CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 158

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 19 aprile 2016.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
C. 2212-A Mariani.

  Il Comitato dei nove si è svolto dalle 13.40 alle 13.55 e dalle 19.50 alle 20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 20.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

(Alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Il testo unificato in esame è composto da 12 articoli. L'articolo 1 dispone che la Repubblica favorisce e sostiene la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e promuove il libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, promuovendo interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri; a tal fine, lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali, secondo il principio di leale cooperazione e nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la piena attuazione dei principi contenuti nella Pag. 159presente legge. L'articolo 2 dispone che, per garantire la continuità delle politiche di promozione della lettura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza Unificata, mediante procedure di consultazione delle categorie professionali interessate, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene definito ogni tre anni il Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, che garantisce gli stanziamenti necessari per la sua realizzazione sulla base di criteri di equità, omogeneità territoriale ed efficacia. Tale piano risponde alle finalità definite nel comma 3 del medesimo articolo, tra le quali, segnalo la diffusione dell'abitudine alla lettura, la garanzia di un accesso ampio e privo di discriminazioni alla produzione editoriale e al libro, con particolare riguardo alla rimozione degli squilibri territoriali, la promozione della frequentazione di biblioteche e librerie, la promozione della conoscenza della produzione libraria italiana e delle buone pratiche di promozione della lettura realizzate da soggetti pubblici e privati, anche in collaborazione fra loro, sostenendone la diffusione sul territorio nazionale e, in particolar modo, tra istituzioni pubbliche ed associazioni professionali del settore librario, e, infine, la promozione della formazione degli operatori di tutte le istituzioni coinvolte nella realizzazione del suddetto Piano d'azione nazionale e della dimensione interculturale e plurilingue della lettura nell'ambito delle istituzioni scolastiche. Il comma 7 del suddetto articolo affida il coordinamento e l'attuazione delle attività del Piano d'azione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, al Centro per il libro e la lettura di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014. All'articolo 2 segnala in particolare, in quanto di stretto interesse della Commissione, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 2: in base a tale disposizione le amministrazioni pubbliche, in collaborazione con l'industria editoriale, promuovono la gestione sostenibile dei libri attraverso l'individuazione di sistemi di certificazione in grado di garantirne un'origine forestale ecologicamente responsabile. L'articolo 3 prevede che le regioni e gli altri enti danno attuazione al Piano d'azione nazionale attraverso la stipula di patti locali per la lettura, prevedendo anche la partecipazione di altri soggetti pubblici, in particolar modo le scuole pubbliche, e privati operanti sul territorio e interessati alla promozione della lettura. Inoltre, i commi da 3 a 5 dettano disposizioni riguardanti il Centro per il libro e la lettura che provvede al censimento periodico e alla raccolta di dati statistici relativi all'attuazione dei Patti locali per la lettura e che, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni d'Italia, rilascia la qualifica di «Città del libro» alle amministrazioni locali che dispongono dei requisiti richiesti. L'articolo 4 reca disposizioni sulle biblioteche pubbliche, che adeguano l'erogazione dei propri servizi alle caratteristiche determinate dal decreto del ministro dei beni e delle attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza unificata. L'articolo 5 riguarda i sistemi bibliotecari, ovvero reti di biblioteche che cooperano per il raggiungimento di finalità e obiettivi di servizio comuni condividendo possibili strutture e risorse. Fa presente che il comma 2 del suddetto articolo prevede che i sistemi bibliotecari territoriali, per specifici servizi o attività, possono avviare progetti di cooperazione bibliotecaria di area vasta, anche se non coincidenti con gli ambiti territoriali individuati dalle regioni di appartenenza, o progetti di cooperazione con biblioteche di differente tipologia, finalizzati a migliorare la qualità dei servizi e a promuovere la pratica della lettura. Segnala, altresì, che il comma 3 affida all'Istituto Centrale per il Catalogo unico delle biblioteche italiane (ICCU), l'individuazione dei servizi la cui dimensione ottimale coincide con l'ambito nazionale e le modalità di finanziamento e attuazione della cooperazione bibliotecaria in tali ambiti. Ricorda, altresì, che il comma 4 del medesimo articolo prevede Pag. 160che le regioni disciplinano, d'intesa con l'ICCU, gli ambiti territoriali della cooperazione bibliotecaria e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari nonché le modalità di adesione al sistema bibliotecario regionale delle biblioteche di interesse locale appartenenti ai privati. L'articolo 6 reca disposizioni sulla digitalizzazione delle collezioni di biblioteche, affidando al servizio bibliotecario nazionale il compito di assicurare l'accesso aperto alle opere presenti anche in formato digitale, dettando altresì i requisiti dei contratti o convenzioni che i soggetti pubblici possono stipulare per attribuire a terzi il diritto di utilizzazione esclusiva delle riproduzione digitali delle opere in loro possesso e di cui possono liberamente disporre la comunicazione al pubblico. L'articolo 7 detta disposizioni per la promozione della lettura a scuola, prevedendo, tra l'altro, al comma 4 che, per assicurare il pieno utilizzo e la migliore gestione delle risorse, le biblioteche scolastiche, singole o in rete, collaborano con i sistemi bibliotecari territoriali e nazionale, condividendo strumenti informatici e di catalogazione, nonché attività di formazione. Viene, altresì, istituita, al comma 8 del medesimo articolo, la Settimana della lettura a scuola, cui partecipano ogni anno le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, come momento di sensibilizzazione alla lettura. L'articolo 8 contiene disposizioni per promuovere la lettura e l'acquisto di libri, prevedendo, a tal fine, una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017 di importo nominale di 200 euro annui, che può essere può essere utilizzata per l'acquisto di libri, anche digitali, muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo. Il successivo articolo 9 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione del libro e della lettura, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali disciplinati dalla presente legge, la cui gestione è affidata al Centro per il libro e la lettura, sulla base degli indirizzi contenuti nel Piano d'azione nazionale, autorizzando a tal fine la spesa di un milione di euro annui. L'articolo 10 reca misure per il sostegno delle librerie indipendenti, ovvero di imprese commerciali, non controllate da gruppi di società della distribuzione, che esercitano in maniera prevalente la vendita al dettaglio di libri, in locali accessibili al pubblico o in rete. L'articolo 11 reca le norme di copertura finanziaria, autorizzando il ministro dell'economia e delle finanze ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione delle norme contenute nella presente legge. Infine, l'articolo 12 contiene disposizioni finali.
  Nel valutare quindi positivamente la finalità del provvedimento che riconosce nel libro lo strumento per la promozione di una capacità di pensiero critico, si riserva di presentare una proposta di parere all'esito dei rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.

(Alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Tino IANNUZZI, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare ai lavori della seduta odierna comunica che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti. Il provvedimento intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, al fine di aggiornarle Pag. 161alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Il testo unificato in esame, diviso in VIII Titoli, è composto da 90 articoli. Il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia. Il Capo II definisce (articolo 2) come ambito di applicazione del provvedimento le norme nazionali sulla produzione, sulla commercializzazione, sull'indicazione delle denominazioni di origine, geografiche e delle menzioni tradizionali, sull'etichettatura, sulla gestione, sui controlli e sul sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli e degli aceti. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel testo unico. Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino. Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che: solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli, facendo eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5); per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (articolo 6); il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce una schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7). Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche. Con l'articolo 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare all'ufficio territoriale dell'ICQRF in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione; a questo riguardo è stata estesa tale possibilità non solo per i vini DOP e IGP il cui disciplinare preveda tale lavorazione ma anche per la produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con specifico provvedimento. L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto; è, quindi, ammessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve negli stabilimenti enologici purché riguardante i prodotti registrati come DOP o IGP o quelli figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce, vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di ottenimento, elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri l'anno. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Figura nel Capo anche la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18), dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22). Il Capo III è relativo alla Commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti Pag. 162ai fini della loro commercializzazione (articoli 23-24). Il Titolo III contiene disposizioni sulla tutela delle denominazioni di origini, delle indicazione geografiche e delle menzioni tradizionali. La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto legislativo n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali) e relativi agli ambiti territoriali (articolo 28) e al termine «gran selezione». Segnalo, in particolare, l'articolo 28, a norma del quale, le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche. L'articolo prevede poi che solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente. Nel Capo II (Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da un a DOP a una IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (articolo 31). Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenenza ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 32). La cancellazione (articolo 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole (il meccanismo vigente si basa, ai fini della cancellazione, sul fatto che la rivendica riguardi determinate percentuali del territorio, declinate in maniera differente a seconda se si tratti di DOCG, DOC e IGT). Nei disciplinari di produzione (articolo 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro. È stato, poi, previsto che le regioni, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP e IGP di destinazione (articolo 34). Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale (articolo 38). Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP. Il Capo V regola i consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette. Il Capo VI disciplina i concorsi enologici. Il Titolo IV reca norme in materia di «Etichettatura, presentazione e pubblicità». Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli: il Capo I è relativo agli «Adempimenti amministrativi», mentre il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza, affidate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Il Capo III è dedicato alla Tutela del Made in Italy ed è composto del solo articolo 68, secondo il quale l'Agenzia Pag. 163delle dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli. Il Titolo VII è dedicato al sistema sanzionatorio, mentre il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4 e allegati.

(Alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Enrico BORGHI (PD), relatore, comunica che la Commissione inizia oggi l'esame delle parti di competenza del Documento di economia e finanza (DEF) che costituisce il principale documento del Governo in tema di programmazione della politica economica e di bilancio del Paese.
  Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta dagli uffici, si sofferma sugli aspetti principali delle diverse politiche di interesse della VIII Commissione prese in considerazione dal DEF, e segnatamente dal Programma nazionale di riforma (PNR) e dai relativi allegati.
  Segnala inizialmente alcuni elementi di fondamentale rilevanza che emergono dall'analisi del quadro macroeconomico italiano relativo all'anno 2015 e dalle previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'economia, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Di particolare rilevanza il dato del 2015, che evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali. Per quanto riguarda gli investimenti il recupero ha riguardato soprattutto i mezzi di trasporto (+19,7 per cento) e i macchinari e le attrezzature (+1,1 per cento), mentre la componente delle costruzioni registra, ancora, nel 2015, per l'ottavo anno consecutivo, un valore negativo (-0,5 per cento) anche se il DEF sottolinea come anche tale comparto manifesti una ripresa a partire dalla seconda metà dell'anno. Nonostante le prospettive favorevoli del primo trimestre, in relazione alle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, il DEF fissa le stime tendenziali di crescita del PIL per il 2016 all'1,2 per cento, al ribasso rispetto alla crescita dell'1,6 per cento prevista in termini programmatici nella Nota di aggiornamento del mese di settembre 2015, crescita tendenziale del PIL che si mantiene intorno all'1,2 per cento fino al 2018, accelerando all'1,3 per cento nel 2019.
  Nel passare a dar conto dei contenuti del Programma nazionale di riforma e degli allegati al DEF riguardanti le politiche di competenza e di interesse della Commissione, ricorda che la terza sezione del DEF 2016 reca il Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia «Europa 2020».
  Per quanto riguarda le infrastrutture, le nuove strategie sono delineate nell'allegato al Documento di economia e finanza denominato «Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica», che è diverso da quello che è stato presentato negli scorsi anni per l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche. In considerazione dell'approvazione in via definitiva del nuovo Codice dei contratti pubblici, che prevede il superamento della «legge obiettivo» e la definizione di una nuova disciplina sulle infrastrutture prioritarie, lo stesso allegato precisa che, nelle more dell'adozione della nuova programmazione, non si prevede l'elaborazione di un nuovo Allegato infrastrutture al DEF e che, ferma restando la vigenza dell'Allegato infrastrutture approvato dal Consiglio dei Ministri nell'aprile 2015», sul quale è Pag. 164in corso la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), tale allegato «costituirà il Quadro generale per gli investimenti in materia di trasporti». Fa presente che, in appendice all'allegato, è riportato l'elenco delle venticinque opere prioritarie del DEF 2015, i cui costi (70.937 milioni di euro) e disponibilità (48.001 milioni di euro) sono identici a quelli di tale allegato, con il relativo stato di avanzamento al 31 dicembre 2015 riguardante la quota contrattualizzata e lo stato di avanzamento lavori (SAL). Nell'allegato sono definite le «linee strategiche di indirizzo», che rappresentano il primo passo verso l'adozione del documento pluriennale di pianificazione (DPP) per il triennio 2017-2019, che è uno degli strumenti sui quali si baserà la nuova programmazione. Tali linee strategiche si prefiggono quattro obiettivi: la realizzazione di infrastrutture utili, snelle e condivise, attraverso una pianificazione nazionale unitaria, la programmazione e il monitoraggio degli interventi, nonché il miglioramento della qualità della progettazione; lo sviluppo urbano sostenibile; la valorizzazione del patrimonio esistente; l'integrazione modale e l'intermodalità. La nuova disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni rappresenta l'intervento di maggiore impatto sulle politiche infrastrutturali in quanto è destinata a riformare in modo sostanziale e complessivo la normativa sui contratti pubblici, attraverso un miglioramento della qualità della progettazione e nuovi strumenti sui quali definire la politica delle infrastrutture, che sono il piano generale dei trasporti e della logistica e il citato documento pluriennale di pianificazione. Ai fini della prima individuazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari, nell'ambito del primo DPP di cui si prevede l'adozione entro un anno dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice, il documento segnala che è in corso presso il Ministero delle infrastrutture una mappatura di tutti gli interventi già compresi negli strumenti di pianificazione e di programmazione esistenti, al fine di procedere alla revisione del progetto (project review) e a una valutazione delle nuove priorità. Nella prospettiva della nuova programmazione l'allegato al DEF segnala che sono in corso di predisposizione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le linee guida standardizzate per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche. Il PNR ricorda che un contributo importante agli investimenti infrastrutturali è previsto anche con riguardo alla realizzazione dei progetti finanziati nell'ambito del Piano per gli Investimenti per l'Europa, cosiddetto Piano Juncker, e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) segnalando, per l'Italia, ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali per un importo complessivo pari a circa 1,7 miliardi di euro, di cui circa 1,4 miliardi per i progetti in materia di infrastrutture e innovazione.
  L'allegato al DEF 2016, recante le strategie per le infrastrutture di trasporto e la logistica, dedica una specifica sezione alle misure adottate in materia di politiche abitative, nell'ambito degli interventi destinati alle aree urbane, e riguardanti: il rifinanziamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione negli anni 2014 e 2015, l'istituzione del Fondo inquilini morosi incolpevoli, finanziato fino al 2020, il Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili previsto dal decreto legge n. 47 del 2014, il recupero dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
  Nell'ambito degli interventi destinati alle aree urbane, il PNR include, tra le misure adottate nel 2015, quelle riguardanti il Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate (istituito dai commi 431-434 della legge di stabilità 2015) e, tra quelle in avanzamento da adottare entro il 2016, l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia» (istituito dai commi da 974 a 978 della legge di stabilità per il 2016). In base alla nuova impostazione Pag. 165strategica evidenziata nell'allegato al DEF 2016, si prevede un forte rilancio del trasporto pubblico locale, con il seguente target per la mobilità sostenibile entro il 2030: ripartizione modale della mobilità urbana pari al 40 per cento di trasporto pubblico, al 10 per cento di mobilità ciclo-pedonale e ad un +20 per cento km di tram/metro per abitante. Relativamente alla rete stradale nazionale, il PNR ricorda il Piano pluriennale degli investimenti di Anas 2015-2019, che riporta interventi nel quinquennio indicato pari a circa 15 miliardi di euro, di cui 6,3 miliardi di euro per il completamento di itinerari, 7,3 miliardi di euro per la manutenzione straordinaria e 1,4 miliardi per le nuove opere. Tra le attività in corso, l'allegato segnala che nell'ultimo aggiornamento del contratto di programma ANAS, rispetto al 2015, è stato previsto un incremento di 1.100 milioni di euro per interventi di manutenzione e messa in sicurezza della rete stradale esistente.
  Per quanto riguarda le politiche in materia di ambiente, il PNR 2016 ricorda in primo luogo l'approvazione del collegato ambientale (legge n. 221 del 2015), e le relative misure in esso contenute riguardanti, tra l'altro, il settore idrico, nonché, in coerenza con gli indirizzi europei in materia di economia circolare, la revisione della strategia nazionale di sviluppo sostenibile, l'estensione a tutte le gare di appalto dei criteri ambientali minimi. Il documento segnala che la normativa di attuazione del collegato ambientale, nell'ambito della quale è compresa la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, è in fase di avanzamento e da concludere entro il 2016. Il cronoprogramma degli interventi in materia ambientale prevede, inoltre, che nel 2016 vengano adottate misure in materia di: bonifiche e danno ambientale, con interventi volti alla semplificazione delle bonifiche per i soggetti estranei alla contaminazione, e riforma dei SIN (siti di interesse nazionale); gestione dei rifiuti, recanti interventi sull'autorità di regolamentazione e progressivo passaggio dalla tassa alla tariffa, nonché riforma dei consorzi. Al novembre 2016 viene invece indicato il cronoprogramma della riforma in materia di distretti idrografici. Secondo quanto indicato dal programma, inoltre, è in fase di definizione un provvedimento legislativo (cosiddetto Green Act), volto al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo. In relazione al Green Act, di cui il precedente PNR prospettava l'adozione entro giugno 2015, il relativo cronoprogramma del DEF 2016 ne prevede la definizione entro il 2017. In proposito, segnala l'opportunità che tali misure trovino più opportunamente collocazione nell'ambito della prossima legge di stabilità, al fine di garantirne un'attuazione già a partire dagli inizi del prossimo anno. L'adozione di un autonomo disegno di legge nel 2017 potrebbe, infatti, non pervenire a una definitiva approvazione nella legislatura in corso.
  Infine, il DEF fa riferimento nel Programma al disegno di legge contenente la riforma della governance dei Parchi e delle aree protette, attualmente in corso di esame al Senato.
  In materia di fonti rinnovabili, il Programma rileva che nel 2014, a sei anni dalla scadenza stabilita dall'Europa, l'Italia ha raggiunto il target, facendo registrare il 17,1 per cento di consumi finali lordi coperti da tali fonti energetiche.
  La strategia per il perseguimento del target nazionale è contenuta all'interno del Piano di Azione Nazionale (PAN), in cui vengono descritti gli obiettivi e le principali azioni intraprese per coprire con energia prodotta da fonti rinnovabili il 17 per cento dei consumi lordi nazionali.
  Il Programma evidenzia come in Italia, negli ultimi anni, si è assistito a una rapida crescita della produzione di energia da fonti rinnovabili, anche a seguito delle politiche di incentivazione. Dal 2013 al 2014 il numero di impianti alimentati da fonti rinnovabili è aumentato del 9,7 per cento, da ascrivere in particolare alla crescita degli impianti fotovoltaici, che rappresentano Pag. 166il 36 per cento della potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili. Si registra, inoltre, in continuo aumento anche il contributo della fonte eolica.
  L'Allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra sintetizza gli ultimi sviluppi del dibattito in materia di cambiamenti climatici nelle sedi internazionali ed europee dando conto, tra l'altro, dell'accordo adottato a Parigi nell'ambito della COP21 e che sarà aperto alla firma già a partire dal prossimo 22 aprile e delle conclusioni del Consiglio europeo del 23-24 ottobre 2014 con i nuovi obiettivi per il periodo 2020-2030 tra i quali la riduzione, sul piano europeo, delle emissioni di gas serra del 40 per cento rispetto ai livelli raggiunti nell'anno 1990, un obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento dei consumi finali di energia da fonti rinnovabili ed un target indicativo di efficienza energetica. Ricordo inoltre che è stato definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica dell'emendamento di Doha.
  Rileva che il documento presenta i dati che attestano che gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (primo periodo di impegno) sono stati raggiunti, con una limitata quantità in eccedenza, traslata al secondo periodo di riferimento, quantificata in circa 800 mila AAU (assigned amount units), poco più di 2 milioni di CER (Certified Emissions Reductions – riduzioni di emissioni certificate) e di 1 milione di ERU (Emissions Reduction Units – Unità di riduzione di emissioni).
  Inoltre il Documento valuta, con orizzonte temporale tracciato al 2020, gli scenari delle emissioni idonei al raggiungimento dell'obiettivo fissato per i settori «non ETS» (ossia il settore agricolo, trasporti, residenziale e civile) dalla Decisione 406/2009 del 23 aprile 2009 («effort sharing»), indicando le azioni da attuare prioritariamente per porre il Paese sul giusto percorso rispetto a tale obiettivo. La decisione effort sharing stabilisce per ogni Stato membro della UE un obiettivo obbligatorio di riduzione delle emissioni di gas serra da raggiungere nel 2020 nei settori precedentemente indicati. Per l'Italia l'obiettivo di riduzione al 2020, in questi settori, è del 13 per cento rispetto ai livelli del 2005. Il documento all'esame della Commissione riporta, per i settori non ETS, una stima delle emissioni nazionali di gas-serra per gli anni 2013-2015 e 2020 (cosiddetto scenario di riferimento) che tiene conto degli effetti, in termini di riduzione delle emissioni, delle misure attuate e adottate fino al dicembre 2014 ed elencate in Allegato 2 che riguardano: terzo conto energia; incentivi a fonti rinnovabili, cogenerazione e risparmio energetico; certificati bianchi; eco-design; detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici; alta velocità e ferrovie metropolitane; efficientamento del parco autovetture circolanti; biocarburanti; raccolta differenziata. Nel documento viene sottolineato che «la piena attuazione degli impegni assunti in materia di efficienza energetica e fonti rinnovabili di cui alle Conclusioni del Consiglio Europeo dell'8-9 marzo 2007, permette al Paese di ottenere riduzioni di emissione superiori a quelle necessarie per adempiere agli obiettivi della Decisione Effort Sharing». Nel documento viene, altresì, fornito un elenco di provvedimenti ed atti, completati e in corso di definizione, su efficienza energetica e fonti rinnovabili tra le quali segnala la destinazione di 350 milioni di euro per la concessione di prestiti a tasso agevolato per interventi di riqualificazione energetica degli edifici scolastici ed universitari (articolo 9 del decreto legge n. 91 del 2014), le misure in materia di efficienza energetica degli edifici e conto termico, nonché l'applicazione delle detrazioni fiscali al 65 per cento per gli interventi di riqualificazione degli edifici privati (cosiddetto EcoBonus) a tutto il 2016: si tratta di una questione sulla quale la Commissione da sempre pone un'attenzione strategica che si è tradotta sia nella presentazione di proposte emendative approvate nel corso dell'esame dei provvedimenti, sia nella discussione di atti di indirizzo specificamente volti a sollecitare il Governo all'adozione di iniziative e Pag. 167provvedimenti nella direzione della conferma, del rafforzamento e della stabilizzazione degli EcoBonus.
  Il documento, inoltre, fornisce le stime delle emissioni dei settori ETS e non ETS fino al 2030, basate sull'attuale scenario di riferimento.
  Ulteriori interventi di interesse della Commissione riguardano le misure in materia di pubblica amministrazione e semplificazione con l'esame in corso dei decreti di attuazione della legge n. 124 del 2015 di riforma della pubblica amministrazione, tra i quali il testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, le modifiche alla disciplina in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e conferenza dei servizi. Il cronoprogramma del Governo stima, inoltre, che gli interventi di attuazione dell'Agenda per la semplificazione proseguiranno fino a dicembre 2017 e saranno mirati al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, legati all'attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione: taglio dei tempi della conferenza di servizi; ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi; SCIA unica; semplificazione della modulistica.
  Per quanto riguarda l'edilizia scolastica, il documento ricorda, tra l'altro, la redazione, per la prima volta, di un piano del fabbisogno nazionale 2015-2017.
  Quanto alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), il PNR sottolinea, infine, la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese – sostenuta sia dai fondi europei (FESR, FSE e FEASR), per il cofinanziamento di progetti di sviluppo locale, sia da risorse nazionali (circa 280 milioni messi a disposizione dalle ultime tre leggi di stabilità per il 2104, 2015 e 2016) – che rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile. Segnala che il Governo intende infine sviluppare una serie di interventi su temi settoriali di diretto interesse dei cittadini delle zone montane, da cui discenda un percepibile aumento della loro qualità della vita. La scelta delle priorità di investimento e la individuazione delle fonti finanziarie che verranno destinate a ciascuna di esse verrà definita attraverso la costruzione di una Strategia nazionale per le aree montane nella più vasta Strategia Nazionale per le Aree Interne.
  In conclusione, si riserva di presentare una proposta di parere, che tenga conto degli elementi che emergeranno nel corso del dibattito in Commissione.

  Tino IANNUZZI, presidente, dichiarando di condividere la nuova impostazione del DEF con cui si pone fine alla stagione della «legge obiettivo» che ha prodotto un incremento a dismisura di opere pubbliche e del relativo fabbisogno finanziario, fa notare come fino ad oggi siano state completate solo l'8 per cento delle opere programmate, peraltro localizzate prevalentemente al Centro-Nord, per una spesa pari a 23 miliardi di euro. Restano quindi da completare 485 opere per un ammontare di 165 miliardi. Ritiene quindi necessario un cambiamento e quindi una nuova impostazione nella gestione delle opere pubbliche, peraltro in linea con il nuovo codice degli appalti recentemente approvato dal Consiglio dei ministri. Fa notare come il Ministero delle infrastrutture sarà chiamato ad adottare linee guida per la valutazione delle opere pubbliche, indispensabili per una selezione omogenea sul territorio nazionale delle opere effettivamente necessarie, nel rispetto comunque della nuova normativa sul dibattito pubblico, finalizzata a rendere più condivisibili tali opere.
  Dichiara di condividere l'impostazione del DEF nella parte in cui evidenzia l'esigenza di un potenziamento della mobilità, della riqualificazione delle aree degradate, del traporto merci, della intermodalità organica, nonché dell'accessibilità delle diverse zone a fini turistici. Sottolinea come lo stesso DEF riconosca che la carenza di infrastrutture e di trasporto soprattutto nel Sud sia di ostacolo per lo stesso Sud e, quindi, per l'intero Paese. Nel dichiarare di condividere la project review della Salerno-Reggio Calabria, fa notare Pag. 168come, in una logica unitaria e nazionale, in cui all'interno del Paese servono più infrastrutture materiali e immateriali veramente utili, va sottolineata la quota bassissima e inaccettabile di investimenti in infrastrutture nel Mezzogiorno, a cominciare dal dato drammatico delle reti ferroviarie, per le quali si calcolano investimenti pari all'88 per cento al Centro-Nord e solo al 12 per cento al Centro-Sud.
  Chiede quindi al relatore di valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una condizione finalizzata a prevedere nel DEF un incremento degli investimenti per le infrastrutture nel Mezzogiorno.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 20.25.