CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 287.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in discussione – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 ed è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con cui è stata recepita la direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  Ricorda che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che qui viene novellato, recepisce la direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2 (Restriction of Hazardous Substances Directive), che detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature Pag. 277elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. La direttiva RoHS 2 ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante «rifusione», la precedente direttiva RoHS 1 (direttiva 2002/95/CE, attuata con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, successivamente abrogato dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 49 del 2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE).
  L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, che individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008, che ha introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.
  Illustrando le specifiche modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, evidenzia che:
   con la lettera a) si estendono le previste funzioni di vigilanza del mercato anche al Ministero della salute, in quanto autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
   con la lettera c), le funzioni svolte dalle citate Autorità di vigilanza sono supportate anche dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), come previsto per il regolamento REACH;
   con la lettera b), è specificato che le Autorità di vigilanza si avvalgono delle Camere di commercio relativamente alle funzioni di controllo di conformità dei prodotti a tutela del consumatore, nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
   con la lettera d), si aggiunge il comma 1-bis all'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, in cui si prevede che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgano le funzioni di autorità di vigilanza sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa, in coordinamento con il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei vigenti accordi in materia.

  L'articolo 1, comma 2, prevede, inoltre, che il suddetto protocollo d'intesa venga sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.
  Da ultimo l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che la Commissione europea ha presentato a febbraio 2013 una proposta di regolamento volta a chiarire il quadro normativo per la vigilanza del mercato nel settore dei prodotti non alimentari, prevede la modifica di diversi atti normativi dell'Unione, tra i quali anche la direttiva 2011/65/UE. Tali modifiche sono limitate alla soppressione delle disposizioni che si sovrappongono a quelle del nuovo regolamento; per la direttiva in questione si tratta del solo articolo 18.
  Rileva in conclusione come il provvedimento in esame sia volto a consentire un potenziamento ed uno snellimento delle attività di controllo.

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  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII n. 4.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato), che illustra.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) rileva come il Documento in esame si inquadri al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo. Il Documento di Economia e Finanza 2016 definisce per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione europea.
  Il DEF sbandiera risultati positivi registrati nel 2015, sotto il profilo macroeconomico, ed ancora più rosee previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019. Eppure è difficile sostenere oggettivamente che il 2015 sia stato un anno positivo, sia per la bassissima crescita registrata (0,8 per cento, assolutamente trascurabile), tra l'altro minore alle aspettative, già riviste al ribasso nella nota di aggiornamento al DEF di autunno. Inoltre il documento non tiene in alcuna considerazione il benessere generale di tutti i cittadini. Ancora una volta ci si affida a strumenti tecnici e numerici, quali la crescita del PIL, comunque bassa, senza tenere in alcun conto il benessere reale dei cittadini, la redistribuzione, la divisione del benessere nella popolazione e la divisione della ricchezza tra i cittadini.
  Nel 2016 le stime prevedono una crescita dell'1,2 per cento, già in diminuzione rispetto alle previsioni di medio periodo fatte nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre pari all'1,6.
  Anche per quanto concerne la finanza pubblica il DEF sostiene che il 2015 si è concluso con risultati positivi, con un deficit di bilancio (indebitamente netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento. Le stime vedono una prosecuzione del trend nel 2016, l'indebitamente è previsto scendere al 2,3 per cento, così come negli anni successivi. Nel triennio 2017-2018, il deficit si attesterebbe pertanto, nel quadro tendenziale, rispettivamente ad 1,4 e 0,3 punti percentuali di PIL, passando poi in territorio positivo (risultando quindi un accreditamento netto, anziché un indebitamento) nel 2019, per 0,4 punti di PIL. A tale proposito si rilevano due importanti elementi di critica: in primo luogo il documento non tiene in alcuna considerazione le ripercussioni che la diminuzione dell'indebitamente netto crea, continuando a sostenere le politiche macroeconomiche restrittive che causano tagli e disservizi per i cittadini. In secondo luogo evidenzia che nonostante le critiche e l'ormai evidente erroneità, l'Italia continua ad essere schiava e succube di accordi quali il fiscal compact.
  Nella Relazione per paese relativa all'Italia 2016 della Commissione europea nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del Pag. 279carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito. In questo contesto sottolinea come nel DEF le azioni a sostegno delle famiglie e delle PMI siano assolutamente insufficienti, inappropriati e inefficaci.
  Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rileva come il DEF 2016 presenti previsioni assai ottimistiche, che anche questa volta non tengono conto, come avvenuto in precedenti occasioni, della congiuntura internazionale, che già ha determinato una riduzione al ribasso. Si tratta quindi di dati «gonfiati»; ricorda ai colleghi che in tal senso sembra essersi espresso anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha definito il DEF «molto ambizioso» sotto il profilo delle quantificazioni. Appaiono inoltre insufficienti i dati forniti dal Governo per una precisa valutazione degli effetti del programma di privatizzazioni, con il quale l'Esecutivo intende ridurre il debito pubblico, e ritiene non possa escludersi l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea per mancata riduzione del debito pubblico.
  Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul Documento in esame e sulla proposta di parere del relatore.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) preannuncia a sua volta la propria contrarietà al DEF e al parere favorevole formulato, ricordando che l'Italia ha perso, negli ultimi 8 anni, 9 punti percentuali di PIL. Occorre quindi mettere in campo misure strutturali e non congiunturali, come invece si ostina a fare il Governo, non comprendendo che l'Italia non sta attraversando una fase di crisi ma si trova ormai in una situazione strutturale di difficoltà. Occorre ridare ossigeno alle imprese, soffocate dal fisco, e prevedere norme più adeguate in materia fallimentare. Ricorda inoltre che l'Italia si trova in una posizione assai lontana dalla media dei Paesi europei con riferimento ai pagamenti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione.
  Di fronte alle difficoltà del sistema Paese bisogna avere un approccio all'economia più coraggioso e il Governo può e deve fare di più, anche a tal fine assumendo un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti di tutte le forze politiche, per ristabilire un clima di dialogo e di confronto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, contenute prevalentemente:
   nella legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;
   nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;
   nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260, recante Disposizioni sanzionatorie Pag. 280in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

  L'intervento ha l'obiettivo di rivedere le disposizioni relative al settore, al fine di aggiornarle alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.
  Il provvedimento si compone di 90 articoli.
  Il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.
  Il Capo II definisce (articolo 2) l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel Testo unico.
  Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino.
  Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che:
   solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli; fanno eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5);
   per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (articolo 6);
   il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7).

  Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche.
  Con l'articolo 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare ai competenti uffici territoriali in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18) dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22).
  Il Capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articolo 23-24).
  Il Titolo III si riferisce alla Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali. Pag. 281La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto-legge n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali) e relativi agli ambiti territoriali e al termine «gran selezione» che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 30).
  Nel Capo II (Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a una IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (articolo 31). Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 32). La cancellazione (articolo 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole. Nei disciplinari di produzione (articolo 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro.
  Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale (articolo 38, comma 1).
  Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; durante l'esame in Commissione è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
  Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.
  Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.
  Il Titolo IV è intitolato «Etichettatura, presentazione e pubblicità». L'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte. Secondo l'articolo 47, i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.
  Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri mentre gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'articolo 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. È Pag. 282comunque vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP» «DOCG» «IGT» o «IGP».
  Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli.
  Il Capo I è intitolato «Adempimenti amministrativi».
  L'articolo 57, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, tramite inserimento dei dati nel sistema informatico SIAN. Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. L'articolo 59 esenta dal regime del deposito fiscale i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea. Viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, lo sportello unico per le esportazioni del vino presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza.
  L'Autorità nazionale competente designata è il Ministero delle politiche agricole (articolo 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole è istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo (articolo 64).
  Il Capo III è dedicato alla Tutela del Made in Italy ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.
  Il Titolo VII è dedicato al Sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.
  L'articolo 86-bis, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le «Strade del Vino».
  Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 20 aprile 2016.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540-A Governo.

  Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

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