CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 9.30.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 7 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, rammenta che la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Roccella 1.331 e che sono stati esaminati 363 emendamenti in circa 9 ore e 30 minuti di seduta, suddivise in tre sedute. Nel far presente che l'onorevole Schullian ha ritirato le proposte emendative a sua prima firma 1.118, 1.119, 1.120, 1.121 e 1.122, avverte quindi, che la Commissione passerà ora all'esame degli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57, volti a sopprimere il comma 12 dell'articolo unico del provvedimento in discussione.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.407, Palmieri 1.135, Pagano 1.56 e Gigli 1.57.

  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive emendamento Sarro 1.176.

  Alessandro PAGANO (AP), pur ritenendo condivisibili le finalità dell'emendamento Sarro 1.76, fa notare, tuttavia, come lo stesso sia volto ad introdurre disposizioni, come ad esempio quelle in materia di assistenza in caso di malattia, che sono già contemplate dalla vigente normativa.

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  Nicola MOLTENI (LNA), nel sottoscrivere l'emendamento Sarro 1.176, evidenzia come il suo gruppo parlamentare, pur essendo contrario all'impianto complessivo del provvedimento in discussione, sia disponibile ad avviare un costruttivo confronto sul riconoscimento di diritti individuali nell'ambito di unioni composte da persone dello stesso sesso.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.176.

  Alessandro PAGANO (AP), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.224, evidenzia come lo stesso, interamente sostitutivo del comma 12 dell'articolo 1 della proposta di legge in titolo, sia diretto a prevedere che le parti concordino tra loro, anziché l'indirizzo della vita «familiare», l'indirizzo della vita «comune». A suo avviso è necessario rimarcare, infatti, i tratti distintivi dell'unione civile rispetto all'istituto del matrimonio.

  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Pagano 1.224.

  La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.224.

  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.17, sottolineando la necessità di evitare sovrapposizioni tra l'unione civile e il matrimonio.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.17.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Molteni, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Gigli 1.17.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), illustrando l'emendamento a sua firma 1.17, rileva come l'unione civile rappresenti una «formazione sociale» specifica che trova il suo fondamento nell'articolo 2 della Costituzione, non potendo la stessa essere sovrapposta al matrimonio, cui fa, invece, richiamo il successivo articolo 29 della Costituzione medesima. Ciò premesso, sottolinea la necessità che la proposta di legge in titolo non contempli alcun riferimento all'indirizzo della vita «familiare» propriamente intesa, limitandosi ad effettuare un richiamo all'indirizzo della vita «dell'unione civile».

  La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.17.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, richiama l'attenzione sul fatto che dal resoconto sommario della seduta pomeridiana di giovedì 7 aprile scorso, non emerge che vi è stato un voto contestato e che la presidenza ha disposto che venisse ripetuta la votazione e che alcuni deputati, come l'onorevole Marzano, hanno cambiato il voto tra la prima e la seconda votazione al fine di evitare che la maggioranza venisse battuta. Chiede, pertanto, che venga dato atto di tale circostanza nel resoconto della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, prende atto della richiesta testé formulata dall'onorevole Palmieri.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sisto 1.177, invita i colleghi della maggioranza ad intervenire nel dibattito in corso, al fine di meglio chiarire le proprie posizioni circa la reale ed effettiva configurazione dell'istituto dell'unione civile, che appare, a suo avviso, assimilabile ad un vero e proprio «matrimonio sotto falso nome».

  Micaela CAMPANA, relatrice, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento Sisto 1.177, rammenta come la costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sia orientata verso il riconoscimento di adeguate forme di tutela della vita familiare delle coppie omosessuali. Fa presente, altresì, che proprio in relazione a tale aspetto, l'Italia sia stata destinataria di pronunce di condanna in sede europea, in ragione del mancato riconoscimento Pag. 50dei diritti delle unioni composte da persone dello stesso sesso.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), prendendo atto delle dichiarazioni testé rese dalla relatrice, fa notare come l'obiettivo perseguito dai colleghi della maggioranza e dal Governo sia, in realtà, sostanzialmente quello di equiparare l'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio, pur essendo stato ipocritamente soppresso, nel testo della proposta di legge, ogni riferimento all'articolo 29 della Costituzione. A suo giudizio, tale scelta di compromesso è funzionale , infatti, a dissimulare un matrimonio «sotto mentite spoglie».

  Alessandro PAGANO (AP), ritenendo il complessivo impianto della proposta di legge ipocrita e incongruente, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare una precisa scelta circa la configurazione dell'unione civile o quale «formazione sociale» specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione o, in alternativa, quale istituto giuridicamente equiparato al matrimonio ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione stessa.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE, nel replicare alle considerazioni dei deputati Gigli e Pagano, precisa che per «vita familiare» non può esclusivamente intendersi quella riconducibile al matrimonio, rammentando come esistano, ad esempio, anche famiglie monoparentali. Rileva che l'aggettivo familiare serve ad indicare la tipologia di certe relazioni senza fare riferimento all'istituto della famiglia.

  Nicola MOLTENI (LNA), pur apprezzando l'onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, ribadisce la sua netta contrarietà in ordine alla proposta di legge in discussione, che appare densa di incongruenze, ambiguità, contraddizioni e lacune. A suo avviso, l'istituto dell'unione civile, che, in tutta evidenza, appare assimilabile a quello del matrimonio, dovrebbe, infatti, avere contorni più chiari e coerenti sul piano giuridico.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel concordare con il collega Molteni circa la chiarezza e l'onestà intellettuale del sottosegretario Migliore, richiama l'attenzione sul fatto che il comma 20 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede espressamente che le disposizioni di legge che si riferiscono al matrimonio, nonché quelle contenenti la parola «coniuge» o termini equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.

  Micaela CAMPANA, relatrice, ribadisce che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo fa costante riferimento, in tema di diritti delle coppie omosessuali, non al «matrimonio» bensì alla «vita familiare». Precisa, inoltre, che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 138 del 2010, più volte richiamata nel corso del dibattito, ha richiesto al legislatore il riconoscimento dell'unione civile quale «specifica formazione sociale» ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, e non necessariamente la sua equiparazione all'istituto del matrimonio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.177, Molteni 1.681 e Sarro 1.178.

  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.59, identico agli emendamenti Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento a sua firma 1.136, ribadisce che la disciplina dell'unione civile è del tutto assimilabile, con riferimento sia alle modalità di celebrazione e di scioglimento, sia al riconoscimento di diritti e prerogative, a quella del matrimonio. Chiede, pertanto, ai colleghi della maggioranza e al Governo, di assumere posizioni di maggiore coerenza intellettuale ed onestà politica.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Gigli 1.59, Pagano 1.58 e Palmieri 1.136.

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  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.682, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.682.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Sannicandro 1.16.

  Marisa NICCHI (SI-SEL) non consente la sottoscrizione dell'emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, da parte del collega Palmieri appartenente al Gruppo FI-PdL. Al riguardo, evidenzia, infatti, come l'intento del suo gruppo sia quello di assumere posizioni nettamente distinte da quelle degli altri gruppi di opposizione, il cui obiettivo non è certamente quello di migliorare il provvedimento, quanto, piuttosto, di scongiurarne l'approvazione.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel prendere atto delle dichiarazioni della collega Nicchi, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, concorrendo lo stesso a fare maggiore chiarezza sulle reali finalità del provvedimento, che si propone di disciplinare un istituto, quale quello delle unioni civili, che altro non è che un « matrimonio sotto falso nome».

  Alessandro PAGANO (AP), nell'associarsi alle considerazioni del collega Palmieri, evidenzia come il reale scopo perseguito dalla maggioranza sia quello di creare un istituto del tutto assimilabile al matrimonio, in aperta contrarietà rispetto all'orientamento della maggioranza dei cittadini che non accettano tale impostazione. Pur riconoscendo la sostanziale buona fede di molti colleghi, ritiene tuttavia che la stessa è destinata ad essere delusa nel giro di poco tempo, in quanto l'obiettivo effettivamente perseguito dalla maggioranza e dal Governo, come si evince anche dalle dichiarazioni rese in più di una occasione dal sottosegretario Scalfarotto e dalla senatrice Cirinnà, è quello di equiparare sostanzialmente i due istituti.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) precisa che da parte del suo gruppo non c’è alcun intento di «affossare» il provvedimento, rammentando di aver presentato una specifica proposta di legge (A.C. 2666) in materia di convivenza. Ciò premesso, ribadisce, tuttavia, che la maggioranza dovrebbe assumere una posizione improntata a una maggiore coerenza politica ed intellettuale, dichiarando espressamente come l'obiettivo perseguito sia quello di equiparare l'unione civile all'istituto del matrimonio. Per tali ragioni, preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, che si propone proprio tale scopo.

  Nicola MOLTENI (LNA), preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Sannicandro 1.16, fa notare come quello della Lega Nord, che ha, a più riprese, manifestato netta contrarietà sul complessivo impianto del provvedimento in discussione, sia l'unico gruppo che, sia alla Camera che al Senato, ha assunto una posizione di chiara coerenza politica.

  Marisa NICCHI (SI-SEL), raccomandando l'approvazione dell'emendamento Sannicandro 1.16, del quale è cofirmataria, evidenzia come lo stesso, in attuazione del principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, si proponga l'obiettivo di superare inaccettabili discriminazioni in danno dei componenti delle unioni civili rispetto alle persone unite in matrimonio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.16 e Molteni 1.685.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Agostinelli 1.369, del quale è cofirmatario.

  La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.369.

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  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.680, del quale dichiara di condividere le finalità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.680, 1.670 e 1.672.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.667, sottolinea come lo stesso sia volto a prevedere l'obbligo delle parti, con dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile contestualmente alla costituzione dell'unione civile, di impegnarsi a non ricorrere alla pratica della cosiddetta «maternità surrogata». Nel rilevare la necessità di avviare una profonda riflessione sul tema, richiama l'attenzione sul fatto che il ricorso a tale pratica condanna i bambini ad essere «orfani» di madre o di padre, contrariamente alle leggi di natura, che richiedono la presenza di genitori di sesso diverso.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.667, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità. Nel richiamare quanto emerso nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi nella giornata di ieri in tema di adozioni, durante la quale è stata evidenziata dalla maggioranza degli auditi la necessità di garantire al minore la presenza di entrambe le figure genitoriali, ritiene che debba essere esplicitato il divieto di ricorrere alla pratica della «maternità surrogata».

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.667, 1.683, 1.684 e 1.408.

  Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Roccella 1.333, di cui è cofirmatario.

  La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.333.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.18, che, nel sostituire il comma 13 dell'articolo unico della proposta di legge, prevede che il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla separazione dei beni.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 1 del provvedimento, che prevedono che, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, il regime patrimoniale dell'unione civile è costituito dalla comunione dei beni, sono il risultato di una precisa scelta politica, su cui il Parlamento è chiamato ad esprimersi.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.18.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Gigli 1.18, Marzano 1.20 e Molteni 1.675.

  Alessandro PAGANO (AP) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.61, volto a prevedere che il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione tra le parti, sia costituito, anziché dalla comunione, dalla separazione dei beni. Al riguardo, rileva come la sua proposta emendativa si prefigga l'obiettivo di non rendere del tutto omologabile, contrariamente al reale intento della maggioranza e del Governo, l'istituto dell'unione civile a quello del matrimonio. Rammenta, inoltre, che quella in discussione è una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, i cui contenuti sono stati, tuttavia, fortemente condizionati, nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, da successivi interventi del Governo, tra i quali quelli del Ministro Boschi, del sottosegretario Scalfarotto che ha, addirittura, intrapreso uno sciopero della fame, e dallo stesso premier, che ha deciso di porre sul provvedimento la questione di fiducia. Per tali Pag. 53ragioni, osserva come l'unico momento di serio e costruttivo confronto parlamentare sui contenuti della proposta di legge sia quello dell'esame in Commissione, tuttora in corso di svolgimento.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ribadisce come, dalle dichiarazioni del sottosegretario Migliore, che ringrazia per la consueta chiarezza, si evinca inequivocabilmente che l'obiettivo perseguito dalla maggioranza sia quello di delineare un istituto del tutto equiparabile alla famiglia costituzionalmente intesa.

  Carlo SARRO (FI-PdL), nell'illustrare l'emendamento Palmieri 1.137, del quale è cofirmatario, rileva come lo scopo dello stesso sia quello di connotare sostanzialmente l'istituto dell'unione civile, quale formazione sociale specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, in modo più libero rispetto al matrimonio propriamente inteso. Per tali ragioni, ritiene che il regime patrimoniale della separazione dei beni sia più coerente con le caratteristiche di tale istituto, rispetto a quello della comunione, cui, invece, si fa riferimento nella proposta di legge.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) sottolinea che l'intervento del sottosegretario Migliore, che, in relazione al comma 13 ha fatto riferimento ad una precisa scelta di natura «politica», lascia chiaramente intendere che l'obiettivo perseguito sia, così come avvenuto anche per la «stepchild adoption», quello di aprire la strada a successive pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea. Fa, infatti, notare che tali organi, che sono soliti privilegiare nelle loro pronunce non l'aspetto formale, ma quello sostanziale dei singoli istituti, non potranno non riconoscere profili di natura discriminatoria nella disciplina dell'unione civile rispetto a quella del matrimonio.

  Nicola MOLTENI (LNA) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Palmieri 1.137. Chiede, inoltre, che i colleghi della maggioranza ed il Governo chiariscano per quali ragioni sia stato soppresso, nel corso dell'esame presso il Senato, il richiamo all'obbligo della fedeltà nella disciplina delle unioni civili. Ritiene, infatti, che tale scelta politica ha concorso a realizzare un vero e proprio «imbroglio mediatico» nei confronti dei cittadini, che denota la scarsa coerenza politica da parte della maggioranza stessa.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.61, Molteni 1.686, Palmieri 1.137 e Gigli 1.60.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 1.372, volto a prevedere che il regime patrimoniale delle unioni civili sia rappresentato, in assenza di diversa convenzione tra le parti, dalla comunione «legale», anziché dalla ordinaria comunione dei beni.

  La Commissione respinge l'emendamento Bonafede 1.372.

  Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19.

  Carlo SARRO (FI-PdL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Nicchi 1.19, che, a suo giudizio, concorre a conferire alla norma un maggiore grado di chiarezza.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.19.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) illustra l'emendamento a sua firma 1.332, volto a sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 1 della proposta di legge.

  Alessandro PAGANO (AP), nel preannunciare il suo voto favorevole sull'emendamento Roccella 1.332, richiama l'attenzione sull'ultimo periodo del comma 13, laddove è prevista l'applicazione alle unioni civili delle disposizioni di cui alle sezioni seconda, terza, quarta, quinta e sesta del Capo VI del Titolo VI del Libro Pag. 54primo del codice civile. L'applicazione di tali disposizioni rendono infatti, a suo avviso, l'istituto dell'unione civile sostanzialmente equiparabile a quello del matrimonio.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva come le pronunce degli organi giurisdizionali dell'Unione europea non abbiano imposto al legislatore italiano di prevedere il matrimonio tra omosessuali, ma di disciplinare le unioni tra persone dello stesso sesso come specifiche «formazioni sociali». Per tali ragioni, a suo giudizio, la sostanziale equiparazione tra l'unione civile ed il matrimonio, come delineata dalla proposta di legge in discussione, aprirà il varco a successive sentenze delle Corti europee, che elimineranno i residui tratti distintivi tra i due istituti.

  Donatella FERRANTI, presidente, osserva che l'ultimo periodo del comma 13 dell'articolo unico del provvedimento fa richiamo alle sole disposizioni di cui al Capo VI del Titolo VI del Libro primo del codice civile, riguardante i rapporti patrimoniali.

  La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.332.

  Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.180, volto a sopprimere il secondo periodo del comma 13. Ritiene, infatti, che il richiamo alle disposizioni di cui agli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile sia destinato a determinare confusione nella prassi applicativa.

  La Commissione, con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti Molteni 1.687 e Sisto 1.180, nonché gli emendamenti Molteni 1.677, 1.676, 1.678, 1.679 e 1.688.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), intervenendo sull'emendamento Sarro 1.179, ribadisce che le numerose incongruenze, sul piano giuridico, della proposta di legge costringeranno le corti europee a successive pronunce, che elimineranno ogni elemento distintivo tra le unioni civili e il matrimonio. A suo giudizio, pertanto, proprio per scongiurare tale rischio, sarebbe compito del legislatore, in linea con la sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, prevedere una più netta linea di demarcazione tra i due istituti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.179, Roccella 1.334 e Molteni 1.409.

  Alessandro PAGANO (AP), illustra e raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.93.

  La Commissione respinge l'emendamento Pagano 1.93.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Molteni 1.410.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Molteni 1.410 e Gigli 1.21.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD). Illustra l'emendamento a sua firma 1.23, volto a prevedere, sostituendo il comma 15 dell'articolo unico della proposta di legge, che l'interdizione o l'inabilitazione possano essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, che può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) si domanda quale sia la disciplina applicabile, nell'ipotesi in cui ci siano dei figli oppure nel caso in cui sorgano conflitti tra i figli stessi e uno dei partner dell'unione civile.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.23.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.23 e 1.22, Agostinelli 1.373, Molteni 1.411 e Pagano 1.94.

  Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Gigli 1.24, identico all'emendamento Pag. 55Molteni 1.412, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge le identiche proposte emendative Molteni 1.412 e Gigli 1.24, nonché gli emendamenti Bonafede 1.374, Pagano 1.95, Roccella 1.347.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.201.

  La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.201.

  Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime ai colleghi del Movimento 5 Stelle il suo cordoglio per la morte di Gianroberto Casaleggio.

  Donatella FERRANTI, presidente, si associa, a nome di tutta la Commissione, all'intervento del collega Palmieri.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE esprime, anche a nome del Governo, le sue condoglianze ai colleghi del Movimento Cinque Stelle e ai familiari di Gianroberto Casaleggio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.413 e Pagano 1.96.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'essenza del presentatore dell'emendamento 1.218, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.

  Carlo SARRO (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Palmieri 1.138, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere il comma 19 dell'articolo unico del provvedimento in discussione. Al riguardo, osserva come tale ultimo comma, nel prevedere l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché degli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile, determini una incongruente e contraddittoria equiparazione tra l'istituto dell'unione civile e quello del matrimonio. Nel soffermarsi, in particolare, sul richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2653, primo comma, numero 4), del codice civile, invita i colleghi della maggioranza ad assumere atteggiamenti improntati a maggiore coerenza, dato che l'equiparazione sostanziale tra i due istituti appare foriera di distorsioni e di incertezze sul piano interpretativo.

  Alessandro ZAN (PD), nel replicare all'onorevole Sarro, ribadisce che l'unione civile ravvisa il suo fondamento giuridico nell'articolo 2 della Costituzione, mentre la disciplina del matrimonio individua la sua ratio giustificativa nelle disposizioni di cui all'articolo 29 della Costituzione medesima. Ciò premesso, rammenta che la Corte costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 138 del 2010, nel definire l'unione civile quale «formazione sociale» specifica ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione, ha attribuito al legislatore piena facoltà di scelta in ordine a quali articoli del codice civile fare oggetto di specifico richiamo. Osserva, infatti, che, altrimenti, la Corte stessa non avrebbe pronunciato una sentenza additiva «di principio», ma una sentenza additiva tout court.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare al collega Zan, osserva che sarebbe stato più coerente, da parte della maggioranza, anziché richiamare specifiche disposizioni del codice civile, la cui applicazione determina la sostanziale equiparazione tra i due istituti, definire direttamente lo specifico contenuto del complesso dei diritti e delle prerogative dei componenti delle unioni civili.

  Nicola MOLTENI (LNA), nel sottolineare, ancora una volta, come l'istituto dell'unione civile avrebbe dovuto più nettamente distinguersi da quello matrimoniale, richiama l'attenzione sulle ben note difficoltà connesse all'applicazione dell'articolo Pag. 56116, primo comma, del codice civile, laddove si prevede che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti il nulla osta al matrimonio stesso, nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel replicare al collega Zan, osserva che la proposta di legge ha attribuito ai componenti delle unioni civili diritti e prerogative del tutto assimilabili a quelli previsti nell'ambito del matrimonio, con la sola eccezione dell'obbligo di fedeltà e della possibilità di fare ricorso all'adozione, che resterà, tuttavia, percorribile, coerentemente a quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 20 dell'articolo unico del provvedimento, grazie all'interpretazione giurisprudenziale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Molteni 1.414, Palmieri 1.138, Gigli 1.62 e Pagano 1.63, nonché l'emendamento Agostinelli 1.375 e le identiche proposte emendative Molteni 1.391, Palmieri 1.139, Gigli 1.64 e Pagano 1.65.

  Carlo SARRO (FI-PdL) illustra l'emendamento a sua firma 1.186 e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.186.

  Marisa NICCHI (SI-SEL) illustra l'emendamento Sannicandro 1.25, di cui è cofirmataria, volto a sopprimere il richiamo all'articolo 116, primo comma, del codice civile. Ritiene, infatti, che l'applicazione di tale ultima disposizione alle unioni civili potrebbe comportare rilevanti problemi, in ragione del fatto che vi sono molti Paesi, tra i quali l'Uganda, dove l'omosessualità viene considerata un reato. Al riguardo, ritiene opportuno, come peraltro previsto dal successivo emendamento a sua firma 1.26, prevedere che non debbano essere sottoposti alla disciplina di cui al predetto articolo i cittadini dei Paesi che criminalizzano l'omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano, l'unione tra due persone dello stesso sesso.

  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), pur condividendo le preoccupazioni dell'onorevole Nicchi, richiama l'attenzione sull'eventuale rischio di strumentalizzazione dell'istituto dell'unione civile, così come di quello del matrimonio, da parte di cittadini stranieri.

  Alessandro PAGANO (AP), nel condividere le osservazioni della collega Roccella, osserva che l'esempio richiamato dalla deputata Nicchi non sia del tutto calzante, laddove gli omosessuali in fuga all'Uganda sono, statisticamente, in numero esiguo. Ritiene, invece, che sarebbe più coerente fare riferimento a paesi come l'Arabia Saudita ed il Qatar, paesi sottoscrittori del debito pubblico americano, dove si applica integralmente la sharia e vengono perpetrate , in nome della stessa, gravissime violazioni dei diritti umani.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel condividere le considerazioni dell'onorevole Nicchi, osserva, tuttavia, come il richiamo all'articolo 116, primo comma, del codice civile, rappresenti il chiaro segno che l'unione civile, nel complessivo impianto del provvedimento in discussione, viene sostanzialmente equiparata al matrimonio.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.25 e Nicchi 1.26.

  Carlo SARRO (FI-PdL), illustra l'emendamento a sua firma 1.173, volto a prevedere che le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applichino anche alle parti delle unioni civili, considerandosi le stesse tra i carichi di famiglia. Nel soffermarsi, inoltre, sui successivi emendamenti a sua firma, sottolinea come gli stessi, per esigenze di maggiore coerenza sul piano Pag. 57giuridico, prevedano l'esplicito richiamo di alcune disposizioni del codice civile, del codice penale, del codice di procedura penale, nonché di alcune leggi speciali, anche alle parti delle unioni civili, oltre che ai «coniugi».

  Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere gli emendamenti Sarro 1.173, 1.185, 1.188, 1.189 e 1.184, osserva che il comma 19, recependo per intero la disciplina prevista per gli alimenti, non indica in quale ordine e in quale progressione la parte dell'unione civile debba essere inserita tra i soggetti obbligati agli alimenti in base all'articolo 433 del codice civile. Al riguardo, rammenta che gli obblighi alimentari possono sorgere, tra i membri della famiglia nucleare, solo quando essa si smembra: i coniugi si separano e allora ciascuno di essi, se la separazione gli è stata addebitata, avrà diritto agli alimenti nei confronti dell'altro se si trova in stato di bisogno (articolo 156, terzo comma, del codice civile). Rammenta, inoltre, che nei casi di separazione giudiziale senza addebito, separazione consensuale e separazione di fatto, l'obbligo alimentare resta di norma assorbito nel più ampio obbligo di mantenimento. Evidenzia, quindi, che la conclusione di un rapporto tra partner uniti civilmente sembrerebbe non prevedere l'addebito, giungendosi direttamente al divorzio. Ricorda, altresì, che la Suprema Corte ha precisato che la legge sul divorzio non prevede la permanenza di alcun obbligo alimentare a carico dell'ex coniuge, ma dispone solo la somministrazione eventuale di un assegno allo scopo di consentire al coniuge più debole di permanere nella medesima situazione economica di cui godeva in costanza di matrimonio. A sostegno della soppressione del comma, ritiene che l'articolo 436 del codice civile non sia compatibile con la nuova disciplina, in quanto le parti delle unioni civili non possono assurgere a genitori adottivi; né tantomeno, ritiene compatibile con tale disciplina il successivo articolo 448-bis, perché non è previsto che i partner delle unioni civili abbiano figli naturali e, di conseguenza, neppure discendenti.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.173.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 11.55, riprende alle 12.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 5 aprile 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo in esame (vedi allegato).

  Giuseppe GUERINI, relatore, invita al ritiro delle proposte emendative presentate, esprimendo altrimenti parere contrario.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere conforme al relatore.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) fa presente che sono stati presentati circa 150 emendamenti, dei quali prende visione al momento. Chiede, quindi, una sospensione dei lavori per poterli analizzare.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la programmazione dei lavori è stata determinata dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, e che nella seduta odierna è prevista la votazione degli emendamenti. Ricorda altresì che il fascicolo degli emendamenti Pag. 58è in distribuzione dall'inizio della seduta in sede referente convocata oggi alle ore 9.30 per l'esame degli emendamenti sulla proposta di legge sulle unioni civili. Ritiene, quindi, che non ci siano le condizioni per accogliere la richiesta del deputato Sannicandro.

  Nicola MOLTENI (LNA) interviene per illustrare in generale gli emendamenti presentati dal suo gruppo. A fronte del muro innalzato dalla maggioranza e dal Governo rispetto a qualsiasi possibilità di confronto sul testo trasmesso dal Senato, sottolinea come la riforma della magistratura onoraria sia di fondamentale importanza per la giustizia italiana, che la magistratura onoraria è uno strumento imprescindibile per garantire l'efficienza di tutto il sistema. Per tale ragione, la Lega non ha presentato emendamenti ostruzionistici, ma unicamente proposte modificative del testo nell'ottica di migliorarlo sulla base dei rilievi che sono pervenuti, in maniera univoca, dalle associazioni maggiormente rappresentative dei magistrati onorari. Per tale ragione, ritiene che sia grave blindare a priori il provvedimento senza voler verificare, attraverso il confronto parlamentare, se le proposte sostanzialmente formulate proprio da coloro che in questi anni hanno maturato una significativa esperienza sul campo, siano meritevoli di accoglimento. Ritiene che trincerarsi dietro alla blindatura del testo significherebbe perdere una grande occasione per porre mano in maniera adeguata ad una riforma che deve considerarsi strategica per l'intero settore della giustizia. Invita, quindi, il relatore ed il Governo a rivedere il loro parere contrario ad ogni emendamento, valutando così se sia opportuno o addirittura necessario modificare il testo in alcuni punti, con la consapevolezza che in altri, come quelli relativi alla competenza, si sono fatti importanti passi in avanti.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) ritira gli emendamenti da lui presentati insieme all'onorevole Matarrese, avendo verificato anche con il rappresentante del Governo, con il Presidente del gruppo PD e con il relatore, che una terza lettura del provvedimento metterebbe a fortemente rischio l'approvazione finale del provvedimento in tempi utili rispetto alla scadenza del 31 maggio prossimo.

  Antonio MAROTTA (AP) rileva che, pur condividendo l'impostazione del testo del Senato, il suo gruppo ha ritenuto di presentare alcuni emendamenti su particolari questioni, come quelle relative alla competenza su alcune materie estremamente complesse, per le quali sarebbe opportuno confermare la competenza della magistratura togata, la quale verrebbe comunque presumibilmente sempre coinvolta in secondo grado. A questo proposito, richiama la competenza per le cause in materia di condominio degli edifici, che, nonostante la complessità che potrebbero assumere in alcuni casi, è rimessa ai giudici di pace. Ritiene che si potrebbe pensare, attraverso un ordine del giorno interpretativo dell'articolo 2, comma 15, lettera a), ad una soluzione che contemperi l'esigenza di evitare una nuova lettura del Senato e confermare la competenza della magistratura togata per la materia condominiale.

  Alessandro PAGANO (AP) si associa all'intervento dell'onorevole Marotta.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) nel ribadire la ristrettezza dei tempi dell'esame degli emendamenti già evidenziata dal deputato Sannicandro, prende atto con forte disappunto dei pareri contrari del relatore e del Governo anche in relazione a emendamenti che non sono ostruzionistici, come quelli del Movimento 5 Stelle.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 1.1.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.2, ribadendo lo sconcerto per i pareri contrari su tutti gli emendamenti. Ricorda che gli emendamenti della Lega sono stati tutti suggeriti dalle associazioni maggiormente rappresentative della magistratura onoraria Pag. 59per cui è difficilmente comprensibile la posizione di totale contrarietà da parte della maggioranza. Ribadisce che il Parlamento si trova avanti ad una grande occasione mancata, in quanto non si vuole tenere conto che per la prima volta le sigle rappresentanti della magistratura onoraria hanno raggiunto una posizione comune, che la Lega ha ritenuto opportuno trasformare in emendamenti, dei quali tuttavia non si vuole tenere conto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.2, Maestri 1.3 e Colletti 1.4, 1.5 e 1.6.

  Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) dichiara che il suo gruppo si asterrà dalle votazioni in quanto non è stato dato tempo ai deputati di esaminare gli emendamenti.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che i tempi di esame degli emendamenti sono stati stabiliti da tempo e che oggi, prima della seduta, ci sarebbe stato il tempo per esaminarli.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 1.7, Maestri 1.8, Molteni 2.1, Sannicandro 2.3, Turco 2.4 e Colletti 2.5.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) chiede di accantonare gli emendamenti presentati dal deputato Colletti, considerato che sta arrivando.

  Donatella FERRANTI, presidente, accantona gli emendamenti Colletti 2.6 e 2.7.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.8, Turco 2.9 e 2.10 e Sannicandro 2.11.

  Donatella FERRANTI, presidente, considerato che è giunto il deputato Colletti, avverte che si passa agli emendamenti 2.6 e 2.7.

  Andrea COLLETTI (M5S) dichiara che gli emendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle sono volti a rappresentare al Governo come si sarebbe dovuta riformare la magistratura onoraria. Osserva che finora i magistrati onorari sono stati sfruttati da parte di tutti i governi che si sono succeduti facendo fare loro il lavoro che avrebbero dovuto fare i magistrati togati, secondo la logica della precarietà del lavoro e la delocalizzazione dello stesso. Gli emendamenti del Movimento 5 Stelle mirano a trasformare i magistrati onorari in veri e propri collaboratori del giudice, e quindi in funzionari pubblici, con tutte le tutele connesse a tale status. Il Governo invece vuole continuare a sfruttare i magistrati onorari come se fossero dei lavoratori precari con il compito di alleggerire il carico di lavoro dei magistrati togati. Gli emendamenti del suo gruppo sono diretti anche a limitare quantitativamente il carico di lavoro dei giudici di pace che non può essere lo stesso dei magistrati togati, dovendosi limitare nel numero delle cause. Il giudice di pace deve essere un ausilio per il giudice togato, senza sostituirsi ad esso, secondo, invece, il disegno del Governo, che contraddice con la natura onoraria di tale magistratura ed i principi costituzionali.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.6.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.7 e ne raccomanda l'approvazione. Si sofferma sull'attuale sistema di remunerazione a cottimo del giudice di pace, che rischia fortemente di pregiudicare la qualità delle sentenze, e, quindi, i diritti dei cittadini, che pagano troppo per accedere alla giustizia, a causa del contributo unificato, mentre lo Stato non retribuisce in maniera adeguata i magistrati onorari. L'attribuzione alla magistratura onoraria di competenze che dovrebbero spettare alla magistratura togata risponde molto probabilmente ad un disegno di delocalizzazione della giustizia, che, per assurdo, potrebbe arrivare a vedere sentenze fatte in altri Paesi, così come già avviene da tempo per il mercato.

Pag. 60

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.7.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.12 che regolamenta i requisiti di accesso alla magistratura onoraria, sottolineando che per il Movimento 5 Stelle sarebbe necessario un concorso pubblico anche per accedere alla magistratura onoraria, che naturalmente non dovrà essere come quello relativo alla magistratura togata. Strettamente collegata alla questione dell'accesso alla magistratura onoraria vi è quella della competenza, che dovrebbe essere più ridotta rispetto a quella delineata dal Governo che non tiene conto della natura onoraria di tale magistratura.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.12 e 2.15.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.13, che pone rimedio al tentativo del Governo di rendere i tirocinanti dei veri e propri «schiavi», non essendo prevista per loro neanche una indennità e il Governo ne dovrebbe spiegare le ragioni.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.13 rilevando che al principio del servizio deve corrispondere il principio della retribuzione equa. Invita il Governo a dare delle risposte.

  Alessandro PAGANO (AP) ritiene importante che il Governo si esprima.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.13 e Colletti 2.16.

  Andrea COLLETTI (M5S) si chiede per quali ragioni la Lega intenda sopprimere le incompatibilità, quando invece dovrebbero essere ampliate, prevedendola per esempio per l'esercizio della funzione forense nell'ambito del circondario di Corte d'appello. Il suo gruppo voterà contro l'emendamento Molteni 2.14.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritira il suo emendamento 2.14.

  Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sul suo emendamento 2.17 ricordando la proposta di legge sulla incompatibilità dei magistrati che da oltre un anno è all'esame delle Commissioni I e II, ritenendo che il magistrato che svolge funzioni politiche non deve rientrare in magistratura, in quanto è importante anche apparire imparziali. Ricorda che il nuovo presidente dell'ANM, a titolo personale, ha già affermato tale esigenza.

  Donatella FERRANTI, presidente, invita il deputato Colletti ad attenersi all'emendamento, che fa riferimento alla magistratura onoraria.

  Andrea COLLETTI (M5S) fa presente che ha richiamato la proposta di legge sulla incompatibilità dei magistrati per far presente che gli emendamenti presentati dal suo gruppo in materia di incompatibilità dei magistrati onorari rispondono alla stessa ratio di quelli presentati per la magistratura togata. Ad esempio, l'emendamento 2.17 è diretto a stabilire che l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario da parte di chi abbia rivestito cariche politiche deve essere temporale, così come deve avvenire per la magistratura togata. Ritiene che il testo su questo punto sia incostituzionale prevedendo una incompatibilità assoluta, considerato che vi è un diritto costituzionale per l'elettorato attivo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.17, 2.18 e 2.19.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.20.

  Albrecht PLANGGER (Misto-Min.Ling.) sottoscrive gli emendamenti Schullian 2.21 e 2.23.

Pag. 61

  Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.21.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.21.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.22 e lo illustra.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.22, Schullian 2.23, gli identici emendamenti Sannicandro 2.24 e Maestri 2.25, e Turco 2.28, fatto proprio dall'onorevole. Maestri.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.29 volto a prevedere tutele previdenziali a favore dei magistrati onorari, disciplinando anche le modalità contributive. Rileva che l'emendamento al fine di dare una tutela ai magistrati onorari prevede anche l'equipollenza tra il servizio prestato come magistrato onorario da avvocati che abbiano chiesto la cancellazione dall'Albo all'iscrizione e l'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione presso l'albo medesimo, per un eguale periodo ai fini della eventuale iscrizione presso la Cassa forense nonché dell'accesso dell'abilitazione per il patrocinio avanti le magistrature superiori. Ritiene che in materia previdenziale il testo approvato dal Senato sia carente, in quanto non si è voluto prevedere alcun onere a carico dello Stato e tanto meno la possibilità per i magistrati onorari di sanare tale lacuna a spese proprie.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che nel testo si prevede un regime previdenziale con contributi a carico del giudice onorario senza oneri per lo Stato, in quanto non si sta procedendo a una stabilizzazione di una determinata figura professionale. Ritiene che si tratti di un passo in avanti rispetto alla situazione attuale.

  Andrea COLLETTI (M5S) osserva che il suo emendamento non è volto a prevedere una stabilizzazione, ma a risolvere questioni tecniche che in futuro sicuramente si dovranno affrontare.

  La Commissione respinge l'emendamento 2.29.

  Nicola MOLTENI (LNA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.33, volto ad eliminare il riferimento alla tassatività che appare del tutto incerto nei suoi contenuti per quanto attiene alla scopertura dei posti di magistrato ordinario.

  Andrea COLLETTI (M5S) pur ritenendo non opportuno sopprimere il riferimento alla tassatività, condivide le osservazioni del deputato Molteni sulle incertezze interpretative del testo, che a suo parere sono finalizzate a dare un'amplissima libertà di manovra al governo in fase di attuazione della delega.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.33.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.34 volto a sopprimere la parte della delega relativa alla possibilità in cui il giudice onorario possa sostituire per determinate ragioni non sufficientemente determinate il giudice togato. Si tratta di una disposizione che dovrebbe essere superata attraverso il reclutamento di magistrati togati. Chiede che il Governo si impegni formalmente a risolvere la grave questione della carenza di organico della magistratura togata.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ricorda che ogni anno vengono banditi due concorsi per magistrati togati per 350 posti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.34, Maestri 2.35, Colletti 2.36 e Colletti 2.37.

  Nicola MOLTENI (LNA) interviene sul suo emendamento 2.38, volto a prevedere Pag. 62che i magistrati onorari possano essere confermati non solo per un quadriennio, quanto piuttosto per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età, garantendo in tale modo continuità e stabilità nell'esercizio delle funzioni.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.38 e Molteni 2.40.

  Andrea COLLETTI (M5S) si sofferma sul suo emendamento 2.42 che si ispira ai principi del giusto processo per estenderli al giudizio di idoneità da parte del consiglio giudiziario in merito alla conferma del magistrato onorario.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Colletti 2.42 e gli identici emendamenti Colletti 2.43 e Molteni 2.44, gli emendamenti Colletti 2.45 e Colletti 2.46, gli identici emendamenti Molteni 2.48 e Maestri 2.49, gli identici emendamenti Daniele Farina 2.50 e Maestri 2.51, gli emendamenti Molteni 2.52, Sannicandro 2.54, Molteni 2.55, Daniele Farina 2.59 e Molteni 2.60.

  Andrea COLLETTI (M5S) interviene sull'emendamento Molteni 2.61 ritenendo che la lettera h) non sia chiara nella sua formulazione e neanche compatibile con la lettera f) alla quale rinvia. Chiede quindi chiarimenti al Governo su come interpretare la lettera h). Ritiene che sostanzialmente si tratti di un principio in bianco, che lascia al Governo libertà assoluta sulla determinazione dei criteri in base ai quali prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti agli stessi demandati, i loro obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica ai sensi della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità siano compatibili con la natura onoraria dell'incarico e lo svolgimento di altre attività lavorative.

  Nicola MOLTENI (LNA) rileva di aver presentato l'emendamento 2.61 proprio in ragione dell'indeterminatezza dei principi e criteri direttivi appena richiamati dal deputato Colletti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 2.61, Turco 2.67 e 2.68.

  Andrea COLLETTI (M5S) rileva che l'emendamento 2.70 è volto a correggere il testo eliminando il vincolo del cosiddetto costo zero della riforma in relazione al regime previdenziale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.70, Maestri 2.71, gli identici emendamenti Colletti 2.72 e Molteni 2.73 e l'emendamento Maestri 2.74.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.75 che alla lettera o) garantisce al Governo una via di uscita per risolvere la questione previdenziale, prevedendo per i magistrati onorari che abbiano optato per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali nonché l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.75.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 2.77 che prevede un regime assistenziale su base volontaria attraverso le indennità date dallo Stato.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.77.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) e Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrivono l'emendamento Sannicandro 2.80.

  La Commissione respinge l'emendamento Sannicandro 2.80.

  Alessandro PAGANO (AP) illustra il suo emendamento 2.81 che riprende un grido Pag. 63di allarme che proviene dalla magistratura onoraria e che potrà avere comunque soddisfazione in fase di attuazione della delega.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marotta 2.81, Turco 2.82 e Colletti 2.83.

  Antonio MAROTTA (AP) interviene sull'emendamento a sua firma 2.87 annunciando la presentazione di un ordine del giorno per raggiungere lo stesso obiettivo dell'emendamento, senza la necessità di modificare il testo, ma procedendo, come già accennato, ad una interpretazione della lettera a) del comma 15 dell'articolo 2, per quanto attiene alla competenza in materia condominiale, prevedendo per esempio un limite per valore. Ritira pertanto tutti gli emendamenti presentati al comma 5.

  Alessandro PAGANO (AP), dopo aver annunciato che il predetto ordine del giorno sarà anche a sua firma, rileva che nel caso in cui si dovesse realmente procedere all'ampliamento delle competenze in materia di condominio in realtà non si avrà altro, in relazione alla magistratura togata, che uno spostamento delle cause condominiali dal primo al secondo grado di giudizio, in quanto tutte le decisioni del giudice di pace verrebbero sicuramente impugnate innanzi alla Corte d'appello.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la scelta del Governo di affidare al giudice di pace la competenza per determinate materia estremamente complesse, come quelle condominiali, senza porre un limite di valore sia estremamente grave ed insensato. Vi potrebbero essere cause estremamente complesse e rilevanti, per esempio quelle connesse al risarcimento del danno per la morte di una persona a causa del crollo del lastrico solare ovvero quelle relative ad appalti da parte del condominio, che verrebbero affidate alla competenza del giudice di pace anche qualora avessero un valore di milioni di euro. Chiede al rappresentante del Governo se vi sia consapevolezza di cosa si sta facendo.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.86, Sarro 2.88.

  Andrea COLLETTI (M5S) ribadisce la sua richiesta di una risposta da parte del Governo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI rileva che in sede di attuazione della delega si terrà conto del dibattito in Commissione e della questione relativa al valore anche recependo l'ordine del giorno Marotta-Pagano. Tiene però a precisare che la materia degli appalti è materia contrattuale e quindi diversa da quella condominiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che l'ordine del giorno possa essere scritto non solo in relazione al valore della causa ma anche della tipologia della causa. Ad esempio, si potrebbe precisare che la materia condominiale debba essere interpretata limitandola alle liti condominiali.

  Andrea COLLETTI (M5S) replica al rappresentante del Governo che la materia condominiale si riferisce a diversi profili che possono essere contrattuali ed extra contrattuali, purché siano relativi al condominio. Per lui il limite di valore previsto alla lettera d) non si riferisce alla lettera a). C’è, quindi, nel testo un errore che non si vuole correggere.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI ribadisce che la materia condominiale si riferisce alle controversie interne al regime condominiale.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.91, Marotta 2.92, Sarro 2.94 e respinge l'emendamento Colletti 2.95.

Pag. 64

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.96, volto a prevedere un limite di valore per la competenza del giudice di pace in merito alla materia condominiale. Ribadisce nuovamente che tra i principi di delega non vi è quello relativo ai limiti di valore e che quindi occorre modificare il testo trasmesso dal Senato se si intende introdurre tale limite tra i principi di delega, non essendo possibile raggiungere tale obiettivo attraverso acrobazie interpretative.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Bonafede 2.96, e Sarro 2.98.

  Donatella FERRANTI, presidente, facendo presente che alle ore 14.45 è convocato un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, per programmare la prosecuzione dei lavori della Commissione anche in relazione al provvedimento in esame. Rinvia il seguito dell'esame al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 12 aprile 2016.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 12 aprile 2016. — Presidenza del Presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore e Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 18.10.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana.

  Nicola MOLTENI (LNA) sottoscrive l'emendamento Sarro 2.101.

  La Commissione respinge l'emendamento Sarro 2.101.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatata l'assenza del presentatore degli emendamenti 2.105, 2. 107 e 2.110, ritiene che si intende vi abbia rinunciato.

  Andrea COLLETTI (M5S) sottoscrive l'emendamento Schullian 2.111.

  La Commissione respinge l'emendamento Schullian 2.111.

  Andrea COLLETTI (M5S) chiede che l'emendamento a sua firma 2.112 sia accantonato, in attesa dell'arrivo del rappresentante del Governo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della richiesta del collega Colletti, avverte che l'emendamento Colletti 2.112 si intende accantonato.

  Nicola MOLTENI (LNA) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.113, volto a prevedere la competenza del giudice di pace non in relazione alle cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da «minore complessità», bensì nei limiti della competenza per valore del giudice medesimo.

  Andrea COLLETTI (M5S), nell'intervenire sull'emendamento Molteni 2.113, rileva l'opportunità che il Governo chiarisca Pag. 65che cosa esattamente si intenda per «minore complessità», e, in particolare, se nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 2, comma 15, lettera c), del provvedimento in discussione, sarà previsto o meno un limite di valore.

  Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE precisa che tali aspetti saranno compiutamente definiti dal Governo nell'emanazione dei decreti legislativi delegati.

  Nicola MOLTENI (LNA), nell'associarsi alle osservazioni del collega Colletti, evidenzia come vadano chiariti gli specifici criteri di definizione delle cause di «minore complessità», cui si fa riferimento all'articolo 2, comma 15, lettera c), del disegno di legge in titolo.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel concordare con quanto testé dichiarato dal sottosegretario Migliore, richiama l'attenzione sul fatto che quello in discussione è un disegno di legge, con il quale si conferisce una delega al Governo. Rileva, quindi, che soltanto nell'esercizio della predetta delega potranno essere definiti compiutamente i criteri di individuazione delle cause, in tema di diritti reali e comunione, connotate da minore complessità.

  Andrea COLLETTI (M5S) fa notare come le cause di «minore complessità» non possano essere, a priori, preventivamente individuate o definite dal legislatore, potendo tale specifica connotazione emergere soltanto nel corso del processo. Rammenta, inoltre, che vi sono cause certamente di esiguo valore, ma di elevato grado di complessità sul piano giuridico e, viceversa, cause di valore ingente, ma non particolarmente complesse sotto il profilo tecnico.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 2.113.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la Commissione procederà, ora all'esame dell'emendamento Colletti 2.112, precedentemente accantonato.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel ribadire le argomentazioni già espresse in ordine all'emendamento Molteni 2.113, testé respinto dalla Commissione, illustra e raccomanda l'approvazione della proposta emendativa a sua firma 2.112, volta a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 15, lettera c), del disegno di legge in titolo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, replicando al deputato Colletti, precisa che il Governo non ha ancora predisposto i decreti legislativi di attuazione del provvedimento in titolo e che, pertanto, non è possibile, al momento, rendere noti i criteri e le modalità con i quali sarà esercitata la delega. Assicura, in ogni caso, che il Governo individuerà, anche tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione, criteri oggettivi di individuazione delle cause di minore complessità da attribuire alla competenza, che sarà certamente solo residuale, del giudice di pace.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.112 e 2.114.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.115, volto ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace le cause relative a beni mobili di valore superiore, anziché a 30 mila, a 10 mila euro.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.115, 2.116 e Molteni 2.117.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.118, volto ad attribuire alla competenza del giudice di pace le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti di valore non superiore, anziché a 50 mila, a 20 mila euro.

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  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.118 e Molteni 2.119.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra l'emendamento a sua firma 2.120, volto a sopprimere il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 15, lettera g) del disegno di legge, dove è prevista l'attribuzione alla competenza dell'ufficio del giudice di pace dei procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore in possesso di terzi. Al riguardo, rileva la necessità che il rappresentante del Governo chiarisca se, nell'ipotesi di opposizione agli atti esecutivi, la relativa competenza sia da attribuire al giudice di pace oppure al tribunale.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 2.120.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 2.121, ribadendo la necessità che il Governo chiarisca se l'eventuale opposizione agli atti esecutivi, nei casi di pignoramento presso terzi, sia da attribuirsi alla competenza dell'ufficio del giudice di pace, oppure al tribunale.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, nel rispondere all'onorevole Colletti, chiarisce che, in materia di opposizione agli atti esecutivi, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 15, lettera g), del disegno di legge in titolo non sono destinate ad incidere in alcun modo sugli attuali criteri di attribuzione della competenza al giudice di pace e al tribunale, che restano vincolati al valore della controversia.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 2.121 e Molteni 2.122.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Farina 2.123.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Farina 2.123 e Turco 2.124, nonché gli emendamenti Colletti 2.125 e Molteni 2.126, 2.127, 2.128 e 2.129.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.130.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.130, Marotta 2.131, Molteni 2.132 e 2.133, 2.134, 2.135 e Colletti 2.136.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.142.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.142 e Andrea Maestri 2.143.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) sottoscrive l'emendamento Sannicandro 2.144.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 2.144, Colletti 2.145, Turco 2.150, Colletti 2.155, Andrea Maestri 2.156, nonché le identiche proposte emendative Sannicandro 2.157 e Turco 2.158.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che l'emendamento Andrea Maestri 2.160, nel richiamare una inesistente lettera a-bis) del comma 17 dell'articolo 2 del disegno di legge, non è da intendersi in alcun modo riferibile al testo in discussione non sarà pertanto posto in votazione.

  La Commissione respinge l'emendamento Marotta 2.161.

  Andrea MAESTRI (Misto-AL-P) ritira l'emendamento a sua firma 2.162.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Sannicandro 2.169 e Andrea Maestri 2.170, nonché gli emendamenti Andrea Maestri 2.171 e Molteni 2.172.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.1 Pag. 67diretto a sopprimere la possibilità per il Governo di continuare ad esercitare, attraverso i decreti correttivi, la delega per altri due anni rispetto alla scadenza della delega. L'emendamento inoltre raddoppia i termini per le Commissioni per esprimere i pareri sugli schemi di decreto legislativo, consentendo così di poter svolgere anche le audizioni delle associazioni rappresentative della magistratura onoraria.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 3.1 e 3.2.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 4.1 sulla incompatibilità del giudice di pace, prevedendo un limite temporale superato il quale possano essere esercitate le funzioni di giudice di pace da parte di coloro che abbiano ricoperti incarichi politici anche elettivi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Colletti 4.1 e 4.2, Molteni 4.3 e 5.1, Schullian 8.1 e 8.2. e gli identici articoli aggiuntivi Sannicandro 8.01 e Turco 8.03.

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 8.02 volto a sopprimere il cosiddetto limite delle tre consegne previste per il concorso in magistratura, ritenendo che si tratti di una limitazione ingiustificata, come peraltro il limite delle età. Chiede se il Governo, almeno in futuro, ritenga di eliminare questa limitazione.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI, dopo aver rilevato che l'articolo aggiuntivo tocca un tema che è estraneo alla magistratura onoraria, dichiara, a titolo personale, di non essere contrario a che ci sia una riflessione sul punto, che comunque non può essere fatta in occasione della riforma della magistratura onoraria.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 8.02

  Andrea COLLETTI (M5S) illustra il suo emendamento 9.1 volto a reperire le risorse finanziarie necessarie per fare una efficace riforma della magistratura onoraria, che, al contrario di quanto previsto dal testo approvato dal Senato, non può essere a costo zero.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 9.1.

  Andrea COLLETTI (M5S) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 9.3 volto a sopprimere i tagli fatti dalla legge di stabilità 2016 alla magistratura onoraria.

  La Commissione respinge l'emendamento Colletti 9.3.

  Donatella FERRANTI, presidente, in attesa dei pareri delle Commissioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 19.15.