CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 46

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.20.

5-07196 Fabbri: Sull'operatività dell'applicativo informatico SICOGE-FD per la trasmissione telematica degli ordinativi di pagamento alla Banca d'Italia.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Marilena FABBRI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta resa dal Viceministro Casero, riservandosi peraltro di approfondirne più nel dettaglio i contenuti, anche in considerazione della elevata tecnicalità dell'argomento trattato. Esprime comunque apprezzamento per l'impegno manifestato dal Governo al fine di risolvere talune specifiche situazioni operative connesse alle funzionalità dell'applicativo SICOGE-FD, con particolare riguardo alle problematiche segnalate, in relazione alle procedure di inserimento dei dati, dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

5-07866 Moretto: Sulla conversione in euro delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire.

  Il Viceministro Luigi CASERO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Sara MORETTO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dalla risposta resa dal Viceministro Casero, riservandosi peraltro di approfondirne più nel dettaglio i contenuti. Nel segnalare comunque le oggettive difficoltà incontrate dai soggetti interessati all'atto di effettuare la richiesta di conversione anche nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2011 e il 28 febbraio 2012, esprime tuttavia apprezzamento per la disponibilità manifestata dal Governo in ordine ad eventuali ipotesi di modifica dell'attuale quadro legislativo in materia, nonché per l'impegno finalizzato a svolgere approfondimenti giuridici e finanziari in relazione ad ulteriori, eventuali casi oggetto di controversia.

  Rocco PALESE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
Atto n. 276.
(Rilievi alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

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  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto ministeriale in esame reca il regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale ATA della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. Osserva altresì che il testo, formato da 3 articoli e da 5 tabelle (Tab. 1, 2, 3/A, 3/B, 3/C), è corredato di una relazione tecnica che non risulta verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue. Riguardo agli articoli 1 e 2 e alle Tabelle, che prevedono disposizioni sulla consistenza complessiva delle dotazioni organiche, in merito ai profili di quantificazione rileva che il provvedimento fa riferimento a riduzioni di personale ATA relative agli anni 2015 e 2016: tali riduzioni riguardano 2.020 unità, di cui n. 1.165 assistenti amministrativi e n. 855 collaboratori scolastici, con relativi risparmi di spesa pari a euro 16.900.853 nel 2015 e a euro 50.702.559 dal 2016. Peraltro, per poter determinare tali effetti di risparmio, già scontati per i predetti esercizi sulla base della legge n. 190 del 2014, le suindicate riduzioni dovrebbero aver trovato applicazione già dal corrente anno scolastico. Ritiene pertanto necessario chiarire se, tenuto conto della mancata emanazione del provvedimento in esame entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 334, della legge n. 190 del 2014, si sia provveduto all'attivazione della clausola di salvaguardia, ovvero se le riduzioni di personale in oggetto siano di fatto già state applicate per l'anno scolastico in corso, producendo quindi anche per il 2015 gli effetti finanziari sopra indicati (16,9 milioni di minori spese). In quest'ultima ipotesi gli organici previsti per l'anno scolastico in corso dovrebbero già riflettere le riduzioni disciplinate dal presente decreto. In proposito, ritiene che andrebbero comunque acquisiti elementi di valutazione anche in relazione al coordinamento del decreto in esame con lo «Schema di decreto interministeriale organici ATA a.s. 2015-2016 – luglio 2015». Infatti, in base a tale schema di decreto, la consistenza organica complessiva per l'anno scolastico 2015/2016 risulta pari a 203.563 unità, di cui 46.822 assistenti amministrativi e 131.143 collaboratori scolastici. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento in esame, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è determinata secondo i parametri di calcolo contenuti nelle tabelle allegate al provvedimento medesimo. Peraltro dall'applicazione di tali parametri, tenuto conto del numero di istituti indicati dalla relazione tecnica, risulterebbe una dotazione differente da quella riportata nel predetto schema di decreto interministeriale, riferito anch'esso all'anno scolastico 2015-2016. Pertanto, considera opportuno un chiarimento al fine di individuare le consistenze organiche sulla cui base sono stati calcolati i risparmi da conseguire in coerenza con la legge n. 190 del 2014. Infine, con specifico riferimento alle Tabelle previste dal provvedimento e ai relativi prospetti analitici riportati nella relazione tecnica, evidenzia l'opportunità di acquisire chiarimenti in ordine al seguente punto: nel prospetto 3, concernente la riduzione di assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, viene indicato un numero di scuole con oltre 1900 alunni pari a 75, mentre l'analogo prospetto 8, riferito alla riduzione dei collaboratori scolastici nella stessa tipologia di istituti, considera un numero di scuole con oltre 1900 alunni pari a 3.

  Il Viceministro Luigi CASERO precisa che le riduzioni dei posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico sono state già effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16 mediante lo schema di decreto interministeriale annuale sulle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2015/16 e pertanto non si rende necessaria l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge di stabilità 2014.
  Osserva, altresì, che in merito alla consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA, l'applicazione delle tabelle di calcolo dell'organico Pag. 48di istituto non può non tener conto di parametri ulteriori rispetto al solo criterio del numero degli alunni, come peraltro puntualmente previsto nelle note delle rispettive tabelle, quali ad esempio il numero di plessi e di sezioni staccate, classi a tempo pieno per infanzia e primaria, o classi a tempo prolungato per il primo grado.
  Chiarisce, infine, che la relazione tecnica, al prospetto 3 recante la riduzione degli assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, indica erroneamente che il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni sia pari a 75, mentre in realtà, come correttamente indicato nell'analogo prospetto 8 della medesima relazione tecnica, il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni risulta pari a 3.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 (atto n. 276);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    le riduzioni dei posti di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico sono state già effettuate nel corrente anno scolastico 2015/16 mediante lo schema di decreto interministeriale annuale sulle dotazioni organiche dell'anno scolastico 2015/16 e pertanto non si rende necessaria l'applicazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 1, comma 336, della legge di stabilità 2014;
    in merito alla consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA, l'applicazione delle tabelle di calcolo dell'organico di istituto non può non tener conto di parametri ulteriori rispetto al solo criterio del numero degli alunni, come peraltro puntualmente previsto nelle note delle rispettive tabelle, quali ad esempio il numero di plessi e di sezioni staccate, classi a tempo pieno per infanzia e primaria, o classi a tempo prolungato per il primo grado;
    la relazione tecnica, al prospetto 3 recante la riduzione degli assistenti amministrativi negli istituti tecnici, professionali e licei artistici, indica erroneamente che il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni sia pari a 75, mentre in realtà, come correttamente indicato nell'analogo prospetto 8 della medesima relazione tecnica, il numero di istituti tecnici, professionali e licei artistici con oltre 1.900 alunni risulta pari a 3;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto ministeriale».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.
(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

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  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 114 del 2015 (legge di delegazione europea 2014), reca l'attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. In particolare, il provvedimento, corredato di relazione tecnica, apporta modificazioni al vigente decreto legislativo n. 194 del 2007 in materia di compatibilità elettromagnetica. Esaminando le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica e illustrando gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica degli effetti finanziari, evidenzia quanto segue. In merito ai profili di quantificazione, evidenzia in primo luogo che l'articolo 3 reca un'apposita clausola di neutralità finanziaria, in base alla quale dal provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvederanno ai necessari adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'attività di controllo sugli organismi notificati (articolo 1, lettera v)) si prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia). La relazione tecnica precisa in proposito che l'avvalimento è oggetto di apposita Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e Accredia nel 2011 e che la citata Convenzione prevede che, per l'attività di accreditamento, Accredia applichi il proprio tariffario. Al riguardo, ritiene opportuno chiarire se la Convenzione includa anche le richiamate attività di controllo, di cui all'articolo 1, lettera v), in esame, e se anche queste ultime possano quindi essere assicurate ad invarianza di oneri. Con specifico riferimento all'attività di controllo alle frontiere esterne, le norme (articolo 1, lettera e)) prevedono che questa sia esercitata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Prende atto delle considerazioni svolte dalla relazione tecnica, in base alle quali le attività in questione dovrebbero essere svolte dall'Agenzia con le risorse generali destinate alle spese di personale e di funzionamento, risorse già stanziate sulla base dei compiti attualmente svolti dall'Agenzia. Ritiene quindi che andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la capienza dei predetti stanziamenti rispetto alle attività indicate dal provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO precisa che la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia), in materia di compatibilità elettromagnetica, include anche i compiti di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 194 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento.
  Chiarisce, inoltre, che le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

  Gianfranco LIBRANDI (SCpI), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (atto n. 271);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la Convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e l'ente nazionale italiano di accreditamento (Accredia), Pag. 50in materia di compatibilità elettromagnetica, include anche i compiti di valutazione della conformità di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 194 del 2007, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera v), del presente provvedimento;
    le risorse già stanziate per spese di personale e di funzionamento risultano capienti anche ai fini dello svolgimento, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dell'attività di controllo alle frontiere esterne, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e);

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE, indi del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.40.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologica, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.
C. 2004.
(Parere alla III Commissione).
  (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 novembre 2015.

  Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, formula la seguente nuova proposta di parere, aggiornata rispetto a quella illustrata nella seduta del 19 novembre 2015, che tiene necessariamente conto dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2015 e dell'approvazione, con l'ultima legge di stabilità, dei fondi speciali riferiti al bilancio triennale 2016-2018:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2004, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011;
   preso atto della relazione tecnica depositata agli atti della Commissione dal rappresentante del Governo il 14 ottobre 2015, da cui si evince che:
    appare necessario modificare la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3 per aggiornare l'entità degli oneri e l'autorizzazione di spesa al triennio in corso, facendo riferimento ai fondi speciali di parte corrente relativi al bilancio triennale 2016-2018;
    al predetto articolo 3 appare altresì necessario aggiornare la clausola di salvaguardia di cui al comma 2, individuando puntualmente le missioni e i programmi degli stati di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale oggetto di riduzione in caso di attivazione della stessa clausola di salvaguardia;
    al medesimo articolo 3 appare inoltre necessario inserire la corretta denominazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

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  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3, sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma di spesa «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e i programmi «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma «Promozione del Sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

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  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.
C. 3459 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che, in base a quanto indicato dalla relazione tecnica, gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo in esame sono esclusivamente riferiti alle spese di missione. Sul punto non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. Rileva peraltro che l'Accordo in esame, diversamente da quanto previsto in trattati di contenuto analogo, non reca un'espressa disposizione finanziaria che disciplini l'imputazione alle Parti delle spese connesse alla sua applicazione. Ritiene che andrebbe quindi acquisita una conferma dal Governo in merito all'assenza di oneri con riferimento alla partecipazione di personale militare somalo alle riunioni operative che si dovranno svolgere in Italia. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il provvedimento in esame risulta comunque incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, osserva che la clausola di copertura finanziaria – che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può tuttavia intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 2, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni dianzi formulate.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la partecipazione di personale militare somalo alle visite ufficiali e agli incontri operativi che dovranno svolgersi in Italia una volta ogni due anni, in applicazione di quanto previsto dal capitolo II, comma 1, lettera a) e d) dell'Accordo in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, nel caso di invio di delegazioni, Pag. 53e in assenza di specifica disposizione pattizia, si applica il regime consuetudinario di ripartizione delle spese che prevede che la Parte inviante sostenga tutti gli oneri connessi alla missione del proprio personale nel Paese ricevente (spese di viaggio, vitto e alloggio, eventuali indennità di missione), sulla base del principio di reciprocità.
  Chiarisce, inoltre, che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017.
  Evidenzia, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la partecipazione di personale militare somalo alle visite ufficiali e agli incontri operativi che dovranno svolgersi in Italia una volta ogni due anni, in applicazione di quanto previsto dal capitolo II, comma 1, lettera a) e d) dell'Accordo in oggetto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, nel caso di invio di delegazioni, e in assenza di specifica disposizione pattizia, si applica il regime consuetudinario di ripartizione delle spese che prevede che la Parte inviante sostenga tutti gli oneri connessi alla missione del proprio personale nel Paese ricevente (spese di viaggio, vitto e alloggio, eventuali indennità di missione), sulla base del principio di reciprocità;
    la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1- che pone gli oneri, valutati in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al bilancio triennale 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 54

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, evidenzia, in merito ai profili di quantificazione, che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, alla luce delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo. In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che il provvedimento in esame, già approvato dal Senato, risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Ciò premesso osserva che, in considerazione dell'avvenuta approvazione del provvedimento da parte del Senato e dei tempi ancora necessari alla entrata in vigore dell'Accordo, la clausola di copertura finanziaria – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può tuttavia intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017. Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, ritiene opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Segnala, infine, che l'articolo 4 reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo – ad esclusione di quelli di cui all'articolo 4, lettera b), per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni dianzi formulate –, nonché l'esplicita previsione per cui agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo medesimo, recante disposizioni volte a disciplinare l'eventuale risarcimento dei danni occorsi, si farà comunque fronte tramite apposito provvedimento legislativo.

  Il Viceministro Luigi CASERO segnala che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017.
  Assicura, infine, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3461 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012;Pag. 55
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1 – che pone gli oneri, valutati in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dal 2015, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale riferito al triennio di bilancio 2015-2017 – può intendersi correttamente formulata, nel presupposto che il primo incontro nel Paese estero tra le delegazioni delle due Parti contraenti nell'ambito della cooperazione in materia di difesa avvenga nel 2017;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
C. 3057 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e una condizione – Parere su emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta di ieri, ed avvia l'esame delle proposte emendative ad esso riferite.

  Il Viceministro Luigi CASERO fornisce i chiarimenti richiesti in merito ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, alcuni dei quali peraltro già contenuti, sia pure con riferimento ad una precedente formulazione del testo, nella documentazione depositata nella seduta dello scorso 10 marzo.
  Ciò premesso, osserva che al comma 2 dell'articolo 8 appare necessario riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  Fa presente inoltre che all'articolo 9, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del comma 1, appare necessario precisare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve garantire che, nell'ambito delle ore destinate all'informazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2005, un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
  Rileva che al medesimo articolo 9 appare altresì necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dello stesso articolo, che prevedono campagne di informazione e iniziative educative in tema di riduzione degli sprechi alimentari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni statali interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Assicura inoltre che le attività previste all'articolo 9, recante disposizioni in materia di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi, e specificamente le campagne informative Pag. 56volte a incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Chiarisce che l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 11, comma 3, non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  Specifica che, per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, appare opportuno, dal punto di vista formale, riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639.
  Assicura inoltre che l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a carico del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è posto l'onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, presenta le occorrenti disponibilità.
  Rileva altresì la necessità di modificare l'articolo 12, comma 3, sia precisando che la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale si riferisce alle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, sia inserendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Con specifico riferimento alle questioni relative alle disposizioni di cui all'articolo 16, segnala la necessità di riformulare il comma 1 del citato articolo, che prevede la comunicazione con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi della Guardia di finanza competente delle cessioni gratuite effettuate, in coerenza con la disciplina vigente, in termini generali, facendo riferimento ai «beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari», anziché alle sole «eccedenze alimentari gratuitamente cedute».
  Al medesimo 16, comma 1, ritiene altresì opportuno riferire il valore delle cessioni gratuite di beni al di sotto del quale può non essere inviata con modalità telematica agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti la comunicazione di cui al medesimo articolo 16, al complesso delle cessioni effettuate nel corso del mese in cui la comunicazione dovrebbe effettuarsi, al fine di non attenuare il regime dei controlli dell'amministrazione finanziaria connesso alle comunicazioni medesime.
  Ritiene altresì necessario, all'articolo 16, comma 5, lettera a), riformulare il numero 1), in modo da estendere la disciplina vigente che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi le cessioni gratuite di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici ad enti pubblici, enti con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, ai soli prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro da individuare, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica.
  Segnala analogamente la necessità, all'articolo 16, comma 6, lettera a), di specificare che gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro debbano essere individuati, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica.
  Evidenzia infine la necessità, all'articolo 16, di sopprimere il comma 7, volto Pag. 57ad esentare dall'IVA le operazioni permutative relative alle cessioni di prodotti alimentari trasformati, poiché l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA si giustifica per le derrate alimentari che non sono più commercializzabili, che vengono quindi assimilate a quelle distrutte dall'impresa cedente, mentre la stessa esclusione non si giustifica per prodotti che vengono assoggettati ad un processo di trasformazione ed in tal modo recuperati.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 3057 e abb.-A, recante Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1, nonché gli emendamenti 9.100 e 18.100 della Commissione;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    al comma 2 dell'articolo 8 appare necessario riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al Tavolo permanente di coordinamento conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati;
    all'articolo 9, al fine di assicurare la neutralità finanziaria del comma 1, appare necessario precisare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale deve garantire che, nell'ambito delle ore destinate all'informazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2005, un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere;
    al medesimo articolo 9 appare necessario aggiungere un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 dello stesso articolo, che prevedono campagne di informazione e iniziative educative in tema di riduzione degli sprechi alimentari, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni statali interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;
    le attività previste all'articolo 9, recante disposizioni in materia di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi, e specificamente le campagne informative volte a incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, saranno svolte dalle amministrazioni interessate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    all'articolo 11, comma 3, l'utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica non è suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso;
    per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, appare opportuno, dal punto di vista formale, riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639;
    l'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a carico del quale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, è posto l'onere, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e Pag. 58per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, presenta le occorrenti disponibilità;
    appare necessario modificare l'articolo 12, comma 3, sia precisando che la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale si riferisce alle proiezioni per gli anni 2017 e 2018, sia inserendo l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio;
    l'articolo 16, comma 1, che prevede la comunicazione con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi della Guardia di finanza competente delle cessioni gratuite effettuate, deve essere formulato, in coerenza con la disciplina vigente, in termini generali, facendo riferimento ai «beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari», anziché alle sole «eccedenze alimentari gratuitamente cedute»;
    all'articolo 16, comma 1, appare opportuno riferire il valore delle cessioni gratuite di beni al di sotto del quale può non essere inviata con modalità telematica agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti la comunicazione di cui all'articolo 16, al complesso delle cessioni effettuate nel corso del mese in cui la comunicazione dovrebbe effettuarsi, al fine di non attenuare il regime dei controlli dell'amministrazione finanziaria connesso alle comunicazioni medesime;
    all'articolo 16, comma 5, lettera a), appare necessario riformulare il numero 1), in modo da estendere la disciplina vigente che esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi le cessioni gratuite di derrate alimentari e di prodotti farmaceutici ad enti pubblici, enti con finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione studio o ricerca scientifica ed alle ONLUS, ai soli prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro da individuare, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica;
    all'articolo 16, comma 6, lettera a), analogamente appare necessario specificare che gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro debbano essere individuati, senza nuovi o maggiori oneri, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento, in modo da escludere che possano verificarsi effetti negativi per la finanza pubblica;
    all'articolo 16 appare necessario sopprimere il comma 7, volto ad esentare dall'IVA le operazioni permutative relative alle cessioni di prodotti alimentari trasformati, poiché l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA si giustifica per le derrate alimentari che non sono più commercializzabili, che vengono quindi assimilate a quelle distrutte dall'impresa cedente, mentre la stessa esclusione non si giustifica per prodotti che vengono assoggettati ad un processo di trasformazione ed in tal modo recuperati,

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 8 sostituire il comma 2 con il seguente: 2. La partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
   All'articolo 9 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo Pag. 5945, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.
   All'articolo 9, dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
   All'articolo 11, comma 3, sostituire le parole: del Fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della citata legge n. 208 del 2015 con le seguenti: della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
   All'articolo 12, comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 12, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute con le seguenti: dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari;
    al comma 5, lettera a), numero 1), dopo le parole: altri prodotti aggiungere le seguenti:, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;
    al comma 6, lettera a), sostituire le parole: gli altri prodotti con le seguenti: altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;
    dopo il comma 6 inserire il seguente: 6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dalla presente legge.;
    sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del medesimo articolo 16 con la seguente: Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale;

  e, con la seguente condizione:
   all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: qualora il valore dei beni fino alla fine, con le seguenti: qualora il valore complessivo dei beni gratuitamente ceduti nel corso del medesimo mese non sia superiore a 15.000 euro.».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 60

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti nonché gli ulteriori emendamenti 9.100 e 18.100 della Commissione. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
  Grillo 3.64, Zolezzi 3.65, 3.66 e 3.67, che incrementano di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018, per varie finalità, il Fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca per l'anno 2016 le necessarie disponibilità;
  Marazziti 11.51, che prevede, tra l'altro, che le erogazioni liberali in denaro al Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concernente le fattispecie di oneri sostenuti dai contribuenti che possono essere detratti, per una percentuale pari al 19 per cento, dall'imposta lorda, senza tuttavia individuare alcuna forma di copertura finanziaria;
  Lupi 16.61, che è volta sostanzialmente a confermare, ampliandone peraltro l'ambito di applicazione, la previsione di cui al comma 7 dell'articolo 16, che appare suscettibile di comportare una riduzione di gettito per cui non si prevede la necessaria copertura finanziaria. La proposta emendativa è inoltre incompatibile con una delle condizioni ex articolo 81 della Costituzione contenute nel parere sul testo del provvedimento in esame.

  Ritiene, inoltre, opportuno acquisire l'avviso del Governo sulle seguenti proposte emendative:
  Silvia Giordano 2.53 e 6.52, Colonnese 7.52, Nicchi 7.53, che prevedono l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un elenco nel quale siano iscritti gli enti privati qualificati come soggetti cessionari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo confermi che all'attuazione delle proposte emendative possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  Vignaroli 3.10, Brignone 3.58, Nicchi 3.68 e Rondini 4.50, che prevedono che le cessioni gratuite di eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore abbiano carattere obbligatorio anziché facoltativo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative, posto che le stesse appaiono suscettibili di ampliare il numero di cessioni gratuite di eccedenze alimentari per le quali è prevista l'esenzione IVA di cui all'articolo 16;
  Brignone 3.18, che prevede la registrazione annuale presso le amministrazioni comunali, quale condizione legittimante allo svolgimento di determinate attività da parte dei soggetti cessionari, pena l'applicazione di sanzioni amministrative. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  Nicchi 8.051, che prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con l'ISTAT, individui modalità uniformi a livello nazionale di quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione di beni alimentari invenduti. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  Brignone 9.56, che prevede che gli accordi o i protocolli d'intesa stipulati dalle regioni per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti Pag. 61a ridurre lo spreco di cibo nonché per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili realizzati in materiale riciclabile abbiano carattere obbligatorio anziché facoltativo. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proposta emendativa;
  Faenzi 9.57, che prevede l'introduzione, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, nelle scuole di ogni ordine e grado del codici di educazione alimentare, finalizzato a promuovere la conoscenza dei modelli di consumo alimentare sani. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  Cimbro 9.61, che è volta a prevedere che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuove, nell'ambito delle azioni volte a ridurre gli sprechi alimentari, lo sviluppo dei sistemi agroalimentari locali e sostenibili. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
  Moretto 11.52, che è volta a prevedere che, nell'ambito dei bandi di gara relativi al Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 sia consentito il rimborso forfettario delle spese sostenute dalle organizzazioni caritatevoli per un importo non superiore al 5 per cento del valore dei prodotti assegnati agli stessi enti, senza tuttavia individuare alcuna forma di copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa;
  Rondini 11.53, che eleva da 1 a 2 milioni la dotazione per gli anni 2016-2018 del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere mediante riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa, che non reca la puntuale indicazione delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione;
  Rondini 11.54, che eleva da 1 a 2 milioni di euro la dotazione per gli anni 2016-2018 del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere per l'anno 2016, pari ad 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalla proposta emendativa a far fronte al maggior onere da essa recato per il 2016, anche tenuto conto di eventuali interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondi in parola;
  identici Rondini 11.55 e Russo 11.56, che elevano da 1 a 2 milioni la dotazione annuale del Fondo da istituire presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del presente provvedimento, provvedendo alla copertura del maggior onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, e del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura finanziaria individuata dalle proposte emendative a far fronte al Pag. 62maggior onere da esse recate, anche tenuto conto di eventuali interventi già programmati a valere sulle risorse dei Fondi citati;
  Lorefice 11.64, che prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Statistica, individua a livello nazionale modalità uniformi di acquisizione, quantificazione, rendicontazione e monitoraggio dei dati relativi alla donazione dei beni alimentari invenduti con indicazione dei soggetti della filiera obbligati a fornire le informazioni delle cessioni, rendendo pubbliche le informazioni attraverso l'istituzione di una banca dati. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della proposta emendativa possa farsi fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo all'istituzione della banca dati;
  Nicchi 15.050, che è volto a prevedere, tra l'altro, che i comuni, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e destinati alla loro cessione gratuita. Viene inoltre previsto lo stanziamento, quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero, di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo ISPE. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica e se il Fondo ISPE presenti le necessarie disponibilità;
  Fiorio 16.58, che è volta ad estendere l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA delle cessioni gratuite effettuate ai sensi dell'articolo 6, comma 15, della legge n. 133 del 1999. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari della proposta emendativa, posto che le stesse ampliano l'ambito delle cessioni gratuite per le quali è prevista l'esenzione IVA;
  Russo 17.50, 17.51, che riducono l'eventuale eccedenza del limite di spesa annuale del personale comunale di un importo corrispondente a quello risultante dalla riduzione della TARI disposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 17. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare eventuali effetti negativi per la finanza pubblica.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, mentre esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.53, 3.10, 3.18, 3.58, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68, 4.50, 6.52, 7.52, 7.53, 9.56, 9.57, 9.61, 11.51, 11.52, 11.53, 11.54, 11.55, 11.56, 11.64, 16.58, 16.61, 17.50, 17.51 e sugli articoli aggiuntivi 8.051 e 15.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 Marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 264.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 265.
(Esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA (PD), presidente e relatore, in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto del Governo n. 264) osserva preliminarmente che esso dà attuazione alla delega contenuta nell'articolo 1 della legge n. 89 del 2014 che, intervenendo con riferimento alla delega per il completamento della riforma del bilancio dello Stato prevista dall'articolo 40, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, il cui termine di esercizio – originariamente fissato in due anni dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 196 del 2009, vale a dire entro il 1o gennaio 2012, poi posposto di due anni – era scaduto al 1o gennaio 2014, ne ha stabilito un nuovo termine di attuazione alla data del 31 dicembre 2015. Nel contempo la citata legge n. 89 ha anche rinnovato la delega, senza tuttavia intervenire sui principi e criteri direttivi della stessa, per i quali ha rinviato in toto a quelli già dettati dall'articolo 40, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Il termine del 31 dicembre 2015 per l'esercizio della delega è stato da ultimo prorogato al 15 febbraio 2016 ad opera della legge n. 9 del 2016, ma, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 89, qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente – come nel caso dello schema di decreto in esame, trasmesso alle Camere il 15 febbraio 2016 – il termine medesimo è prorogato di novanta giorni. Il provvedimento reca un consistente intervento normativo incentrato principalmente sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, cui, oltre a numerose modifiche ed integrazioni all'attuale testo, vengono aggiunti ulteriori dieci articoli. I principali obiettivi del provvedimento possono riassuntivamente ricondursi:
   alla revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato, intervenendo in particolare sull'attuale articolo 21 della legge di contabilità, nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;
   nella introduzione, in sostituzione degli attuali capitoli, delle azioni quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di bilancio – che a loro volta possono essere ripartite in articoli – ai fini della gestione e rendicontazione. Le azioni, sulla cui base dovrà essere predisposto il bilancio previsionale 2017, ai fini di una loro successiva entrata a regime, potranno contenere spese di natura economica diversa, ad eccezione di quelle di personale;Pag. 64
   alla modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, in sede previsionale, nonché di quelle allegate al rendiconto, che per le entrate espongono le risultanze della gestione e per la spesa sono articolate per missioni e programmi, in parallelo con quelle esposte nel bilancio di previsione. Queste ultime dovranno tra l'altro indicare per ciascuna azione le risorse finanziarie per il triennio di riferimento;
   nel riordino delle appendici e degli allegati al bilancio dello Stato, che verranno ora a ricomprendere anche i principi contabili generali, definiti in conformità a quelli già previsti per le amministrazioni statali dal decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei bilanci; nell'aggiornamento, poi, delle modalità di programmazione delle risorse finanziarie, anche prevedendo più stringenti vincoli;
   nella definizione degli obiettivi di spesa di ciascun Ministero mediante appositi accordi tra il ministro dell'economia e gli altri ministri di spesa ed un processo più sistematico di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di spesa;
   nell'ampliamento, rispetto a quanto attualmente previsto nella legge di contabilità, della flessibilità di bilancio, sia in fase di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, prevedendosi, ad esempio, che l'ambito applicativo delle rimodulazioni, ora limitato alle spese di fabbisogno, sia esteso a tutte le tipologie di spesa salvo quelle predeterminate per legge; nell'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;
   nella modifica delle disposizioni inerenti la disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria;
   nell'introduzione del bilancio di genere, mediante l'avvio da parte della ragioneria Generale dello Stato di un'apposita sperimentazione in tal senso.

  Gli articoli da 1 a 3 dello schema in esame recano numerose modifiche agli articoli della legge di contabilità n. 196 del 2009 che disciplinano il bilancio di previsione dello Stato – in particolare gli articoli 21 e 25 – ai fini del completamento della riforma in senso funzionale della struttura del bilancio dello Stato, organizzata per missioni e programmi, provvedendo, in sostanza: – alla ridefinizione dei programmi di spesa al fine di rendere più stringente il collegamento tra le risorse stanziate e le funzioni perseguite; – all'introduzione delle azioni in luogo dei capitoli, quali ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa ed unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione delle risorse dedicate, nell'ambito di un programma, al raggiungimento di una stessa finalità; – a snellire il processo di composizione e di definizione dei documenti di bilancio e di rendiconto, attraverso il riordino degli elementi conoscitivi, delle appendici e degli allegati del bilancio dello Stato.
  In particolare, l'articolo 1 interviene sulla definizione dei programmi di spesa del bilancio dello Stato, in attuazione dei principi di delega enunciati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 196, al fine di rafforzare la funzione allocativa delle risorse in relazione alle funzioni principali e agli obiettivi generali perseguiti attraverso la spesa pubblica, sia nella fase di decisione sia in quella di rendicontazione del bilancio dello Stato, stabilendo altresì una piena corrispondenza tra le risorse e il livello amministrativo/responsabile.
  A tal fine, modificando in più parti l'articolo 21 della legge n. 196 del 2009 che disciplina il bilancio di previsione, l'articolo 1:
   integra la definizione di «programmi di spesa» – intesi quali intesi quali aggregati Pag. 65diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 – precisando, in linea con i criteri di delega, che gli stessi costituiscono aggregati omogenei con riferimento ai risultati da perseguire in termini di prodotti e servizi finali, diretti al perseguimento degli obiettivi delle missioni medesime (lettera a)). L'obiettivo è quello di precisare i contenuti del programma allo scopo di rendere più omogenee le attività ivi comprese in termini di prodotti e servizi finali, garantendo una più chiara relazione tra le unità di voto (i programmi appunto) e le funzioni svolte dalle Amministrazioni;
   introduce norme volte ad assicurare l'affidamento di ciascun programma a un unico centro di responsabilità amministrativa, stabilendo che tale principio costituisce per le amministrazioni criterio di riferimento per avviare i processi di riorganizzazione necessari per assicurare la significatività dei programmi del bilancio (lettera c) del nuovo comma 2-bis all'articolo 21);
   interviene in materia di revisione degli stanziamenti iscritti in ciascun programma e delle relative autorizzazioni legislative, prevedendo che questa avvenga annualmente con il disegno di legge di bilancio anche tramite riallocazione dei programmi tra amministrazioni, sulla base delle rispettive competenze (lettera c) del nuovo comma 2-ter dell'articolo 21).

  Con l'articolo 1 si provvede inoltre a ridefinire la classificazione delle spese iscritte nell'ambito dei programmi in base alla loro natura – cui si collega il grado di flessibilità e di manovrabilità della spesa stessa – superando l'attuale ripartizione delle spese in «rimodulabili» e «non rimodulabili», a loro volta ulteriormente ripartite al loro interno, introdotta dalla legge n. 196, in favore di una classificazione che distingue direttamente su un unico livello le spese in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno, a seconda della natura dell'autorizzazione di spesa sottostante, al fine di consentire maggiore flessibilità alle amministrazioni. A tal fine, sono riformulati i commi 4 e 5 dell'articolo 21 e soppressi i commi 6 e 7 (lettere d), e) ed f) dell'articolo in esame).
  In particolare, il comma 5 viene riformulato nel senso di prevedere che nell'ambito di ciascun programma le spese si ripartiscono in:
   oneri inderogabili, in quanto spese vincolate a particolari meccanismi o parametri che ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi. Rientrano tra gli oneri inderogabili le cosiddette spese obbligatorie, ossia quelle relative al pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, le spese per interessi passivi, quelle derivanti da obblighi comunitari e internazionali, le spese per ammortamento di mutui, nonché quelle così identificate per espressa disposizione normativa;
   fattori legislativi, ossia le spese autorizzate da espressa disposizione legislativa che ne determina l'importo, considerato quale limite massimo di spesa, e il periodo di iscrizione in bilancio;

  spese di adeguamento al fabbisogno, ossia spese diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), quantificate tenendo conto delle esigenze delle amministrazioni.

  La nuova ripartizione delle spese definita nel comma 5, rispecchia, nella sostanza, i contenuti della attuale classificazione delle spese tra rimodulabili e non rimodulabili, posto che attualmente la spesa rimodulabile coincide in pratica con quella classificata come fattore legislativo e adeguamento al fabbisogno e quella non rimodulabile con gli oneri inderogabili, in base alle definizioni contenute nei commi 6 e 7 dell'articolo 21, di cui si propone la soppressione.
  Viene riformulato altresì il comma 4 dell'articolo 21, al fine di prevedere che in appositi allegati agli stati di previsione della spesa venga data indicazione, per ciascun programma, azione, natura economica Pag. 66e – nelle more dell'adozione delle azioni quali unità gestionali di bilancio – capitolo, non più della quota rimodulabile o non rimodulabile delle spese del programma bensì della sola quota delle spese di fattore legislativo di cui al comma 5, lettera b).
  Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 21 – di cui alle lettere da g) a l) dell'articolo in esame – alcune delle quale funzionali a garantire il coordinamento del testo con le modifiche sopra descritte, sono finalizzate a snellire il documento di bilancio eliminando alcuni elementi informativi.
  L'articolo 2 dello schema disciplina l'introduzione delle azioni, quale ulteriore articolazione di dettaglio dei programmi di spesa, destinate a costituire, in prospettiva, le unità elementari del bilancio dello Stato anche ai fini gestionali e di rendicontazione, in sostituzione degli attuali capitoli (commi 1-3). In relazione alla nuova struttura del bilancio e all'introduzione delle azioni, si rivede altresì la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato (commi 4-7).
  In linea con i suddetti principi di delega, l'articolo 2 provvede innanzitutto a modificare in più parti l'articolo 25 della legge di contabilità, ridefinendo la classificazione contabile delle voci di spesa del bilancio dello Stato nella prospettiva del superamento dei capitoli in favore delle azioni, come unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione (comma 1). Più in particolare, le modifiche sono volte ad introdurre nell'articolo 25 il termine di «unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione» in luogo di «capitoli di spesa», quale terminologia applicabile sia al caso attuale in cui il capitolo di spesa continua ancora a rappresentare l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione, sia in prospettiva quando tale unità potrà essere rappresentata dall'azione.
  La nuova esposizione delle voci di bilancio rifletterà dunque la seguente classificazione di tre livelli: missioni, che, in base alla definizione fornita dall'articolo 21, comma 2, rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici della spesa; programmi, ossia le unità di voto parlamentare, definiti dall'articolo 21, comma 2, quali aggregati finalizzati al perseguimento degli obiettivi indicati nell'ambito delle missioni, suddivisi in azioni (in luogo degli attuali «macroaggregati» per tipologie di spesa); unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione (in luogo dei capitoli), classificate secondo il contenuto economico e funzionale, eventualmente ripartite in articoli (i quali, in analogia con quanto ora previsto per i capitoli, corrisponderebbero agli attuali piani di gestione).
  Nella sostanza, in base alla suddetta nuova articolazione delle voci di spesa di bilancio, il termine «macroaggregati», quale elemento rappresentativo di aggregazioni di spese all'interno del programma, viene sostituito con il termine «azioni» in coerenza con il modo in cui le azioni stesse sono definite quali componenti del programma.
  Soltanto in un secondo momento, le azioni costituiranno le unità elementari di riferimento ai fini della gestione e della rendicontazione. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in relazione ad una Relazione predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all'efficacia delle azioni nell'esercizio 2017, che sarà presentata al Parlamento in sede di rendiconto. Con successivo decreto del Ministro dell'economia sarà individuato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare del bilancio (cfr. comma 8 del nuovo articolo 25-bis).
  Il comma 2 dell'articolo 2 introduce il nuovo articolo 25-bis nella legge n. 196, finalizzato a dare definizione delle azioni e alla loro concreta introduzione nel bilancio dello Stato, a partire dal 1o gennaio 2017, mediante un processo graduale. In particolare, l'articolo 25-bis fissa la suddivisione dei programmi in azioni a partire dal 1o gennaio 2017. Dal momento che i programmi costituiscono aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni e che le stesse missioni rappresentano le funzioni principali Pag. 67e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa (articolo 21, comma 2, legge n. 196 del 2009), dal punto di vista sostanziale le azioni costituiscono aggregati di maggiore dettaglio dei programmi medesimi, rappresentativi della finalità della spesa individuata, in termini più generali, a livello di programma (commi 1 e 2 dell'articolo 25-bis).
  Le azioni sono definite come entità individuate sulla base delle seguenti caratteristiche (comma 3): raggruppano le risorse finanziarie dedicate al raggiungimento di una stessa finalità; migliorano l'informazione sulle finalità cui sono destinate le risorse finanziarie del programma; corrispondono a insiemi omogenei di autorizzazioni di spesa, sotto il profilo delle finalità; sono significative sotto il profilo finanziario e, quanto più possibile, stabili.
  L'individuazione delle azioni è rimessa ad un apposito decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui allo schema in esame (comma 6 dell'articolo 25-bis e comma 3 dell'articolo 2 dello schema). La Relazione illustrativa sottolinea come l'individuazione delle azioni avrà come punto di partenza i risultati delle sperimentazioni condotte dalla Ragioneria generale dello Stato su questa materia, in condivisione con le amministrazioni interessate.
  Raggruppando tutte le risorse finanziarie destinate ad una medesima finalità, le azioni di possono contenere spese di natura economica differente. L'unica eccezione è costituita dalle spese di personale che, ai fini della gestione e della rendicontazione, vengono raggruppate in un'unica apposita azione all'interno di ciascun programma (comma 4).
  La disponibilità di informazioni dettagliate sulla natura economica della spesa nell'ambito delle azioni sarebbe assicurata dal piano dei conti «integrato», la cui definizione è disciplinata dal successivo articolo 38-ter della legge di contabilità, inserito dall'articolo 8 del presente schema (comma 5).
  L'introduzione delle azioni comporta un ampio rifacimento di tutti i sistemi informativi delle istituzioni competenti in materia di formazione, gestione e rendicontazione del bilancio dello Stato. Per tale ragione, nelle more di tale passaggio l'unità di riferimento per la gestione e la rendicontazione resta il capitolo di spesa e le sue eventuali articolazioni in piani gestionali (comma 7).
  Come precisato nella Relazione illustrativa, in un primo tempo, sicuramente nel 2017, i sistemi informativi consentiranno, dunque, la coesistenza delle azioni insieme ai preesistenti capitoli di spesa. Il definitivo passaggio all'adozione delle azioni sarà valutato in base alla Relazione relativa all'efficacia dell'introduzione delle azioni che dovrà essere predisposta dal MEF – Ragioneria generale dello Stato, di intesa con la Corte dei conti, con riferimento all'esercizio 2017, presentata in sede di rendiconto 2017. Sulla base dei risultati forniti nella Relazione, stante il completamento dell'adeguamento dei sistemi informativi, con decreto del Ministro dell'economia verrà fissato l'esercizio finanziario a partire dal quale le azioni costituiranno l'unità elementare di riferimento per la gestione e la rendicontazione in sostituzione dei capitoli (comma 8).
  In considerazione della rilevanza del decreto in esame, che mette a regime la struttura delle azioni quali unità di gestione e rendicontazione del bilancio, rileva che si potrebbe valutare l'opportunità che il decreto medesimo sia sottoposto a parere parlamentare.
  I commi 4 e seguenti dell'articolo 2 sono finalizzati a modificare la struttura della Nota integrativa al bilancio di previsione e al rendiconto dello Stato in relazione alla nuova struttura del bilancio articolata, per le spese, nel nuovo livello costituito dalle azioni, in luogo dei macroaggregati.
  L'articolo 3 è volto a semplificare i documenti di bilancio e di rendiconto, ristrutturandone la composizione con riferimento ai numerosi allegati e appendici che costituiscono attualmente parte integrante dei relativi disegni di legge.Pag. 68
  Gli articoli da 4 a 6 introducono, in attuazione dei principi di delega enunciati alle lettere g), h), i) dell'articolo 40, comma 2, della legge n. 196, innovazioni rilevanti in relazione alla programmazione delle risorse e al monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa, ampliando al contempo i margini di flessibilità di bilancio, sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, funzionali a consentire alle amministrazioni una migliore allocazione e programmazione delle risorse ed una maggiore tempestività nei pagamenti.
  In particolare, l'articolo 4 dello schema di decreto introduce nella legge di contabilità, mediante il nuovo articolo 22-bis, misure in materia di programmazione delle risorse finanziarie e di accordi tra Ministeri. La finalità dell'articolo è ravvisabile in quella di avviare un progressivo superamento di una delle criticità dell'attuale processo di formazione del disegno di legge di bilancio, costituito dal criterio c.d. della «spesa storica»: questo, com’è noto, si sostanzia in un approccio incrementale alla formazione del disegno di legge di bilancio, vale a dire alla tendenza – evidenziata anche nella relazione illustrativa all'articolo in esame – da parte delle amministrazioni a concentrarsi sulla formulazione di richieste di stanziamenti aggiuntivi a quelli degli esercizi precedenti.
  In particolare il comma 1 prevede che, nell'ambito del contributo da parte dello Stato alla definizione della manovra annuale di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza, nonché secondo quanto previsto nel cronoprogramma delle riforme riportato nel medesimo Documento, entro il 31 maggio di ciascun anno con apposito DPCM (su proposta del Ministro dell'economia e previa deliberazione del Consiglio dei ministri) siano definiti gli obiettivi di spesa per ciascun Ministero, con riferimento al successivo triennio di programmazione. Gli obiettivi, che – precisa il comma 1 in esame – considerano anche le eventuali iniziative connesse alle priorità politiche del Governo, possono essere definiti sia in termini di risparmi da conseguire o di risorse da impiegare. Ai fini del conseguimento degli obiettivi in tal modo stabiliti, il comma 2 dispone che i Ministri propongano gli interventi da inserire nella manovra di finanza pubblica, mediante il disegno di legge di stabilità e quello di bilancio.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 22-bis in commento, nel quale si stabilisce che gli obiettivi di spesa di ciascun Ministero vengono definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, segnala l'opportunità di coordinare tale disposizione con quanto disposto dal vigente articolo 23 comma 1, relativo alla formulazione degli schemi degli stati di previsione del bilancio dello Stato, il quale dispone che siano i Ministri ad indicare, in tale sede, gli obiettivi di ciascun Dicastero nonché a quantificare le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi medesimi.
  In relazione al vincolo degli obiettivi di spesa posto dai primi due commi dell'articolo, il comma 3 prevede un'attività di analisi e valutazione della spesa volta a consentirne un monitoraggio dei risultati. Il comma dispone a tal fine che dopo l'approvazione della legge di bilancio tra il Ministro dell'economia e ciascun ministro di spesa debbano intervenire appositi accordi che stabiliscano modalità e termini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi che, viene precisato, deve concernere anche «quantità e qualità» dei beni e servizi erogati. Gli accordi vanno stabiliti con appositi decreti interministeriali entro il 1o marzo di ciascun anno, e possono essere aggiornati – è da presumere anche in corso d'anno – anche (ma non solo) a seguito di successive norme che incidano sugli obiettivi considerati negli accordi medesimi.
  Il monitoraggio è ulteriormente specificato secondo una tempistica indicata nei commi 4 e 5, nei quali rispettivamente si dispone: che il Ministro dell'economia informi il Consiglio dei Ministri in ordine allo stato di attuazione degli accordi sulla base delle informazioni contenute in apposite schede, trasmesse da ciascun Ministro Pag. 69al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 15 luglio; che al termine di ciascun esercizio finanziario, gli esiti del monitoraggio siano oggetto di una relazione da predisporre a cura di ciascun Ministero e da inviare al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze entro il 1 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Tali relazioni, che dovranno illustrare il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, sono allegate al Documento di economia e finanza.
  Il comma 6 sopprime il Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali dello Stato previsto dall'articolo 41 della legge di contabilità n. 196 del 2009. La soppressione è dovuta alla circostanza, secondo quanto precisa la relazione illustrativa, che tale rapporto è sostituito dalle Relazioni sull'esito degli accordi previste dai commi 4 e 5.
  Al riguardo, segnala come, pur dovendosi considerare che il Rapporto ha anche esso, come gli accordi di cui all'articolo 4 in commento, la finalità di consentire la verifica degli obiettivi di spesa delle amministrazioni dello Stato nell'ambito degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e di contribuire, sulla base della verifica dei risultati raggiunti, alla programmazione triennale delle risorse, va altresì rilevato come lo stesso rechi anche ulteriori contenuti – ad esempio in ordine alla complessiva composizione ed evoluzione della spesa ed agli indicatori di risultato – sulla cui riconducibilità agli accordi suddetti apparirebbe opportuno un chiarimento.
  L'articolo 5 dispone misure volte ad ampliare l'ambito applicativo della flessibilità di bilancio sia in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio che in fase gestionale, per dotare le amministrazioni di strumenti idonei ad una migliore programmazione delle risorse, in linea con quanto previsto dal precedente articolo 4, e consentire una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse.
  L'articolo 5 in esame, modificando l'articolo 23 della legge di contabilità, concernente le disposizioni per la formazione delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa, elimina il vincolo della compensatività all'interno di una stessa missione per le rimodulazioni che il Ministro può effettuare, in sede di formulazione degli schemi degli stati di previsione, ai fini della programmazione delle risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi del Dicastero, laddove il vigente testo dell'articolo 23, comma 1, riconosce tale facoltà solo fra programmi della stessa missione di spesa (comma 1).
  Analogamente si dispone per le rimodulazioni delle dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi che possono essere disposte con il disegno di legge di bilancio per motivate esigenze, di cui al comma 3 dell'articolo 23, per le quali pure l'articolo 5 elimina l'obbligo della compensazione all'interno di un programma o tra programmi di una medesima missione (comma 2).
  In analogia con quanto previsto per la flessibilità in sede di disegno di legge di bilancio, l'articolo 5 modifica l'articolo 33, comma 3, ampliando anche la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le dotazioni finanziarie relative a programmi di missioni diverse anche con il disegno di legge di assestamento (comma 4).
  Il comma 5 introduce inoltre maggiori ambiti di flessibilità anche nella fase gestionale, con l'obiettivo di assicurare una maggiore tempestività nell'erogazione delle risorse e di velocizzare i pagamenti in linea con i tempi previsti dalle norme vigenti. Tale flessibilità, di tipo gestionale, prevista dal vigente comma 4 dell'articolo 33 soltanto tra le dotazioni finanziarie interne a ciascun programma e limitatamente alle sole spese di fabbisogno con decreto del Ministro dell'economia, viene infatti estesa a tutte le tipologie di spese, ad eccezione di quelle predeterminate per legge, in alcuni casi affidata direttamente al Ministro competente, e concessa anche con riferimento all'ulteriore livello di dettaglio dei programmi di spesa rappresentato dalle azioni. L'estensione della flessibilità Pag. 70ha l'obiettivo – sottolinea la Relazione illustrativa – di consentire alle amministrazioni la possibilità di modulare le risorse assegnate secondo le necessità connesse al raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati ai sensi della nuova programmazione delle risorse prevista al precedente articolo 4. Si tratta, peraltro, in alcuni casi, della messa a regime di disposizioni di flessibilità già previste a legislazione vigente in deroga alla normativa contabile, come nel caso delle variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio per acquisto di beni e servizi nelle categorie economiche 2 e 21, già sperimentata nel 2014 e 2015, ovvero delle variazioni compensative in termini di sola cassa, tutt'ora vigenti.
  Nelle more del definitivo passaggio alle azioni quali unità gestionali del bilancio, l'unità elementare di riferimento tra cui effettuare le variazioni compensative sopra illustrate restano i capitoli (comma 6).
  Il comma 7 dell'articolo 5, infine, modifica la normativa relativa al Fondo dei consumi intermedi, costituito, nell'ambito di ciascuno stato di previsione della spesa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002, per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spesa dei Ministeri in corso di gestione per consumi intermedi. La modifica è volta a consentire l'utilizzo dei suddetti fondi per provvedere al fabbisogno necessario per tutti gli acquisti di beni e servizi, inclusi dunque quelli in conto capitale (posto che la categoria di spesa dei consumi intermedi è di natura corrente).
  L'articolo 6 reca un intervento che appare finalizzato a consentire una più agevole gestione da parte dei Ministeri interessati delle poste di bilancio derivanti da proventi prodotti da entrate finalizzate per legge a specifiche finalità, ovvero correlate a versamenti all'entrata autorizzati da specifiche norme legislative.
  L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità due ulteriori articoli (44-bis e 44-ter) le cui disposizioni sono volte al perfezionamento del raccordo tra le autorizzazioni di cassa del bilancio dello Stato e la gestione di tesoreria, da attuarsi da un lato attraverso il rafforzamento del contenuto informativo delle informazioni contabili e l'integrazione dei due sistemi, e dall'altro tramite la riconduzione all'interno del bilancio dello Stato delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali o conti correnti di tesoreria, che verranno ridotte nel numero e nell'entità complessiva. L'articolo 10 abroga l'articolo 609 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827), in virtù delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 7.
  L'articolo 8 introduce gli articoli da 38-bis a 38-sexies dopo l'articolo 38 della legge n. 196 del 2009, in materia di sistema di contabilità finanziaria economico-patrimoniale e piano dei conti integrato. Va segnalato come su tale nuovo sistema si sofferma il Rapporto sullo stato di attuazione della riforma della contabilità e finanza pubblica previsto dall'articolo 3 della legge n. 196 del 2009, l'ultimo dei quali, allegato al Documento di economia e finanza 2015 riferisce che nelle more dell'attuazione della delega l'adozione di un sistema di contabilità integrata è stato, di fatto, parzialmente anticipato dalle disposizioni dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, che hanno reso obbligatorio dal 2013 l'utilizzo delle funzionalità economico-patrimoniali del sistema informativo SICOGE (sistema di contabilità finanziaria, economico-patrimoniale) per tutte le amministrazioni centrali.
  Con il primo di tali articoli – l'articolo 38-bis – si dispone, al comma 1, che le Amministrazioni centrali dello Stato adottano la contabilità economico patrimoniale in affiancamento alla contabilità finanziaria mediante l'adozione di un sistema integrato di scritture contabili che: consenta la registrazione di ciascun evento gestionale contabilmente rilevante; assicuri l'integrazione e la coerenza delle rilevazioni di natura finanziaria con quelle di natura economica e patrimoniale. Come riportato nella rubrica dell'articolo, la nuova contabilità economico patrimoniale concorre a realizzare un sistema di contabilità Pag. 71«integrata» rispetto a quella finanziaria: un sistema, vale a dire, in cui ciascun evento gestionale con rilevanza contabile viene contestualmente registrato sia nelle scritture finanziarie (ad esempio in termini di entrate e spese) che, per l'appunto, in quelle economico patrimoniali (ad esempio come costi e ricavi). Poiché la nuova contabilità, che la norma dispone espressamente riferita alla fase «gestionale», attiene alla gestione di bilancio, la stessa appare rivestire necessariamente natura esclusivamente conoscitiva, in coerenza con la norma di delega, che stabilisce per essa «l'affiancamento a fini conoscitivi» alla contabilità finanziaria. Il comma 2 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, utilizzeranno per le scritture di contabilità integrata finanziaria ed economico-patrimoniale analitica il sistema informativo SICOGE – che, si rammenta, è il sistema per la gestione integrata della contabilità economica e finanziaria per le Amministrazioni Centrali dello Stato e di alcune amministrazioni autonome dello Stato – messo a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato. Viene poi disposto (comma 3) che l'ordinamento finanziario e contabile delle amministrazioni centrali dello Stato si conformi ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1 del provvedimento. Su proposta del Ministro dell'economia si provvederà poi, con successivo regolamento da adottare entro il 31 ottobre 2016 a definire i principi contabili applicati, che, analogamente a quelli generali, potranno essere modificati anche a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies (commi 3 e 4).
  Con l'articolo 38-ter si provvede a disciplinare il piano dei conti integrato, costituito «da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico-patrimoniali redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione», che le amministrazioni centrali dello Stato dovranno adottare tenuto conto del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2013. Sul rinvio al suddetto regolamento, sembrerebbero peraltro opportuni chiarimenti, atteso che lo stesso (emanato ai sensi del decreto legislativo n. 91 del 2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili), disciplina le modalità di adozione del piano dei conti integrato delle amministrazioni pubbliche, piano che potrebbe ritenersi disciplinato ex-novo dalle norme ora in esame.
  L'articolo 38-quater introduce nella contabilità integrata in esame la transazione contabile elementare, stabilendo che «ogni atto gestionale posto in essere dai funzionari responsabili della gestione del sistema di contabilità integrata costituisce nelle rilevazioni contabili una transazione elementare». Viene precisato che ogni transazione elementare è caratterizzata da una codifica che consente di tracciare le operazioni contabili movimentando contemporaneamente le voci del piano dei conti finanziario, economico e patrimoniale.
  In relazione alle implicazioni che la contabilità integrata prevista dagli articoli da 38-bis a 38-quater comporta sugli attuali sistemi informativi delle amministrazioni centrali, l'articolo 38-quinquies interviene con riferimento al sistema SIOPE.
  In particolare l'articolo 38-quinquies stabilisce che in base agli esiti della sperimentazione di cui all'articolo 38-sexies, con le modalità definite dall'articolo 14, comma 8 (vale a dire con decreti del Ministro dell'economia, sentita la Conferenza unificata) la codificazione SIOPE delle amministrazioni centrali dello Stato è sostituita con quella prevista dalla struttura del piano dei conti integrato relativamente alla contabilità finanziaria. Viene anche previsto che eventuali ulteriori livelli di articolazione delle codifiche SIOPE siano da ricondursi alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato.
  Quanto infine alla disciplina della sperimentazione, più volte richiamata dagli articoli 38-bis e seguenti finora illustrati, l'articolo 38-sexies dispone che al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti Pag. 72contabili e di bilancio unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni (di cui all'articolo 25-bis) nonché della codifica della transazione contabile elementare, con decreto del Ministro dell'economia da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione della durata di un esercizio finanziario, con verifica dei risultati a consuntivo.
  L'articolo 9 integra la legge n. 196 del 2009 con l'articolo 38-septies, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere, ai fini della valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito. La metodologia generale della redazione di tale tipologia di bilancio dovrà definita tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 12 mesi. Le amministrazioni centrali dello Stato devono fornire al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) le informazioni necessarie, secondo gli schemi contabili, gli indicatori statistici e le modalità di rappresentazione stabilite dalla stessa RGS.
  L'articolo 11, recante la clausola di copertura finanziaria, quantifica gli oneri derivanti dallo schema di decreto in 13,844 milioni di euro per il 2017, in 11,444 milioni di euro per il 2018 ed in 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2019, riferibili, come precisa la relazione tecnica, ai necessari adeguamenti dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze. La relativa copertura è a valere sull'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 188, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). Tale disposizione ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, espressamente per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili, indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui a specifiche disposizioni di delega della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Con riferimento allo schema di decreto recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (atto del Governo n. 265), osserva preliminarmente che esso reca le norme di attuazione della delega contenuta all'articolo 42, comma 1, della legge n. 196 del 2009, volta al riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.
  L'articolo 1, in materia di piano finanziario dei pagamenti – Cronoprogramma, al comma 1 integra l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante norme a disciplina della formazione del bilancio dello Stato, inserendo il comma 1-ter, in cui si stabilisce che, ai fini della predisposizione delle proposte da parte dei responsabili della gestione dei programmi, le previsioni pluriennali di competenza e di cassa iscritte nel bilancio dello Stato, siano formulate mediante la predisposizione di un apposito piano finanziario dei pagamenti (detto Cronoprogramma), recante dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento, attraverso le quali si distingue la quota della dotazione di cassa destinata al pagamento delle somme iscritte in conto residui da quella destinata al pagamento delle somme da iscrivere in conto competenza. È altresì stabilito che le dotazioni di competenza, in ciascun anno, si adeguino a tale piano, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalla normativa vigente.
  Il comma 2 prevede la predisposizione di una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Pag. 73Ragioneria Generale dello Stato, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per stabilire le caratteristiche e le modalità per la compilazione del Piano finanziario dei pagamenti da presentare in sede di formazione del bilancio di previsione in modo da garantirne la coerenza con quello da predisporre in sede di gestione.
  Il comma 3 integra il comma 2, dell'articolo 23, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in modo da precisare che il Ministro dell'economia e delle finanze nel valutare la congruità e la coerenza tra gli obiettivi perseguiti da ciascun Ministero e le risorse richieste tenga anche conto della coerenza tra la previsione del cronoprogramma presentato in sede di formazione del bilancio e gli effettivi risultati della gestione.
  Il comma 4 integra l'articolo 23 della legge di contabilità, aggiungendo il comma 5-bis, il quale prevede che il Piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) è aggiornato sulla base degli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio approvata.
  L'articolo 2, in materia di leggi di spesa pluriennale, al comma 1 sostituisce le norme concernenti leggi pluriennali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, prevedendo, al comma 1 novellato, che le leggi pluriennali di spesa in conto capitale quantificano la spesa complessiva e l'onere per competenza relativo a ciascun anno interessato e che ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, con la legge di bilancio, le suddette quote possono essere rimodulate nel triennio in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti. In apposito allegato al disegno di legge di bilancio è data apposita evidenza delle rimodulazioni proposte.
  Al comma 2 novellato si stabilisce invece che le amministrazioni centrali dello Stato possano assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle leggi di cui al comma 1 e che i relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. È inoltre aggiunto che le somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato, relative ad autorizzazioni di spese pluriennali, non impegnate alla chiusura dell'esercizio, con l'esclusione di quelle riferite ad autorizzazioni di spese permanenti, possono essere reiscritte, con la legge di bilancio, nella competenza degli esercizi successivi in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti.
  Il comma 2 provvede alla abrogazione del comma 11 dell'articolo 30 della legge di contabilità, con il quale era possibile prorogare, su proposta motivata dei Ministri competenti, di un ulteriore anno il termine di conservazione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale; tale facoltà era esercitabile nei tre esercizi finanziari successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 196 del 2009 e risulta, quindi, superata.
  L'articolo 3, in materia di impegno e pagamento, riscrive in parte e sostituisce l'articolo 34 della legge di contabilità, recante norme relative alla definizione della nozione di impegno, aggiungendovi anche la definizione concernente la nozione di pagamento. La relazione illustrativa rileva che l'articolo provvede ad una revisione della nozione di impegno anche allo scopo di ridurre il fenomeno di formazione dei residui.
  In particolare, al comma 1 dell'articolo 34 è eliminata la necessità che sia la legge a definire le attribuzioni dei dirigenti.
  Il comma 2 dell'articolo 34 è integralmente riscritto, prevedendo che con riferimento alle somme dovute dallo Stato in relazione all'adempimento di obbligazioni giuridiche perfezionate vengono assunti gli impegni di spesa nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili. È stabilito poi che l'assunzione degli impegni, oltre alla sussistenza della occorrente copertura finanziaria, è possibile solo quando siano individuati tre elementi costitutivi ivi indicati: la ragione del debito; l'importo ovvero gli importi da pagare; l'esercizio finanziario o gli esercizi finanziari su cui gravano le previste scadenze di pagamento; il soggetto creditore univocamente individuato. L'ultimo Pag. 74requisito, l'individuazione univoca del soggetto creditore, può essere tralasciato, ferma restando la presenza degli altri elementi costitutivi, nei casi di trasferimenti di somme a diverse amministrazioni pubbliche per i quali l'esatta individuazione del creditore sia possibile solo a seguito del completamento di un iter procedurale normativamente previsto. La norma impone quindi già all'atto della formalizzazione dell'impegno contabile, l'individuazione delle annualità in cui avverranno i relativi pagamenti, che formeranno oggetto poi del cronoprogramma.
  Il comma 3 dell'articolo 34 stabilisce che per le spese afferenti all'acquisto di beni e servizi, sia di parte corrente (consumi intermedi) che in conto capitale (investimenti fissi lordi e terreni), l'assunzione dell'impegno sia subordinata alla preventiva registrazione, sul sistema informativo per la gestione integrata delle scritture contabili, degli ordini o contratti che ne costituiscono il presupposto.
  Il comma 4 dell'articolo 34 ricalca il comma 5 del testo vigente, prevedendo che le spese per competenze fisse ed accessorie relative al personale, sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Si elimina tuttavia l'eccezione attualmente prevista per le competenze dovute a titolo di arretrati relativi ad anni precedenti derivanti da rinnovi contrattuali per le quali è consentita l'imputazione in conto residui.
  Il comma 5 dell'articolo 34 riprende il contenuto del comma 6 nel testo vigente, stabilendo che per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedono opere o interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni dell'articolo 30, comma 2, come modificato dall'articolo 2 del presente schema, dianzi esaminato.
  Il comma 6 dell'articolo 34, riprendendo il contenuto del comma 7 vigente, prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti a: a) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno; b) variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire. Mentre la prima ipotesi ricalca la normativa vigente, la seconda ipotesi costituisce un'innovazione.
  Il comma 7 dell'articolo 34 stabilisce che, al fine di consentire la programmazione dei pagamenti in coerenza con le complessive autorizzazioni di cassa del bilancio statale, il dirigente responsabile della gestione, in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza – con esclusione delle spese relative alle competenze fisse e accessorie da corrispondere al personale e al rimborso del debito pubblico, ivi inclusi gli interessi passivi – ha l'obbligo di predisporre ed aggiornare, contestualmente all'assunzione del medesimo impegno, un apposito piano finanziario pluriennale dei pagamenti sulla base del quale ordina e paga le spese. Secondo la relazione illustrativa, il comma 7 rende permanente quanto disposto in via provvisoria dall'articolo 6, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge n. 95 del 2012, circa l'obbligo in sede di gestione, a carico del dirigente responsabile, di predisporre un apposito piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma) in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di spesa.
  I commi 8 e 9 dell'articolo 34 specificano gli elementi necessari e le attività da espletare per procedere ai pagamenti in relazione al piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma).
  Il comma 10 dell'articolo 34 stabilisce che gli uffici di controllo, effettuano, con cadenza mensile, apposito monitoraggio sull'applicazione dei commi 7, 8 e 9. In caso di mancato rispetto degli obblighi Pag. 75previsti per la predisposizione e l'aggiornamento del piano finanziario dei pagamenti (Cronoprogramma), l'amministrazione inadempiente non potrà accedere alle risorse dei fondi di riserva di cui agli articoli 26 (per le spese obbligatorie), 28 (per le spese impreviste) e 29 (per le autorizzazioni di cassa), fino a quando dal predetto monitoraggio non sia verificato il rispetto dei suddetti obblighi.
  I commi 11 e 12 dell'articolo 34 prevedono che, a partire dal 1o gennaio 2017, è fatto divieto di disporre l'utilizzo dei ruoli di spesa fissa quale mezzo di pagamento per le spese relative a fitti, censi, canoni, livelli e altre spese di importo e scadenza fissi ed accertati nonché che le predette spese sono pagate mediante mandati informatici.
  L'articolo 4, recante disposizioni in materia di entrata, al comma 1 stabilisce che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, siano individuati gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata iscritte nel rendiconto generale dello Stato, anche con riguardo alla determinazione delle variazioni dei residui attivi, nell'ottica del potenziamento del bilancio di cassa e dell'avvicinamento del concetto di accertamento a quello di riscossione.
  Il comma 2 prevede che con i decreti correttivi ed integrativi previsti dall'articolo 1, comma 7, della legge 23 giugno 2014, n. 89, relativamente alla delega in esame, siano apportate le necessarie modifiche alla normativa contabile per il perseguimento delle finalità in esame.
  L'articolo 5, recante modifiche al sistema dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevede modifiche agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, recante norme in materia di riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, che ha interessato l'assetto dei controlli principalmente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
  Alle lettere a) e b) dell'unico comma si modifica l'articolo 6, comma 2, laddove sono previste norme in materia di controllo contabile.
  In particolare, la lettera a) modifica la lettera a) del comma 2 dell'articolo 6, estendendo la possibilità di dare corso agli atti di spesa pur se pervenuti dopo il termine perentorio del 31 dicembre dell'esercizio finanziario, oltre che nel caso di atti direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, anche nel caso di quelli relativi a: risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione di decreti di riassegnazione di entrate di scopo; attribuzione delle risorse dei fondi da ripartire disposti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nell'ultimo mese dell'anno. Si tratta di una modifica analoga a quanto disposto dall'articolo 3, comma 6, dello schema in esame con riferimento all'articolo 34, comma 6 della legge di contabilità.
  Alla lettera b) si aggiunge, sempre all'articolo 6, comma 2, la lettera e-bis), al fine di prevedere che gli atti di spesa non possono avere corso quando i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge di contabilità, come riformulato dall'articolo 3 dello schema in esame, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.
  La lettera c) provvede poi ad integrare l'articolo 7 del decreto legislativo n. 123 del 2011, dedicato al controllo amministrativo «preventivo» sugli atti di spesa, ivi stabilendosi che debbano formare oggetti di riscontro e controllo contabile da parte della Ragioneria generale dello Stato tutti gli atti di spesa ai sensi dell'articoli 6 del medesimo decreto, anche in relazione alla conformità dei relativi effetti rispetto il Pag. 76piano dei pagamenti previsto per l'anno in corso. In particolare, si inserisce il comma 1-bis con cui si stabilisce che l'ufficio di controllo verifica in via preventiva che i pagamenti siano coerenti con il cronoprogramma di cui all'articolo 34, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale disposizione prevede che alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato per le spese decentrate si astengono dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno.
  L'articolo 6 interviene sulla disciplina di mantenimento e accertamento in bilancio dei residui passivi. I residui derivano in generale dalla formazione del bilancio secondo il principio della competenza finanziaria per cui, al 31 dicembre – termine dell'esercizio finanziario – le entrate accertate, che non sono state riscosse, ed alcune delle spese impegnate, che non sono state pagate, affluiscono ad una separata gestione che espone le risultanze gestionali connesse alla finalizzazione di atti e procedure che non sono originate dalla gestione di competenza dell'esercizio.
  Il comma 1 prevede l'abrogazione degli articoli 36 e 53 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), che disciplinano, rispettivamente, i termini di conservazione dei residui di parte corrente e di conto capitale e la procedura per l'accertamento di tali residui. Per effetto dell'abrogazione del suddetto articolo 36, all'articolo 275, comma 2, lettera f), del R.D. n. 827 del 1924 si aggiorna il riferimento normativo per i residui di stanziamento che diviene l'articolo 34-bis della legge 196 del 2009. La relazione illustrativa evidenzia che i commi 5 e 6 dell'articolo 36, sebbene abrogati con il presente comma sono riproposti per ragioni di opportunità espositiva, con modifiche, nei commi 6 e 7 nel nuovo articolo 34-bis della legge n. 196 del 2009 in via di revisione. Per le stesse motivazioni, anche il comma 1 dell'articolo 53 è riproposto con modifiche, nel comma 1 del nuovo articolo 34-ter della legge n. 196 del 2009, in via di revisione.
  Il comma 2 stabilisce che alla legge di contabilità, dopo l'articolo 34, siano inseriti gli articoli 34-bis e 34-ter.
  Il nuovo articolo 34-bis della legge di contabilità reca la rinnovata disciplina su formazione e mantenimento dei residui passivi, confermando, al comma 1, la norma generale per cui, al termine dell'esercizio, in presenza di risorse di parte corrente sprovviste di formale impegno contabile, le stesse debbano contribuire a formare in linea di principio oggetto di economie di bilancio, a meno che non sia disposto diversamente da specifiche disposizioni normative.
  Il comma 2 dell'articolo 34-bis prevede la perenzione amministrativa dei residui passivi di parte corrente, prevedendo che gli stanziamenti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno, debbano concorrere a formare comunque economie di bilancio, a meno che l'amministrazione interessata non dimostri all'ufficio competente della Ragioneria generale dello Stato le ragioni che giustifichino il mantenimento della partita contabile nelle scritture finanziaria dello Stato: nel qual caso la stessa partita potrà riassegnarsi, ai pertinenti capitoli, solo negli anni successivi. Nel caso di spese per trasferimenti alle amministrazioni pubbliche il termine di conservazione dei residui è portato a tre anni.
  Con il comma 3 dell'articolo 34-bis si riproducono, pressoché identiche, le norme ad oggi previste dall'articolo 36, comma 2, del R.D. n. 2440 del 1923, ivi stabilendosi i tassativi termini previsti per il mantenimento in bilancio per gli stanziamenti anche di parte capitale, qualora non corredati di impegno (cd. residui di stanziamento o «impropri»). La norma viene tuttavia integrata, rispetto a quella legge di contabilità del 1923, prevedendosi Pag. 77che, in alternativa alla facoltà di conservazione in bilancio di un ulteriore anno, lo stanziamento possa, con la legge di bilancio, essere iscritto nella competenza dell'esercizio successivo, in relazione a quanto previsto dal piano finanziario dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, come novellato dall'articolo 3 dello schema in esame.
  Il comma 4 dell'articolo 34-bis disciplina invece la perenzione amministrativa, ovvero lo stralcio del residuo dalla contabilità finanziaria, per i residui relativi alle spese in conto capitale, allorché gli stessi non risultino pagati comunque entro il terzo esercizio successivo a quello di assunzione dell'impegno, nel qual caso – si sottolinea – è stabilita però comunque la possibilità di precedersi alla reiscrizione negli esercizi successivi con riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa. La norma, posticipando di un anno l'attuale termine di mantenimento in bilancio dei predetti residui, tende ad evitare, anche per tale tipologia di spesa, l'accumulo di residui perenti e la possibile insorgenza di contenziosi, che potrebbero generarsi a seguito delle complesse procedure di reiscrizioni in bilancio dei residui caduti in perenzione amministrativa, con conseguenti oneri a carico del bilancio dello Stato.
  Il comma 5 dell'articolo 34-bis stabilisce poi che, relativamente ai contributi pluriennali di spesa, qualora somme iscritte nel conto dei residui non siano più dovute al soggetto beneficiario, le stesse possano essere impiegate in favore di altri soggetti, previa autorizzazione del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ma sempre per le medesime finalità di legge.
  I commi 6 e 7 dell'articolo 34-bis prevedono, infine, che ciascun dicastero debba tenere una contabilità separata dei residui al 31 dicembre, con distinta evidenza di quelle partite contabili eventualmente i sensi del comma 5. I commi 6 e 7 ripropongono in parte, come già anticipato, la disciplina degli ultimi due commi dell'articolo 36 del R.D. n. 2440 del 1923 abrogato dall'attuale testo normativo. Le norme fanno riferimento rispettivamente: all'esposizione contabile di tutti i residui di bilancio (propri e impropri) in appositi conti da allegare al Rendiconto generale dello Stato; e la separazione della gestione dei residui da quella della competenza.
  Il nuovo articolo 34-ter, recante una rinnovata procedura di accertamento e riaccertamento erariale dei residui passivi, al comma 1 prevede la nuova disciplina relativa ai contenuti formali che devono recare i decreti di accertamento dei residui (D.A.R.) da produrre a cura dei ministeri per ciascun capitolo, da trasmettere alla Corte dei conti tramite gli uffici della Ragioneria generale dello Stato, recanti l'importo di cui si chiede la conservazione in conto residui, completo di un allegato relativamente ai residui di stanziamento (conto capitale) da reiscrivere nella competenza nel nuovo esercizio ai sensi del comma 5 dell'articolo 34-bis, con annessa l'elencazione – per anno di provenienza – di tutti gli stanziamenti reiscritti nella competenza in virtù della norma ivi citata.
  I commi 2 e 3 dell'articolo 34-ter definiscono le procedure di accertamento dei residui di bilancio per la successiva definizione del decreto di accertamento dei residui da parte dell'Amministrazione nonché le attività di controllo svolte dagli uffici centrali di bilancio e dalle ragionerie territoriali dello Stato.
  I commi 4 e 5 dell'articolo 34-ter stabiliscono la facoltà, per le amministrazioni coinvolte nelle procedure di accertamento ai fini della compilazione del Rendiconto generale dello Stato, di procedere, contestualmente alla definizione dei residui provenienti dall'esercizio scaduto, anche al riaccertamento residui già andati in perenzione (cioè già transitati nella contabilità patrimoniale) ai fini della verifica dei presupposti indicati all'articolo 34,comma 2, della legge di contabilità, come novellato dall'articolo 3 dello schema in esame.
  L'articolo 7 aggiunge alla legge di contabilità l'articolo 47-bis, in materia di raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato.
  Al comma 1 del nuovo articolo 47-bis, ferme restando le informazioni rese disponibili Pag. 78nel disegno di legge di bilancio ai sensi dell'articolo 31-bis, comma 2, è stabilito che in apposito allegato al Rendiconto generale dello Stato siano fornite, ai soli fini conoscitivi, indicazioni quantitative circa l'intermediazione operata dalla tesoreria dello Stato sulle somme erogate dal bilancio statale. Per tale finalità sono presentate, in apposite tabelle riportate in allegato alla presente legge, informazioni sui pagamenti che sono affluiti su conti di tesoreria, con separata evidenza dei conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, su quelli erogati direttamente al sistema economico e su quelli aventi destinazioni diverse. Relativamente ai conti su cui sono depositate somme di cui sono titolari amministrazioni dello Stato, sono altresì rappresentati i movimenti in entrata e in uscita realizzati nell'anno oggetto del rendiconto.
  Il comma 2 del nuovo articolo 47-bis prevede poi che le tabelle di cui al comma precedente siano predisposte secondo lo schema riportato in allegato al presente decreto, che costituisce allegato della predetta legge e che eventuali modifiche ed integrazioni alle predette tabelle possano essere apportate solo con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Con riferimento ai soli conti delle cui risorse sono titolari amministrazioni dello Stato, quelli sui quali si svolge il ruolo di intermediazione della tesoreria, una seconda tabella dà conto dei flussi di entrata e di uscita, in modo da rappresentare l'effettiva erogazione al sistema economico delle somme transitate per la tesoreria statale.
  L'articolo 8, recante la clausola di copertura finanziaria, stabilisce che agli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari ad euro 7.180.000 per l'anno 2016, ad euro 6.770.000 per l'anno 2017, ad euro 7.485.000 per l'anno 2018 e ad euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La citata norma ha autorizzato la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2015, di 22 milioni di euro per l'anno 2016, di 19 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, espressamente per la realizzazione, la gestione e l'adeguamento delle strutture e degli applicativi informatici per la tenuta delle scritture contabili, indispensabili per il completamento della riforma del bilancio dello Stato di cui a specifiche disposizioni di delega della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009).
  L'articolo 9, al comma 1 prevede che il presente provvedimento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017, salvo quanto disposto dall'articolo 3 (riformulazione dell'articolo 34 della legge di contabilità relativo alle nozioni di impegno e pagamento), commi 1 e 2 e commi da 4 a 12, che si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  Il comma 2 stabilisce che, ai fini dell'attuazione dell'articolo 3 (Impegno e Pagamento), il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato avvia a partire dal 1o ottobre 2016 una apposita sperimentazione della durata massima di un esercizio finanziario. I relativi termini, le modalità di attuazione e le tipologie di spesa interessate, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Corte dei conti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Corte dei conti un rapporto sull'attività di sperimentazione.
  Infine, per quanto riguarda gli aspetti concernenti la quantificazione degli oneri e la copertura finanziaria degli stessi, rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Il Viceministro Luigi CASERO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame congiunto dei due schemi di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

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AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti da corsi allievi ufficiali di complemento.
C. 679.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

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