CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 181

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 24 febbraio 2016.

Pag. 182

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) esprime apprezzamento per l'iniziativa del Governo e per l'idea di fondo del provvedimento, che consente alle banche di credito cooperativo di associarsi in un gruppo bancario, ponendo a monte del sistema un soggetto forte, capace di intervenire con funzioni di coordinamento e in caso di sofferenza degli istituti di credito associati.
  Manifesta invece perplessità sulle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del provvedimento, laddove si dispone che le banche più grandi, con patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, possano uscire dal gruppo bancario cooperativo, versando all'erario il venti per cento delle proprie riserve. Si tratta di una previsione che mette a forte rischio il capitale sociale del gruppo – accumulato, in una logica solidaristica, a favore dei clienti delle banche e del relativo territorio – e che si presta o operazioni speculative. Consentendo che dal gruppo bancario cooperativo escano gli istituti più ricchi si determinano inoltre evidenti effetti negativi sul movimento cooperativo nel suo complesso; occorrerebbe quantomeno introdurre norme volte a salvaguardare, in questo caso, il capitale sociale.
  Oltre che contraria alla dinamica solidaristica, la previsione richiamata si espone anche a rilievi rispetto alla normativa dell'UE, in quanto può innescare processi speculativi e di accumulazione di ricchezza che si pongono in contrasto con la logica delle regole della concorrenza di matrice europea.
  Si tratta in conclusione di una disposizione che desta forti dubbi, e auspica che il relatore possa tenere conto di tali preoccupazioni nella proposta di parere che presenterà alla Commissione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione. – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mario SBERNA (DeS-CD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento in esame, recante Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale e volto ad introdurre nell'ordinamento italiano un insieme articolato e sistematico di disposizioni che regolino l'attività del commercio equo e solidale, attualmente carente di una normativa nazionale.
  Il provvedimento si compone di 17 articoli.
  L'articolo 1 disciplina l'oggetto e la finalità della legge che riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta e si propone di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono previsti, da un lato, procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, e, dall'altro, strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
  L'articolo 2 contiene alcune definizioni, tra cui, quelle di commercio equo e solidale e di accordo di commercio equo e solidale. Per commercio equo e solidale si intende un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. L'accordo di commercio equo e solidale, invece, si riferisce ad un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo, che preveda alcune specifiche caratteristiche, Pag. 183in particolare il pagamento di un prezzo equo, misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità della produzione e in favore dello sviluppo della comunità locale, il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione, l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure e di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali. L'accordo prevede inoltre di norma che l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa e adeguate forme di garanzia e di controllo.
  Gli articoli da 3 a 5 recano la disciplina dei soggetti che operano nel commercio equo e solidale. Si tratta, innanzitutto, delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 3) ovvero dei soggetti, costituiti potenzialmente in diverse forme giuridiche, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che svolgono alcune specifiche attività (sono esclusi dalla possibilità di essere considerati organizzazioni del commercio equo e solidale enti pubblici, partiti e i movimenti politici, organizzazioni sindacali ed enti da essi istituiti o diretti). Le organizzazioni citate stipulano, in maniera prevalente, accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi. Tra le altre attività adottano e attuano programmi di educazione e informazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale, nonché sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, dello sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico fondando la loro attività sulla cooperazione e sulla promozione di relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore. Tali organizzazioni sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.
  Sono disciplinati, inoltre, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale (articolo 4), costituiti a base associativa con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale. Gli enti rappresentativi approvano un disciplinare di filiera integrale e curano un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate e hanno il compito di controllare il rispetto del disciplinare cui le organizzazioni affiliate hanno aderito.
  Infine, vengono disciplinati gli enti di promozione del commercio equo e solidale (articolo 5) ossia le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, che promuovono e forniscono sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale, la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati. Anche tali enti svolgono ulteriori attività quali sensibilizzazione e informazione, nonché attività di promozione di prodotti e filiere e dei marchi che rilasciano in licenza, supporto agli operatori e attività di consulenza. Le attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard internazionali per il rilascio dei marchi sono affidati per statuto a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale.
  L'articolo 6 istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale, suddiviso in quattro sezioni: – enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; – organizzazioni del commercio equo e solidale; – enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; – licenziatari dei marchi. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, Pag. 184per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese.
   L'articolo 7 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico la Commissione per il commercio equo e solidale, composta da 9 membri, che includono, oltre ai soggetti istituzionali, i rappresentanti dei soggetti rappresentativi della filiera e dei consumatori. I membri sono nominati per tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta. I principali compiti della Commissione sono la tenuta dell'Elenco nazionale sulla base delle informazioni rese dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere, e la vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere. In sede di prima attuazione i membri della Commissione sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale (articolo 17).
   L'articolo 8 fissa il principio di mutuo riconoscimento stabilendo che le tutele e i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti e che in ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
   L'articolo 9 stabilisce che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce equitable». In alternativa possono essere presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni solo dai licenziatari dei marchi congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
  Conseguentemente è fatto divieto dell'uso di altre denominazioni similari per le imprese e per gli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale ovvero qualora l'iscrizione sia stata sospesa o revocata.
  Si stabilisce altresì il principio per il quale in ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale.
  L'articolo 10 prevede che lo Stato e le regioni possano svolgere attività di sostegno alla diffusione della conoscenza e delle attività degli operatori del commercio equo e solidale sostenendone le iniziative divulgative, realizzando azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, iniziative di formazione per gli operatori e i volontari, progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti. Quanto al supporto ai soggetti della filiera sono riconosciuti contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede, nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili, nei limiti di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 concernente il regime de minimis; vengono inoltre concessi contributi in conto capitale a termine, al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo. Lo Pag. 185Stato e le regioni promuovono infine forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale. I criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di sostegno sono definiti in via regolamentare.
  L'articolo 11 prevede che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche che bandiscono gare di appalto per la fornitura alle proprie strutture di prodotti di consumo possono prevedere, assicurando agli utenti interessati adeguata informazione, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. A tale fine è previsto, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
  L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
  L'articolo 13 stabilisce i contenuti del regolamento di attuazione da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tale regolamento stabilisce: la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale; i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale; i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale; i criteri e le modalità attuative, nonché i beneficiari degli interventi di sostegno indicati all'articolo 10; le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti; le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale; le modalità attuative del regime transitorio.
   L'articolo 14 stabilisce i principi cui devono attenersi le regioni. Oltre al compito di promuovere e sostenere le buone pratiche del commercio equo e solidale, si stabilisce infatti che le medesime non possano prevedere una disciplina diversa da quella della legge in relazione: alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale; al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi; alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale. Le regioni possono comunque mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri od elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge ad integrazione dell'Elenco nazionale. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute, entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge (articolo 17).
  L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016 e l'articolo 16 prevede la relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 17 infine contiene le disposizioni transitorie e finali oltre a fissare il principio per il quale i benefici e le tutele riconosciuti dalla legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea, sono dettate disposizioni transitorie relative all'uso dei marchi e delle denominazioni relative al commercio equo e solidale nella fase transitoria fino all'istituzione Pag. 186dell'Elenco nazionale. Si stabilisce altresì che in sede di prima attuazione della legge la Commissione iscriva nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge.
  Si tratta in conclusione di un provvedimento ben costruito, atteso dagli operatori del settore e sul quale si registra una ampia convergenza politica. Propone pertanto alla Commissione, anche in considerazione dell'avvio della discussione sul provvedimento in Assemblea già a partire dal prossimo 10 marzo, di esprimere sin dalla seduta odierna un parere favorevole, auspicando che anche in Aula l'esame possa procedere senza intralci e pervenire alla rapida approvazione definitiva della proposta di legge.

  Sergio BATTELLI (M5S) concorda con la valutazione positiva sul provvedimento espressa dal relatore; si tratta infatti di una buona legge, condivisa da tutte le forze politiche e sulla quale il suo gruppo aveva anche chiesto il trasferimento in sede legislativa presso la Commissione di merito.
  Preannuncia quindi il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Parere alle Commissioni XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco BERGONZI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite XI Lavoro e XII Affari sociali – è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 gennaio 2016 e dispone una delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di stabilità 2016.
  La legge di stabilità 2016, commi 386-390 della legge 208/2015, ha infatti disegnato una serie di interventi per il contrasto alla povertà e ha previsto, al comma 388, uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di strumenti e trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una dettagliata ricostruzione della normativa nazionale ed europea in materia di lotta alla povertà e di servizi sociali.
  Il disegno di legge delega si compone di un unico articolo, suddiviso in otto commi.
  Il comma 1 evidenzia quale finalità dell'intervento di delega l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato rispetto ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo.
  A tal fine, il Governo è delegato adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi recanti:
   a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni da garantire in tutto il territorio nazionale;Pag. 187
   b) la razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale, nonché di altre prestazioni anche di natura previdenziale, sottoposte alla prova dei mezzi, inclusi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario;
   c) il riordino della normativa in materia di sistema degli interventi e dei servizi sociali.

  Il comma 2 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa all'introduzione di una unica misura nazionale di contrasto alla povertà (di cui al comma 1, lettera a):
   a) introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, consistente in un sostegno economico condizionato all'adesione a un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto all'affrancamento dalla condizione di povertà;
   b) definizione dei beneficiari e del beneficio connessi alla misura nazionale di contrasto alla povertà;
   c) previsione, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui al comma 386 della stabilità 2016, di una graduale estensione dei beneficiari e di un graduale incremento del beneficio, a partire prioritariamente dai nuclei familiari con figli minorenni e dai soggetti con maggiore difficoltà di inserimento e di ricollocazione sul mercato del lavoro;
   d) previsione che alla realizzazione dei progetti personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa concorrano, ove compatibili e riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, le risorse afferenti ai programmi operativi nazionali e regionali previsti dall'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei fondi strutturali europei 2014-2020. Il riferimento ai Fondi strutturali europei trova fondamento nella presenza, nell'Accordo di partenariato, di risorse espressamente dedicate al contrasto della povertà e dell'esclusione sociale, con riferimento all'obiettivo tematico 9-» Promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e ogni forma di discriminazione». Inoltre, i fondi europei, secondo quanto evidenziato dalla Relazione al provvedimento in esame, e da quanto espressamente illustrato nelle Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva (SIA), approvate l'11 febbraio 2016 in sede di Conferenza Unificata, sono dedicati al supporto della componente attiva del SIA, per il rafforzamento dei servizi e degli interventi di inclusione attiva e conseguentemente per il rafforzamento della rete dei servizi sociali presenti sul territorio.
   e) definizione di princìpi generalizzati di presa in carico delle persone in condizione di fragilità, inclusi i beneficiari della misura nazionale di contrasto alla povertà.

  Il comma 3 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa alla razionalizzazione delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi (di cui al comma 1, lettera b):
   a) razionalizzazione delle prestazioni sottoposte alla prova dei mezzi, compresi gli interventi rivolti a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario, superando differenze categoriali e introducendo in via generale princìpi di universalismo selettivo nell'accesso, secondo criteri unificati di valutazione della condizione economica in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), eventualmente adeguati alla specifica natura di talune prestazioni;
   b) i requisiti previsti in esito alla razionalizzazione verranno applicati a coloro che richiedono le prestazioni, dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi che li disciplineranno;Pag. 188
   c) gli eventuali risparmi derivanti dalla razionalizzazione delle prestazioni, incrementeranno il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

  Il comma 4 specifica i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega relativa al sistema integrato di servizi ed interventi sociali:
   a) previsione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, presso il Ministero del lavoro, con la partecipazione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle autonomie locali e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presieduto dal Ministro del lavoro, al fine di favorire una maggiore omogeneità territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per le singole tipologie di intervento; dall'istituzione dell'organismo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   b) attribuzione al Ministero del lavoro delle competenze in materia di verifica e di controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale;
   c) razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del lavoro allo scopo di aumentare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   d) rafforzamento della gestione associata nella programmazione e nella gestione degli interventi a livello di ambito territoriale, di cui all'articolo 8 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e definizione di princìpi generali per l'individuazione degli ambiti medesimi;
   e) promozione di accordi territoriali – sentito il Ministero della salute – tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni;
   f) rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e, in particolare, del Casellario dell'assistenza, e sua integrazione con i sistemi informativi sanitari e del lavoro.

  Il comma 5 stabilisce le modalità con cui devono essere adottati i decreti legislativi.
  Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, affinché siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri.
  Il comma 6 stabilisce che all'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà, individuata come livello essenziale delle prestazioni, da garantire in tutto il territorio nazionale, di cui al comma 1, lettera a), si provvede nei limiti delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, istituito dal comma 386 della stabilità 2016, a cui confluiscono dal 2017:
   1.000 milioni di euro stanziati annualmente dal comma 388 della stabilità 2016;
   le ulteriori risorse stanziate per gli ammortizzatori sociali (di cui all'articolo 19, co. 1, del decreto 185/2008), nella misura di 30 milioni di euro per il 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, di cui al comma 389 della stabilità 2016;
   eventuali economie per la finanza pubblica derivanti dalla razionalizzazione Pag. 189delle prestazioni assistenziali e previdenziali di cui al comma 3, lettera c), del provvedimento in esame.

  Il comma 7 prevede che il Governo possa adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse e il comma 8 reca la clausola di salvaguardia che fa salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.