CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

  La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013.
C. 2981 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione)

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 gennaio scorso.

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  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari costituzionali, Giustizia e Finanze, mentre la Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole con una condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  Conseguentemente il relatore, onorevole Cassano, ha predisposto l'emendamento 3.1 (vedi allegato).

  Franco CASSANO (PD), relatore, illustra pertanto il suo emendamento 3.1 di cui auspica l'approvazione.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 3.1 del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera, altresì, di conferire il mandato al relatore, onorevole Cassano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame, nel testo emendato. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Andrea MANCIULLI, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.
C. 3461 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea MANCIULLI, presidente e relatore, osserva che l'Accordo tra Italia e Senegal sulla cooperazione nel settore della difesa rientra nel novero degli accordi di cooperazione in campo militare che il Ministero della difesa italiano ha concluso, su base sia bilaterale sia multilaterale, anche per dare impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. L'Accordo, approvato dal Senato il 26 novembre 2015, delinea la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione bilaterale nel settore della difesa ai fini del consolidamento delle capacità difensive delle Parti e del miglioramento del dialogo bilaterale sulle questioni della sicurezza. Evidenzia inoltre che, come posto in rilievo dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge originario (Atto Senato n. 1986), con la sottoscrizione dell'Accordo con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale.
  Passando all'illustrazione del contenuto, rileva che il provvedimento in titolo si compone di 33 articoli, organizzati in 11 capitoli. Il contenuto del provvedimento è in larga misura omogeneo a quello dell'Accordo di analogo tenore con la Somalia. Il testo disciplina gli aspetti generali della cooperazione, prevedendo che essa si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle parti. Gli articoli 3 e 4, in particolare, individuano i settori e le modalità della cooperazione (ricerca e sviluppo, supporto logistico, formazione e addestramento, sanità ed esercitazioni militari).
  Evidenzia quindi che i successivi capitoli regolano gli aspetti finanziari dell'Accordo (Capitolo III), le questioni attinenti la giurisdizione (Capitolo IV) e le modalità per il risarcimento dei danni provocati dal personale delle parti in relazione all'esercizio reso (Capitolo V).
  Pone poi in rilievo il contenuto del il Capitolo VI, che disciplina l'eventuale cooperazione nel settore dei materiali per la difesa con l'obiettivo di razionalizzare controlli e procedure ad essi riferibili e di garantire la protezione della proprietà intellettuale, inclusi i brevetti.
  Rileva altresì che la relazione illustrativa, a tale proposito, sottolinea che l'eventuale Pag. 48riesportazione verso Paesi terzi del materiale acquisito potrà essere effettuata solo con il preventivo benestare della Parte cedente in accordo ai princìpi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento.
  Osserva quindi che il disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato il 26 novembre scorso, si compone di 5 articoli che dispongono, rispettivamente, in merito all'autorizzazione alla ratifica (articolo 1), all'ordine di esecuzione (articolo 2), alla copertura finanziaria (articolo 3), alla clausola di invarianza finanziaria (articolo 4) ed all'entrata in vigore (articolo 5).
  Con riferimento agli oneri economici, il disegno di legge li quantifica in circa 5.000 euro, ad anni alterni, imputabili alle spese di missione.
  Sottolinea conclusivamente l'esigenza di pervenire ad una rapida approvazione del disegno di legge poiché questo Accordo potrà rafforzare ulteriormente l'azione di stabilizzazione svolta da Dakar di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale, testimoniata da ultimo dalla cooperazione Senegal-Stati Uniti attraverso lo svolgimento di esercitazioni militari congiunte nell'ovest del Paese.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005.
C. 3269 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PORTA (PD), relatore, sintetizzando il contenuto del primo dei due accordi all'esame della Commissione, il Trattato di estradizione tra Italia e Cile, risalente al 27 febbraio 2002, evidenzia che esso impegna le Parti a consegnare, attenendosi alle norme e condizioni stabilite nel Trattato stesso, le persone – presenti sul proprio territorio – ricercate dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente per avervi commesso un reato o per l'esecuzione di una pena privativa della libertà.
  Rileva infatti che in base all'articolo II, fatti che danno luogo a estradizione, quest'ultima viene concessa per fatti che, secondo la legge di ambedue le Parti, costituiscano reati punibili con una pena privativa della libertà, la cui durata minima sia superiore ad un anno; ovvero per rendere possibile l'esecuzione di una condanna definitiva che comporti una pena residua superiore a sei mesi al momento della presentazione della domanda. Se la domanda di estradizione riguarda più reati, questa potrà essere concessa anche per i reati per i quali non sussistano le condizioni minime, purché almeno uno di essi invece le soddisfi. Se poi l'estradizione è richiesta per l'esecuzione di pene inflitte per reati diversi, essa verrà concessa se il periodo complessivo di pena residua da scontare è comunque superiore a sei mesi. L'estradizione verrà parimenti concessa rispetto a reati per i quali le convenzioni multilaterali vigenti per entrambe le Parti impongano l'inserimento nei trattati successivi di quei reati come tali che possano dar luogo a estradizione.Pag. 49
  Evidenzia altresì che in materia di tributi ed imposte, dogane e cambi, l'estradizione non può essere negata per il motivo che la legge della Parte richiesta non preveda la stessa disciplina della Parte richiedente in materia di tributi e imposte, di dogane e cambi, secondo le previsioni dell'articolo III.
  Sottolinea ancora che l'articolo IV riguarda i casi di diniego obbligatorio della richiesta di estradizione, prevedendo numerose fattispecie: anzitutto, l'estradizione non sarà concessa se il reato per il quale è proposta è considerato dalla legislazione dello Stato interessato reato politico.
  Rileva poi che l'estradizione non verrà concessa se vi sia nella richiesta un fumus persecutionis con motivazioni di razza, sesso, religione, lingua, cittadinanza, condizione personale o sociale, opinioni politiche.
  Osserva come particolare rilievo assuma la previsione di cui all'articolo V, in base alla quale alla persona estradata non verrà in nessun caso irrogata o applicata la pena di morte. Qualora questa fosse prevista per i reati oggetto della richiesta di estradizione, si applicherà in sostituzione una pena detentiva prevista nell'ordinamento della Parte richiedente.
  Aggiunge che l'articolo VII riguarda il cosiddetto principio di specialità, in base al quale la persona eventualmente estradata in applicazione del Trattato in esame non può essere in alcun modo perseguita, da parte dello Stato richiedente, per reati commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli oggetto della richiesta di estradizione – sono tuttavia previste alcune eccezioni.
  Ricorda poi che è altresì stabilito che se la qualificazione giuridica del fatto-reato oggetto della richiesta di estradizione è modificata nel corso del procedimento dalla Parte richiedente, la persona estradata potrà essere perseguita e giudicata per il reato diversamente qualificato solo se anche per tale nuova figura di reato sarebbe stata consentita l'estradizione in base al Trattato in esame. È poi di norma vietata la consegna della persona estradata ad uno Stato terzo, per reati commessi anteriormente alla consegna della persona alla Parte richiedente.
  Riguardo alla decisione in ordine alla concessione o al diniego dell'estradizione (articolo XIII) osserva che essa viene comunicata senza indugio dallo Stato richiesto alla Parte richiedente, così come i motivi dell'eventuale rifiuto parziale o totale della richiesta. La consegna della persona dopo la concessione dell'estradizione dovrà avvenire nel termine di venti giorni dalla data di notifica allo Stato richiedente – prorogabile a richiesta di ulteriori venti giorni –, trascorsi i quali la persona interessata viene posta in libertà, potendo lo Stato richiesto rifiutare una nuova richiesta di estradizione per gli stessi fatti e la stessa persona.
  Ai sensi dell'articolo XX, evidenzia anche che si potrà dar luogo a una procedura semplificata di estradizione, con il consenso della persona interessata, sulla base della mera domanda di arresto provvisorio – e con le eventuali cause ostative all'estradizione previste per la procedura ordinaria: sono contemplate dettagliate garanzie di informazione e di assistenza giudiziaria alla persona interessata all'atto di accordare il proprio consenso alla procedura semplificata di estradizione.
  Pone poi in rilievo che il Protocollo addizionale dell'ottobre 2012, che consta di due articoli, e che rimarrà in vigore per tutto il periodo della durata del Trattato di estradizione del 2002, concerne essenzialmente le garanzie per le persone condannate in contumacia.
  Sulla seconda delle intese all'esame della Commissione, ossia l'Accordo con il Cile sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, firmato il 6 dicembre 2005 a Bruxelles, rileva che si compone di un breve Preambolo e di 24 articoli. Nel Preambolo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
  Passando alla trattazione delle norme più salienti del testo, rileva che dopo le Pag. 50definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, recate dall'articolo 1, con l'articolo 2 se ne delimita il campo di applicazione e si individuano nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per l'applicazione; il comma 3, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea, nonché per la presente o futura adesione ad intese intergovernative nelle stesse materie. Il comma 4, inoltre, limita esclusivamente alla mutua assistenza amministrativa tra le Parti l'ambito di applicazione dell'Accordo, escludendo dunque l'assistenza in campo penale. Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali. L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle transazioni, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale; la norma prevede, inoltre, la possibilità che le Amministrazioni forniscano spontaneamente informazioni nei casi suscettibili di comportare un danno sostanziale per l'economia, la salute pubblica, la sicurezza e ogni altro interesse essenziale di una delle Parti contraenti. L'articolo 7 prevede lo scambio di informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali nazionali nonché sulle tecniche di applicazione di tale legislazione e sui metodi impiegati per commettere infrazioni doganali. Nell'articolo 11 vengono descritte le procedure e le formalità da rispettare, da parte delle Amministrazioni doganali, nella formulazione delle richieste di assistenza. L'articolo 14 consente lo scambio – eventualmente anche informatico – di dossier e documenti contenenti informazioni su attività che costituiscono – o sembrano costituire – infrazioni doganali. Tali documenti sono forniti di propria iniziativa o su richiesta alla Parte sul cui territorio si sia verificata – o sembra si sia verificata – l'infrazione doganale. L'articolo 16 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni e dei documenti ricevuti nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo: l'appartenenza dell'Italia alla UE fa sì che, qualora necessario, le autorità nazionali italiane possano senz'altro trasmettere (comma 4) le informazioni e i documenti ricevuti in sede europea, al di là dei limiti fissati nei commi 1 e 2 – ovvero limitazioni di ambito di utilizzazione (per cui le informazioni e i documenti sono utilizzabili nei vari procedimenti solo per gli scopi dell'Accordo) e subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo in esame.. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando sia in gioco la lotta contro i traffici di stupefacenti (comma 3). L'articolo 17 condiziona l'eventuale scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti ne garantiscano l'invarianza del livello di protezione, nonché al rispetto della subordinazione al consenso dell'Amministrazione doganale inviante per comunicarli a organi diversi da quelli coinvolti nell'applicazione dell'Accordo. L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi vitali della Parte richiesta, ovvero ivi comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti industriali, commerciali o professionali: il rifiuto o il differimento dell'assistenza – possibile se la richiesta interferisce con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso – vanno comunque motivati. L'articolo 20 detta le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per l'attuazione dell'Accordo, e istituisce una Commissione mista italo-cilena che si riunirà quando se ne ravvisi la necessità e su richiesta di una delle Amministrazioni, per seguire l'evoluzione dell'Accordo e per individuare le soluzioni agli eventuali problemi.
  Passando all'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione italo-cileno del 27 febbraio 2002 e del Protocollo addizionale Pag. 51del 4 ottobre 2012 – nonché, come sopra richiamato, dell'Accordo italo-cileno di cooperazione doganale del 6 dicembre 2005 – evidenzia che si compone di cinque articoli: i primi due articoli contengono, come di consueto, rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica degli accordi succitati e il relativo ordine di esecuzione. Osserva, quindi, che particolare rilievo assume l'articolo 3, che prevede l'applicabilità della disciplina delle operazioni sotto copertura, prevista dalla legge di ratifica delle convenzioni delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato, alle procedure di consegna controllata previste dall'Accordo di mutua assistenza relativo alle infrazioni doganali tra Italia e Cile. Ricorda, a tale riguardo, che la consegna controllata è una tecnica investigativa che consente di effettuare determinate consegne di droghe od altre sostanze illecite attraverso od all'interno di uno o più Stati: l'obiettivo è quello di identificare le persone coinvolte in una transazione e di facilitare in tal modo le indagini penali.
  Evidenzia inoltre che il disegno di legge rinvia per tali attività alla disciplina delle operazioni sotto copertura, che esclude la punibilità degli operatori delle forze di polizia che, nel corso di specifiche operazioni di indagine, autorizzate, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere il reato o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego o compiono attività prodromiche e strumentali. Inoltre, tale disciplina consente agli ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito di indagini antidroga, di omettere o ritardare atti di propria competenza, dandone avviso all'autorità giudiziaria.
  Osserva altresì che l'articolo 3, al comma 2 stabilisce che eventuali documenti trasmessi o ricevuti in base all'articolo 16 dell'Accordo, ovvero le comunicazioni, le informazioni ed i documenti ricevuti nel quadro dell'assistenza amministrativa, possono essere utilizzati nel nostro ordinamento solo nel rispetto delle procedure dettate dal codice di procedura penale per le rogatorie internazionali, mentre l'articolo 4 reca la copertura degli oneri finanziari per l'attuazione dei due accordi. Per quanto concerne il Trattato di estradizione, in particolare, il comma 1 prevede un onere di 23.163 euro annui, in relazione all'Accordo di cooperazione doganale, sempre il richiamato comma 1 prevede un onere di 15.122 euro annui.
  Confida quindi in una rapida approvazione del disegno di legge in titolo, che rafforzerà il clima costruttivo che si è percepito nel corso della recente missione del presidente Renzi in America latina: proprio lo spirito di questa collaborazione, che si tratta adesso di confermare in sede legislativa, ha permesso la sottoscrizione di altri importanti accordi con Santiago, come quello contro le doppie imposizioni, sulla cooperazione bancaria e nel settore dell'energia e si è concretizzato anche nell'annuncio, da parte della presidente Bachelet, dell'appoggio cileno alla candidatura italiana per il seggio non permanente al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 2017.
  Auspica, infine che il Governo avvii quanto prima la procedura di ratifica dell'Accordo italo-cileno in tema di sicurezza sociale siglato nel 1998 e già ratificato dal Cile.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, nel confermare i positivi sviluppi delle relazioni italo-cilene, assicura l'impegno del Governo a dare impulso alla ratifica dell'Accordo richiamato dall'onorevole Porta.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011.
C. 3285 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MANCIULLI, presidente e relatore, osserva che l'Accordo di cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania definisce l'impegno dei due Paesi a stabilire una cooperazione nei settori che rientrano nelle attribuzioni in materia di sicurezza, con particolare riferimento alla lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni.
  Evidenzia che l'intesa si pone come finalità quella di creare uno strumento giuridico per disciplinare la collaborazione di polizia sotto il profilo sia strategico che operativo, consentendo di intensificare i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sicurezza pubblica.
  Rileva ancora che il testo dell'Accordo, redatto sulla base del modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle relazioni con Paesi extraeuropei, ricalca nei contenuti altre intese della stessa natura quale, ad esempio, quella conclusa con l'Armenia il 23 aprile 2010 ed entrata in vigore il successivo 25 ottobre.
  Sottolinea inoltre che l'Accordo precisa innanzitutto l'obiettivo, ovvero l'impegno a stabilire una cooperazione nei settori della sicurezza, con riferimento particolare al contrasto della criminalità nelle sue varie manifestazioni (articolo 1), e individua gli organismi istituzionali competenti per l'attuazione dell'intesa (articolo 2), che sono per la Parte italiana, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e per la Parte giordana, la Direzione di pubblica sicurezza.
  Pone poi in risalto che l'Accordo sancisce inoltre i principali settori nei quali la cooperazione di polizia si renderà operativa; in particolare, il contrasto del terrorismo (articolo 5), del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e dei loro precursori (articolo 6), della criminalità organizzata (articolo 7) e di altri reati, tra i quali l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani, il traffico illecito di armi e munizioni, i reati ambientali, il traffico illecito di beni culturali, il riciclaggio e i reati informatici.
  Osserva altresì che l'elencazione non ha carattere esaustivo, ma costituisce solo una mera indicazione dei fenomeni attraverso i quali si manifesta generalmente l'agire della criminalità organizzata transnazionale (articolo 7).
  Evidenzia poi la previsione che la collaborazione debba estendersi alla ricerca di persone sospette e di latitanti responsabili di delitti (articolo 8).
  Rammenta quindi le disposizioni che definiscono le modalità della cooperazione, quali, tra le altre, lo scambio delle informazioni operative sulle organizzazioni criminali e sulle tecniche e prassi operative di contrasto, nonché lo scambio di esperienze e di esperti (articoli 5, 6 e 7), evidenziando come ad esse si affianchino ulteriori modalità di cooperazione, quali l'organizzazione di attività di formazione (articolo 7), l'impiego di ufficiali di collegamento (esperti per la sicurezza) (articolo 3), l'impiego di unità cinofile antidroga (articolo 6), nonché la promozione di procedure investigative (articolo 4) e l'utilizzo della tecnica investigativa speciale delle consegne controllate (articolo 6).
  Sottolinea inoltre che particolare riguardo è rivolto alle richieste di informazioni (articolo 10), per le quali sono definite le procedure di massima e le condizioni che possono determinare il rifiuto della collaborazione (articolo 14).
  Pone altresì in rilievo che nell'Accordo è sancito che le Parti contraenti concorderanno le modalità necessarie per consentire il rapido scambio delle informazioni (articolo 3) e si comunicheranno i rispettivi punti di contatto per l'avvio della collaborazione operativa (articolo 2).Pag. 53
  Evidenzia ancora che adeguata tutela è riservata per la trattazione delle informazioni e dei dati sensibili (articolo 11). Nell'articolato sono espressamente richiamate le formule di salvaguardia che vincolano la collaborazione alla conformità alle rispettive legislazioni nazionali dei due Paesi (articoli 1, 4, 6 e 8).
  Ricorda inoltre che, per la realizzazione della cooperazione e per conferire ad essa maggiore impulso sono previste consultazioni tra i rispettivi Ministri dell'interno e riunioni tecniche, queste ultime da tenere, almeno una volta l'anno, alternativamente a Roma e ad Amman, per valutare l'attività svolta e individuare gli ulteriori obiettivi da perseguire e che per tali fini viene indicata anche la possibilità di costituire gruppi di lavoro ad hoc per l'esame di questioni specifiche (articolo 9).
  Passando all'illustrazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra Italia e Giordania di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, fatto ad Amman il 27 giugno 2011, evidenzia che esso si compone di quattro articoli. Particolare rilievo assume l'articolo 3 che individua gli oneri del provvedimento, a decorrere dal 2015, in 168.558 euro (125.650 euro, cui si aggiungono 42.908 euro per le rimanenti spese). A tali oneri di provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20154-2017, dello stato di previsione del Ministero dell'economia per il 2015, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  Auspica quindi una rapida approvazione del provvedimento di ratifica in titolo che, assieme all'accordo sulla cooperazione nel settore della difesa, concluso nell'aprile scorso ed attualmente all'esame del Senato, consentirà ai due Paesi di avviare una collaborazione sempre più stretta per il contrasto al crimine organizzato transnazionale nelle sue varie forme ed al terrorismo internazionale e per garantire la sicurezza e il benessere dell'area mediterranea.
  Ricorda che negli ultimi travagliati anni mediorientali la Giordania sembra avere attraversato indenne gli sconvolgimenti delle cosiddette «Primavere arabe» e le crisi propagatesi in molti dei Paesi limitrofi e che la monarchia hashemita paradossalmente si trova a svolgere oggi la stessa funzione per cui era stata posizionata, quasi un secolo fa, per un'intuizione di Winston Churchill, al centro dello scacchiere mediorientale: con una magistrale cautela ed una pragmatica abilità nel mantenere e stabilire relazioni diplomatiche improntate alla cooperazione ed alla condivisione degli obiettivi e degli interessi, Amman è stata finora in grado di assorbire le tensioni e conservare il proprio ruolo di baluardo della stabilità regionale.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.
C. 3459 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), relatrice, nell'introdurre l'esame del provvedimento evidenzia che il disegno di legge all'attenzione della Commissione prevede la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il nostro Governo ed il Governo della Repubblica Pag. 54della Somalia e che tale intesa permetterà di incrementare la cooperazione tra le Forze armate italiane e somale e di favorire la comprensione reciproca sulle principali questioni di sicurezza.
  Osserva quindi che l'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Somalia, firmato a Roma il 17 settembre 2013, costituisce un rilevante impegno politico del nostro Paese in un'area di valenza strategica come quella del Corno d'Africa – basta ricordare l'aggressività del fondamentalismo islamista di al-Shabaab in Somalia e nei paesi limitrofi, nonché il fenomeno della pirateria marittima al largo delle coste somale.
  Ricorda peraltro come l'Accordo sia stato siglato anche come contributo alla stabilizzazione – in parte ancora in corso – del Paese africano, che dopo la caduta di Siad Barre nel 1991 ha conosciuto un ventennio di disfacimento della compagine statale e di potenziale smembramento del paese, con il sorgere di potentati locali e spinte centrifughe operate da altrettanti signori della guerra capaci di mobilitare milizie di migliaia di uomini, malgrado la presenza di una missione internazionale dell'Unione africana, l’AMISOM.
  Passando ai contenuti dell'accordo, rileva che esso si compone di un breve preambolo e di nove articoli, il primo dei quali prevede che la cooperazione tra le Parti nel settore della difesa sarà condotta in conformità alle rispettive legislazioni nazionali, agli impegni internazionali assunti e in linea con la normativa europea che impegna l'Italia. L'articolo II, in riferimento all'attuazione dell'Accordo, prevede la possibilità dell'elaborazione congiunta di programmi di cooperazione tanto annuali quanto a lungo termine nel settore militare: le attività collegate all'attuazione dell'Accordo saranno in capo ai due Ministeri della difesa. Rappresentanti delle Parti potranno effettuare alternativamente nelle rispettive capitali consultazioni per concordare ulteriori specifici accordi ad integrazione di quello in esame, nonché programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.
  Evidenzia quindi che, per quanto concerne i settori di cooperazione, viene fornito un elenco non esaustivo, che comprende la sicurezza e la politica di difesa; la ricerca, lo sviluppo e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore militare; il concorso ad operazioni di supporto della pace e umanitarie; il contrasto alla pirateria; l'organizzazione e la gestione delle forze militari – con particolare riguardo alla formazione del personale delle Forze somale di sicurezza nazionale; le questioni ambientali collegate alle attività militari; i servizi sanitari, la storia e gli sport a carattere militare.
  Rileva inoltre che, per quanto concerne poi le modalità della cooperazione tra le Parti, questa potrà svilupparsi attraverso visite reciproche di delegazioni e scambi di esperienze tra esperti; incontri tra rappresentanti di istituzioni della difesa; attività congiunte di formazione e addestramento del personale – come anche corsi teorici e pratici, seminari, conferenze; esercitazioni militari congiunte e partecipazione ad operazioni a carattere umanitario e di peacekeeping; visite di navi e aerei militari; attività culturali e sportive congiunte; supporto ad iniziative commerciali relative a prodotti e servizi nel settore della difesa.
  Proprio a quest'ultimo proposito, pone in rilievo che l'articolo III prevede che il supporto alle iniziative commerciali nel campo della difesa sia finalizzato dalle Parti alla razionalizzazione del controllo sui materiali militari e sulle attività collegate. Per quanto poi concerne la ricerca nel campo della difesa e degli equipaggiamenti militari questa verrà attuata mediante scambi di esperienze, test, progettazione, produzione, modernizzazione e servizi tecnici.
  Osserva ancora che in ogni caso le Parti si presteranno assistenza per incoraggiare l'esecuzione dei contratti sottoscritti in base alle disposizioni dell'Accordo in esame. L'articolo IV riguarda la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte in conformità all'Accordo in esame e alle leggi nazionali delle Parti, inclusi gli accordi Pag. 55internazionali da esse sottoscritti nella materia. L'articolo V riguarda lo status del personale e prevede per il personale italiano impegnato nelle attività di attuazione dell'Accordo l'esenzione dalla tassa sul reddito e da ogni altra forma di tassazione diretta. Inoltre non verranno imposte restrizioni alla libertà di ingresso e uscita dalla Somalia al personale italiano o ai familiari a carico, purché muniti di passaporto valido – al proposito il Governo federale della Somalia potrà anche rilasciare documenti d'identità ai singoli membri del personale italiano operante in Somalia, il quale si asterrà da ogni azione e attività incompatibile con la natura dei propri compiti, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti locali. Infine, assai rilevante è la previsione per la quale il personale italiano impegnato in missioni o esercitazioni svolte nell'ambito dell'Accordo in esame rimarrà soggetto alla giurisdizione e ai poteri disciplinari dell'Italia. L'articolo VIII prevede peraltro la possibilità di concordare Protocolli addizionali su specifiche aree di cooperazione nel settore della difesa: tali Protocolli saranno limitati gli scopi dell'Accordo in esame e non interferiranno con le rispettive normative nazionali.
  Evidenzia altresì che i programmi di attuazione tanto dell'Accordo quanto di eventuali Protocolli addizionali saranno elaborati e attuati da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa somalo, ove possibile in stretto coordinamento con i rispettivi Ministeri degli affari esteri. L'Accordo potrà anche essere emendato o revisionato tramite scambi di Note tra le Parti.
  Passando ad illustrare il disegno di legge di ratifica (Atto Camera n. 3459, già approvato dal Senato), rileva che esso si compone di cinque articoli: i primi due contengono come di consueto rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo succitato e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 3 reca la copertura degli oneri finanziari che l'attuazione dell'Accordo comporta: in particolare, il comma 1 prevede un onere di 5.109 euro annui ad anni alterni, a decorrere dal 2015, articolati – come riporta la relazione tecnica, in 909 euro per spese di missione e di 4.200 euro per spese di viaggio in relazione ad incontri tra rappresentanti delle Parti per definire le misure attuative dell'Accordo.
  Conclude auspicando una rapida approvazione di questo disegno di legge: l'Accordo potrà infatti favorire la stabilità di un Paese – al quale ci lega una lunga consuetudine di amicizia – che occupa un'area di notevole interesse strategico, seppur in un quadro regionale segnato dai disordini, dalla crescita del fenomeno dell'integralismo islamico e dal dilagare dei traffici illegali di migranti e di armi.

  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dalla relatrice.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014.
C. 3086 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessio TACCONI (PD), relatore, evidenzia che l'Accordo di cooperazione in materia di polizia tra Italia e Austria è finalizzato a prevenire, contrastare e reprimere la criminalità nelle sue varie manifestazioni.
  Osserva quindi che, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali ed agli obblighi assunti in sede internazionale, l'Accordo mira a rafforzare la collaborazione Pag. 56tra i due Paesi nel contrasto delle forme e dei reati connessi di criminalità organizzata, terrorismo, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi nonché di sostanze velenose e radioattive, migrazione illegale, traffico e tratta di persone, reati contro il patrimonio, reati economici e riciclaggio, criminalità informatica.
  Evidenzia inoltre che il testo sostituisce la precedente intesa per la collaborazione nella lotta contro il terrorismo internazionale, la criminalità organizzata internazionale e il traffico illegale di stupefacenti, firmato a Vienna il 12 novembre 1986, mentre continuerà a trovare applicazione l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica d'Austria sulla cooperazione di polizia, firmato a Vienna il 15 dicembre 1997, limitatamente alle sole disposizioni sulla cooperazione bilaterale non trattate dall'Accordo e compatibili con esso.
  Rileva ancora che il testo attuale si pone l'obiettivo di creare uno strumento giuridico per rafforzare la collaborazione operativa, intensificando i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi. Sotto il profilo tecnico-operativo, l'Accordo si rende necessario per realizzare una cooperazione bilaterale di polizia in materia di lotta alla criminalità e al terrorismo, più aderente alle attuali esigenze di entrambi i Paesi, nei limiti di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti giuridici, dagli obblighi internazionali e da quanto stabilito nell'Accordo stesso.
  Osserva quindi che il testo dell'Accordo è articolato ed è stato redatto ricorrendo per alcune parti (titoli I, II, V e VII) a modelli già precedentemente impiegati, per altre (titoli III, IV e VI) utilizzando e sviluppando forme di cooperazione già previste da convenzioni e trattati internazionali (in particolare la Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen – CAAS, il Trattato di Prüm e le relative decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2008/615/GAI e 2008/616/GAI, cosiddette «Decisioni Prüm»).
  Passando sinteticamente ai contenuti dell'Accordo, evidenzia che al titolo I vengono individuate le Autorità competenti alla sua applicazione, che sono (articolo 1) per l'Italia il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e per l'Austria il Ministro federale dell'interno, le direzioni di polizia regionali e – al di fuori del territorio dei comuni nei quali le direzioni di polizia regionali sono contemporaneamente autorità di sicurezza di prima istanza – le autorità amministrative distrettuali; in materia di polizia stradale i governi regionali, le direzioni di polizia regionali e le autorità amministrative distrettuali.
  Pone quindi in rilievo che il titolo II stabilisce gli ambiti della cooperazione, ne individua le forme in cui essa si esplicherà e fissa le regole generali per il suo svolgimento. Più in particolare l'articolo 4, nel ribadire la conformità dell'Accordo con le rispettive legislazioni nazionali e gli obblighi internazionali assunti, definisce gli ambiti della cooperazione, finalizzata alla prevenzione e alla repressione della criminalità nelle sue varie manifestazioni e in specie al contrasto della criminalità organizzata transnazionale, del terrorismo, della produzione e del traffico illecito di sostanze stupefacenti e sostanze dopanti, del traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi, nonché di sostanze velenose e radioattive, della migrazione illegale, del traffico e della tratta di persone, dei reati contro il patrimonio, dei reati economici e del riciclaggio, della criminalità informatica.
  Rimarca che la cooperazione tra i due Paesi avviene attraverso uno scambio sistematico di informazioni e di esperienze, nonché attraverso l'assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle sue capacità professionali (articoli 5 e 6) e che l'Accordo stabilisce poi che le Autorità competenti delle Parti si forniscano reciprocamente assistenza sulla base di richieste, fissa le procedure per la loro esecuzione, ne individua i requisiti formali e sostanziali, regola i Pag. 57motivi di rifiuto e prevede altresì forme di assistenza spontanea (articoli 7, 8, 9 e 10).
  Rileva ancora che, al titolo III, l'Accordo si occupa di alcune forme particolari di cooperazione di polizia, attinenti in particolare alle attività di osservazione e inseguimento transfrontaliero (articoli 11 e 12), le consegne sorvegliate transfrontaliere (articolo 13), le forme di intervento comuni e il distacco di esperti per la sicurezza (articolo 14), la possibilità di costituire centri comuni e la collaborazione presso di essi (articolo 15), la cooperazione nelle attività di protezione di testimoni e vittime esposte a rischio (articolo 16). Al riguardo si osserva che i citati articoli 11 e 12 si richiamano alle disposizioni della CAAS (rispettivamente articoli 40 e 41), ma mentre il primo – quello sull'osservazione transfrontaliera – ribadisce esattamente la normativa di Schengen e le disposizioni già in vigore, l'articolo 12 sull'inseguimento transfrontaliero comporta delle variazioni a quanto attualmente è disciplinato in materia tra Italia e Austria. Di queste variazioni, talune sono modifiche di opzioni già previste dalla CAAS, altre invece vanno oltre la Convenzione stessa.
  Osserva inoltre che il titolo IV, costituito dagli articoli 17, 18, 19, 20 e 21, tratta di attività di cooperazione diretta da svolgere nella zona di frontiera comune. L'articolo 17 stabilisce per le Autorità competenti dei due Paesi la possibilità di cooperare nelle attività di rimpatrio di cittadini di Stati terzi destinatari di provvedimenti di allontanamento e prevede il ricorso a forme di intervento comuni, compresi i pattugliamenti misti, per le attività di prevenzione e contrasto della migrazione illegale. L'articolo 22 costituisce il titolo V e riguarda la trattazione, la gestione e la protezione dei dati personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.
  Evidenzia poi che il titolo VI dell'Accordo, costituito dagli articoli da 23 a 28, attiene alle disposizioni generali. Si tratta di norme derivanti dal Trattato di Prüm e dalle decisioni Prüm del Consiglio dell'Unione europea, che disciplinano sotto diversi aspetti lo status giuridico degli agenti impiegati nel territorio dell'altra Parte rispetto al diritto penale (articolo 23), alla responsabilità civile (articolo 24) e alla protezione, all'assistenza e ai rapporti di servizio (articolo 25) e che lo stesso titolo VI stabilisce altresì i requisiti per l'entrata e il soggiorno nel territorio nazionale dell'altra Parte (articolo 26), e fissa i criteri generali sull'utilizzo delle uniformi, nonché sul porto e sull'uso delle armi in dotazione, riservando comunque la definizione delle specifiche modalità applicative alla stesura di un successivo protocollo esecutivo (articolo 27), e sull'utilizzo di veicoli (articolo 28).
  Osserva ancora che l'Accordo prevede disposizioni relative ai costi derivanti dall'attuazione della collaborazione, stabilendo che in linea di principio le spese vengono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto da entrambe le Parti (articolo 29) e che all'articolo 30 il testo riserva alle Autorità competenti delle Parti la definizione in dettaglio degli aspetti amministrativi, tecnici e pratici della cooperazione, che saranno stabiliti attraverso successivi protocolli esecutivi.
  Passando al disegno di legge di autorizzazione, sottolinea che esso reca in particolare, all'articolo 3, la clausola di copertura finanziaria degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo italo-austriaco in esame: tali oneri, valutati, a decorrere dal 2015, in 83.634 euro per spese di missione e 42.808 euro per le rimanenti spese, sono coperti ricorrendo al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  Conclude con l'auspicio di una rapida conclusione dell'iter di approvazione del provvedimento in titolo.

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  Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

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