CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 28 APRILE 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.15.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
C. 3530 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 aprile 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nel corso della precedente seduta, osserva che l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, potendo comportare solo effetti di scarsa rilevanza, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Segnala che l'articolo 7 della Convenzione, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione medesima, potendo comportare solo effetti trascurabili, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che prudenzialmente non sono stati stimati eventuali effetti positivi di gettito derivanti dall'articolo 8 dell'Accordo, in materia di utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea.
  Rileva che l'articolo 9 della Convenzione, che stabilisce criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali e finanziari tra imprese associate, appare suscettibile di determinare effetti di segno non univoco e comunque meramente eventuali.
  Evidenzia che l'aliquota del 10 per cento utilizzata per determinare la stima di gettito, indicata come aliquota massima nell'articolo 12 della Convenzione, concernente canoni (corrispettivi per diritti d'autore, anche su software, brevetti, marchi di fabbrica), rappresenta quella che di prassi troverà applicazione nei confronti dei redditi ricadenti in tale fattispecie.
  Rileva che l'articolo 15 della Convenzione, in materia di redditi da lavoro subordinato, poiché ribadisce il principio di tassazione concorrente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Fa presente che l'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi degli amministratori, appare suscettibile di determinare effetti sia positivi sia negativi per la finanza pubblica, che sono tuttavia da ritenere di trascurabile entità a causa delle esigue fattispecie considerate.
  Precisa che eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, in materia di pensioni, redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e somme ricevute da studenti, appaiono estremamente limitati nella loro entità data l'esiguità delle fattispecie in esame.
  Assicura che le attività di cui all'articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Ritiene necessario, all'articolo 3 del provvedimento, differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017, in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione in oggetto. Considera conseguentemente necessario, in tale quadro, provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, da un lato, imputando gli oneri ai fondi speciali di parte corrente risultanti dalla legge di stabilità 2016, dall'altro, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3530 Governo, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, potendo comportare solo effetti di scarsa rilevanza, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 7 della Convenzione, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione medesima, potendo comportare solo effetti trascurabili non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    prudenzialmente non sono stati stimati eventuali effetti positivi di gettito derivanti dall'articolo 8 dell'Accordo, in materia di utili derivanti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea;
    l'articolo 9 della Convenzione, che stabilisce criteri di carattere generale in tema di trasferimenti commerciali e finanziari tra imprese associate, appare suscettibile di determinare effetti di segno non univoco e comunque meramente eventuali;
    l'aliquota del 10 per cento utilizzata per determinare la stima di gettito, indicata come aliquota massima nell'articolo 12 della Convenzione, concernente canoni (corrispettivi per diritti d'autore, anche su software, brevetti, marchi di fabbrica ecc.), rappresenta quella che di prassi troverà applicazione nei confronti dei redditi ricadenti in tale fattispecie;
    l'articolo 15 della Convenzione, in materia di redditi da lavoro subordinato, poiché ribadisce il principio di tassazione concorrente, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi degli amministratori, appare suscettibile di determinare effetti sia positivi sia negativi per la finanza pubblica, che sono tuttavia da ritenere di trascurabile entità a causa delle esigue fattispecie considerate;
    eventuali effetti di gettito derivanti dagli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, in materia di pensioni, redditi derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche e somme ricevute da studenti, appaiono estremamente limitati nella loro entità data l'esiguità delle fattispecie in esame;
    le attività di cui all'articolo 25 della Convenzione, in materia di scambio di informazioni, potranno essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 3 del provvedimento appare necessario differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017, in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell’iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione in oggetto;
    in tale quadro, appare altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, da un lato, imputando gli oneri ai fondi speciali di parte corrente risultanti dalla legge di stabilità 2016, dall'altro, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 380.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato.
C. 2039 Governo-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è stato già esaminato nella seduta del 12 aprile 2016 dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione ed una condizione semplice. Rammenta, altresì, che in data 19 aprile 2016 le Commissioni di merito ne hanno successivamente concluso l'esame in sede referente, apportando al testo le modifiche necessarie per recepire le quattro condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione contenute nel parere della Commissione bilancio. Avverte che, in quella sede, non è stata invece recepita la condizione semplice, volta a sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera d) dell'articolo 5, comma 1, recante una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, posto che l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega medesima.
  Alla luce di tali considerazioni, nel ribadire l'opportunità che venga accolta anche la condizione semplice testé richiamata, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2039 Governo e abb.-A, recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;
   ritenuto che all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, come confermato dal Governo, appare necessario sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera d), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera d)».

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  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel convenire circa la necessità di sopprimere la lettera d) del citato articolo 5, comma 1, concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, in merito all'articolo 1, commi da 1 a 35, recante disposizioni sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso, rileva preliminarmente che le quantificazioni riportate nella relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, appaiono coerenti rispetto ai parametri e alle ipotesi adottate dalla medesima relazione. In ordine a tali ipotesi, evidenzia peraltro l'opportunità di acquisire ulteriori elementi al fine di suffragarne la prudenzialità. In particolare, evidenzia i seguenti aspetti.
  Relativamente alla platea delle coppie interessate, la relazione tecnica considera un numero di coppie crescente nel tempo fino a raggiungere, a regime, una stima di 67.000 coppie nel 2025. In proposito, evidenzia che non si dispone di dati di raffronto rispetto alla predetta ipotesi. Ritiene sarebbe peraltro utile che fossero esplicitati gli elementi posti alla base della distribuzione ipotizzata (n. 16.750 coppie nel 2016, n. 22.333 coppie nel 2017, n. 27.917 nel 2018, fino a raggiungere n. 67.000 coppie nel 2025). Ritiene che andrebbe altresì chiarito se la valutazione del Governo incorpori l'ipotesi di una stabilizzazione della platea oltre il decennio. Inoltre, con specifico riferimento alla platea ipotizzata ai fini del calcolo dei maggiori oneri previdenziali e alla relativa distribuzione su base annua (da un numero di 7.500 coppie nel 2016 a un numero di 30.000 coppie nel 2025), la relazione tecnica richiama fattori di carattere demografico e socio-culturale. Anche in questo caso ritiene utile che siano esplicitati gli specifici parametri nonché le ipotesi – riferite, tra l'altro, alla distribuzione anagrafica e al rischio di premorienza – alla base dello sviluppo temporale indicato e dell'entità della platea complessiva presa a riferimento ai fini delle stime. Infine, sempre nel quadro delle valutazioni di prudenzialità, anche per la predetta platea occorrerebbe acquisire la valutazione del Governo riguardo alla possibile proiezione oltre il periodo considerato al fine di verificare gli eventuali riflessi sull'onere a regime. Con specifico riferimento agli effetti fiscali, andrebbe altresì chiarito se sussista la possibilità di una estensione ai soggetti interessati dalle disposizioni in esame di ulteriori benefici, connessi alla detraibilità degli oneri sostenuti per la persona a carico – quali, ad esempio, quelli relativi alle spese mediche –, tenuto conto che la relazione tecnica fa esclusivo riferimento alla detrazione per coniuge a carico.
  Con riferimento all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, ferme restando le considerazioni sopra esposte circa la numerosità della platea considerata, la quantificazione appare congrua rispetto ai parametri e alle ipotesi fissate nella relazione tecnica.
  In merito agli effetti dei diritti successori, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui i relativi effetti di gettito risulterebbero di trascurabile entità.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, commi da 36 a 65, in materia di convivenze di fatto, non ha osservazioni da formulare, preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica.
  In merito all'articolo 1, commi 66 e 67, che recano la copertura finanziaria e la clausola di salvaguardia, osserva che il comma 66 dell'articolo 1 individua l'integrale copertura finanziaria degli oneri del provvedimento – valutati, in misura crescente Pag. 58di anno in anno, in 3,7 milioni di euro per il 2016 sino ad un importo, a regime, di 22,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025 – nel concorrente utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) e del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze relativo al bilancio triennale 2016-2018. Con riferimento alla quota parte degli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica, nel prendere atto delle delucidazioni già fornite in tal senso dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato, ritiene tuttavia opportuno acquisire una conferma – se non altro in ragione della proiezione temporale degli oneri medesimi – circa il fatto che il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità e che il suo utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Con riferimento, invece, alla quota parte degli oneri imputati al Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fa presente che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità. Per quel che concerne, infine, la clausola di salvaguardia di cui al successivo comma 67, segnala che la sua attivazione, nel caso di eventuale scostamento degli oneri rispetto alle previsioni, viene imputata alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Sul punto, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'eventuale attivazione della predetta clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 aprile 2016.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è ancora in attesa dei chiarimenti da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene necessario procedere alla predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, ciò nell'ottica di poter compiere una verifica puntuale degli oneri eventualmente derivanti dall'attuazione del medesimo.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, concorda con la richiesta testé formulata dal rappresentante del Governo.

  La Commissione delibera, pertanto, di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di dieci giorni, di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame.
  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Atto n. 289.

(Rilievi alle Commissioni I e III).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, non ha osservazioni da formulare, per i profili di quantificazione, sullo schema di regolamento in esame, il quale risulta corredato di relazione tecnica. Quanto invece ai profili di copertura finanziaria, considera necessario riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3 del provvedimento, prevedendo che dall'attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125 (atto n. 289);
   rilevata la necessità di riformulare correttamente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 3, prevedendo che dall'attuazione del presente regolamento «non devono derivare» – anziché «non derivano», come attualmente stabilito dal testo – nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   all'articolo 3 sostituire le parole: non derivano con le seguenti: non devono derivare».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
Atto n. 291.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che il provvedimento in titolo, corredato di relazione tecnica, è adottato in attuazione dell'articolo 5 della legge n. 124 del 2015, che ha delegato il Governo – nell'ambito Pag. 60del più generale processo di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ad adottare uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché per l'individuazione dei procedimenti per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva. Rammenta che al richiamato articolo 5 non sono stati, a suo tempo, ascritti effetti finanziari e che l'articolo 23 della medesima legge n. 124 del 2015 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento e dei relativi decreti attuativi non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva possibilità, per le competenti amministrazioni, di provvedere all'attuazione delle misure in esame nell'ambito delle risorse già disponibili a normativa vigente, ciò anche con riguardo all'attivazione, in modalità telematica, delle procedure previste dal testo. Fa riferimento, in particolare, alla predisposizione di moduli standardizzati per le diverse tipologie di procedimento, al funzionamento degli sportelli unici per la presentazione delle istanze e delle segnalazioni, nonché agli adempimenti connessi all'introduzione di una SCIA unica anche in presenza di più attività soggette all'obbligo di segnalazione e in presenza di procedimenti di competenza di più amministrazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in riferimento alle richieste di chiarimento testé formulate, tiene comunque a precisare che le amministrazioni competenti provvederanno all'attuazione delle misure previste dal decreto legislativo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, specificando altresì che l'utilizzo delle modalità di trasmissione telematiche previste dal codice dell'amministrazione digitale consentirà, rispetto alla disciplina attuale, un'ulteriore riduzione dei costi a carico delle amministrazioni interessate.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti.
Atto n. 290.

(Rilievi alle Commissioni VI e XI).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 21 aprile 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), contenente chiarimenti in ordine alle questioni evidenziate dal relatore nel corso della precedente seduta.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, anche alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (atto n. 290);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    con riferimento alle risorse stanziate, nel Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle Pag. 61imprese istituito dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 147 del 2013, per l'esercizio 2014, pari ad euro 1.818.872, non si determinano effetti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento nell'esercizio 2016, poiché nelle stime tendenziali, aggiornate in occasione del DEF 2016, si è tenuto conto dell'erogazione di tali somme che, nelle more della definizione del decreto in esame, risultano impegnate per le finalità indicate dal medesimo articolo;
    non sono state invece impegnate le risorse del predetto Fondo relative all'esercizio 2015, pari ad euro 39.245 che, conseguentemente, risultano confluite in economia;
   rilevata l'opportunità di sostituire l'attuale rubrica dell'articolo 5 con la seguente: «Disposizioni finanziarie»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Disposizioni finanziarie».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede delucidazioni in merito al previsto utilizzo nell'anno 2016 di risorse stanziate per l'anno 2014 in favore del Fondo per la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese, anche in relazione al richiamo, contenuto nella nota della Ragioneria generale dello Stato, all'aggiornamento delle stime tendenziali riportate nel DEF 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che il richiamo all'aggiornamento delle stime tendenziali del DEF 2016, contenuto nella citata nota, sottolinea il fatto che gli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno sono stati considerati nei citati tendenziali, posto che si tratta di risorse già registrate come residui nel bilancio dello Stato e di cui era previsto l'utilizzo per l'anno in corso proprio mediante il presente provvedimento.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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