CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 19

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL n. 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 18 del 2016, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio» (A.C. 3606).
  Fa presente che il decreto-legge si compone di 18 articoli, divisi in 4 capi. Il capo I è volto a riformare il settore bancario cooperativo in base al principio che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo (BCC) è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche, è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni. Il capo II definisce un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione di tali crediti. Il capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi con riguardo all'irrilevanza fiscale dei contributi volontari percepiti da soggetti sottoposti a procedure di crisi, al regime fiscale della cessione di attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte e alla modifica della disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite giudiziarie. Il capo IV contiene disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio, per favorire il credito alle imprese e la norma concernente l'entrata in vigore.
  Nel soffermarsi esclusivamente sui profili strettamente attinenti alle competenze della Commissione giustizia, segnala che l'articolo 1, ai commi da 1 a 4, reca modifiche agli articoli da 33 a 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), prevedendo che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo è consentito solo alle BCC appartenenti un gruppo bancario cooperativo. Parallelamente, vengono innalzati i limiti al numero minimo di soci (500) e al valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio (100 mila euro) in una BCC. Si stabilisce, inoltre, che la BCC esclusa da un gruppo bancario cooperativo possa continuare l'attività bancaria solo a seguito di un'autorizzazione della Banca d'Italia e trasformazione in SpA. Il comma 5, introduce, nella Sezione II (Banche di credito cooperativo) all'interno del Titolo II, Capo V del testo unico bancario, l'articolo 37-bis, che disciplina la composizione del gruppo bancario cooperativo, e l'articolo 37-ter, che descrive il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo. Il nuovo articolo 37-bis, rubricato «Gruppo Bancario Cooperativo» disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo (comma 1), il contenuto dello statuto (comma 2) e del contratto di coesione (comma 3), il sistema delle garanzie (comma 4), il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia (comma 5), il contenuto del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in materia di garanzia, i requisiti minimi e il numero minimo di BCC appartenenti a un gruppo Pag. 20(comma 7). In particolare, il sistema delle garanzie disciplinato dal comma 4 del nuovo articolo 37-bis prevede l'obbligo di stabilire contrattualmente la garanzia in solido delle obbligazioni assunte dalla capogruppo e dalle altre banche aderenti, applicando così regole prudenziali europee, migliorando la competitività del gruppo e rafforzandone la situazione patrimoniale. Il comma 5 del predetto articolo stabilisce che la Banca d'Italia autorizza l'adesione, il rigetto delle richieste di adesione e l'esclusione di una banca di credito cooperativo. Il comma 6 chiarisce che ai rapporti di partecipazione tra le società capogruppo e le BCC aderenti non si applicano le disposizioni che limitano l'acquisto di partecipazioni incrociate previste dal codice civile, vale a dire gli articoli 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte di società controllate), 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni o quote della società controllante), 2359-quater (Casi speciali di acquisto o di possesso di azioni o quote della società controllante) e 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o quote della società controllante).
  Osserva che il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
  Quanto al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in discussione, segnala che lo stesso modifica l'articolo 150-bis del Testo Unico bancario, recante disposizioni in tema di banche cooperative, ampliando il novero delle disposizioni del codice civile che si potranno applicare alle BCC, consentendo alle stesse di emettere strumenti finanziari partecipativi e alle assemblee di nominare gli amministratori. Inoltre, si prevede l'esenzione dall'obbligo di devolvere il patrimonio ai fondi mutualistici nei casi di fusione, trasformazione, scissione e cessione di rapporti giuridici in blocco ove la banca interessata abbia un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro e versi all'erario il venti per cento delle proprie riserve.
  In particolare, fa presente che al comma 1 del novellato articolo 150-bis si prevede che si applichino alle banche di credito cooperativo gli articoli 2346, sesto comma (emissione delle azioni), 2526 (soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito) e 2542 primo comma (consiglio di amministrazione) del codice civile, finora espressamente esclusi.
  Al riguardo, rammenta che l'articolo 2346, sesto comma prevede che resti salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso, lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. La modifica recata dal decreto-legge consente, quindi, alle banche di credito cooperativo di emettere anche strumenti finanziari partecipativi. L'articolo 2526 facoltizza l'atto costitutivo a prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve in divisibili a norma dell'articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. L'articolo 2542, al primo comma, attribuisce all'assemblea la nomina degli amministratori, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.Pag. 21
  Segnala che il comma 7 dell'articolo 1 del provvedimento in titolo modifica l'articolo 150-ter del testo unico bancario, recante disposizioni in tema di partecipazione a banche di credito cooperativo, per consentire alle BCC di emettere azioni di finanziamento anche al di fuori di casi di inadeguatezza patrimoniale o amministrazione straordinaria, ove siano sottoscritte dalla capogruppo. Sono poi apportate altre modifiche all'articolo 150-ter tra cui, al comma 3, la possibilità che lo statuto moduli i diritti di voto anche in deroga al principio del voto capitario. Prima del comma 1 è aggiunto un comma 01 che consente alle banche di credito cooperativo l'emissione di azioni (previste dall'articolo 2526 c.c.) nei casi e modi previsti dall'articolo 150-ter. Si tratta pertanto di una modifica di coordinamento priva di portata innovativa. Al comma 1 dell'articolo 150-ter sono apportate modifiche di coordinamento. In particolare, è soppresso il riferimento normativo errato all'articolo 70, comma 1, lettera b) del testo unico bancario (il comma citato non reca infatti più, dal 16 novembre 20156, alcuna lettera b)) e si elimina il riferimento alla deroga al comma 1 dell'articolo 150-bis, visto che esso non prevede più l'esclusione dell'articolo 2526 del codice civile. Pertanto, come già previsto, fa presente che rimane fermo che l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile è consentita solo previa modifica dello statuto sociale e solo in caso di inadeguatezza patrimoniale ovvero di sottoposizione ad amministrazione straordinaria. Al comma 2 dell'articolo 150-ter si mantiene ferma la necessità di autorizzazione all'emissione delle azioni da parte della Banca d'Italia e si modifica la platea dei soggetti che possono sottoscrivere le azioni prevedendo che siano sottoscrivibili da:
   la capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente (comma 4-bis);
   i sistemi di garanzia istituiti tra banche di credito cooperativo;
   i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (soggetti previsti anche dalla disciplina previgente) in deroga all'obbligo di appartenenza al territorio di competenza della banca e al limite di cinquantamila euro di valore nominale di azioni per ogni socio (articolo 34, commi 2 e 4 del testo unico bancario). Per obbligo di appartenenza al territorio si intende il possesso di uno dei seguenti requisiti: residenza, sede o attività continuativa nel territorio di competenza della banca.

  Rammenta che le azioni non sono invece più sottoscrivibili dal Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo e dal Fondo di garanzia istituzionale. Al comma 3 dell'articolo 150-ter viene estesa l'ampiezza delle deroghe già previste per i soci finanziatori aggiungendosi la deroga all'obbligo di assegnare a ogni socio un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute (articolo 34, comma 3 del testo unico bancario). Rimane ferma la deroga già prevista ai limiti previsti (articolo 2526, secondo comma, terzo periodo) per i possessori di strumenti finanziari, che pertanto possono vedersi attribuito anche più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il comma 4 dell'articolo 150-ter viene modificato ammettendo che i sottoscrittori delle azioni di finanziamento possano chiedere il rimborso anche del sovrapprezzo delle azioni ove versato. Rimane ferma la restante disciplina.
  Segnala che sono aggiunti in fine, all'articolo 150-ter, i commi 4-bis e 4-ter. Il nuovo comma 4-bis prevede che le azioni di finanziamento possono essere sottoscritte altresì dalla capogruppo del gruppo bancario cooperativo a cui appartiene l'emittente. In tal caso, l'emissione è consentita anche fuori dei casi indicati al comma 1 (inadeguatezza patrimoniale e amministrazione straordinaria), si applicano i commi 3 e 4 e l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi del comma 4 ha riguardo alla situazione di liquidità, finanziaria e patrimoniale attuale e prospettica Pag. 22della singola banca di credito cooperativo emittente e del gruppo nel suo complesso. Il nuovo comma 4-ter vieta la cessione delle azioni di cui al presente articolo con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori. Non si applicano gli articoli 2542, secondo comma e terzo comma, secondo periodo, 2543, terzo comma, 2544, secondo comma, primo periodo, e terzo comma, del codice civile.
  In proposito, rammenta che l'articolo 2542, secondo e terzo comma, secondo periodo prevedono rispettivamente che:
   la maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche;
   ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

  Rammenta che l'articolo 2543, terzo comma, attribuisce ai possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione il diritto di eleggere, se lo statuto lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo. L'articolo 2544 interviene sulla materia dei sistemi di amministrazione. Il secondo comma, primo periodo prevede che la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione con un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza (di cui all'articolo 2409-octies), i possessori di strumenti finanziari non possono eleggere più di un terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e più di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. Il terzo comma prevede che se la cooperativa ha adottato il sistema di amministrazione basato sul consiglio di amministrazione e un comitato costituito al suo interno (di cui all'articolo 2409-sexiesdecies) agli amministratori eletti dai possessori di strumenti finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo, non possono essere attribuite deleghe operative né gli stessi possono fare parte del comitato esecutivo.
  Osserva, infine, che pertanto con il nuovo comma 4-ter la maggioranza degli amministratori può anche non essere formata da soci cooperatori o da persone indicate da soci cooperatori persone giuridiche e ai possessori di strumenti finanziari può anche essere attribuito il diritto di eleggere più di un terzo degli amministratori.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

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  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice, onorevole Giuliani, impossibilità a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo Gruppo sulla proposta di parere della presidente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della presidente.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

  La seduta termina alle 14.10

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale.
Atto n. 262.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale (A.G. 262).
  Segnala, preliminarmente, che lo schema di decreto legislativo in titolo è emanato in attuazione della delega legislativa prevista dall'articolo 19 della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea 2014) e che il provvedimento va letto in combinato con altri due schemi di decreto legislativo, anch'essi all'esame della Commissione:
   l'AG. 263, relativo all'attuazione della Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS);
   l'AG. 261, che attua la Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.

  Fa presente che il combinato dei tre schemi fonda la circolazione e l'uso dei curricula criminali nel diritto dell'Unione europea; è di tutta evidenza, infatti, che intanto si può parlare di parità di trattamento tra precedenti penali nazionali e europei (AG. 261) in quanto sia pienamente operativo il casellario europeo (AA.G. 262 e 263). Pag. 24
  Rileva che l'operatività del casellario europeo è altresì determinante per conoscere – oltre alle condanne – eventuali interdizioni derivanti dalla condanna così da evitare, ad esempio, che il condannato in uno Stato per reati sessuali commessi su minori possa esercitare un'attività connessa alla cura dei minori in un altro Stato dell'Unione europea.
  Rammenta che l'articolo 22 della Convenzione europea di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959 (ratificata dall'Italia con la legge n. 215 del 1961) ha previsto che ciascun Paese aderente «comunica alla Parte interessata relativamente ai suoi cittadini le sentenze penali e le misure adottate che abbiano costituito oggetto di una iscrizione al casellario giudiziale». La disposizione stabilisce che i Ministri della Giustizia si comunicano queste notizie almeno una volta all'anno. Lo scopo della collaborazione è, chiaramente, quello di conservare presso il casellario giudiziale di cittadinanza di una persona sia le condanne nazionali sia quelle estere. Tale disposizione è stata resa operativa nel 2012 con il sistema Ecris, European Criminal Records information System, il sistema informativo del Casellario europeo che consente l'interconnessione telematica dei casellari giudiziari e rende effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli stati membri, in un formato standard comune a tutti. Attualmente, dunque, come evidenziato dalla relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, l'Ufficio del Casellario giudiziario del nostro Paese è interconnesso con il sistema ECRIS, scambiando informazioni praticamente in tempo reale, per via telematica, con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare (sono esclusi Malta, Portogallo e Slovenia), facendo riferimento alle disposizioni della Convenzione del 1959. Le sentenze pronunciate all'estero, però, possono essere inserite nel casellario giudiziale solo dopo il riconoscimento, che avviene nelle forme della delibazione in base all'articolo 730 del codice di procedura penale; prima del riconoscimento, la sentenza straniera non ha quindi valore certificativo. A superare questa procedura complessa mira la decisione quadro 2008/675/GAI (AG. 261).
  Fa presente che le necessità reali di scambio tra i casellari nazionali sono state tali, specie tra i paesi di frontiera, che fin dal 2005, alcuni stati membri (Francia, Germania, Spagna, e Belgio) avevano realizzato, su base multilaterale, una rete sperimentale di collegamento, denominata: Network of Judicial Registers (NJR) – Rete dei Registri Giudiziari. L'esperienza positiva della rete ha presto reso le istituzioni europee sensibili al progetto, mentre intanto la rosa dei partecipanti si allargava progressivamente fino a coinvolgere 16 stati membri, di cui 10 pienamente operativi.
  Per la completa realizzazione del sistema ECRIS, il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato due specifiche decisioni quadro, la 2009/315/GAI (la cui attuazione è prevista dall'A.G. 262) e la 2009/316/GAI (attuata invece dall'A.G. 263).
  L'approvazione delle citate decisioni quadro ha inteso dare veste istituzionale e piena efficacia agli scambi tra i casellari europei. Le decisioni quadro n. 315 e n. 316 del 2009, sulla traccia della rete NJR, ridisegnano ECRIS, sancendo sostanzialmente la nascita del Casellario europeo.
  Segnala che il termine per il recepimento delle Decisioni quadro è già scaduto. Il legislatore italiano si risolve oggi a provvedere alla loro attuazione in quanto, a partire dal 1 dicembre 2014, la mancata attuazione delle decisioni quadro può essere contestata dalla Commissione europea.
  Nel passare all'esame del contenuto della decisione quadro 2009/315/GAI – che abroga la precedente decisione 2005/876/GAI – segnala che la stessa si prefigge i seguenti obiettivi (articolo 1):
   definire le modalità attraverso le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni Pag. 25su tale condanna allo Stato di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»);
   definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono sullo Stato membro di cittadinanza, affinché questo sia in grado sempre di fornire un quadro aggiornato sui carichi penali dei propri cittadini, e precisare le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario nazionale;
   definire un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

  A tal fine, rammenta che la Decisione quadro chiede agli Stati membri di designare un'autorità centrale, che ha l'incarico di eseguire tutte le attività relative agli scambi di informazioni sulle condanne (articolo 3). La decisione quadro, dunque, non ha lo scopo di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziali degli Stati membri, bensì quello di creare una interconnessione telematica tra i casellari giudiziali, rendendo effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri, in un formato standard comune a tutti.
  Segnala che la decisione quadro doveva essere attuata entro il 27 aprile 2012. Come si evince dal recente Rapporto della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'implementazione della decisione quadro, del 19 gennaio 2016, 22 Stati UE hanno attuato la decisione quadro e 6 Stati – tra i quali l'Italia – non hanno ancora provveduto.
  Quanto al contenuto dello schema di decreto in titolo, rammenta che lo stesso consta di 13 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati. Il Capo I (articoli da 1 a 3) detta le disposizioni generali e, in primo luogo, definisce l'obiettivo dell'intervento legislativo, collegando (articolo 1) l'attuazione della Decisione quadro sull'organizzazione e le modalità dello scambio di informazioni estratte dal casellario giudiziale (2009/315/GAI) con la creazione e lo sviluppo di un sistema informatizzato per realizzare tale scambio (Decisione quadro 2009/316/GAI). L'articolo 2 introduce alcune definizioni, riprendendole sostanzialmente dall'articolo 2 della Decisione quadro e aggiungendo la definizione di Paese terzo (ovvero Paese che non è membro dell'UE). L'articolo 3 individua l'autorità centrale nazionale per lo scambio delle informazioni contenute nel casellario giudiziale nell'ufficio presso il Ministero della giustizia che ha competenze per il casellario giudiziale in base al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 313 del 2002. Si tratta dunque del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del quale la Direzione della giustizia penale si è dotata di un ufficio (Ufficio III) competente per il casellario.
  Il Capo II (articoli 4-10) concerne gli obblighi di informazione e di conservazione delle informazioni a carico dell'autorità centrale. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che, se è condannato in Italia un cittadino di altro Stato UE, allo Stato di cittadinanza dovranno essere comunicate le informazioni elencate dall'articolo 5-ter del Testo Unico sul casellario (disposizione che viene introdotta dall'articolo 12 dello schema), nonché ogni successiva modifica di tali iscrizioni e, previa richiesta, copia della sentenza e ogni altra informazione pertinente. Viceversa, quando la condanna di un cittadino italiano è pronunciata in altro Stato UE, l'autorità centrale deve – in base all'articolo 5 – conservare i dati e le informazioni ricevute. In merito il provvedimento modifica il Testo Unico sul casellario giudiziale inserendovi un'apposita disciplina relativa alla conservazione delle informazioni che giungono dall'estero. L'articolo 9 circoscrive l'utilizzabilità dei dati personali ricevuti da altro Stato membro alle finalità per le quali sono stati trasmessi salva l'utilizzabilità incondizionata a fini di prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.
  Il Capo III dello schema di decreto legislativo (articoli 11 e 12) contiene le modifiche alla normativa vigente e segnatamente alle norme di attuazione del codice Pag. 26di procedura penale e al Testo Unico sul casellario giudiziale. In particolare, l'articolo 11 inserisce il certificato del casellario giudiziale europeo tra i certificati che la segreteria della procura della Repubblica deve richiedere non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato; viene a tal fine novellato l'articolo 110 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. La definizione del certificato del casellario europeo è introdotta nel TU del casellario dalla disposizione successiva.
  L'articolo 12 modifica il Testo Unico del casellario giudiziale. In particolare:
   inserisce nel Testo Unico il riferimento al casellario giudiziale europeo, che viene definito come «l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari di condanna adottati negli Stati membri dell'Unione europea nei confronti di cittadini italiani» (lettere a), b), e), f), h) e p);
   inserisce un nuovo titolo dedicato al casellario giudiziario europeo, composto da 3 articoli (lettera c)). In particolare, il nuovo articolo 5-bis individua i provvedimenti che devono essere iscritti nel casellario (si tratta delle condanne pronunciate in altro Stato UE nei confronti di un cittadino italiano e di ogni successiva modifica relativa all'esecuzione della pena o alla eliminazione della condanna); l'articolo 5-ter riguarda l'estratto del provvedimento inscrivibile e prevede che tutte le informazioni che giungono dallo Stato estero di condanna (sia quelle obbligatorie, che le facoltative, che le supplementari) debbano essere iscritte nel casellario; l'articolo 5-quater riguarda l'eliminazione delle iscrizioni a seguito di comunicazione dell'autorità centrale di un altro Stato membro;
   integra all'articolo 19 le competenze dell'Ufficio centrale per il casellario giudiziale (che, si ricorda, è individuato presso il Dipartimento per gli affari di giustizia), attribuendogli le funzioni relative alla tenuta del casellario giudiziale europeo e alla trasmissione alle autorità centrali di altri Paesi delle informazioni relative ai cittadini italiani, agli stranieri e apolidi (lettera d)). A questo ufficio dovranno rivolgersi le autorità interessate di altri Stati UE (lettera o));
   disciplina, all'interno del Capo relativo ai servizi certificativi del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti (nuovo articolo 21-bis), l'acquisizione, da parte dell'autorità centrale di altro Stato UE del certificato del casellario europeo, prevedendo che tale autorità straniera possa accedere tanto alle iscrizioni contenute nel casellario giudiziale italiano quanto alle condanne iscritte nel casellario europeo (lettera g));
   disciplina (nuovo articolo 25-ter) la richiesta del certificato del casellario europeo da parte dell'interessato. Se la richiesta viene da un cittadino italiano, egli otterrà il rilascio di un certificato contenente tutte le iscrizioni esistenti nel casellario europeo; se la richiesta viene da un cittadino di altro Stato UE, egli otterrà tutte le iscrizioni relative a condanne pronunciate nello Stato di cittadinanza o a quello Stato comunicate (lettera i));
   disciplina (nuovo articolo 28-bis) la richiesta del certificato del casellario da parte della pubblica amministrazione, distinguendo a seconda della cittadinanza italiana, o di altro Stato UE, del soggetto al quale le iscrizioni si riferiscono. Se la richiesta proviene invece dalla p.a. di altro Stato membro dell'Unione e riguarda un cittadino italiano, l'Ufficio centrale comunicherà quanto iscritto tanto nel casellario nazionale quanto nel casellario europeo (lettera m));
   demanda (nuovo articolo 29-bis) ad un decreto dirigenziale la definizione delle modalità di rilascio dei certificati (lettera n)) e delle regole procedurali di carattere tecnico-operativo relative agli scambi tra i casellari europei (articolo 42). Questo ultimo aspetto dovrà essere regolamentato entro 6 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, sentito tra gli altri il Garante per la protezione dei dati personali (lettera q)).

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  Il Capo IV, composto dal solo articolo 13, contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  Segnala, infine, che il provvedimento all'esame della Commissione contiene due allegati:
   il modulo per presentare la richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale ed il modulo per rispondere a una richiesta di informazioni.

  La finalità di questi formulari, mutuati da quelli allegati alla Decisione quadro, è di standardizzare le procedure di scambio di informazioni tra i casellari dei diversi Stati UE.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.
Atto n. 263.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Alessia MORANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI (A.G. 263).
  Al riguardo, segnala che la decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, fondandosi sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI, mira a costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri di dati contenuti nei casellari giudiziari europei.
  In particolare, al fine di consentire di comunicare informazioni in un modo facilmente comprensibile, è definito un formato standard che consenta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.
  Viene a tal fine istituito ECRIS (articolo 1), un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. La Decisione quadro chiarisce che non si tratta di istituire una banca dati centralizzata, in quanto tutti i dati estratti dai casellari sono conservati unicamente presso gli Stati membri; le autorità centrali degli Stati (per l'Italia il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia) non avranno neanche un accesso diretto ai casellari.
  Il termine di recepimento delle disposizioni della decisione quadro (ormai scaduto) era fissato al 7 aprile 2012.
  Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, segnala che esso si compone di 5 articoli – ripartiti in 3 capi – e 2 allegati, mutuati dagli allegati della Decisione quadro.
  In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali e definisce l'oggetto dell'intervento legislativo (articolo 1) e alcuni termini chiave (articolo 2, identico all'articolo 2 dell'A.G. 262).
  Il Capo II istituisce ufficialmente il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali ECRIS, la cui gestione è affidata all'Ufficio centrale per il casellario giudiziale, ovvero al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 19 del TU sul casellario (articolo 3).
  La trasmissione delle informazioni deve avvenire nel rispetto dei codici forniti dall'Unione europea e riprodotti negli allegati allo schema di decreto legislativo.
  L'articolo 4 specifica che, quando tra una condanna pronunciata in Italia e tali codici manchi una specifica corrispondenza, Pag. 28perché la fattispecie penale italiana non è prevista nell'allegato, o perché le pene, le misure di sicurezza o le misure alternative applicate non hanno uno specifico codice, nella trasmissione delle informazioni si dovrà utilizzare la voce «categoria aperta» di una fattispecie o pena simile o «altro reato», «altra pena» in mancanza di ipotesi similari. Se si considera che l'elenco delle fattispecie penali alle quali la Unione Europea ha attribuito un codice si ferma a 186 reati, si intuisce come gran parte del lavoro dell'Ufficio del casellario sarà legato all'esigenza di inserire in questa classificazione il ben più alto numero di delitti e contravvenzioni vigenti nel nostro ordinamento.
  Peraltro, di queste difficoltà deve avere tenuto conto l'Unione europea, considerato che le ultime due voci dell'Allegato A sono relative a «Altri reati dolosi» e «Altri reati colposi».
  Il provvedimento consente, infine, l'utilizzo del parametro «decisioni non penali» quando, a fronte di una richiesta italiana di informazioni sulle condanne, lo Stato interpellato comunichi, spontaneamente, non solo le decisioni penali, ma anche altre pronunce.
  Il Capo III prevede la clausola di invarianza finanziaria.
  Infine, in applicazione dell'articolo 4, l'Allegato A allo schema di decreto legislativo contiene la tavola comune delle categorie di reato, con i relativi codici, e l'Allegato B la tavola comune delle categorie delle pene e delle misure.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 15 marzo 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ribadire quanto già comunicato nella seduta del 14 marzo scorso, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in discussione sarà fissato per giovedì 31 marzo 2016, alle ore 16 e che l'esame preliminare si concluderà nella settimana in corso.

  Alessandro PAGANO (AP), rammentando quanto avvenuto presso l'altro ramo del Parlamento, dove sono stati, di fatto, «strozzati» i tempi del dibattito, osserva come le modalità di organizzazione e di svolgimento dei lavori debbano essere definiti nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel replicare all'onorevole Pagano, precisa che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi è convocato al termine della seduta odierna, immediatamente dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva relativa alla proposta di legge C. 1994, in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. Ciò premesso, richiama l'attenzione sull'opportunità che, nel corso dello svolgimento delle audizioni, sia garantita la presenza di almeno un rappresentante del Gruppo che ha richiesto le audizioni stesse.

  Nicola MOLTENI (LNA), nel richiamare l'attenzione sul fatto di essere l'unico rappresentante del Gruppo Lega Nord all'interno della Commissione, fa notare come l'eventuale assenza dei parlamentari che hanno richiesto le audizioni, nelle sedute dedicate allo svolgimento delle indagini Pag. 29conoscitive, certo non denota mancanza di rispetto nei confronti della Commissione stessa, che comunque potrà giovarsi del contributo fornito dagli auditi.

  Alessandro PAGANO (AP), evidenziando come non sia sua intenzione mettere in atto pratiche ostruzionistiche sul provvedimento in discussione, rileva la necessità che la Commissione disponga di tempi congrui per valutare approfonditamente i contenuti del provvedimento medesimo, che, peraltro, non è ancora, al momento, stato calendarizzato per l'esame in Assemblea.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) osserva come la Commissione debba disporre del tempo utile, perché ogni Gruppo sia posto nelle condizioni di esprimere compiutamente la propria posizione sulla proposta di legge in titolo, alla quale è opportuno, come è emerso nel corso dell'attività conoscitiva svoltasi, introdurre modifiche in senso migliorativo. In particolare, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni relative alla convivenza cosiddetta «di fatto», che, al comma 65 dell'articolo 1, prevedono il diritto del convivente di ricevere dall'altro gli alimenti, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Al riguardo, infatti, ritiene che non possano farsi discendere effetti di carattere obbligatorio da una semplice dichiarazione anagrafica, quale quella resa innanzi all'ufficiale di stato civile ai sensi degli articoli 4 e 13, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989. Nel sottolineare come la questione riguardi molti cittadini, ritiene, quindi, necessario che la maggioranza ed il Governo chiariscano se la proposta di legge in argomento sia, di fatto, «blindata», oppure, come auspica, suscettibile di modifiche.

  Andrea COLLETTI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Bonafede, ritiene che le disposizioni relative alla convivenza di fatto presentino profili di incostituzionalità, determinando la configurazione di una sorta di «non contratto» ad effetti obbligatori.

  Nicola MOLTENI (LNA), anche a nome dei parlamentari del suo Gruppo, dichiara di non condividere l'intero impianto del provvedimento in discussione, che non considera una priorità per il Paese. Nel ritenere, pertanto, che la Commissione debba disporre di tutto il tempo necessario a consentire un adeguato approfondimento dei contenuti della proposta di legge, rileva la necessità che la maggioranza e il Governo chiariscano se il provvedimento in titolo sia o meno suscettibile di modifiche. Ritiene, infatti, che ove il testo fosse considerato «blindato», come avrebbe lasciato intendere il capogruppo del Partito democratico, onorevole Verini, ciò sminuirebbe profondamente il ruolo della Commissione e dell'intero Parlamento rispetto ad una proposta di legge che presenta rilevanti profili di criticità. Al riguardo, contesta il fatto che sia prevista la sostanziale equiparazione, in aperta violazione dell'articolo 29 della Costituzione, tra l'istituto del matrimonio e quello delle unioni civili. Quanto alla cosiddetta «stepchild adoption», stralciata dal provvedimento nel corso dell'esame svoltosi presso il Senato, fa notare come sulla questione vi saranno certamente successive pronunce della giurisprudenza che consentiranno, in via interpretativa, anche alle coppie omosessuali, di fare ricorso a tale istituto, determinando, con ciò, l'ennesima sostanziale sconfitta del Parlamento. In merito, inoltre, alle problematiche connesse alla cosiddetta «maternità surrogata», osserva che la maggioranza ed il Governo non hanno ancora espresso, al momento, una posizione definita e chiara. Alla luce dei rilevanti profili di criticità della proposta di legge in discussione, ribadisce, quindi, la necessità che siano dedicati tempi congrui all'esame del provvedimento in Commissione, tanto più che lo stesso non è ancora stato calendarizzato per l'esame in Assemblea.

  Alessandro ZAN (PD), nel replicare alle osservazioni dei colleghi, rammenta che la Pag. 30sentenza della Corte costituzionale n. 138 del 2010 impone al legislatore, in ottemperanza all'articolo 2 della Costituzione, di prevedere un trattamento omogeneo per il matrimonio e le unioni tra persone del medesimo sesso. Quanto alle convivenze di fatto, rileva che la giurisprudenza, già dalla seconda metà degli anni ottanta, ha, in più di una occasione, riconosciuto la necessità, in ottemperanza a modelli di tipo solidaristico, di garantire al partner più debole adeguate forme di tutela.

  Alfonso BONAFEDE (M5S), nel ribadire la sua netta contrarietà in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, del provvedimento in discussione, evidenzia come gli obblighi di carattere solidaristico, cui ha testé fatto riferimento il collega Zan, certo non possono farsi discendere da una dichiarazione di carattere meramente anagrafico. Fa notare, infatti, che il fenomeno delle cosiddette «convivenze di fatto» interessa moltissimi cittadini, una parte dei quali è costretta a questa scelta per ragioni esclusivamente di carattere economico. Quanto alla giurisprudenza consolidatasi in materia, evidenzia che la stessa ha sostanzialmente ricondotto gli obblighi del convivente di fatto, nei confronti del partner più debole, nell'alveo delle obbligazioni «naturali», che determinano la irripetibilità di quanto spontaneamente erogato nel corso della convivenza stessa. Nel sottolineare che ai cittadini deve essere riconosciuto il diritto di scegliere una forma di convivenza, che sia scevra da obblighi di carattere giuridico, ritiene che sia dovere del Parlamento approvare la migliore legge possibile, senza fare affidamento su successive interpretazioni migliorative da parte dei giudici.

  Andrea COLLETTI (M5S) ritiene che la Commissione dovrebbe approfondire le pronunce della giurisprudenza relative all'obbligo alimentare o di mantenimento nell'ambito delle convivenze cosiddette «di fatto».

  Donatella FERRANTI, presidente, evidenzia come la questione sia stato oggetto di approfondimento nel corso delle audizioni svoltesi presso l'altro ramo del Parlamento.

  Emanuele PRATAVIERA (Misto) fa presente alla Presidenza il suo interesse a partecipare alle sedute della Commissione nelle quali viene esaminata la proposta di legge sulle unioni civili trasmessa dal Senato, pur non essendo membro della Commissione Giustizia.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto di quanto appena dichiarato dal deputato Prataviera, ricorda che le convocazioni della Commissione sono pubbliche e che alle sedute della Commissione possono partecipare anche i deputati componenti di altre Commissioni senza necessità di sostituzioni, salvo nel caso di votazioni.

  Alessandro PAGANO (AP), nel rammentare di aver presentato una proposta di legge recante «Disposizioni concernenti i diritti riconosciuti ai componenti delle unioni di fatto (A.C. 2829), fa notare come il Governo sia, a più riprese, intervenuto nel corso dell'esame parlamentare del provvedimento in discussione, condizionandone significativamente l’iter. Per tali ragioni, tenuto conto dei numerosi profili di criticità del provvedimento stesso, come evidenziati anche nel corso delle audizioni, ribadisce ulteriormente la necessità che il Governo e la maggioranza chiariscano se la proposta di legge in titolo sia, o meno, suscettibile di modifiche.

  Donatella FERRANTI, presidente, ribadisce che, al fine di definire le modalità di organizzazione dei lavori relativi al provvedimento in discussione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocato, in data odierna, immediatamente dopo lo svolgimento dell'indagine conoscitiva in tema di demolizione dei manufatti abusivi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

Pag. 31

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.05.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi.
Audizione di Franco Ionta e Alberto Liguori sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e di rappresentanti di Legambiente nazionale.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Franco IONTA, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e Laura BIFFI, componente dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente nazionale.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Davide MATTIELLO (PD), Claudia MANNINO (M5S), Carlo SARRO (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, presidente.

  Rispondono ai quesiti posti Franco IONTA e Alberto LIGUORI, sostituti procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e Laura BIFFI, componente dell'Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente nazionale.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.20.