CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 106

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 12.05.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.
  In sostituzione della relatrice, osserva che il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 10 settembre 2015, reca la ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da Pag. 107una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. Esso è composto di 4 articoli ed è stato assegnato in sede referente alla III Commissione. Con riferimento al contenuto dell'Accordo, che comprende solo alcuni aspetti di competenza della VII Commissione, che verranno di seguito evidenziati, ricorda che questo è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico. Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Unione europea e la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.
  Aggiunge che con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, ai diritti umani, all'occupazione e agli affari sociali, estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia. La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e della cooperazione su principi, norme e standard.
  Circa le singole disposizioni dell'Accordo, con particolare attenzione agli aspetti di competenza della VII Commissione, ricorda che questo si compone di 65 articoli, organizzati in nove Titoli. Precisa che il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo, che, tra l'altro, ai sensi dell'articolo 2, lettera f), comprende la cooperazione in materia di società dell'informazione, audiovisivi e media, scienza e tecnologia, istruzione e cultura. La lettera i) del medesimo articolo 2 prevede inoltre la promozione della comprensione fra le rispettive popolazioni, tramite la cooperazione tra gruppi di riflessione, università, società civile e media, attraverso seminari, conferenze e altre attività. Quest'ultimo tipo di cooperazione viene poi specificata all'articolo 8, paragrafo 2. Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale. Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile. Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti. La cooperazione in materia doganale, in particolare, è finalizzata a potenziare la dimensione della sicurezza del commercio internazionale, per garantire, tra l'altro, un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale (articolo 17). Diritti di proprietà intellettuale che l'accordo disciplina, poi, specificamente all'articolo 27, ove si afferma che Unione europea e Mongolia attribuiscono grande importanza alla tutela di tali diritti, impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva. Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza. Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  Evidenzia quindi i settori di cooperazione indicati dal titolo VI, d'interesse per la VII Commissione, che sono i seguenti: turismo (articolo 40), ove in particolare le Parti convengono di intensificare la cooperazione in tale settore per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale; società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41), ove la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e della comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale; audiovisivi e media (articolo 42), ove viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione Pag. 108tra operatori ed istituzioni del settore; cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43), ove le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali, favorendo la formazione e la mobilità dei ricercatori; istruzione e cultura (articolo 46), ove le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale, nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali. Esse inoltre collaborano in ambito UNESCO, al fine di tutelare il patrimonio culturale e promuovere la ratifica della Convenzione sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005 e ratificata da entrambe le Parti (in Italia dalla legge n. 19 del 2007), intensificando la collaborazione finalizzata alla sua attuazione. Si favoriscono poi lo scambio di informazioni, know-how, studenti ed esperti e si promuovono programmi rivolti all'istruzione superiore, come Erasmus Mundus, incentivando inoltre la mobilità accademica.
  Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto, composto di rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità di azione da perseguire.
  Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali. È prevista la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere e ampliare l'Accordo, al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici (articolo 57). L'articolo 58, in particolare, disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'Unione europea la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia. L'articolo 63 stabilisce poi che l'Accordo entri in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie: la sua durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, osserva che questo si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 4 dispone, poi, l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, non essendo ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 1). Il comma 2 del medesimo articolo 3 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Precisa che la relazione tecnica annessa al disegno di legge iniziale (A.S. 1750) conferma che dal presente Accordo non derivano oneri finanziari a carico degli Stati membri e che gli oneri derivanti dalla cooperazione rafforzata nei settori identificati dall'Accordo – come il funzionamento del Comitato misto – saranno interamente a carico del bilancio comunitario. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 Gadda e abbinate.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 109

  Irene MANZI (PD), relatrice, evidenzia il significato educativo ed etico del provvedimento. Il suo articolo 1 ne reca la finalità: ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione dei seguenti obiettivi prioritari: a) favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari ai fini di solidarietà sociale destinandole in via prioritaria all'utilizzo umano; b) favorire il recupero e la donazione di prodotti farmaceutici e di altri prodotti ai fini di solidarietà sociale; c) contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti; d) contribuire al raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e alla riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili; e) contribuire ad attività di ricerca, informazione e sensibilizzazione dei cittadini e delle istituzioni sulle materie oggetto della presente legge, con particolare riferimento alle giovani generazioni.
  Se l'articolo 2 porta le definizioni, gli articoli da 3 a 7 indicano le misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari, indicando, in particolare, le modalità con le quali si realizza tale cessione.
  L'articolo 8 istituisce il Tavolo permanente di coordinamento, con l'obiettivo di promuovere iniziative, indirizzi, modalità e strumenti per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti. Il Tavolo è presieduto da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) ed è composto da altri rappresentanti – oltre che del MIPAAF stesso – dei dicasteri dell'economia, del lavoro, della salute e dell'ambiente e da esponenti di associazioni e enti competenti nel settore.
  L'articolo 9 è di diretto interesse per la VII Commissione, concernendo la promozione, la formazione e le misure preventive in materia di riduzione degli sprechi.
  Segnala, intanto, il comma 1 di questo articolo, che prevede che, nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, assicuri un numero adeguato di ore di informazione e di messaggi giornalieri di promozione informativa per sensibilizzare il pubblico ad adottare comportamenti e misure volti a ridurre gli sprechi, alimentari e di altro genere. Il comma 5 del medesimo articolo 9, poi, dispone che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuova presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale sull'accesso al cibo.
  Gli articoli 10 e 11 concernono disposizioni di carattere finanziario.
  In particolare, l'articolo 10 dispone il rifinanziamento di 2 milioni di euro, per l'anno 2016, del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012 (già rifinanziato dall'ultima legge di stabilità) e l'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, dotando quest'ultimo fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'articolo 11, inoltre, destina le risorse del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio (che è dotato di 20 milioni di euro annui), anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel settore Pag. 110della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo. A tal fine, il medesimo articolo 11 incrementa il predetto fondo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gli articoli 12-14 recano ulteriori misure per favorire la cessione gratuita di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale (articoli e accessori di abbigliamento e medicinali non utilizzati o scaduti).
  L'articolo 15 prevede che il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, emani indicazioni rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti. A tale proposito, ritiene che, in relazione alle mense scolastiche, le indicazioni debbano essere rivolte sia ai soggetti istituzionali che bandiscono le relative gare – garantendo comunque l'adeguata quantità, qualità e freschezza dei prodotti – sia ai singoli istituti scolastici che usufruiscono della mensa.
  L'articolo 16 prevede la possibilità per i comuni di applicare una riduzione della tariffa sui rifiuti per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali e professionali che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale.
  L'articolo 17, infine, aggiunge, per i contratti affidati da una pubblica amministrazione secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, un ulteriore criterio di valutazione dell'offerta – oltre a quelli già indicati all'articolo 83, comma 1, del Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – che è quello della «cessione a titolo gratuito, a fini di beneficenza, delle eccedenze alimentari». Anticipa che è sua intenzione, al termine del dibattito, presentare una proposta di parere favorevole.

  Luigi GALLO (M5S) se, per un verso, si compiace del contenuto del provvedimento, per altro verso, si domanda come esso si debba coordinare con l'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies del decreto-legge cosiddetto «Carrozza» (n. 104 del 2013), che forse non ha trovato sufficiente attuazione in ragione della mancanza di efficaci sanzioni. Deve poi rimarcare che le multinazionali dell'alimentazione, come per esempio McDonald's sono inserite nel circuito delle scuole e questo va in senso contrario allo spirito della legge di cui oggi si discute. Quest'ultima, inoltre, prevede il rifinanziamento del Fondo per la distribuzione delle derrate alimentari per le persone indigenti: si tratta di adottare, a suo avviso, le opportune cautele affinché attraverso di esso non si pervenga al paradossale risultato di distorcere la concorrenza.

  Mara CAROCCI (PD) si augura la legge non abbia un impatto organizzativo sulle scuole in quanto tali, ma che i compiti che essa assegna siano svolti dalle imprese che gestiscono le mense.

  Irene MANZI (PD), relatrice, terrà presenti le osservazioni dei colleghi Luigi Gallo e Carocci.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta sospesa alle 12.25, è ripresa alle 12.50.

Istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra.
C. 1623 Burtone.

(Parere alla IV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Umberto D'OTTAVIO, relatore, espone che la proposta di legge, all'articolo 1, Pag. 111prevede l'istituzione della «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti del mondo», individuandola nella data del 1o febbraio di ciascun anno. Con la ricorrenza s'intende conservare la memoria delle vittime civili di tutte le guerre e di tutti i conflitti nel mondo, nonché promuovere, secondo i principi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio della guerra. Ricorda quindi che l'articolo 11 della nostra Carta costituzionale prevede, in particolare, il ripudio da parte dell'Italia della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Rileva inoltre, come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge, che la data prescelta del 1o febbraio coincide con quella di entrata in vigore del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che equiparò – ai fini del trattamento risarcitorio – le vittime civili a quelle militari «riconoscendo loro pari dignità in quanto vittime di guerra». Rileva poi che l'articolo 2 stabilisce che, per celebrare la predetta Giornata, in ciascuna provincia o ente territoriale di livello equivalente gli organi competenti siano chiamati a promuovere e a organizzare cerimonie, eventi, incontri e testimonianze su quanto vissuto dalla popolazione civile nel corso delle guerre mondiali e sull'impatto dei conflitti successivi sulle popolazioni civili di tutto il mondo. L'articolo 3 precisa inoltre che l'istituenda Giornata non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 260 del 1949.
  Osserva che il citato articolo 3 della legge n. 260 del 1949 considera esplicitamente alcune ricorrenze quali solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'obbligo di imbandieramento degli edifici pubblici e che, successivamente, la legge n. 54 del 1977 ha disposto (articoli 2 e 3) che le solennità civili previste per legge non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici né, quando cadono nei giorni feriali, costituiscono giorni di vacanza o possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.
  Aggiunge che l'articolo 4 – e qui si rientra nella piena competenza della VII Commissione – prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisca le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2, per l'alto valore educativo, sociale e culturale che riveste la «Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo» e che alla realizzazione di queste iniziative siano chiamati a partecipare, sulla base di un protocollo d'intesa con il MIUR, l'Associazione nazionale vittime civili di Guerra Onlus e il suo Osservatorio internazionale sulle vittime civili dei conflitti, un centro di ricerca istituito recentemente attraverso il quale vengono esaminate e approfondite le conseguenze dei conflitti sulle popolazioni civili, attualmente impegnato anche sull'attualissimo tema dei rifugiati e del diritto internazionale umanitario.
  Ricorda dunque che l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, istituita il 26 marzo 1943 come Associazione nazionale famiglie caduti, mutilati ed invalidi civili per i bombardamenti nemici, è stata successivamente eretta in Ente morale con il nome attuale di Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra (ANVCG). Con la legge 23 ottobre 1956 n. 1239 è diventata Ente pubblico con funzioni di rappresentanza e tutela degli interessi morali e materiali dei mutilati e degli invalidi civili e delle famiglie dei caduti civili per fatto di guerra. Successivamente, ha perso la personalità giuridica di diritto pubblico e ora continua a sussistere come ente morale di diritto privato – come recita il suo Statuto – conservando i compiti di rappresentanza e tutela degli invalidi civili di guerra e delle loro famiglie. Precisa che l'ANVCG è attualmente sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Interno, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1990. L'ANVCG, iscritta nel registro nazionale delle ONLUS e nel registro nazionale delle Associazioni Pag. 112di Promozione Sociale, è annoverata tra le Associazioni Combattentistiche dalla legge 31 gennaio 1994, n. 93 ed è presente sul territorio Nazionale con 79 sedi periferiche e oltre 30 fiduciariati. Per la sua attività l'Associazione è stata insignita della Medaglia d'Oro ai Benemeriti della Scuola, della Cultura e dell'Arte con il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981 e della Medaglia d'Oro al Merito Civile con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1998. L'ANVCG rappresenta e tutela circa 120.000 tra mutilati ed invalidi civili di guerra, vedove, orfani e altri familiari di caduti civili per fatti di guerra.
  Ricorda che l'articolo 5, infine, dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ritiene, in conclusione, che l'istituzione della Giornata nazionale delle vittime civili di guerra, per il 1o febbraio di ciascun anno, sia un'importante iniziativa legislativa di origine parlamentare.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 12.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento concernente la revisione dei criteri e di parametri per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016.
Atto n. 276.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatrice, espone che lo schema di decreto viene adottato sulla base della legge di stabilità 2015. Questa è intervenuta in materia di personale ATA e ha previsto la revisione dei criteri e dei parametri per la definizione delle dotazioni organiche di tale personale, al fine di conseguire, dall'anno scolastico 2015-2016, risparmi di spesa. In particolare, l'obiettivo da conseguire, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, consiste in una riduzione del numero di posti pari a 2.020 unità, collegata al processo di digitalizzazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche, e in una riduzione di spesa pari a 50,7 milioni di euro. Aggiunge che la revisione di questi criteri e parametri per stabilire quante persone sono in organico è regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, ai sensi del quale, in particolare, la consistenza numerica complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA è definita a livello nazionale, in base ai criteri previsti nello stesso regolamento e secondo i parametri di calcolo previsti dalle tabelle ad esso allegate. Rileva poi che la consistenza numerica complessiva è ripartita in dotazioni organiche regionali, sentita la Conferenza unificata, con riguardo alle specificità degli ambiti territoriali interessati, avendo cura degli altri elementi indicati quali, ad esempio, i fenomeni migratori, le distanze e i collegamenti fra le scuole situate nei comuni montani e nelle piccole isole. Aggiunge che il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale ripartisce la dotazione organica regionale in dotazioni organiche provinciali e determina le dotazioni organiche di istituto, Pag. 113assicurando, comunque, il rispetto della dotazione organica regionale, anche – se necessario – mediante deroga ai medesimi criteri e parametri.
  Precisa che lo schema in esame sostituisce alcune delle tabelle del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009, ossia quelle relative alle istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo. Non sono, invece, variate le tabelle relative ai convitti nazionali e agli educandati femminili. Nell'articolato, una novità è costituita dalla previsione che la consistenza numerica complessiva del personale ATA è determinata, secondo i parametri di calcolo contenuti nelle (nuove) tabelle, annualmente per l'anno scolastico 2015-2016 e ogni tre anni, con eventuale revisione annuale, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. Osserva che si tratta di una novità che sembrerebbe scaturire dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 107 del 2015 cosiddetta «Buona scuola» che prevede l'indicazione del fabbisogno relativo ai posti del personale ATA nel Piano dell'offerta formativa, divenuto ora triennale.
  Segnala quindi che le tabelle, che stabiliscono il contingente organico del personale ATA da assegnare in ragione del numero di alunni, devono essere analizzate alla luce delle note di cui sono corredate, che recano ulteriori disposizioni utili per la definizione delle dotazioni organiche, di cui (solo) alcune applicabili «nel rispetto del contingente dei posti assegnati». Al riguardo, chiede al Governo un chiarimento, dal momento che il rispetto del contingente dei posti assegnati sembrerebbe un presupposto valido in termini generali.
  Aggiunge che la relazione illustrativa sottolinea che, ai fini della riduzione richiesta dalla legge di stabilità 2015, si è ritenuto di intervenire sul profilo professionale di assistente amministrativo, e non di assistente tecnico, in ragione della progressiva automatizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi affidati alle segreterie scolastiche. Per la stessa ragione, si è ritenuto di prevedere le riduzioni per le scuole più grandi (in particolare, si tratta delle scuole con più di 600 alunni), le quali, pur avendo un maggior numero di alunni, sono in grado di assicurare, comunque, la presenza di un più ampio numero di unità di personale, anche in caso di assenza di alcune di esse. Inoltre, evidenzia che, al fine di mitigare gli effetti conseguenti alle riduzioni dei posti, si è adottata una modalità di calcolo che ha tenuto conto, oltre che del numero degli alunni e delle sedi, anche del numero di alunni diversamente abili.
  Analizzando – sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica – gli effetti della revisione dei criteri e parametri, evince che, per ciò che riguarda le istituzioni scolastiche del primo ciclo, essa comporta una riduzione di 576 assistenti amministrativi (che interessa le scuole con più di 1.300 alunni) e di 1.468 collaboratori scolastici (che interessa le scuole con più di 1.100 alunni). Quanto alle scuole secondarie di II grado, la revisione comporta una riduzione di 589 assistenti amministrativi (che interessa le scuole con più di 600 alunni), di cui 314 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici, e di 430 collaboratori scolastici (che interessa le scuole con più di 600 alunni), di cui 175 nei soli istituti tecnici, istituti professionali e licei artistici. Complessivamente, la riduzione riguarderebbe, dunque, 3.063 unità. Tale riduzione è, tuttavia, in parte compensata – sempre in base alla relazione tecnica – dall'incremento, cui accennava prima, disposto in relazione al numero degli studenti diversamente abili, pari a 1.043 unità di collaboratore scolastico. Complessivamente, dunque, si ha una riduzione di 2.020 unità, di cui 1.165 assistenti amministrativi e 855 collaboratori scolastici, corrispondente all'obiettivo indicato dalla legge di stabilità 2015.
  Desidera – in conclusione – ribadire che il taglio di risorse umane è concepito in parallelo con la progressiva introduzione dell'uso della tecnologia digitale, che assicura risparmi di tempo e maggiore uniformità di prestazioni e controllo sulle operazioni amministrative. Tanto ciò è Pag. 114vero che sono stanziati di 10 milioni di euro per la digitalizzazione delle segreterie.
  Ritiene che sarebbe quindi utile chiedere al Governo un impegno a monitorare l'effettiva progressione della digitalizzazione (che – tra l'altro – era stata disposta già dal decreto cosiddetto Profumo).
  Osserva inoltre che – sebbene ridotto come da legge – il personale ATA è pur sempre necessario nelle realtà in cui è presente e, pertanto, resta aperto il tema delle assenze e delle sostituzioni. Rileva che, ad oggi, il personale amministrativo e tecnico non può essere sostituito per assenze di qualunque durata (con esclusione delle scuole con organico inferiore a 4 unità) e che, per i collaboratori, le sostituzioni non sono consentite per assenze fino a 10 giorni.
  Ritiene dunque che occorra chiedere al Governo di assumere impegni affinché il personale amministrativo possa essere sostituito in caso di lunghe assenze e che – per la parte di organico che non viene eliminata – sia riattivato il turn over sul cessato servizio e vengano effettuate le sostituzioni nei casi di personale amministrativo chiamato nella funzione di direttore dei servizi generali e amministrativi. Sarebbe anche necessario che venissero effettuate le sostituzioni dei collaboratori anche per assenze inferiori ai 10 giorni per le scuole «pluri-plessi» o distanti tra loro, come il tipico caso delle scuole di montagna. Si riserva di presentare una proposta di parere al termine della discussione.

  Dopo interventi sull'ordine dei lavori di Maria MARZANA (M5S) e Giancarlo GIORDANO (SI-SEL), Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, chiede se il Governo sia in grado di rispondere alle sollecitazioni della relatrice.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI chiede che a tal fine l'esame sia rinviato.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.35.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 12.35.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
C. 3450 Pes.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o marzo 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 3 marzo 2016 e che non sono state presentate proposte emendative.

  Simone VALENTE (M5S) osserva che nel nostro ordinamento non è più presente una definizione di «Monumento nazionale». Ne consegue che a tale nozione non è ricollegabile alcun effetto giuridico o finanziario. Ciò si evince, a suo avviso, sia dal dossier del Servizio Studi sia da altre fonti che egli ha compulsato. Se dunque lo scopo della legge in discussione è quello di conferire a Casa Gramsci una mera onorificenza, si rischia di adottare una «legge-provvedimento», sulla quale lo scrutinio della Corte costituzionale sarebbe particolarmente scrupoloso alla luce dell'articolo 3 sotto il profilo della ragionevolezza. Non vorrebbe che dietro questo passaggio legislativo Pag. 115meramente simbolico si nascondesse l'intenzione di attingere a fondi pubblici, come è successo per la legge n. 64 del 2014, in ordine alla Basilica Palladiana, in riferimento alla quale lo scopo di ottenere prebende pubbliche è stato confessato da un assessore regionale del Veneto. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo al provvedimento che viceversa si dovrebbe occupare, se ciò a qualcuno interessi, di rivisitare la nozione giuridica di «monumento nazionale».

  Gianluca VACCA (M5S) si associa alle considerazioni del collega Simone Valente.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, non può che confermare quanto ha esposto in sede di relazione, ottenendo peraltro l'appoggio del Governo. Né può ritenersi vincolata alle affermazioni estemporanee di un esponente regionale.

  Simone VALENTE (M5S) insiste.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, sottolinea che questa non è l'occasione per riaprire il dibattito e avverte che, non essendo stati presentati emendamenti, il testo verrà inviato alle Commissioni consultive per i prescritti pareri.

Disciplina delle professioni di educatore professionale, educatore professionale sanitario e pedagogista.
C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 febbraio 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che lo scorso 23 febbraio 2016 è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti e che quelli pervenuti sono raccolti in un apposito fascicolo in distribuzione, salvo quanto si appresta a dire (vedi allegato). La collega Binetti ha infatti presentato un consistente numero di emendamenti di identico contenuto normativo. Tali proposte emendative sono volte a mutare la denominazione delle figure professionali degli educatori, prescelta nel testo base. In particolare, la deputata Binetti propone di chiamare «educatori socio-culturali» quelli che sono detti «educatori professionali»; e di chiamare quelli che sono chiamati «educatori professionali sanitari» nel testo uscito dal Comitato ristretto come «educatori professionali» tout court. Ritiene che mettere ai voti tutti gli emendamenti che la collega ha depositato in questo senso sarebbe ripetitivo e ostativo di uno svolgimento chiaro ed efficiente dei lavori della Commissione e – in definitiva – in contrasto con l'articolo 8 del Regolamento. Sicché, nello spirito dell'articolo 79 del medesimo Regolamento e rifacendosi a diversi precedenti parlamentari (ricorda, al riguardo, le sedute della Commissione giustizia del 24 giugno 1997 e della Commissione lavoro del 21 luglio 1998, oltre che le modalità di voto degli emendamenti sulla Buona scuola – C. 2994 e abbinate – in particolare nelle sedute della Commissione cultura del 27 aprile e del 3 maggio 2015, con riferimento alla preclusione da reiezione di precedenti emendamenti), metterà ai voti il principio desumibile dagli emendamenti in questione e solo una volta per ciascun articolo. Precisato pertanto che nel fascicolo si trovano gli emendamenti che porrà ai voti (salvi ovviamente ritiri ed eventuali riformulazioni), chiede il parere della relatrice e del Governo sugli emendamenti al Titolo e all'articolo 1.

  Milena SANTERINI (DeS-CD), relatrice, invita al ritiro, altrimenti esprimendosi in senso contrario, degli emendamenti Binetti Tit. 1, 1.1 e 1.2, nonché Vezzali 1.3 e 1.5.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI dichiara che il Governo necessita di ulteriore tempo a disposizione per valutare la portata degli emendamenti, ragione per la quale chiede il rinvio della seduta.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta del Governo.

  La seduta termina alle 12.50.

Pag. 116