CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.15.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maino MARCHI (PD), relatore, ricorda preliminarmente che la Commissione bilancio ha avviato l'esame del provvedimento, concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016), ai fini dell'espressione del parere alla II Commissione, nella seduta del 1o marzo 2016. Ricorda altresì che, in tale sede, erano stati chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere. Ricorda poi che nella seduta del 3 marzo 2016, la Commissione di merito ha concluso l'esame in sede referente del provvedimento. Avverte che la Commissione bilancio è pertanto ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, facendo seguito alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta del 1o marzo scorso, con riferimento al nuovo testo del disegno di legge C. 2953, deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia aggiornata con le modifiche apportate nel corso dell'esame in sede referente e la relativa nota di accompagnamento redatta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato).

  Maino MARCHI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2953-A Governo (collegato alla legge di stabilità 2016), concernente Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e potrà essere attuata con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché con le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia alla missione 6 – programma 1.2 «Giustizia civile e penale»;
    la citata integrazione delle competenze delle sezioni specializzate in materia di impresa e il conseguente possibile assoggettamento delle nuove controversie alla disciplina speciale in materia di contributo unificato, prevista all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 1 del 2012, potrebbero determinare effetti di maggior gettito in favore dell'erario, seppure allo stato non quantificabili;
    la prevista rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei Tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), n. 3, avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;Pag. 45
    l'istituzione presso le sedi di tribunale e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello, delle sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), permetterà una migliore razionalizzazione delle risorse che, nel contempo, consentirà di far fronte alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di farsi assistere da un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria nell'ascolto del minore e di disporre di consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti in qualunque fase del procedimento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), lettera e), e numero 2-septies.4), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;
    analogamente, la disposizione che prevede la possibilità da parte del giudice di avvalersi di forme di ausilio da parte dei servizi sociali istituiti e promossi dalla pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2-quinquies), non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la presenza degli stessi servizi nell'attuale sistema giudiziario minorile, e non comporta, pertanto, alcun ulteriore aggravio di oneri;
    con riferimento ai profili di competenza attribuiti alle istituende sezioni specializzate per la persona, la famiglia ed i minori, la rideterminazione delle dotazioni organiche e la riorganizzazione degli uffici potranno avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    le attività formative, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, previste per i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e per i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2-terdecies), potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo 1478 del programma 1.2 «Giustizia civile e penale» – su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura – che reca uno stanziamento di 10,54 milioni di euro per l'anno 2016, di 10,50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,12 milioni di euro per l'anno 2018;
    l'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 2), che prevede il riassetto del codice di procedura civile e delle leggi processuali civili, al fine di operare una semplificazione e un'accelerazione del rito stesso, non determina oneri a carico della finanza pubblica, poiché riguarda interventi che possono eventualmente determinare un risparmio di spesa, come nel caso della valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, che potrebbe comportare una diminuzione delle richieste di indennizzo per irragionevole durata del processo (cosiddetta legge Pinto);
    le attività connesse all'adeguamento delle norme processuali relative all'introduzione del processo civile telematico, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera h), potranno essere svolte dal Ministero della giustizia attraverso interventi di sviluppo e integrazione degli attuali sistemi informatici, gestiti dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati, nell'ambito del capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di 47,51 milioni di euro per l'anno 2016, di 47,17 milioni di euro per l'anno 2017 e di 46,43 milioni di euro per l'anno 2018 e del capitolo 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di 15,72 milioni di Pag. 46euro per l'anno 2016, di 14,68 milioni di euro per l'anno 2017 e di 13,68 milioni di euro per l'anno 2018;
    all'articolo 1, comma 2, lettera h), numeri 15) e 16), dovrebbe essere valutata l'opportunità di precisare che la messa a disposizione, rispettivamente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione di processo verbale con modalità automatiche, nonché di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza, avviene a beneficio degli uffici giudiziari;
    all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 17), appare necessario precisare che gli adempimenti cui è tenuto il Ministero della giustizia con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente sono solo quelli conseguenti all'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico di cui ai numeri da 1) a 16) della medesima lettera h);
    appare necessario riferire la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 5, all'attuazione delle disposizioni «del presente articolo» anziché «della presente legge»;
    al medesimo articolo 1, comma 5, appare necessario precisare che l'ambito delle risorse finanziarie a legislazione vigente con cui si provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al predetto articolo 1 comprende anche quelle derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge n. 83 del 2015, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
    appare fin da ora possibile assicurare che agli oneri derivanti dall'articolo 1 potrà farsi fronte nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente, come previsto dal comma 5 del medesimo articolo 1, sebbene solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega legislativa, come indicato dal primo periodo del successivo comma 6, si potranno definire nel dettaglio i necessari aspetti di natura finanziaria sulla base di specifiche relazioni tecniche;
    all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, appare necessario precisare che le clausole di neutralità finanziaria, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), numero 3), e b), numero 7), nonché al successivo comma 2, lettera h), numeri 17) e 21), rimangono ferme pur in presenza della previsione, di cui al medesimo comma 6, secondo la quale, qualora si verifichino nuovi o maggiori oneri in sede di adozione dei decreti legislativi, si provvederà ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 1, comma 2, lettera h), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto con le seguenti: ai conseguenti adempimenti;
   all'articolo 1, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo;
    dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132;
   all'articolo 1, comma 6, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere a), numero 3), e b), numero 7), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 17) e 21),
   e con la seguente osservazione:

  Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, comma 2, lettera h), numeri 15) e 16), di Pag. 47aggiungere, dopo le parole: la messa a disposizione ovunque ricorrano, le seguenti: degli uffici giudiziari».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso in data odierna il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Bonafede 1.9, che fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, con adeguamento alle nuove competenze, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), avrà luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Bruno Bossio 1.10, che, nel sostituire integralmente la lettera b), recante principi e criteri direttivi in materia di tribunale della famiglia e della persona, fa venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   gli identici Sannicandro 1.14, Schullian 1.15 e Santerini 1.16, Bonafede 1.40, che, prevedendo tra l'altro l'istituzione presso la procura generale di un ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori, fanno venir meno l'esplicita previsione in base a cui la rideterminazione delle dotazioni organiche dovrà avvenire nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   Sannicandro 1.444, la quale prevede che, ai fini della predisposizione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Ministro della giustizia si avvalga della collaborazione di una o più commissioni di studio, costituite da magistrati, avvocati e professori universitari, senza indicare il relativo onere e provvedere alla relativa copertura finanziaria.

  Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Colletti 1.450, volta a sopprimere la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale con riferimento al processo di cognizione di primo grado, e conseguentemente introduce un nuovo articolo recante disposizioni in materia di processo civile di primo grado. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 1.428, che sostituisce il numero 18) della lettera h) del comma 2 dell'articolo 1, in materia di indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, rientrante nella clausola di invarianza di cui al numero 21) della predetta lettera h), introducendo ulteriori principi e criteri direttivi che incidono, tra l'altro, sulle modalità di attuazione del processo civile telematico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla coerenza della proposta emendativa con la clausola di neutralità finanziaria di cui al numero 21) della predetta lettera h).

  Rileva infine che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, specificando in particolare Pag. 48che tale valutazione si basa sul presupposto che alle richiamate proposte emendative, che sostanzialmente incidono a vario titolo sui principi e criteri direttivi di delega – ad esclusione di quelli di cui al comma 1, lettere a), numero 3), e b), numero 7), nonché al comma 2, lettera h), numeri 17) e 21), per i quali è prevista una specifica clausola di neutralità finanziaria – possa farsi fronte nel rispetto di quanto stabilito in linea generale dall'articolo 1, commi 5 e 6, del provvedimento, che rinviano, in ultima istanza, all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009, ai sensi del quale, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Esprime inoltre nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.9, 1.10, 1.14, 1.15, 1.16, 1.40, 1.428, 1.444, 1.450, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, evidenzia che l'articolo unico della proposta di legge C. 2892-A novella l'articolo 59 del codice penale, prevedendo che, nei casi di violazione di domicilio, è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un'arma legittimamente detenuta contro l'aggressore, se l'errore riferito alla situazione di pericolo e ai limiti imposti è conseguenza di un grave turbamento psichico e se detto errore è causato, volontariamente o colposamente, dalla persona contro cui è diretto il fatto.
  Nel rilevare che il provvedimento non appare presentare profili di carattere finanziario, propone di esprimere sullo stesso nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, segnala che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Poiché le proposte emendative in esso contenute non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere su di esse nulla osta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
Testo unificato C. 3057 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che la proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale.
  Esaminando il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Affari sociali), come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame finora svolto in sede referente, osserva che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Riguardo alle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Per quanto riguarda gli articoli da 1 a 11, che prevedono misure di semplificazione per la limitazione degli sprechi, con riferimento agli adempimenti previsti dall'articolo 9, relativi a campagne e percorsi informativi per la riduzione dello spreco alimentare, tenuto conto che le attività in questione non sono configurate come facoltative e che non viene riportata espressamente una clausola di non onerosità, ritiene opportuno un chiarimento del Governo in merito alla possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte ai compiti attribuiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente. Rileva di non avere nulla da osservare con riferimento all'istituzione, prevista dall'articolo 8, di un Tavolo permanente di coordinamento, nel presupposto che – tenuto conto che la partecipazione è espressamente definita a titolo gratuito e senza oneri per la finanza pubblica – non sia prevista la corresponsione di compensi né emolumenti di qualsiasi natura (indennità, rimborsi spese, ecc.).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento al comma 4 dell'articolo 8, premesso che le disposizioni sono sostanzialmente finalizzate a sostituire l'articolo 7 del decreto ministeriale 17 dicembre 2012, che ha istituito il Tavolo permanente di coordinamento, rileva l'opportunità di riformulare la previsione relativa alla gratuità della partecipazione al citato Tavolo tecnico – sebbene la disposizione stessa riproduca il comma 6 dell'articolo 7 del predetto decreto ministeriale – conformemente alla legislazione vigente, stabilendo che la partecipazione al Tavolo non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
  In merito all'articolo 10, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura degli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016, nonché dall'istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, attraverso le seguenti modalità:
   quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

  Ciò premesso, segnala innanzitutto che dovrebbe essere valutata l'opportunità di differire gli oneri imputati all'anno 2016 Pag. 50all'esercizio finanziario 2017, considerati sia i tempi ancora necessari alla conclusione dell’iter legislativo sia il fatto che il Fondo destinato al finanziamento di progetti innovativi potrà essere utilizzato solo subordinatamente all'adozione – entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento – dell'apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché alla presentazione, da parte degli interessati, dei citati progetti innovativi, che dovrebbe verosimilmente avvenire sulla base di quanto sarà stabilito dal suddetto decreto.
  Per quanto riguarda l'utilizzo del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, in primo luogo segnala l'opportunità, dal punto di vista formale, di riferire la riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa, anziché all'articolo 1, comma 639, della legge n. 208 del 2015, all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, come rifinanziato dal citato comma 639. In secondo luogo, rileva che il Fondo presenta, per l'anno 2016, le disponibilità necessarie a far fronte agli oneri ad esso imputati, pari a 3 milioni di euro, e che la stessa disponibilità risulterebbe anche nell'anno 2017 qualora l'onere fosse differito a tale anno. Ciò posto, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che l'utilizzo di dette risorse non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo Fondo.
  Per quanto riguarda invece il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, del quale è previsto l'utilizzo per la copertura di oneri pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se detto Fondo rechi le necessarie disponibilità – anche nell'anno 2019, nell'ipotesi in cui gli oneri per il triennio 2016-2018 fossero differiti al triennio 2017-2019 – e che il loro impiego non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo stesso.
  In merito all'articolo 11, comma 3, rileva preliminarmente che la disposizione provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento della dotazione del Fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ciò posto, segnala che il citato accantonamento, seppur privo di un'apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità. Sul punto considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo. Infine segnala, dal punto di vista formale, l'opportunità di riformulare la disposizione in esame prevedendo la riduzione delle proiezioni per gli anni 2017 e 2018 dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale nonché l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per quanto riguarda gli articoli 14 e 16, che recano disposizioni fiscali e una tariffa sui rifiuti, rileva che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 14 prevedono modifiche di obblighi informativi previsti a legislazione vigente e, in alcuni casi, l'esonero dai medesimi. Le disposizioni rispondono quindi essenzialmente a finalità di semplificazione degli adempimenti a carico degli operatori interessati; andrebbero peraltro escluse implicazioni relative all'attività di controllo da parte degli uffici competenti sulle operazioni in questione, con conseguenti possibili effetti di gettito.
  Con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 14, commi 5 e 6, relative all'estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 460 del 1997 e del comma 15 dell'articolo 6 della legge n. 133 del 1999, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di valutare i relativi effetti di gettito. Pag. 51
  Ritiene che analoghi dati ed elementi di valutazione appaiono necessari con riferimento alle conseguenze derivanti dalla disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 14, che prevede l'esenzione dall'IVA delle cessioni dei prodotti alimentari trasformati.
  Infine, non formula osservazioni con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 16, che prevede la possibilità per i comuni di applicare un coefficiente di riduzione della tariffa sui rifiuti alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono tali beni alimentari agli indigenti, tenuto conto che la riduzione ivi prevista è configurata come facoltativa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti da relatore, nel corso di una prossima seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.30.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati.
Atto n. 252.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 marzo 2016.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, comunica di aver provveduto a redigere la seguente nuova proposta di parere, che tiene conto di quanto emerso nel corso del dibattito svoltosi nella seduta del 2 marzo scorso:
  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (atto n. 252),
   premesso che:
    lo schema di decreto ministeriale in esame, predisposto in base a quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 91 del 2011, disciplina i contenuti dello schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche (diverse dagli enti territoriali e di quelli del Servizio sanitario nazionale) con le proprie aziende e società partecipate;
    a tal fine lo schema definisce i principi e le regole generali dell'operazione di consolidamento, individua i requisiti della amministrazione capogruppo di ciascun gruppo societario, stabilisce le caratteristiche e gli elementi dei documenti da allegare al bilancio consolidato, nonché il contenuto della nota integrativa al bilancio medesimo, dettando infine le disposizioni transitorie per il primo triennio applicativo della nuova disciplina, che entra in vigore a partire dall'esercizio finanziario 2016;
     preso atto degli elementi di valutazione emersi dall'audizione della Corte Pag. 52dei conti nella seduta del 17 febbraio 2016;
    esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) appare opportuno escludere espressamente le università dall'ambito di applicazione del regolamento in oggetto, atteso che le stesse, benché ricomprese nell'elenco Istat delle amministrazioni pubbliche i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle medesime amministrazioni sono già disciplinate dal decreto legislativo n. 18 del 2012, che detta all'articolo 6 specifiche disposizioni anche in materia di bilancio consolidato;
   2) per quanto riguarda il bilancio dello Stato, ferma restando la previsione di cui all'articolo 2, comma 1, secondo la quale per il medesimo bilancio si provvede al consolidamento dei conti con le modalità definite in sede di attuazione della riforma di cui all'articolo 40 della legge n. 196 del 2009, appare opportuno introdurre una elencazione – sia pure di massima, in modo da evitare la necessità di modifiche al presente provvedimento nel caso di successivi aggiornamenti del predetto elenco Istat – dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento;
   3) appare necessario che le diverse norme contenute nel regolamento in oggetto siano coordinate con quelle del regolamento – in via di definizione – di amministrazione e contabilità delle amministrazioni pubbliche, in modo da evitare che, con riferimento al consolidamento del bilancio di previsione e del rendiconto, si determini un aggravio se non una duplicazione di adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, fermo restando che tale coordinamento, come evidenziato dal parere del Consiglio di Stato del 27 agosto 2015, non può essere effettuato con «deregolamentazione», non essendo essa supportata da alcuna fonte primaria;
   4) appare necessario prevedere, all'articolo 10, che la nota integrativa contenga informazioni con un maggiore livello di dettaglio in materia di strumenti finanziari derivati e di criteri di iscrizione delle immobilizzazioni finanziarie, rinviando alla disciplina civilistica relativa alla nota integrativa degli enti a struttura societaria, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 127 del 1991, indicando esplicitamente le deroghe a tale disciplina, limitandole a quelle necessarie in relazione alla specificità dei soggetti coinvolti, al fine di assicurare coerenza al complessivo impianto normativo;
   5) si precisi, all'articolo 15, che le disposizioni del provvedimento in oggetto si applicano a partire dai bilanci di previsione redatti nel 2016, con riferimento all'anno 2017, nonché a partire dai bilanci consuntivi e rendiconti redatti nel 2017, con riferimento all'anno 2016».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime alcune perplessità in merito all'opportunità di prevedere un'elencazione, anche se di massima, dei soggetti da considerare nell'area di consolidamento.

  Antonio MISIANI (PD), relatore, ribadendo l'opportunità di prevedere un'elencazione di massima di detti soggetti per evitare che il decreto ministeriale risulti troppo generico, ricorda come anche la Corte dei conti si sia espressa in tal senso.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, preso atto di quanto evidenziato dal relatore, concorda con la nuova proposta di parere da questi formulata.

  La Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'ISFOL all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.
Atto n. 266.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Pag. 53

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015, reca disposizioni per il trasferimento di risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero del lavoro e dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
  L'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha previsto l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). Il comma 9 del medesimo articolo dispone che, entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, con decreto del Presidente della Repubblica si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire dal Ministero del lavoro e dalle politiche sociali e dell'ISFOL all'ANPAL, ivi compresa la cessione dei contratti ancora in corso, nonché delle modalità e procedure di trasferimento. Ai dipendenti transitati nei ruoli dell'ANPAL è riconosciuto il diritto di opzione per il regime previdenziale dell'ente di provenienza. I dipendenti trasferiti all'ANPAL da enti che applicano un differente contratto collettivo nazionale sono inseriti in ruoli ad esaurimento con applicazione del contratto collettivo nazionale di provenienza.
  Esaminando le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre che presentano profili di carattere finanziario, fa presente quanto segue.
  In merito agli articoli 2 e 3, che recano disposizioni sulla dotazione organica di ANPAL e sul trasferimento di risorse umane dal Ministero del lavoro, rileva che le disposizioni in esame sono volte all'applicazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2015 riguardo alla dotazione di risorse umane da destinare all'ANPAL, con particolare riferimento a quelle da trasferire dal Ministero del lavoro. In proposito, rileva che la dotazione organica dell'Agenzia risulta di 217 unità, inferiore quindi al limite massimo di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo istitutivo (395 unità). In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto, sul quale ritiene utile una conferma, che la dotazione prevista sia idonea ad assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia.
  Riguardo all'articolo 4, che prevede il trasferimento di risorse umane dall'Istituto per lo Sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di individuazione del personale ISFOL da trasferire all'istituenda ANPAL. In proposito, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, attesa la natura delle disposizioni, applicative di norme già in vigore.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di inquadramento previdenziale, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di oneri per la finanza pubblica derivanti dalle disposizioni in esame, che risultano applicative di una norma già contenuta all'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
  In merito agli articoli 6 e 7, che prevedono il trasferimento di risorse finanziarie e strumentali, con riferimento all'articolo 6, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che l'entità delle risorse da trasferire sia idonea a consentire il funzionamento dell'Agenzia. Sul punto ritiene utile acquisire una conferma dal Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 8, che effettua una ricognizione delle funzioni trasferite, non ha osservazioni da formulare, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni.
  Riguardo all'articolo 9, in materia di operatività dell'ANPAL, non ha osservazioni da formulare con riferimento agli accordi o alle convenzioni da stipulare con oneri a carico dell'ANPAL (comma 1) Pag. 54ovvero con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza del relativo personale (comma 3), atteso che le disposizioni in esame configurano tali accordi come facoltativi e che gli eventuali oneri appaiono rientrare nell'ambito delle risorse già assegnate alle amministrazioni in questione. In proposito considera utile una conferma.
  In merito all'articolo 10, che reca disposizioni transitorie in materia di organizzazione dell'ANPAL, ritiene che andrebbero esclusi effetti di cassa connessi all'anticipazione delle spese in questione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni.
Atto n. 268.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca il regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni e che il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 19, commi 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 90 del 2014. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito alle stime riportate nella relazione tecnica, relative alle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, evidenzia che questa fornisce una indicazione complessiva delle spese di funzionamento (302.500 euro) senza individuare le componenti che concorrono a determinare tale importo.
  Rileva inoltre che non è evidente con quali risorse verrà disposto lo sviluppo delle funzionalità del Portale della performance, previsto dall'articolo 7, comma 2, rilevando che la relazione tecnica prevede che lo stesso avverrà a valere sulle risorse oggetto di accordi tra ANAC e Dipartimento ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90. Ritiene che andrebbe chiarito se sussistano già disponibilità utilizzabili a tal fine ovvero se la disponibilità di tali risorse sia condizionata da futuri eventi gestionali.
  Infine, con riferimento all'onere complessivo – pari a 750.000 euro per il 2015 e a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 – ritiene che andrebbe verificato l'aggiornamento dello sviluppo temporale dell'onere alla luce dei tempi presumibili di entrata in vigore del provvedimento. Sul punto rinvia altresì a quanto di seguito evidenziato per i profili di copertura finanziaria.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che l'articolo 5, comma 4, prevede che agli oneri derivanti dalle disposizioni concernenti la dotazione di personale della quale potrà avvalersi il Dipartimento Pag. 55della funzione pubblica, di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dalle ulteriori spese di funzionamento – pari complessivamente ad euro 750.000 per l'anno 2015 e ad euro 1.510.000 a decorrere dall'anno 2016 – si provvede mediante utilizzo, per un ammontare corrispondente, delle risorse di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 4 marzo 2009, n. 15. Come indicato nella relazione tecnica, segnala che tale ultima disposizione ha approntato, tra l'altro, le risorse occorrenti per le spese di funzionamento della allora istituenda Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), poi divenuta Autorità nazionale anticorruzione per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC), indi Autorità nazionale anticorruzione, le cui funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono state trasferite al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto-legge n. 90 del 2014, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
  Al riguardo, fa presente che la legge di bilancio per il 2016 ha appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il capitolo 2123 (denominato «Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il funzionamento dell'Unità per la valutazione della performance»), sul quale risulta iscritto uno stanziamento di euro 1.512.500 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di euro 1.488.437 euro per l'anno 2018. A tale proposito, ritiene preliminarmente opportuno acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla congruità del citato stanziamento con particolare riferimento all'annualità 2018, posto che allo stato esso risulterebbe insufficiente rispetto ad oneri che a regime sono quantificati dal provvedimento, come in precedenza ricordato, nella misura di euro 1.510.000. Al riguardo, reputa che andrebbe peraltro acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alla puntuale quantificazione degli oneri autorizzati a decorrere dal 2016, dal momento che l'importo indicato dalla norma risulta pari ad euro 1.510.000 laddove la relazione tecnica fa riferimento, per l'assolvimento delle finalità in esame, a risorse determinate in una misura pari ad euro 1.512.500.
  Con riferimento, invece, all'onere di 750 mila euro autorizzato per l'anno 2015, evidenzia, da un lato, che tale spesa fa comunque riferimento ad un esercizio finanziario oramai concluso, dall'altro, che essa non sembra potersi direttamente ascrivere al provvedimento in esame, posto che lo stesso è volto al riordino delle funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance già attribuite al Dipartimento della funzione pubblica e che i relativi effetti finanziari dovrebbero quindi dispiegarsi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
  Alla luce di tali considerazioni, osserva che potrebbe pertanto essere valutata l'opportunità di rimodulare il profilo temporale degli oneri e della corrispondente copertura finanziaria, prevedendone la decorrenza a partire dall'anno 2016 ed ipotizzando un ammontare più limitato in relazione al medesimo anno. Su tale aspetto considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile.
Atto n. 269.

(Rilievi alla I Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

Pag. 56

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 234 del 2012, articoli 31 e 32 – reca il recepimento della direttiva 2014/28/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. Passando all'esame delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non formula osservazioni, prendendo atto della possibilità – indicata espressamente dalla relazione tecnica – che i compiti previsti siano svolti dalle Amministrazioni interessate utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'articolo 40 e in considerazione del carattere meramente ricognitivo del medesimo articolo, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA condivide l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 nel senso evidenziato dal relatore.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (atto n. 269);
   valutata l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 40 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale denominazione «Disposizioni finanziarie» quella di «Clausola di invarianza finanziaria»;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
  All'articolo 40 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
Atto n. 270.

(Rilievi alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nell'allegato B, punto 16, della legge n. 114 del 2015 (Legge di delegazione europea Pag. 572014) – reca uno schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE, recante modifiche al decreto legislativo n. 311 del 1991 in materia di recipienti semplici a pressione. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, rileva che la relazione tecnica afferma che il provvedimento in esame non prevede alcuna innovazione circa i compiti delle amministrazioni pubbliche, suscettibile di determinare effetti finanziari. Infatti, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche interessate (MISE, INAIL e Agenzia delle dogane), il provvedimento non sembra innovare in maniera sostanziale rispetto ai compiti già previsti a legislazione vigente.
  Ciò rilevato, con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera i), che designa ACCREDIA quale organismo unico nazionale di accreditamento, poiché la relazione tecnica precisa che la relativa convenzione da stipulare non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, giudica utile una conferma che ACCREDIA svolgerà le funzioni previste dal provvedimento a titolo gratuito nei confronti del Ministero.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza.

  Nazzareno PILOZZI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (atto n. 270);
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che la convenzione da stipulare con ACCREDIA non comporterà oneri per il Ministero dello sviluppo economico, posto che agli oneri derivanti dalla valutazione e dalla vigilanza sugli organismi di certificazione ACCREDIA stessa provvederà attraverso tariffe determinate autonomamente e assoggettate a una preventiva verifica da parte della Commissione interministeriale di sorveglianza;

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di schema di decreto legislativo».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 12.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.50.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

Pag. 58

  La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso le ulteriori proposte emendative 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, non comprese nel fascicolo n. 1 già esaminato nella odierna seduta antimeridiana. Al riguardo, osserva che le citate proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto parte di esse riveste carattere sostanzialmente ordinamentale, quando non meramente formale, ed altre invece rientrano nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda che, in base a tale ultima disposizione, qualora uno o più decreti legislativi dovessero determinare nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri saranno emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Alla luce di ciò, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. In proposito, reputa comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) chiede una sospensione della seduta, al fine di consentire ai membri della Commissione una valutazione approfondita degli eventuali profili di carattere finanziario connessi alle nuove proposte emendative elaborate dalla Commissione di merito.

  Edoardo FANUCCI, presidente, non essendovi obiezioni, dispone quindi una breve sospensione della seduta.

  La seduta, sospesa alle 15,55, riprende alle 16.10.

  Maino MARCHI (PD), relatore, avverte che per un disguido non è stato in precedenza posto in distribuzione ed esaminato l'emendamento 1.600 della Commissione, pure esaminato dal Comitato dei nove della Commissione giustizia contestualmente alle proposte emendative di cui è stato avviato l'esame dalla V Commissione prima della sospensione della seduta. Con riferimento all'emendamento 1.600 della Commissione, fa presente che anche tale proposta emendativa non appare comunque presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, in quanto rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. In ragione di ciò, propone di esprimere nulla osta sulla predetta proposta emendativa.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di nulla osta testé formulata dal relatore sull'emendamento 1.600 della Commissione.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S), nel rimarcare l'opportunità di aver disposto una breve sospensione della seduta, chiede delucidazioni al sottosegretario Ferri in ordine alla possibilità di fare effettivamente fronte all'attuazione di quanto previsto dall'emendamento 1.615 della Commissione, che novella l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di tirocini formativi presso gli uffici giudiziari, nel quadro degli ordinari stanziamenti di bilancio già previsti a legislazione vigente.

  Edoardo FANUCCI, presidente, intervenendo dal punto di vista della complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, ribadisce l'esigenza, peraltro emersa anche nel corso di recenti occasioni, che la Pag. 59Commissione bilancio sia posta nelle condizioni di esaminare i provvedimenti e le proposte emendative su cui è chiamata di volta in volta ad esprimere il parere di propria competenza potendo disporre di un margine di tempo adeguato rispetto allo svolgimento delle necessarie attività istruttorie.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo circa il fatto che alle nuove proposte emendative presentate dalla Commissione di merito possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Considera inoltre opportuno acquisire una conferma circa l'effettività del meccanismo inteso ad assicurare la complessiva neutralità finanziaria del provvedimento, come eventualmente modificato dalle proposte emendative ora in discussione.

  Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene essenziale garantire congrui tempi di esame alla Commissione bilancio quando essa è chiamata a pronunciarsi in sede consultiva sui provvedimenti e le proposte emendative ad essi riferite. Nel ricordare come di tale esigenza siano già stati più volte investiti i competenti organi della Camera, reputa opportuno adottare iniziative finalizzate a sensibilizzare maggiormente su tale aspetto anche le presidenze delle singole Commissioni di settore.

  Maino MARCHI (PD), relatore, pur convenendo con l'esigenza richiamata dal presidente Fanucci in relazione alla complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, osserva tuttavia come nel caso specifico la procedura seguita risulti assolutamente conforme al dettato regolamentare, posto che è nella facoltà del comitato dei nove della Commissione di merito presentare nuove proposte emendative per l'esame in Assemblea, previa espressione del parere della Commissione bilancio in ordine agli eventuali profili di carattere finanziario. Quanto alla proposta di nulla osta sugli emendamenti della Commissione di merito ora in discussione, fa presente che essa è pienamente coerente rispetto ai criteri di valutazione già adottati in occasione del parere deliberato nella seduta antimeridiana sugli emendamenti al disegno di legge in titolo compresi nel fascicolo n. 1. A tale riguardo, ribadisce che tutte le ulteriori proposte emendative sulle quali la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi appaiono infatti rientrare sotto l'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria, come assistita dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI precisa che dall'eventuale attuazione dell'emendamento 1.615 della Commissione, sul quale il deputato Sorial ha in precedenza richiesto chiarimenti, non deriveranno nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto anch'esso rientrante nell'ambito di applicazione della complessiva clausola di neutralità finanziaria assistita peraltro dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Osserva, inoltre, che una parte degli emendamenti presentati dalla Commissione giustizia presenta carattere di mero coordinamento formale.

  Maino MARCHI (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle proposte emendative 1.600, 1.601, 1.602, 1.603, 1.604, 1.605, 1.606, 1.607, 1.608, 1.609, 1.610, 1.611, 1.612, 1.613, 1.614, 1.615 e 4.601 della Commissione, trasmesse dall'Assemblea e non comprese nel fascicolo n. 1.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 16.30.

Pag. 60

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 20.30.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 2953-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame di ulteriori proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Maino MARCHI (PD), relatore, comunica che l'Assemblea ha trasmesso i seguenti subemendamenti: Cinzia Maria Fontana 0.1.601.1 e 0.1.604.1 e 0.1.614.2, Sarro 0.1.614.1, Cinzia Maria Fontana 0.1.608.1, Colletti 0.1.600.1, Sarro 0.1.600.4, Cinzia Maria Fontana 0.1.600.2, Colletti 0.1.600.3, 0.1.600.7 della Commissione, Sannicandro 0.1.600.5 e Colletti 0.1.603.1.
  Al riguardo, fa presente che i citati subemendamenti non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, poiché incidono su emendamenti che a loro volta intervengono su principi e criteri direttivi, assistiti dalla clausola di invarianza finanziaria assicurata dal richiamo all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Alla luce di tali considerazioni, propone pertanto di esprimere nulla osta sulle citate proposte emendative. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI conferma l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Maino MARCHI (PD), relatore, propone quindi di esprimere nulla osta sui subemendamenti 0.1.600.1, 0.1.600.2, 0.1.600.3, 0.1.600.4, 0.1.600.5, 0.1.600.7, 0.1.601.1, 0.1.603.1, 0.1.604.1, 0.1.608.1, 0.1.614.1, 0.1.614.2, trasmessi dall'Assemblea e non compresi nel fascicolo n. 1.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.35.

Pag. 61