CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 marzo 2016
610.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 31

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Audizione di Francesco Saverio Marini, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, di Enrico Quadri, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, di Monica Velletti, magistrato presso il Pag. 32Tribunale di Roma I sezione civile, di Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, di rappresentanti del Centro studi Livatino, di rappresentanti del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e di Luigi Balestra, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco Saverio MARINI, professore di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli studi di Roma Tor Vergata, Enrico QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II, Monica VELLETTI, magistrato presso il Tribunale di Roma I sezione civile, Filippo VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma, Anna Maria PANFILI, dirigente del Centro studi Livatino, Simone PILLON, Vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli, di Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord e Luigi BALESTRA, professore di diritto civile presso l'Università degli studi di Bologna.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Alessandro PAGANO (AP) e Alfonso BONAFEDE (M5S).

  Rispondono ai quesiti posti Simone PILLON, Vicepresidente del Comitato Difendiamo i nostri figli, Anna Maria PANFILI, Dirigente del Centro studi Livatino, Domenico AIROMA, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, Enrico QUADRI, professore di istituzioni di diritto privato e diritto di famiglia presso l'Università degli studi di Napoli Federico II e Filippo VARI, professore di diritto costituzionale presso l'Università europea di Roma.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Martedì 15 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 marzo 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, ricorda che si è conclusa l'indagine conoscitiva ed avverte che nella prossima seduta, convocata per mercoledì 16 marzo, si concluderà l'esame preliminare, del provvedimento in titolo, salvo che, in ragione del numero degli iscritti a parlare non sarà necessaria un'altra seduta. Avverte, altresì, che, concluso l'esame preliminare, sarà fissato il termine di presentazione degli emendamenti alla proposta di legge in discussione per giovedì 31 marzo prossimo, alle ore 16.
  Nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.05.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 marzo 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessandro ZAN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo con il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale (A.C. 3511).
  Rammenta che l'Accordo tra Italia e Armenia sulla cooperazione e la mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009, impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  Con riferimento al contenuto dell'Accordo, rileva che esso si compone di un preambolo e di 23 articoli.
  Relativamente ai profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.
  Rammenta che con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.
  Segnala che l'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici. L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente e prevede, altresì, la possibilità che i funzionari dell'amministrazione richiedente assistano a tali indagini. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14. L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.Pag. 34
  Fa presente, infine, che, ai sensi dell'articolo 16, infine, lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.
  Nel passare all'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, rammenta che lo stesso consta di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura degli oneri derivanti dall'Accordo. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal in materia di difesa (A.C. 3461).
  Fa presente che l'Accordo tra Italia e Senegal del 17 settembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza.
  Segnala che, come evidenziato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (A.S. 1986), con la sottoscrizione dell'Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.
  Riguardo al contenuto dell'Accordo, fa presente che lo stesso si compone di 33 articoli organizzati in 11 capitoli.
  Nel passare all'esame dei profili di stretta competenza della Commissione giustizia, segnala che il capitolo I (articolo 1) enuncia princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo, che consiste nello sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, con gli impegni internazionali delle Parti e sulla base del principio di reciprocità. Il capitolo IV (articoli 8-10), inoltre, riguarda le questioni attinenti la giurisdizione.
  In particolare, osserva che ai sensi dell'articolo 8, allo Stato ospitante è riconosciuto il diritto di giurisdizione nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge. L'articolo 9 conserva alle autorità dello Stato di origine il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale civile o militare per i reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. L'articolo 10 stabilisce che qualora il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione della Parte ospitante preveda l'applicazione di sanzioni in contrasto con i princìpi fondamentali dello Stato di origine, le Parti Pag. 35addiverranno, attraverso consultazioni dirette e nell'osservanza dei princìpi fondamentali dei rispettivi ordinamenti, ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, fa presente che lo stesso si compone di 5 articoli.
  Segnala che gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione nel campo della difesa tra Italia e Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012. L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo.
  L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria. L'articolo 5, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela ROSTAN (PD), relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge di Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hashemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011 (A.C. 3285).
  Fa presente che l'Accordo in oggetto, che si compone di 15 articoli, è stato siglato ad Amman il 27 giugno 2011 ed è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità organizzata e i reati ad essa connessi, in particolare quelli relativi al traffico di sostanze stupefacenti e terrorismo, in conformità alle rispettive legislazioni nazionali e agli accordi internazionali riconosciuti dai due Paesi. Su un piano generale (articolo 7) l'Accordo prevede: lo scambio di esperti e la programmazione, nei due Paesi, di corsi di aggiornamento comuni in specifiche tecniche investigative e operative; lo scambio di atti legislativi e di strumenti normativi, di pubblicazioni scientifiche, professionali e formative sulla lotta contro la criminalità organizzata, e di informazioni sui mezzi tecnici impiegati nelle operazioni di polizia; lo scambio di esperienze e di conoscenze tecniche relative alla sicurezza delle reti di comunicazione telematica; lo scambio di informazioni operative sui reati di falsificazione, sui traffici di opere d'arte e di metalli preziosi, nonché di auto rubate, sui reati ambientali, e, in particolar modo, sui traffici di armi ed esplosivi, di materiali strategici e nucleari, di immigrazione clandestina e soprattutto di tratta degli esseri umani, di sfruttamento sessuale dei minori e delle donne, di riciclaggio di denaro o beni di provenienza illecita – con le operazioni economico-finanziarie collegate. In base all'articolo 8 le Parti si impegnano ad estendere la reciproca collaborazione anche alla ricerca di latitanti.
  Segnala che gli organismi competenti al contrasto delle varie tipologie di reati previsti nell'Accordo sono, per l'Italia, il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e, per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza (articolo 2). Le Parti contraenti concorderanno le modalità per consentire il più rapido scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità, anche con l'impiego di ufficiali di collegamento e l'utilizzo di mezzi telematici. Nel rispetto poi delle rispettive legislazioni nazionali e dei rispettivi impegni a livello internazionale, le Parti concordano che a richiesta degli organi competenti di una di esse l'altra Pag. 36Parte potrà dar luogo nel proprio territorio a procedure investigative nei confronti di attività ritenute criminali, anche al fine di evitare azioni a carattere terroristico, impegnandosi contestualmente a comunicarne tempestivamente gli esiti (articoli 3 e 4).
  Rileva che l'articolo 5 riguarda le modalità di cooperazione in materia di lotta contro il terrorismo, da attuare soprattutto tramite lo scambio di informazioni periodico in materia di sicurezza dei trasporti e di attività dei gruppi terroristici – inclusi i singoli episodi e le loro tecniche attuative –, specialmente quando sia messa a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati. È altresì previsto che in casi di urgenza le Parti si trasmettano nella maniera più rapida notizie dettagliate su un episodio terroristico, sull'identificazione degli autori, sui gruppi di appartenenza e sull'eventuale presenza di soggetti ad essi riconducibili nel territorio dell'altro paese, allo scopo di avviare immediatamente indagini coordinate che prevedranno anche la trasmissione telematica di fotografie e rilievi dattiloscopici.
  Osserva che l'articolo 6 riguarda la cooperazione nella lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, sostanze psicotrope e relativi precursori: le Parti si scambieranno informazioni ed esperienze sui metodi di lotta in questo settore, su nuovi tipi di sostanze stupefacenti, sui metodi e sui luoghi della loro produzione, sui canali utilizzati dai trafficanti con le relative tecniche di occultamento, sulle tecnologie di analisi e sulle variazioni dei prezzi delle sostanze stupefacenti. Le Parti si impegnano altresì ad utilizzare la tecnica delle «consegne controllate» come efficace mezzo di penetrazione nelle reti criminali, quale definita nella Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope del 1988; nonché a promuovere l'adeguamento delle normative nazionali alle disposizioni internazionali vigenti in questo settore. L'articolo 9 prevede consultazioni tra i Ministri dell'interno delle Parti, da attivare ogni qualvolta le Parti medesime ritengano necessario conferire maggiore impulso alla cooperazione: in ogni caso almeno una volta l'anno, alternativamente in Italia e in Giordania, saranno convocate riunioni a livello di funzionari delle rispettive strutture competenti per valutare l'attività svolta e individuare nuovi obiettivi da raggiungere. Specifiche questioni potranno essere oggetto del lavoro di gruppi costituiti ad hoc. I dati personali sensibili trasmessi nell'ambito della cooperazione prevista dall'Accordo in esame saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi in esso contemplati: potranno essere trasmessi, sempre nell'ambito delle finalità dell'Accordo in esame, ad altre persone o istituzioni solo previa autorizzazione scritta della Parte inviante (articolo 11). In base all'articolo 12, ogni controversia che dovesse scaturire sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo in esame verrà risolta tra le Parti per via diplomatica.
  Fa presente che l'Accordo in esame, peraltro, non pregiudica i diritti e obblighi derivanti da altri accordi internazionali sottoscritti da ciascuna delle Parti contraenti (articolo 13). A questa clausola di salvaguardia si aggiunge quella prevista dall'articolo 14, in base al quale ciascuna delle Parti contraenti potrà respingere in tutto o in parte una richiesta di cooperazione in base al presente Accordo, qualora dar corso ad essa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza, l'ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato.
  Segnala, infine (articolo 15), che l'Accordo in esame avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di almeno sei mesi, inoltrato per via diplomatica.
  Quanto al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo in oggetto, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli.
  Segnala che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'Accordo medesimo. L'articolo 4 dispone, Pag. 37infine, l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI