CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

  La seduta comincia alle 12.

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016).
C. 3594 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite XI e XII).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Filippo CRIMÌ (PD), relatore, rileva che disegno di legge in esame, assegnato in sede referente alle Commissioni riunite XI e XII, reca l'importante delega al Governo relativa al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). Aggiunge che il provvedimento è composto da un unico articolo, suddiviso in 9 commi. Al comma 1 si enunziano le finalità dell'intervento delegato, da svolgere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (fatta salva la possibilità – prevista dal comma 7 – di emanare Pag. 118successivamente disposizioni integrative e correttive) volto all'attualizzazione del sistema delle politiche sociali mediante prestazioni più adeguate – rispetto ai bisogni emergenti – e più eque. In particolare, i decreti legislativi riguarderanno: a) l'introduzione di una misura nazionale per il contrasto della povertà, da considerare livello essenziale delle prestazioni; b) la razionalizzazione della normativa in materia di prestazioni di natura assistenziale o comunque sottoposte alla prova dei mezzi, anche rivolte a beneficiari residenti all'estero, fatta eccezione per le prestazioni legate alla condizione di disabilità e di invalidità del beneficiario; c) il riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali.
  Precisa che è proprio con riferimento a quanto previsto dalla suddetta lettera c) del comma 1, che il comma 4, lettera e), nell'indicare uno dei princìpi e criteri direttivi cui ci si deve attenere nell'emanazione del relativo decreto legislativo – teso appunto al riordino della disciplina concernente il sistema di interventi e di servizi sociali – indica: la «promozione di accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri enti od organismi competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione e la salute, nonché attivazione delle risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali, al fine di realizzare un'offerta integrata di interventi e di servizi che costituisce livello essenziale delle prestazioni». Aggiunge che altri riferimenti specifici a settori di chiara competenza della VII Commissione non sono rinvenibili nella restante parte dell'articolato, per cui, per poter cercare di delineare l'ambito di operatività della delega nei predetti settori, appare intanto utile riportare quanto rappresentato nella relazione illustrativa, nell'analisi tecnico-normativa e nell'analisi dell'impatto della regolamentazione annesse al presente disegno di legge.
  Ricorda quindi che la relazione illustrativa precisa che al comma 4 del presente provvedimento si specificano i princìpi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali e che, a fronte dell'eterogeneità estrema del nostro sistema territoriale – secondo l'ultima rilevazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nelle regioni i comuni spendono per interventi sociali da meno di 25 euro pro capite a più di 250, con il sud che spende meno di un terzo del nord-est – appare opportuna una rivisitazione delle regole di governo del settore, prevedendo in particolare meccanismi di coordinamento più forti in capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituendo un organismo partecipato dalle regioni, dalle province autonome, dalle autonomie locali e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), oltre che compiti di vigilanza sul rispetto dei livelli essenziali. Il Ministero potrà a tale fine riorganizzarsi. In particolare, è ritenuto necessario rafforzare la gestione associata dei comuni per l'erogazione dei servizi, al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia nell'azione. Devono essere promossi accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri servizi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione; tale indicazione muove dall'esigenza di evitare la frammentarietà degli interventi aumentandone l'efficacia e risulta coerente con la logica dei punti unici di accesso per i cittadini. Occorre attivare le risorse della comunità e, in particolare, delle organizzazioni del terzo settore e del privato sociale impegnate nell'ambito delle politiche sociali; l'intento è quello di promuovere e valorizzare il contributo che viene dalle risorse della comunità e in particolare dal terzo settore e dal privato sociale nel sostegno alle persone fragili. Fondamentale è, infine, il rafforzamento del sistema informativo dei servizi sociali, in via di costituzione con il Casellario dell'assistenza.Pag. 119
  Aggiunge che l'analisi tecnico-normativa ricorda che il presente disegno di legge di delega è collegato alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015). In particolare, al comma 388 dell'articolo 1 della citata legge si prevede – in relazione all'istituzione, ai sensi del comma 386, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 – l'adozione di «uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti». Tra le leggi concernenti le politiche sociali, l'analisi tecnica normativa cita – tra le altre – la legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza. Ricordo che l'articolo 4, comma 1, lettera c) della predetta legge n. 285 del 1997 fa riferimento anche alle azioni di sostegno alla frequenza scolastica, mentre il successivo articolo 7, comma 1, lettera a) della medesima legge prevede «interventi che facilitano l'uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi».
  Rileva poi che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) annessa al disegno di legge in esame, intanto precisa che le principali prestazioni di natura assistenziale, ovvero di natura previdenziale, ma comunque sottoposte alla prova dei mezzi – e che quindi sono potenzialmente oggetto della presente delega ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) – sono: assegno sociale; pensione di reversibilità; integrazione al minimo; maggiorazione sociale del minimo; assegno per il nucleo familiare con tre o più figli minori. Dopo aver ricordato che obiettivo di lungo periodo del presente disegno di legge delega è l'ampliamento delle protezioni fornite dal sistema delle politiche sociali per renderlo più adeguato ai bisogni emergenti e più equo e omogeneo nell'accesso alle prestazioni, secondo i princìpi dell'universalismo selettivo, la medesima AIR prevede – alla sezione 1, lettera D) – che i destinatari dell'intervento in via potenziale sono tutti i soggetti pubblici titolari di una potestà programmatoria e concessoria di prestazioni, interventi e servizi sociali.
  Evidenzia che la stessa AIR, alla sezione 5 della lettera A) afferma che l'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto della povertà consentirebbe di superare l'attuale eterogeneità territoriale nel fare fronte ai bisogni primari e consentirebbe di avviare il superamento della logica assistenziale degli interventi di sostegno del reddito in favore di un approccio basato sull'inclusione attiva. Si afferma altresì che in coerenza con quanto previsto dalla sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012 (concernente il programma «carta acquisti»), l'erogazione del sussidio dovrà associarsi a un progetto di attivazione e di inclusione sociale, proprio al fine di rafforzare quegli ambiti che sono strategici per determinare il cambiamento e per dare più opportunità di un'evoluzione positiva. I comuni e gli ambiti territoriali dovranno associare al trasferimento monetario un progetto personalizzato di presa in carico per ciascuna famiglia. Attraverso il Programma operativo nazionale (PON) inclusione sarà possibile agevolare il rafforzamento e la ristrutturazione dei servizi volti a sostenere questo cambiamento di prospettiva. La concessione del sostegno economico – sempre secondo l'AIR – sarà condizionata alla sottoscrizione di un progetto personalizzato di intervento dal carattere multidimensionale, predisposto dai servizi sociali del comune in rete con i servizi per Pag. 120l'impiego, con i servizi sanitari e con le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto della povertà, con particolare riferimento agli enti senza scopo di lucro. Attraverso l'istituzione di un organismo nazionale di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali sarà possibile, tra l'altro, condividere gli strumenti attuativi che occorrono per rendere omogeneo l'intervento nell'intero territorio nazionale.
  Ricorda, infine, che la relazione tecnica afferma che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come specificato dal comma 6 dell'articolo 1 e che dalla riorganizzazione del sistema di offerta integrata di interventi e di servizi sociali, di cui al comma 4, e dall'attuazione degli altri criteri di cui al medesimo comma 4 non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, provvedendosi, ai sensi del medesimo comma 6, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Osserva dunque che la portata normativa del presente provvedimento – per quanto di diretto interesse per la VII Commissione – sembra doversi ricondurre a quanto previsto alla citata lettera e) del comma 4, in relazione alla quale anche la relazione illustrativa afferma che devono essere promossi accordi territoriali tra i servizi sociali e gli altri servizi competenti per l'inserimento lavorativo, la salute, l'istruzione e la formazione. Aggiunge che appare però utile chiarire a quali livelli di istruzione il provvedimento intenda fare riferimento, dato che l'ambito di intervento sembrerebbe più indirizzato alla lotta alla dispersione scolastica ed ai servizi per l'infanzia. Per un approfondimento sull'intero provvedimento rimanda infine alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Gianluca VACCA (M5S) chiede la discussione non si concluda oggi, anche perché gli risulta che le Commissioni riunite XI e XII non abbiano ancora terminato l'esame del testo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, assicura che sarà garantita la più ampia discussione sul testo che emergerà dalla sede referente e rinvia il seguito ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
T.U. C. 75 ed abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia NARDUOLO (PD), relatrice, ricorda che il provvedimento in esame, frutto del lungo esame svolto in sede referente dalla X Commissione, a partire dal 7 maggio 2014, intende fornire una cornice legislativa nazionale al commercio equo e solidale. Come specifica l'articolo 2, per «commercio equo e solidale» si intende un rapporto commerciale con un produttore, in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e sulla solidarietà, finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Questa tipologia di commercio contribuisce allo sviluppo sostenibile, mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.
  Precisa quindi che il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito è composto di 17 articoli e che la disposizione che direttamente richiama la competenza della VII Commissione si trova all'articolo 10, comma 1, lettera b) e prevede che lo Stato e le regioni sostengano specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse da tali organizzazioni ed enti, relative alle problematiche poste dalla globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione. Quanto al contenuto complessivo del provvedimento, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione Pag. 121internazionale e dell'economia sociale – in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione –, è riconosciuta (articolo 1) al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata e nella promozione dell'incontro fra culture diverse. Aggiunge che le organizzazioni del commercio equo e solidale sono individuate in cooperative, consorzi, associazioni ed enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che presentano le caratteristiche indicate all'articolo 3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, nonché gli enti da essi istituiti o diretti, non possono assumere tale qualità.
  Evidenzia tra le altre disposizioni, l'articolo 7 che reca l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di una Commissione per il commercio equo e solidale; l'articolo 12 che istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale; l'articolo 15 che prevede che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sia istituito, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016, il Fondo per il commercio equo e solidale; l'articolo 16 che reca la relativa copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente del MEF.
  In conclusione, preannuncia di proporre l'espressione di un parere favorevole.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e il turismo, Antimo Cesaro e la sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 12.25.

Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche.
C. 2202 Attaguile.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, apprezzato che la Commissione si occupa oggi – anche se non per la prima volta – del tema dello sport, osserva che la proposta di legge in esame intende favorire un azionariato diffuso nelle società sportive professionistiche, limitando la concentrazione di quote o di azioni societarie in capo a una sola persona, al fine di implementare il ruolo dei tifosi nella gestione delle stesse. Come evidenzia la relazione illustrativa, l'esigenza deriva, in particolar modo, dalla situazione relativa alle società calcistiche a livello di risultati sul piano internazionale, di bilanci nella maggioranza delle società, di diminuzione delle presenze negli stadi, di interesse per le squadre italiane, desumibile dai fatturati delle vendite televisive delle partite. Rileva, pertanto, che occorre procedere ad una riforma che inneschi un processo virtuoso, a partire dalla maggiore responsabilizzazione dei tifosi. Ricorda che nella relazione al progetto di legge in esame si fa riferimento esclusivamente al mondo del calcio che, di fatto, rimane tutt'ora la disciplina sportiva più diffusa, ma anche quella in cui le diverse storture si manifestano in maniera più evidente. Sarebbe utile pertanto analizzare anche le conseguenze Pag. 122di questo provvedimento rispetto alle altre discipline sportive. Aggiunge che il tema dei rapporti tra società e le rispettive tifoserie meriterebbe un ulteriore approfondimento, soprattutto riguardo agli eccessi che sfociano troppe volte in violenza, con una certa connivenza e responsabilità delle società stesse.
  Precisa che, a tal fine, l'articolo 1 dispone, anzitutto, che nelle società sportive professionistiche – non solo quelle calcistiche – non possa essere intestato allo stesso soggetto, o a soggetti collegabili, un numero di azioni o di quote che superi il 30 per cento del capitale sociale. Al riguardo, anticipa che la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di prevedere meccanismi di tutela in caso di constatato superamento del predetto limite del 30 per cento. Ricorda, ad esempio che, nel caso di acquisto di azioni della società controllante da parte di società controllate, l'articolo 2359-quater del codice civile prevede che: debbano essere vendute – entro un determinato termine – le azioni in eccesso da parte del detentore; in caso di mancato adempimento, su richiesta degli amministratori o dei sindaci della società professionistica, la riduzione sia disposta direttamente dall'autorità giudiziaria; inoltre, dispone che, in deroga alla disciplina del codice civile in materia di società di capitali, sia vietata per tutte le società sportive professionistiche la stipulazione di patti parasociali che determinino direttamente o indirettamente il controllo della società.
  Aggiunge che il medesimo articolo 1 dispone che negli statuti di tutte le società sportive professionistiche debba essere previsto un organo consultivo, chiamato ad esprimere pareri obbligatori ma non vincolanti, al quale sono sottoposti i bilanci prima dell'approvazione, nonché il programma annuale della programmazione sportiva. L'organo consultivo deve essere formato da un minimo di 100 a un massimo di 1000 persone elette ogni anno dagli abbonati alla società sportiva. L'elezione ha luogo mediante sistema elettronico, secondo le specifiche dettate da un regolamento approvato dal consiglio di amministrazione della società. Al riguardo, segnala che bisognerebbe valutare la congruità del numero minimo di membri previsto, in considerazione del fatto che la disposizione si applicherebbe a tutte le società sportive professionistiche e non solo a quelle del settore calcistico. Un'ulteriore quota di membri, pari al 10 per cento di quelli eletti, è nominata, per un periodo di tre anni, dal consiglio di amministrazione fra i dirigenti e gli atleti che si sono distinti per attaccamento ai colori sociali. L'organo consultivo elegge, a maggioranza, un proprio presidente che può partecipare come osservatore alle riunioni degli organi sociali della società sportiva. Al riguardo, ricorda che, nelle società di capitali non è prevista la presenza obbligatoria di un organo consultivo, né con riferimento al modello societario dualistico (caratterizzato dalla presenza del consiglio di sorveglianza, eletto dall'assemblea, e del consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza), né a quello monistico (in cui vi è un solo organo collegiale, il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea). Peraltro, la presenza di altri organi societari può essere disposta dallo statuto.
  Ricorda poi che l'articolo 2 dispone che tutte le società sportive professionistiche debbano adeguare il proprio assetto societario entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In caso di inadempienza, la federazione sportiva nazionale di riferimento nomina un commissario per ogni società. Il commissario deve quindi procedere al suddetto adeguamento entro tre mesi dal suo insediamento. Auspicando un'ampia discussione, arricchita dall'audizione dei diversi soggetti interessati al provvedimento, rinvia, per ulteriori approfondimenti, al dossier predisposto dal Servizio studi.

  La sottosegretaria Sesa AMICI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame.

  Stefano BORGHESI (LNA) saluta con favore l'inizio dell'esame di un provvedimento Pag. 123che tende ad allineare la legislazione italiana sulle società sportive professionistiche a quella di altri Paesi europei. Sottolinea, in particolare, che evitare la concentrazione in capo ad un solo soggetto della maggioranza delle quote societarie di queste società permette l'ingresso dei tifosi nella gestione delle stesse, legando la loro partecipazione azionaria ad una significativa assunzione di responsabilità.

  Laura COCCIA (PD) chiede sia abbinata alla presente proposta di legge quella a sua prima firma C. 2707 recante «Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di applicazione del principio di parità tra i sessi nel settore sportivo professionistico». Ritiene infatti importante promuovere la parità di genere in questo settore, segnalando comunque una nuova sensibilità dimostrata dalla Federazione italiana giuoco calcio nei confronti del calcio femminile.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, pensa che la Commissione potrà valutare, in una prossima seduta, se deliberare l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del Regolamento.

  Simone VALENTE (M5S) è favorevole all'esame della proposta di legge, che permette di affrontare il tema della riforma dell'assetto delle società sportive professionistiche, non solo calcistiche. Con particolare riferimento al calcio, il mondo delle società sportive generalmente si «autoregolamenta», dovendo anche adeguarsi alle prescrizioni di UEFA e FIFA. Rilevato poi che il Parlamento non ha ancora nell'Esecutivo un interlocutore formale sullo sport, visto che la relativa delega non è stata attribuita, si dichiara a favore di un ciclo di audizioni.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, deve precisare che la sottosegretaria Amici, oggi presente, ha già dimostrato una particolare attenzione verso il settore dello sport ed è dunque una interlocutrice perfettamente adeguata. Chiede quindi ai gruppi di indicare soggetti qualificati che si potrebbero chiamare in audizione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza.
C. 3450 Pes.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 gennaio 2016.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che in data 16 febbraio si è svolta l'audizione informale del professor Giuseppe Vacca, presidente della Fondazione Istituto Gramsci.

  Il sottosegretario Antimo CESARO comunica che dall'istruttoria effettuata dai competenti uffici del dicastero non emergono motivi ostativi alla prosecuzione dell’iter legislativo. Ricorda poi che sussiste anche un'apposita disposizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, vale a dire l'articolo 10, comma 3, lettera d), che prevede la possibilità di dichiarare taluni immobili di interesse storico-identitario, con apposito provvedimento amministrativo.

  Simone VALENTE (M5S) ritiene necessario che si determinino i criteri in base ai quali si dichiarano monumenti nazionali taluni luoghi della cultura.

  Rocco BUTTIGLIONE (AP) premette di essere a favore dell'iniziativa legislativa in esame. Osserva però, in linea generale, che in tale settore il Parlamento più che legificare dovrebbe delegificare, attribuendo al MIBACT la funzione programmatoria sui siti da dichiarare monumenti nazionali.

  Carlo GALLI (SI-SEL) afferma che, se vi è un caso in cui deve essere il Parlamento Pag. 124sovrano a pronunziarsi su un monumento nazionale, è proprio questo. Invita i colleghi a mettere da parte i distinguo.

  Manuela GHIZZONI (PD) è favorevole alla presente proposta di legge, il cui iter si augura sia il più spedito possibile. Circa poi i criteri con cui il Ministero intende dare attuazione alla norma citata dal sottosegretario Cesaro, pensa che la Commissione potrebbe adottare un apposito atto di indirizzo.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, concorda con la collega Ghizzoni.

  Mara CAROCCI (PD), relatrice, si associa.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, non essendovi obiezioni, fissa alle ore 19 di giovedì 3 marzo 2016 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.55.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 1o marzo 2016.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico e per la revisione della disciplina del settore dell'editoria e della disciplina pensionistica dei giornalisti e della composizione e delle competenze dell'ordine dei giornalisti.
C. 3317-3345/A.

  Il Comitato si è riunito dalle 12.55 alle 13.25 e dalle 14.30 alle 14.35.