CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 83

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 13.55.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, ricorda come sul provvedimento in titolo la Commissione bilancio sia ancora in attesa della trasmissione, da parte del Governo, della relazione tecnica, secondo quanto deliberato nella seduta dello scorso 30 marzo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento, debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato), segnala che la delega legislativa di natura ordinamentale di cui all'articolo 3, comma 4, relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Assicura inoltre che la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposizione Pag. 84– con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di governance e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa.
  Osserva quindi che l'affidamento diretto «in via prioritaria» a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione e pertanto appare necessario riformulare la predetta disposizione, prevedendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche.
  Evidenzia che la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito web istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che la costituzione, presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati.
  Fa quindi presente che l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica e che il comma 2 dello stesso articolo 6, che destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili.
  Segnala poi la necessità di sopprimere, all'articolo 6, il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015.
  Sempre all'articolo 6, ritiene altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015. Al riguardo ricorda che la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Osserva quindi che l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambientale Pag. 85sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale market unit con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione. Sottolinea pertanto la necessità di riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente.
  Evidenzia che l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio.
  Fa inoltre presente che l'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica. Ricorda difatti che, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione.
  Segnala che l'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Osserva poi che l'articolo 12, comma 1, lettera a), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica, ricordando infatti che, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la Pag. 86programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative.
  Conferma che l'articolo 12, comma 1, lettera b), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi.
  Assicura inoltre che l'istituzione da parte della predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo.
  Sottolinea infine la necessità di aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 2212-A, recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;
   preso atto degli elementi risultanti dalla relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 3, comma 4, prevede una delega legislativa di natura ordinamentale, relativa alla definizione di una disciplina per il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la realizzazione, da parte delle autorità di distretto idrico, di sistemi di basi dati con cui censire ed aggiornare le informazioni inerenti ai punti di prelievo dell'acqua, gli scarichi e gli impianti di depurazione, di cui all'articolo 3, comma 5, avverrà – come del resto esplicitato dalla medesima disposizione – con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, poiché tale attività sarà ricompresa all'interno della valutazione complessiva dell'impiego delle risorse a disposizione in sede di definizione del sistema di governance e della dotazione delle disponibilità finanziarie necessarie allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite all'autorità stessa;
    l'affidamento diretto «in via prioritaria» a società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, della gestione del servizio idrico, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), potrebbe comportare il rischio di riclassificazione delle medesime società nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;
    appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione, prevedendo che il citato affidamento possa avvenire anche in via diretta a favore di società interamente pubbliche;
    la verifica delle attività del gestore del servizio idrico, da parte dell'ente di governo d'ambito (EGATO), mediante lo svolgimento sul proprio sito web istituzionale di una apposita consultazione pubblica, prima della scadenza della gestione, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), potrà essere svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la costituzione presso l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Pag. 87(AEEGSI) di una banca dati pubblica sul servizio idrico integrato, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, sarà realizzata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso la citata Autorità, per la quale vige un sistema di completo autofinanziamento mediante il contributo versato dagli operatori economici dei settori regolati;
    l'articolo 6, comma 1, precisando le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, non determina effetti per la finanza pubblica;
    l'articolo 6, comma 2, che destina prioritariamente le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 del medesimo articolo al finanziamento di nuove opere per la rete idrica oggetto di procedura di infrazione europea, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una mera finalizzazione delle risorse rese disponibili;
    all'articolo 6 appare necessario sopprimere il primo periodo del comma 3, che prevede che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche unitamente al Fondo di garanzia delle opere pubbliche, giacché tale Fondo di garanzia non è volto ad erogare, per sua natura, finanziamenti in via diretta bensì a concedere garanzie, secondo criteri e modalità da definirsi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015;
    all'articolo 6 appare altresì necessario sopprimere il secondo ed ultimo periodo del comma 3, che prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 58, comma 2, della legge n. 221 del 2015, al quale è demandata a normativa vigente la definizione degli interventi prioritari da effettuare a valere sulle risorse del predetto Fondo di garanzia, debba, altresì, stabilire l'importo dello stesso e il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge n. 221 del 2015;
    difatti la concessione di una garanzia di ultima istanza dello Stato, non prevista a legislazione vigente, contrasterebbe con la disposizione istitutiva del predetto Fondo di garanzia, che ha stabilito che dalla stessa non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    l'articolo 6, comma 4, il quale prevede che i finanziamenti erogabili da Cassa depositi e prestiti finalizzati ad investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato, potrebbe incidere sull'autonomia di Cassa depositi e prestiti quale market unit con conseguente rischio di riclassificazione nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;
    appare pertanto necessario riformulare la predetta disposizione prevedendo che i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti, già destinati alla copertura degli investimenti in materia ambientale, siano finalizzati prioritariamente a interventi sulla rete del servizio idrico integrato, limitando in tal modo la portata della disposizione alla sola definizione di interventi prioritari nell'ambito di quelli già previsti a legislazione vigente;
    l'articolo 6, comma 5, che destina al bilancio dello Stato i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che a legislazione vigente sono attribuiti alle regioni, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il finanziamento delle opere di risanamento e di riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici da parte delle regioni, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo n. 152 del 2006, avviene attualmente nei limiti delle risorse provenienti dai proventi delle sanzioni amministrative di cui trattasi, per Pag. 88cui tali spese sono condizionate alla sussistenza delle relative disponibilità in bilancio;
    l'articolo 7, che prevede che venga assicurata, anche in caso di morosità, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua da stabilire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, fino ad un massimo di 50 litri giornalieri per persona, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché i mancati introiti derivanti dall'esenzione dalla tariffa verranno recuperati sugli altri scaglioni, garantendo così, mediante l'applicazione del criterio di progressività per il consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, l'assenza di effetti di tale norma sulla copertura dei costi del servizio e conseguentemente l'invarianza dei saldi di finanza pubblica;
    difatti, ai sensi della normativa vigente, spetta all'AEEGSI la definizione del metodo tariffario idrico e la conseguente articolazione in modo tale che sia garantito il principio della copertura dei costi e l'equilibrio economico-finanziario della gestione;
    l'articolo 11, comma 2, che prevede forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato, sarà attuato dagli enti territoriali con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    gli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 11, comma 3, in capo agli EGATO (pubblicazione nei siti istituzionali dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte) e ai soggetti pubblici gestori del servizio idrico integrato (pubblicazione anche con strumenti informatici di atti e provvedimenti che prevedono impegni di spesa), potranno essere assolti dai medesimi soggetti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'articolo 12, comma 1, lettera a), che prevede l'istituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di un Fondo di solidarietà internazionale destinato a finanziare progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari, la cui consistenza dipende dai finanziamenti previsti alle lettere b) e c), non comporterà ripercussioni sugli equilibri di finanza pubblica;
    infatti, il rinvio di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), alle disposizioni vigenti in materia di cooperazione comporta che le risorse del predetto Fondo di solidarietà internazionale saranno gestite secondo l'articolato ciclo di gestione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo che, conformemente alle migliori pratiche internazionali, prevede la programmazione triennale e annuale degli interventi, nonché procedure di approvazione, controllo e valutazione delle iniziative;
    l'articolo 12, comma 1, lettera b), che prevede un incremento da 0,5 centesimi a 1 centesimo del contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una disposizione volta ad incrementare le disponibilità di determinati fondi, tra cui il citato Fondo di solidarietà internazionale, sulla base delle quali verranno assunte le conseguenti decisioni di spesa secondo le finalità dei fondi medesimi;
    inoltre, l'istituzione da parte della predetta lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 di un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI, i cui proventi sono versati al summenzionato Fondo di solidarietà internazionale, non determina effetti negativi per la finanza pubblica, trattandosi di una finalizzazione delle risorse che saranno rese disponibili con il medesimo prelievo;Pag. 89
    appare necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria relativa all'intero provvedimento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 4, comma 3, lettera a), sostituire le parole: In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore con le seguenti: L'affidamento può avvenire anche in via diretta a favore.
   All'articolo 6 sopprimere il comma 3.
   All'articolo 6, comma 4, sostituire le parole da: alle società interamente pubbliche fino a: per gli con la seguente: agli.
   Aggiungere, in fine, il seguente articolo: Art. 13-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, segnala che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 2 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Pellegrino 1.50 e 4.52 e Zaratti 6.54, le quali prevedono, tra l'altro, che la gestione del servizio idrico integrato sia realizzata senza finalità lucrative e finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale;
   Segoni 6.51, che prevede l'istituzione di un apposito fondo al fine di accelerare gli investimenti, finanziato mediante anticipazione della Cassa depositi e prestiti, senza tuttavia precisare né la dotazione del Fondo, né le modalità di restituzione dell'anticipazione ricevuta;
   Daga 6.53 e Pellegrino 6.55, che prevedono, tra l'altro, che nella determinazione della tariffa del servizio idrico integrato un consumo fino a 50 litri giornalieri per persona debba essere considerato quantitativo minimo vitale garantito, con costi a carico della fiscalità generale;
   Segoni 7.54, che prevede la concessione di agevolazioni fiscali, non meglio definite, per i gestori del servizio idrico virtuosi nel consumo e nella depurazione, senza prevedere alcuna forma di copertura finanziaria.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Segoni 2.50 e Caparini 2.51, che sono volte a prevedere che è responsabilità dello Stato garantire il diritto all'acqua potabile, quale diritto umano essenziale, anche in caso di delega della fornitura di acqua potabile o di servizi igienico-sanitari a soggetti terzi. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Rondini 2.54, volta a inserire, tra i principi di cui all'articolo 2, la gratuità totale dell'erogazione giornaliera di acqua, eliminando il limite quantitativo minimo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Rondini 2.55 e 2.58, che sono volte a prevedere che siano garantite agevolazioni tariffarie per le utenze ricadenti nei comuni con abbondante disponibilità della risorsa idrica. Al riguardo, reputa opportuno Pag. 90un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Segoni 3.51, la quale è volta a prevedere che, per ogni distretto idrografico, composto da uno o più bacini e sottobacini idrografici, sia istituita un'autorità di distretto, con compiti di coordinamento fra i vari enti territoriali, regioni, province e comuni, che fanno parte del distretto. Contestualmente, è istituito un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Daga 3.50, che è volta a istituire un consiglio di bacino di cui fanno parte tutti gli enti locali, provincia, comuni e comunità montane, che appartengono al bacino di riferimento, che provvede alla definizione e all'approvazione del piano di ambito o di bacino e alla modulazione della tariffa per gli usi idropotabili e per gli usi produttivi e delle concessioni di prelievo, in funzione del bilancio idrico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Caparini 3.80, che è volta, tra l'altro, a prevedere che, nel caso delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, le regioni allo scadere delle concessioni, acquisiscono le opere e gli impianti afferenti l'utilizzazione delle acque pubbliche demaniali delle grandi derivazioni idroelettriche e li conferiscono in proprietà a società patrimoniali di scopo, con partecipazione totalitaria di capitale pubblico incedibile, cui partecipano senza oneri gli enti locali o anche loro forme di aggregazione sovracomunale interessati per territorio. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pellegrino 4.51 e Daga 5.050, le quali, tra l'altro: 1) prevedono che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche; 2) istituiscono il Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato, con una dotazione pari a 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura dei relativi oneri mediante una riduzione della percentuale di deducibilità ai fini IRAP e IRES degli interessi passivi per le banche ed altri istituti finanziari nonché per le imprese di assicurazione. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al numero 1), nonché in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla disposizione di cui al numero 2);
   Zaratti 4.50, che prevede, tra l'altro, che gli enti di diritto pubblico che gestiscono il servizio idrico integrato non sono assoggettati né al patto di stabilità interno relativo agli enti locali né alle limitazioni di carattere contrattuale od occupazionale stabilite per i lavoratori delle amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Daga 5.50 e Pellegrino 5.53, che sono volte a prevedere, tra l'altro, che l'Ufficio di vigilanza sulle risorse idriche da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvalga di un Osservatorio con funzioni di raccolta, elaborazione e restituzione di Pag. 91dati statistici e conoscitivi mediante anche la costituzione di una apposita banca dati. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Zaratti 5.52, la quale prevede che la funzione regolatoria del governo del ciclo naturale dell'acqua e della sua salvaguardia sia affidata all'esclusiva competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Pellegrino 5.56, che dispone il trasferimento delle funzioni in materia di risorse idriche, attualmente svolte dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, a un Ufficio di vigilanza da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, all'uopo prevedendo una apposita clausola di invarianza finanziaria. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di effettuare tale trasferimento di funzioni senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Pellegrino 5.54, che prevede, tra l'altro, la costituzione di un Comitato interministeriale con funzioni di programmazione delle grandi opere infrastrutturali nel settore delle reti idrauliche. Al riguardo, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla costituzione del suddetto Comitato interministeriale;
   Zaratti 5.55, che attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e della determinazione del metodo tariffario al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni per tutti gli usi del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali, di comuni, province e città metropolitane. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Segoni 5.51, che prevede l'aggiornamento semestrale della banca dati sul servizio idrico integrato istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 2. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Daga 6.50, che prevede, tra l'altro, l'istituzione del Fondo nazionale per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato con una dotazione di 1 miliardo di euro annui, provvedendo alla copertura del relativo onere, del quale non è specificata la decorrenza, mediante la soppressione o la riduzione di vigenti misure fiscali aventi carattere agevolativo. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità e idoneità della copertura finanziaria.
   Rondini 7.50, che sostituisce il primo periodo dell'articolo 7, comma 1, assicurando a ciascun individuo l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale (non determinato) di acqua, ferme rimando le disposizioni del testo attuale del citato articolo, relative al recupero tariffario dei costi del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;
   Rondini 7.51 e 7.52, le quali sono volte a incrementare il quantitativo minimo vitale di acqua erogata gratuitamente anche in caso di morosità. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;Pag. 92
   Zaratti 7.56, che è volta ad estendere a tutte le ipotesi di morosità incolpevole l'obbligo di erogazione dell'acqua da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di fare fronte agli eventuali effetti finanziari nell'ambito del gettito tariffario del servizio;
   Caparini 7.050, che prevede l'introduzione di specifiche agevolazioni per i comuni inclusi nella delimitazione territoriale delle comunità montane, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Segoni 9.50, volta a introdurre incentivi, non meglio precisati, per l'uso dell'acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti, da parte degli esercizi commerciali che somministrano alimenti e bevande al pubblico. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Daga 11.50 e Zaratti 11.55, che sono volte ad estendere le forme di governo partecipativo anche alle attività di gestione del servizio idrico integrato. Al riguardo, considera opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative;
   Mannino 11.53, che prevede una serie di adempimenti a carico di ciascun comune, volti ad assicurare la pubblicità dei dati relativi ai controlli interni ed esterni sulle acque destinate al consumo umano. Al riguardo, reputa opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla possibilità di provvedere ai menzionati adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

  Osserva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario su tutte le proposte emendative puntualmente menzionate dalla relatrice. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 2.50, 2.51, 2.54, 2.55, 2.58, 3.50, 3.51, 3.80, 4.50, 4.51, 4.52, 5.50, 5.51, 5.52, 5.53, 5.54, 5.55, 5.56, 6.50, 6.51, 6.53, 6.54, 6.55, 7.50, 7.51, 7.52, 7.54, 7.56, 9.50, 11.50, 11.53 e 11.55 e sugli articoli aggiuntivi 5.050 e 7.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone inoltre di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540-A.

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ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 624 del 12 aprile 2016:
   a pagina 87, seconda colonna, quarantatreesima riga, le parole da: «appare necessario» fino a: «legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «i criteri di formulazione delle previsioni devono intendersi collegati anche ai relativi riferimenti legislativi, ossia al criterio della legislazione vigente»;
   a pagina 98, seconda colonna, ventottesima riga, le parole da: «delimitare la possibilità» fino a: «l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» sono sostituite dalle seguenti: «chiarire che, salvo che non sia diversamente previsto – da altra legge o dalla medesima legge sulla base della quale è stato iscritto lo stanziamento di bilancio – gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, intendendosi comunque escluso il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

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