile e Regno Unito.
  Pone altresì in risalto che la sede della Banca è a Pechino e che si prevede che le operazioni avranno inizio nel corso di quest'anno. Gli organi direttivi della Banca, il Consiglio dei Governatori e il Consiglio di amministrazione, non sono residenti.
  Per quanto attiene ai contenuti del disegno di legge, osserva che i primi due articoli contengono le consuete disposizioni circa l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione: e che in particolare l'articolo 2 precisa che l'Accordo avrà piena esecuzione dalla data di entrata in vigore dello stesso, fissata (ai sensi dell'articolo 59) nel momento in cui saranno stati depositati strumenti di ratifica validi da almeno dieci membri rappresentanti non meno del 50 per cento del capitale iniziale fissato in sede di costituzione.
  Rileva poi che l'articolo 3 indica la quota di partecipazione del nostro Paese (2.571.800.000 dollari statunitensi), di cui l'80 per cento costituito da capitale a chiamata e il 20 per cento da capitale da versare. Sotto il profilo finanziario, sottolinea che il disegno di legge autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare le necessarie operazioni per la copertura finanziaria degli oneri previsti, il cui versamento è previsto nell'arco temporale 2016-2019 così come stabilito dall'articolo 6 dell'Accordo istitutivo
  Evidenzia inoltre che il versamento della quota di partecipazione italiana – che viene stimata in 515 milioni di euro (206 milioni di euro per l'anno 2016 e 103 milioni di euro annui dal 2017 al 2019) verrà coperto attraverso il ricorso alle somme giacenti sul conto corrente di tesoreria 20013 (derivanti dai recuperi relativi alle ristrutturazioni del debito per le quali il Tesoro aveva indennizzato la SACE spa), nella disponibilità del Dipartimento del Tesoro anche per operazioni finanziarie relative all'attività internazionale del Dipartimento medesimo, nonché per l'importo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Chiede quindi al Rappresentante Pag. 85del Governo conferma circa l'effettività di tali coperture, poiché nella relazione tecnica si legge che l'attuazione dell'accordo «non implica aggravi di bilancio», mentre proprio a partire dal bilancio 2018, secondo quanto disposto dall'articolo 4, si dovrà ricorrere, per la copertura di 60 milioni annui, ai fondi di riserva dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Osserva ancora che una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge di ratifica consentirà al nostro Paese – che assume la qualifica di socio fondatore – di avvalersi anche dei vantaggi riservati a questa categoria (attribuzione di 600 ulteriori voti, in eccesso rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione azionaria in senso stretto).
  Pone quindi in rilevo l'importanza, sotto il profilo dell'opportunità, di poter raggiungere l'obiettivo di ratificare e sottoscrivere le quote nel più breve tempo possibile, auspicabilmente entro la scadenza del 31 dicembre di quest'anno, onde poter prendere parte, in veste di Paese membro, sia alle riunioni del Consiglio dei Governatori sia alla prima riunione annuale della Banca (prevista per giugno 2016). Osserva infatti che una non sollecita ratifica condizionerebbe invece la presenza italiana anche all'interno dello schema di avvicendamento ai vertici della struttura di governance, impedendo l'elezione di un eventuale Direttore esecutivo o di un Vice Direttore italiano, cariche riservate a rappresentanti di Paesi che abbiano acquisito la qualifica di soci.
  Rileva inoltre che, in quanto azionista dell'AIIB, l'Italia parteciperà alle riunioni degli organi di governo della Banca, nei quali è rappresentata dal Ministro dell'economia e delle finanze e che, in aggiunta, l'Italia disporrà di un proprio rappresentante nel board dell'istituzione, oppure, alternativamente, di una posizione di alternate o di osservatore.
  Tra gli obiettivi di medio e lungo periodo segnala poi la creazione di opportunità per l'internazionalizzazione delle imprese italiane e la partecipazione a gare d'appalto per i progetti finanziati dall'AIIB.
  Ritiene in ogni caso necessari un attento monitoraggio ed una valutazione continua dell'impatto dell'attività svolta dall'AIIB da parte degli organi parlamentari competenti, nel quadro della disamina delle performances delle istituzioni finanziarie internazionali, soprattutto per conoscere l'impatto specifico in termini di opportunità per le imprese e i consulenti italiani che potrà essere verificata mediante l'analisi delle rilevazioni statistiche relative alle gare di appalto e fornitura di servizi di consulenza, riportate nella relazione annuale prevista dalla nuova normativa generale sulla cooperazione allo sviluppo (articolo 12 della legge n. 125 del 2014).
  Osserva ancora che la proposta di creare una banca con azionariato di maggioranza asiatico per finanziare investimenti in infrastrutture era stata lanciata nell'ottobre 2013 durante le visite nel sud est asiatico del presidente cinese Xi Jinping e del primo ministro Li Keqiang per partecipare al vertice ASEAN e a quello della cooperazione economica Asia-Pacifico (Apec), proprio quando il presidente Obama, che aveva fatto del «Pivot to Asia» uno dei temi della sua politica estera, si vedeva costretto a cancellare la sua presenza ai due vertice per affrontare sul fronte domestico le trattative per l'innalzamento del tetto sul debito pubblico.
  Ricorda poi che, oltre alla scontata motivazione economica (secondo stime della Banca asiatica di sviluppo, il fabbisogno d'infrastrutture in Asia nel decennio 2010-2020 supera gli 800 miliardi di dollari l'anno), l'AIIB viene vista anche come una risposta al continuo stallo del Congresso USA di fronte all'adozione di proposte di riforma dei meccanismi di voto nel Fondo monetario internazionale, che dovrebbero dare alla Cina ed alle altre potenze economiche emergenti un maggiore ruolo, più consono con la loro accresciuta dimensione economica ed influenza politica.Pag. 86
  Rileva inoltre che la creazione della nuova istituzione è stata interpretata dagli analisti internazionali come parte di un'offensiva più ampia di Pechino per creare nuove istituzioni economiche e finanziarie che ne accresceranno l'influenza internazionale: all'AIIB si aggiunge infatti la New Development Bank, o Brics bank, istituzione multilaterale di sviluppo operativa dal 2014 e la proposta, avanzata dal governo di Li Keqiang, di creare la banca di sviluppo dell'Organizzazione di cooperazione di Shangai, raggruppamento eurasiatico alternativo all'Ocse, egemonizzato dalla stessa Cina e dalla Federazione russa.
  Evidenzia altresì che l'ingresso nell'AIIB di partner europei (tra gli altri, oltre al Regno Unito, Italia, Germania, Francia, Spagna e Svezia) e di alcuni alleati degli Stati Uniti in Asia orientale e Oceania, come Corea del Sud, Australia e Nuova Zelanda, è un evento significativo, che ha avuto come diretta conseguenza quella di diluire la presenza cinese nella Banca: la Cina mantiene un ruolo predominante anche se non schiacciante (30 per cento delle azioni complessive, contro l'8,5 per cento dell'India e il 6,7 per cento della Russia – dei paesi BRICS, il Brasile è il nono membro in termini di dimensioni, con il 3,4 per cento delle azioni, mentre il Sudafrica detiene solo lo 0,6 per cento delle azioni). Ricorda poi che resta in ogni caso la contrarietà dell'Amministrazione USA che ha espresso «preoccupazione per gli standard» dell'AIIB e che soprattutto ha stigmatizzato l'entrata del Regno Unito nell'azionariato della Banca.
  Osserva quindi che nonostante la ricostruzione della dinamica che ha portato all'adesione degli Stati europei possa fare pensare più a un «effetto domino» della decisione del Regno Unito di diventare membro della Banca più che a un preciso progetto politico europeo, l'ingresso dei Paesi dell'Unione europea può essere visto con favore soprattutto se questi ultimi, assieme ad Australia, Corea del Sud, ecc., sapranno rendersi promotori di uno sviluppo della AIIB improntato ai più alti standard di accountability e capacità di selezione dei progetti da finanziare.
  Rileva quindi che l'adesione del nostro Paese appare pienamente condivisibile alla luce della forte intensificazione del ritmo di crescita degli investimenti cinesi in Italia negli ultimi anni: basti pensare che Pechino ha oggi partecipazioni rilevanti in Terna, Saipem, Assicurazioni generali, ENI, Enel, Prysmian, Telecom Italia e FCA.
  Evidenzia ancora che spetterà in ogni caso all'Italia ed agli partner UE il compito non agevole di integrare all'interno del sistema delle organizzazioni finanziarie internazionali (formato dalla Banca mondiale, dal Fondo Monetario internazionale e, a livello regionale, dalla Banca asiatica di sviluppo, guidata dagli Stati Uniti e dal Giappone), istituzioni concepite e proposte, almeno in parte, come alternative; e, operativamente, quello di rendere la AIIB realmente accountable, multilaterale e «multipolare» anche dal punto di vista della selezione e gestione dei progetti d'investimento in Asia. Ricorda infatti che per oltre un decennio la Cina ha investito massicciamente in infrastrutture in paesi dell'Africa e dell'America Latina in cambio dell'accesso a risorse naturali, spesso in maniera poco trasparente, appoggiando governi discutibili, e con risultati a volte inferiori alle aspettative. Osserva pertanto che la scelta di un canale multilaterale, sia pure controllato in misura maggiore, può essere un segnale di una disponibilità ed interesse a seguire più da vicino le regole del gioco accettate dalla Comunità internazionale, ed un segnale di maturazione della diplomazia economica cinese.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA osserva come la ratifica in titolo rappresenti uno dei più rilevanti provvedimenti nel suo genere per il nostro Paese, costituendo una scelta strategica fondamentale, anche con riferimento all'esperienza seguita al superamento degli storici Accordi di Bretton Woods ed al nuovo quadro finanziario globale. Reputa pertanto necessaria una discussione seria e approfondita, che comprenda anche le Pag. 87prospettive aperte dalla cosiddetta «Via della seta».

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, alla luce delle imminenti votazioni in Aula, evidenzia come ciò sia un'ulteriore testimonianza della compressione dei lavori delle Commissioni. Assicurando che il seguito di un dibattito di merito del provvedimento in titolo avrà luogo al più presto, ricorda la corrispondenza inviata ripetutamente alla Presidenza della Camera sul tema dell'organizzazione dei lavori tra Aula e Commissioni.

  Carlo SIBILIA (M5S), esprimendo soddisfazione per l'intento testé manifestato dal rappresentante del Governo e dallo stesso presidente Cicchitto in merito ad un maggiore approfondimento del tema, auspica che si tratti di un mutamento di approccio da parte governativa in generale sui provvedimenti di ratifica. Evidenzia poi alcuni aspetti problematici del provvedimento in titolo. Riporta infatti le osservazioni formulate nell'analisi di impatto sulla regolamentazione allegata al provvedimento stesso, in particolare nelle sezioni III e IV, dalla lettura delle quali si desumerebbe una vera e propria preoccupante cessione di sovranità.
  Nello stigmatizzare altresì che l'Accordo viene riprodotto in italiano tramite una traduzione non ufficiale, manifesta la contrarietà del suo gruppo alla sigla di accordi che potrebbero finanziare progetti privati con l'utilizzo del patrimonio pubblico, che sarebbe invece da tutelare.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, replicando alle osservazioni del deputato Sibilia, evidenzia come non vi sia alcuna cessione di sovranità, ma il provvedimento prospetti una partecipazione dell'Italia ad un fondo di cooperazione economica con una pluralità di soggetti partecipanti.

  Carlo SIBILIA (M5S) replica, a sua volta, alle affermazioni del sottosegretario Amendola, dando lettura della sezione IV dell'analisi di impatto sulla regolamentazione allegata al testo del provvedimento. Osserva, quindi, come il nostro Paese, per effetto di questi accordi, rischi di perdere peso internazionale e la nostra sovranità nazionale possa essere estremamente ridotta.

  Fabrizio CICCHITTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati.

COMITATO DEI NOVE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
Esame emendamenti C. 3511-A Governo.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sugli esiti della missione in Armenia in occasione del Second Global Forum against the Crime of Genocide (23-24 aprile 2016).