CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Gennaro Migliore.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 3634, approvata dal Senato, recante la regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
Audizione di Stefano Ceccanti, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, di Lorenza Violini, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, di rappresentanti dell'Associazione Pro Vita Onlus e di rappresentanti dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà Pag. 37assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Stefano CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, Lorenza VIOLINI, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, Alessandro FIORE, portavoce dell'Associazione ProVita onlus, e Marilena GRASSADONIA, Presidente dell'Associazione Famiglie Arcobaleno.

  Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Michela MARZANO (PD), Alfonso BONAFEDE (M5S), Alessandro ZAN (PD), Andrea COLLETTI (M5S), Alessandro PAGANO (AP) e Giuseppe BERRETTA (PD).

  Rispondono ai quesiti posti Stefano CECCANTI, professore di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, Lorenza VIOLINI, professoressa di diritto costituzionale presso l'Università degli studi di Milano, Angelo SCHILLACI, rappresentante dell'Associazione Famiglie Arcobaleno e Alessandro FIORE, portavoce dell'Associazione ProVita onlus.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.40.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.40.

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 marzo 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente che l'onorevole Santelli ha chiesto a nome del Gruppo di Forza Italia di sentire il consigliere Francesca Quadri nell'ambito dell'indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge in discussione.
  Segnala che, considerato che la dottoressa Francesca Quadri riveste la qualifica di capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, l'audizione rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 143, comma 2, secondo cui le Commissioni, «previa intesa con il Presidente della Camera, hanno facoltà di chiedere che i Ministri competenti dispongano l'intervento dei dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione».
  Al fine di valutare l'attinenza della richiesta al tema dell'oggetto dell'indagine conoscitiva e di chiedere al Ministro delle Finanze il suo assenso all'audizione, rileva l'esigenza di conoscere, da parte della presidenza, la motivazione per la quale si intende audire il capo dell'Ufficio legislativo finanze in relazione ad un provvedimento, quale quello sulle unioni civili, che non appare essere di stretta competenza del predetto Ministero se non in relazione ad alcuni specifici profili.
  Per tali ragioni, informa che invierà una nota al Gruppo parlamentare di Forza Italia per chiedere delucidazioni in merito.
  Analogamente, rappresenta al deputato Chiarelli l'esigenza di chiarire le ragioni per cui la componente del Gruppo misto alla quale lo stesso deputato aderisce abbia richiesto di audire, in relazione al provvedimento in titolo, il dottor Domenico Airoma, Procuratore aggiunto del tribunale di Napoli nord.

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  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (Misto-CR) evidenza come sia opportuno coinvolgere, nell'attività conoscitiva della Commissione, anche i procuratori dei tribunali dei minori, nonché esperti della materia in relazione ad eventuali aspetti di carattere penale. Per tali ragioni, ha ritenuto, quindi, di chiedere l'audizione del dottor Airoma.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Atto n. 261.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Anna ROSSOMANDO, relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (A.G. 261).
  Segnala che il termine per la procedura di adeguamento è scaduto il 15 agosto 2010.
  Fa presente che il provvedimento in titolo è adottato in attuazione della Legge di delegazione europea per il 2014 (legge n.  114 del 2015). In particolare, l'articolo 21 della richiamata legge delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data in vigore della legge in esame, un decreto legislativo che dia attuazione alla Decisione quadro 2008/675/GAI, in materia di considerazione delle sentenze penali di condanna in ambito UE in occasione di un nuovo procedimento penale.
  Osserva che il comma 1 dell'articolo 21 detta alle lettere a), b) e c) specifici principi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi in sede di attuazione della delega. Con la lettera a) si prevede che la definizione di «condanna» fornita dal decreto legislativo coincida con quella dell'articolo 2 della Decisione quadro (per «condanna» si intende ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato). Dalla lettera b) è stabilito che siano prese in considerazione le precedenti sentenze di condanna pronunciate in altri Stati membri nei confronti di una stessa persona, sottoposta a processo penale per fatti diversi (rispetto a quelli oggetto della condanna) e di cui siano ottenute informazioni in virtù di reciproca assistenza giudiziaria; gli effetti giuridici da attribuire a tale precedenti condanne devono essere equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali (es. la recidiva), conformemente al diritto nazionale. La lettera c) esclude ai sensi della Decisione quadro che tale presa in considerazione possa interferire con le decisioni già assunte comportandone la revoca o il riesame o possa interferire con le decisioni relative alla loro esecuzione adottate in Italia.
  Segnala che, prima di passare all'esame delle disposizioni dello schema di decreto legislativo in esame, si soffermerà, preliminarmente, sui contenuti della richiamata Decisione quadro.Pag. 39
  In particolare, fa presente che la Decisione quadro 2008/675/GAI, che mira a garantire che siano prodotti effetti giuridici equivalenti alle decisioni di condanna nazionali e alle decisioni di condanna di altri Stati membri, costituisce, insieme alla Decisione quadro 2009/315/GAI, che introduce il certificato penale europeo con il quale è possibile chiedere informazioni sulle condanne e le interdizioni iscritte nei casellari nazionali e alla Decisione quadro 2009/316/GAI, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) per lo scambio di tali informazioni, la base giuridica su cui si fonda la circolazione e l'uso dei curricula criminali nel diritto dell'Unione europea. L'operatività della decisione quadro in commento, quindi, risulta strettamente legata all'entrata in funzione dei sistemi previsti dalle altre due citate Decisioni quadro: solo il funzionamento a regime del «casellario europeo» può infatti consentire un'effettiva parità di trattamento tra i precedenti «nazionali» ed «europei».
  Evidenzia che l'oggetto della Decisione quadro è definito nell'articolo 1, che ne limita la finalità «allo stabilire le condizioni secondo le quali, nel corso di un procedimento penale in uno Stato membro nei confronti di una persona, sono prese in considerazione le precedenti decisioni di condanna pronunciate nei confronti della stessa persona per fatti diversi in altri Stati membri». Il considerando 6 precisa, inoltre che «a differenza di altri strumenti la presente Decisione quadro non mira a far eseguire in uno Stato membro decisioni giudiziarie prese in altri Stati membri, quanto a far sì che, in occasione dell'apertura di un nuovo procedimento penale in un altro Stato membro, si attribuiscano delle conseguenze a una condanna precedentemente comminata in uno Stato membro nella misura in cui, in base al diritto dell'altro Stato membro in questione, siffatte conseguenze vengano attribuite alle precedenti condanne nazionali». Pertanto, l'obbligo di prendere in considerazione decisioni di condanna precedenti pronunciate in altri Stati membri è previsto soltanto nella misura in cui le condanne nazionali precedenti siano prese in considerazione in base al diritto nazionale. In tal modo è fatta salva la libertà di ciascuno Stato di scegliere quali effetti far derivare dalle previe decisioni di condanna su un nuovo giudizio contro la stessa persona per fatti diversi. Ai sensi dell'articolo 2 della Decisione quadro, per condanna si intende «ogni Decisione definitiva di una giurisdizione penale che stabilisca la colpevolezza di una persona per un reato». Sono quindi esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento le mere pendenze giudiziarie (i cosiddetti carichi pendenti).
  Rileva che l'articolo 3, paragrafo 1, sancisce – come cardine dello strumento – il principio di assimilazione, per il quale ciascuno Stato membro, nel disciplinare gli effetti che i precedenti penali esplicano in un nuovo procedimento, deve assimilare alle condanne riportate in ambito nazionale quelle riportate negli altri Stati membri. Il paragrafo 2 prevede che tale equivalenza copra l'intero procedimento penale, ivi inclusa la fase delle indagini preliminari, nonché la fase dell'esecuzione della pena. Inoltre, la rilevanza dovrà essere assicurata sia per ciò che concerne gli aspetti processuali, ivi incluse le decisioni in materia di «detenzione cautelare», sia per ciò che concerne gli aspetti di diritto penale sostanziale.
  Nel passare all'esame dello schema di decreto legislativo, rammenta che lo stesso si compone di quattro articoli. Più nel dettaglio, segnala che l'articolo 1 delinea la finalità dello schema di decreto legislativo: l'attuazione nell'ordinamento interno delle disposizioni della Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale. L'articolo 2 reca la definizione di condanna, precisando che con essa si intende «ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorità giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato». L'articolo 3, comma 1, disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna stabilendo che le condanne pronunciate per fatti Pag. 40diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione inerente alla pena, e in particolare per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere. Rammenta che, ai sensi del comma 2 di tale articolo, tali condanne hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.
  Infine, rammenta che il comma 3 precisa che la valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutività e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.
  Da ultimo, segnala che l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria. All'attuazione del provvedimento e agli adempimenti connessi le amministrazioni dovranno far fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.50.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe BERRETTA (PD), relatore, rammenta che la Commissione è chiamata, nella seduta odierna, ad esprimere il parere sul testo unificato delle proposte di legge C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati, in materia di «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», come risultante dagli emendamenti approvati.
  Segnala che il provvedimento, come stabilito dall'articolo 1, persegue lo scopo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso misure volte a: favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale; contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
  In particolare, osserva che nel capo II (articoli 3 – 11), sono contenute disposizioni volte a prevedere misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale, e per la limitazione degli sprechi alimentari. In tale ambito, sono previsti l'istituzione di un tavolo di coordinamento permanente, Pag. 41con l'obbiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (articolo 8), nonché interventi di promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi (articolo 9). Sono, inoltre, disposti il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze (articolo 10).
  Rileva che il capo III (articoli 12 – 16) contempla ulteriori misure per favorire la cessione gratuita e la raccolta di prodotti alimentari e di altri prodotti, ivi inclusi i medicinali non utilizzati o scaduti, a fini di solidarietà sociale.
  Quanto al capo IV, composto del solo articolo 17, fa presente che lo stesso prevede misure in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva.
  Ciò premesso, non essendovi profili di stretta competenza della Commissione, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere di nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI, relatrice, rammenta che la Commissione è chiamata ad esaminare la proposta di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (A.C. 3301).
  Segnala che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA - Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali. Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani. Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.
  Quanto al contenuto dell'Accordo in esame, che si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli, avverte che si soffermerà, nel corso della presente relazione, sui soli aspetti di stretta competenza della Commissione giustizia, disciplinati dal titolo V (articoli 29-34), che concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.Pag. 42
  In particolare, fa presente che l'articolo 29 prevede che le Parti, riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia, si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali. L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito. La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
  Segnala, infine, che l'articolo 34 dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la Task Force «Azione Finanziaria» FATF).
  Ciò premesso, propone di esprimere sul provvedimento in discussione parere favorevole.

  Donatella AGOSTINELLI (M5S) preannuncia l'astensione dei deputati del suo gruppo parlamentare sulla proposta della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 15.55.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 9 marzo 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.55.

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire dichiara concluso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 14 di mercoledì 30 marzo 2016.

  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.