CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 13.55.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015.
Doc. LXXXVII, n. 4.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta odierna. Chiede quindi alla relatrice di illustrare la sua proposta di parere.

  Irene TINAGLI (PD), relatrice, illustra la sua proposta di parere (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO (PD), presidente, avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 aprile, l'espressione del parere di competenza alla IX Commissione avrà luogo nella seduta di domani.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che in alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo.
  Il sistema per la responsabilità civile dei piloti marittimi, che sono qualificabili come lavoratori autonomi, è definito attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del medesimo codice, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952. Tale normativa prevede, in particolare, che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave a condizione che venga provato, con onere della prova a carico del danneggiato, che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo «nei limiti della cauzione prestata». L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali. Nella relazione illustrativa della proposta Atto Camera n. 2721 si evidenzia che le cauzioni prestate di norma non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti. Quanto alle finalità dell'intervento, la relazione illustrativa della proposta Atto Camera n. 2721, evidenzia che l'attuale normativa determina il rischio che la risarcibilità di eventuali danni cagionati da un pilota dipenda dalla sua consistenza patrimoniale. Per altro verso, la previsione di un regime di responsabilità illimitata determinerebbe il rischio di comportamenti opportunistici da parte dei piloti, intesi a evitare che, magari per l'unico errore compiuto nella propria carriera, risulti compromesso il patrimonio personale e dei familiari. Inoltre, tale previsione appare comunque profondamente ingiusta, in considerazione della natura del servizio e dell'obbligo del pilota di prestarlo nei riguardi di qualunque nave che lo richieda, indipendentemente dalla difficoltà della manovra o dalle condizioni meteo-marine in cui essa deve svolgersi.
  Venendo al contenuto del provvedimento, che consta di tre articoli, rileva che l'articolo 1 reca modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti. In particolare, al comma 1 è abrogato l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il successivo comma 2 dispone l'estensione dei danni risarcibili dal pilota. Mentre ora la responsabilità è limitata ai danni cagionati alla nave, essa viene estesa anche a quelli recati a persone o a cose, qualora sia provato, con onere della prova che resta comunque in capo al danneggiato, che il danno dipenda dall'inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. È fissato inoltre un limite di responsabilità pari a un milione di euro per ciascun evento, salvo che siano accertati il dolo o la colpa grave del pilota. Il comma 3, riscrivendo l'articolo 94 del codice della navigazione, introduce, in luogo del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, nei limiti della cauzione, una Pag. 137copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti, prevedendo l'obbligo della stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la sua responsabilità civile, a copertura dei danni eventualmente cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggi. Copia del contratto stipulato è depositata presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio. L'autorità marittima verifica la validità e l'idoneità del contratto stipulato e, in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa, può disporre la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio.
  Segnala che l'articolo 2, in conseguenza delle modifiche al codice della navigazione introdotte dall'articolo 1 del provvedimento medesimo, dispone che il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, secondo criteri delineati in linea con le modifiche introdotte. Osserva, infine, che l'articolo 2-bis, modificando l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994, al comma 1, lettera a), rimette la disciplina dell'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. Attualmente, è invece l'autorità marittima a poterne renderne obbligatorio l'impiego. In proposito, ricorda che i servizi tecnico-nautici hanno carattere di servizio pubblico e sono sottoposti all'autorità marittima e portuale, con tariffe stabilite dalla legge n. 84 del 1994.Il regime di obbligatorietà, in caso di necessità e urgenza, può essere temporaneamente modificato, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta, dall'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita. Il comma 1, lettera b), reca la definizione di porti e di luoghi di approdo o di transito delle navi, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici. Il comma 2, infine, fa salva la validità dei provvedimenti che disciplinano l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, vigenti alla data di entrata in vigore della legge.
  Conclusivamente, preso atto dei contenuti del provvedimento, che individua, in particolare, una soluzione equilibrata alle problematiche connesse alla responsabilità dei piloti, ritiene che vi siano le condizioni per l'espressione di un parere favorevole.
  Si riserva, comunque, di valutare eventuali osservazioni che dovessero emergere nella discussione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Nuovo testo unificato C. 2656 e C. 3247.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che, come deciso nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 7 aprile, l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione avrà luogo in una prossima seduta.

  Chiara GRIBAUDO (PD), relatrice, sottolinea preliminarmente che il provvedimento è finalizzato a disciplinare l'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, anche attraverso la regolamentazione della formazione universitaria, delle competenze e delle qualificazione necessarie, al fine di garantire il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità di tali professioni. Ricorda che, allo stato, l'ordinamento riconosce unicamente il profilo dell'educatore professionale in ambito socio-sanitario, disciplinato dal decreto del Pag. 138Ministero della sanità n. 520 del 1998, che, nell'individuare le figure professionali ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione, ha stabilito che «l'educatore professionale è l'operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’équipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà». In base al medesimo decreto, la formazione dell'educatore professionale, che opera all'interno di strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio-educative, avviene presso le strutture sanitarie del servizio sanitario nazionale e le strutture di assistenza socio-sanitaria degli enti pubblici individuate con protocolli d'intesa fra regioni e università. Le università provvedono alla formazione attraverso la facoltà di medicina e chirurgia, in collegamento con le facoltà di psicologia, sociologia e scienza dell'educazione. Successive disposizioni di rango secondario hanno disciplinato gli aspetti relativi al conseguimento dei titoli di istruzione e di abilitazione necessari.
  Passando, quindi, all'illustrazione del contenuto del testo unificato in esame, che consta di quattordici articoli, fa presente che l'articolo 1 delinea l'ambito di applicazione del provvedimento, che riguarda le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché la professione di educatore professionale socio-sanitario, cui continuano ad applicarsi, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni del decreto del Ministro della sanità 8 ottobre 1998, n. 520, e successive modificazioni e integrazioni. Rileva che l'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nel campo dell'educazione formale e dell'educazione non formale nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti e profili professionali, nonché dello specifico codice deontologico, prevedendo che tali figure professionali operino in regime di lavoro autonomo, subordinato o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. In particolare, l'educatore professionale socio-pedagogico è un professionista che svolge funzioni intellettuali con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, con l'uso di strumenti conoscitivi specifici di tipo teorico e metodologico, in funzione di progettazione, programmazione, intervento e valutazione degli esiti degli interventi educativi e supervisione, indirizzati alla persona e ai gruppi, in vari contesti educativi e formativi, per tutto il corso della vita, nonché con attività didattica di ricerca e di sperimentazione. Il pedagogista è, invece, qualificato come un professionista di livello apicale, specialista dei processi educativi e formativi, con autonomia scientifica e responsabilità deontologica, che svolge funzioni di progettazione, coordinamento, intervento e valutazione pedagogica, in vari contesti educativi e formativi, tanto nei comparti socio-assistenziale e socio-educativo, quanto in quello socio-sanitario, con riguardo agli aspetti socio-educativi, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione.
  Ricorda che l'articolo 3 delinea gli ambiti dell'attività professionale delle tre figure, stabilendo, in particolare, che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nei servizi e nei presidi socio-educativi e socio-assistenziali nonché nei servizi e presidi socio-sanitari, con riguardo agli aspetti socio-educativi, mentre l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e nei presidi sanitari nonché nei servizi e presidi socio-sanitari. Osserva che l'articolo 4 ribadisce che l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano in regime di lavoro dipendente, autonomo o, laddove possibile, mediante forme di collaborazione. Sul punto, rileva la necessità di un coordinamento con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1. Si indicano quindi analiticamente i servizi e i presidi pubblici e privati nei quali può operare l'educatore. Il successivo articolo 5 riguarda Pag. 139la qualifica europea dell'operatore e prevede che l'educatore professionale socio-pedagogico rientri nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (QEQ), secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche all’European qualifications frameworks operata da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Dipartimento per le politiche europee, della Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), ai sensi della raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del QEQ per l'apprendimento permanente.
  Segnala che l'articolo 6 disciplina le attività professionali e le competenze dell'educatore professionale socio-pedagogico, stabilendo che egli svolge mansioni relative alla programmazione, alla progettazione, all'attuazione, alla gestione e alla valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione e concorre, altresì, alla progettazione di tali servizi e sistemi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. La norma dispone, inoltre, che l'educatore professionale socio-pedagogico deve possedere conoscenze e competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e antropologiche e svolge le attività educative e formative, dettagliatamente elencate dal comma 2 dell'articolo medesimo. L'articolo 7 interviene in materia di formazione universitaria dell'educatore professionale socio-pedagogico e dell'educatore professionale socio-sanitario, stabilendo, come già segnalato, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico sia attribuita a seguito del rilascio del diploma di un Corso di laurea della classe di laurea L-19 Scienze dell'educazione e della formazione. A sua volta, la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a seguito del rilascio del diploma di laurea abilitante di un corso di laurea della classe L/SNT/2 delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione.
  Passa, quindi, all'articolo 9, che, con riferimento alla figura professionale del pedagogista, prevede che esso rientra nel livello di conoscenze, competenze e abilità e opera nelle aree di professionalità del settimo livello del QEQ, secondo la referenziazione nazionale delle qualifiche dello European qualifications frameworks. L'articolo 10 disciplina le attività professionali e competenze del pedagogista, stabilendo che egli svolga attività di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza e supervisione della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché compie azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti. Il comma 2, inoltre, dispone che il pedagogista debba essere in possesso di conoscenze e di competenze nelle discipline pedagogiche, metodologiche, didattiche, filosofiche, sociologiche e antropologiche e svolge le attività pedagogiche elencate dettagliatamente dalla norma medesima. Sulla base dell'articolo 11, la qualifica di pedagogista è attribuita a seguito del rilascio di un diploma di laurea abilitante nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche, LM 93 teorie e metodologie dell’e-learning e della media education. Segnala che, sulla base del comma 2, la qualifica di pedagogista è attribuita, altresì, ai professori ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo e in quiescenza, ai dottori di ricerca in Pedagogia, anche con titoli accademici diversi da quelli previsti medesimo articolo, che abbiano insegnato discipline pedagogiche, per almeno tre anni accademici anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari di ruolo in discipline pedagogiche, pure in possesso di titoli accademici diversi. Pag. 140
  Osserva, poi, che l'articolo 13 rinvia a successivi decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'introduzione delle necessarie modificazioni ai decreti del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti la determinazione delle classi di laurea triennali e delle classi di laurea magistrale, nonché ad un successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute l'introduzione delle necessarie modificazioni al decreto interministeriale 19 febbraio 2009, concernente la determinazione delle classi di laurea delle professioni sanitarie.
  Rileva, inoltre, che l'articolo 14, richiamandosi alla legge n. 4 del 2013, dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano nelle professioni non organizzate in ordini o collegi. Esse sono, invece, inserite negli elenchi e nelle banche dati degli enti e organismi nazionali e regionali deputati alla classificazione, alla declaratoria e all'accreditamento delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. A tal, fine, la norma dispone che sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, nonché le associazioni professionali e i singoli professionisti che esercitano in qualsiasi forma la professione secondo la citata legge 14 gennaio 2013, n. 4.
  Segnala, infine, che gli articoli 15 e 16 recano, rispettivamente, le disposizioni finali e transitorie e la clausola di invarianza finanziaria. In particolare, segnala che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono in possesso di un diploma o un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19 con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. In via transitoria, inoltre, possono acquisire la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, coloro che, alla data di entrata in vigore del provvedimento sono inquadrati nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore ovvero abbiano svolto l'attività di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, secondo quanto dichiarato dal datore di lavoro ovvero autocertificato dall'interessato. Inoltre, acquisiscono la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, essendo assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali di cui alla presente legge, abbiano almeno 50 anni di età o almeno 25 anni di servizio.
  In conclusione, considerando l'importanza del lavoro svolto dalla Commissione di merito e l'intento di riordino e di razionalizzazione alla base del provvedimento, ritiene che vi siano senz'altro le condizioni per l'espressione di una valutazione favorevole.Ritiene, tuttavia, meritevoli di un ulteriore approfondimento gli aspetti legati alle tipologie contrattuali del rapporto di lavoro di tali figure professionali, con particolare riferimento ai contratti di collaborazione, che, a suo avviso, andrebbero limitati, nonché la disciplina transitoria recata dall'articolo 15.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.20.

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RISOLUZIONI

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.20.

7-00948 Rostellato: Iniziative in materia di tutele sul piano lavorativo e previdenziale dei lavoratori del comparto della pesca.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Cesare DAMIANO, presidente, nell'introdurre la discussione della risoluzione, avverte che il parere del Governo, secondo le intese intercorse informalmente, sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Gessica ROSTELLATO (PD), illustrando la risoluzione a sua prima firma, osserva che il settore ittico rappresenta un comparto economicamente assai rilevante per il nostro Paese, che negli ultimi anni sta attraversando una situazione particolarmente difficili. Nell'ultimo decennio, l'occupazione nel settore è, infatti, scesa del 40 per cento, la redditività delle imprese è diminuita del 31 per cento, mentre i costi di produzione sono aumentati del 53 per cento. La risoluzione muove quindi dalla constatazione che si rende necessario un intervento sistematico a sostegno del settore e si propone, pertanto, l'obiettivo di spingere il Governo ad elaborare un piano complessivo nel quale siano affrontate tutte le diverse problematiche che affiggono i lavoratori del comparto. Richiama, in primo luogo, la mancanza di un sistema di ammortizzatori sociali applicabili, in casi come, per esempio, il fermo-pesca, la crisi di mercato o la presenza di agenti patogeni che rendono impossibile la pesca, anche alle imprese con meno di cinque dipendenti, che costituiscono la maggioranza di quelle operanti nel settore. Da questo punto di vista, infatti, la previsione recata dal decreto legislativo n. 148 del 2015, che ha esteso il sistema vigente anche ai settori in precedenza non espressamente disciplinati, non appare soddisfacente, dal momento che gli ammortizzatori sociali in esso previsti riguardano imprese di maggiori dimensioni. Auspica, pertanto, l'introduzione nel settore ittico di un sistema di ammortizzatori sociali, modellato sulla falsariga di quello previsto per il settore agricolo e utilizzabile anche in caso di sospensione temporanea dell'attività, dovuta, ad esempio, alle proibitive condizioni del mare. Un altro settore in cui appare urgente un intervento del legislatore è quello della sicurezza del lavoro. A tale proposito, la risoluzione auspica l'impegno del Governo alla sollecita emanazione dei decreti di che, sulla base dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008, avrebbero dovuto consentire, entro il 15 maggio 2011, l'armonizzazione della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro relativamente alle attività che si svolgono a terra con la normativa riguardante le attività lavorative a bordo delle navi, in ambito portuale e per il settore delle navi da pesca. L'impegno del Governo è richiesto dai firmatari della risoluzione anche per superare quanto disposto dall'articolo 343 del codice di navigazione, in base al quale, nel caso di assenza per malattia o per infortunio, che comporti lo sbarco del personale addetto, il contratto di lavoro si intende risolto di diritto. A suo avviso, tale previsione finisce per introdurre un pericoloso elemento di precarietà nel rapporto di lavoro che influisce negativamente anche sugli aspetti della sicurezza. A tale riguardo, sarebbe a suo avviso auspicabile la previsione, almeno nei casi comprovati di malattia o infortunio, di un periodo di sospensione dal rapporto di lavoro, con la possibilità per l'armatore di ricorrere ad una sostituzione per tutta la durata dell'assenza. Infine, in considerazione dell'impegno Pag. 142richiesto giornalmente agli addetti nel settore, auspica l'inserimento delle attività dei lavoratori imbarcati tra i lavori considerati usuranti, al fine di prevedere un accesso al pensionamento di vecchiaia con requisiti più bassi rispetto alla generalità dei lavoratori.
  Da ultimo, allo scopo di raccogliere elementi utili alla discussione, propone l'effettuazione di un breve ciclo di audizioni informali dei rappresentanti delle categorie del settore.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la proposta dell'onorevole Rostellato relativa a un ciclo di audizioni informali potrà essere discussa in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione della risoluzione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.25.

Tutela dell'occupazione nelle attività di call center.
C. 2606 Laforgia, C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna si svolgerà la relazione introduttiva sulle proposte di legge, alla quale potranno fare seguito eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare.

  Marco MICCOLI (PD), relatore, osserva che l'avvio dell'esame delle tre proposte di legge, proseguendo un percorso volto a rafforzare le garanzie per i lavoratori del settore, coincide con il moltiplicarsi di segnali che destano molta preoccupazione. Ricorda, a tale proposito, che in questi giorni si stanno svolgendo presso il Ministero dello sviluppo economico i tavoli di confronto tra le parti relativi alle vertenze Almaviva e Gepin Contact, che coinvolgono migliaia di lavoratori di call center.
  Venendo al merito delle proposte di legge, ricorda che su impulso della collega Albanella la Commissione ha svolto tra l'aprile e il dicembre del 2014 un'articolata indagine conoscitiva sui rapporti di lavoro nell'ambito delle aziende che gestiscono servizi di call center nel territorio italiano riprendendo il filo di un'analisi avviata quasi un decennio or sono, a partire dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17/2006, che intese individuare i caratteri dei contratti di collaborazione autonoma ammissibili nell'ambito delle attività dei call center. In quella sede, la Commissione ha acquisito le valutazioni dei principali operatori del settore e delle loro associazioni, dei sindacati di settore e delle istituzioni con maggiori competenze nel settore (ISFOL, ISTAT, INPS e Garante per la protezione dei dati personali) e ha dedicato anche uno specifico focus all'assegnazione del servizio di call center del Comune di Milano, approfondendo in questo modo le riflessioni sulle modalità di assegnazione degli appalti pubblici e sulle loro implicazioni in termini di tutela dei livelli occupazionali.
  Nel frattempo, la situazione del settore ha subito notevoli evoluzioni, sia per quanto attiene al quadro normativo sia per quanto concerne le prospettive occupazionali. Per quanto attiene alle innovazioni normative, dopo l'approvazione del documento conclusivo dell'indagine, infatti, è entrata in vigore la legge di stabilità per il 2015, che ha stabilito la deduzione integrale dall'IRAP del costo del personale e ha introdotto un rilevante esonero contributivo per gli assunti con contratto a Pag. 143tempo indeterminato nell'anno 2015, esteso, poi, dalla legge di stabilità 2016 anche agli assunti in tale ultimo anno, anche se per periodi e importi inferiori a quelli previsti per le assunzioni del 2015. Questi sgravi, come è noto, hanno sostituito gli analoghi incentivi previsti dalla legge n. 407 del 1990, molto utilizzati nel settore dei call center, che avevano, tuttavia, carattere permanente.
  Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante la disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, in attuazione della delega del cosiddetto Jobs Act ha inoltre previsto il superamento dei rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, ai quali, a decorrere dal 1o gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Il comma 2 dell'articolo 2 di tale decreto ha tuttavia precisato che tale previsione non si applichi alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Tale disposizione ricalca in sostanza l'esclusione già riferita alla disciplina del lavoro a progetto, introdotta dall'articolo 24-bis, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, specificamente riferita ai call center outbound. Con tale norma si era previsto che le disposizioni introdotte dall'articolo 1, comma 23, della legge n. 92 del 2012 di riforma del mercato del lavoro, relative ai parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter ricorrere al lavoro a progetto, non trovassero applicazione per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center outbound, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. Sostanzialmente, la norma, evidenziando la specificità delle richiamate attività, prevedeva una vera e propria esclusione dell'applicazione dei requisiti di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, normalmente richiesti ai fini di un ricorso legittimo del contratto a progetto. Ai fini dell'attuazione di tale disposizione, il 1o agosto 2013 è stato stipulato uno specifico accordo collettivo tra Assotelecomunicazioni – Asstel e Assocontact, da una parte, e SLC-CGIL, FISTel-CISL e UIL-COM UIL, dall'altra, per individuare il corrispettivo per i lavoratori adibiti ad attività outbound. Successivamente, l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013, aveva inteso sciogliere taluni nodi interpretativi sorti successivamente alla riforma, disponendo, attraverso una norma di interpretazione autentica del medesimo articolo 61 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che, nelle attività dei call center outbound, il ricorso al lavoro a progetto era ammesso sia per le attività di vendita diretta di beni, sia per le attività di servizi.
  Ricorda, poi, che un'importante innovazione sul fronte della successione di diverse imprese nei contratti di appalto è stata introdotta, sempre su iniziativa dei deputati di questa Commissione, nella legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee relative all'aggiudicazione dei contratti di concessione, agli appalti pubblici e alle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con una disposizione di diretta attuazione, infatti, l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016 stabilisce che, nei casi di successione di imprese in contratti di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto continua con l'appaltatore subentrante, Pag. 144secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di una disciplina nella contrattazione collettiva nazionale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione di tale disposizione. La medesima disposizione richiede, inoltre, uno specifico obbligo di informativa sindacale stabilendo che le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
  Dal punto di vista occupazionale, invece, a fronte di un numero di addetti quantificabile in circa 80.000 unità, le parti sociali hanno recentemente denunciato il rischio che prima di dicembre 2016 si verifichino tra 5.000 e 8.000 esuberi e la cronaca porta alla nostra attenzione numerose crisi occupazionali in diverse imprese del settore.
  È del tutto evidente, a suo avviso, che si rende necessario un intervento incisivo, con misure che consentano di affrontare efficacemente quella che rischia di rivelarsi una vera e propria emergenza e di porre le basi per assicurare al settore un futuro stabile. L'avvio dell'esame delle proposte di legge Atto Camera n. 2606 Laforgia, Atto Camera n. 2832 Cominardi e Atto Camera n. 3068 Albanella potrà quindi costituire l'occasione per avviare una discussione sugli interventi più opportuni da adottare per garantire l'occupazione nelle attività di call center.
  Venendo ora al contenuto delle proposte di legge, rileva in primo luogo che tutte le proposte, sia pure con modalità diverse, intervengono sull'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012. Tale disposizione, applicabile esclusivamente nei confronti dei call center con almeno venti dipendenti, ha previsto l'obbligo, per le aziende che spostano l'attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Garante per la protezione dei dati personali almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti. Inoltre, il comma 3 dispone il divieto di erogare i già ricordati benefici di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che trasferiscano all'estero attività di call center.
  Per quanto attiene alle disposizioni concernenti le delocalizzazioni, la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 14 del 2 aprile 2013 ha chiarito che l'attività si intende delocalizzata qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della naturale scadenza del relativo contratto – a personale operante in Paesi non appartenenti all'Unione europea sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto. Le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 del richiamato articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 sono, invece, tese a garantire la protezione dei dati personali nei casi di contatto con operatori di call center collocati in Paesi esteri. I cittadini che effettuano una chiamata ad un call center hanno, infatti, il diritto ad essere informati preliminarmente sul Paese estero in cui è collocato l'operatore contattato e hanno la facoltà di scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale. Specularmente, in caso di chiamata da parte di un call center, i cittadini devono essere preliminarmente informati sul Paese estero in cui è collocato l'operatore. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, si stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione. In attuazione Pag. 145di tali disposizioni il Garante per la protezione dei dati personali ha, quindi, adottato il provvedimento 10 ottobre 2013, n. 444, recante «Prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali effettuato mediante l'utilizzo di call center siti in Paesi al di fuori dell'Unione europea».
  Per quanto attiene alle modifiche arrecate alla disciplina di cui all'articolo 24- bis del decreto-legge n. 83 del 2012, segnala che le proposte C. 2606 e C. 3068, modificando il comma 1 del medesimo articolo 24-bis, prevedono, all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'estensione della disciplina vigente alle imprese con almeno quindici dipendenti. Sotto il profilo della tecnica legislativa, la proposta di legge C. 2606 fa riferimento, per l'individuazione del limite dimensionale, alla definizione contenuta al riguardo nell'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori.
  La proposta C. 3068, modificando il comma 3, che esclude la concessione dei benefici contributivi di cui alla legge n. 407 del 1990 alle aziende che delocalizzano attività all'estero, introduce, all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'obbligo di restituzione per le medesime aziende di quanto eventualmente già percepito negli ultimi cinque anni, maggiorato degli interessi legali. La proposta C. 2832, invece, modifica l'apparato sanzionatorio recato dal comma 6 dell'articolo 24-bis, prevedendo all'articolo 1, comma 1, lettera b), in primo luogo, l'innalzamento delle sanzioni amministrative, ora pari a 10.000 euro per ogni giornata di violazione, a un importo compreso tra 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione. In secondo luogo, si introduce, tra le sanzioni, il divieto per l'azienda di fruire per un biennio dei benefici fiscali e contributivi previsti dalla legislazione vigente e la restituzione di quelli eventualmente percepiti.
  Rileva, poi, che le tre proposte di legge recano disposizioni volte a promuovere il riassorbimento dei lavoratori nei casi di successione di appalti, materia sulla quale, come detto, è recentemente intervenuto l'articolo 1, comma 10, della legge n. 11 del 2016, con una norma frutto di un approfondito confronto con tutte le parti sociali interessate. In particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera b), della proposta C. 2606 Laforgia, inserendo all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 i commi aggiuntivi da 7-bis a 7-novies, prevede che, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continui con l'appaltatore subentrante, che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. Come è noto, si tratta di disposizioni che ricalcano quelle previste dall'articolo 2112 del codice civile per i casi di trasferimento di azienda. Le disposizioni, inoltre, prevedono l'obbligo, per le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche e private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center, di darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali unitarie o a quelle aziendali, specificando la data di definizione del contratto, i motivi del mutamento di titolarità del servizio di call center, le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e le eventuali misure previste nei loro confronti. Su richiesta sindacale, il committente e l'appaltatore sono tenuti ad avviare una consultazione. Una volta stipulato il contratto, il committente e l'appaltatore sono tenuti a darne comunicazione alle medesime rappresentanze sindacali. La proposta di legge dispone, inoltre, che, entro trenta giorni dal subentro e su richiesta delle organizzazioni sindacali, si avviino trattative con le amministrazioni pubbliche o con le imprese committenti e le imprese subentranti, per la definizione della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dei lavoratori già dipendenti dal precedente appaltatore. La norma, infine, con una previsione di carattere generale, prevede che, in mancanza di una disciplina collettiva, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Pag. 146organizzazioni firmatarie dell'accordo sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014, adotti un decreto per stabilire i criteri generali per l'attuazione delle disposizioni in materia di continuità dell'occupazione e delle condizioni di lavoro. La violazione delle procedure delineate dalla proposta in esame costituisce condotta anti sindacale.
  L'articolo 1, comma 1, lettera c), della proposta C. 2832 Cominardi, introducendo, all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, i commi da 7-bis a 7-quinquies, dispone che, qualora sia prevista nel bando di gara da un'espressa clausola di salvaguardia sociale, il rapporto di lavoro e i relativi effetti si trasferiscano all'appaltatore subentrante, che è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti più favorevoli del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. La norma prevede, inoltre, la predisposizione da parte della pubblica amministrazione di bandi di gara in cui sia prevista l'attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere, mantenendo la medesima sede e i medesimi trattamenti retributivi e normativi. L'articolo dispone poi l'applicazione ai dipendenti dei call center del contratto di lavoro subordinato, con esclusione del ricorso alla tipologia dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione. Infine, la disposizione prevede il diritto del lavoratore di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore, in presenza di commesse che consentano la prosecuzione del suo impiego. L'esercizio di tale diritto, ove esercitato, non costituisce di per sé motivo di licenziamento.
  Rileva che, in materia di successione di appalti, l'articolo 4 della proposta C. 3068 Albanella introduce nel decreto legislativo n. 276 del 2003 un articolo 29-bis, che stabilisce la continuazione dei rapporti di lavoro in essere e il mantenimento da parte dell'appaltatore subentrante dei trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da contratti del medesimo livello applicabili all'impresa del cessionario. L'articolo prevede anche la medesima procedura informativa analoga a quella contenuta nella proposta di legge C. 2606. Diversamente da quanto previsto in tale ultima proposta, la procedura si applica, tuttavia, in tutti i contratti di appalto per opere o servizi.
  A differenza di questa, tuttavia, la proposta C. 3068 prevede che, in caso di violazione dell'obbligo di riassunzione da parte dell'appaltatore subentrante, il lavoratore interessato ha diritto di agire per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'impresa e per il risarcimento del danno subito per effetto dell'inadempimento. La proposta di legge introduce l'obbligo di assunzione da parte dell'appaltatore subentrante dei dipendenti già occupati nell'appalto, ove ciò sia previsto e nei limiti dettati dalla contrattazione collettiva applicabile a entrambe le imprese o dal capitolato di appalto. In caso di violazione di tale obbligo, il lavoratore interessato ha diritto di agire per la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'impresa e per il risarcimento del danno subìto per effetto di tale inadempimento. La norma dispone che il committente pubblico deve inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto l'obbligo per l'aggiudicatario di garantire la continuità dell'occupazione e la definizione, attraverso specifiche trattative sindacali, della disciplina delle condizioni di lavoro e delle garanzie di tutela dell'occupazione dei lavoratori già dipendenti dal precedente appaltatore. Da ultimo, si stabilisce che, in caso di mancato rispetto dello specifico obbligo di assunzione e dell'obbligo di inserire di inserire nel bando di gara, nel capitolato e nel contratto di appalto, il vincolo, per l'aggiudicatario, di garantire la continuità dell'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'appalto, le medesime misure di tutela dell'occupazione possano Pag. 147essere stabilite con un apposito accordo collettivo, stipulato sulla base dell'adesione maggioritaria dei soggetti partecipanti alla consultazione sull'esame congiunto della procedura.
  Segnala poi che le proposte di legge C. 2832 Cominardi e C. 3068 Albanella recano anche modifiche alla disciplina dell'aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, incidendo su una materia in via di evoluzione, alla luce dell'approvazione della legge 28 gennaio 2016, n. 11, che reca una delega riferita, tra l'altro, al riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Come è noto, in attuazione di tale delega, il Governo ha presentato uno schema di decreto legislativo (Atto n. 283), sul quale la XI Commissione ha recentemente espresso i propri rilievi alla VIII Commissione.
  In questo contesto, la proposta di legge C. 2832 introduce criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ulteriori rispetto a quelli già previsti dall'articolo 83, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Si richiamano, in particolare, il costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale, la clausola di salvaguardia sociale, al fine di garantire la continuazione del rapporto di lavoro e la tutela dei livelli occupazionali e del mantenimento dei trattamenti retributivi e normativi, nonché la fissazione di specifici vincoli di territorialità adeguati e pertinenti allo scopo perseguito. A sua volta, la proposta di legge C. 3068 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano applicare tale criterio al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle spese relative alla sicurezza sul lavoro applicando il criterio previsto dall'articolo 82, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Evidenzia, infine, che l'esigenza di verificare la corretta applicazione della disciplina sui call center è alla base della disposizione, presente sia nella proposta C. 2832 sia nella proposta C. 3068, che prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e della politiche sociali, di un Osservatorio nazionale sui call center. In particolare, la proposta C. 2832, che introduce il comma 2-bis all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, specifica, all'articolo 1, comma 1, lettera a), che esso è diretto all'elaborazione e allo svolgimento di ogni attività funzionale al mantenimento dei livelli contrattuali e retributivi dei dipendenti e alla verifica del rispetto della disciplina recata dal medesimo articolo 24-bis. Si dispone, inoltre, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, presenti annualmente una relazione alle Camere in merito alle attività svolte, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'Osservatorio.
  L'articolo 2 della proposta C. 3068 introduce, invece, nel medesimo decreto-legge n. 83 del 2012 l'articolo 24-ter e disciplina anche la composizione dell'Osservatorio, stabilendo che ad esso partecipino due rappresentanti designati rispettivamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dello sviluppo economico, esperti del settore e rappresentanti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale e dalle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale nonché da due componenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo. La norma prevede che tra i compiti dell'Osservatorio vi sia quello della tenuta del registro delle società che svolgono Pag. 148attività di call center, stabilendo che le amministrazioni possano stipulare contratti di appalto per tali attività solo con le società iscritte nel registro.
  Da ultimo, segnala che, in materia di tutela dei dati personali, la proposta di legge C. 2832 Albanella, nell'ambito delle novelle all'articolo 24-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 prevede che, in caso delocalizzazione dell'attività di call center, l'azienda che affida l'appalto rimanga titolare del trattamento dei dati e, in caso di illecito, sia responsabile in solido nei confronti dell'utente.
  A suo avviso, la mancanza di significative differenze tra le proposte di legge, che tengono conto delle risultanze dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, potrà permettere la redazione di un testo unificato che tenga conto delle proposte di tutti i gruppi e affronti i problemi più delicati del settore, quali, anche alla luce delle recenti novità legislative di cui ha dato diffusamente conto nella relazione. In questa ottica, ritiene opportuno procedere all'istituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'istruttoria legislativa.

  Giovanna MARTELLI (SI-SEL) avverte che il suo gruppo ha recentemente depositato una proposta di legge di contenuto analogo a quello delle proposte in esame. Chiede, pertanto, di non procedere già nella seduta odierna alla costituzione di un Comitato ristretto, attendendo l'assegnazione alla Commissione di tale proposta.

  Claudio COMINARDI (M5S), dichiarandosi soddisfatto dell'avvio dell'esame delle proposte di legge, osserva che quella di cui è primo firmatario è stata elaborata tenendo conto delle numerose sollecitazioni giunte dagli addetti del settore al sistema operativo del MoVimento 5 Stelle. Nell'intento di evitare che, come in passato, il Governo intervenga con una propria proposta che soppianti quelle di origine parlamentare, auspica che la Commissione proceda celermente nell'esame delle proposte di legge, svolgendo, eventualmente, anche un breve ciclo di audizioni.

  Luisella ALBANELLA (PD) esprime il proprio apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte di legge, che coincide con un difficile momento per gli addetti del settore, sottolineando come si renda necessaria di ulteriori misure concrete che salvaguardino i livelli occupazionali. Ricorda che la proposta di legge di cui è prima firmataria raccoglie i frutti dell'indagine conoscitiva svolta della Commissione e quelli del lavoro concreto svolto sul tema dalla Commissione medesima e, in particolare, dai colleghi del gruppo del PD. Riservandosi di valutare i contenuti della proposta di legge la cui presentazione è stata preannunciata dall'onorevole Martelli, auspica che la Commissione possa giungere celermente all'elaborazione e all'approvazione di un testo unificato delle proposte di legge.

  Claudio COMINARDI (M5S) chiede al sottosegretario Cassano di voler chiarire quali siano le intenzioni del Governo sulle questioni oggetto delle proposte di legge, con particolare riferimento all'adozione di eventuali provvedimenti di urgenza, che potrebbero vanificare il lavoro della Commissione.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO, escludendo che il Governo intenda mettere in discussione il lavoro della Commissione, fa presente che allo stato non sono previsti interventi normativi sulle questioni affrontate dalle proposte in esame.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che l'Esecutivo potrà esprimersi compiutamente nel prosieguo dell'esame delle proposte, valutando anche la presentazione di eventuali proposte emendative. Per quanto riguarda, invece, l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni sul provvedimento, ritiene che essa debba essere valutata attentamente, anche in considerazione della circostanza che la Commissione ha già svolto un'ampia indagine conoscitiva sulla materia, acquisendo le valutazioni di tutti i soggetti in grado di fornire indicazioni in ordine alla tutela del lavoro nel settore dei call center. Da ultimo, Pag. 149cogliendo uno spunto già segnalato dal relatore, sottolinea l'esigenza che la Commissione, nell'elaborazione di un testo unificato delle diverse proposte in esame, tenga nella dovuta considerazione la circostanza che sulla materia sono recentemente intervenute importanti modifiche legislative, a partire da quelle contenute nella legge n. 11 del 2016, i cui effetti, a suo avviso, dovrebbero essere valutati prima di dare corso a nuovi provvedimenti normativi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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