CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 aprile 2016
632.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 27 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971, fatto a Rabat il 1o aprile 2014; b) Pag. 43Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1o aprile 2014.
C. 3458 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Khalid CHAOUKI (PD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, ricorda come il primo dei due Accordi in titolo integri le disposizioni della Convenzione per migliorare la cooperazione tra i due Paesi e rafforzare il contrasto al crimine internazionale. Osserva, quindi, che il primo Accordo, che segue il modello della Convenzione del Consiglio d'Europa del 1957 e si compone di 11 articoli, all'articolo 2, in particolare, introduce norme sulla non applicabilità della pena di morte o di altre pene contrarie alla legge dello Stato richiesto. Gli articoli 3 e 4 prevedono alcune ipotesi in cui si può opporre un rifiuto all'estradizione (reati politici, timori fondati che nei confronti della persona vi siano rischi di discriminazione, casi di amnistia, indulto o grazia, ed altro). Sono modificate le norme della Convenzione che limitavano l'estradizione in materia di reati fiscali, di imposte, dogana e di cambio. L'Accordo non comporta oneri finanziari.
  Osserva quindi che il secondo Accordo è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato di cittadinanza di cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato, al fine di facilitarne la rieducazione e il reinserimento sociale. La scelta di sottoscrivere una Convenzione bilaterale tra l'Italia e il Marocco è stata dettata dalla considerazione che con il Regno del Marocco mancava uno strumento internazionale in tale materia, atteso, in particolare, il fatto che il Regno del Marocco non ha aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa e aperta alla sottoscrizione ed adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983. Pone in rilievo che tale Convenzione, come è noto, costituisce lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Rammenta altresì che la Convenzione tra Italia e Marocco, sottoscritta a Rabat nell'aprile 2014, costituita da 22 articoli, prevede che il trasferimento dei detenuti possa avvenire solo per cittadini di uno solo dei due Stati contraenti (non si applica quindi a soggetti con doppia cittadinanza), solo se la sentenza è esecutiva, se il periodo da espiare è superiore all'anno e se il reato commesso è previsto come tale anche dall'altro Stato. Il trasferimento può essere richiesto dallo Stato o dal detenuto, che deve essere comunque preventivamente informato della possibilità offerta dalla Convenzione. Il trasferimento non può in ogni caso avere luogo senza il consenso espresso del condannato.
  La Convenzione individua le Autorità centrali competenti nel Ministero della giustizia per l'Italia e nella Delegazione generale dell'Amministrazione penitenziaria per il Marocco. La Convenzione prevede in ogni caso che il detenuto non possa essere processato, arrestato e condannato per gli stessi fatti che hanno già determinato la condanna nell'altro Stato. Vi sono poi previsioni in relazione ai documenti da presentare a sostegno della domanda di trasferimento, alla lingua di traduzione degli atti e alle modalità di consegna della persona trasferita.
  Passando al disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 26 novembre scorso, rileva che esso consta di quattro articoli che ineriscono rispettivamente all'autorizzazione alla ratifica, all'ordine di esecuzione, alla copertura finanziaria ed all'entrata in vigore dei testi. Pone in rilievo che gli oneri – sulla base di una stima di circa 200 trasferimenti annui – sono valutati in circa 340 mila euro annui, a decorrere dall'anno 2015.
  Auspica, in conclusione, una rapida approvazione del provvedimento in titolo, Pag. 44che si inserisce in una cornice di rapporti in costante rafforzamento in tutti i settori, testimoniata dai numerosi, recenti incontri bilaterali, anche a livello parlamentare, e che corrisponde ad una precisa opzione di politica estera di Rabat che si muove in una dimensione multipolare, mettendo in evidenza una sempre più spiccata apertura nei riguardi dell'Unione europea.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015.
C. 3462 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marietta TIDEI (PD), relatrice, osserva che l'Accordo all'esame della Commissione, al pari di altri già esaminati dalla stessa, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un Accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  Evidenzia quindi che l'Accordo rappresenta una delle basi per potere inserire il Turkmenistan nella white list dei Paesi e dei territori che consentono un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, da emanare ai sensi dell'articolo 168-bis del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 1, comma 83, della legge finanziaria del 2008.
  Con riferimento al contenuto, pone in risalto che l'Accordo in titolo si compone di 14 articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 1, riguardante le informazioni oggetto dello scambio: si tratta di quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, per il recupero e la riscossione coattiva dei crediti d'imposta oppure per le indagini e i procedimenti giudiziari legati a questioni fiscali, mentre restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni. L'articolo 2 stabilisce che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata.
  Osserva altresì che l'articolo 3 enumera le imposte considerate dall'Accordo, che per l'Italia sono: imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), imposta sul reddito delle società (IRES), imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), imposta sul valore aggiunto (IVA), imposta sulle successioni, imposta sulle donazioni e imposte sostitutive. Evidenzia che per il Turkmenistan si fa riferimento all'imposta sul valore aggiunto, alle accise, all'imposta sul reddito da utili delle persone giuridiche, all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'imposta sulle risorse naturali ed all'imposta sul patrimonio. Ricorda che è altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo Pag. 45le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame.
  Osserva ancora che l'articolo 5, redatto – come sottolineato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – secondo il modello di TIEA elaborato dall'OCSE, rappresenta il fulcro dell'Accordo: la norma, infatti, stabilisce le modalità con cui le informazioni sono richieste da una delle Parti e fornite dall'altra. Evidenzia che in particolare, il paragrafo 4 prevede il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, prevedendo che le autorità competenti di ciascuna Parte possano ottenere e fornire su richiesta informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona che agisca in qualità di intermediario e fiduciario, inclusi i procuratori fiduciari, e informazioni riguardanti la proprietà di società di capitali, società di persone, trust, fondazioni, «Anstalten».
  Conclude raccomandando l'approvazione del disegno di legge in titolo, che concorrerà a rafforzare la cooperazione economica tra Italia e Turkmenistan, attualmente incentrata sul settore energetico, che è infatti suscettibile di interessanti sviluppi, come è emerso nel corso della visita ad Ashgabat del Presidente del Consiglio Renzi nel novembre scorso e della visita in Italia del Presidente del Turkmenistan nel maggio scorso per l'inaugurazione del padiglione nazionale turkmeno presso l’Expo di Milano.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
C. 3199 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Difesa e Bilancio.
  Segnala quindi che la Commissione Difesa nel proprio parere ha dato risalto al fatto che la modifica dell'Allegato IV alla Convenzione è mirata a far incrementare i programmi di armamenti in regime di cooperazione multinazionale, nonché ad agevolare l'adesione all'OCCAR da parte di altri Stati, oltre ai sei firmatari della Convenzione, soprattutto tra quelli che già partecipano a programmi sviluppati dall'Organizzazione. Avverte altresì che la Commissione Bilancio, nel sottolineare che il provvedimento apporta delle modifiche di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari diretti per il bilancio dello Stato, ha segnalato che la relazione tecnica giunge ad ipotizzare risparmi connessi alla Decisione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Alli, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

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  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
C. 3269 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 marzo scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Finanze e che è testé pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia. Avverte altresì che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente, il relatore, onorevole Fabio Porta, ha presentato gli emendamenti 4.1 e 4.2.

  Fabio PORTA (PD), relatore, illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, da lui presentati.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1 e 4.2 del relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.1 e 4.2 del relatore (vedi allegato 1).
  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
C. 3529 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Bilancio – che ha evidenziato come l'Accordo comporti per l'Erario un prevedibile aumento di gettito derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione – e Finanze. Avverte altresì che è testé pervenuto il parere favorevole della Commissione Giustizia.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, onorevole Tidei, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

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Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
C. 3530 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 marzo scorso.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali e Finanze. Quest'ultima ha in particolare segnalato la notevole rilevanza della Convenzione anche ai fini della eliminazione dei paradisi fiscali e dell'incremento di gettito. Inoltre, grazie a questa ratifica, verrebbe meno il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e ciò anche in linea con le recenti indicazioni fornite dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington. Secondo la Commissione Finanze sussiste l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento, in quanto la ratifica della Convenzione costituirà la base legale per l'Italia anche per chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali.
  Segnala che la Commissione Bilancio ha testé espresso un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Conseguentemente il relatore, onorevole Porta, ha predisposto l'emendamento 3. 1.

  Carlo SIBILIA (M5S) manifesta la necessità di un approfondimento istruttorio, in generale sulle ratifiche di accordi miranti ad evitare le doppie imposizioni ed in particolare sull'Accordo in titolo, anche in relazione ai recenti scandali relativi all'elusione fiscale portati alla luce dalla vicenda dei cosiddetti Panama Papers. A tal proposito, nel segnalare il consenso del gruppo sull'opportunità di ratificare accordi sulla materia oggetto del disegno di legge in titolo, avanza la proposta di svolgere un ciclo di audizioni in congiunta con le Commissioni Bilancio e Finanze, al fine di valutare se il testo del provvedimento in esame possa essere efficace anche per evitare dinamiche di triangolazioni finanziarie a livello internazionale, rese possibili dalla perdurante piaga dei differenti regimi di imposizione fiscale esistenti a livello globale. Evidenzia, quindi, che un tale ciclo di audizioni di approfondimento sul tema porterebbe ad una maggiore consapevolezza sul testo da porre in votazione.

  Fabio PORTA (PD), relatore, stimando, quindi, interessante la proposta dei colleghi del M5S finalizzata ad audizioni di esperti dell'OCSE o del Ministero dell'economia e delle Finanze per comprendere l'impatto del provvedimento in esame e le dinamiche dell'azione internazionale di contrasto al fenomeno dell'evasione ed elusione fiscale, rileva tuttavia che il provvedimento in titolo offre di per sé l'opportunità di pervenire al superamento del cosiddetto segreto bancario con la Repubblica di Panama anche alla luce degli scandali richiamati, auspicandone pertanto una approvazione condivisa da parte di tutti i gruppi.

  Carlo SIBILIA (M5S), replicando alle considerazioni del collega Porta, chiarisce che l'intento della sua proposta non è quello di procrastinare a scopo ostruzionistico la ratifica dell'Accordo in titolo – o, tanto meno, a non fare approvare l'emendamento che recepisce la condizione posta dalla Commissione Bilancio – bensì di far sì che provvedimenti di tale portata non siano trattati con superficialità. Ribadisce, quindi, l'opportunità di approfondimenti sul tema per evitare che, tramite il meccanismo dell'eliminazione delle doppie imposizioni, si favoriscano le cosiddette «truffe carosello», con il trasferimento di fondi in altri Stati allo scopo Pag. 48di evadere od eludere norme di natura fiscale. Ricordando che il suo gruppo si è astenuto anche in occasione di precedenti provvedimenti di ratifica di analogo tenore, ritiene che una valutazione ex ante, prima che il provvedimento in titolo sia posto in votazione, sarebbe quanto mai opportuna, e ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di una ratifica di un Accordo siglato nel 2012, della cui approvazione non si ravvisa pertanto l'urgenza.
  Rammentando altresì che ad analoghe precedenti richieste avanzate dal suo gruppo non sono stati dati riscontri positivi, preannunzia che in assenza dei richiesti approfondimenti, il gruppo del Movimento 5 Stelle non potrà che astenersi sul provvedimento in esame.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) osserva come il rilievo posto dal collega Sibilia risponda ad un comune sentire, manifestato in occasione della ratifica di altri Accordi da parte di tutti i gruppi. Evidenzia peraltro come i pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva siano tutti favorevoli, invitando pertanto a tenerli nella giusta considerazione. Osserva, altresì, come ratificare un accordo internazionale in materia offra comunque maggiori garanzie ai fini della trasparenza e della lotta all'evasione fiscale rispetto all'assenza di qualsivoglia quadro normativo di riferimento.

  Manlio DI STEFANO (M5S), nel ritenere che i pareri espressi dalle altre Commissioni riguardino l'intero provvedimento e non la singola questione su cui sarebbe opportuno un approfondimento, evidenzia peraltro come gli stessi pareri riflettano gli orientamenti della maggioranza e siano conseguentemente favorevoli ma ciò non significhi che vi sia stato un consenso unanime nelle Commissioni di merito.

  Andrea MANCIULLI, presidente, valuta che dell'approfondimento richiesto, in congiunta con le altre Commissioni, sia possibile discutere in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Osserva peraltro che la ratifica in titolo è stata inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea della prossima settimana da parte della odierna Conferenza dei presidenti di gruppo per cui non appare la richiesta del collega Sibilia non appare praticabile nei tempi a disposizione della Commissione.

  Fabio PORTA (PD), relatore, illustra l'emendamento 3.1 da lui presentato.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1 del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Porta, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.25.

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