CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 marzo 2016
612.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 13.10.

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, presenta ed illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in titolo (vedi allegato).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 17 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene la sottosegretaria ai rapporti con il Parlamento Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 13.45.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 marzo 2016.

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  Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) osserva preliminarmente come i tempi del dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento siano stati indebitamente compressi attraverso una serie di significative forzature, che hanno condotto, prima alla presentazione dell'emendamento «canguro» e, successivamente, alla posizione di fiducia da parte del Governo sul disegno di legge «Cirinnà», che oramai dovrebbe essere appellato come la «legge Renzi-Alfano-Verdini», il cui complessivo impianto appariva sostanzialmente non condiviso dalla stessa maggioranza e dalla stessa società civile anche dopo il cosiddetto stralcio della disposizione sulla «stepchild adoption». Attraverso questa operazione il Governo ha smentito se stesso in quanto il provvedimento che ora la Camera si trova ad esaminare è diventato un testo del Governo nonostante che inizialmente il Governo stesso avesse più volte manifestato la propria volontà di rimettersi alle decisioni del Parlamento. Al riguardo, ritiene opportuno, pur non nutrendo effettive speranze in merito, che il Governo e la maggioranza chiariscano espressamente già nel corso di questa seduta se vi siano effettivi spazi di modifica del provvedimento in discussione, che presenta rilevanti profili di criticità, come, ad esempio, la parificazione tra l'unione civile ed il matrimonio.
  In particolare, osserva come il provvedimento in titolo determini una sostanziale destrutturazione dell'istituto del matrimonio come delineato dall'articolo 29 della Costituzione, così come della filiazione naturale, che, di fatto, diviene oggetto di una sorta di processo di «contrattualizzazione» anche grazie alla possibilità di fare ricorso a nuove tecniche di fecondazione. Ritiene che come oramai si stia assistendo ad una vera e propria snaturalizzazione della filiazione, alla quale si deve porre un rimedio. Osserva, inoltre, che il cosiddetto accordo fatto al Senato sulla esclusione della «stepchild adoption» sia in realtà venuto meno nello stesso testo approvato dal Senato nella parte in cui, all'articolo 1, comma 20, si stabilisce che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti. Ritiene, a tale proposito, che, nonostante l'avvenuto stralcio delle disposizioni relative alla «stepchild adoption», alla stessa potrà, comunque, farsi ricorso, come peraltro già avviene attualmente, in ragione di interpretazioni sostanzialistiche da parte della giurisprudenza, sulla falsariga delle pronunce della Corte di Strasburgo.
  Esprime forti critiche sulla scelta fatta dal Senato di parificare le unioni civili al matrimonio, come emerge dall'analisi dei diritti e doveri che vengono riconosciuti alle coppie omosessuali sulla falsariga del matrimonio e come viene espressamente ribadito dal già richiamato comma 20 laddove si prevede espressamente che siano applicabili all'unione civile le disposizioni sul matrimonio, salvo casi particolari, che, come si è detto, sono comunque eludibili.
  Quanto alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, del provvedimento, relative all'obbligo alimentare nell'ambito delle convivenze di fatto, rileva che le stesse determinano un inevitabile pregiudizio della libertà di scelta dei conviventi, cui viene preclusa la possibilità di sottrarre la propria unione a conseguenze di tipo giuridico-patrimoniale.
  Infine, sempre in riferimento ai conviventi di fatto, ravvisa una palese discriminazione nella circostanza che agli stessi non sia riconosciuta, diversamente che ai componenti delle unioni civili, il trattamento pensionistico di reversibilità. L'ampliamento della platea dei beneficiari di tale trattamento, previsto dalla proposta di legge in discussione con riferimento alle unioni civili, determinerebbe, peraltro, a suo avviso, seri problemi di sostenibilità per la finanza pubblica.

  Paola BINETTI (AP), nel rammentare come la discussione svoltasi presso l'altro ramo del Parlamento fosse, essenzialmente, concentrata sulle disposizioni relative alle unioni civili e alla cosiddetta «stepchild adoption», rileva che il provvedimento in titolo persegue lo scopo, a suo avviso condivisibile, di garantire efficaci Pag. 30forme di tutela a formazioni sociali, nell'ambito delle quali, risulta prevalente uno stabile vincolo affettivo e di solidarietà.
  Ciò premesso, nel sottolineare come sia dovere del legislatore intervenire su questo tema, manifesta forti perplessità in ordine alle questioni connesse alla filiazione e all'esercizio della genitorialità. Ritiene, infatti, anche alla luce della più recente letteratura in materia di psicologia dell'età evolutiva, che sia necessario salvaguardare l'interesse dei minori, ad essere allevati non in una famiglia «monogenitoriale», tale intendendosi anche quella composta da genitori del medesimo sesso, bensì in un contesto familiare dove siano presenti ben distinte figure di riferimento. Ritenendo che sia dovere del legislatore fare in modo che i minori non siano posti in condizioni di disagio e sofferenza, evidenzia come l'avvenuto stralcio della «stepchild adoption» non sia sufficiente a scongiurare i rischi sopra descritti. Rammenta, infatti, che una recente sentenza del tribunale di Roma ha riconosciuto l'adozione «incrociata» di minori nell'ambito di una coppia omosessuale costituita da due donne. Richiama, altresì, l'attenzione sulla vicenda di un noto politico che, recentemente, avrebbe fatto ricorso all'estero a pratiche di «maternità surrogata», ponendo seri interrogativi sull'esistenza di sovrastrutture di tipo economico e commerciale che potrebbero determinare una vera e propria mercificazione del corpo umano.
  Rammenta, ancora, come la stessa maggioranza abbia, immediatamente dopo lo stralcio delle disposizioni in tema di «stepchild adoption», preannunciato la presentazione di un disegno di legge in materia di adozione e affido, lasciando, quindi, intendere la volontà di affrontare nuovamente l'argomento. Per quanto attiene alle pensioni di reversibilità, rileva che il riconoscimento di tale diritto anche ai componenti delle unioni civili potrebbe determinare il rischio di alimentare fenomeni di carattere eminentemente speculativo, a tutto beneficio di soggetti che non siano realmente uniti da stabili relazioni di tipo affettivo. In merito alle convivenze di fatto, nell'osservare come le stesse si differenzino dal matrimonio soltanto in relazione a pochi aspetti, ritiene, infine, che compito del legislatore dovrebbe essere quello di promuovere misure atte a favorire la stabilizzazione dei legami affettivi, e non la loro destrutturazione.
  Evidenziando che alla Camera il Governo dispone di una maggioranza ben più ampia rispetto quella garantitagli dall'altro ramo del Parlamento, auspica, quindi, che su tali delicate problematiche si possa avviare su tali un dibattito sereno e approfondito.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR), ritiene che il provvedimento in discussione rappresenti un’«arma di distrazione di massa» per distogliere l'attenzione degli italiani e del Parlamento dal «vuoto pneumatico» prodotto dal Governo su temi che interessano davvero la maggioranza dei cittadini: le politiche della famiglia, del lavoro, del welfare e della salute, del fisco, delle infrastrutture e dello sviluppo. Nel manifestare totale dissenso nei confronti della proposta di legge in titolo, richiama quanto emerso nel corso dell'indagine conoscitiva e fa presente che il Paese è «bloccato» su una questione come quella delle unioni civili che, proprio nel totale rispetto dei diritti civili delle coppie di fatto sia etero che omosessuali, potrebbe essere assolutamente risolta se solo la maggioranza rinunciasse all'arroccamento, in nome di una presunta superiorità ideologica e culturale, su posizioni che non corrispondono al sentire della maggioranza degli italiani che non vogliono matrimoni, «adozioni gay» e «uteri in affitto».
  Nel manifestare perplessità sul fondamento costituzionale della proposta di legge in titolo, richiama, inoltre, l'attenzione sulla questione, emersa nel corso dell'audizione del dottor Airoma, relativa all'obiezione di coscienza, ritenendo che non si possa imporre all'ufficiale di stato civile di celebrare l'unione tra due persone dello stesso sesso.
  In conclusione, riservandosi di presentare emendamenti sulla proposta di legge Pag. 31in titolo, invita la Commissione ad avviare un'attenta riflessione sui contenuti del provvedimento stesso, sul quale ribadisce la sua netta contrarietà.

  Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare la nota sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010, ritiene che il provvedimento in discussione sia andato ben oltre il percorso delineato dalla Corte stessa, determinando una sostanziale e indebita equiparazione, anche sul piano terminologico, tra l'istituto del matrimonio e quello dell'unione civile. A suo avviso, tale scelta comporta la palese incostituzionalità del provvedimento medesimo, aprendo il varco ad eventuali ricorsi, da parte dei giudici di merito, fondati sul principio di non discriminazione, anche in riferimento alle questioni connesse alle adozioni. Relativamente a tale problematica, osserva, infatti, come il legislatore stia mettendo in atto quello che, a suo avviso, appare come un gigantesco esperimento di psicologia dell'età evolutiva, promuovendo modelli educativi che potrebbero pregiudicare gravemente l'equilibrio dei minori. In proposito, evidenzia che non esiste un diritto a diventare genitori, quanto piuttosto il diritto dei minori ad avere una famiglia. Sottolinea, inoltre, come il legislatore non possa avallare pratiche, come quelle della «maternità surrogata» o della donazione di ovociti, di sostanziale sfruttamento di soggetti deboli e bisognosi, facilmente indotti a mettere a repentaglio la loro stessa salute dietro una contropartita di carattere economico. Nel rammentare che il ricorso a tali pratiche, attualmente non, è punibile se effettuato in uno Stato estero, ritiene che sarebbe opportuno che il legislatore si faccia carico della questione, ponendo esplicitamente dei limiti ad un mercato procreativo, consentito da una ricerca scientifica sempre più avanzata, ma privo di qualsivoglia principio etico.

  Alessandro PAGANO (AP), nel richiamare le osservazioni svolte nella seduta precedente, ribadisce la necessità che il Governo e la maggioranza chiariscano se, nel corso del dibattito parlamentare, vi siano effettivi spazi di modifica del provvedimento in discussione, che ha assunto connotazioni profondamente diverse rispetto ai contenuti del disegno di legge «Cirinnà» originariamente presentato. In proposito, rammenta che l’iter del predetto disegno di legge è stato, infatti, fortemente condizionato, pur essendo di iniziativa parlamentare, da ripetuti interventi da parte del Governo, che ha, infine, sullo stesso posto la questione fiducia.
  Nel ricordare di aver presentato una proposta di legge sui diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto, auspica che la discussione possa svolgersi nel rispetto delle reciproche posizioni di tutte le parti politiche, compresa quella di sua appartenenza, che hanno manifestato sensibilità su questo tema. Al riguardo, ritiene che presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito si sia svolto in aperta violazione delle disposizioni di cui all'articolo 72 della Costituzione, non consentendo a tutte le forze politiche di esprimere compiutamente le proprie posizioni. Per tali ragioni, si augura che la Commissione disponga di tempi congrui per la discussione, osservando come sia i soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva, sia i colleghi testé intervenuti, abbiano apportato significativi contributi, utili ad introdurre le necessarie modifiche migliorative alla proposta di legge in titolo.
  In particolare, richiamando l'attenzione su quelli che ritiene essere i principali profili di criticità del provvedimento in discussione, si associa alle considerazioni svolte, nella seduta di ieri, dai colleghi del Movimento 5 Stelle in ordine al comma 65 dell'articolo 1, laddove è previsto, in caso della cessazione della convivenza di fatto, il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Manifesta, inoltre, netta contrarietà sul comma 45 del medesimo articolo 1, dove si riconosce, anche ai conviventi di fatto, la possibilità di beneficiare di titoli o cause di preferenza per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Quanto alle questioni relative Pag. 32alla reversibilità della pensione, ritiene che si configuri un'evidente disparità di trattamento tra i componenti delle unioni civili e quelli delle convivenze cosiddette «di fatto», che sono oggetto di un manifesto vulnus. Nel richiamare le osservazioni espresse da alcuni degli auditi nel corso dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione, sottolinea altresì la necessità di introdurre le necessarie modifiche alle disposizioni contenute ai commi 24, in tema di scioglimento dell'unione civile, e 36, ove sono stabiliti i requisiti della convivenza cosiddetta di fatto. Infine, richiama l'attenzione sulle questioni relative al mutamento di sesso nell'ambito dell'unione civile e dell'obiezione di coscienza che, a suo avviso, dovrebbero essere compiutamente affrontate nell'ambito della proposta di legge in discussione. Quanto ai profili di carattere finanziario, nel lamentare come nel corso dell'indagine conoscitiva espletata dalla Commissione non sia stato audito alcun esperto di demografia, richiama quanto evidenziato in un articolo pubblicato sul Sole 24 Ore in data 17 febbraio 2016, dove sono paventati rischi connessi alla sostenibilità finanziaria del provvedimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare all'onorevole Pagano, osserva come i profili di carattere finanziario della proposta di legge in titolo saranno oggetto di compiuto esame da parte della Commissione Bilancio. Quanto alla cosiddetta «stepchild adoption» che, benché stralciata dal provvedimento, è stata oggetto di molti interventi da parte dei colleghi, fa notare che le questioni alla stessa connesse saranno valutate in altra sede dalla Commissione, che, anche a tale scopo, ha deliberato l'avvio di una indagine conoscitiva in materia di adozioni. Al riguardo, rammenta che, proprio al fine di scongiurare il rischio di inopportune sovrapposizioni con il provvedimento in discussione, tale attività conoscitiva non ha ancora avuto inizio.

  Alessandro PAGANO (AP) stigmatizza la circostanza che le modalità di organizzazione dei lavori della Commissione abbiano determinato, di fatto, un'indebita compressione dei tempi del dibattito, pregiudicando la possibilità di molti colleghi di intervenire sui contenuti della proposta di legge in discussione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel rammentare che le modalità di organizzazione dei lavori sono state definite all'esito di un'apposita riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, fa presente che non vi è alcuna compressione dei tempi di esame, considerato che la seduta di oggi potrà protrarsi fino alle 20 e che non sio sovrappone a sedute di altre Commissioni o dell'Assemblea. Chi ha un reale interesse ad intervenire lo potrà fare, quindi, oggi.

  Alfredo BAZOLI (PD) dopo aver condiviso quanto appena sottolineato dalla Presidente in merito alla possibilità per ciascun deputato di intervenire nel corso dell'esame preliminare intervenendo nella seduta convocata per oggi in un orario che non determina alcuna sovrapposizione con le sedute di altre Commissione o dell'Assemblea, rileva come nel corso del dibattito parlamentare siano state spesso semplificate le posizioni altrui non condivise, drammatizzando in tal modo il confronto politico. Pur rispettando le sensibilità di coloro che esprimono delle critiche anche incisive sul testo, ritiene comunque che questo debba essere approvato senza modifiche, in quanto si tratta di critiche comunque superabili e che non possono determinare l'esigenza di un nuovo esame da parte del Senato, che finirebbe per mettere a serio rischio l'approvazione finale.
  Invita a concentrare la discussione sul contenuto del testo trasmesso dal Senato, senza estenderla a temi, come quello della stepchild adoption, che sono stati opportunamente (anche se in ritardo) espunti dal testo da parte del Senato. Ritiene che questo tema dovrà essere affrontato in altra sede attraverso un progetto di legge specifico, non essendo opportuno demandarne la disciplina alla magistratura.Pag. 33
  Per quanto attiene al contenuto del testo trasmesso dal Senato, osserva che oramai da parte di tutte le forze politiche vi è la consapevolezza della necessità di una normativa che regoli la convivenza di coppie omosessuali e che le differenze tra i diversi schieramenti attengono alle diverse modalità in cui tale regolamentazione può essere effettuata.
  Rileva che le convivenze tra persone dello stesso sesso possono astrattamente essere regolamentate sulla base di tre diversi modelli: il matrimonio, il riconoscimento di diritti individuali, così come si prevedeva con i DICO, e la via mediana tra questi due modelli che è proprio quella delle unioni civili. A questo proposito esprime tutto il suo stupore per il fatto che coloro che nel passato hanno fortemente criticato il modello dei DICO oggi criticano quello delle unioni civili auspicando che queste siano sostituite da una disciplina giuridica riconducibile proprio al modello dei DICO. Invita coloro che oggi continuano a mantenere delle posizioni oltranzistiche contrarie alle unioni civili di assumere un atteggiamento diverso anche per evitare di essere scavalcati dalla realtà quotidiana.
  Dichiara, quindi, di condividere la scelta effettuata dal Senato di adottare come modello quello mediano delle unioni civili, in quanto in tal modo viene comunque creato un nuovo istituto giuridico da poter applicare alle persone dello stesso sesso che in molti aspetti, in ragione del fatto che ha per oggetto i diritti ed i doveri di una coppia, ricalca il matrimonio senza tuttavia essere una duplicazione dello stesso. Quest'ultimo rischio è stato evitato attraverso una serie di differenze che comunque permangono tra i due istituti.
  Per quanto attiene alle convivenze di fatto, fa presente che i diritti e doveri delle coppie sussistono, come oramai pacificamente affermato dalla giurisprudenza, per il solo fatto della convivenza. Con il testo in esame non si intende trasformare queste convivenze di fatto in convivenze di diritto, quanto piuttosto regolamentare in via legislativa i diritti e doveri della coppia, evitando così di demandare questa materia alla interpretazione giurisprudenziale.
  Conclude sottolineando l'urgenza di intervenire sui temi oggetto del testo in esame, rilevando come l'atteggiamento tenuto da alcuni gruppi al Senato renda di fatto impensabile un ulteriore passaggio presso tale ramo del Parlamento senza correre il rischio che il provvedimento si impantani definitivamente.

  Micaela CAMPANA (PD), relatrice, preliminarmente, a seguito di alcuni interventi, ritiene opportuno fare delle considerazioni relative al metodo con cui il testo in esame è stato approvato dal Senato al fine di chiarire che non vi è stata alcuna violazione di principi costituzionali, come quello della inderogabilità dell'esame di un progetto di legge in Commissione. A tale proposito ricorda che presso la Commissione Giustizia del Senato sono stati presentati circa 3000 emendamenti (solo il gruppo Area Popolare ha presentato circa 2700 emendamenti) in gran parte ostruzionistici e che sulle diverse proposte di legge abbinate si sono svolte circa 72 ore di discussione. Sulla base delle norme del regolamento del Senato si è poi deciso, per superare un ostruzionismo che aveva finito di paralizzare di fatto l’iter legislativo, di interrompere la discussione in Commissione e di inserire il provvedimento nel calendario dell'Assemblea.
  Per quanto attiene al contenuto del provvedimento, si sofferma in primo luogo sulla questione più volte emersa in Commissione circa la totale corrispondenza che secondo alcuni sussisterebbe tra il matrimonio e l'unione civile. Ricorda che lo stesso Presidente del Senato, Pietro Grasso, avviando la discussione del provvedimento ha espressamente rilevato che il tema della regolamentazione delle unioni civili rientra non tanto nella sfera di applicazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione che disciplinano la famiglia, quanto nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, in base al quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si Pag. 34svolge la sua personalità. A tale proposito ricorda che la Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 138 del 2010, ha posto al centro delle proprie argomentazioni proprio il citato articolo 2 della Costituzione. In particolare, la Corte ha chiarito che: «per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Ritiene importante ricordare quanto ha espressamente affermato la Corte Costituzionale, in quanto nel corso del dibattito parlamentare si è più molte fraintesa la nozione di formazione sociale.
  Sottolinea che la Corte costituzionale ha comunque escluso in modo inequivocabile che «l'aspirazione a tale riconoscimento possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».
  Nonostante il monito della Corte Costituzionale, il Parlamento finora non è intervenuto su questo tema. L'inerzia del Parlamento non è venuta meno nonostante che la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia ravvisato da parte dell'Italia la violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU non prevedendo forme di tutela del diritto alla vita privata e familiare delle coppie omosessuali.
  Alla luce di questo panorama è evidente che è necessaria una legge non tanto sulle convivenze di fatto, quanto specificatamente sulla convivenza di coppie omosessuali.
  Rileva che dall'esame del testo trasmesso dal Senato appare con tutta evidenza che la normativa in materia di famiglia, matrimonio e adozioni sia restata del tutto impregiudicata, se non intatta, prevedendosi unicamente alcune estensioni applicative giustificate da un'analogia di fondo che, per espressa precisazione della Corte costituzionale, non necessariamente può o deve tradursi in automatica equiparazione. Ritiene, anzi, che alcune novità previste dal testo potrebbero essere in futuro essere estese al matrimonio.
  Con riguardo poi alla disciplina delle convivenze di fatto, anche in questo caso il disegno di legge mira a regolamentare fenomeni già oggetto di numerosi interventi da parte sia del legislatore che della giurisprudenza, senza che ciò abbia determini una limitazione o una compressione delle garanzie che la Costituzione pone nei confronti della famiglia e delle sue manifestazioni, in base ai citati articoli 29, 30 e 31.
  Il testo, pertanto, regola le convivenze di fatto fra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.
  Rispetto ai conviventi, osserva che i diritti individuali dei singoli non vengono intaccati, ma vengono garantiti e riconosciuti i principi solidaristici insiti nella vita di coppia. Più volte la giurisprudenza di legittimità e di merito ha confermato che, per il solo fatto della convivenza protratta per un determinato numero di anni e pur in assenza di ulteriori manifestazioni di volontà, possono sorgere diritti e doveri reciproci.
  Rispetto al contenuto dei diritti che sorgono automaticamente, come nel caso di malattia o di ricovero, osserva che i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari. In caso di morte del convivente l'altro può decidere della donazione di organi. Si tratta quindi di diritti minimi che non intaccano la sfera di autodeterminazione individuale, ma che danno Pag. 35maggiore valore ad una formazione sociale che ha scelto di non aderire al contratto matrimoniale.
  Ricorda che già oggi molti conviventi ricevono tutela in ambito giurisprudenziale una volta conclusa la convivenza. Nel 2014 la Cassazione ha stabilito che la convivenza more uxorio (che, pur non essendo equiparabile all'istituto del matrimonio, negli ultimi tempi ha guadagnato sempre più tutele dal punto di vista giuridico), essendo per definizione un rapporto tra due individui fondato su doveri morali e materiali, è idonea a generare obbligazioni naturali con le conseguenze giuridiche che ne derivano.
  Rispetto alla questione degli alimenti, di cui al comma 65, sollevata nel corso del dibattito, rileva che non è introdotto alcun obbligo automatico agli alimenti, come risulta dal tenore letterale della disposizione, secondo «il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile» – La legge sancisce la possibilità di ricorrere a questo istituto da parte del partner più debole, ma non vi è alcun automatismo del diritto che sarà sempre vagliato e soppesato da un giudice.
  In relazione alla questione della reversibilità, sottolinea come al Senato sia stata attentamente verificata la copertura finanziaria della disposizione tenendo conto di ben oggettivi dati statistici.
  In merito al tema della filiazione, che è stato l'oggetto principale della gran parte degli interventi critici sul provvedimento, osserva che in realtà questo non lo affronta se non al comma 20, dove una norma di chiusura si limita a prevedere che, non applicandosi la normativa sulle adozioni alle unioni civili, resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione delle norme vigenti. Con riferimento alla cosiddetta gestazione per altri, ritiene che sia necessario un apposito intervento legislativo che modifichi la disciplina delle adozioni o, per meglio dire, la legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita.
  Sulla questione della mancata previsione di una norma sull'obiezione di coscienza, osserva che si tratta di una scelta che spetta al legislatore compiere e che in assenza di una specifica disposizione che la preveda non si potrà invocare la questione di coscienza per non poter compiere un atto doveroso sulla base della legislazione.
  Conclude sottolineando che da parte sua non vi è assolutamente una precostituita volontà di non verificare la fondatezza degli emendamenti che saranno presentati, ma che vi è la volontà di intervenire sulla materia della tutela dei diritti, sulla quale si registra oramai un ritardo di trenta anni da parte del legislatore. Vi è, quindi, la disponibilità a discutere sugli emendamenti, ma anche la consapevolezza che occorre far bene presto e senza ritardo per dare delle risposte che la società civile attende da anni.

  La Sottosegretaria Sesa AMICI ricorda che il Governo nella fase iniziale dell'esame presso il Senato si è tenuto «un passo indietro» sulle proposte di legge d'iniziativa parlamentare, rimettendosi alla Commissione ed all'Assemblea su questioni estremamente delicate che non dovrebbero essere travolte dalla polemica politica. Questo atteggiamento di distacco è venuto meno quando l'ostruzionismo, naturalmente legittimo, ha di fatto paralizzato l'esame parlamentare. In quel momento il Governo, in ragione della rilevanza del provvedimento ai fini della tutela dei diritti civili, ha ritenuto di presentare un maxi emendamento e di porvi la questione di fiducia.
  Sottolinea che da parte del Governo vi è l'interesse di arrivare quanto prima e nel modo migliore possibile, cioè attraverso una condivisione, all'approvazione del provvedimento. Non vi è pertanto alcuna precostituita intenzione di non valutare gli emendamenti che saranno presentati. A suo parere, sarà possibile entrare effettivamente Pag. 36nel merito delle questioni unicamente quando saranno esaminati dalla Commissioni gli emendamenti. In quella occasione il Governo esprimerà i propri pareri.

  Donatella FERRANTI, presidente, secondo quanto stabilito nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi mercoledì 16 marzo, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e fissa alla ore 16 di giovedì 31 marzo prossimo il termine dell'esame degli emendamenti. Avverte che, ai sensi dell'articolo 16, comma 6-bis, la proposta di legge in esame sarà trasmessa al Comitato per la legislazione. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.55.

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