CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 11.30.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Pag. 5Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
C. 3199 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatrice, osserva che la Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) OCCAR, firmata a Roma il 10 giugno 2014, in esame, modifica l'Allegato IV della Convenzione OCCAR. Ricorda che l'OCCAR è stata istituita, al fine di dar vita ad un organismo permanente di gestione comune dei programmi di acquisizione di armamenti, con uno specifico accordo amministrativo tra Italia, Francia, Germania e Regno Unito, firmato a Farnborough il 9 settembre 1998. Con la ratifica della relativa convenzione da parte dei quattro Stati membri fondatori (effettuata per l'Italia ai sensi della legge 15 novembre 2000, n. 348) l'Organizzazione ha conseguito la personalità giuridica a decorrere dal febbraio 2001. Con l'adesione all'OCCAR del Belgio nel 2003 e della Spagna nel 2005 il numero dei Paesi membri è salito a 6. Tuttavia la community dell'Organizzazione conta complessivamente 12 Paesi in quanto Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia partecipano a uno o più programmi pur senza essere Stati membri. L'obiettivo fondamentale dell'OCCAR è quello di coordinare, controllare e realizzare i programmi relativi agli armamenti che le vengono assegnati dagli Stati membri, nonché di coordinare e promuovere attività congiunte da realizzare in futuro, migliorando in tale modo l'efficacia della gestione dei progetti di cooperazione, in termini di costo, tempi e prestazioni.
  Rileva che l'articolo 39 della Convenzione OCCAR riconosce piena personalità giuridica all'Organizzazione, conferendole l'autorità di stipulare contratti, acquisire e cedere beni mobili ed immobili ed avviare procedimenti legali. Tali poteri sono esercitati dal Consiglio di sorveglianza (CdS), l'organo decisionale più elevato dell'OCCAR composto dai sei Ministri della Difesa degli Stati membri (articolo 15 della Convenzione), o dai loro delegati, che vi partecipano con diritto di voto, e presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio fra i suoi membri. Il Consiglio di sorveglianza esercita la direzione e il controllo dell'Amministrazione esecutiva e di tutti i Comitati che il Consiglio istituisce al proprio interno (articolo 11 della Convenzione) e decide su tutte le questioni che riguardano l'attuazione della Convenzione (articolo 12 della Convenzione). Le riunioni del Consiglio di sorveglianza si tengono almeno due volte l'anno (a norma dell'articolo 14 della Convenzione).
  Con riferimento al contenuto, evidenzia che il provvedimento in esame modifica l'Allegato IV alla Convenzione OCCAR, il quale riguarda il Processo decisionale. La modifica interviene ai sensi delle previsioni del paragrafo 5 del medesimo Allegato IV che, nella vigente formulazione, prevede che dopo un periodo iniziale di tre anni l’iter decisionale possa essere riesaminato alla luce di tutti gli elementi rilevanti. Si rammenta in premessa che la Convenzione dispone che in linea generale tutte le decisioni siano prese dagli Stati membri all'unanimità, fatta eccezione per le decisioni sulle materie indicate dall'allegato IV, che sono adottate in alcuni casi a maggioranza qualificata rinforzata, in altri a maggioranza degli aventi diritto. Inoltre, per quanto concerne le deliberazioni del Consiglio di sorveglianza e dei Comitati di programma relative a programmi di cooperazione cui non aderiscono tutti gli Stati membri dell'organizzazione, la Convenzione prevede che le relative decisioni siano assunte soltanto dai rappresentanti degli Stati partecipanti ai suddetti programmi.
  La relazione illustrativa che correda il disegno di legge in esame esplicita che la ratio della modifica concordata dai sei Pag. 6Stati membri a livello di Consiglio di sorveglianza è finalizzata anche ad agevolare l'accesso all'OCCAR a nuovi Stati, soprattutto a quelli che già partecipano ai programmi dell'Organizzazione (come accennato si tratta di Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia, Polonia e Turchia). Dall'ampliamento della membership, infatti, deriverà la riduzione della spesa annua a carico di ogni Stato membro per la partecipazione al Bilancio amministrativo (AB) dell'Ufficio centrale dell'OCCAR-EA di Bonn. Le tre modifiche all'Allegato IV alla Convenzione OCCAR incidono tutte sul paragrafo 1, lettera (a) che enumera le decisioni degli Stati membri da adottarsi a maggioranza qualificata rinforzata, estendendone l'applicazione a tre nuove fattispecie. La definizione di maggioranza qualificata rinforzata è contenuta nell'ultimo capoverso del medesimo paragrafo 1, lettera (a) dell'Allegato IV ai sensi del quale «una maggioranza qualificata rinforzata significa che una decisione non può essere presa se vi sono 10 diritti di voto contrari». Dalla relazione illustrativa si apprende che al momento dispongono di 10 diritti di voto solamente gli Stati membri fondatori dell'OCCAR, ossia Italia, Germania, Francia e Regno Unito. Il Belgio e la Spagna, membri ma non fondatori, detengono rispettivamente 5 ed 8 diritti di voto. La prima modifica, introducendo il punto (ii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV include tra le decisioni prese da tutti gli Stati membri a maggioranza qualificata rinforzata anche l'assegnazione all'OCCAR di un programma ed integrazione di programmi di collaborazione in atto tra gli Stati membri». La seconda modifica, che inserisce il punto (iii) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, include nel novero delle decisioni assunte a maggioranza qualificata rinforzata anche la «conclusione di qualsiasi accordo o intesa in conformità con gli articoli 37 e 38 della Convenzione». Si rammenta in proposito che il capitolo X, articoli 37 e 38, della Convenzione OCCAR prevede la possibilità della cooperazione con Stati non membri e con organizzazioni internazionali interessati a partecipare ad alcune attività dell'OCCAR o ad uno o più programmi. Le forme di cooperazione sono disciplinate da appositi accordi oggetto di delibera da parte del Consiglio di sorveglianza. La terza modifica amplia il punto (vi) della lettera (a) del paragrafo 1 dell'Allegato IV, che prevede tale maggioranza per la nomina del direttore, richiedendo la maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore dell'Amministrazione Esecutiva (AE) dell'OCCAR a Bonn. La relazione illustrativa spiega, in proposito, che il ricorso alla maggioranza qualificata rinforzata anche per la nomina del Vicedirettore è resa necessaria dalla circostanza che, in caso di assenza o impedimento del Direttore, è il Vicedirettore a sostituirlo. Con la quarta modifica, infine, viene sostituito il testo del paragrafo 5 dell'Allegato IV; in virtù della nuova formulazione della disposizione l'Allegato potrà «essere rivisto previa decisione unanime del Consiglio di sorveglianza a livello ministeriale». La relazione illustrativa precisa che le modifiche all'Allegato IV concordate tra i 6 Stati membri sono proposte dall'Amministrazione Esecutiva, nelle 4 lingue ufficiali (inglese, francese, tedesco e italiano), per la parificazione dei tre testi con quello (concordato) in lingua inglese. Successivamente alla parificazione da parte dei 6 Stati membri, l'Amministrazione Esecutiva chiederà l'approvazione finale dell'Allegato IV, da parte dei rispettivi 6 Ministri della difesa, a norma delle nuove disposizioni contenute nel paragrafo 5 dell'Allegato IV medesimo. Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno Pag. 72014. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Il disegno di legge, oltre che di relazione illustrativa alla quale si è fatto più volte riferimento, è corredato anche di una relazione tecnica e di un'Analisi tecnico-normativa (ATN). Dai dati forniti dalla relazione tecnica si trae il seguente quadro del contributo di ciascun Paese membro dell'OCCAR al Bilancio Preventivo Amministrativo 2013 (già approvato dal Consiglio di sorveglianza) e ammontante complessivamente a 9 milioni di euro: l'Italia, la Francia, la Germania ed il Regno Unito (membri fondatori) hanno ciascuno 10 diritti di voto, pari al 18,868 per cento dei 53 diritti di voto totali; ciascuno contribuisce al Bilancio preventivo amministrativo per il 18,868 per cento dei 9 milioni di euro complessivi, per una quota di poco inferiore a 1,7 milioni di euro annui a Paese; il Belgio (membro dal 2003) detiene 5 diritti di voto e contribuisce per il 9,434 per cento pari a 849.000 euro l'anno. La Spagna (membro dal 2005) ha 8 diritti di voto e contribuisce per il 15,094 per cento pari a 1,358 milioni di euro l'anno. Tali percentuali di partecipazione, come si legge nella relazione tecnica, sono destinate a ridursi a seguito dell'ingresso di nuovi Paesi, con corrispondente riduzione della spesa annua di contribuzione al bilancio sopra ricordato «in funzione dei diritti di voto (da 1 a un massimo di 9) che potranno essere riconosciuti alle nuove nazioni che entreranno a far parte dell'OCCAR». Secondo valutazioni riportate nella relazione medesima, nell'ipotesi in cui all'OCCAR aderisse un altro Stato cui fosse riconosciuto il numero minimo di diritti di voto attualmente considerati, quindi 5, il Bilancio del Ministero della difesa italiano vedrebbe una diminuzione degli oneri annuali a proprio carico quantificata in euro 151.912.
   Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012.
C. 3529 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Bermuda, territorio d'Oltremare britannico, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni. L'Analisi tecnico-normativa che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83, ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list). L'Accordo in esame si compone di 13 articoli. Pag. 8
  L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo medesimo: le informazioni oggetto dello scambio sono quelle rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti per reati tributari. Restano impregiudicati i diritti delle persone secondo la legislazione della Parte interpellata, a condizione che tale salvaguardia non ostacoli o ritardi l'effettivo scambio delle informazioni. L'articolo 2 precisa che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o non siano in possesso o sotto il controllo di persone ricadenti nella giurisdizione territoriale della Parte interpellata. L'articolo 3 specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Per le Bermuda si fa invece riferimento a qualsiasi imposta diretta ivi istituita. È altresì prevista l'applicazione dell'Accordo ad ogni imposta di natura identica o analoga istituita dopo la data della firma di esso: allo scopo le autorità competenti delle due Parti si notificheranno le modifiche apportate alle disposizioni fiscali e alle procedure per la raccolta delle informazioni previste dall'Accordo in esame. Di seguito, nell'articolo 4, vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA. L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra: in particolare, le informazioni sono scambiate anche se il comportamento cui si riferiscono non costituisce reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata, nel cui territorio pure il comportamento è stato posto in essere. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia. Peraltro, ai sensi del paragrafo 5, l'Accordo in esame non crea alcun obbligo per le Parti contraenti di ricercare o fornire informazioni con riferimento alla società quotate in Borsa o ai piani e ai fondi di investimento pubblici. Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio. Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico, o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali – con esplicita salvaguardia, tuttavia, delle norme che superano il segreto bancario di cui al precedente articolo 5, paragrafo 4 –; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni della specie, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. L'articolo 9 dispone che, se non stabilito diversamente dalle due Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla Parte richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.
  Con l'articolo 10 le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo. L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione. L'articolo 12 contiene le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, mentre l'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di ciascuna delle Parti contraenti mediante notifica di cessazione all'altra Parte, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di sei mesi Pag. 9dal ricevimento di tale notifica fermo restando l'obbligo per le Parti contraenti di rispettare l'articolo 8 per quanto concerne la riservatezza delle informazioni acquisite nel periodo di vigenza dell'Accordo, e fermo restando che a tutte le richieste ricevute fino alla data della denuncia dell'Accordo verrà dato corso conformemente alle disposizioni del medesimo.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010».
C. 3530 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva che il disegno di legge in esame reca la ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, firmata a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. Tale Convenzione si inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni stipulate dal nostro Paese al fine di evitare le doppie imposizioni e deriva dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento, competitivo e non discriminatorio, per gli operatori economici italiani attivi nella regione centroamericana, i quali si relazionano con operatori di paesi i cui governi hanno già stipulato analoghe convenzioni; la Convenzione, inoltre, mira a favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi.
  Quanto al contenuto della Convenzione, questa si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli. L'articolo 1 individua la sfera soggettiva di applicazione della Convenzione nelle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Per quanto attiene alla sfera oggettiva di applicazione, l'articolo 2 specifica che le imposte specificamente considerate per l'Italia sono l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF); l'imposta sul reddito delle società (IRES); l'imposta regionale sulle attività produttive IRAP. L'articolo 3 reca definizioni generali mentre l'articolo 4 specifica l'attribuzione della definizione dell'espressione «residente di uno Stato contraente». L'articolo 5 definisce cosa si intenda con l'espressione «stabile organizzazione» sulla base della sua utilizzazione in tutti gli accordi di specie stipulati dall'Italia.
  Ai sensi dell'articolo 6 la tassazione dei redditi immobiliari, comprese le attività agricole o forestali nonché i redditi derivanti da beni immobili di un'impresa e quelli derivanti dai beni immobili utilizzati per l'esercizio di una professione indipendente, è prevista a favore del Paese in cui Pag. 10sono situati gli immobili. L'articolo 7 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione degli utili delle imprese allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione può tassare gli utili realizzati sul proprio territorio, ma solo nella misura realizzata mediante tale stabile organizzazione. L'articolo 8 stabilisce che gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima ed aerea sono tassati, in linea con le raccomandazioni OCSE, esclusivamente nel Paese dove è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione. In riferimento a tali disposizioni, il paragrafo 4 del Protocollo aggiuntivo evidenzia che gli utili in questione comprendono sia quelli derivanti dal noleggio di navi o aeromobili, sia gli utili ricavati dalla medesima impresa tramite l'impiego o il noleggio di container utilizzati per il trasporto di beni o merci. L'articolo 9, che dispone in tema di imprese associate, consente agli Stati contraenti di effettuare rettifiche in aumento o in diminuzione dei redditi accertati dalle rispettive amministrazioni fiscali e di procedere ai conseguenti aggiustamenti, previo esperimento della procedura amichevole prevista all'articolo 25 della Convenzione in esame. L'articolo 10 prevede che il trattamento convenzionale riservato ai dividendi è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario e della concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti. Gli articoli 11 e 12 stabiliscono che, con riguardo alla disciplina degli interessi e canoni, la Convenzione promuove il principio di tassazione esclusiva nel Paese di residenza, salvo che detti cespiti non siano imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono, e comunque anche in tal caso l'imposta applicata non potrebbe eccedere il 5 per cento dell'ammontare lordo degli interessi se il beneficiario è un istituto bancario e il 10 per cento dell'ammontare lordo degli interessi negli altri casi. Per quanto invece riguarda i canoni, l'imponibilità nello Stato di provenienza nei confronti di un beneficiario dell'altra Parte contraente non potrà comunque eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei canoni medesimi. L'articolo 13 dispone che la tassazione degli utili da capitale avvenga: nel Paese in cui sono situati i beni qualificati come «beni immobili» ai sensi della Convenzione se si tratta di plusvalenze relative a detti beni; nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa; esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell'impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili; esclusivamente nel Paese di residenza del cedente, in tutti gli altri casi. Quanto ai redditi derivanti dalla prestazione di servizi, l'articolo 14 prevede l'imposizione nel Paese di residenza dell'operatore; per la tassabilità (parziale) nel Paese di prestazione vengono considerati entrambi i criteri della disponibilità di una base fissa nell'altro Stato contraente o dell'esercizio in loco di un'attività commerciale o industriale attraverso una stabile organizzazione e comunque la tassabilità è limitata alla misura in cui i redditi derivanti dalla prestazione di servizi sono effettivamente imputabili alla stabile organizzazione ovvero alla base fissa.
  L'articolo 15 regola il trattamento fiscale dei redditi derivanti da remunerazioni per lavoro subordinato (diverse dalle pensioni) stabilendo, ai fini della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del lavoratore, che si debbano verificare tre condizioni concorrenti: permanenza nell'altro Stato per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno fiscale; pagamento delle remunerazioni da, o per conto di, un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato; onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile Pag. 11organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato. L'articolo 16 prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde mentre, ai sensi dell'articolo 17 i redditi di artisti e sportivi residenti in uno Stato contraente sono imponibili nel Paese di prestazione dell'attività. L'articolo 18 stabilisce che le pensioni e le altre remunerazioni analoghe corrisposte ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario mentre, per quanto concerne i corrispettivi pagati a fronte di servizi resi allo Stato, diversi dalle pensioni, l'articolo 19 dispone che questi sono imponibili soltanto nello Stato pagatore. Tali remunerazioni, tuttavia, sono imponibili nell'altro Stato qualora i servizi siano resi in detto Stato, la persona fisica sia ivi residente e ne abbia la nazionalità. Analogo regime di tassazione è previsto per le pensioni. L'articolo 20 prevede che le somme ricevute da studenti o apprendisti per spese di mantenimento ed istruzione, purché esse provengano da fonti situate fuori dal Paese di soggiorno, non sono imponibili in tale Paese, ma per non più di sei anni consecutivi dalla data di arrivo dello studente o apprendista. L'articolo 21 stabilisce che, in linea generale, i redditi diversi da quelli esplicitamente considerati nell'articolato della Convenzione sono imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente. Al fine di eliminare la doppia imposizione, l'articolo 22, per quanto concerne l'Italia, prevede la clausola sulla concessione di una detrazione fiscale (in armonia con l'ordinamento nazionale nonché con la scelta adottata in tutte le convenzioni già concluse dal nostro paese). L'articolo 23 dispone che per le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione, valga, in linea di massima, il principio che i residenti di uno Stato contraente non possano essere assoggettati nell'altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle previste per i residenti di quest'altro Stato. Si è però introdotta una clausola in base alla quale le disposizioni sulla non discriminazione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale. A tale disposizione si collega la clausola generale di cui al paragrafo 8 del Protocollo aggiuntivo, che prevede che le disposizioni della Convenzione non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
  Le disposizioni attinenti alla procedura amichevole, di cui all'articolo 24, prevedono la possibilità che un soggetto, che ritenga che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti nei suoi confronti comportino un'imposizione non conforme a quanto disposto dalla Convenzione in esame, possa sottoporre, entro tre anni dalla prima notifica della misura contestata, il proprio caso alle competenti autorità dell'uno o dell'altro e che le competenti autorità delle due Parti contraenti faranno del loro meglio per risolvere in via amichevole la controversia. L'articolo 25 al comma 1 dispone in tema di scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Ai sensi del comma 2 si prevedono garanzie per la riservatezza delle informazioni ricevute da ciascuna delle Parti contraenti, che potranno essere comunicate solo ad organi giudiziari o amministrativi investiti delle questioni fiscali pertinenti, e utilizzate solo per i fini per cui sono state comunicate. In base al comma 3, poi, nessuno dei due Stati contraenti avrà comunque l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi in deroga a proprie norme legislative o amministrative, né di fornire informazioni non ottenibili in base alla propria normale prassi amministrativa, e neanche di fornire informazioni suscettibili di rivelare segreti commerciali, industriali, professionali, ovvero informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico. Infine, di notevole rilevanza è quanto previsto dal comma 5, in base al quale nessuna delle due Parti contraenti potrà rifiutare di fornire informazioni sulla mera base del fatto che esse siano detenute da una banca, da un'istituzione Pag. 12finanziaria o da un agente fiduciario, in linea con i nuovi orientamenti internazionali per la sostanziale fine del segreto bancario. Il paragrafo 6 del Protocollo aggiuntivo, peraltro, esclude alla lettera d) qualsiasi obbligo per le Parti contraenti di uno scambio automatico di informazioni. L'articolo 26 stabilisce che le disposizioni della Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano diplomatici o funzionari consolari in virtù delle regole del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari. L'articolo 27 dispone in ordine alle modalità di entrata in vigore della Convenzione e stabilisce la diversa decorrenza dell'applicazione delle disposizioni in essa contenute. L'articolo 28 inserisce la clausola della limitation of benefits che consente ad uno Stato contraente la limitazione o il diniego dei benefici convenzionali al fine di contrastare possibili manovre elusive del trattato, il cosiddetto treaty shopping. Tale clausola si configura come una disposizione complementare rispetto all'applicazione delle disposizioni anti-evasione e anti-elusione previste dalla legislazione interna di uno Stato, applicazione delle quali rimane impregiudicata. L'articolo 29, infine, prevede che la denuncia della Convenzione, per via diplomatica, possa intervenire, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore, con anticipo di sei mesi sulla fine di ciascun anno solare.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in oggetto si compone di quattro articoli. L'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione e del Protocollo aggiuntivo, mentre l'articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dalla Convenzione in 380.000 euro annui a decorrere dal 2016. L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Quanto al rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, osserva che il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 338 ed abbinate, recante interventi per il settore ittico, come risultante dalle modifiche approvate, si compone di 29 articoli.
  L'articolo 1 indica le finalità del provvedimento consistenti: nell'incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche; nel sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. L'articolo 2, ai fini della semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura, attribuisce al Governo una delega ad adottare un testo unico, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per ridefinire, integrare e coordinare l'intero quadro normativo riguardante il settore.
  L'articolo 3 istituisce, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, alimentato con le risorse derivati dal contributo annuo richiesto agli esercenti la pesca sportiva e disciplinato dal successivo articolo 21. Il Fondo è finalizzato, mediante una serie di interventi, individuati con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da emanare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge e, successivamente, ogni due anni, ai Pag. 13seguenti scopi: la realizzazione degli investimenti nelle imprese del settore ittico per incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza aziendale; le ristrutturazioni finanziarie e produttive delle imprese in difficoltà; la costituzione di società miste, di tutoraggi nell'avvio dell'attività e l'erogazione di prestiti partecipativi; gli interventi per lo sviluppo della tecnologia, per favorire l'accesso al credito e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile. L'articolo 4 destina specifiche risorse finanziarie a favore degli imprenditori ittici, singoli, associati o costituiti in organizzazioni dei produttori della pesca e dell'acquacoltura per la realizzazione di programmi volti: alla tracciabilità dei prodotti ittici e alla valorizzazione della qualità; alla promozione delle produzioni nazionali; alla promozione dell'aggiornamento professionale e della formazione continua e permanente. Il medesimo articolo dispone che al settore della pesca si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni concernenti l'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile e che i soggetti legati da vincolo familiare ai sensi del medesimo articolo e che svolgono attività amministrativa, di lavorazione e di commercializzazione del pescato, potranno iscriversi alla previdenza speciale prevista per i lavoratori della pesca. L'articolo 5 prevede che nell'ambito della programmazione negoziata debbano essere definiti gli obiettivi strategici da conseguire nel settore della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 6, al fine di ridefinire la tipologia dei distretti di pesca, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 226 del 2001. In particolare si stabilisce che tali distretti devono essere istituiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base di aree marine omogenee dal punto di vista ecosistemico e con la finalità di: sostenere azioni a favore di pratiche di pesca sostenibili; valorizzare i sistemi produttivi locali; promuovere la qualità, l'igiene e la salubrità delle risorse alieutiche locali. L'articolo 7 prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possa dare incarico, con apposita convenzione, ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) per lo svolgimento di attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca. L'articolo 8 dispone che le funzioni attinenti alla cooperazione ed all'associazionismo possono essere svolte attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
  L'articolo 9 prescrive che, nell'ambito delle risorse che lo Stato trasferisce alle regioni e alle province autonome, una quota non inferiore del 30 per cento deve essere riservata al settore della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 10 prevede, in relazione alla licenza di pesca, che la tassa di concessione governativa sia dovuta ogni otto anni, indipendentemente dalla scadenza; viene ammesso il pagamento tardivo, oltre il termine di scadenza, ed entro i sei mesi successivi, in tal caso con l'applicazione di una sovrattassa del 5 per cento dell'importo della tassa ordinaria. L'articolo 11 detta norme sull'uso di cassette standard per i prodotti della pesca e sull'obbligo di apporre le informazioni prescritte utilizzando un codice a barre o un QR-code. L'articolo 12 estende ai settori della professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative di sostegno all'imprenditoria nelle aree di sviluppo di cui alla legge n.144 del 1999. L'articolo 13 prevede che le disposizioni sulla cassa integrazione si applichino anche al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavorativi delle cooperative della piccola pesca di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti. Gli articoli 14, 15 e 16 contengono norme in tema di razionalizzazione fiscale e tributaria. In particolare l'articolo 14 prevede che le imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, applichino il regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, fatte salve le condizioni di maggior favore previste dal decreto legislativo n. 4 del 2012 L'articolo 15 esenta le indennità e i premi per arresto definitivo dal calcolo per la formazione Pag. 14del valore della produzione netta. L'articolo 16 prevede l'esenzione dall'imposta di bollo anche degli atti e documenti relativi ai settori della pesca e dell'acquacoltura. L'articolo 17 fornisce, al fine di adeguare le norme contenute nel regolamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di cui al decreto ministeriale n. 293 del 1999, una nuova definizione di pesca-turismo e di ittiturismo. Rientrano nella prima categoria le attività di osservazione dell'attività di pesca professionale e sportiva praticata con gli attrezzi specificamente indicati e lo svolgimento di attività finalizzate alla conoscenza e alla valorizzazione dell'ambiente costiero. È considerata attività di ittiturismo quella finalizzata all'ospitalità e allo svolgimento di attività ricreative, didattiche, culturali e di servizi, destinate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche. L'articolo 18 reca misure di semplificazione e di collaudo, prevedendo che: il Comitato tecnico per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo elabori le linee guida cui devono attenersi le Commissioni territoriali per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo; alle navi iscritte alla terza categoria che esercitano la pesca ravvicinata entro le 40 miglia dalla costa si applichi il regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera, di cui al decreto ministeriale n. 218 del 2002, nonché le prescrizioni ivi previste relative alle modalità di tenuta dei mezzi di salvataggio. L'articolo 19, in tema di raccolta dei rifiuti, dispone che nei porti dove non sia presente un impianto di raccolta, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto rifiuti, imponendo a tali soggetti l'adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI. Il medesimo articolo dispone che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è chiamato a predisporre progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
  L'articolo 20 prevede che gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura possano vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, come anche i prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Non possono esercitare tale attività gli imprenditori ittici e gli amministratori di società che abbiano riportato, nell'esercizio della stessa attività, condanna con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità. L'articolo 21 stabilisce che nelle Commissioni di riserva delle aree marine protette venga prevista una rappresentanza, senza diritto di voto, delle associazioni di pesca. L'articolo 22, in tema di pesca non professionale prevede che la pratica sportiva possa svolgersi dietro pagamento di un tributo annuale pari a 20 euro, se svolta con imbarcazioni a motore, e pari a 10 euro negli altri casi, mentre l'articolo 23 stabilisce che i proventi derivanti dal pagamento del contributo sono destinati per il 60 per cento, al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30 per cento al finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto, e per il 10 per cento, alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI. Il medesimo articolo 23 attribuisce una delega al Governo per il riordino delle norme sugli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva. Ai sensi dell'articolo 24, il rinnovo delle concessioni demaniali ad uso di acquacoltura può essere presentato nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione modifiche alle opere di presa e restituzione previste dalla concessione preesistente. L'Amministrazione competente ha poi 90 giorni per effettuare le verifiche e altri 10 giorni successivi per rilasciare la concessione, che può essere subordinata alla sanatoria di eventuali carenze riscontrate. Anche il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico Pag. 15degli impianti di acquacoltura, ai sensi dell'articolo 25, può essere richiesto nelle forme e nei termini dell'autocertificazione qualora non siano state effettuate modifiche significative al ciclo dell'acqua o alle strutture e vasche di allevamento, con l'Amministrazione procedente che ha 60 giorni di tempo per completare la procedura di autorizzazione. L'articolo 26 prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possano utilizzare l'acqua oggetto della concessione per produrre energia elettrica. Con riferimento ai canoni concessori per le attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per la lavorazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle imprese concessionarie, l'articolo 27 dispone l'applicazione a tutte le imprese degli importi del canone previsto a legislazione vigente, aggiornato agli indici ISTAT. L'articolo 28 ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura, che viene integrata nella sua composizione prevedendo la partecipazione di due rappresentanti delle associazioni di pesca sportiva riconosciuta. Sulla pesca del tonno rosso l'articolo 29 prevede che, a decorrere dal 1 gennaio 2018, fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 venga ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70 per cento del suddetto incremento. Viene, quindi, fissato il termine di 30 giorni dall'approvazione del regolamento comunitario attuativo delle raccomandazioni adottate dall'ICCAT (International commission for the conservation of the atlantic tuna), per l'adozione di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ripartisca tra i vari sistemi di pesca la quota di cattura di tonno rosso assegnata annualmente all'Italia, con riserva di un contingente specifico alla pesca ricreativa e sportiva (SPQR), nonché un livello adeguato per il contingente indiviso (UNCL). Il provvedimento tiene conto altresì delle indicazioni in materia di redditività e sostenibilità economica, sociale ed ambientale alla base delle medesime raccomandazioni ICCAT.
  Si riserva di formulare successivamente una proposta di parere.

  Alessandro NACCARATO (PD), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

  Martedì 5 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione.
C. 2613-D cost. Governo, approvato, in seconda deliberazione, dal Senato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, già approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera, ulteriormente modificato, in prima deliberazione, dal Senato e approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione, dalla Camera.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, fa presente che il tema delle riforme costituzionali, che è stato una costante del dibattito politico e parlamentare a partire dalla fine Pag. 16degli anni Settanta, è emerso come una priorità politica e istituzionale fin dai primi mesi della XVII legislatura, in particolare all'indomani della elezione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che alle riforme ha fatto espresso riferimento nel discorso pronunciato di fronte al Parlamento in occasione dell'avvio del suo secondo mandato. Il Governo in carica si è fatto motore del processo riformatore decidendo di presentare un disegno di legge e scegliendo di percorrere la strada procedurale segnata dall'articolo 138 della Carta fondamentale. È stata dunque scartata l'opzione di procedure derogatorie che era stata preferita – senza successo – in altri momenti della storia repubblicana (1993 e 1997). L'8 aprile 2014 il Governo ha presentato un disegno di legge costituzionale, che dispone il superamento del bicameralismo perfetto, rivede il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, elimina dal testo costituzionale il riferimento alle province e reca la soppressione del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il disegno di legge di riforma è stato approvato dal Senato, con modificazioni, nella seduta dell'8 agosto 2014, al termine di un esame parlamentare durato più di quattro mesi. Il testo è stato quindi trasmesso alla Camera che ne ha avviato l'esame nel mese di settembre 2014 e lo ha approvato, con modificazioni, il 10 marzo 2015.
  Il disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati è stato quindi ulteriormente modificato dal Senato e approvato da tale ramo del Parlamento in prima deliberazione il 13 ottobre 2015, con 178 voti favorevoli, 17 voti contrari, 7 astenuti (202 votanti). Nella seduta dell'11 gennaio 2016 la Camera ha approvato in prima deliberazione, senza modificazioni, il testo già approvato dal Senato con 367 voti favorevoli, 194 voti contrari e 5 astenuti (561 votanti). Il Senato ha approvato, in seconda deliberazione, il 20 gennaio 2016, il testo già approvato in prima deliberazione dalla Camera (S. 1429-D), con 180 voti favorevoli; 112 voti contrari; 1 astenuto (293 votanti).
  La pluralità dei passaggi parlamentari, l'arco di tempo impiegato per portarli a compimento – dalla presentazione del disegno di legge sono passati due anni – e i consensi che ha raccolto al momento del voto testimoniano che il Parlamento ha avuto un ruolo rilevante nella definizione del testo sul quale siamo chiamati a deliberare, anche in relazione ad aspetti significativi del disegno di legge. Ricordo a titolo di esempio la composizione del Senato, le sue funzioni, gli istituti di garanzia (dalla elezione del Presidente della Repubblica al controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi elettorali). Il processo di riforma avviato dal Governo, dunque, si è svolto in Parlamento e dal Parlamento è stato preso attivamente in carico, con la conseguenza che faremmo un torto a noi stessi e alla funzione che siamo chiamati ad esercitare se continuassimo a qualificarlo un processo di riforma governativo.
  Per quanto concerne il merito, il disegno di legge di revisione costituzionale interviene su due aspetti della Carta fondamentale che hanno mostrato segni di «debolezza» nel corso della storia repubblicana: l'organizzazione dei poteri, con particolare riferimento alla struttura del Parlamento, e i rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, con particolare riferimento alle Regioni.
  In relazione alla organizzazione dei poteri, l'obiettivo è la semplificazione dell'assetto organizzativo del Parlamento e l'efficienza dei processi decisionali del Parlamento. Le Camere cessano di essere organi simmetrici nella modalità di formazione ed «equipotenti» in relazione alle funzioni. Questa scelta si riverbera sugli equilibri della forma di governo – in relazione al rapporto con il Governo – e della forma di Stato, poiché consente ai territori di essere adeguatamente rappresentati nel procedimento legislativo.
  Alla Camera dei deputati – di cui non è modificata la composizione – spetta la titolarità del rapporto fiduciario e della funzione di indirizzo politico, nonché il controllo dell'operato del Governo.
  Il Senato della Repubblica (che mantiene la denominazione vigente) diviene Pag. 17organo ad elezione indiretta, sede di rappresentanza delle istituzioni territoriali e Camera di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica, chiamata a valutare le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni. Rispetto ai 315 senatori elettivi previsti dalla Costituzione vigente, il Senato sarà composto di 95 senatori eletti dai Consigli regionali – in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi – tra i consiglieri regionali ed i sindaci del territorio, cui si aggiungono gli ex Presidenti della Repubblica e 5 senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica per 7 anni.
  Al fine di adeguare il procedimento legislativo al nuovo assetto costituzionale caratterizzato da un bicameralismo differenziato, viene previsto un numero definito di leggi ad approvazione bicamerale. Per tutte le altre leggi è richiesta l'approvazione della sola Camera dei deputati: il Senato, al quale il testo approvato è immediatamente trasmesso, può disporre di esaminarle e le proposte di modifica dallo stesso deliberate sono sottoposte all'esame della Camera dei deputati che si pronuncia in via definitiva. È attribuito un «ruolo rinforzato» al Senato per le leggi di attuazione della clausola di supremazia di cui al nuovo articolo 117 della Costituzione.
  Nell'ambito del nuovo procedimento legislativo, è introdotto l'istituto del ’voto a data certa’, che garantisce al Governo tempi definiti sulle deliberazioni parlamentari relative ai disegni di legge ritenuti essenziali per l'attuazione del programma di governo. Al contempo, vengono ’costituzionalizzati’ i limiti alla decretazione d'urgenza, già previsti a livello di legislazione ordinaria e dalla giurisprudenza costituzionale.
  Un'altra novità è costituita dall'introduzione del giudizio preventivo di legittimità costituzionale sulle leggi elettorali per la Camera e per il Senato e dalla modifica dei quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica.
  Al contempo, mutano le modalità di elezione dei cinque giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento: viene stabilito che essi siano eletti, separatamente, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato (anziché da Parlamento in seduta comune).
  Riguardo agli istituti di democrazia diretta, viene introdotto un nuovo quorum per la validità del referendum abrogativo nel caso in cui la richiesta sia stata avanzata da 800.000 elettori. In tale caso, il quorum è pari alla maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera. Resta fermo il quorum di validità attualmente previsto, pari alla maggioranza degli aventi diritto al voto, nel caso in cui la richiesta provenga da un numero di elettori compreso tra 500.000 e 800.000. Sono inoltre introdotti nell'ordinamento i referendum propositivi e di indirizzo, la cui disciplina è affidata ad una apposita legge costituzionale.
  Per l'iniziativa legislativa popolare, è elevato da 50 mila a 150 mila il numero di firme necessario per la presentazione di un progetto di legge da parte del corpo elettorale, con l'introduzione al contempo del principio che ne deve essere garantito l'esame e la deliberazione finale, pur nei tempi, forme e limiti da definire nei regolamenti parlamentari.
  Per quanto concerne il rapporto tra i livelli di governo, modifiche rilevanti riguardano infine il titolo V della parte II della Costituzione. In particolare, di rilievo appare la soppressione del riferimento costituzionale alle province, in linea con il processo di riforma degli enti territoriali in atto.
  Al contempo, il riparto di competenza legislativa tra Stato e regioni è ampiamente rivisitato, anche sulla scorta dell'interpretazione che di quel riparto è stata data dagli attori istituzionali e dalla giurisprudenza costituzionale dal 2001 in avanti. Viene soppressa la competenza concorrente, con una redistribuzione delle relative materie tra competenza esclusiva statale e competenza regionale. L'elenco delle materie di competenza esclusiva statale è inoltre profondamente modificato, Pag. 18con l'enucleazione di nuovi ambiti materiali. Di significativa rilevanza è infine l'introduzione di una «clausola di supremazia», che consente alla legge dello Stato, su proposta del Governo, di intervenire in materie di competenza regionale a tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o dell'interesse nazionale. Sono altresì oggetto di modifica la disciplina del cd. «regionalismo differenziato» e del potere sostitutivo dello Stato nei confronti degli enti territoriali.
  La revisione del titolo V non trova applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome sino alla revisione dei rispettivi statuti, sulla base di intese con gli enti interessati.

  Danilo TONINELLI (M5S) sottolinea come il disegno di legge del Governo in esame porti avanti un progetto unilaterale di revisione della Costituzione e non certo di riforma della Costituzione medesima, dato che il termine riforma assume in sé una volontà migliorativa del testo costituzionale. Esprime la preoccupazione del gruppo del Movimento 5 Stelle, in quanto le disposizioni del disegno di legge vanno lette in combinazione con altri progetti portati avanti dal Governo, quali la legge elettorale e le norme per l'elezione del Consiglio di amministrazione della RAI. Si tratta di un disegno complessivo che si propone di limitare gli spazi di partecipazione democratica e che di fatto aumenta il grado di potere in mano a una ristretta oligarchia politica legata, come dimostrano le vicende di questi giorni, a interessi imprenditoriali. Inoltre la conseguenza che avrà la revisione della Costituzione sarà, a suo avviso, il caos. Basta leggere, infatti, l'articolo 70 che da una sola frase nella versione vigente, diventa di una intera pagina con una moltiplicazione di procedimenti legislativi che non diminuiranno affatto il ruolo del Senato, con l'effetto di attribuire la gestione delle regole di convivenza democratica a pochi soggetti, tra consiglieri regionali e sindaci; soggetti che, tra l'altro, sono espressione di un personale politico che negli ultimi anni non ha dato grande prova di sé. Non ritiene accettabili le giustificazioni addotte dalla maggioranza a sostegno del progetto di revisione costituzionale, il cui fine esclusivo è quello di non disturbare il manovratore, sia esso il Governo o l'eurocrazia.
  Sottolinea il carattere di pura formalità del passaggio parlamentare del progetto di revisione costituzionale avviato nella seduta odierna, data la rilevanza che lo stesso Governo dà al referendum. A questo proposito osserva che il testo costituzionale inserisce il referendum tra le garanzie costituzionali, aspetto che ne fa uno strumento delle minoranze e che deve essere promosso solo da queste. Trova quindi sconcertante e arrogante l'atteggiamento del Presidente del Consiglio che ha dichiarato di volerlo promuovere, trasformandolo in un referendum a favore o meno dell'azione di Governo, se non addirittura personalizzato sulla figura del medesimo Presidente del Consiglio. Invita invece a riportare il dibattito sui contenuti, come la presunta abolizione del Senato che non porterà i risparmi proclamati dal Governo. Ribadisce, infine, la ferma opposizione del suo gruppo, sia sul piano tecnico che su quello politico.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) interviene sulla questione relativa al referendum sollevata dal collega Toninelli, col quale concorda solo in parte. Sottolinea come la Costituzione definisca il referendum di cui all'articolo 138, confermativo e lo configuri come una fase eventuale del procedimento di revisione della Costituzione. Entrando nel merito, non concorda col collega Toninelli sul fatto che il Governo non si possa intestare l'esito referendario. Non trova per nulla scandaloso che il Governo sostenga il voto favorevole alla conferma dell'esito parlamentare. Concorda, invece, con quanto affermato dal collega Toninelli sulla natura del referendum confermativo come strumento di garanzia delle minoranze. A suo avviso, pertanto, il Governo può sostenere un voto favorevole al referendum, ma dovrebbe evitare di richiederlo.

  Maurizio BIANCONI (Misto-CR), in aggiunta a quanto affermato dal collega Lauricella, Pag. 19sottolinea che il referendum confermativo costituisce una parte meramente eventuale del procedimento di riforma costituzionale. Senza polemica e con il dovuto garbo istituzionale, ritiene che bisognerebbe rivendicare il ruolo di rappresentanti dei cittadini e di componenti della Commissione affari costituzionali, ricordando al Presidente del Consiglio che il predetto referendum confermativo non può costituire, come da lui affermato, un mezzo per spazzare via le minoranze. Desidera denunciare un'anomalia costituita dal fatto che il Governo, facendosi portatore dell'iniziativa del procedimento di riforma costituzionale, ha assunto un ruolo proprio del Parlamento. Ricorda, infatti, al riguardo, la sua esperienza di componente e presidente della Commissione speciale statuto della regione Toscana, nonché di redattore di uno statuto comunale. In quei casi gli organi di governo regionale e comunale non hanno svolto alcun ruolo attivo nel procedimento legislativo. Evidenzia, inoltre, che nel 1945, anche in una situazione di caos del nostro Paese, il Comitato di liberazione nazionale scelse di attribuire all'Assemblea costituente il compito di definire le regole civili e democratiche del nostro Paese. Invece oggi il Presidente del Consiglio e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, anziché accompagnare il corretto svolgimento del procedimento di revisione costituzionale in essere, propongono essi stessi un proprio progetto di riforma della Costituzione. Tale atteggiamento, a suo avviso, può definirsi come una forma di «trogloditismo costituzionale». Evidenzia, al riguardo, che il problema non risiede nella legittima intenzione del Governo di inserire nel proprio programma la necessità di realizzare le riforme, poiché tale obiettivo ben può concretizzarsi nel creare le condizioni affinché il Parlamento possa portare a compimento le riforme medesime. In questo caso, invece, l'anomalia è costituita dal fatto che il Governo intende imporre il proprio progetto di riforma alle Camere. Del resto anche in occasione dell'approvazione in Commissione alla Camera dei deputati, con il suo voto determinante, di un emendamento del collega Lauricella sull'abolizione dei senatori a vita si parlò esplicitamente di un voto contro il Governo e non di una modifica del testo. Nel ricordare la sua posizione contraria al testo in discussione, anche quando il resto del suo ex gruppo parlamentare di riferimento appoggiava il disegno di legge di riforma costituzionale, sottolinea che un'ulteriore anomalia del procedimento di revisione della Costituzione che si sta compiendo, deriva proprio dalla posizione assunta dal gruppo Forza Italia, che oggi si dichiara all'opposizione pur avendo garantito al Governo l'approvazione, non soltanto del suo progetto di riforma costituzionale, ma anche della legge elettorale.

  Danilo TONINELLI (M5S) interviene per un'ulteriore precisazione in merito a un'affermazione del Presidente del Consiglio sull'effetto disastroso sulle istituzioni che avrebbe un esito del referendum contrario al disegno di legge di revisione costituzionale. È un'affermazione che denota una dose di «analfabetismo istituzionale», dato che la Costituzione garantisce un principio di continuità, come dimostrato dal referendum confermativo del 2006, il cui esito negativo non ebbe come conseguenza, a dimostrazione della forza del principio democratico, la caduta del Governo. Il compito della politica dovrebbe essere solo quello di informare i cittadini, al fine dell'espressione di un voto consapevole. In merito a quanto affermato dal collega Lauricella, sottolinea come non andrebbe assolutamente sollecitata dal Governo la promozione di firme, probabilmente di un quinto dei membri di una Camera, su uno strumento di garanzia delle minoranze che non può essere usato come plebiscito sull'azione del Governo. Invita quindi il Governo a ripensarci, dato che, tra l'altro, è stata avviata da parte del suo gruppo la raccolta delle cinquecentomila firma di elettori che dimostra la contrarietà della società civile all'azione del Governo, al pari della decina di referendum abrogativi di disposizioni legislative promossi da diversi soggetti, anche non politici.

Pag. 20

  Mara MUCCI (Misto) fa presente che più che un problema di «analfabetismo istituzionale», come sostenuto dal collega Toninelli, il referendum confermativo che il Governo intende promuovere costituisce un problema di «alfabetismo collettivo» se si considera che il testo in discussione modifica ben 39 articoli della Costituzione. Pertanto, a suo avviso, chiedere ai cittadini di decidere se prendere o lasciare tutto l'impianto delineato dal progetto di revisione costituzionale in esame può limitare l'esercizio del diritto di voto dei cittadini medesimi, i quali potrebbero, infatti, concordare solo su alcune parti del testo senza potersi tuttavia esprimere in tal senso attraverso il referendum.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 3004 Fontanelli, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa e C. 3610 D'Alia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

  Danilo TONINELLI (M5S) preannuncia la presentazione a breve di una proposta di legge del suo gruppo.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale della famiglia.
C. 1950 Sberna.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 marzo 2016.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, interviene al fine di rasserenare il clima che si era manifestato nel dibattito sulla proposta di legge all'esame. Clima, a suo avviso, modificato da alcuni passaggi. Tra questi il progetto di legge sulle unioni civili, approvato dal Senato e ora all'esame della Camera, che ha chiarito a cosa ci si riferisca nel diritto italiano col termine famiglia. Inoltre nell'ultima legge di stabilità è stata approvata la carta della famiglia e, a livello governativo, è stata attribuita al Ministro Costa la delega sulla famiglia. Infine, desidera ricordare l'approvazione di alcune mozioni, una delle quali chiedeva proprio l'istituzione della giornata oggetto della proposta di legge in esame.
  Invita, quindi, a un rapido esame parlamentare, per approvare definitivamente la proposta legge prima del 15 maggio, data indicata dall'ONU come giornata internazionale della famiglia sin dal 1981.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), nel dichiararsi favorevole alla tutela delle famiglie, esprime al relatore la propria preoccupazione in ordine alla necessità di evitare che la giornata oggetto della proposta in esame possa diventare un fattore di discriminazione nei confronti di quei bambini che non vivono in famiglie tradizionali.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), relatore, rassicura la collega Gasparini sul fatto che dalla lettura del testo della proposta di legge non si evincono gli aspetti discriminatori a cui faceva riferimento. Osserva, d'altronde, come nelle scuole si festeggino le feste della mamma o del papà e si chiede se allora debbano essere considerati discriminati i bambini orfani, privi di madre o di padre.

  Marilena FABBRI (PD) esprime perplessità sul testo del provvedimento che demanda alle scuole compiti che dovrebbero essere svolti altrove togliendo tempo prezioso alle attività didattiche. Manifesta preoccupazione, inoltre, sul riferimento contenuto nell'articolo 2 alle «peculiari Pag. 21tradizioni delle diverse aree territoriali del Paese». Oltre a ritenere, infatti, che alcuni temi, quali la condizione della donna e il ruolo da questa assunto nella coppia, non dovrebbero essere valutati alla luce di tale concetto, evidenzia che la nozione di famiglia deve essere interpretato considerando la sua evoluzione nella nostra società. Sottolinea che sarebbe più opportuno, a suo avviso, celebrare la famiglia attraverso altre iniziative, quali, ad esempio, l'attribuzione ai lavoratori di un giorno di ferie da dedicare alla famiglia, ovvero l'istituzione di un «open day» nei luoghi di lavoro, poiché ciò di cui oggi le famiglie hanno bisogno è il tempo per stare insieme. Nel ricordare che esistono diversi modelli di famiglia, quali ad esempio, quelle monoparentali, giudica importante sostenere la famiglia e le giovani coppie attraverso l'introduzione di servizi a tutela del nucleo familiare e della natalità.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) trova singolare che ci si ponga il problema di gravare la scuola di eccessivi carichi solo quando si tratta di un tema come la tutela della famiglia. Rileva come lo stesso ragionamento non si è fatto da parte della maggioranza quando è stata approvata la legge sull'istituzione della giornata delle vittime dell'immigrazione. Ritiene, invece, fondamentale stimolare all'interno della scuola una riflessione su un istituto come la famiglia formata da un uomo e da una donna che ancora oggi, nonostante i cambiamenti prodotti nel concetto di genere dalla tecnica, rappresenta il nucleo fondamentale della società e il veicolo principale di procreazione e di crescita dei bambini. Reputa rilevante anche l'aspetto della tradizione, che rappresenta il sentire comune di una comunità e che stimola anche a ragionare intorno ai mutamenti avvenuti. Sottolinea come non si tratti di una posizione radicalizzata e vetero-cattolica. Al contrario, ha paura di come molti professori, radicalizzati nelle loro posizioni in merito alla cultura di genere, potranno spiegare ai ragazzi un tema come quello della famiglia. In sostanza, la sua preoccupazione è quella di evitare le strumentalizzazioni dei bambini, come spesso è avvenuto in passato.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL), nel sottolineare la necessità che il legislatore si confronti con il nuovo concetto di famiglia presente nella nostra società, stigmatizza la previsione di cui all'articolo 2 del testo che sovraccarica ancora una volta la scuola per via legislativa di attività che potrebbero essere regolamentate attraverso una semplice circolare ministeriale. Tale circostanza produce una forte limitazione dell'autonomia degli istituti scolastici. Sottolinea, inoltre, che a suo avviso è proprio la famiglia e non la scuola a dover insegnare ai propri componenti l'importanza del nucleo familiare.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e ricorda che, come convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a lunedì 11 aprile alle ore 14.

  La seduta termina alle 15.

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