CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 164

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 12.25.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Nuovo testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che l'espressione del parere di competenza alla XII Commissione sul nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3057 e abbinate, recante disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale, avrà luogo nella seduta di domani, 9 marzo 2016, secondo quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 3 marzo scorso.

  Floriana CASELLATO (PD), relatrice, nel segnalare preliminarmente che il provvedimento consta di diciassette articoli, suddivisi in quattro Capi, fa presente che nell'ambito del Capo I, che individua le finalità e le definizioni del provvedimento, l'articolo 1 specifica che la finalità del provvedimento è la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, indicando specifici obiettivi prioritari legati, in particolare, a finalità di solidarietà sociale e al riutilizzo dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti. Ricordato che l'articolo 2 reca le definizioni ricorrenti nel provvedimento, passa al Capo II, che reca misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari. In particolare, l'articolo 3 prevede la Pag. 165possibilità per gli operatori del settore alimentare di cedere gratuitamente le eccedenze alimentari ai soggetti cessionari, ovvero a enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche, i quali possono effettuare il ritiro di alimenti per destinarli a favore di persone indigenti. In particolare, il comma 5 consente la cessione a titolo gratuito delle eccedenze di prodotti agricoli in campo o di allevamento idonei al consumo umano ed animale ai soggetti cessionari, prevedendo che le fasi di raccolta o di ritiro dei prodotti agricoli effettuate direttamente da tali soggetti o da loro incaricati siano svolte sotto la responsabilità di chi effettua le attività medesime, nel rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare. A tale proposito, sottolinea l'importanza di un intervento legislativo in un settore finora affidato all'iniziativa dei singoli e, per quanto riguarda le Istituzioni, degli amministratori locali. Richiama, a tale proposito, la sua esperienza come sindaco, sottolineando di aver fatto più volte ricorso, in quella veste, ad organizzazioni senza scopo di lucro per la raccolta e la distribuzione gratuita della frutta caduta dagli alberi e del cibo non consumato nelle mense scolastiche.
  Fa presente, poi, che l'articolo 4 disciplina le modalità di cessione delle eccedenze alimentari, che sono consentite anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, mentre il successivo articolo 5 dispone in materia di requisiti e conservazione delle eccedenze alimentari in cessione gratuita. Segnala che l'articolo 6, modificando l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 571 del 1982, prevede la possibilità di cedere gratuitamente anche i prodotti alimentari confiscati dall'autorità giudiziaria idonei al consumo umano o animale. L'articolo 7, modificando il comma 236 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, estende al complesso degli enti solidaristici l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, limitato, dal testo originario della norma, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
  Rileva che l'articolo 8, in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina il Tavolo permanente di coordinamento, cui è affidato il compito di formulare proposte ed elaborare iniziative e indirizzi per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Ai sensi del comma 3, il Tavolo è composto da rappresentanti dei ministeri competenti, rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione, degli enti ed organismi caritativi iscritti all'Albo istituito presso l'AGEA ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari, delle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare, rappresentanti delle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, delle associazioni agricole, delle Regioni e delle province autonome, nonché rappresentanti dell'ANCI, delle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso e della cooperazione agricola. Come disposto dal successivo comma 4, la partecipazione al Tavolo è a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
  Passa quindi all'articolo 9, che interviene in materia di promozione, formazione e misure preventive per la riduzione degli sprechi. In particolare, esso, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, affida compiti specifici alla RAI per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere, nonché la promozione di campagne nazionali da parte dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. La norma, infine, prevede la possibilità per le regioni di Pag. 166stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo nonché la possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di promuovere presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile.
  Segnala che l'articolo 10, al comma 1, dispone il rifinanziamento di due milioni di euro per il 2016 del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, al comma 2, prevede l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze. Tale ultimo Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ed è destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari. Segnala che tali progetti possono prevedere il coinvolgimento di volontari del Servizio civile nazionale. Rileva che l'articolo 11, prevedendo il rifinanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 del fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, di cui all'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, dispone che esso sia destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari.
  Passa, quindi, ad illustrare il Capo III, che reca ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale. In particolare, segnala che l'articolo 12, introduce modifiche alla disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale recata dalla cosiddetta «legge del buon Samaritano» (legge n. 155 del 2003), prevedendo in particolare l'inserimento di un nuovo articolo relativo alla distribuzione gratuita agli indigenti di articoli e di accessori di abbigliamento. Il successivo articolo 13 modifica la disciplina in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali, recata dal decreto legislativo n. 219 del 2006. Osserva, poi, che l'articolo 14, recante disposizioni di carattere tributario relative alla cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale, prevede, al comma 4 l'esenzione dall'IVA della cessione dei prodotti alimentari trasformati in favore dei soggetti cessionari, qualificata come operazione permutativa.
  Rileva che, ai sensi dell'articolo 15, il Ministero della salute dovrà emanare indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti e che, ai sensi del successivo articolo 16, i comuni potranno applicare alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, agli indigenti un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti proporzionale alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. Segnala, infine, che il Capo VI, recante misure in materia di appalti, consta unicamente dell'articolo 17 che, modificando l'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta, in caso di affidamento sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari.
  Conclusivamente, ritiene che si possa sin d'ora esprimere un orientamento favorevole sul provvedimento, che incide marginalmente su materie di competenza della nostra Commissione, considerando in modo particolarmente positivo l'obiettivo Pag. 167di limitare gli sprechi di prodotti alimentari e farmaceutici e di favorire il riutilizzo dei prodotti, in modo da promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale.
  Sottolinea, peraltro, che il provvedimento in esame si lega fortemente al provvedimento sul commercio equo e solidale (Atto Camera n. 241 e abb.), sul quale la scorsa settimana la Commissione ha espresso parere favorevole, rilevando come entrambi rappresentino un passo importante verso la promozione di un'economia più consapevole delle opportunità offerte dall'uso intelligente delle risorse e più aperta alla dimensione sociale.

  Walter RIZZETTO, presidente, associandosi alle considerazioni conclusive della relatrice, osserva che si tratta di un provvedimento importante e di buon senso che interviene su un settore ancora privo di una cornice normativa nazionale, nel quale l'onere delle iniziative è lasciato prevalentemente ad organizzazioni private, come la Caritas. Si domanda, quindi, perché non sia stato adottato prima un intervento legislativo in materia.

  Tiziano ARLOTTI (PD), condividendo quanto osservato dalla relatrice, sottolinea il legame, peraltro dimostrato dai dati statistici, tra il tema della riduzione degli sprechi, soprattutto alimentari, e quello dello sviluppo del commercio equo e solidale, oggetto del provvedimento esaminato la scorsa settimana. La necessità di evitare gli sprechi è sempre stata sentita soprattutto dalle piccole comunità. Ricorda, a tale proposito, che in Romagna è tradizione offrire a coloro che si sono adoperati per la buona riuscita di manifestazioni paesane il cosiddetto «pranzo del resto» o, in caso, la «cena del resto», per consumare quanto avanzato. Si tratta dell'ennesima dimostrazione del fatto che la società civile è spesso più avanzata rispetto alla disciplina legislativa. Giudica positivamente l'impostazione del provvedimento, che pone l'accento, tra l'altro, sull'importanza della sensibilizzazione dell'opinione pubblica al fine di evitare gli sprechi, nonché sull'esigenza di promuovere interventi anche con riferimento alle mense scolastiche. Infine, esprime la sua soddisfazione per l'inserimento tra i criteri di valutazione dell'offerta, in caso di affidamento degli appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari. Si tratta di una previsione che recepisce una scelta che già molti grandi gruppi di distribuzione hanno compiuto.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani, mercoledì 9 marzo 2016.

  La seduta termina alle 12.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
Atto n. 280.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che il termine per la conclusione dell'esame dello schema di regolamento scade il 31 marzo 2016. Dà quindi la parola al relatore per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

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  Antonio BOCCUZZI (PD), relatore, segnala preliminarmente che lo schema di regolamento di cui oggi la Commissione avvia l'esame rappresenta un provvedimento che contribuirà all'avvio delle attività dell'Ispettorato nazionale del lavoro, istituito dal decreto legislativo n. 149 del 2015, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014. Ricorda, infatti, che il decreto legislativo n. 149 del 2015, allo scopo di razionalizzare e semplificare l'attività di vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, anche al fine di evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi, ha istituito una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro», che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, svolgendo le attività già esercitate in questo campo dalle tre istituzioni.
  Quanto alle misure fino ad ora adottate per l'avvio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ricorda che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 23 novembre 2015, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ha nominato direttore dell'Ispettorato Paolo Pennesi, precedentemente Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e in passato direttore della direzione generale per l'attività ispettiva del medesimo ministero.
  Per quanto attiene al provvedimento in esame, rileva che esso consta di un unico articolo, che dispone l'emanazione dello statuto, composto da quattordici articoli e allegato al regolamento medesimo. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015, il quale prevede che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia adottato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che preveda anche la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo. Ai sensi della medesima disposizione, il regolamento deve essere adottato in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti in via generale per le agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  Ritiene utile ricordare che l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro della difesa, da adottarsi entro il termine ordinatorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato e la sua contabilità. In proposito, rileva che l'esame del presente provvedimento potrebbe costituire un'utile occasione per acquisire elementi di informazione in ordine ai contenuti di tali decreti e ai tempi previsti per la loro adozione.
  Passando al contenuto dello Statuto, osserva in primo luogo che l'articolo 1 dello statuto, conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2015, riconosce all'Ispettorato la personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia organizzativa e contabile. La disposizione precisa, inoltre, che l'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. Il comma 4 stabilisce che all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e la difesa in giudizio delle Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo. Tale ultima norma precisa, peraltro, che l'Ispettorato possa farsi rappresentare e difendere, Pag. 169nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale, nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti. Nel secondo grado di giudizio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, è in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Avvocatura dello Stato di assumere direttamente la trattazione della causa secondo le modalità stabilite al fine dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1. L'articolo 1 precisa, infine, che l'Ispettorato è articolato in una sede centrale a Roma e in un massimo di ottanta sedi territoriali, rinviando al decreto di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n.149 del 2015, l'individuazione di tali sedi. L'articolo in esame, quindi, si limita a ribadire quanto già stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 149 del 2015.
  L'articolo 2 stabilisce che l'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, ribadendo quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, e svolge la funzione elencate all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto. Ricorda che, sulla base di tale ultima disposizione, l'Ispettorato esercita le seguenti funzioni e attribuzioni: a) la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi; b) l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo; c) la proposta degli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed il monitoraggio sulla loro realizzazione; d) la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL; e) lo svolgimento delle attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare; f) le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale; g) attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza; h) la gestione delle risorse assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo; i) ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, l'Ispettorato riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni, e si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento e una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.
  L'articolo 3, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede che gli organi dell'Ispettorato sono il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015 prevede che il direttore sia scelto tra esperti ovvero tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche. Rileva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 in esame, l'incarico di direttore dell'Ispettorato è incompatibile Pag. 170con altri rapporti di lavoro subordinato, pubblico o privato, o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, potenzialmente confliggente con le funzioni dell'Ispettorato. Osserva, a tale proposito, che la disposizione corrisponde a previsioni contenute negli statuti di altre agenzie, ricalcando, ad esempio, l'articolo 5, comma 2, dello Statuto dell'Agenzia delle entrate.
  Il comma 3 dispone che il consiglio di amministrazione sia composto da quattro membri in possesso di provata esperienza professionale almeno quinquennale nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Si specifica inoltre che i componenti del consiglio di amministrazione cessano dalle funzioni allo scadere del triennio anche qualora siano stati nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri. Osserva che il comma 4 reca la disciplina relativa al collegio dei revisori, composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti. Anche in questo caso, lo statuto rinvia alle modalità di nomina dei componenti del collegio, non specificando, a differenza del comma 4 dell'articolo 3 del decreto legislativo, che deve trattarsi di dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle specifiche professionalità. Lo statuto prevede, inoltre, l'applicazione ai membri del collegio dei revisori dell'articolo 2399 del codice civile, in materia di cause d'ineleggibilità e di decadenza e stabilisce che l'incarico di presidente del collegio dei revisori è attribuito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Segnala che l'articolo 4 indica le competenze del direttore dell'Ispettorato, disciplinando nel dettaglio quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, il direttore è il rappresentante legale dell'Ispettorato, di cui è responsabile, presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e investimento di ammontare superiore a un milione di euro. Osserva che il decreto legislativo n. 149 del 2015 attribuisce al consiglio di amministrazione il potere di deliberare sui piani di spesa e di investimento, senza prevedere limiti di valore.
  Al direttore è attribuita anche la competenza in ordine alla stipula della convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla determinazione degli indirizzi e dei programmi generali, all'attribuzione delle risorse necessarie all'attuazione dei programmi e dei progetti, alla determinazione delle scelte strategiche e al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale. Il direttore determina, altresì, le forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro. La norma, infine, prevede l'applicazione al direttore della disciplina in materia di responsabilità dirigenziale recata dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e disciplina le modalità di nomina di un dirigente generale quale suo vicario. Segnala che nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame si rileva che non si prevede espressamente il conferimento a detta carica di effettive responsabilità organizzative e, in particolare, del potere di adottare regolamenti interni, preventivamente approvati dal Ministro vigilante, o altri atti di organizzazione di livello inferiore, come espressamente disposto dall'articolo 8, comma 4, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999.
  L'articolo 5 disciplina le competenze del consiglio di amministrazione, sommariamente individuate dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, esso delibera il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e di investimento superiori a un milione di euro; coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni nonché valuta ogni questione posta all'ordine del giorno dal direttore. La norma, infine, disciplina dettagliatamente le modalità di Pag. 171convocazione e di svolgimento delle sedute. Segnala che, riguardo alla presidenza delle sedute del consiglio di amministrazione in caso di assenza del presidente, il richiamato parere del Consiglio di Stato reputa, opportuno anche al fine di evitare possibili incertezze procedurali, riformulare il comma 7 dell'articolo 5, prevedendo che la sostituzione avvenga, in primo luogo, con il membro più anziano per nomina e che solo a parità di tale parametro si applichi il criterio dell'anzianità anagrafica, al quale fa invece direttamente riferimento il comma 7.
  L'articolo 6, sulla base del comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2015, disciplina le competenze del collegio dei revisori, rinviando alla disciplina generale dei compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali contenuta nel decreto legislativo n. 123 del 2011, mentre il successivo articolo 7 reca le disposizioni per il suo funzionamento. Segnala che, nel parere espresso sul provvedimento dal Consiglio di Stato, si osserva che, essendo il numero legale per le riunioni del collegio costituito dalla presenza di almeno due membri, occorrerebbe definire la disciplina per il caso di parità di voti ovvero prevedere che alle sedute siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti in modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale.
  Osserva che l'articolo 8 introduce disposizioni riguardanti la dirigenza dell'Ispettorato. In particolare, esso dispone che i dirigenti curano l'attuazione dei programmi e degli indirizzi predisposti dal direttore, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i poteri di spesa; formulano proposte ed esprimono pareri al direttore; dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono; provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate. L'articolo 9, sulla base di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede l'avvalimento da parte dell'Ispettorato dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché, con una disposizione non prevista dal decreto legislativo, del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del medesimo ministero.
  Rileva che l'articolo 10 disciplina il contenuto della convenzione che regola i rapporti tra l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015. In particolare, essa definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato, con particolare riferimento alle attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, per un periodo non superiore a tre anni. La convenzione, inoltre, definisce: le risorse finanziarie disponibili; le strategie di miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati; le modalità che assicurino al Ministro del lavoro e delle politiche sociali di conoscere i fattori gestionali interni dell'Ispettorato. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.
  L'articolo 11 disciplina i poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Essi comprendono l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; l'approvazione dei programmi di attività; l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere; l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali attività da intraprendere. Al riguardo, a suo parere, andrebbe valutato il rapporto tra l'indicazione degli obiettivi operata con direttive ai sensi dell'articolo 11 e quella effettuata nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10. Più in generale, pare cogliersi una sovrapposizione tra i poteri di indirizzo di cui all'articolo in esame e l'ambito di applicazione della convenzione di cui all'articolo 10. Segnala poi che il Consiglio di Stato nel suo parere sul provvedimento ha rilevato inoltre l'opportunità di richiamare espressamente nell'articolo 11 la facoltà Pag. 172del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di effettuare ispezioni, in modo da renderla più chiara e sottolineare l'esigenza di un corretto bilanciamento tra autonomia dell'Ispettorato e poteri di vigilanza.
  L'articolo 12 rinvia agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 149 del 2015 per l'individuazione delle entrate dell'Ispettorato. In particolare, ricorda che l'articolo 8 rinvia ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 l'individuazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ivi comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale in forza all'Ispettorato, già assegnate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. La norma prevede, inoltre, che sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse, pari a 10 milioni di euro annui, destinate, dall'articolo 14, comma 1 lettera d) numero 2), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'incentivazione del personale ispettivo di ruolo dell'Ispettorato. Sono altresì trasferite all'Ispettorato le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL finalizzate alla formazione del personale ispettivo. L'articolo 9 del decreto legislativo, inoltre, prevede l'integrazione delle risorse finanziarie dell'Ispettorato con le entrate derivanti da eventuali giudizi favorevoli all'Ispettorato medesimo.
  Segnala che il medesimo articolo 12 dello statuto prevede, tra le entrate dell'Ispettorato, anche «ogni altra eventuale risorsa». Al riguardo, rileva l'opportunità di precisare la natura di tali ulteriori risorse nonché il loro profilo temporale, eventualmente introducendo una clausola di invarianza degli oneri. Ricorda che il Consiglio di Stato, nel suo parere sullo schema, ha rilevato l'opportunità di precisare che risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dagli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo potrebbero derivare da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.
  Rilevato che l'articolo 13 disciplina la procedura per la predisposizione e l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, fa presente che l'articolo 14, infine, stabilisce che, ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniformi la propria condotta al principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto n. 149 del 2015 e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

  La sottosegretaria Franca BIONDELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.