CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 38

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE.

  La seduta comincia alle 10.30.

Indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.
(Deliberazione).

  Rocco PALESE, presidente, ricorda che, nella riunione del 10 marzo 2016, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha deliberato di procedere, congiuntamente all'omologa Commissione del Senato della Repubblica, allo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell'esame degli atti del Governo n. 264 e n. 265, concernenti, rispettivamente, lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» e lo «Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino della disciplina per la gestione del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa in attuazione dell'articolo 42 della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
  Avverte che, nel corso dello svolgimento dell'indagine, saranno auditi il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pag. 39Pisauro, nonché rappresentanti della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato.
  Comunica che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.
  Pone quindi in votazione la proposta di svolgimento dell'indagine.

  La Commissione, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, delibera lo svolgimento, congiuntamente alla 5a Commissione del Senato, di un'indagine conoscitiva sulla riforma della struttura del bilancio dello Stato e sul rafforzamento del bilancio di cassa.

  La seduta termina alle 10.35.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni.
C. 3220-A/R.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative allo stesso riferite, contenute nel fascicolo n. 1, nonché dell'emendamento 1.100 della Commissione e dei subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

  Dario PARRINI (PD), relatore, evidenzia che la proposta in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di acquisto e dismissioni delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Ricorda che il testo, in una precedente formulazione, è stato sottoposto all'esame della V Commissione, che – nella seduta del 18 novembre 2015 – ha reso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Fa quindi presente che, nel corso della seduta dell'Assemblea del 19 novembre, è stato deliberato il rinvio della proposta in Commissione.
  A seguito del rinvio, la I Commissione Affari costituzionali ha approvato talune modifiche al testo, tra le quali segnala in particolare:
   l'introduzione di una modifica all'articolo 1, comma 143, della legge n. 228 del 2012 che, nel testo vigente, stabilisce che fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le modifiche dispongono la proroga del divieto al 31 dicembre 2017 (articolo 1, comma 1). In merito fa presente che la precedente formulazione del testo prevedeva un divieto permanente di acquisto e locazione finanziaria. Restano ferme le disposizioni concernenti le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo (articolo 1, comma 2);
   la previsione che l'utilizzo delle autovetture di servizio ad uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione sia consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendano lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio (articolo 1, comma 3);
   la mancata riproposizione della disposizione che prevedeva la vendita delle autovetture delle pubbliche amministrazioni mediante ricorso ad asta pubblica Pag. 40realizzata su piattaforma elettronica. In sostituzione il testo prevede, per le autovetture non ancora dismesse di proprietà delle pubbliche amministrazioni, l'applicazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2014 (articolo 2, comma 1). Rammenta che tale norma dispone che le amministrazioni riducono il contingente delle autovetture di servizio, fino al raggiungimento dei limiti indicati nel medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, mediante procedure di dismissione delle stesse a titolo oneroso ovvero cedendole a titolo gratuito alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che prestano servizi di assistenza sociale e sanitaria. Le risorse finanziarie ricavate dalle riduzioni di spesa relative alla cessione, alla manutenzione, al noleggio e all'esercizio di autovetture, accertate a consuntivo, possono essere destinate, in aggiunta a quelle disponibili a legislazione vigente, nella misura massima del 50 per cento e comunque nel rispetto del limite di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, all'acquisizione di «buoni taxi»;
   la mancata riproposizione della previsione che destinava, a decorrere dal 2015, al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 662 del 1996, i risparmi derivanti dalla riduzione delle dotazioni annuali di bilancio delle amministrazioni pubbliche per l'acquisto e la gestione di autovetture ed i proventi derivanti dalle dismissioni delle medesime (articolo 2, comma 2, della precedente versione del testo).

  Al riguardo non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Alla luce di tali considerazioni, propone di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento in esame.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 1.100 della Commissione e i subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Sorial 2.20, il quale dispone che le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi della dismissione delle autovetture, siano riversati al bilancio dello Stato, senza tuttavia prevedere la previa, puntuale individuazione delle risorse medesime, esigenza quest'ultima peraltro già rilevata nel parere deliberato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Invernizzi 1.2 e 2.1, le quali prevedono che il personale risultante in esubero per effetto dell'attuazione del provvedimento sia collocato in mobilità. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Cecconi 1.30, che vincola l'erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, all'adeguamento degli ordinamenti regionali, entro un termine determinato, alle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 Pag. 41del presente provvedimento. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, in considerazione anche del potenziale disallineamento rispetto ad impegni eventualmente già perfezionati a valere sui trasferimenti erariali sinora erogati.

  Fa presente, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere contrario su tutte le proposte emendative testé segnalate dal relatore. Esprime inoltre nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea, nonché sull'emendamento 1.100 della Commissione e sui subemendamenti 0.1.34.1 e 0.1.34.2.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel chiedere chiarimenti in ordine al parere contrario formulato dal rappresentante del Governo sull'emendamento a sua firma 2.20 nonché sull'emendamento Cecconi 1.30, sottolinea come tali proposte emendative non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario ma siano piuttosto volte a realizzare risparmi di spesa.

  Francesco BOCCIA, presidente, con riguardo all'emendamento Sorial 2.20, ricorda come la Commissione, nel parere deliberato nella seduta del 18 novembre 2015 sul testo originario della proposta di legge in esame, abbia già rilevato come, in caso di trasferimento di risorse attinte dalle amministrazioni statali, si debba procedere a una puntuale individuazione delle stesse con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Quanto all'emendamento Cecconi 1.30, segnala che la previsione di vincolare una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016 potrebbe comportare un disallineamento rispetto ad impegni già assunti dai medesimi enti territoriali a valere su tali trasferimenti.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'esprimere perplessità con riguardo alle considerazioni testé svolte dal presidente, evidenzia che, a suo avviso, il testo del suo emendamento 2.20 sostanzialmente accoglie i rilievi formulati dalla Commissione nel parere del 18 novembre 2015, prevedendo che le dotazioni di bilancio destinate all'acquisto e alla gestione delle autovetture delle pubbliche amministrazioni, nonché i proventi derivanti dalla loro dismissione, siano riversati al bilancio dello Stato anziché trasferiti in favore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. In merito ai rilievi riguardanti l'emendamento Cecconi 1.30, segnala poi che l'obiettivo di conseguire risparmi pubblici prevedendo che una quota dei trasferimenti erariali a favore delle regioni sia vincolata all'adeguamento degli ordinamenti regionali alle disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 5 dell'articolo 1 possa interessare esclusivamente i trasferimenti previsti in favore degli enti territoriali per l'anno 2016, atteso che la proposta di legge non ha effetti finanziari permanenti.

  Francesco BOCCIA, presidente, precisa che l'emendamento Sorial 2.20, nel prevedere che le dotazioni di bilancio annualmente destinate all'acquisto e alla gestione di autovetture delle pubbliche amministrazioni nonché i proventi della dismissione delle autovetture stesse sono riversati al bilancio dello Stato, non provvede tuttavia ad una puntuale individuazione delle risorse medesime, esigenza quest'ultima già rilevata nel citato parere della Commissione. Con riferimento all'emendamento Cecconi 1.30 ribadisce che la previsione di vincolare una quota dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016 potrebbe comportare un disallineamento rispetto ad impegni già assunti a valere su tali trasferimenti.

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con le considerazioni del presidente Pag. 42e conferma il parere contrario sugli emendamenti Sorial 2.20 e Cecconi 1.30.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nell'osservare come il vaglio della Commissione bilancio dovrebbe rigorosamente limitarsi alla valutazione di eventuali profili di carattere finanziario delle proposte emendative ad essa sottoposte, esulando quindi dalla sua competenza la verifica delle questioni attinenti al merito delle stesse, segnala che le finalità precipue dell'emendamento 2.20 a sua prima firma, volto a destinare al bilancio dello Stato i risparmi complessivamente derivanti dall'attuazione del provvedimento in esame, risulterebbero di fatto vanificate dal parere contrario su di esso formulato. In proposito rileva come, a differenza di quanto stabilito dalla citata proposta emendativa, una disposizione di contenuto parzialmente analogo – che prevedeva la specifica destinazione dei risparmi discendenti dalle misure in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio delle pubbliche amministrazioni al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 – sia stata espunta dal testo iniziale della proposta di legge nel corso dell'esame in sede referente presso la I Commissione (Affari costituzionali), sulla base di valutazioni di carattere esclusivamente politico sostenute dai gruppi della maggioranza parlamentare.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel sottolineare come la verifica degli emendamenti da parte della Commissione bilancio viene condotta sulla base di criteri che attengono in via esclusiva alla valutazione degli eventuali riflessi di carattere finanziario, osserva come proprio in virtù dei richiamati criteri il relatore e il rappresentante del Governo hanno formulato un parere di nulla osta sull'emendamento Sorial 2.21, in considerazione del fatto che quest'ultimo, per quanto di contenuto sostanzialmente sovrapponibile a quello dell'emendamento Sorial 2.20, risulta comunque formulato in maniera conforme alle vigenti regole di contabilità pubblica. Quanto all'emendamento Cecconi 1.30, rileva invece che l'eventuale mancata erogazione di una quota parte relativa all'anno 2016 dei trasferimenti erariali alle regioni inciderebbe inevitabilmente anche su interventi già programmati dalle regioni medesime a valere sulle predette risorse finanziarie.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel dissentire dalle considerazioni testé svolte dal presidente Boccia, ricorda che, nel peculiare ambito dei rapporti tra lo Stato e le regioni, in diversi casi si è intervenuto in passato su decisioni già adottate, anche ad esercizio finanziario già iniziato.

  Francesco BOCCIA, presidente, non comprendendo a quali specifici precedenti abbia ora inteso fare riferimento l'onorevole Sorial, ribadisce la correttezza delle procedure seguite dalla Commissione bilancio in sede di valutazione delle proposte emendative sottoposte al suo esame.

  Dario PARRINI (PD), relatore, nel confermare le valutazioni in precedenza esposte, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.2, 1.30, 2.1 e 2.20, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi.
C. 3057 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 43

  Marco MARCHETTI (PD), relatore, ricorda che la Commissione bilancio ha esaminato il testo unificato del provvedimento in titolo, ai fini dell'espressione del parere alla XII Commissione (Affari sociali) competente nel merito, da ultimo nella seduta del 10 marzo 2016, riservandosi in quella sede, sulla base anche degli elementi informativi trasmessi dal Governo, di formulare successivamente una proposta di parere. Rammenta, altresì, che in pari data la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del testo unificato, approvando talune proposte emendative del relatore, che non sembrano tuttavia presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Segnala quindi che la Commissione bilancio è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, così come risultante all'esito delle modifiche ad esso apportate nel corso dell'esame in sede referente.

  Il Viceministro Luigi CASERO (AP) ritiene opportuno un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di consentire ulteriori verifiche sul testo ora all'esame dell'Assemblea, con particolare riguardo alla valutazione degli effetti sul piano fiscale delle misure contenute nell'articolo 16.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012.
C. 3261 Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che l'Accordo in esame si compone di 363 articoli, ripartiti in 5 Parti eventualmente suddivise in Titoli, da 21 allegati relativi a questioni tecniche e ad aspetti normativi e da un Protocollo relativo alla cooperazione culturale. In merito ai profili di quantificazione, rileva, in generale, che l'Accordo contiene una pluralità di disposizioni finalizzate a favorire la cooperazione ed il commercio tra le Parti, alcune delle quali assumono carattere programmatico. Al riguardo, prende atto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, l'attuazione della cooperazione nei settori identificati dall'Accordo in esame fra l'Unione europea e gli Stati dell'America centrale, con specifico riguardo all'operatività degli organi di cooperazione previsti dall'Accordo medesimo, non richiede contributi addizionali né alcun cofinanziamento aggiuntivo da parte degli Stati membri, fatte salve le spese di missione espressamente quantificate.
  In merito ai profili dell'Accordo relativi all'Associazione tra Unione europea e Stati dell'America centrale, segnala che la relazione tecnica rileva che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito. La relazione tecnica non fornisce peraltro elementi a supporto di tale asserita compensatività. In proposito, ritiene quindi utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito alla quantificazione degli oneri per spese di missione, evidenzia che la relazione tecnica, nel considerare le relative disposizioni (articolo 7, paragrafi 3 e 4 ed articolo 11 del protocollo concernente l'assistenza amministrativa reciproca), utilizza parametri (spese per il pernottamento, per il vitto e il viaggio) e criteri analoghi a quelli già utilizzati dalle relazioni tecniche riferiti ad altri Accordi di associazione, quali quelli con la Ucraina (A.C. 3053) e con la Georgia (A.C. 3131). In proposito, non formula pertanto osservazioni. Segnala peraltro che la relazione Pag. 44tecnica esplicitamente dichiara che la quantificazione è «riferita a scopo esemplificativo, a un solo Paese, il Costa Rica»: tuttavia l'Accordo – a differenza dei precedenti – è stipulato con sei Paesi (Honduras, Costa Rica, Panama, Guatemala, El Salvador, Nicaragua). Andrebbe quindi verificato se la misura dell'onere, valutato in 20.160 euro, risulti adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che, per quanto il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso. Sul punto ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ciò premesso, in merito alla norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e delle cooperazione internazionale, del quale è previsto l'utilizzo, reca comunque le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, alla clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, che prevede l'imputazione di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» e, comunque, della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», reputa opportuno che il Governo assicuri, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle predette dotazioni di bilancio, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle citate dotazioni. Inoltre, poiché gli oneri oggetto di copertura non sembrano riferiti esclusivamente a spese di missione, si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere al comma 2 del medesimo articolo 3 il riferimento agli «oneri relativi alle spese di missione», al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché di puntualizzare che il programma e la missione di spesa dianzi citati sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Sul punto reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, infine, che l'articolo 4 del disegno di legge di ratifica reca una specifica clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo in titolo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 11 dell'allegato III al medesimo Accordo, per le quali rinvia, in ordine ai profili di copertura finanziaria, alle osservazioni sopra formulate.

  Il Viceministro Luigi CASERO fa presente che la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, a seguito dell'Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito.
  Chiarisce, inoltre, che la misura dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo. Segnala altresì che, sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e Pag. 45del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso.
  Assicura, inoltre, che l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate.
  Evidenzia, infine, che al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario sopprimere il riferimento agli «oneri relativi alle spese di missione», al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualizzare che il programma e la missione di spesa richiamati nella clausola di salvaguardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3261 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la graduale soppressione dei dazi doganali per le merci provenienti da ciascuna delle Parti, a seguito dell'Accordo in oggetto, pur determinando minori entrate per l'Italia, potrebbe associarsi ad una corrispondente riduzione di spese in grado di compensare i predetti effetti negativi di gettito;
    la misura dell'onere derivante dal provvedimento, valutato in 20.160 euro, risulta adeguata rispetto al numero complessivo degli Stati parti dell'Accordo;
    sebbene il provvedimento risulti incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, appare necessario posticipare al 2016 la decorrenza degli oneri, valutati in euro 20.160 annui, provvedendo contestualmente al corrispondente adeguamento della clausola di copertura finanziaria, in considerazione della natura degli oneri e del tempo ormai trascorso dal momento della presentazione del provvedimento stesso;
    l'eventuale attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle dotazioni interessate;
    al medesimo articolo 3, comma 2, appare necessario sopprimere il riferimento agli «oneri relativi alle spese di missione», al fine di evitare che la clausola di salvaguardia finanziaria possa essere attivata solo in caso di sforamento degli oneri rispetto alle previsioni riguardanti tale tipologia di spesa, nonché puntualizzare che il programma e la missione di spesa richiamati nella clausola di salvaguardia sono quelli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 3 sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'onere derivante dall'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e dall'articolo 11 dell'allegato III all'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutato in euro 20.160 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 46dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  All'articolo 3, comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   sopprimere le seguenti parole: , per gli oneri relativi alle spese di missione,;
   aggiungere, in fine, le seguenti parole: dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

  Il Viceministro Luigi CASERO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
Atto n. 276.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.
Atto n. 271.