CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 19 APRILE 2016

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
C. 3529 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame reca la ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
  In merito ai profili di quantificazione, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le attività connesse allo scambio di informazioni saranno svolte utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Poiché l'Accordo menziona anche eventuali costi straordinari (da sostenere in talune delle ipotesi in cui l'Italia sia Parte richiedente le informazioni) evidenzia che andrebbe chiarito a quali categorie di spese si faccia specificamente riferimento e andrebbe altresì acquisita una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità di imputare anche tali costi, benché eventuali, alle risorse esistenti.

  Il Viceministro Luigi CASERO evidenzia innanzitutto che l'Accordo in oggetto comporta un prevedibile aumento di gettito per l'Erario derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione.
  Segnala poi che tra i costi straordinari da sostenere in talune delle ipotesi, previste dall'Accordo, solo in via residuale ed eventuale, sono sicuramente inclusi i costi per i consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni e sono escluse espressamente le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per rispondere alle richieste di informazione della parte richiedente. Sottolinea comunque che la previsione espressa di una previa consultazione tra le autorità competenti nel caso di costi straordinari consente una valutazione caso per caso delle risorse disponibili a legislazione vigente delle eventuali spese da sostenere in relazione a specifiche richieste di informazioni. Ricorda infine che una previsione analoga in materia di costi straordinari è contenuta anche negli altri Accordi per lo scambio di informazioni fiscali stipulati dall'Italia.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3529 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'Accordo in oggetto comporta per l'Erario un prevedibile aumento di gettito derivante dall'accresciuta possibilità di ricorrere allo scambio di informazioni in conformità allo standard OCSE in materia, con conseguente emersione di base imponibile attualmente sottratta dalla tassazione;
   tra i costi straordinari da sostenere in talune delle ipotesi, previste dall'Accordo, solo in via residuale ed eventuale, sono sicuramente inclusi i costi per i consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni ed escluse espressamente le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per rispondere alle richieste di informazione della parte richiedente;
   la previsione espressa di una previa consultazione tra le autorità competenti nel caso di costi straordinari consente una valutazione caso per caso delle risorse disponibili a legislazione vigente delle eventuali spese da sostenere in relazione a specifiche richieste di informazioni;
   una previsione analoga in materia di costi straordinari è contenuta anche negli altri Accordi per lo scambio di informazioni fiscali stipulati dall'Italia,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca la Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica e il testo all'esame è quello risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione, in sede referente, da ultimo nella seduta del 31 marzo 2016.
  In relazione ai profili di carattere finanziario ritiene opportuno acquisire una conferma circa l'effettiva possibilità, per le amministrazioni interessate, di svolgere le previste attività nell'ambito delle risorse esistenti, ciò con particolare riguardo all'adeguamento dei percorsi formativi universitari e all'organizzazione, in via transitoria, di corsi di formazione intensivi per i quali è prevista anche la modalità di erogazione a distanza (articolo 15, comma 2).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 16 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nella presente proposta di legge, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di riformulare la rubrica di detto articolo in maniera rispondente alla prassi Pag. 76corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
Nuovo testo C. 1013 e abb.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 28 luglio 2015.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del provvedimento, recante Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nella seduta del 25 marzo 2014. In tale occasione la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, entro il termine del 26 aprile 2014. Nelle successive sedute del 7 maggio 2014 e del 28 luglio 2015 il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta ed ha richiesto di rinviare l'esame del provvedimento. In considerazione del tempo trascorso, chiede al rappresentante del Governo se la stessa sia ora disponibile.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la relazione tecnica non è ancora stata redatta e che il Ministero dell'economia e delle finanze ne ha nuovamente sollecitato la predisposizione da parte dei Ministeri competenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Ulteriore nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nelle sedute del 10 marzo e del 6 aprile 2016 il relatore aveva formulato richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere.

  Il Viceministro Luigi CASERO conferma che l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 7, relativi al monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ed evidenzia la necessità di riformulare più correttamente la relativa clausola di invarianza finanziaria, contenuta al medesimo articolo 3, comma 7, ultimo periodo.
  Fa quindi presente che all'articolo 4, comma 3, che prevede un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti e la pubblicazione delle relative informazioni in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati, appare necessario inserire un'apposita Pag. 77clausola di invarianza finanziaria, mentre le altre disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché sono da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale.
  In relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, evidenzia poi la necessità di sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera c-bis), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega.
  Segnala inoltre che all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che la disposizione si riferisce a decreti legislativi e che, allo stesso articolo 5, appare necessario sopprimere il comma 3, poiché tale disposizione, introducendo un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, appare suscettibile di determinare minori entrate per i medesimi comuni.
  Conferma che l'articolo 6, in materia di compendi agricoli neorurali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché eventuali interventi sugli insediamenti rurali locali saranno a carico esclusivo dei soggetti privati interessati.
  Precisa che la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sarà effettuata nei limiti delle risorse stanziate per le medesime finalità.
  Segnala che anche la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede per le regioni la possibilità di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tale norma di carattere facoltativo e quindi potendo trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente.
  Infine conferma che l'articolo 10 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione, che vincola la destinazione da parte dei comuni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia edilizia, fa salve al comma 2 le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato l'ulteriore nuovo testo del progetto di legge C. 2039 Governo e abb., recante Contenimento del consumo e riuso del suolo edificato;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria (CREA) possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 3, comma 7, relativi al monitoraggio sulla riduzione del consumo del suolo, con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 78
   al medesimo articolo 3, comma 7, ultimo periodo, appare necessario riformulare più correttamente la relativa clausola di invarianza finanziaria;
   all'articolo 4, comma 3, che prevede un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti e la pubblicazione delle relative informazioni in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati, appare necessario inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria;
   le altre disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché sono da intendere alla stregua di criteri innovativi di tutela e di valorizzazione del suolo da applicare alla futura pianificazione territoriale;
   all'articolo 5, comma 1, che prevede una delega legislativa in materia di interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate, appare necessario sopprimere il principio e criterio direttivo di cui alla lettera c-bis), volto ad introdurre misure tali da determinare per un congruo periodo una fiscalità di vantaggio per incentivare gli interventi di rigenerazione, poiché l'attuazione di tale previsione potrebbe richiedere lo stanziamento di risorse con conseguente difficoltà o impossibilità, qualora esse non fossero preventivamente reperite, di esercitare la delega;
   all'articolo 5, comma 2, terzo periodo, appare necessario precisare che la disposizione si riferisce a decreti legislativi;
   all'articolo 5 appare necessario sopprimere il comma 3, poiché tale disposizione, introducendo un obbligo per i comuni di deliberare, per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, costi di costruzione inferiori a quelli previsti per le nuove costruzioni laddove la normativa vigente prevede in tal senso una mera facoltà, appare suscettibile di determinare minori entrate per i medesimi comuni;
   l'articolo 6, in materia di compendi agricoli neorurali, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché eventuali interventi sugli insediamenti rurali locali saranno a carico esclusivo dei soggetti privati interessati;
   la concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana, bonifica dei siti contaminati, insediamento di attività di agricoltura urbana, ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o inutilizzati, di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, sarà effettuata nei limiti delle risorse stanziate per le medesime finalità;
   la disposizione di cui all'articolo 8, comma 3, che prevede per le regioni la possibilità di introdurre misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, non appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo tale norma di carattere facoltativo e quindi potendo trovare applicazione soltanto nei limiti delle risorse regionali disponibili a legislazione vigente;
   l'articolo 10 non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione, che vincola la destinazione da parte dei comuni dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni stabilite dalla normativa in materia edilizia, fa salve al comma 2 le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 3, comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.Pag. 79
   All'articolo 4, comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   All'articolo 5, comma 2, terzo periodo, ovunque ricorra, dopo la parola: decreti aggiungere la seguente: legislativi.
   All'articolo 5, sopprimere il comma 3.

  e con la seguente condizione:
  All'articolo 5, comma 1, sia soppressa la lettera c-bis)».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti e in materia di servizi tecnico-nautici e che è oggi all'esame della Commissione la proposta di legge, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente svolto presso la IX Commissione. Fa presente, altresì, che il testo non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti Disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti, rileva che gli oneri conseguenti alla stipula del contratto di assicurazione sembrerebbero ricadere esclusivamente sui singoli piloti. Premessa l'opportunità di una conferma in proposito, occorrerebbe altresì chiarire su quali soggetti gravino eventuali oneri per danni eccedenti il massimale fissato nelle norme al di fuori dei casi di dolo e colpa grave; ciò al fine di poter confermare l'esclusione di ogni eventuale onere, sia pure di carattere indiretto, a carico di soggetti pubblici che potrebbero essere coinvolti. Circa i compiti di vigilanza svolti dalle Autorità marittime sui contratti di assicurazione, non ha osservazioni da formulare nel presupposto che gli stessi siano svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 2-bis, recante Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici, rileva che le disposizioni in esame risultano volte a trasferire dalle Autorità marittime al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il potere di individuare l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi tecnico-nautici: in proposito non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che a tali compiti il Ministero possa fare fronte con le risorse già disponibili.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in una successiva seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta del 6 aprile 2016 la Commissione aveva deliberato di Pag. 80richiedere una relazione tecnica sul provvedimento in esame, da predisporre nel termine di cinque giorni.

  Il Viceministro Luigi CASERO comunica che la relazione tecnica non è ancora disponibile.

  Francesco BOCCIA, presidente, in considerazione della mancata predisposizione della relazione tecnica e della particolare complessità del provvedimento, dal punto di vista dei profili finanziari, non essendovi obiezioni al riguardo, avverte che, scriverà al presidente della XIII Commissione per invitarlo a valutare la possibilità di chiedere alla Presidente della Camera uno slittamento di almeno una settimana della discussione in Assemblea del provvedimento, in modo da consentire alla Commissione bilancio di esprimere il proprio parere prima della conclusione dell'esame in sede referente.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Atto n. 267.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 7 della legge n. 124 del 2015, in materia di Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, reca norme per la revisione e la semplificazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza contenute nella legge n. 190 del 2012 (Prevenzione e repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione) e nel decreto legislativo n. 33 del 2013 (Pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
  In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene all'ampliamento del potere di accesso civico, disciplinato dall'articolo 6, fa presente che la relazione tecnica afferma che non si configurano oneri aggiuntivi in quanto il rilascio dei dati e dei documenti risulta subordinato al rimborso dei costi sostenuti dall'amministrazione. Peraltro, nel caso in cui la richiesta abbia per oggetto dati non soggetti ad obbligo di pubblicazione, la norma rinvia ad un'apposita procedura amministrativa nell'ambito della quale è prevista l'eventualità di notifiche con raccomandata a soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati medesimi da parte del richiedente. Poiché dette spese per notifiche non sembrerebbero poter formare oggetto di rimborso da parte dei soggetti direttamente interessati al rilascio delle informazioni, andrebbe chiarito con quali risorse si intenda far fronte alle medesime. Più in generale poiché le disposizioni del provvedimento ampliano facoltà che ineriscono a diritti dei cittadini, che non appaiono quindi riconducibili entro limiti di spesa prefissati, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come prefigurato sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di cui all'articolo 44. Detti elementi andrebbero forniti tenendo conto Pag. 81anche dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa in esame, come ridefinito ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento. Con riferimento alle norme recate dagli articoli 4 e 39, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la possibilità per l'ANAC di svolgere i nuovi compiti ad essa attribuiti mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Non ha nulla da osservare per quanto concerne la disposizione che prevede che la Commissione di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990 continui ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Infatti, a tale proposito osserva che la suddetta Commissione risulta già ricostituita in base alla normativa vigente. Andrebbe peraltro confermato che la Commissione medesima operi effettivamente senza oneri per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda le disposizioni recate dall'articolo 14, concernenti l'albo degli amministratori giudiziari ed il registro nazionale dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica ossia che gli attuali stanziamenti di bilancio recherebbero le disponibilità necessarie a fronteggiare gli adempimenti previsti.
  Infine, con riferimento all'articolo 40, che estende gli obblighi di monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche a tutti i soggetti ricompresi nell'ambito applicativo del provvedimento in esame, ritiene che andrebbe chiarito se tali previsioni comportino adempimenti a carico di soggetti appartenenti al comparto della pubblica amministrazione, attualmente non ricompresi nella predetta disciplina, e se, in tal caso, a detti obblighi si possa comunque fare fronte a valere sugli stanziamenti destinati alle medesime finalità in base alla vigente normativa.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice in occasione di una successiva seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.
Atto n. 277.
(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione.
  Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012, che consente al Governo di adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei richiamati decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive delle norme delegate, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.
  Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, fa presente che lo stesso è volto a modificare ed integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 7 del 2014 che, in attuazione delle norme di delega contenute nella legge n. 244 del 2012, hanno ridefinito in senso riduttivo l'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate nell'ambito di un programma Pag. 82sessennale volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento. Pertanto alla disposizione in esame, al pari di quanto previsto per il decreto legislativo n. 7 del 2014, non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica, in quanto, i relativi risparmi sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Dette disponibilità, secondo quanto stabilito dalla legge delega n. 244 del 2012, dovrebbero costituire risorse aggiuntive rispetto ai risparmi scontati (269,5 milioni di euro di oneri annui dal 2016) con riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012. Premessa l'opportunità di una conferma circa il carattere effettivamente addizionale delle risorse di cui all'articolo in esame rispetto ai predetti risparmi, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda gli articoli da 2 a 14, rammenta in via preliminare che gli stessi sono finalizzati a modificare e ad integrare le disposizioni del decreto legislativo n. 8 del 2014 che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 244 del 2012, hanno disposto la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e hanno introdotto nel Codice dell'ordinamento militare (COM) misure per la funzionalità della medesima amministrazione. Tali disposizioni determinano, in base alla relazione tecnica, effetti netti di risparmio che, al pari di quelli di cui al decreto legislativo n. 8 del 2014, non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ciò in quanto, sulla base dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012, i risparmi medesimi, accertati secondo le procedure indicate dal medesimo articolo, sono programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa. Ciò premesso, considera opportuno acquisire chiarimenti in merito alle modifiche apportate agli artt. 2209-octies [articolo 10, comma 1, lettera b)] e 2259-ter, comma 7, del COM [articolo 11, comma 1, lettera c)]. Dette modifiche anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con i risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare. Sul punto la relazione tecnica afferma che per gli eventuali oneri derivanti da tali previsioni la copertura potrà essere assicurata utilizzando quota parte delle disponibilità annualmente accertate (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012) con particolare riferimento a quelle derivanti dalle riduzioni effettive del personale militare civile. In proposito ritiene opportuno acquisire elementi circa la prevedibile entità di detti oneri nonché una valutazione del Governo in merito alla compatibilità sotto il profilo finanziario della copertura di tali possibili oneri nell'ambito della complessiva procedura di accertamento e riutilizzo dei risparmi indicata dal citato articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.
  Con riguardo ad altre misure previste dagli articoli in esame, alle quali la relazione tecnica non attribuisce effetti onerosi, ritiene opportuno che vengano forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di verificarne la neutralità finanziaria. Nello specifico fa riferimento alle seguenti misure:
   alla modifica dell'articolo 1084 del COM [articolo 5, comma 1, lettera b)], che estende al personale militare deceduto o divenuto permanentemente inabile per cause di servizio la possibilità di accedere alla «promozione alla vigilia» al grado superiore per cessazione dal servizio; viene in tal modo superata la limitazione che a normativa vigente circoscrive l'accesso a tale beneficio ai militari appartenenti a specifici ruoli, derogando al comma 258 della legge n. 190 del 2014, al quale sono peraltro ascritti effetti permanenti di risparmio ai fini dei saldi;
   alla riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri [articolo 5, comma 1, lettera i)], in relazione alle eventuali accelerazioni nelle progressioni di carriera che potrebbero Pag. 83determinare un accesso anticipato al godimento dei benefici economici connessi al grado;
   alla modifica dell'articolo 1798 del COM [articolo 9, comma 1, lettera e)], che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente, considerato che la vigente normativa non indica, al riguardo, alcun parametro percentuale.

  Infine, rileva che, in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, le disposizioni che prevedono la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale – con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria [articolo 5, comma 1, lettera e)] – nonché il collocamento anticipato in ausiliaria – con conseguente erogazione anticipata del TFS [articolo 10, comma 1, lettere c) e d)] – determinano effetti onerosi, che troverebbero peraltro adeguata compensazione finanziaria attraverso il ricorso ai risparmi determinabili per effetto della soppressione [articolo 5, comma 1, lettera d)] della norma del Codice dell'ordinamento militare che consente promozioni annuali extra-organico al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD). In proposito, prende atto che la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri imputabili a tali interventi, evidenzia che la misura dei medesimi, in termini annui, è comunque inferiore ai risparmi conseguibili dalle mancate promozioni dei colonnelli SPAD. Ritiene che andrebbe peraltro acquisito l'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo in via previsionale, a copertura dei predetti oneri, di risorse provenienti dai risparmi in questione, anche al di fuori della procedura di accertamento dei risparmi medesimi prevista anche dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge delega n. 244 del 2012.
  Inoltre, con riguardo alla quantificazione degli effetti netti sia dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sia degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa le aliquote tributarie e contributive applicate ai corrispondenti effetti lordi.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
Atto n. 282.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ricorda che nella precedente seduta il Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti.

  Il Viceministro Luigi CASERO segnala di non essere ancora in grado di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 30 marzo scorso.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, Pag. 84comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 284.
(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 30 marzo 2016.

  Maino MARCHI (PD), relatore, fa presente che la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha concluso l'esame dello schema in oggetto, esprimendo sullo stesso parere favorevole con condizione e osservazione, e che il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha inviato una nota di commento di detto parere. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato per effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la richiesta avanzata dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli, con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreti legislativi all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 aprile 2016.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, prima di procedere alla formulazione delle proposte di parere concernenti, rispettivamente, i due schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, desidera richiamare, sia pure succintamente, talune specifiche questioni che hanno trovato esplicitazione in corrispondenti condizioni contenute nelle due citate proposte di parere. In particolare, per quanto concerne l'atto del Governo n. 264 evidenzia che sono state soppresse dal testo del provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, posto che si tratta di un tema che dovrà essere affrontato nell'ambito dell'esame della proposta di legge che disciplinerà i contenuti del disegno di legge di bilancio unificato e fermo rimanendo che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotto nell'alveo della predetta proposta di legge. Per quanto riguarda gli accordi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Dicasteri, ai fini della programmazione finanziaria, è stato inoltre previsto che tali accordi siano pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. Avverte che è stata altresì definita una puntuale disciplina della fase transitoria del passaggio dai capitoli alle azioni, chiarendo che in tale fase le unità elementari di bilancio continueranno ad essere rappresentate dai capitoli, che saranno corredati dall'apparato informativo già vigente, mentre durante la medesima fase transitoria le azioni saranno adottate in via sperimentale, anche al fine di adeguare i sistemi informatici. Per quanto riguarda gli esiti della sperimentazione, è stato invece previsto che di essi si dia conto in una relazione distinta dal rendiconto annuale di bilancio, in modo da consentire alle Commissioni parlamentari competenti, ove lo ritenessero opportuno, di pronunciarsi su di essa al fine di fornire eventuali indicazioni al Governo mediante Pag. 85l'adozione di specifici atti di indirizzo. Segnala che sono state inoltre inserite disposizioni derogatorie rispetto alla chiusura delle contabilità speciali aperte in occasione di eventi calamitosi, alla luce peraltro della documentazione depositata dal Governo a margine di una interlocuzione intercorsa tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Dipartimento della protezione civile. Fa presente che, riguardo al tema della riassegnazione di entrate alla spesa, di cui all'articolo 6, è stata puntualmente coordinata la nuova disciplina in materia introdotta dallo schema di decreto con quella prevista dalla legge di stabilità 2008. Infine, per quanto riguarda l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, è stato previsto, da un lato, che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro, che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009.

  Giulio MARCON (SI-SEL) auspica che la proposta di parere che il relatore si accinge a formulare sull'atto del Governo n. 264 possa tenere debitamente conto – analogamente a quanto già previsto dall'articolo 38-septies del medesimo schema di decreto in materia di bilancio di genere – della esigenza, peraltro da più parti manifestata, di adottare, ai fini della valutazione dell'effettivo impatto delle politiche di bilancio, i cosiddetti indicatori di benessere equo e sostenibile.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, avverte che nelle premesse della proposta di parere sarà data evidenza alla esigenza testé manifestata dal deputato Marcon, fermo restando che l'effettiva disciplina di tale aspetto non potrà avere luogo che nell'ambito dell'esame della proposta di legge di iniziativa parlamentare sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità, della cui presentazione si farà egli stesso carico nei prossimi giorni. Ciò posto, formula quindi la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 264:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto n. 264),
   premesso che:
    il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse, assicurandone una maggiore certezza, trasparenza e flessibilità, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 40, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009;
    i detti principi e criteri direttivi devono essere interpretati alla luce di quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge «rinforzata» recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;
    il citato articolo 15, infatti, nel rinviare ad una successiva legge dello Stato l'integrazione in un unico documento dei contenuti dei disegni di legge di stabilità e di bilancio, definisce gli elementi essenziali che dovranno caratterizzare la legge di bilancio, stabilendo tra Pag. 86l'altro che essa reca «previsioni di entrata e di spesa formate sulla base della legislazione vigente»;
    in questo quadro, la ricerca di una maggiore «flessibilità» del bilancio, e dunque l'esercizio di una parte della delega, deve essere bilanciata con l'esigenza di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;
    appare pertanto necessario affrontare il tema concernente la flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, non già con il presente schema di decreto legislativo, ma con il successivo provvedimento che, ai sensi del citato articolo 15, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, con specifico riguardo alle modifiche che attraverso di esso potranno essere introdotte alla legislazione vigente;
    più in particolare, appare necessario espungere dal testo del presente provvedimento le disposizioni in materia di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione, di cui all'articolo 5, comma 1, che introduce modifiche all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle rimodulazioni in via compensativa che possono essere effettuate tra diversi programmi di spesa, fermo restando che il testo di tali disposizioni dovrà comunque essere reintrodotto con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;
    all'articolo 1, comma 1, lettera a), appare necessario riformulare la modifica all'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, precisando in maniera più puntuale la definizione di programmi di spesa, allo scopo di evidenziarne la finalità omogenea di spesa;
    appare necessario individuare in modo univoco nel testo del provvedimento le ripartizioni dei programmi di spesa utilizzate ai fini della gestione e della rendicontazione, adottando in tutto il testo della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e non solo negli articoli novellati dal presente schema di decreto legislativo, l'espressione «unità elementare di bilancio», fermo restando che, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 7, della citata legge n. 196 del 2009, come inserito dall'articolo 2, comma 2, del medesimo schema di decreto, nella fase di sperimentazione delle azioni l'unità elementare del bilancio rimane rappresentata dai capitoli;
    in questo quadro, appare altresì necessario denominare anche i capitoli delle entrate, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, quali «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione», ferma restando la vigente ripartizione delle entrate medesime, in modo da assicurare la dovuta uniformità terminologica all'interno della legge di contabilità pubblica;
    all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, appare necessario precisare, nella novella introdotta all'articolo 21 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che la revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative viene effettuata annualmente con il disegno di legge di bilancio, anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;
    all'articolo 1, comma 1, lettera d), che novella l'articolo 21, comma 4, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, disciplinando il contenuto degli appositi allegati agli stati di previsione della spesa, appare necessario indicare in relazione a ciascun programma non solo la quota delle spese di fattore legislativo, ma anche quella delle spese di oneri inderogabili e di adeguamento al fabbisogno, in modo da rendere un'informazione completa in merito a tutte le spese, nonché la distinzione tra spese di parte corrente e spese in conto capitale;
    come si evince dalla relazione illustrativa al presente provvedimento, l'informazione Pag. 87in merito al raccordo tra il bilancio di previsione dello Stato approvato e il sistema di contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 21, comma 17, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, soppresso dall'articolo 1, comma 1, lettera p), dello schema di decreto in esame, viene comunque assicurata a legislazione vigente dai dati esposti nella nota tecnico-illustrativa al disegno di legge di stabilità;
    all'articolo 2, comma 1, che novella l'articolo 25 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di assicurare una puntuale disciplina della fase di passaggio dai capitoli alle azioni, appare necessario attribuire all'unità elementare di bilancio la medesima definizione attualmente vigente per i capitoli, ossia quella di articolazione della spesa dello Stato secondo l'oggetto della spesa medesima, mantenendo inalterato per la predetta fase l'attuale apparato informativo costituito dai macroaggregati di spesa;
    all'articolo 2, comma 2, appare necessario sostituire l'articolo 25-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di chiarire alcuni aspetti non sufficientemente precisati dal testo dello schema di decreto legislativo in oggetto;
    a questo riguardo, in particolare, appare necessario prevedere che le azioni del bilancio dello Stato siano individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6 del medesimo articolo 25-bis, in via sperimentale, a decorrere dal 2017, al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni medesime, prevedendo altresì che, nelle more della sperimentazione, le azioni risultanti dalla suddivisione dei programmi di spesa abbiano carattere conoscitivo e integrino le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione;
    appare altresì necessario assicurare un adeguato livello di informazioni concernente le tipologie di spesa contenute nelle istituende azioni, con particolare riguardo alle spese di parte corrente e in conto capitale;
    appare inoltre necessario prevedere che il provvedimento con il quale, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si stabilisce l'esercizio a decorrere dal quale le azioni costituiscono l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione e la classificazione delle spese del bilancio – e non anche delle entrate, come impropriamente previsto dal testo – è conseguentemente aggiornata, sia rappresentato da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – anziché da un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevedendo espressamente che con tale provvedimento, all'esito della sperimentazione, possano anche essere introdotte modifiche alle azioni originariamente individuate;
    infine, appare necessario prevedere, sempre in rapporto ai contenuti del predetto articolo 25-bis della legge n. 196, anziché un'intesa con la Corte dei conti, che quest'ultima sia «sentita», ai fini della presentazione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di una relazione al Parlamento in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, attribuendo alla medesima relazione un rilievo autonomo rispetto al rendiconto, in modo da consentire ai due rami del Parlamento, ove lo ritengano, di pronunciarsi in merito ad essa sulla base delle rispettive procedure regolamentari;
    all'articolo 2, comma 4, che novella l'articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, laddove viene disciplinato il contenuto della nota integrativa al bilancio, i criteri di formulazione delle previsioni devono intendersi collegati anche ai relativi riferimenti legislativi, ossia al criterio della legislazione vigente;
    all'articolo 3, la revisione delle appendici e degli allegati del bilancio dello Pag. 88Stato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stata prevista in relazione al criterio generale di delega concernente la semplificazione dei documenti di bilancio, nell'ambito dei più specifici criteri di delega in materia di completamento della struttura del bilancio di cui all'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196;
    all'articolo 4, comma 1, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 22-bis, in materia di programmazione finanziaria e accordi tra Ministeri, appare necessario precisare, al comma 1 del medesimo articolo 22-bis, in coerenza con i principi e criteri direttivi di delega, che gli obiettivi finanziari triennali debbano essere definiti in termini di limiti di spesa, ivi comprese eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di eventuali risparmi da realizzare;
    appare altresì necessario conservare, al successivo comma 2 del predetto articolo 22-bis, il riferimento normativo che consente ai Ministri interessati, ai fini del conseguimento dei citati obiettivi, di proporre gli interventi da adottare non solo con il disegno di legge di bilancio ma anche con il disegno di legge di stabilità, fermo restando che il predetto richiamo al disegno di legge di stabilità dovrà essere soppresso con il provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio;
    con riguardo al predetto articolo 4, comma 1, appare inoltre necessario assicurare un'adeguata divulgazione agli accordi intercorsi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e i singoli Ministeri, di cui all'articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, attraverso i quali sono definite le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, prevedendone la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze;
    le relazioni sul citato monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, sono sostanzialmente sostitutive del rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, del quale viene del resto previsto la soppressione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del presente schema di decreto legislativo;
    all'articolo 5, che novella l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di formazione del bilancio, appare necessario modificare il comma 1, non solo al fine di espungere dal testo, come dianzi evidenziato, le disposizioni concernenti la flessibilità in sede di formazione del bilancio, ma anche per coordinare le norme di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, con quelle in materia di programmazione economico-finanziaria di cui all'articolo 22-bis, comma 1, precisando che i Ministri, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione indicano le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi di spesa definiti con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 22-bis, comma 1;
    all'articolo 5, comma 5, che novella l'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di assestamento e variazioni di bilancio, appare necessario in primo luogo precisare, ai commi 4, 4-bis e 4-ter, che le spese predeterminate per legge che vengono escluse dalle variazioni compensative ivi previste si riferiscono ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) e che tali variazioni dovranno comunque avvenire nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21, in modo da consentire l'utilizzo di eventuali spazi finanziari che residuassero dal rispetto dei citati vincoli;
    al medesimo articolo 5, comma 5, appare in secondo luogo necessario, da un lato, precisare che le variazioni compensative di cui ai commi 4 e 4-bis dell'articolo 33 della citata legge n. 196 del 2009 sono disposte in termini di competenza e di cassa, dall'altro, prevedere che, nel caso Pag. 89in cui esse abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni, al fine di assicurare una maggiore tempestività nella riallocazione delle risorse, possano essere disposte con decreto interdirettoriale, anziché con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sempre con riferimento all'articolo 5, comma 5, appare infine necessario riformulare più puntualmente il comma 4-quinquies dell'articolo 33 della legge n. 196, al fine di precisare che la ripartizione di fondi istituiti per legge negli stati di previsione della spesa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ha luogo su proposta dei Ministri interessati e si riferisce ai soli fondi cosiddetti da ripartire;
    all'articolo 6, comma 1, che inserisce all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 il comma 1-bis, in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività, appare necessario prevedere che l'ammontare degli stanziamenti possa essere commisurato all'andamento delle entrate verificatosi in un numero di esercizi inferiore a tre, nel caso in cui la legge che finalizza le entrate al finanziamento di specifici interventi sia entrata in vigore da meno di tre anni;
    ancora con riguardo all'articolo 6, comma 1, appare necessario da punto di vista formale, fare riferimento al disegno di legge ai fini dell'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1, anziché al provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato;
    all'articolo 6, comma 2, che reca una disposizione di coordinamento tra la nuova disciplina in materia di assegnazione delle entrate finalizzate per legge di cui al precedente comma 1 e la disciplina vigente in materia delle specifiche entrate di cui ai commi 615, 616 e 617 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, appare necessario sostituire la predetta disposizione di coordinamento con puntuali novelle ai citati commi 615, 616 e 617, in modo da rendere la disciplina vigente applicabile fino alla fine dell'anno 2016 e da prevedere, altresì, che a decorrere dall'anno 2017 anche alle predette entrate si applicherà la nuova disciplina introdotta all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al predetto comma 617;
    all'articolo 7, comma 1, che inserisce, tra l'altro, l'articolo 44-bis nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare, al comma 3 del predetto articolo 44-bis, che le tabelle recanti informazioni sull'integrazione dei dati contabili della gestione del bilancio statale con quelli della tesoreria sono fornite dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    all'articolo 7, comma 4, che reca modifiche all'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come evidenziato dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, appare necessario, al fine di superare talune criticità rappresentate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, riformulare le citate modifiche, nonché il successivo comma 5 che stabilisce la decorrenza delle disposizioni introdotte dal medesimo articolo 7, comma 4;
    si tratta, in primo luogo, di far confluire nell'ordinario regime di chiusura delle contabilità speciali disciplinato dai commi 1 e 2 dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009 n. 196, le contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi non rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 5 della legge 225 del 1992, e, in secondo luogo, di prevedere che per le altre contabilità speciali concernenti eventi calamitosi si applichi il regime di cui ai citati commi 4-ter Pag. 90e 4-quater dell'articolo 5 della legge n. 225, stabilendo un termine per la chiusura delle medesime contabilità pari a 36 mesi e, infine, di disporre la salvezza degli effetti dei provvedimenti di proroga già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto;
    all'articolo 8, che inserisce nella legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'articolo 38-bis, recante sistema di contabilità economico-patrimoniale e piano dei conti integrato, appare necessario precisare, in coerenza con il principio e criterio direttivo di delega di cui all'articolo 40, comma 2, lettera n), della menzionata legge n. 196, che l'affiancamento della contabilità economico-patrimoniale alla contabilità finanziaria avviene, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi;
    con riferimento al medesimo all'articolo 8, al predetto articolo 38-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, appare necessario precisare che le convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti, riguardano anche gli aspetti informatici delle procedure di controllo contabile di rispettiva competenza;
    sempre con riguardo all'articolo 8, laddove si inserisce l'articolo 38-sexies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, da un lato, prevedere che il periodo di adozione sperimentale della contabilità integrata sia esteso da uno a due anni, in modo da assicurare la disponibilità delle informazioni relative al consuntivo del primo esercizio in cui si svolge la sperimentazione, dall'altro che il decreto che disciplina l'attività di sperimentazione sia adottato entro 30 giorni dalla data di emanazione del regolamento che definisce le voci del piano dei conti integrato di cui all'articolo 38-ter della predetta legge n. 196 del 2009, prevedendo espressamente che il decreto medesimo provveda anche ad introdurre una codifica provvisoria delle transazioni elementari;
    il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, richiamato dal comma 1 del menzionato articolo 38-ter ai fini dell'adozione del citato piano dei conti integrato, come emerso dai chiarimenti resi dal rappresentante del Governo, è stato adottato sulla base delle possibili esigenze delle amministrazioni pubbliche, quale riferimento generale per l'armonizzazione e il consolidamento dei conti pubblici;
    il piano dei conti che sarà utilizzato dalle amministrazioni centrali stesse, come precisato nei chiarimenti stessi, conterrà le sole voci finanziarie, economiche e patrimoniali di loro specifico interesse e l'eventuale revisione delle medesime voci dipenderà dagli esiti della sperimentazione;
    appare infine opportuno che, nell'ambito dell'esame del provvedimento che disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio, sia introdotta un'apposita normativa in materia di indicatori di benessere equo e sostenibile, analogamente a quanto previsto per il bilancio di genere dall'articolo 9, comma 1, capoverso articolo 38-septies dello schema di decreto in oggetto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «quali aggregati» fino alla fine del medesimo periodo sono sostituite dalle seguenti: «I programmi rappresentano aggregati di spesa con finalità omogenea diretti al perseguimento di risultati, definiti in termini di prodotti e di servizi finali, allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti nell'ambito delle missioni»;
   2) all'articolo 1, comma 1, lettera b), sostituire le parole: delle unità gestionali di bilancio con le seguenti: delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;Pag. 91
   3) all'articolo 1, comma 1, lettera c), capoverso 2-ter, sostituire le parole: anche ricollocando programmi sulla base delle competenze tra amministrazioni diverse con le seguenti: anche ai fini dell'attribuzione dei programmi medesimi a ciascuna amministrazione sulla base delle rispettive competenze;
   4) all'articolo 1, comma 1, lettera d), sostituire le parole da: per ciascun programma fino alla fine della medesima lettera con le seguenti: per ciascun programma la distinzione tra spese di parte corrente e in conto capitale nonché la quota delle spese di oneri inderogabili, di fattore legislativo e di adeguamento al fabbisogno di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e c) del comma 5;
   5) all'articolo 1, comma 1, lettera i), sostituire le parole: unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;
   6) all'articolo 1, comma 1, lettera n), sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio;
   7) all'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'articolo 24, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di spesa di particolare entrate» sono sostituite dalle seguenti: «di particolari entrate alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione»;
   8) all'articolo 1, sostituire il comma 4 con il seguente: 4. All'articolo 25, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
   9) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente: 5. All'articolo 27, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ai capitoli di bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate»;
   10) all'articolo 1, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti: 5-bis. All'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 2, le parole: «dei competenti capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle competenti unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
    al comma 3, le parole: «dei capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio».

  5-ter. All'articolo 28, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole «ai capitoli» sono sostituite dalle seguenti: «alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,» e le parole: «dei capitoli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio interessate».
  5-quater. All'articolo 29, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «dei capitoli iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «delle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, iscritte» e le parole: «dei capitoli medesimi» sono sostituite dalle seguenti: «delle medesime unità elementari di bilancio».
  5-quinquies. All'articolo 32, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
  5-sexies. All'articolo 33, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,».
  5-septies. All'articolo 36, comma 2, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «ciascun capitolo» sono Pag. 92sostituite dalle seguenti: «ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,»;
   11) all'articolo 2, comma 1, premettere la seguente lettera: 0a) al comma 1, lettera e), le parole: «capitoli, eventualmente suddivisi» sono sostituite dalle seguenti: «unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, eventualmente suddivise»;
   12) all'articolo 2, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) programmi, ai fini dell'approvazione parlamentare, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo;
   b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, ai sensi del comma 2-bis del presente articolo. Tali unità possono essere ripartite in articoli;
    b-bis) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: 2-bis. Fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 8, le unità elementari di bilancio di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo sono costituite dai capitoli, nei quali le spese dello Stato sono ripartite secondo l'oggetto della spesa. I capitoli sono classificati secondo il contenuto economico e funzionale delle spese in essi iscritte.

  2-ter. Durante il medesimo periodo di cui al comma 2-bis, i programmi di spesa di cui alla lettera b) del comma 2 sono suddivisi in macroaggregati per spese di funzionamento, per interventi, per trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi, per oneri del debito pubblico, per oneri comuni di parte corrente, per investimenti e per oneri comuni in conto capitale. In autonome previsioni è esposto il rimborso di passività finanziarie;
   13) all'articolo 2, comma 1, lettera c), sostituire le parole: tutte le unità elementari di riferimento per la gestione e la rendicontazione con le seguenti: tutte le unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;
   14) all'articolo 2, comma 2, sostituire il capoverso articolo 25-bis con il seguente:

Art. 25-bis.
(Introduzione delle azioni).

  1. I programmi di spesa, come definiti all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, sono suddivisi in azioni.
  2. Le azioni costituiscono un livello di dettaglio dei programmi di spesa che specifica ulteriormente la finalità della spesa rispetto a quella individuata in ciascun programma.
  3. Ai fini della loro individuazione, le azioni devono presentare le seguenti caratteristiche:
   a) raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità, salvo quanto previsto al comma 4;
   b) specificano la finalità della spesa in termini di:
    1) settori o aree omogenee di intervento;
    2) tipologie dei servizi o categorie di utenti;
    3) tipi di attività omogenee;
    4) categorie di beneficiari di trasferimenti o contribuzioni in denaro;
    5) ogni altro elemento che descriva esplicitamente le realizzazioni, i risultati e gli scopi della spesa;
   c) corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità;
   d) sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili nel tempo.

  4. Le azioni possono contenere spese di natura economica diversa. In ogni caso, ai Pag. 93fini della gestione e della rendicontazione, le spese di personale di ciascun programma di spesa sono iscritte all'interno di un'unica azione.
  5. A fini conoscitivi, per ciascuna azione, è assicurata l'analisi della spesa sulla base delle pertinenti voci della classificazione economica, in coerenza con il piano dei conti di cui all'articolo 38-ter, distinguendo, in ogni caso, la spesa di parte corrente da quella in conto capitale.
  6. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al comma 3, sono individuate le azioni del bilancio dello Stato.
  7. Al fine di consentire l'adeguamento dei sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato nonché di valutare l'efficacia dell'introduzione delle azioni, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano, in via sperimentale, dall'esercizio 2017 fino alla conclusione dell'esercizio precedente a quello individuato ai sensi del comma 8. Durante il medesimo periodo, la suddivisione dei programmi di spesa in azioni, effettuata ai sensi del comma 1 del presente articolo, riveste carattere meramente conoscitivo e integra quella prevista, ai fini della gestione e della rendicontazione, dall'articolo 25, comma 2-bis.
  8. Con riferimento a ciascun esercizio finanziario in cui si svolge la sperimentazione di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sentita la Corte dei conti, predispone una relazione annuale in merito all'efficacia dell'introduzione delle azioni, da trasmettere alle Camere entro il termine previsto per la presentazione del rendiconto generale dello Stato di cui all'articolo 35. In relazione all'esito positivo di tale valutazione e all'adeguamento dei sistemi informativi di cui al comma 7, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito l'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni costituiscono le unità elementari di bilancio ai fini della gestione e della rendicontazione ed è conseguentemente aggiornata la classificazione delle spese del bilancio dello Stato di cui all'articolo 25. Con il medesimo decreto, sulla base della relazione di cui al primo periodo, possono essere modificate le azioni individuate ai sensi del comma 6;
   15) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 1, sostituire le parole: in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare con le seguenti: in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire;
   16) all'articolo 4, comma 1, capoverso articolo 22-bis, comma 3, terzo periodo, dopo le parole: decreti interministeriali e aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. I medesimi accordi;
   17) all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 23, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «i Ministri indicano, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi, gli obiettivi di ciascun Dicastero e quantificano le risorse necessarie per il loro raggiungimento» sono sostituite dalle seguenti: «i Ministri, anche sulla base delle proposte dei responsabili della gestione dei programmi e in relazione agli obiettivi di ciascun Dicastero definiti ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 1, indicano le risorse necessarie per il raggiungimento dei medesimi obiettivi»;
   18) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
   19) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: possono essere rimodulate inserire le seguenti: in termini di competenza e di cassa;Pag. 94
    sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;
   20) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    dopo le parole: variazioni compensative inserire le seguenti:, in termini di competenza e di cassa,;
    sostituire le parole: con esclusione delle spese predeterminate per legge con le seguenti: con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21;
   21) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-ter con i seguenti: 4-ter. Nell'ambito dello stato di previsione di ciascun Ministero possono essere effettuate, ad invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, aventi ad oggetto stanziamenti di spesa, anche se appartenenti a titoli diversi, iscritti nella categoria 2 (consumi intermedi) e nella categoria 21 (investimenti fissi lordi), con esclusione dei fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), e comunque nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del medesimo comma 5 dell'articolo 21. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter.1, le variazioni compensative di cui al primo periodo sono disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.
  4-ter.1. Nel caso in cui le variazioni compensative di cui al comma 4-ter abbiano ad oggetto spese concernenti l'acquisto di beni e servizi comuni a più centri di responsabilità amministrativa, gestite nell'ambito dello stesso Ministero da un unico ufficio o struttura di servizio, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, le medesime variazioni possono essere disposte con decreto interdirettoriale del dirigente generale, cui fa capo il predetto ufficio o struttura di servizio del Ministero interessato, e dell'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato, da comunicare alla Corte dei Conti;
   22) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, comma 4-quater, sostituire le parole: unità gestionali di bilancio con le seguenti: unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione,;
   23) all'articolo 5, comma 5, capoverso articolo 33, sostituire il comma 4-quinquies con il seguente: 4-quinquies. Le variazioni di bilancio in termini di competenza, cassa e residui, necessarie alla ripartizione nel corso dell'esercizio finanziario, anche tra diversi Ministeri, di fondi da ripartire istituiti per legge sono disposte, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge medesima, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta dei Ministri interessati.
   24) all'articolo 6, comma 1, capoverso articolo 23, comma 1-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo, dopo le parole: nell'erogazione delle risorse inserire le seguenti: a decorrere dall'anno 2017;
    sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione ovvero nei singoli esercizi successivi alla data di entrata in vigore della legge che dispone la destinazione delle entrate al finanziamento di specifici interventi o attività, nel caso in cui il numero di tali esercizi sia inferiore a tre;
    al terzo periodo sostituire le parole da: con il provvedimento di assestamento del bilancio di previsione dello Stato con Pag. 95le seguenti: con il disegno di legge ai fini all'assestamento delle previsioni di bilancio di cui all'articolo 33, comma 1;
   25) all'articolo 6, sostituire il comma 2 con il seguente: All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 615, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis.»;
    al comma 616, dopo le parole: «sono istituiti» sono aggiunte le seguenti: «, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016»;
    al comma 617, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2008» sono aggiunte le seguenti: «e fino all'anno 2016»;
    dopo il comma 617 è inserito il seguente: «617-bis. Fermo restando il conseguimento degli obiettivi di risparmio a regime, di cui al comma 617, a decorrere dall'anno 2017 ai versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzati dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
   26) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-bis, comma 3, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede all'elaborazione di apposite tabelle, mediante le quali i dati contabili della gestione del bilancio statale sono integrati con quelli della gestione della tesoreria;
   27) all'articolo 7, comma 1, capoverso articolo 44-ter, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 2, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo quanto previsto al comma 2-bis;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì definite le modalità per la soppressione in via definitiva delle contabilità speciali afferenti ad eventi calamitosi alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, anche con riferimento alla destinazione delle risorse residue;
   28) all'articolo 7, sostituire i commi 4 e 5 con i seguenti:

  4. All'articolo 5, comma 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «, e comunque non superiore a 36 mesi;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al periodo precedente, e le relative spese, non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali».

  5. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti di proroga delle contabilità speciali aperte per le emergenze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, già adottati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
   29) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 1, dopo le parole: «le Amministrazioni centrali dello Stato adottano» aggiungere le seguenti: «, nell'ambito della gestione, a fini conoscitivi,»;
   30) all'articolo 8, comma 1, capoverso articolo 38-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi gli aspetti informatici delle medesime procedure»;
   31) all'articolo 8, comma 1, sostituire il capoverso articolo 38-sexies con il seguente:

Art. 38-sexies.
(Sperimentazione).

  1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 Pag. 96giorni dalla data di emanazione del regolamento di cui all'articolo 38-ter, comma 3, è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, con verifica dei risultati a consuntivo, al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni di cui all'articolo 25-bis, nonché della codifica provvisoria di cui al periodo successivo. Con il medesimo decreto è introdotta una codifica provvisoria delle transazioni elementari di cui all'articolo 38-quater, comma 1, al fine di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario economico e patrimoniale.».
  Per quanto concerne invece l'atto del Governo n. 265, fa presente che nella proposta di parere che si accinge a formulare si è in particolare tenuto conto della necessità di assicurare coerenza tra l'esercizio della delega e quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione». Più in particolare, osserva come la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto. Segnala come, in questa prospettiva, si è ritenuto opportuno prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità. Rileva inoltre che, al fine di mantenere uno stretto collegamento tra autorizzazione di spesa complessiva in conto capitale e le singole annualità di bilancio, è stato precisato che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi. Avverte infine che, con riferimento al tema della semplificazione dei controlli amministrativi, sono state apportate talune modificazioni richieste dal Governo, anche alla luce della documentazione depositata nella seduta del 5 aprile scorso. Ciò premesso, formula quindi la seguente proposta di parere sull'atto del Governo n. 265:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto n. 265),
   premesso che:
    il presente schema di decreto legislativo è volto a dare attuazione alla delega conferita al Governo dall'articolo 1, comma 5, della legge 23 giugno 2014, n. 89, ai fini del riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della funzione del bilancio di cassa, ferma restando la redazione anche in termini di competenza, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;Pag. 97
    con il presente schema di decreto si intende in particolare valorizzare il momento in cui le risorse sono effettivamente incassate ed erogate, al fine di consentire una più immediata e concreta comprensione dell'azione pubblica; di rendere più stretto e trasparente il legame tra decisione parlamentare sull'allocazione delle risorse e i risultati dell'azione amministrativa; di migliorare la previsione e la gestione degli andamenti di finanza pubblica, con particolare riferimento al fabbisogno e al debito pubblico, come richiesto dall'evoluzione delle regole fiscali sovranazionali; di arginare il fenomeno della formazione dei residui attivi e passivi;
    nell'esercizio della delega si è tenuto conto della sperimentazione condotta con i ministeri dell'interno, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, i cui risultati sono contenuti nel Rapporto sulla sperimentazione del bilancio di cassa per gli anni 2011-2012, attività svolta ai sensi dell'articolo 42, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    in questo quadro, appare necessario assicurare coerenza all'esercizio della delega con quanto stabilito dall'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, cosiddetta legge rinforzata, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio del bilancio, ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione»;
    più in particolare, la ricerca di una maggiore comprensione della decisione di spesa e di un più immediato legame con i risultati dell'azione amministrativa attraverso il potenziamento della fase di cassa non può prescindere dalla necessità di rendere ostensivo e trasparente il raccordo delle previsioni di bilancio con le autorizzazioni legislative che ne costituiscono il presupposto;
    in questa prospettiva, appare necessario prevedere adeguate forme di pubblicità del piano finanziario dei pagamenti, disciplinato all'articolo 1, stabilendo che la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze che definisce le modalità di compilazione del citato piano di cui al predetto articolo 1, comma 2, ne definisca altresì le forme di pubblicità;
    sempre in relazione al piano finanziario dei pagamenti, al comma 1-ter dell'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inserito dal predetto articolo 1 del presente schema di decreto, appare necessario precisare che il medesimo piano ha ad oggetto le singole unità elementari di bilancio;
    all'articolo 2, concernente le leggi di spesa pluriennale, che sostituisce i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario precisare che le leggi pluriennali di spesa di conto capitale quantificano, oltre alla spesa complessiva, anche le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato e che nell'apposito allegato al disegno di legge di bilancio viene data evidenza non solo alle quote di competenza rimodulate in relazione al piano finanziario dei pagamenti, ma anche alle spese non impegnate alla chiusura dell'esercizio e reiscritte con la legge di bilancio nella competenza degli esercizi successivi;
    all'articolo 4, comma 1, appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria esclusivamente agli approfondimenti e alle analisi che gli uffici dell'amministrazione economico-finanziaria effettueranno in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri, anziché all'intero articolo 4, posto che in relazione agli interventi da realizzare ai fini della razionalizzazione delle procedure contabili e del miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato, la relazione tecnica allegata al presente provvedimento quantifica specifici oneri oggetto di copertura finanziaria;
    all'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, appare necessario intervenire sulle citate modifiche alla luce degli ulteriori approfondimenti effettuati dal Governo in materia di Pag. 98controllo sui pagamenti stipendiali, di controlli a campione nonché in ordine al principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi;
    in particolare, per quanto riguarda i controlli sui pagamenti stipendiali, appare necessario, attraverso puntuali novelle agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, escludere dal controllo preventivo una serie di atti di scarso o inesistente effetto finanziario, delimitando il predetto controllo solo agli atti dai quali discende una modifica degli elementi di calcolo del trattamento fisso ed accessorio (progressioni di carriera e simili), trasformando da preventivo a successivo il controllo sui pagamenti stipendiali fissi e accessori, che confluiscono nel cedolino unico, erogati al personale delle amministrazioni che hanno aderito al sistema centralizzato delle operazioni di pagamento degli stipendi, allineandolo, in tal modo, al controllo sul trattamento economico principale che, allo stato attuale, viene effettuato quando il titolo di pagamento è portato in esecuzione da parte della tesoreria dello Stato;
    in merito ai citati pagamenti, ai fini del controllo successivo, appare comunque necessario prevedere che gli uffici di controllo abbiano accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possano richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario;
    per quanto riguarda i controlli a campione, appare invece necessario estendere tale tipologia di controllo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche ai rendiconti resi dai commissari delegati titolari di contabilità speciale e a quelli afferenti a contabilità speciali volte alla realizzazione di accordi di programma, di cui, rispettivamente, alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 123, in modo da rendere maggiormente efficaci i controlli su una selezione di atti maggiormente significativi dal punto di vista finanziario;
    per quanto riguarda il principio di non sovrapposizione tra controlli preventivi e controlli successivi, appare necessario prevedere che, per alcune tipologie di atti, quali gli atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, i decreti di approvazione dei contratti o atti aggiuntivi, nonché i provvedimenti o contratti di assunzione di personale a qualsiasi titolo, di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, siano assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di uno dei rendiconti amministrativi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto legislativo n. 123;
    all'articolo 6, comma 2, che inserisce l'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appare necessario, al comma 1 del medesimo articolo 34-bis, chiarire che, salvo che non sia diversamente previsto – da altra legge o dalla medesima legge sulla base della quale è stato iscritto lo stanziamento di bilancio – gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio, intendendosi comunque escluso il formalizzarsi di un principio di copertura finanziaria non coerente con l'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
    inoltre, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 2, appare necessario precisare al comma 5 dell'articolo 34-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che le risorse relative a contributi pluriennali iscritte nel conto dei residui, non più dovute al creditore originario, possono essere utilizzate a favore di altri soggetti, ferme restando le finalità per le quali le risorse sono state originariamente Pag. 99iscritte in bilancio ai sensi della legislazione vigente;
    sempre con riferimento all'articolo 6, comma 2, appare necessario riferire le rubriche degli articoli 34-bis e 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai residui passivi e, per quanto riguarda il mantenimento in bilancio delle somme stanziate in conto capitale, appare necessario richiamare il terzo periodo, anziché il secondo, del comma 2 dell'articolo 30 della predetta legge n. 196;
    infine, con riguardo al predetto articolo 6, comma 2, agli articoli 34-bis e 34-ter della citata legge n. 196 appare necessario fare riferimento ai «competenti Uffici centrali di bilancio» anziché ai «coesistenti Uffici centrali di bilancio»;
    all'articolo 9, recante disposizioni in materia di sperimentazione ed entrata in vigore, al comma 4 appare necessario prevedere che la sperimentazione ivi prevista abbia durata di 12 mesi dall'avvio della stessa e non di un esercizio finanziario, al fine di rendere tale termine coerente con la data del 1o gennaio 2018, a partire dalla quale acquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 3 dello schema di decreto in oggetto, in materia di impegno e pagamento,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, capoverso 1-ter, primo periodo, dopo le parole: la predisposizione aggiungere le seguenti: per ciascuna unità elementare di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione;
   2) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
    al capoverso comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'onere per competenza relativo con le seguenti: le quote di competenza attribuite;
    al capoverso comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, dandone evidenza nell'apposito allegato di cui al comma 1;
   3) all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 34, comma 2, sostituire le parole: legislativamente disciplinato di con le seguenti: legislativamente disciplinato.;
   4) all'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    al primo periodo, sostituire le parole: ed analisi effettuati con le seguenti: da effettuare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    sopprimere il secondo periodo;
   5) all'articolo 5, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    alla lettera a) premettere le seguenti: 0a) all'articolo 5, comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) atti relativi alle modifiche della posizione giuridica o della base stipendiale del personale statale in servizio; 0b) all'articolo 5 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: 3-bis. Gli atti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono assoggettati unicamente al controllo successivo qualora facenti parte di una delle rendicontazioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c). È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 5;
    dopo la lettera c) aggiungere le seguenti: d) all'articolo 11, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: f) ordini collettivi di pagamento relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale centrale e periferico dello Stato, erogati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni; e) all'articolo 11, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3.bis. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera f), agli ordini collettivi di pagamento, emessi in esecuzione dei provvedimenti amministrativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettere c) e d), è data esecuzione sotto la diretta responsabilità dell'amministrazione ordinante. Gli uffici di controllo verificano i flussi dei pagamenti Pag. 100erogati e segnalano alle amministrazioni titolari delle partite stipendiali le eventuali irregolarità riscontrate. A questi fini gli uffici di controllo hanno accesso a tutti gli applicativi informatici e ai database in uso per il pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale e possono richiedere ogni altro atto o documento ritenuto necessario; f) all'articolo 12, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), nonché dei pagamenti di cui alla lettera f) del medesimo articolo 11, comma 1, può essere esercitato secondo un programma elaborato sulla base dei criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.;
   6) all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-bis, apportare le seguenti modificazioni:
    alla rubrica del predetto capoverso articolo 34-bis, dopo le parole: Conservazione dei residui aggiungere la seguente: passivi;

  sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Salvo che non sia diversamente previsto, gli stanziamenti di parte corrente non impegnati al termine dell'esercizio costituiscono economie di bilancio.;
   al comma 2, sostituire le parole: al coesistente Ufficio centrale di bilancio con le seguenti: al competente Ufficio centrale di bilancio;
   al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: secondo periodo del comma 2 con le seguenti: terzo periodo del comma 2;
   al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai sensi della legislazione vigente;
   7) all'articolo 6, comma 2, capoverso articolo 34-ter apportare le seguenti modificazioni:
    alla rubrica del medesimo capoverso articolo 34-ter, dopo le parole: Accertamento e riaccertamento annuale dei residui aggiungere la seguente: passivi;
    al comma 1, sostituire le parole: comma 2, secondo periodo con le seguenti: comma 2, terzo periodo;
    al comma 2, sostituire le parole: ai coesistenti Uffici centrali di bilancio con le seguenti: ai competenti Uffici centrali di bilancio;
   8) all'articolo 9, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: della durata massima di un esercizio finanziario con le seguenti: della durata massima di 12 mesi;».

  Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con le proposte di parere del relatore concernenti, rispettivamente, gli atti del Governo n. 264 e n. 265. Con particolare riferimento al primo e più rilevante dei due citati schemi di decreto legislativo, recante norme in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, osserva come la proposta di parere su di esso formulata dal relatore rappresenti la positiva conclusione di un approfondito lavoro istruttorio sviluppatosi nella logica di un confronto serio e ravvicinato tra i competenti organi parlamentari e le strutture tecniche del Governo. In particolare, condivide l'opportunità, contenuta nella citata proposta di parere, di rinviare la definizione delle misure in tema di flessibilità di bilancio nella fase della sua formazione al successivo provvedimento legislativo che, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 243 del 2012, disciplinerà il contenuto del nuovo disegno di legge di bilancio unificato, fermo rimanendo che in quella sede si dovrà comunque procedere alla reintroduzione delle citate disposizioni. Da un punto di vista più generale, tiene a precisare che nel suo complesso la disciplina prefigurata dagli interventi di riforma delle procedure contabili costituisce una innovazione di portata assai significativa, se non addirittura strategica, soprattutto nella parte in cui reca modifiche all'attuale assetto delle regole concernenti la fase di formazione del Pag. 101bilancio a legislazione vigente, le quali a suo avviso consentiranno al Parlamento di concentrare la propria attenzione sul bilancio previsionale nella sua interezza, e non solo, come normalmente avviene, sulla quota del tutto residuale del bilancio medesimo interessata dalle modificazioni apportate con la legge di stabilità. Segnala, infatti, come allo stato attuale il meccanismo di formazione del bilancio previsionale dello Stato risulti ispirato ad un approccio orientato dal basso verso l'alto, laddove con lo schema di decreto in esame, come modificato dalle condizioni contenute nella proposta di parere del relatore, si tende viceversa ad una impostazione di segno totalmente opposto, ovverosia top-down per usare una terminologia di derivazione anglosassone. Ricorda infatti che il nuovo disegno normativo – di cui fanno parte integrante, ricorda, anche il disegno di legge del Governo recante modifiche alla legge n. 243 del 2012 in materia di bilanci delle regioni e degli enti locali presentato al Senato, nonché la proposta di legge cui ha fatto cenno il presidente Boccia sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità, che sarà invece esaminato in prima lettura presso la Camera – prevede a monte l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a definire la programmazione dei fabbisogni finanziari, entro la cornice del quale dovranno quindi inserirsi le proposte formulate dalle singole amministrazioni di settore. Rileva come tale nuova procedura non solo consentirà tanto al Governo quanto al Parlamento di effettuare una più pregnante valutazione in merito al complesso delle entrate e delle spese del bilancio statale, ma assicurerà anche una maggiore trasparenza nello svolgimento dell'intero processo decisionale. Ritiene inoltre che di tale rinnovata impostazione potrà trarre giovamento anche il processo di revisione della spesa, posto che tale attività potrà tenere conto non solo delle innovazioni legislative introdotte con la legge di stabilità ma anche dell'insieme delle decisioni rilevanti assunte a livello amministrativo.

  Rocco PALESE (Misto-CR) esprime apprezzamento per le due proposte di parere formulate dal relatore sugli schemi di decreto legislativo, che a suo giudizio consentono di perfezionare, sulla base anche della intensa interlocuzione intercorsa con i competenti uffici della Ragioneria generale dello Stato, talune formulazioni iniziali dei testi. Più in generale, ritiene che il combinato disposto dei due schemi di decreto consentirà al Parlamento di disporre di procedure e strumenti volti ad assicurare una maggiore comprensibilità e trasparenza dei processi di formazione ed esecuzione del bilancio statale, meglio valorizzando l'elemento della responsabilità amministrativa. Esprime infine soddisfazione per le disposizioni di cui all'atto del Governo n. 265 finalizzate a garantire un maggiore allineamento tra il bilancio di competenza e quello di cassa.

  Carlo DELL'ARINGA (PD) osserva come, in linea con quanto in precedenza accennato dal Viceministro Morando, dal disposto combinato dei due atti del Governo in titolo e degli ulteriori progetti di riforma della contabilità pubblica all'esame del Parlamento si ricava un disegno complessivo volto a valorizzare la responsabilità amministrativa dei dirigenti, premiando gli elementi di merito e consentendo l'individuazione di criteri oggetti di verifica, ciò tanto più alla luce della recente introduzione del ruolo unico della dirigenza pubblica.

  Giulio MARCON (SI-SEL), preso atto dell'inserimento tra le premesse della proposta di parere sull'atto del Governo n. 264 della questione da lui in precedenza indicata, esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore in raccordo con i competenti uffici del Governo, che a suo avviso consentirà di recepire anche molte delle ulteriori osservazioni emerse nel corso del dibattito parlamentare.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), nel preannunziare il proprio voto favorevole sulle proposte di parere formulate dal Pag. 102relatore, esprime soddisfazione per il proficuo lavoro svolto in una logica di condivisione ampia, a prescindere dai diversi schieramenti politici. Ciò premesso, auspica tuttavia che nell'ambito dell'esame della proposta di legge sull'unificazione dei disegni di legge di bilancio e stabilità preannunciata dal presidente Boccia possa pervenirsi al conseguimento di due obiettivi, a suo giudizio essenziali. Da un lato, ritiene infatti opportuno assicurare una maggiore trasparenza nei processi di formazione e di esecuzione del bilancio statale, ciò al fine sia di porre il Parlamento nelle condizioni di effettuare un vaglio consapevole su tali rilevanti passaggi, sia di garantire una maggiore responsabilizzazione dei singoli centri di spesa. Dall'altro, reputa necessario pervenire ad una seria politica di revisione e di riqualificazione della spesa statale, anche nella prospettiva di intervenire in maniera selettiva sugli attuali stanziamenti di bilancio tenuto conto degli obiettivi prefissati, anche a livello amministrativo.

  Maino MARCHI (PD) esprime apprezzamento per le proposte di parere formulate dal relatore, che giungono all'esito di un ampio lavoro che ha coinvolto tutti i soggetti interessati e ha recepito, in larga misura, anche le considerazioni a vario titolo emerse nel corso del dibattito parlamentare. Con specifico riguardo allo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 264, ritiene che la proposta di parere tenga coerentemente conto dei prossimi interventi di riforma concernenti, rispettivamente, la modifica della legge n. 243 del 2012 per la parte relativa ai bilanci delle regioni e degli enti locali e l'attuazione dell'articolo 15 della predetta legge. Con specifico riguardo allo schema di decreto di cui all'atto del Governo n. 265, considera invece assai rilevanti le disposizioni volte a potenziare lo strumento del bilancio di cassa che, oltre a favorire una maggiore trasparenza nelle procedure di spesa, potrà consentire al Parlamento un più elevato livello conoscitivo rispetto all'effettivo utilizzo delle finanze pubbliche. Con riguardo infine all'opportunità, richiamata anche dal Viceministro Morando, che il vaglio del Parlamento possa avere ad oggetto il bilancio dello Stato nella sua interezza, ritiene che gli schemi di decreto in esame forniscano utili strumenti da questo punto di vista e che solo il superamento dell'attuale assetto bicamerale possa consentire un effettivo approfondimento delle diverse questioni attinenti al bilancio statale, dal momento che gli attuali tempi di esame di tali questioni da parte di ogni singolo ramo del Parlamento non sempre permettono un adeguato livello di approfondimento istruttorio.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva quindi le proposte di parere del relatore concernenti, rispettivamente, gli atti del Governo n. 264 e n. 265.

  La seduta termina alle 14.35.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
Atto n. 288.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato ai sensi dall'articolo 31, comma 5, della legge Pag. 103n. 234 del 2012, reca modifiche al decreto legislativo n. 32 del 2014, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali.
  In merito ai profili di quantificazione, osserva che la disciplina in essere appare volta a perseguire uno snellimento ed una razionalizzazione delle procedure relative agli obblighi di traduzione e di interpretariato. Peraltro, la medesima disciplina, nel dare attuazione al diritto al colloquio con il difensore, sembra estendere i casi di accesso gratuito al servizio di interpretariato per il colloquio con il difensore. La stessa relazione tecnica evidenzia in proposito che l'articolo 2, comma 1, attua il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nelle condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio. Andrebbero acquisiti, pertanto, elementi volti a verificare il possibile impatto finanziario di tali previsioni nonché l'effettiva possibilità di farvi fronte in condizioni di neutralità finanziaria, stante la clausola di cui all'articolo 3. In merito agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte degli organismi della giurisdizione penale e dell'Amministrazione della giustizia, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che i medesimi possano essere attuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 3 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, evidenzia che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO assicura che dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, che prevede il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nella condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'estensione dell'uso degli strumenti tecnologici a distanza, già in uso presso gli uffici giudiziari, determinerà sicuri effetti di risparmio ampiamente compensativi degli oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti. Conferma inoltre che agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame a carico dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di attività di carattere istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Segnala infine che appare necessario riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 32, di attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (atto n. 288);

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, che prevede il diritto al colloquio con il difensore assistito gratuitamente dall'interprete per coloro che non versino nella condizioni economiche previste per l'accesso a gratuito patrocinio, non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, dal momento che l'estensione dell'uso Pag. 104degli strumenti tecnologici a distanza, già in uso presso gli uffici giudiziari, determinerà sicuri effetti di risparmio ampiamente compensativi degli oneri derivanti dal maggior ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per gli interpreti;
   agli ulteriori adempimenti previsti dalla disciplina in esame a carico dell'amministrazione della giustizia, trattandosi di attività di carattere istituzionale, si farà fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
   appare necessario riformulare la rubrica dell'articolo 3 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  Sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.