CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 93

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 9.25.

Indagine conoscitiva su «Industria 4.0»: quale modello applicare al tessuto industriale italiano. Strumenti per favorire la digitalizzazione delle filiere industriali nazionali – Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).
(Svolgimento e conclusione).

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche, attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Claudio DE ALBERTIS, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Lorenzo BASSO (PD) e Alberto BOMBASSEI (SCpI)

  Claudio DE ALBERTIS, presidente dell'Associazione nazionale costruttori edili, risponde ai quesiti posti.

Pag. 94

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ringrazia l'audito per il suo contributo e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 10.15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.

Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancelleri.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3725).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che, in data 26 aprile 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3725 d'iniziativa del deputato Basso «Disciplina dell'attività di ristorazione e ricettiva in abitazione privata» che verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 3258 Minardo e C. 3337 Cancelleri. Ne dispone, pertanto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e abbinate.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Veronica TENTORI (PD), relatrice, illustra il contenuto del testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, trasmesso dalla Commissione di merito. Il testo unificato in esame è composto da 12 articoli.
  L'articolo 1 dispone che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, promuovendo interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri; a tal fine, lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella presente legge.
  L'articolo 2 dispone che, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene definito ogni tre anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, che garantisce gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Tale piano risponde alle finalità definite nel comma 3 del medesimo articolo, tra le Pag. 95quali, segnalo la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali, la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario e, infine, la promozione della formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del suddetto Piano d'azione nazionale e della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Il comma 7 del suddetto articolo affida il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, al Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. All'articolo 2 segnalo in particolare, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2: in base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile.
  L'articolo 3 stabilisce che le regioni e gli altri enti diano attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. Inoltre, i commi da 3 a 5 dettano disposizioni riguardanti il Centro per il libro e la lettura che provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura e che, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali che dispongono dei requisiti richiesti.
  L'articolo 4 reca disposizioni sulle biblioteche pubbliche, che adeguano l'erogazione dei propri servizi alle caratteristiche determinate dal decreto del ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 5 riguarda i sistemi bibliotecari, ovvero reti di biblioteche che cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo possibili strutture e risorse. Il comma 2 del suddetto articolo prevede che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura. Il comma 3 affida all'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), l'individuazione dei servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti. Il comma 4 del medesimo articolo prevede che le regioni disciplinano, d'intesa con l'ICCU, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati.
  L'articolo 6 reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche, affidando al servizio bibliotecario nazionale il compito di assicurare l'accesso aperto alle opere presenti anche in formato digitale, dettando altresì i requisiti dei contratti o convenzioni che i soggetti pubblici possono stipulare per attribuire a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzione digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. Pag. 96
  L'articolo 7 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola, prevedendo, tra l'altro, al comma 4 che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Viene, altresì, istituita, al comma 8 del medesimo articolo, la Settimana della lettura a scuola, cui partecipano ogni anno le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura.
  L'articolo 8, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, contiene disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017 di importo nominale di 200 euro annui, che può essere può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  Il successivo articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali disciplinati dalla presente legge, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro annui.
  L'articolo 10, di particolare interesse per le competenze della X Commissione, reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete.
  L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria. Infine, l'articolo 12 contiene disposizioni finali.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 27 aprile 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10. alle 15.15.