CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO. – Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 178

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta dell'11 febbraio 2016.

  Michele BORDO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione prosegue oggi l'esame, in sede primaria, del disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).
  Segnala quindi che sul provvedimento sono pervenute le relazioni favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia (con 3 emendamenti), Affari esteri, Difesa, Bilancio (con condizione), Finanze (con osservazione e 5 emendamenti), Cultura (con osservazione), Ambiente (con osservazione e un emendamento), Trasporti, Attività produttive (con 2 emendamenti), Lavoro, Affari sociali, Agricoltura (con condizione e osservazione), della Commissione per le questioni regionali e del Comitato per la legislazione, che si è espresso con condizioni e osservazione.
  Ricorda inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto alle ore 14 di venerdì 18 marzo e che sono pervenute 171 proposte emendative, il cui fascicolo è in distribuzione e che sarà allegato al resoconto della seduta odierna (vedi allegato 1).
  Provvederà quindi a trasmettere i suddetti emendamenti alle Commissioni, ai fini del prescritto parere, salvo gli emendamenti ed articoli aggiuntivi da ritenere inammissibili, in quanto non rispondenti a necessità di adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea.
  In particolare, sono da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative, che non rispondono al contenuto proprio del provvedimento ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012:
   10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13 Pini, Bossi, che pur intervenendo in materia bancaria, con specifico riferimento a contratti e servizi bancari, sono estranei alla disciplina relativa alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta, di cui al Regolamento UE n. 751/2015;
   12.10, 12.11, 12.12, 12.14 (limitatamente al numero 3)), 12.13 (limitatamente al numero 2)) e 12.15 (limitatamente al numero 2)) Pini, Bossi, volti a considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, in quanto in diretto contrasto con il dettato della direttiva 2014/17/UE che, all'articolo 28, prevede che «Gli Stati membri non impediscono alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito»;
   13.9 Pini, Bossi (limitatamente alla lettera g-bis)) e 13.10 Pini, Bossi (limitatamente alla lettera g-bis)) che riguardano, rispettivamente, strumenti finanziari e tutte le tipologie di prodotto bancario e che sono pertanto estranei alla specifica disciplina relativa al conto di pagamento, di cui alla direttiva 2014/92/UE.

  Debbono inoltre essere considerati inammissibili i seguenti articoli aggiuntivi, volti a modificare la normativa vigente con riferimento a direttive europee già recepite nell'ordinamento nazionale, ovvero a Raccomandazioni che non prevedono obblighi di recepimento, o che non risultano direttamente riconducibile al recepimento di atti legislativi europei:
   3.01 Carrescia, Mazzoli, che delega il Governo al riordino e semplificazione della normativa vigente in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti, di cui alla direttiva 2006/66/CE;Pag. 179
   14.014 Lattuca, Lodolini, che interviene in materia di IVA sui servizi di trasporto di persone di cui alla direttiva 2006/112/CE e successive modificazioni;
   14.016 Giacobbe, Berlinghieri, e 14.017 Palladino che intervengono in materia di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, di cui alle direttive 2006/123/CE e 2005/36/CE, con riferimento ai periti industriali;
   14.027 Pini, Bossi, che interviene in materia di protezione antincendio degli alberghi esistenti di cui alla Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986;
   14.028 Pini, Bossi, relativo alla separazione dei modelli bancari (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea);
   14.029 Pini, Bossi, volto a vietare la partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea);
   14.030 Pini, in materia di concessioni demaniali marittime (peraltro già dichiarato inammissibile in sede di esame di precedenti leggi di delegazione europea).

  Ricorda che il termine per la presentazione di eventuali ricorsi avverso l'odierna pronuncia di inammissibilità è fissato per le ore 11 di domani, giovedì 24 marzo.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
Nuovo testo C. 2212 Daga.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele BORDO, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, onorevole Manfredi, rileva che il testo della proposta di legge in esame, modificato nel corso dell'esame in sede referente, si compone di tredici articoli.
  L'articolo 1 individua, quali finalità del provvedimento, quella di dettare i principi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché quella di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
  L'articolo 2, comma 1, qualifica il diritto all'acqua potabile di qualità, nonché ai servizi igienico-sanitari, come diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani, come sancito dalla risoluzione dell'ONU del 26 luglio 2010. In base al comma 2, tutte le acque superficiali e sotterranee sono pubbliche e non mercificabili e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di efficienza, di solidarietà, responsabilità e sostenibilità. Come indicato al comma 3, l'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana si basa sul quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, come determinato ai Pag. 180sensi del successivo articolo 7. Il comma 4 apporta una serie di modifiche all'articolo 144 del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), al fine di prevedere che: tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo sono pubbliche; l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo; ad eccezione di tale uso, l'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi; per gli usi diversi da quelli per il consumo umano e per l'agricoltura e l'alimentazione è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia. Il comma 5 dispone, sulla base di una novella all'articolo 65 del citato Codice, che il Piano di bacino deve contenere anche le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa.
  L'articolo 3 prevede che i distretti idrografici costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque e che l'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni sulla base della normativa vigente. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque definiti secondo i principi di cui al comma 2 dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che si basano sull'unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, sull'unicità della gestione e sull'adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici. Il comma 5 prevede che l'autorità di distretto idrografico realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, che censisce, caratterizza e localizza: i punti di prelievo dell'acqua; gli scarichi; gli impianti di depurazione pubblici e privati. Il comma 4 delega il Governo ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11, recante deleghe per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici e di concessioni e riordino della normativa sui contratti pubblici.
  L'articolo 4 considera il servizio idrico integrato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività. Il comma 2 ribadisce che l'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del Codice dell'ambiente, che regola le modalità per l'affidamento del servizio nella normativa vigente. A tale articolo il comma 3 apporta due modificazioni volte a: disporre in via prioritaria l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, e a prevedere che l'ente di governo d'ambito verifica periodicamente l'attuazione del piano d'ambito nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, l'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.
  L'articolo 5 reca disposizioni in materia di governance nel controllo e nella regolazione dei servizi idrici stabilendo che il Ministero dell'ambiente esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale; l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEGGSI) esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, Pag. 181da essa già esercitate (comma 19 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012), nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, i cui dati sono resi pubblici e fruibili alla collettività.
  L'articolo 6, comma 1 elenca le fonti di finanziamento del servizio idrico integrato, che comprendono: la tariffa del servizio idrico integrato (disciplinata dall'articolo 154 del decreto legislativo n. 152 del 2006); le risorse nazionali, comprese quelle del Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche (di cui al decreto-legge n. 133 del 2014); le risorse europee destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale. Le predette risorse sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue (comma 2). Il Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche, unitamente al Fondo di garanzia delle opere idriche, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito (comma 3). Si prevede inoltre che i finanziamenti della Cassa depositi e prestiti dei progetti nel settore ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche a cui è affidato direttamente il servizio idrico integrato, per gli interventi sulla rete del servizio medesimo (comma 4) e che i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla parte terza del Codice dell'ambiente (difesa del suolo e lotta alla desertificazione, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche) sono riassegnati al Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche.
  Come sopra richiamato, l'articolo 7 assicura – quale diritto fondamentale di ciascun individuo – l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, che deve essere garantita anche in caso di morosità, individuata fino a 50 litri giornalieri per persona, tenendo conto dei valori storici di consumo e di dotazioni pro capite. A un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono demandate le modalità per garantire la predetta erogazione gratuitamente. Si prevede inoltre che l'AEEGSI, nella predisposizione del metodo tariffario del servizio idrico integrato, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio secondo criteri di progressività e di incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo. L'Autorità, inoltre, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Si prevede infine che, entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni inviano all'Autorità e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f), del Codice dell'ambiente, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa, nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano.
  L'articolo 8 novella l'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in tema di efficienza energetica, stabilendo che l'AEEGSI individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale. Pag. 182
  L'articolo 9 prevede che i comuni incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti.
  L'articolo 10 obbliga tutti i gestori del servizio idrico integrato a comunicare a ciascun utente, nella prima bolletta utile, i dati dell'anno precedente risultanti dal bilancio consuntivo dei gestori stessi relativi agli investimenti realizzati sulle reti nei settori dell'acquedotto, della fognatura e della depurazione unitamente alle relative spese, nonché ai dati relativi al livello di copertura dei citati settori. Con delibera dell'AEEGSI sono definite le modalità di attuazione di tale obbligo e dell'evidenziazione in bolletta delle informazioni concernenti i parametri di qualità dell'acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.
  L'articolo 11 è volto a garantire la massima trasparenza e strumenti adeguati di coinvolgimento nella redazione degli strumenti di pianificazione, nonché ad adottare forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. In particolare, il comma 3 reca disposizioni per la pubblicità delle sedute dell'ente di governo dell'ambito, dei verbali delle sedute e delle deliberazioni assunte, nonché dei provvedimenti che prevedono impegni di spesa.
  L'articolo 12 interviene sulla normativa contenuta all'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) al fine di: prevedere l'istituzione del Fondo nazionale di solidarietà internazionale, da destinare a progetti di cooperazione in campo internazionale che promuovano l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari; aumentare da 0,5 a 1 centesimo il contributo per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico; istituire un prelievo in tariffa di 1 centesimo di euro per metro cubo di acqua erogata a cura dell'AEEGSI.
  Da ultimo, l'articolo 13 dispone che la legge si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
  Per quanto concerne i profili di diretto interesse della XIV Commissione, richiama brevemente gli orientamenti dell'Unione europea in tema di servizi pubblici locali, con riguardo alla concorrenza e all'ammissibilità di affidamenti in house. Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia esulano dall'applicazione delle direttive in materia di appalti pubblici i contratti stipulati da un'amministrazione aggiudicatrice mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall'ente conferente, siano legati a quest'ultimo da una «relazione organica» (in house). Tale meccanismo deve, però, essere strutturato in modo da evitare che esso possa risolversi in una ingiustificata compromissione dei principi che presiedono al funzionamento del mercato e, dunque, in una violazione delle prescrizioni contenute nel Trattato a tutela della concorrenza. In altri termini, il modello operativo in house non deve costituire il mezzo per consentire alle autorità pubbliche di svolgere, mediante la costituzione di apposite società, attività di impresa in violazione delle regole concorrenziali, che richiedono che venga garantito il principio del pari trattamento tra imprese pubbliche e private (articolo n. 345 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea).
  Ricorda che i principi dell’in house providing sono stati codificati nelle nuove direttive in materia di appalti pubblici e concessioni (articolo 12 della direttiva 2014/24/UE; articolo 28 della direttiva 2014/25/UE, e articolo 17 della direttiva 2014/23/UE). Le due condizioni necessarie per l'affidamento prevedono: l'effettuazione di «oltre l'80 per cento» delle attività della persona giuridica controllata nello svolgimento dei compiti affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalle amministrazioni aggiudicatrici; fermo restando il divieto di partecipazione Pag. 183diretta di capitali privati nella persona giuridica controllata, la possibilità, in via eccezionale, di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto; una nuova definizione di controllo analogo congiunto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
  Ricorda infine che lo schema di decreto legislativo n. 283 recante il nuovo Codice degli appalti pubblici, assegnato per l'esame anche alla XIV Commissione, reca una serie di esclusioni dal proprio ambito di applicazione:
   all'articolo 5, definisce le condizioni che devono essere contestualmente soddisfatte per ricorrere all'affidamento in house; in particolare, un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (lettera a)); oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore (lettera b)); nella persona giuridica controllata non deve esservi alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (lettera c)).
   all'articolo 12, esclude alcune concessioni del settore idrico; in particolare, le concessioni aggiudicate per fornire o gestire reti fisse destinate alla fornitura di un servizio al pubblico in connessione con la produzione, il trasporto o la distribuzione di acqua potabile o per alimentare tali reti con acqua potabile, nonché concessioni (collegate a una delle attività precedenti) riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione, drenaggio, in cui il volume d'acqua destinato all'approvvigionamento d'acqua potabile rappresenti più del 20 per cento del volume totale d'acqua o riguardanti lo smaltimento/trattamento di acque reflue.

  Con riguardo al diverso tema dei servizi di interesse economico generale (di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame) ricorda la definizione fornita dalla giurisprudenza europea e dalla Commissione europea: si tratta, cioè, di un interesse che attiene a prestazioni dirette a soddisfare i bisogni di una indifferenziata generalità di utenti e, al tempo stesso, si riferisce a prestazioni da rendere nell'esercizio di un'attività economica, cioè di una «qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato», anche potenziale (C. Giustizia UE, C-35/96 e «Libro verde sui servizi di interesse generale del 21 maggio 2003») e, quindi, secondo un metodo economico, finalizzato a raggiungere, entro un determinato lasso di tempo, quantomeno la copertura dei costi. Inoltre, nella Comunicazione sull'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02) è posto in evidenza come la nozione di servizio di interesse economico generale sia un concetto in evoluzione, che dipende, tra l'altro, dalle esigenze dei cittadini, dagli sviluppi tecnologici e del mercato e dalle preferenze sociali e politiche nello Stato membro interessato. La Corte di Giustizia ha altresì stabilito che i servizi di interesse economico generale sono servizi che presentano caratteri specifici rispetto alle altre attività economiche. In assenza di specifiche norme dell'Unione che definiscono il campo di applicazione per l'esistenza di un SIEG, agli Stati membri compete la qualificazione di un determinato servizio come servizio di interesse economico generale.
  In accordo con il relatore, e rilevato che non emergono questioni di rilievo per quanto concerne le competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere nella forma del nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di nulla osta formulata.

  La seduta termina alle 14.05.

Pag. 184

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 23 marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Atto n. 261.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), che illustra.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Atto n. 262.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Atto n. 263.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
Atto n. 274.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 marzo 2016.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

Pag. 185