CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 47

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, informa che sono stati presentati taluni ricorsi avverso i giudizi di inammissibilità pronunciati nella seduta del 10 marzo scorso con riferimento a talune proposte emendative, pubblicate nel loro complesso in allegato al resoconto della medesima seduta del 10 marzo.
  A seguito degli ulteriori approfondimenti svolti dalla Presidenza e dell'analisi dei motivi addotti nei ricorsi, ritengo tuttavia di dover confermare i giudizi di inammissibilità sulle proposte emendative. Al riguardo sottolinea come la Presidenza, Pag. 48nel valutare gli emendamenti, abbia già compiuto il massimo sforzo possibile per consentire la più ampia discussione sui temi affrontati dal decreto-legge, ma sia comunque vincolata a rispettare le norme regolamentari in materia di ammissibilità.
  Avverte inoltre che, a seguito di un maggiore approfondimento del contenuto degli emendamenti presentati, devono considerarsi inammissibili anche le seguenti proposte emendative, in quanto prive di connessione materiale o finalistica con il contenuto proprio del decreto-legge:
   l'emendamento Vico 8.4, che estende al 31 dicembre 2016 la moratoria temporanea delle procedure esecutive nei confronti della Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici srl, la quale esercita funzioni di trasporto pubblico locale in Puglia e si trova in grave situazione finanziaria che ne ha reso necessario il commissariamento; l'emendamento prevede altresì che nel periodo del commissariamento della Ferrovie del Sud Est si applichi la disciplina in materia di riduzione o perdite del capitale delle società in crisi contenuta nell'articolo 182-sexies della legge fallimentare (di cui al regio decreto n. 267 del 1942);
   gli articoli aggiuntivi Venittelli 17.01 e Abrignani 17.02, che istituiscono un fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti di immobili, le cui risorse sono attribuite ai comuni i quali, a seguito di sentenze di risarcimento di conseguenti a tali fatti, sono obbligati a sostenere spese superiori al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti.

  Rocco PALESE (Misto-CR) esprime il proprio stupore per la conferma di tutti i giudizi di inammissibilità pronunciati dalla presidenza.
  In particolare, con riferimento ai suoi emendamenti 1.205 e 1.206, volto a elevare il limite dell'attivo oltre il quale, a specifiche condizioni di legge, una banca popolare è trasformata in società per azioni, sottolinea come si tratti di una proposta in ambito bancario assolutamente attinente al contenuto del decreto-legge in esame, il quale interviene appunto sulla materia bancaria. Ritiene quindi che, attraverso tale giudizio di inammissibilità, il quale preclude alla Commissione di svolgere una discussione sul merito di tali questioni, si crei un precedente grave circa il metodo con cui viene valutata l'ammissibilità degli emendamenti.
  Analogamente, in relazione al giudizio di inammissibilità espresso sul suo articolo aggiuntivo 16.030, volto a riaprire i termini per la rateazione di debiti tributari in favore dei contribuenti decaduti dal beneficio, evidenzia come tale atteggiamento di chiusura espliciti l'intenzione di non valutare il merito delle proposte provenienti dai gruppi di opposizione ai fini di un miglioramento del testo del provvedimento. Ricorda infatti che sulla questione della riapertura dei termini della rateazione dei debiti tributari la stessa società Equitalia ha manifestato l'esigenza di prorogare tale strumento, che non è stata disposta, come auspicato, nella legge di stabilità 2016.
  Alla luce di tali considerazioni, preannuncia l'intenzione di verificare se, avverso i giudizi di inammissibilità per estraneità di materia pronunciati sugli emendamenti in Commissione, sia possibile ricorrere, in base al Regolamento della Camera, presso ulteriori istanze parlamentari.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) manifesta la propria forte perplessità per la conferma del giudizio di inammissibilità sull'articolo aggiuntivo Marcon 15.04, volto a introdurre agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica. Al riguardo evidenzia come il decreto-legge all'esame della Commissione risulti certamente la sede più idonea per una discussione sulla tematica posta dall'articolo aggiuntivo sopra richiamato, in quanto esso affronta questioni sia in materia bancaria sia di natura tributaria. Nel ricordare inoltre che su di esso è stata raccolta un'ampia convergenza da parte di parlamentari appartenenti a tutte le forze politiche, sottolinea come si tratti di una proposta Pag. 49assolutamente non pretestuosa, la quale tende a introdurre misure utili e condivise su un segmento del sistema bancario meritevole di essere incentivato.
  Esprime quindi il timore che la maggioranza intenda assumere un atteggiamento ostruzionistico nei confronti delle proposte emendative delle opposizioni, che debbono poter essere discusse, ferma restando la libertà della maggioranza di respingerle.

  Michele PELILLO (PD), con riferimento alla tematica sollevata dal deputato Palese con il suo articolo aggiuntivo 16.030, evidenzia come Equitalia abbia segnalato gli effetti molto positivi, sia per i contribuenti, sia per gli interessi erariali, delle norme che hanno consentito la riapertura dei termini di rateizzazione dei debiti tributari, fugando alcuni dubbi che si erano posti in merito. In tale contesto Equitalia suggerisce di porre a regime le norme in materia contenute nel decreto legislativo n. 159 del 2015: rileva, in proposito, come tale intervento potrebbe essere realizzato mediante un decreto legislativo di integrazione del predetto decreto legislativo che, ai sensi della delega fiscale, il Governo può emanare nei diciotto mesi successivi all'emanazione del predetto decreto. Propone quindi che, una volta concluso l'esame del decreto-legge, i gruppi presentino, d'intesa tra loro, una risoluzione volta ad impegnare il Governo a modificare in tal senso il citato decreto legislativo n. 159.

  Rocco PALESE (Misto-CR), con riferimento alla proposta avanzata dal deputato Pelillo sottolinea come non si sarebbe certamente sottratto alla richiesta, avanzata dal relatore e dal Governo, di ritirare il suo articolo aggiuntivo 16.030, in vista della presentazione di una risoluzione in materia, evidenziando tuttavia la grave anomalia costituita dal fatto che la proposta emendativa è stata dichiarata inammissibile, in modo del tutto infondato.

  Federico GINATO (PD), nell'esprimere il proprio rammarico per la conferma del giudizio di inammissibilità sui suoi articoli aggiuntivi 15.01 e 15.03, che intervengono in materia di agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica, rileva come si tratti di una tematica importante che il Governo è chiamato ad affrontare. Ritiene quindi che occorra individuare uno spazio legislativo nel quale introdurre forme di incentivo per il settore della finanza etica, il quale costituisce il terzo pilastro del sistema bancario, parallelo alle banche tradizionali e alle banche di credito cooperativo.
  Auspica quindi che il Governo sia disponibile a individuare un percorso legislativo idoneo per intervenire sulla questione posta dai suoi articoli aggiuntivi.

  Rocco PALESE (Misto-CR), nel ribadire le considerazioni già espresse, sottolinea come la questione posta nel suo precedente intervento non riguardi il merito della discussione, bensì il metodo seguito dalla Presidenza nell'applicazione dei criteri di inammissibilità, il quale ha precluso lo svolgimento del dibattito in Commissione sul merito di proposte emendative particolarmente rilevanti.

  Daniele PESCO (M5S), considerata la disomogeneità di contenuto del decreto-legge, ritiene che la Presidenza avrebbe potuto essere più liberale nelle valutazioni circa l'ammissibilità per materia delle proposte emendative presentate.
  Per quanto riguarda il tema specifico della riapertura dei termini di rateazione dei debiti tributari, ricorda che la prima proposta in tal senso era stata avanzata dal gruppo M5S.

  Sandra SAVINO (FI-PdL), nel condividere le questioni di metodo poste nel corso del dibattito, anche con riferimento alla disomogeneità del testo del decreto-legge in esame, ritiene che le tematiche poste da numerosi emendamenti dichiarati inammissibili, le quali pongono questioni di buon senso, saranno fatte proprie dal Governo, il quale interverrà su di esse prendendosi il merito dell'iniziativa su di esse. Ritiene peraltro che, attraverso tale atteggiamento, l'Esecutivo svilisca il ruolo Pag. 50dei parlamentari e il lavoro che essi svolgono nell'ambito della Commissione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, evidenzia positivamente come tutti i gruppi abbiano accolto l'invito, da lui stesso formulato, a contenere il numero degli emendamenti per privilegiare la qualità delle proposte emendative, rilevando come, in questa prospettiva, la Presidenza della Commissione abbia tenuto un atteggiamento molto aperto in sede di valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative. A tale proposito ricorda che le norme regolamentari in materia risultano molto rigorose rispetto alla necessità che gli emendamenti ai decreti-legge siano strettamente attinenti al contenuto specifico del decreto-legge. In questo contesto regolamentare non si può individuare il contenuto del decreto-legge facendo riferimento, genericamente, alle materie, latamente intese, cui sono in qualche modo riconducibili gli interventi legislativi in esso contenuti. Pertanto, nel caso di specie, non possono essere ritenuti ammissibili, in questa sede, tutte le proposte emendative che facciano riferimento alla materia bancaria o a quella tributaria.
  Per quanto riguarda in particolare la tematica affrontata dall'articolo aggiuntivo Palese 16.030, ritiene che la proposta avanzata dal deputato Pelillo possa consentire di affrontare la questione in modo più appropriato.
  In merito alle considerazioni espresse dalla deputata Sandra Savino, ritiene che il Governo non intenda appropriarsi del contenuto di emendamenti già presentati.

  Daniele PESCO (M5S) lamenta il fatto che si sia giunti al pomeriggio di martedì senza che il relatore e il Governo abbiano ancora espresso il loro parere sulle proposte emendative, riducendo in tal modo i tempi a disposizione della Commissione per esaminare adeguatamente il provvedimento. Chiede quindi alla Presidenza di permettere a tutti i gruppi di lavorare nel modo migliore, senza costringere l'esame nelle sole ore serali.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a una seduta da convocare alle ore 20 di oggi.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, con Protocollo addizionale, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile.
C. 3269 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3269, recante ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012, e dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
  Il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, sottoscritto a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di 21 articoli e si inserisce Pag. 51nell'ambito degli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione puntuale e dettagliata dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea, con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità.
  L'articolo I del Trattato concerne l'obbligo di estradare, e prevede che ciascuna delle Parti si obbliga a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato stesso, le persone presenti sul proprio territorio ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.
  L'articolo II reca la definizione dei fatti che danno luogo a estradizione, prevedendo che l'estradizione è concessa per fatti che, secondo la legge di ambedue le Parti, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno, ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Ai sensi del paragrafo 3 se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. In base al paragrafo 4, qualora l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'estradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.
  Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo III, il quale, in materia di tributi e imposte, dogane e cambi, prevede che l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non imponga lo stesso tipo di tassa o di imposta o non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi.
  L'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato richiesto quale reato politico. L'estradizione non verrà poi concessa se vi sia nella richiesta un fumus persecutionis con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche.
  Ulteriori motivi di diniego della richiesta di estradizione riguardano: la possibilità che una volta estradata la persona interessata sia sottoposta nel territorio dello Stato richiedente ad un procedimento che la privi dei diritti minimi di difesa, ovvero a trattamenti crudeli, inumani o degradanti; la circostanza che la persona interessata sia stata già giudicata dalle Autorità competenti dello Stato richiesto, ovvero sia da queste sottoposta a procedimento penale; la possibilità che il reato o la procedura penale per i quali si richiede l'estradizione risultino già prescritti in base alla legislazione di una delle Parti; se è stata concessa amnistia dalla Parte richiesta per il reato oggetto di domanda di estradizione; la possibilità che la Parte richiedente si avvalga nei confronti della persona da estradare di tribunali straordinari; il caso in cui la persona da estradare fosse minorenne al momento della commissione del reato, laddove la legislazione dello Stato richiedente non contempli la specificità di tale condizione; l'eventualità che il reato in oggetto costituisca un mero reato militare secondo la legge dello Stato richiesto.
  Illustra quindi l'articolo V, in base al quale alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.Pag. 52
  L'articolo VI prevede inoltre i casi di rifiuto facoltativo della concessione dell'estradizione, anzitutto nel caso in cui la persona da estradare sia cittadina della Parte richiesta, a meno che tale cittadinanza non sia stata acquisita proprio allo scopo di impedire l'estradizione. L'estradizione potrà anche essere rifiutata se il fatto da cui trae origine la domanda sia stato commesso in tutto o in parte sul territorio della Parte richiesta.
  Peraltro, in caso di rifiuto, la Parte richiesta, su domanda dell'altra Parte, sottoporrà il caso alle proprie autorità per l'instaurazione del procedimento penale, e comunicherà al più presto all'altra Parte i seguiti dati alla richiesta e, più avanti, la decisione finale.
  L'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione; il paragrafo 1 prevede tuttavia eccezioni nel caso di consenso della Parte richiesta o di mancato abbandono o ritorno volontario della persona estradata nel territorio della Parte richiedente ove era stata incarcerata.
  Il paragrafo 3 stabilisce che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. Il paragrafo 4 vieta di norma la consegna della persona estradata a uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.
  Passa quindi a illustrare l'articolo VIII, il quale prevede lo scorporo, dal periodo di pena da scontare nel territorio della Parte richiedente, del periodo di detenzione eventualmente subito dall'estradato nel procedimento condotto dalla Parte richiesta e finalizzato all'estradizione.
  Gli articoli IX e X riguardano rispettivamente le modalità e le lingue delle comunicazioni, nonché i documenti a sostegno delle domande di estradizione.
  L'articolo XI prevede che lo Stato richiesto può richiedere ulteriori informazioni allo Stato richiedente, qualora quelle ricevute non siano sufficienti ad adottare una decisione in merito all'estradizione della persona interessata.
  In base all'articolo XII lo Stato richiedente può domandare in casi di urgenza l'arresto provvisorio della persona interessata: ai sensi del paragrafo 4 le misure cautelari decadono tuttavia in caso di mancata presentazione della richiesta di estradizione entro i 60 giorni successivi all'arresto – peraltro senza pregiudizio della possibilità di una presentazione della richiesta di estradizione in data successiva.
  L'articolo XIII dispone che la decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'estradizione viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. Ai sensi del paragrafo 3 la consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione deve avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.
  L'articolo XIV riguarda i casi di consegna differita o temporanea: infatti se da parte dello Stato richiesto è in corso un procedimento penale o l'esecuzione di una pena nei confronti della persona oggetto di richiesta di estradizione, per un reato diverso, lo Stato richiesto può, secondo il paragrafo 1, differire la consegna fino alla conclusione della procedura giudiziaria o dell'esecuzione della condanna.
  In base al paragrafo 2 si potrà tuttavia accedere temporaneamente alla consegna della persona richiesta per consentire lo svolgimento del procedimento penale in Pag. 53corso nel territorio dello Stato richiedente. Ai sensi del paragrafo 3 si potrà altresì differire la consegna della persona interessata, essenzialmente per motivi di salute della stessa.
  Illustra quindi l'articolo XV, il quale prevede, contestualmente all'estradizione, la consegna di cose rinvenute nel territorio dello Stato richiesto e nella disponibilità della persona interessata: si tratta in particolare di cose utilizzate per commettere il reato oggetto della richiesta di estradizione, o che possono servire quali mezzi di prova, nonché di cose proventi del reato.
  Ai sensi del paragrafo 4 la consegna delle cose in vista del procedimento penale cui la persona interessata deve essere sottoposta da parte dello Stato richiedente non pregiudica eventuali diritti e interessi legittimi dello Stato richiesto o dei terzi nei confronti di tali cose, che verranno riconsegnate dopo la conclusione del procedimento.
  L'articolo XVI concerne l'autorizzazione al transito nel proprio territorio che ciascuna delle Parti contraenti concede in relazione all'estradizione di una persona all'altra Parte contraente, in provenienza da uno Stato terzo.
  In base al paragrafo 2 gli stessi motivi ostativi alla concessione dell'estradizione da una Parte all'altra potranno valere per il diniego del permesso di transito, come anche eventuali ragioni di ordine pubblico.
  L'articolo XVII concerne poi le richieste di estradizione avanzate da più Stati per la stessa persona, e stabilisce alcuni criteri in base ai quali lo Stato richiesto valuta la priorità dell'estradizione, tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della nazionalità, della gravità e del luogo del fatto, della residenza della persona per cui si richiede l'estradizione, della possibilità di riestradizione e della data di ricezione della domanda.
  La suddivisione delle spese che scaturiscono dall'estradizione di una persona tra le Parti, o dal transito ai sensi dell'articolo XVI, sono ripartite in base all'articolo XVIII.
  L'articolo XIX conferisce alla Parte richiedente la facoltà di intervenire nel procedimento giudiziario eventualmente in corso nella Parte richiesta, facendosi rappresentare da un avvocato abilitato innanzi alle autorità giudiziarie competenti.
  L'articolo XX stabilisce che si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all'estradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.
  Infine, l'articolo XXI prevede che il Trattato avrà durata illimitata, con facoltà di ciascuna delle Parti di recedere da esso previa comunicazione scritta, inoltrata per via diplomatica all'altra Parte contraente, che avrà effetto sei mesi dopo la ricezione della notifica.
  Illustra quindi il Protocollo addizionale, firmato nell'ottobre 2012, al Trattato di estradizione, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato medesimo, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia.
  In particolare l'articolo 1 prevede, se una richiesta di estradizione riguarda una persona la quale abbia subito una condanna in contumacia, che l'estradizione verrà concessa solo a condizione che la Parte richiedente dimostri l'esistenza nel proprio ordinamento di idonei istituti che assicurino alla persona interessata il diritto all'impugnazione della sentenza di condanna o il diritto a un nuovo processo, qualora risulti che l'estradando non ha avuto a suo tempo effettiva conoscenza del processo in corso.
  Passando a illustrare l'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, in linea generale esso impegna le Parti contraenti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno Pag. 54rispetto della legislazione doganale e come, attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa, rendendo così più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  Al riguardo l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata al disegno di legge di ratifica evidenzia come l'Accordo risponda alla necessità di disporre di un quadro giuridico appropriato nell'ambito della lotta alle frodi doganali, cui ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa in tale settore tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, nonché all'esigenza di tutelare gli interessi economici, fiscali e commerciali, nonché la sicurezza delle due Parti contraenti, pregiudicati dalle infrazioni alla legislazione doganale.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che si compone di un breve Preambolo e di 24 articoli, evidenzia innanzitutto come il provvedimento interessi nel suo complesso gli ambiti di competenza della Commissione Finanze.
  Passando a un'analisi più specifica del testo, il Preambolo evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, la considerazione che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi dei due Paesi e la convinzione che la lotta contro le infrazioni stesse potrebbe essere resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le Amministrazioni doganali.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, l'articolo 2 ne delimita il campo di applicazione e vengono individuate nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque esplicitamente l'assistenza in campo penale.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 3, il quale prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la regolarità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre l'articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali.
  L'articolo 5 prevede che ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare una speciale sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
  L'articolo 6 prevede, al paragrafo 1, lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale.
  In tale contesto il paragrafo 2 contempla, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti.
  L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali e sulle relative modifiche, nonché sulle nuove tecniche di applicazione di tale legislazione e sui nuovi metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.
  L'articolo 8 regola la possibilità che l'Amministrazione doganale di una Parte, su richiesta, notifichi nel proprio territorio documenti e decisioni rientranti nell'Accordo provenienti dall'altra Parte.
  L'articolo 9 prevede la facoltà di ricorrere in alcuni casi a consegne controllate di merci, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, al fine di individuare persone coinvolte in infrazioni doganali.
  Nell'articolo 10 vengono indicati i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono prestarsi reciprocamente, consistenti, ad esempio, nello Pag. 55scambio di funzionari, nella formazione dei medesimi e nello scambio di esperti in materie doganali.
  L'articolo 11 reca la descrizione delle procedure e delle formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza.
  Illustra quindi l'articolo 12, il quale prevede che, su richiesta dell'Amministrazione doganale di una Parte, vengano avviate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte indagini su operazioni doganali che sono – o sembrano essere – in contrasto con la legislazione doganale della Parte richiedente.
  Ai sensi dei paragrafi 2 e 3 l'amministrazione richiesta è tenuta a procedere come se stesse agendo per conto proprio, conformemente alla sua legislazione nazionale, nonché ad attivarsi per procurarsi i documenti e le informazioni necessarie.
  L'articolo 13 prevede che, su richiesta scritta, i funzionari dell'Amministrazione richiedente possano consultare o procurarsi copia di documenti su un'infrazione doganale, previa autorizzazione dell'Amministrazione adita, o anche assistere alle indagini da quest'ultima condotte sul proprio territorio.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 14, il quale consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra si sia verificata – l'infrazione doganale. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono regolate dall'articolo 15.
  L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo.
  Il paragrafo 4, in particolare, stabilisce che l'appartenenza dell'Italia all'UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei paragrafi 1 e 2, i quali stabiliscono che le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo e subordinano al consenso dell'Amministrazione doganale inviante la comunicazione di tali informazioni e documenti a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo. In tale contesto il comma 3 specifica che le predette limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti.
  L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti garantiscano l'invarianza del relativo livello di protezione.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali.
  Ai sensi del paragrafo 4 il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati.
  Il paragrafo 3 contempla inoltre la possibilità di differire l'assistenza quando essa interferisca con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 19, il quale prevede che le Amministrazioni doganali rinuncino a rivendicare il rimborso delle spese derivanti dall'applicazione dell'Accordo, ad eccezione di spese e indennità corrisposte a esperti e testimoni, nonché dei costi degli interpreti e dei traduttori che non siano funzionari dello Stato, che devono essere a carico dell'Amministrazione doganale richiedente. Tuttavia, ai sensi del paragrafo 2, in caso di spese straordinarie o di entità considerevole le Parti si consulteranno per decidere le modalità di copertura.
  L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire Pag. 56per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce al paragrafo 3 una Commissione mista italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi. La Commissione è composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore nazionale delle dogane del Cile, o da loro rappresentanti, assistiti da esperti.
  Ai sensi del paragrafo 4 per le controversie per le quali eventualmente non si pervenga a una soluzione amichevole si perseguirà una composizione per via diplomatica.
  L'articolo 21 stabilisce che l'Accordo si applica ai territori doganali delle Parti, come definiti dalle rispettive disposizioni.
  Gli articoli da 22 a 24 contengono le consuete clausole finali. In tale contesto l'articolo 23 prevede che l'Accordo ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo tre mesi. In base all'articolo 24 le Parti potranno eventualmente riunirsi per un riesame dell'Accordo, a richiesta di una di esse o dopo cinque anni dalla vigenza dell'Accordo medesimo.
  Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, esso si compone di cinque articoli: gli articoli 1 e 2 contengono come di consueto, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3, comma 1, prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge n. 146 del 2006, di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali.
  Ricorda, al riguardo, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati, con l'obiettivo di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.
  Il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura (di cui all'articolo 9 della citata legge n. 146 del 2006), che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia i quali, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.
  Il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo di mutua assistenza doganale, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali.
  In merito rammenta che le rogatorie consistono in richieste di attività investigative o probatorie: comunicazioni, notificazioni di atti, acquisizione di fonti di prova ed assunzione di mezzi di prova; le rogatorie sono dette attive quando è l'Italia a chiedere ad un altro Paese il compimento di queste attività; viceversa, sono passive quando una richiesta giunge dall'estero ed è rivolta all'autorità giudiziaria italiana. In questo secondo caso il codice prevede una fase politico-amministrativa ed una giurisdizionale: la prima compete al Ministro della giustizia, che riceverà per le vie diplomatiche la richiesta di cooperazione; la seconda alla Corte d'appello che deciderà delegando eventualmente all'espletamento delle attività un giudice o un PM, a seconda del tipo di attività richiesta.Pag. 57
  L'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei due accordi.
  Per quanto concerne il Trattato di estradizione, in particolare, il comma 1 prevede un onere complessivo di 23.163 euro annui, a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Per quel che riguarda invece l'Accordo di cooperazione doganale, il medesimo comma 1 dell'articolo 4 prevede un onere di 15.122 euro annui a decorrere dal 2015, al quale si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Con riferimento agli oneri relativi all'attuazione dei due atti internazionali, segnala l'opportunità di procedere all'aggiornamento temporale della copertura, attualmente prevista a decorrere dal 2015.
  La relazione tecnica allegata al disegno di legge quantifica nei seguenti termini gli oneri per l'attuazione dell'Accordo di cooperazione doganale: 4.015 euro l'anno per scambi di funzionari (di cui all'articolo 10, lettera a); 4.015 euro l'anno per invio di funzionari in Cile allo scopo di indagare su specifiche infrazioni doganali (di cui all'articolo 13); 2.780 euro l'anno per invio di funzionari in Cile, per deporre in qualità di testimoni ed esperti (di cui all'articolo 15); 4.312 euro l'anno per le riunioni della Commissione mista (di cui all'articolo 20).
  Il comma 2 dell'articolo 4, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, reca una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio.
  Per quanto concerne il Trattato di estradizione è previsto che il Ministro della giustizia riferisca in proposito al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente destinate alle spese di missione nell'ambito del Programma «Giustizia civile e penale» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  La norma specifica che, per il medesimo anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010.
  Per quanto attiene invece al monitoraggio degli oneri riguardanti l'Accordo di cooperazione doganale, sempre in base al comma 2 dell'articolo 4, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a monitorare gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento, e, in caso di scostamenti, a provvedere alla copertura finanziaria del maggior onere con la riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  Anche in questo caso, per l'anno in cui si verifica lo scostamento, sarà ridotto di pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009, posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall'articolo 6, comma 12, dal decreto-legge n. 78 del 2010.
  Il comma 3 dispone che sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce con apposita relazione alle Camere.Pag. 58
  L'articolo 5 regola l'entrata in vigore del provvedimento.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure.
Nuovo testo C. 2572.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73-bis del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, il nuovo testo della proposta di legge C. 2572 Carocci, recante modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al Comune di Santa Margherita Ligure.
  La proposta di legge, che si compone di un unico articolo, elimina, anzitutto, al comma 1, i vincoli di destinazione e di inalienabilità del collegio di Santa Margherita Ligure, allocato in Villa Lomellini, novellando a tal fine l'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 421 del 1948, ratificato, con modificazioni, dalla legge n. 104 del 1957.
  Al riguardo rammenta che il citato decreto legislativo n. 421, nel quadro della devoluzione allo Stato delle attività immobiliari e mobiliari della disciolta Opera di previdenza della milizia volontaria per la sicurezza nazionale ha, tra l'altro, devoluto il collegio di Santa Margherita Ligure (sito in Villa Lomellini), con tutti i suoi mobili, attrezzature e pertinenze all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali (E.N.P.A.S.), prevedendo che fosse destinato all'educazione ed all'istruzione degli orfani dei dipendenti statali ed, eventualmente, ad altri scopi di assistenza perseguiti dal medesimo Ente.
  Analoghe previsioni erano stabilite per il collegio di Cividale del Friuli, destinato all'educazione e all'istruzione degli orfani del Friuli e dei profughi delle zone di confine orientali.
  Ricorda inoltre che la legge n. 104, di ratifica del medesimo decreto legislativo, ha sul punto modificato sia l'ente beneficiario, assegnando il collegio sito in Villa Lomellini al Comune di Santa Margherita Ligure, sia il vincolo di destinazione, individuato nell'educazione e istruzione locale, al contempo confermando il divieto di alienazione e di mutazione della destinazione del Collegio.
  La relazione illustrativa della proposta di legge originaria evidenzia come l'immobile, una volta acquisito dal Comune di Santa Margherita Ligure, sia stato utilizzato fra gli anni ’70 e ’80 dall'allora Unità sanitaria locale per servizi di riabilitazione infantile. Successivamente, a seguito del rilascio da parte della USL, l'immobile è rimasto inutilizzato, non possedendo gli standard richiesti per l'uso come aule scolastiche.
  La stessa relazione illustrativa evidenzia come le condizioni più che precarie determinino l'inagibilità dello stesso edificio, facendo presente che la rimozione del vincolo di alienazione e di destinazione consentirebbe al comune di collocare il bene sul mercato immobiliare.
  Al riguardo ricorda, per completezza, che l'alienazione da parte di un comune di un bene immobile, facente parte del patrimonio disponibile, deve avvenire mediante procedure di scelta del contraente che assicurino concorrenza e trasparenza. L'alienazione avviene, di regola, attraverso procedure di pubblico incanto e, soltanto Pag. 59in caso di esito infruttuoso, mediante una trattativa privata con modalità, condizioni e termini predefiniti.
  In particolare, l'articolo 12 del decreto legislativo n. 127 del 1997 dispone che i comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio patrimonio immobiliare assicurando criteri di trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato. Inoltre si prevede che i proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio di destinazione d'uso del collegio sono destinati ad attività collegate all'istruzione.
  A tale ultimo riguardo, rammenta che l'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 ha attribuito ai comuni le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica. In base all'articolo 42 di tale provvedimento, esse concernono tutte le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli, la prosecuzione degli studi.
  Successivamente, tali previsioni sono state confermate dall'articolo 327 del cosiddetto Testo unico della scuola recato dal decreto legislativo n. 297 del 1994.
  In tale ampio contesto normativo la lettera a) del comma 1 della proposta di legge elimina dal citato articolo 2 del decreto legislativo n. 421 del 1948 la previsione secondo cui il collegio di Santa Margherita Ligure è destinato all'educazione e all'istruzione, mentre la lettera b) interviene sulla previsione del medesimo articolo 2 che attualmente impedisce agli enti proprietari dei collegi a non alienare o mutare la destinazione dei compendi immobiliari dei collegi stessi, eliminando tale vincolo per il Comune di Santa Margherita Ligure.
  In sostanza tali modifiche sono volte a eliminare i vincoli di alienazione e di destinazione relativi al predetto immobile, al fine di consentire al Comune di Santa Margherita Ligure di collocare il bene sul mercato, e di recuperare risorse finanziarie aggiuntive che dovranno essere impiegate nel settore dell'istruzione.
  Infatti il comma 2 della proposta di legge stabilisce inoltre che i proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati a spese di investimento relative all'istruzione.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 20.15.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nell'odierna seduta antimeridiana.

  Michele PELILLO (PD) ritira il suo emendamento 1.83 e l'emendamento Ginato 1.135, di cui è cofirmatario. Fa altresì presente che i componenti della Commissione appartenenti al gruppo del Partito Democratico sottoscrivono l'articolo aggiuntivo Boccadutri 17.07.

Pag. 60

  Daniele PESCO (M5S) ritira i suoi emendamenti 1.64 e 1.183.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, nel sottolineare il lavoro approfondito svolto, congiuntamente con il Governo ai fini della valutazione delle proposte emendative presentate da tutti i gruppi, illustra quindi le proposte di riformulazione elaborate su taluni emendamenti presentati agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.
  In particolare rileva come tali proposte di riformulazione siano innanzitutto volte a garantire la possibilità per il credito cooperativo presenti nelle province autonome di Trento e Bolzano di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti da banche operanti nelle province medesime, in coerenza con gli ambiti di autonomia riconosciuti nei rispettivi Statuti.
  Con riferimento alla prima parte della sua proposta di riformulazione dell'emendamento Ginato 1.134, evidenzia come essa sia volta a consentire l'eventualità che nel gruppo bancario cooperativo siano costituiti eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di SpA. Al riguardo ritiene che tale soluzione dia conto delle specificità territoriali del paese e dell'arricchimento che esse potranno fornire al gruppo, anche in termini di maggiore consolidamento del gruppo stesso.
  Evidenzia inoltre come la prima parte della proposta di riformulazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133 sia finalizzata a definire meglio le competenze riservate al Ministro dell'economia e delle finanze e alla Banca d'Italia nell'ambito della riforma delle banche di credito cooperativo.
  Sottolinea inoltre come, con la proposta di riformulazione dell'emendamento Pelillo 1.158, vengano riscritte le disposizioni contenute nel decreto-legge relative alla cosiddetta «way out», accogliendo le proposte sollevate attraverso numerosi emendamenti, e inserendo, dopo il comma 3 dell'articolo 2, il comma 3-bis, il quale prevede che, in deroga alla disciplina sulla devoluzione del patrimonio da applicarsi nei casi di fusione e trasformazione delle BCC escluse dal gruppo bancario cooperativo, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che presentino istanza di conferimento delle proprie aziende bancarie a una SpA autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria. Si prevede inoltre che, all'atto del conferimento la banca di credito cooperativo conferente versi allo Stato un importo pari al 20 per cento del proprio patrimonio netto. Al riguardo sottolinea come la BCC conferente, la quale mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento effettuato allo Stato, sarà obbligata a proseguire le proprie attività mantenendo finalità mutualistiche e come la sua attività sarà oggetto di verifiche in tal senso.
  Richiama inoltre il contenuto della proposta di riformulazione degli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, volta a inserire nel provvedimento la previsione di un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, di natura transitoria, finalizzata a supportare la finalità della BBC nel periodo di transizione che terminerà con la formazione del gruppo bancario cooperativo, così predisponendo uno strumento di sostegno di natura mutualistico-assicurativa.
  Passando quindi all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zoggia 1.37 e Petrini 1.56, nonché sugli identici Moretto 1.144 e Petrini 1.136.
  Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Ginato 1.134, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento Pag. 61della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).
   b) al comma 6, sostituire le parole «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» con le seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali».

  Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti Gebhard 1.202, Pagano 1.122, Palese 1.89, Blazina 1.213, Sandra Savino 1.197, Sottanelli 1.201, Palese 1.204, Pagano 1.208, e Kronbichler 2.015, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis

  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, nonché sugli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, Sandra Savino 1.109 e Petrini 1.139, a condizione che siano formulati nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «ed eccezionali,»

  Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Giampaolo Galli 1.133, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
   a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
   b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.
  7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:
   a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
   b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
   c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.».
  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole «comma 7» con le seguenti: «commi 7 e 7-bis»;
   b) al comma 3, sostituire le parole «comma 7» con le seguenti: «commi 7 e 7-bis»;

  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159, a Pag. 62condizione che siano riformulati nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: «Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che delibera la propria trasformazione in società per azioni ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza».

  Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, comma 1, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.»

  Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Paglia 1.88, Causi 1.214, sugli identici emendamenti Sandra Savino 1.196, Barbanti 1.199, Sottanelli 1.200, Palese 1.203, Petrini 1.212 e Moretto 1.215, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:
  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».

  Con riferimento alle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime quindi parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Tabacci 2.01, Palese 2.02, Barbanti 2.03, Pagano 2.04, Petrini 2.05, Sandra Savino 2.07, Ginato 2.07 e Sottanelli 2.08, a condizione che siano riformulati nei seguenti termini:
  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, Pag. 63come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione Nazionale del Credito Cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.».

  Esprime quindi parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 del decreto-legge.

  Daniele PESCO (M5S) chiede la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Il Viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare fa presente come le proposte di riformulazione presentate dal relatore costituiscano il frutto di una riflessione approfondita sulle proposte emendative presentate da tutti gruppi politici. Al riguardo, segnala come siano state oggetto di una compiuta valutazione le proposte emendative volte a modificare la cosiddetta way out e come la soluzione individuata consenta di mantenere, in caso di trasformazione della banca di credito cooperativo in SpA, il vincolo della destinazione delle riserve ai fondi mutualistici indivisibili.
  Nel rammentare come l'aspetto relativo all'assetto fondamentale del gruppo cooperativo bancario non abbia costituito oggetto di molti emendamenti, segnala come la richiamata questione della definizione della way out sia stata quella più profondamente modificata rispetto al testo originario del provvedimento, sulla base, innanzitutto, della proposta emendativa Pelillo 1.158. In tale ambito segnala, altresì, come sia stato necessario contemperare la previsione del vincolo di adesione al gruppo bancario cooperativo con la possibilità, per le banche di credito cooperativo, di scegliere una strada alternativa per il proseguimento della propria attività bancaria, ed escludendo quindi che tale vincolo si configurasse come un obbligo di legge. Al riguardo rileva inoltre come il predetto obiettivo sia stato bilanciato con l'esigenza di non minare la prospettiva, su cui si incentra la riforma della BCC contenuta nel decreto-legge, del consolidamento del sistema bancario cooperativo attraverso la costituzione di uno, o più, grandi gruppi bancari cooperativi. Sottolinea quindi come in tal senso si ritenga opportuno fissare un limite temporale piuttosto ristretto, pari a 60 giorni, entro il quale le banche di credito cooperativo dovranno presentare istanza alla Banca d'Italia di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria.
  Con riferimento agli aspetti relativi ai poteri della capogruppo, segnala come, in base alla proposta di riformulazione degli emendamenti Pagano 1.122 e Palese 1.89, nonché degli emendamenti Moretto 1.145, Causi 1.142, e degli identici Sandra Savino Pag. 641.109 e Petrini 1.139, sia stato soppresso il requisito dell'eccezionalità, dai casi, comunque motivati, in cui la capogruppo può nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti degli organi di amministrazione delle società aderenti al gruppo.
  In relazione ai poteri attribuiti al Ministro dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia, rileva inoltre come i nuovi commi 7 e 7-bis dell'articolo 37-bis del TUB, contenuti nella proposta di riformulazione dell'emendamento Giampaolo Galli 1.133, definiscano chiaramente le competenze di entrambi gli organi, attribuendo in via esclusiva alla Banca d'Italia le funzioni di vigilanza alle quali risulta preposta e affidando al Ministro dell'economia e finanze la definizione degli aspetti relativi all'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario operativo.

  Filippo BUSIN (LNA) riconosce che le proposte di riformulazione presentate dal relatore contengono elementi migliorativi rispetto alla cosiddetta clausola di «way out», ma dichiara di non comprendere il mantenimento, in tale ambito, della soglia patrimoniale dei 200 milioni di euro, tanto più alla luce della possibilità che viene, ora data alle BCC delle Province Autonome di Trento e Bolzano, di costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede nelle stesse provincie. In relazione a tale previsione, sottolinea il rischio che tali provincie possano godere di un'ulteriore privilegio, in qualche maniera «scaricando» a livello nazionale i costi per BCC dissestate esistenti in quelle aree del Paese.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come le riformulazioni proposte dal relatore sollevino più problemi di quanti ne risolvano, osservando che alcune formulazioni appaiono confuse. Sottolinea in particolare l'esigenza di chiarire i rapporti tra le singole banche e la società capogruppo. Ritiene inoltre stravagante la previsione che sia sufficiente un semplice decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per variare la soglia minima di partecipazione delle BCC al capitale sociale della rispettiva capogruppo. Dichiara altresì di non comprendere le ragioni per le quali le banche di credito cooperativo devono versare una quota del 20 per cento del patrimonio netto nel caso di devoluzione dell'azienda bancaria in una SPA, posto che questa possibilità è già nella piena disponibilità degli altri soggetti del mondo cooperativo.

  Davide ZOGGIA (PD) osserva come le proposte di riformulazione del relatore mutino in maniera sostanziale il contenuto dei primi due articoli del provvedimento e chiede pertanto che sia concesso un tempo sufficiente per analizzare approfonditamente tali proposte. Ricordando che la finalità del provvedimento in esame dovrebbe essere quella di incentivare la creazione di holding del credito cooperativo, ricorda di aver presentato un emendamento per rendere più vincolante la soglia prevista per la capogruppo, prevedendo che il miliardo di euro sia riferito non al patrimonio ma al capitale. Pur esprimendo apprezzamento per l'eliminazione dell'affrancamento delle riserve, osserva come il versamento del 20 per cento del patrimonio netto previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 nel caso di conferimento dell'azienda bancaria in un SPA appaia sostanzialmente analogo, ponendo oltretutto problemi di equità, in quanto non tutte le banche sono ugualmente meritevoli e dunque si rischia in tal modo di punire proprio le BCC più virtuose. In relazione al previsto scorporo dell'attività creditizia, evidenzia che per molte società cooperative operanti nel settore, l'attività bancaria sia di fatto praticamente esclusiva e come pertanto il conferimento di tale attività potrebbe far venir meno i requisiti di mutualità prevalente.
  In conclusione, ribadisce l'esigenza di avere tempo sufficiente per valutare il complesso del contenuto dei primi due articoli del provvedimento alla luce delle riformulazioni proposte.

  Daniele PESCO (M5S) esprime rammarico per il fatto che non siano state accolte Pag. 65le proposte emendative del suo gruppo tese a ridurre i danni che il decreto-legge può arrecare al mondo delle banche di credito cooperativo, che complessivamente godono di buona salute. Evidenzia il fatto che il Governo appare appiattito sulle posizioni della Banca d'Italia, che vuole alleggerire gli oneri delle sue funzioni di vigilanza, rilevando come in tale modo si rischi una contrazione del credito alle piccole e medie imprese, in quanto le banche trasformate in SPA avrebbe l'utile come unico obiettivo. Condivide, in ogni caso, il fatto che sia stata concessa la possibilità alle banche di ridotte dimensioni di rimanere soggetti autonomi. Correggendo la posizione espressa nella seduta precedente, manifesta contrarietà al previsto scorporo dell'attività bancaria dal resto dell'attività del soggetto cooperativo, in quanto ciò può rappresentare un incentivo alla vendita di tali attività, affievolendo la dimensione mutualistica, esprimendo pertanto contrarietà rispetto alla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159.
  Si associa quindi alla richiesta avanzata dai colleghi di avere a disposizione del tempo prima di decidere quali posizioni assumere in sede di votazione delle riformulazioni proposte.

  Sandra SAVINO (FI-PdL) esprime forti perplessità sulla proposta di riformulazione relativa alla possibilità di costituire gruppi bancari cooperativi autonomi alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sottolineando come tale facoltà dovrebbe essere riconosciuta anche nelle altre regioni a statuto speciale.

  Dino ALBERTI (M5S), nell'evidenziare come la spinta all'accorpamento delle banche di credito cooperativo provenga in primo luogo dalla Banca d'Italia, ne sottolinea il ruolo negativo nella vicenda delle quattro banche, il cui fallimento ha provocato gravi danni a molti risparmiatori, anche attraverso il sostanziale boicottaggio delle proposte di salvataggio. Ricorda che il Governatore Visco ha recentemente affermato che gli italiani sono ignoranti in materia di prodotti finanziari, evidenziando come tale affermazione risulti offensiva, soprattutto in quanto un recente documento della stessa Banca d'Italia dimostra che quasi il 50 per cento dei prodotti bancari subordinati sono in mano alle famiglie e che nulla ha fatto l'istituto di vigilanza per tutelare tali risparmiatori. Insiste nell'avere dati concreti sul numero dei gruppi bancari del settore cooperativo ipotizzabili in futuro, ricordando che si corre il serio rischio che se ne possa costituire uno soltanto. Ricorda che il versamento del 20 per cento appare in realtà un'agevolazione rispetto a situazioni analoghe, rappresentando un esborso ridotto a fronte di una possibile collocazione sul mercato delle SPA in cui sarà conferita l'attività bancaria di alcune attuali BCC.

  Sebastiano BARBANTI (Misto) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2, ad eccezione degli emendamenti 1.199 e 2.03, di cui accetta la proposta di riformulazione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce l'esigenza di avere dati attendibili circa la presunta sofferenza del settore delle banche di credito cooperativo, posto che da documenti redatti da Federcasse risulta invece la prevalenza di dati positivi, a partire da una maggiore patrimonializzazione rispetto al resto del settore bancario. Sottolinea quindi l'importanza di preservare la peculiarità del settore cooperativo rispetto a soggetti quali le banche popolari e quelle costituite in SPA. Si associa alle considerazioni del collega Alberti circa il ruolo negativo svolto dalla Banca d'Italia nei recenti fallimenti bancari ed a quanto rilevato dalla collega Sandra Savino in ordine alla correttezza costituzionale di una norma riservata ad una sola regione a statuto speciale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, per il prosieguo dei lavori propone due ipotesi alternative, anche alla luce della richiesta formulata, da alcuni gruppi, di disporre di Pag. 66un tempo congruo per approfondire le proposte di riformulazione avanzate dal relatore. La prima ipotesi consisterebbe nel proseguire l'esame delle sole proposte emendative riferite agli articoli 1 e 2 sulle quali il relatore abbia espresso parere contrario, accantonando invece le restanti proposte emendative. In alternativa la Commissione potrebbe esaminare tutte le proposte emendative, fino all'emendamento 1.117 e quindi sospendere i lavori e rinviare alla seduta già prevista per domani alle 13,30 il seguito dell'esame degli emendamenti. In tale contesto ritiene preferibile la prima ipotesi.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI) dichiara di ritirare tutte le proposte emendative a sua prima firma riferite agli articoli 1 e 2 che non siano state oggetto di riformulazione da parte del relatore e contestualmente dichiara di accettare le suddette riformulazioni proposte ai propri emendamenti relativi ai medesimi articoli 1 e 2. In merito alle proposte circa il prosieguo dei lavori avanzate dal Presidente, dichiara di preferire quella che prevede di cominciare a votare gli emendamenti sui quali il relatore abbia espresso parere contrario.

  Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento Busin 1.1, soppressivo dei primi due articoli del decreto-legge, sottolinea come si tratti in effetti di un emendamento essenziale, di cui raccomanda l'approvazione, in quanto scardinerebbe di fatto l'intera riforma delle banche cooperative proposta dal Governo, che il suo gruppo non condivide affatto.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ribadisce la necessità di disporre di dati più dettagliati sull'effettiva situazione del settore della banche di credito cooperativo, al fine di comprendere le ragioni sottese all'intervento legislativo del Governo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda come dati in merito alla situazione delle BCC siano emersi sia nel corso dell'indagine conoscitiva che la Commissione sta conducendo sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela, sia nel corso dell'articolata serie di audizioni che la Commissione ha svolto nell'ambito dell'esame del decreto-legge, ricordando inoltre come le stesse BCC abbiano avviato un processo di autorifora del settore.

  Dino ALBERTI (M5S), riferendosi in particolare ai contenuti dell'audizione di Federcasse, riferisce i dati circa i risultati del settore del credito cooperativo con riferimento al risparmio e al credito e all'indice di patrimonializzazione, evidenziando come tali dati lascino emergere un quadro sostanzialmente positivo del settore delle BCC, che smentisce la necessità dell'intervento legislativo del Governo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, ribadisce, in merito alla scelta della previsione del gruppo bancario cooperativo a cui le BCC devono aderire, come tale previsioni ricalchi la proposta di autoriforma avanzata da Federcasse, che il Governo ha voluto seguire con alcuni aggiustamenti, quali ad esempio quella di non prevedere l'obbligatorietà di un solo grande gruppo cooperativo, nonché la possibilità, per le BCC che non intendano aderire al gruppo cooperativo, di avvalersi di una clausola di way out, salvaguardando in tal modo in capo alle stesse BCC una possibilità di scelta che sarebbe stato probabilmente incostituzionale negare in assoluto. Ribadisce pertanto la sua contrarietà alla soppressione dell'articolo 1 del decreto-legge, che rappresenta il cuore della riforma.
  Per quanto riguarda la richiesta, avanzata dal deputato Villarosa, circa i dati relativi agli elementi di debolezza del settore bancario cooperativo, precisa come tra i numerosi elementi in tal senso si possano in particolare citare i dati relativi alla ricopertura delle sofferenze bancarie che sono decisamente più bassi rispetto alla media del sistema bancario. Ciò non corrisponde peraltro a un difetto delle BCC; ma al fatto che le banche di credito cooperativo, essendo molto vicine al sistema Pag. 67produttivo, hanno subito più direttamente la crisi delle numerosi imprese andate in difficoltà durante al recente recessione economica. Al riguardo non ritiene si tratti di un argomento sul quale tutte le forze politiche devono trovarsi per forza d'accordo ma ribadisce come si tratta delle motivazioni che sono a fondamento delle soluzioni normative adottate dal Governo.

  Maurizio BERNARDO, presidente, invita tutti i rappresentanti dei gruppi parlamentari a trovare un accordo sul metodo di lavoro della Commissione e su come proseguire i lavori della seduta per assicurarne un andamento efficiente, consentendo a ciascun gruppo di illustrare le proprie posizioni liberamente ma entro limiti ragionevoli.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), intervenendo sull'emendamento Busin 1.1, esprime la necessità di avere un chiarimento nell'ipotesi nella quale uno dei gruppi cooperativi dovesse rifiutare l'adesione da parte di una banca di credito cooperativo.

  Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come si tratti un'eventualità prevista dalla disposizione in esame.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel dichiarare di non ritenersi soddisfatto forniti dal rappresentante del Governo relativi alla situazione di debolezza del settore del credito cooperativo, evidenzia come in realtà il grado di ricopertura delle sofferenza bancaria non sia così rilevante e che non possa rappresentare un indice di riferimento dirimente, attesi anche che le BCC presentano un indice di solidità patrimoniale mediamente più alta del resto del settore bancario. Ribadisce pertanto la richiesta di poter disporre di elementi informativi e di argomentazioni più convincenti e scientificamente fondate da parte del Governo circa la ratio del provvedimento in esame che, a suo giudizio, non può essere indicata nella semplice proposta di autoriforma avanzata da Federcasse o nelle affermazioni della Banca d'Italia.

  La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.1.

  Daniele PESCO (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.4, ricorda il decreto-legge relativo alla riforma della banche popolari, che prevedeva la loro trasformazione in SpA e sottolinea come, a suo giudizio, la riforma delle banche di credito cooperativo sia nata in quel contesto, in quanto l'intervento sulle banche popolari ha costituito una sorta di «spauracchio» brandito dal Governo nei confronti delle BCC per indurle a un'autoriforma forzata. Sottolinea quindi come la riforma delle BCC consenta ai grandi gruppi finanziari di entrare nel sistema della banche di credito cooperativo che verranno quindi gestite dalla società capigruppo, favorendo l'arrivo capitali dall'esterno, la concentrazione in poche mani del potere finanziario e cancellando del tutto le piccole realtà bancarie vicine al territorio.

  Dino ALBERTI (M5S) ribadisce di non condividere il contenuto della proposta di autoriforma avanzata da Federcasse e che il Governo ha deciso di fare propria. Al riguardo, ritiene che la Commissione ed il Parlamento, nell'esercizio della funzione legislativa, dovrebbero, al contrario, filtrare e selezionare tali proposte.

  Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda a tutti i colleghi che il Regolamento prevede, ai fini della discussione in Assemblea, un intervento per gruppo in sede di dichiarazione di voto su ciascun emendamento.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL), ritornando sulla questione dell'eventuale rigetto della richiesta di adesione di una BCC a un gruppo bancario cooperativo, ritiene non normata tale fattispecie, che dovrebbe invece essere trattata in modo diverso dall'ipotesi dell'esclusione della BCC dal gruppo.Pag. 68
  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.4.

  Daniele PESCO (M5S), interviene sull'emendamento a sua prima firma 1.15 e ne illustra le finalità, sottolineando l'opportunità che fosse prevista la possibilità e non l'obbligo di aderire al gruppo bancario cooperativo per il rilascio dell'autorizzazione. Ritiene che quella di prevedere la mera facoltà potesse essere una strada percorribile che non si è voluta intraprendere. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.15 e 1.5.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il suo emendamento 1.16, volto a limitare gli effetti molto gravi che la riforma delle BCC contenuta nel decreto-legge arrecherà alle banche stesse, configurando l'adesione al gruppo bancario cooperativo come una condizione facoltativa e non vincolante per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Al riguardo ribadisce il giudizio fortemente negativo del suo gruppo sulle misure contenute nel provvedimento, le quali danneggeranno istituti bancari che da molti anni rappresentano un punto di riferimento importante per l'accesso al credito da parte del sistema produttivo.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.16.

  Dino ALBERTI (M5S), con riferimento all'emendamento Pesco 1.17, fa presente come anche tale proposta sia finalizzata a rendere facoltativa la condizione dell'adesione delle BCC al gruppo bancario cooperativo ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Nel sottolineare come l'obbligo di rispettare tale condizione sarebbe fortemente lesivo del principio costituzionale della libera iniziativa economica, segnala come si tratti di una previsione grave, la quale dovrebbe destare scandalo in tutte le forze politiche.
  Segnala inoltre come, analogamente a quanto avvenuto in occasione della riforma delle banche popolari e dell'operazione di salvataggio delle quattro banche sottoposte a procedure di risoluzione nonostante fosse possibile evitarne il fallimento, anche in questa occasione, il Governo imponga unilateralmente la trasformazione delle BCC in società per azioni, in spregio al principio costituzionale di libertà dell'iniziativa economica.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.17.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento al suo emendamento 1.6, volto a mantenere l'obbligo di devoluzione delle riserve delle banche di credito cooperativo a fondi mutualistici, evidenzia come esso sia volto ad evitare che, in base ad una logica immorale e scorretta si consenta che il patrimonio delle BCC, conferito dai cittadini in considerazione della finalità mutualistica perseguita dalle banche stesse, sia invece distratto da tali finalità.
  Ritiene infatti che, ove fosse approvata la riforma delle banche di credito cooperativo, come prevista nel decreto-legge, verrebbe tradito l'affidamento di coloro che, nel corso degli anni, hanno affidato i propri risparmi al sistema delle BCC.

  Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle considerazioni del deputato Villarosa, segnala come l'emendamento Villarosa 1.6 risulterebbe sostanzialmente assorbito dall'approvazione della proposta di riformulazione degli emendamenti Pelillo 1.158 e Ginato 1.159.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) critica fortemente l'atteggiamento del Governo, il quale pretende che i componenti della Commissione limitino i propri interventi sugli emendamenti, sulla base delle proposte di riformulazione presentate contestualmente all'avvio della seduta, senza che sia stato concesso il tempo necessario per una loro compiuta valutazione. Pag. 69
  Nel ricordare quindi di aver chiesto alla Presidenza, a tal fine, di posticipare la seduta per l'esame delle proposte emendative alla giornata di domani, ritiene si stia attuando una grave forzatura nell'organizzazione dei lavori a danno delle forze di opposizione. Ritiene quindi di abbandonare i lavori della Commissione, stigmatizzando con forza tale modo di procedere.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) evidenzia come le modifiche al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis proposte dall'emendamento Villarosa 1.6 non possano ritenersi comunque assorbite dalla proposta di riformulazione dell'emendamento Pelillo 1.158 presentata dal relatore.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Villarosa 1.6 e Pesco 1.7.

  Daniele PESCO (M5S) illustra le finalità del suo emendamento 1.20, il quale è teso a limitare i poteri della capogruppo prevedendo che la nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo del gruppo cooperativo bancario spetti ai competenti organi sociali e stabilendo che il loro mandato non sia rinnovabile. In tale ambito rileva infatti come, le norme del decreto-legge n. 183 del 2015, poi confluite nella legge di stabilità 2016, abbiano comportato la forte svalutazione dei crediti in sofferenza delle quattro banche sottoposte alla procedura di risoluzione, determinando l'aggravarsi della situazione di instabilità in cui esse già versavano e causandone quindi la definitiva crisi. Nel segnalare come la svalutazione di tale crediti sia stata effettuata in assenza di una due diligence seria e accurata, sottolinea come tali eventi dimostrino che la Banca d'Italia dispone di uno strumento con il quale può incidere sulla stabilità dell'intero sistema bancario, ponendo gravi difficoltà gli istituti che non si sottomettono alle sue disposizioni.
  Rileva quindi come Movimento Cinque Stelle non riponga fiducia nell'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia, la quale ha causato a oltre 130 mila azionisti e obbligazionisti subordinati la perdita di tutti i risparmi posseduti.
  Ribadisce quindi la richiesta del suo gruppo affinché la riforma delle banche di credito cooperativo preveda anche l'istituzione di un consorzio a cui partecipino le BCC, con il compito di intervenire in caso si verifichino situazioni di difficoltà per le BCC stesse.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.20 e 1.18.

  Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Pesco 1.19, di cui è cofirmatario, manifestando il timore che con il provvedimento in esame si crei di fatto una struttura privata di vigilanza delle banche di credito cooperativo e che in tal modo la Banca d'Italia operi una sorta di scarico di responsabilità per non avere a che fare con un settore bancario troppo frazionato. Segnala inoltre che è anche possibile una visione ancor più inquietante, secondo la quale la capogruppo del gruppo bancario cooperativo risulterà di fatto altamente controllabile e influenzabile da parte della stessa Banca d'Italia, rispetto alla quale ricorda il recente coinvolgimento in episodi di illegalità.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.19 e Matteo Bragantini 1.13 e 1.14.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Busin 1.26, condividendo l'opportunità di eliminare il previsto innalzamento del numero minimo di soci e del valore massimo della partecipazione detenibile da ciascun socio.

  Filippo BUSIN (LNA) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.26, criticando il pregiudizio che vede nell'aumento delle dimensioni delle banche un requisito automatico di maggiore solidità e ricordando che l'innalzamento del valore Pag. 70nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio appare incomprensibile alla luce delle gravi perdite che hanno subito i detentori di partecipazioni in alcune banche popolari, dove tale limite non è presente.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.26 e gli identici emendamenti Zoggia 1.28 e Busin 1.25.

  Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.23, ritenendo eccessivo l'innalzamento a 500 del numero minimo di soci delle BCC.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Pesco 1.23 e Busin 1.27.

  Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.22, segnalando l'opportunità di procedere con gradualità all'innalzamento della partecipazione detenibile da ciascun socio.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.22.

  Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.21, ritenendo non opportuna la previsione dell'acquisto di un numero minimo di azioni per essere ammesso come socio di una BCC.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.21.

  Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.24, il quale mira a prevedere che il valore minimo delle azioni detenute non possa superare 1.000 euro, in modo tale da tenere fermo il principio mutualistico.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.24.

  Daniele PESCO (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.39, ravvisando l'esigenza di superare il divieto della trasformazione delle banche di credito cooperativo in banche popolari.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.39.

  Dino ALBERTI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.40, analogo a quello appena respinto, ribadendo la necessità di non snaturare la nature della banche di credito cooperativo. Solleva in proposito dubbi sulla costituzionalità del provvedimento in esame.

  La Commissione respinge l'emendamento Alberti 1.40.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, propone l'accantonamento dell'emendamento Zoggia 1.36.

  Maurizio BERNARDO, presidente, accantona l'emendamento Zoggia 1.36.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Busin 1.55, 1.50 e 1.52.

  Dino ALBERTI (M5S) preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sugli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30, Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti 1.29.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) insiste per la votazione dell'emendamento a sua prima firma 1.30, osservando come, sebbene la proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 renda meno rilevante il divieto di trasformazione delle BCC in banca popolare, occorra comunque capire se la trasformazione in SPA comporti o meno la devoluzione delle riserve indivisibili, in base a quanto previsto dai predetti emendamenti 1.158 e 1.159.

Pag. 71

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.31, Paglia 1.30, Russo 1.41, Palese 1.35 e Barbanti 1.29.

  Dino ALBERTI (M5S) chiede chiarimenti in ordine ad alcune implicazioni della riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159, domandando in particolare se esso preveda o meno l'affrancamento delle riserve indivisibili.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce che nella proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 è escluso l'affrancamento delle riserve, mentre si prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul patrimonio netto a fronte del conferimento dell'azienda bancaria in una SPA da parte della cooperativa.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla base delle indicazioni fornite dal Viceministro, nel caso di conferimento dell'attività bancaria nel termine di 60 giorni previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159, non si verifichi la devoluzione delle riserve indivisibili, che invece si applica in tutti gli altri casi.

  Il Viceministro Enrico MORANDO sottolinea come in altri casi si applichi la normativa vigente in materia.

  Giovanni PAGLIA (SI-SEL) rileva come, sulla scorta di quanto affermato dal Viceministro, il predetto obbligo di devoluzione si applichi anche nel caso di esclusione della BCC dal gruppo bancario cooperativo.

  Filippo BUSIN (LNA) sottolinea come la disciplina recata dal decreto-legge impedisca la possibilità, per la BCC, di trasformarsi in banca popolare, evidenziando come tale elemento costituisca uno degli aspetti più oscuri della riforma.

  Davide ZOGGIA (PD) rileva come il meccanismo di conferimento dell'attività bancaria previsto dalla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.158 e 1.159 comporti che le riserve accantonate dalla BCC conferente entrino nel patrimonio della SPA conferitaria e siano utilizzate in tale ambito.

  Il Viceministro Enrico MORANDO chiarisce come le riserve indivisibili riconducibili alla BCC rimarranno nella società cooperativa conferente, la quale acquisisce con le proprie risorse la partecipazione nella società conferitaria.

  Davide ZOGGIA (PD) ritiene che, qualora la SPA conferitaria del ramo di azienda bancaria venisse liquidata, verrebbe in tal caso meno il principio mutualistico in capo alla società cooperativa conferente.

  Il Viceministro Enrico MORANDO ribadisce come, anche in tal caso, valga la disciplina attualmente vigente in materia.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come dal momento che le azioni del gruppo bancario cooperativo devono essere possedute dalle BCC appartenenti al gruppo stesso, occorrerebbe stabilire analoga previsione anche nel caso di conferimento dell'azienda bancaria, stabilendo che la SPA conferitaria sia controllata in modo maggioritario dalla cooperativa conferente.

  La Commissione respinge l'emendamento Busin 1.51.

  Maurizio BERNARDO, presidente, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 22.55.