CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2016
614.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 9.50.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 9.50, riprende alle 10.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606-A Governo.
(Parere all'Assemblea)
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha già esaminato il testo originario del provvedimento, esprimendo su di esso parere favorevole nella seduta di giovedì 17 marzo 2016.
  Segnala che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione finanze sono state approvate alcune proposte emendative, in particolare gli emendamenti del Governo 7.2 (articolo 7, comma 1-bis) e 17.09 (articolo 17-quater), i quali sono corredati di relazioni tecniche, positivamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.
  In merito alle modificazioni apportate dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario, osserva quanto segue.
  Con riguardo all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 12, comma 1, recanti disposizioni sull'accesso degli intermediari finanziari alla garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), evidenzia che le modifiche prevedono che tale garanzia statale possa essere concessa in relazione ai crediti ceduti non solo dalle banche, come previsto nel testo originario, bensì anche dagli intermediari finanziari, iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, aventi sede in Italia; conseguentemente la dotazione iniziale del fondo su cui graveranno le garanzie statali, previsto dall'articolo 12 del provvedimento in esame, è incrementata da 100 a 120 milioni di euro. Al riguardo, ritiene utile acquisire elementi di valutazione in merito alla congruità del previsto incremento della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 12, in relazione all'inclusione, nello schema della GACS, dei crediti degli intermediari finanziari.
  In ordine all'articolo 17-quater, recante disposizioni sul tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria di Cassa depositi e prestiti, rileva che, secondo quanto previsto dalla norma, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato «CDP Spa – gestione separata», al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione Pag. 42all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresì del costo effettivo delle passività che lo alimentano. Al riguardo, pur tenendo conto di quanto evidenziato dal Governo nel corso dell'esame presso la VI Commissione, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione, anche di massima, in merito al potenziale impatto finanziario, in particolare con riferimento ai primi esercizi di applicazione delle disposizioni, derivante dall'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata al fine di allinearlo ai livelli di mercato.
  Infine, con riguardo all'articolo 17-quinquies, recante disposizioni in materia di strumenti bancari di pagamento, osserva che la norma prevede che le disposizioni relative al pagamento in misura ridotta per le violazioni del codice della strada di cui al comma 1, primo e secondo periodo, dell'articolo 202 del decreto legislativo n. 285 del 1992 si interpretano nel senso che, per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento. Al riguardo, evidenzia che la norma, di carattere interpretativo e pertanto con effetti anche retroattivi, non sembrerebbe suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito da sanzioni per i pagamenti già effettuati. In proposito, ritiene peraltro opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai chiarimenti testé richiesti dal relatore, precisa che l'incremento della dotazione iniziale del fondo di cui all'articolo 12 del provvedimento in esame appare congrua in relazione all'inclusione, nello schema della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), dei crediti degli intermediari finanziari.
  Chiarisce poi che il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, previsto dall'articolo 17-quater, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili.
  Infine, evidenzia che l'articolo 17-quinquies, recante una disposizione di carattere interpretativo in materia di strumenti bancari di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, non è suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito in relazione ai pagamenti già effettuati.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3606-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 18 del 2016, recante Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'incremento della dotazione iniziale del Fondo di cui all'articolo 12 appare congrua in relazione all'inclusione, nello schema della garanzia statale per le cartolarizzazioni delle sofferenze (GACS), dei crediti degli intermediari finanziari;
    il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, previsto dall'articolo 17-quater, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili;
    l'articolo 17-quinquies, recante una disposizione di carattere interpretativo in materia di strumenti bancari di pagamento delle sanzioni pecuniarie per violazioni del codice della strada, non è Pag. 43suscettibile di determinare effetti negativi sul gettito in relazione ai pagamenti già effettuati,
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) esprime perplessità con riguardo al fatto che, secondo quanto appena affermato dal rappresentante del Governo, non sia possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento, previsto dall'articolo 17-quater, del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, al fine di allinearlo ai livelli di mercato. Al riguardo, nel ritenere necessario acquisire almeno una valutazione di massima in merito al potenziale impatto finanziario derivante dall'adeguamento ai livelli di mercato del predetto tasso di remunerazione, chiede che sia svolta una riflessione più approfondita sugli eventuali effetti finanziari derivanti dall'articolo 17-quater.

  Rocco PALESE (Misto-CR) esprime perplessità con riguardo ai criteri di ammissibilità delle proposte emendative seguiti nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento presso la Commissione finanze, sottolineando come le menzionate disposizioni relative alla Cassa depositi e prestiti non siano pertinenti al contenuto proprio del provvedimento in esame. Chiede quindi che i chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo in ordine alle modificazioni apportate dalla Commissione di merito al testo originario del decreto-legge in titolo siano accompagnati da una nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato.

  Maino MARCHI (PD) osserva preliminarmente come la Commissione, ai fini dell'espressione del parere di competenza sul provvedimento in titolo, stia rispettando le ordinarie regole procedurali, che prevedono che il rappresentante del Governo fornisca i chiarimenti richiesti dal relatore sugli aspetti problematici di carattere finanziario connessi al provvedimento esaminato. In risposta alle criticità segnalate dall'onorevole Palese, nel precisare che Cassa depositi e prestiti non possa dirsi estranea all'ambito di applicazione del decreto-legge in esame in quanto pienamente rientrante nel perimetro che delimita il settore bancario, fa presente che la scelta di introdurre disposizioni che riguardano Cassa depositi e prestiti nel corpo del provvedimento rientra nelle competenze della Commissione di merito. Infine fa presente come la Commissione bilancio non sia la sede più appropriata per l'esternazione di doglianze e reclami sui criteri seguiti per l'ammissibilità degli emendamenti presso la Commissione di merito.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel richiamare le osservazioni testé rese dall'onorevole Marchi, evidenzia come, nel corso dell'esame del provvedimento presso la Commissione di merito, siano stati seguiti criteri difformi e disomogenei ai fini dell'ammissibilità delle proposte emendative presentate, in quanto, se da un lato è stato dichiarato ammissibile l'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo avente ad oggetto il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria di Cassa depositi e prestiti, dall'altro è stata invece pronunciata declaratoria di inammissibilità per estraneità di materia su altri emendamenti che allo stesso modo dettavano disposizioni relative al settore bancario.

  Giampaolo GALLI (PD) ricorda, come evidenziato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del provvedimento in sede referente presso la Commissione finanze, che la disposizione di cui all'articolo 17-quater è sostanzialmente finalizzata ad armonizzare la regolamentazione in materia di tassi di remunerazione delle attività e delle passività relative al Pag. 44conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, in coerenza con quanto stabilito dai criteri Eurostat in relazione alle pubbliche amministrazioni. Rileva come sia necessario regolare tali aspetti in coerenza con la natura di gestione separata del predetto conto di Tesoreria, adeguandolo alle condizioni di mercato, in quanto altrimenti Eurostat potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di Cassa depositi e prestiti nel perimetro contabile della pubblica amministrazione, con conseguenti effetti finanziari e contabili negativi. Infine, fa presente che non è possibile stimare preventivamente gli effetti finanziari derivanti dall'adeguamento ai livelli di mercato del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti, in quanto tali effetti finanziari dipenderanno dall'andamento di mercato del tasso stesso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in merito alla richiesta avanzata dall'onorevole Palese, osserva come i chiarimenti da lui precedentemente forniti in risposta ai rilievi formulati dal relatore sugli aspetti finanziari del provvedimento in esame non necessitano di essere accompagnati da alcuna nota tecnica della Ragioneria generale dello Stato, poiché i predetti chiarimenti esprimono la posizione del Governo.
  Precisa quindi che gli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento ai livelli di mercato del tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale riferito alla Cassa depositi e prestiti non possono essere stimati preventivamente, ma saranno quantificati a seguito di un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sulla base dei futuri andamenti di mercato, determinerà il predetto tasso di remunerazione. Anche se, per le ragioni esposte, non può pertanto procedersi ad una stima preventiva degli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento de quo, assicura comunque la sussistenza di spazi finanziari sufficienti a consentire tale intervento.

  Rocco PALESE (Misto-CR) evidenzia come la richiesta precedentemente formulata di acquisire una nota tecnica da parte della Ragioneria generale dello Stato in ordine alle modificazioni, aventi profili di carattere finanziario, apportate al testo originario del decreto-legge in esame dalla Commissione finanze non rappresenti una mancanza di fiducia nei confronti dei chiarimenti resi dal sottosegretario Baretta, ma risponde piuttosto all'esigenza di disporre di una documentazione completa ai fini di una approfondita valutazione degli aspetti problematici connessi alle predette modifiche.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel prendere atto dell'impossibilità, da parte del Governo, di procedere ad una stima precisa e puntuale degli effetti finanziari conseguenti all'adeguamento di cui all'articolo 17-quater, ribadisce la necessità di acquisire almeno una valutazione di massima dell'impatto finanziario derivante dall'applicazione di tale intervento. Sottolinea pertanto che, fino a quando non verrà prodotta tale stima, la Commissione non potrà esprimere il parere di competenza sul provvedimento in titolo poiché, in caso contrario, si realizzerebbe un vulnus delle prerogative della Commissione stessa. Infine, osserva come profili problematici analoghi a quelli segnalati con riguardo alla disposizione di cui all'articolo 17-quater sussistano anche per le modifiche introdotte all'articolo 16, recante modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel garantire che lo svolgimento dei lavori avverrà, come di consueto, nel pieno rispetto delle prerogative di tutti i membri della Commissione, richiama i chiarimenti forniti, sui profili finanziari del provvedimento in esame, dal sottosegretario Baretta, il quale ha più volte ribadito che esistono spazi finanziari sufficienti per realizzare l'intervento di cui all'articolo 17-quater e che il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale Pag. 45riferito alla Cassa depositi e prestiti – gestione separata, sarà determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base dei futuri andamenti di mercato, al momento non prevedibili. Ricorda inoltre che, nel passaggio all'altro ramo del Parlamento, il Governo provvederà ad allegare al provvedimento in discussione la relazione tecnica prevista dal comma 8 dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Infine, pur comprendendo le ragioni esposte dall'onorevole Palese, evidenzia come la Commissione bilancio sia tenuta ad esaminare esclusivamente gli aspetti finanziari del decreto-legge in titolo, senza svolgere valutazioni di merito che sono invece rimesse alla Commissione competente in sede referente.

  Dino ALBERTI (M5S) esprime il proprio disappunto in merito all'introduzione, nel testo originario del decreto-legge, della disposizione di cui all'articolo 17-quater che, a suo avviso, oltre a presentare un contenuto del tutto estraneo a quello del provvedimento esaminato, risulta priva di adeguata copertura finanziaria, atteso che, come più volte evidenziato dal Governo, non è possibile procedere ad una stima degli effetti finanziari derivanti dall'applicazione disposizione stessa. Ritiene pertanto che la Commissione bilancio non possa non tenere conto di tali considerazioni ai fini dell'espressione del parere di competenza.

  Maino MARCHI (PD) rileva l'assoluta conformità al dettato regolamentare delle modalità di esame in sede consultiva da parte della Commissione bilancio, che – come a tutti noto – è in tale caso chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di carattere finanziario del provvedimento, prescindendo dunque da una valutazione dalle scelte di merito compiute presso la Commissione in sede referente. Ciò premesso, reputa del tutto condivisibile la decisione di rimettere ad un successivo decreto di natura non regolamentare l'adeguamento del tasso di remunerazione del conto corrente della Cassa depositi e prestiti in gestione separata, giudicando peraltro pienamente sostenibili le rassicurazioni in precedenza fornite dal rappresentante del Governo circa la compatibilità finanziaria dell'intervento prospettato.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, nel ribadire l'impossibilità allo stato attuale di prevedere i futuri andamenti del mercato cui andrà conseguentemente ancorato l'adeguamento del tasso di remunerazione, ricorda tuttavia come le disposizioni di cui all'articolo 17-quater sono finalizzate tra l'altro a recepire le indicazioni provenienti da Eurostat, che altrimenti potrebbe chiedere di ricomprendere la gestione separata di Cassa depositi e prestiti nel perimetro contabile della pubblica amministrazione. Rammenta altresì che, secondo quanto dichiarato dal Governo in Commissione bilancio nella seduta dell'8 ottobre 2015 in risposta all'interrogazione Luigi Gallo n. 5-00930, le somme depositate sul citato conto corrente ammontavano al 31 dicembre 2014 a 146,8 miliardi di euro.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene che, per quanto la Commissione bilancio sia chiamata in sede consultiva a pronunciarsi prevalentemente sugli aspetti di carattere finanziario dei provvedimenti al suo esame, ciò non può e non deve tradursi in una sostanziale deminutio delle funzioni e delle prerogative costituzionalmente attribuite agli organi parlamentari. Esprime, altresì, disappunto per i criteri di ammissibilità delle proposte emendative adottati nella Commissione di merito, che a suo giudizio hanno consentito nel corso dell'esame in sede referente di approvare una serie di disposizioni aggiuntive palesemente estranee al contenuto proprio del decreto-legge. Ribadisce, infine, la necessità di acquisire formalmente dal Governo elementi di informazione per quanto concerne la puntuale quantificazione degli oneri derivanti dalle modificazioni recate al testo del provvedimento in sede referente, con particolare riguardo all'articolo 17-quater, e la relativa copertura finanziaria.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) rileva come l'assenza di informazioni puntuali Pag. 46circa gli oneri che deriveranno dall'attuazione dell'articolo 17-quater ponga di fatto i membri della Commissione bilancio nella impossibilità di svolgere correttamente le funzioni ad essi assegnate. Manifesta, inoltre, perplessità in merito alla reale sostenibilità finanziaria anche dell'articolo 16, come modificato nel corso dell'esame in sede referente. Anche alla luce del dibattito in corso, invita pertanto il presidente Boccia ad assicurare, nella gestione dei lavori e delle procedure, il rigoroso rispetto del dettato regolamentare dal punto di vista della effettiva verifica della portata finanziaria dei singoli provvedimenti e delle singole proposte emendative, a prescindere dalla loro provenienza.

  Francesco BOCCIA, presidente, rassicura il deputato Sorial che le attività e i lavori della Commissione sono sempre stati ispirati, sin dall'inizio della legislatura, ad una attenta e scrupolosa osservanza delle disposizioni regolamentari in materia di verifica della compatibilità finanziaria dei provvedimenti all'esame di questo ramo del Parlamento, fermo rimanendo che le scelte di merito appartengono esclusivamente alle Commissioni di volta in volta competenti per materia.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, fa presente di non aver ritenuto opportuno formulare alcuna osservazione specifica sull'articolo 16 prima richiamato dal deputato Sorial, anche tenendo conto che le modifiche ad esso recate nel corso dell'esame in sede referente determinano in realtà una riduzione dell'ambito di applicazione della misura agevolativa ivi prevista.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), pur comprendendo in linea di principio le motivazioni fornite dal rappresentante del Governo circa l'impossibilità di stimare preventivamente gli effetti finanziari conseguenti al prospettato adeguamento del tasso di remunerazione in oggetto, avrebbe comunque auspicato una breve sospensione dei lavori al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle questioni sottese all'articolo 17-quater.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel ribadire le valutazioni in precedenza formulate sull'articolo 17-quater, osserva peraltro che considerazioni di analogo tenore sono già state svolte dal Viceministro Morando sull'articolo aggiuntivo 17.09 del Governo, volto appunto ad introdurre nel testo il citato articolo 17-quater, nel corso della seduta del 16 marzo 2016 presso la VI Commissione finanze.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Pesco 1.54, che prevede la Banca d'Italia possa essere autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio regionale delle banche di credito cooperativo una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti ai partecipanti, compreso lo Stato, senza provvedere alla copertura delle minori entrate che ne derivano;
   Laffranco 3.5 e Sandra Savino 3.6, 3.16, 3.17 e 3.18, che estendono il periodo per il quale è riconosciuta la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 3, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;
   Dell'Orco 3.4, Sandra Savino 3.9 e 3.14, Laffranco 3.11, Del Grosso 3.56, Villarosa 3.55 e Fassina 3.13, che estendono a vario titolo la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell'ambito delle operazioni di cartolarizzazione, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;
   gli identici Liuzzi 9.1 e Busin 9.2, che eliminano la previsione di un corrispettivo Pag. 47a fronte della garanzia concessa dallo Stato, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;
   gli identici Lorefice 11.1 e Busin 11.2, che sopprimono la previsione secondo cui il Ministero dell'economia e delle finanze è surrogato nei diritti dei detentori dei titoli senior oggetto di garanzia;
   gli identici Lupo 12.1 e Busin 12.2, che sopprimono la copertura finanziaria del provvedimento, fermi restando gli oneri che da esso derivano;
   Vacca 15.4, Terzoni 15. 2 e Tripiedi 15.3, che prevedono la nomina di un esperto indipendente da parte della Banca d'Italia per la valutazione delle plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di diritti, attività o passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte, senza provvedere alla quantificazione dei relativi oneri e alla loro copertura;
   Guidesi 16.3, 16.4 e 16.5, che estendono l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa a tutti gli atti e provvedimenti di trasferimento di proprietà o di diritti reali immobiliari senza condizione alcuna, provvedendo agli oneri che ne conseguono con copertura carente, come nel caso dell'emendamento Guidesi 16.3 per quanto riguarda le risorse attinte dall'accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero inidonea, come nel caso degli emendamenti Guidesi 16.4 e 16.5 per quanto riguarda la riduzione di dotazioni di bilancio;
   Paglia 16.11, che è volta a sopprimere la previsione secondo cui, ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento dell'immobile entro due anni, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, senza provvedere alla copertura finanziaria del relativo onere finanziario;
   Pastorino 16.12, che sopprime i commi 4 e 5 dell'articolo 16, recanti la quantificazione dell'onere delle disposizioni di cui al medesimo articolo, valutato in 220 milioni per il 2016, e la corrispondente copertura finanziaria a valere sulle entrate attese dalla voluntary disclosure, destinando conseguentemente il predetto importo al Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori;
   Villarosa 17-bis.01 e Pesco 17-bis.03, che sono volte a prevedere che i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, hanno diritto di ricevere un indennizzo il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi la cui dotazione non viene conseguentemente rideterminata;
   Villarosa 17-bis.02 e 17-bis.05, Pesco 17-bis.04 e 17-bis.08 e Villarosa 17-bis.012, che sono volte a prevedere che i soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, hanno diritto di ricevere un indennizzo a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – la cui dotazione non viene conseguentemente rideterminata – o del Ministero dell'economia e delle finanze Si provvede quindi alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione della deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione ai fini IRES e IRAP;
   Villarosa 17-bis.013 e 17-bis.016, Alberti 17-bis.014 e 17-bis.017 e Pesco 17-bis.015, che sono volte a prevedere che ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, a seguito della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, è riconosciuto un credito d'imposta parametrato al valore nominale delle azioni medesime, provvedendo alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione della deducibilità degli Pag. 48interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione ai fini IRES e IRAP.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Paglia 3.2 e 13.01, che prevedono, tra l'altro, l'istituzione di un Fondo per le politiche abitative con una dotazione annua pari a 400 milioni di euro, provvedendo al relativo onere con le maggiori entrate derivanti dalla riduzione degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, con particolare riferimento al gioco del lotto e a quello del superenalotto. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito alla compensatività degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni onerose e dalle corrispondenti disposizioni di copertura previste dalle proposte emendative;
   Colletti 3.57, che prevede che la garanzia statale possa essere concessa in relazione a crediti ceduti non dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, ma dai soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 111 dello stesso TUB, operanti nel settore del microcredito. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Busin 4.3, che sopprime il limite di valore dei crediti oggetto di cartolarizzazione che possono godere della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Fico 4.4, Ferraresi 4.5, D'Uva 4.6, Fraccaro 4.8 e Villarosa 4.9 e 4.10, che incidono a vario titolo sul valore dei crediti oggetto di cartolarizzazione che possono godere della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Busin 4.11, che, nell'eliminare la distinzione in due classi dei crediti oggetto di cartolarizzazione, non risulta coordinata con la disposizione che prevede che la garanzia dello Stato si applichi solo limitatamente a una delle due classi. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   gli identici Silvia Giordano 5.11 e Busin 5.12, Busin 5.1, che sopprimendo l'articolo 5, o parte di esso, eliminano la procedura volta a determinare il livello di rating da assegnare ai crediti oggetto di cartolarizzazione sui quali si applica la garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   gli identici Grillo 7.1 e Busin 7.2, che eliminano l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme rivenienti dai recuperi e dagli incassi realizzati in relazione al portafoglio dei crediti ceduti, nell'ambito del quale è previsto, al n. 4, anche il pagamento delle somme dovute a fronte della concessione della garanzia dello Stato. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Fassina 9.3, che incide sui parametri sulla base dei quali deve essere commisurato il costo della garanzia. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Busin 15.01, che prevede un apposito regime fiscale da applicare per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli degli istituiti di credito popolari non quotati. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;Pag. 49
   Busin 15.03 e 15.02, che prevedono deroghe ai criteri di valutazione previsti dal codice civile per i soggetti investitori non istituzionali che siano titolari di azioni emesse dalle banche poste in risoluzione, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto banca. In particolare viene data la facoltà ai predetti soggetti di iscrivere in bilancio la svalutazione che deriva dall'adeguamento al valore di mercato delle predette azioni, quale onere pluriennale da ammortizzare. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento dal parte del Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Paglia 16.7, che è volta a prevedere che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16 si applichi nel caso di trasferimento di immobili a favore di società la cui attività è prevalentemente diretta alla produzione o allo scambio di immobili, disponendo contestualmente che condizione per beneficiare dell'agevolazione medesima sia la destinazione degli immobili acquisiti a casa di abitazione. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Villarosa 16.10, che incrementa a 300 euro le imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie a favore di imprese, ai sensi del comma 1 dell'articolo 16, mentre diminuisce a 100 euro le imposte medesime dovute dai soggetti non imprenditori, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Pastorino 16.13, che prevede che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 1, si applichi a condizione che l'acquirente ritrasferisca l'immobile interessato entro dieci anni, anziché entro due anni come prevede il testo. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Villarosa 16.14, che riduce a 100 euro imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute nel caso di trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie dovute dai soggetti non imprenditori, provvedendo contestualmente alla copertura del relativo onere mediante un ulteriore incremento di 100 milioni di euro delle entrate derivanti dalla proroga dei termini relativi alla cosiddetta voluntary disclosure. Al riguardo, reputa necessario un chiarimento da parte del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri e all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Sandra Savino 16.16, che prevede che, qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
   Paglia 16.01 e 16.02, Pesco 17-bis.06, 17-bis.07, 17-bis.09, 17-bis.010 e 17-bis.011, che intervengono sulla disciplina della procedura di risoluzione delle crisi bancarie di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861, della legge di stabilità 2016, al fine di prevede ulteriori garanzie e tutele per i piccoli risparmiatori. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle proposte emendative;
   Marcon 17-quinquies.01, è volto a definire gli operatori bancari di finanza etica, prevedendo che non concorre a formare il reddito imponibile dei medesimi Pag. 50operatori la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa.
  Avverte, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative segnatamente richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento Colletti 3.57, sul quale esprime nulla osta. Esprime, inoltre, nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, contenute nel fascicolo n. 1.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.54, 3.2, 3.4, 3.5, 3.6, 3.9, 3.11, 3.13, 3.14, 3.16, 3.17, 3.18, 3.55, 3.56, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 5.1, 5.11, 5.12, 7.1, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 11.1, 11.2, 12.1, 12.2, 15.2, 15.3, 15.4, 16.3, 16.4, 16.5, 16.7, 16.10, 16.11, 16.12, 16.13, 16.14, 16.16, e sugli articoli aggiuntivi 13.01, 15.01, 15.02, 15.03, 16.01, 16.02, 17-bis.01, 17-bis.02, 17-bis.03, 17-bis.04, 17-bis.05, 17-bis.06, 17-bis.07, 17-bis.08, 17-bis.09, 17-bis.010, 17-bis.011, 17-bis.012, 17-bis.013, 17-bis.014, 17-bis.015, 17-bis.016, 17-bis.017, 17-quinquies.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, inoltre, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) invita il rappresentante del Governo ad esplicitare le ragioni che sottendono il parere contrario formulato sugli emendamenti Fico 4.4, Silvia Giordano 5.11 e Villarosa 16.10.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA osserva che l'emendamento Fico 4.4, nel sopprimere il riferimento all'importo non superiore al valore netto di bilancio in relazione alle operazioni di cessione dei crediti deteriorati, andando indirettamente ad incidere sul quantum delle garanzie statali, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e copertura. Fa presente che analoghe considerazioni possono essere svolte anche con riguardo all'emendamento Silvia Giordano 5.11, volto a sopprimere l'articolo 5 recante la disciplina del rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale. Riguardo, infine, all'emendamento Villarosa 16.10, osserva che esso, rimodulando gli importi dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie, è suscettibile di determinare oneri non quantificati privi di idonea copertura finanziaria.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) lamenta l'adozione di criteri valutativi differenti a seconda che oggetto di esame siano le proposte emendative presentate dalla maggioranza ovvero dai gruppi di opposizione, tenuto conto che nel primo caso, come peraltro è già stato evidenziato anche in riferimento al contenuto dell'articolo 17-quater, l'impossibilità di quantificare sin dall'inizio gli effetti finanziari delle singole disposizioni non è stato ritenuto motivo preclusivo rispetto all'espressione di un parere favorevole da parte del Governo. Con riferimento all'emendamento Villarosa 16.10, osserva che il parere contrario del Governo sembra basarsi principalmente su una considerazione di ordine terminologico riferibile alla categoria dei soggetti che non svolgono attività d'impresa, prescindendo dalla concreta valutazione delle eventuali implicazioni di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel confermare il parere contrario sulle Pag. 51proposte emendative richiamate dal deputato Sorial, evidenzia che, laddove gli emendamenti Fico 4.4 e Silvia Giordano 5.11 non sembrano consentire comunque una stima degli effetti finanziari da essi derivanti, nel caso dell'articolo 17-quater è stato previsto espressamente che l'adeguamento del tasso di remunerazione sarà effettuato con un successivo decreto, alla luce degli andamenti futuri del mercato.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) prende atto delle motivazioni testé addotte dal rappresentante del Governo, pur ritenendole sostanzialmente elusive rispetto alle richieste di chiarimento poste.

  Rocco PALESE (Misto-CR) si associa alle osservazioni critiche da ultimo formulate dal deputato Sorial.

  Giampaolo GALLI (PD), relatore, nel confermare la proposta di parere in precedenza formulata, richiama in particolare l'attenzione sul carattere evidentemente oneroso degli emendamenti Fico 4.4 e Silvia Giordano 5.11.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea.

Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
Doc XXII, n. 62-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto contenuti nel fascicolo n. 1.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, recante Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione, è stato già esaminato, nella seduta del 17 marzo 2016, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso un parere favorevole. Poiché la Commissione di merito ne ha concluso l'esame nella medesima data senza apportare modifiche al testo, rimane fermo, sul provvedimento all'esame dell'Assemblea, il parere favorevole già espresso nella citata seduta.
  Infine segnala che l'Assemblea in data odierna ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore.
C. 1454 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione della relatrice, ricorda che il provvedimento in oggetto, recante disposizioni per l'introduzione di un sistema di tracciabilità dei prodotti finalizzato alla tutela del consumatore, è stato già esaminato, nella seduta del 20 gennaio 2016, dalla Pag. 52Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole con due condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Nella seduta del 21 gennaio 2016, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo alcune modifiche volte a recepire, oltre alle predette condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio, anche i rilievi contenuti nei pareri di altre Commissioni competenti in sede consultiva, che non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  La Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come risultante dalle predette modifiche. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città del Vaticano il 1o aprile 2015.
C. 3329-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e degli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento in oggetto, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1o aprile 2015, è stato già esaminato, nella seduta del 4 novembre, dalla Commissione bilancio, che ha espresso su di esso parere favorevole. Nella seduta del 2 dicembre 2015, la Commissione di merito ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, apportando al testo una sola modifica di carattere formale.
  La Commissione bilancio è ora chiamata a esprimere parere all'Assemblea sul disegno di legge in esame, come risultante dalla predetta modifica. Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere parere favorevole sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala gli emendamenti Andrea Maestri 2.1 e 2.2, volti ad attribuire alla Corte dei conti compiti di vigilanza e di monitoraggio relativi all'applicazione della Convenzione in oggetto. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulla possibilità per la Corte dei conti di far fronte ai nuovi compiti previsti mediante le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti Andrea Maestri 2.1 e 2.2.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.1 e Pag. 532.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa museo Gramsci in Ghilarza.
C. 3450.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge, composta da un solo articolo, reca la dichiarazione di monumento nazionale per la Casa Museo Gramsci, sita in Ghilarza (Oristano). Si tratta della casa dove Antonio Gramsci, a partire dal 1898, visse gli anni dell'infanzia e dell'adolescenza. In base a quanto pubblicato nell'apposito sito internet, nel 1965 il PCI acquistò la casa che fu trasformata in «Centro di documentazione e ricerca sull'opera gramsciana e sul movimento operaio». Attualmente, la casa, che è sita in corso Umberto I, 36 ed appartiene al patrimonio immobiliare della Fondazione Enrico Berlinguer, è sede dell'associazione «Casa Museo di Antonio Gramsci – centro di documentazione, ricerca e attività museali», costituitasi ONLUS nel 1999, che ha lo scopo di favorire la migliore conoscenza del pensiero e dell'opera gramsciana attraverso la fruizione del centro da parte dei visitatori, fra i quali gli studenti.
  Non presentando il provvedimento profili rilevanti sul piano finanziario, propone di esprimere nulla osta sullo stesso.

  Rocco PALESE (Misto-CR) preannuncia il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 febbraio 2016.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee.
  Evidenzia che il meccanismo di copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, opera anche in riferimento al presente disegno di legge.
  Rileva che la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione, prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera d), riguarda esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per la finanza pubblica.
  Precisa che, all'articolo 9, in materia di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, le amministrazioni interessate provvedono alle attività necessarie, ivi incluse quelle per il funzionamento del Comitato per le politiche macroprudenziali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Evidenzia che appare opportuno sopprimere l'articolo 12, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, giacché è stato Pag. 54recentemente presentato alle Camere l'atto del Governo n. 256, in attuazione della delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014.
  Precisa che le eventuali attività a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, derivanti dall'articolo 13, recante delega in materia assistenza e di educazione finanziaria, saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Fa presente infine che il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14, in materia di antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, risulta idoneo ad assicurare la copertura dei costi amministrativi delle Camere di commercio per la gestione della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di relazione:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione, esaminato il disegno di legge recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo);
   per quanto riguarda i profili di merito,
   delibera di riferire favorevolmente sul complesso del disegno di legge;
   per quanto riguarda i profili finanziari,
   preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:
   la dotazione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 risulta congrua rispetto alle presumibili esigenze finanziarie connesse al recepimento nell'ordinamento interno delle direttive europee;
   il meccanismo di copertura degli oneri per i controlli effettuati dalle pubbliche amministrazioni, disciplinato dall'articolo 30, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, opera anche in riferimento al presente disegno di legge;
   la riduzione degli oneri a carico delle imprese per il rilascio di licenze di esportazione, prevista dall'articolo 6, comma 2, lettera d), riguarda esclusivamente profili procedurali e amministrativi, senza determinare oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 9, in materia di mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, le amministrazioni interessate provvedono alle attività necessarie, ivi incluse quelle per il funzionamento del Comitato per le politiche macroprudenziali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   appare opportuno sopprimere l'articolo 12, in materia di contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, giacché è stato recentemente presentato alle Camere l'atto del Governo n. 256, in attuazione della delega già conferita dalla legge di delegazione europea 2014;
   le eventuali attività a sostegno dell'educazione dei consumatori più vulnerabili, derivanti dall'articolo 13, recante delega in materia assistenza e di educazione finanziaria, saranno svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   il meccanismo tariffario indicato dalla relazione tecnica, con riferimento all'articolo 14, in materia di antiriciclaggio finanziario e informazioni sui trasferimenti di fondi, risulta idoneo ad assicurare la copertura dei costi amministrativi delle Camere di commercio per la gestione Pag. 55della raccolta dei dati e per l'assistenza alle imprese sia in termini quantitativi sia dal punto di vista dell'allineamento temporale fra le spese e l'acquisizione delle necessarie risorse finanziarie,
   delibera di riferire favorevolmente

  con la seguente condizione:

  Sopprimere l'articolo 12».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di relazione del relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione del relatore.

  La seduta termina alle 11.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviati nella seduta del 16 marzo 2016.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 22 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Atto n. 261.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 21 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014), che per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla predetta decisione quadro ha disposto principi e criteri direttivi che trovano corrispondenza nelle disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del testo in esame. Il medesimo articolo 21 ha stabilito, inoltre, che dall'attuazione Pag. 56della nuova disciplina non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando le norme dello schema di decreto considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito agli articoli da 1 a 4, che recano norme sulla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 4 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 4 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (atto n. 261);
   considerato che l'articolo 4 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  Sostituire la rubrica dell'articolo 4 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Atto n. 262.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca disposizioni per conformare Pag. 57il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale. Il testo in esame è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia possano essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 13 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia potranno essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Concorda, infine, sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 13 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (atto n. 262);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti previsti dalla disciplina in esame da parte dell'Amministrazione della giustizia possono essere effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   considerato che l'articolo 13 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

Pag. 58

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Atto n. 263.

(Rilievi alla II Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento – adottato in esercizio della delega contenuta nella legge n. 114/2015 (legge di delegazione europea 2014) – reca disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). Il testo è corredato di relazione tecnica.
  Esaminando i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario, le informazioni fornite dalla relazione tecnica, nonché gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, osserva quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del software di interconnessione, vengano effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, considerato che l'articolo 5 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del software di interconnessione, saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Concorda, infine, sull'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 5 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (atto n. 263);Pag. 59
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che, come previsto dal provvedimento in oggetto e confermato dalla relazione tecnica, gli adempimenti necessari per lo sviluppo dell'interconnessione del casellario giudiziale italiano con Sistema europeo d'informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), con particolare riferimento alla gestione e all'aggiornamento del software di interconnessione, saranno effettuati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
   considerato che l'articolo 5 è volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto legislativo, appare opportuno riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  Sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 11.30.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.
Nuovo testo C. 2572.