CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 marzo 2016
602.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 1o marzo 2016.

Audizioni nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 3606, di conversione del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
Audizione del professor Marcello Priori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 9.40 alle 10.20.

Audizione del professor Francesco Capriglione.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.20 alle 10.55.

Audizione del professor Marcello Minenna.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11 alle 11.45.

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Audizione del Capo del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria della Banca d'Italia, Carmelo Barbagallo.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.45 alle 12.40.

Audizione dei rappresentanti delle associazioni di tutela dei consumatori.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.40 alle 13.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o marzo 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Relazione alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione – Esame emendamenti).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio scorso.

  Maurizio BERNARDO, presidente, avverte che sono state presentate 32 proposte emendative (vedi allegato 1) riferite agli aspetti del disegno di legge rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, avverte di aver presentato gli emendamenti 13.1 e 13.2. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lodolini 10.1, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Pastorino 10.2, sugli identici emendamenti Vignali 10.3, Squeri 10.4 e Senaldi 10.5, sugli emendamenti Abrignani 10.6 e Vignali 11.1, nonché sugli emendamenti Pastorino 12.1 e Pagano 12.2.
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Vignali 13.5.
  Ritira il suo emendamento 14.1, il quale affronta una tematica da approfondire ulteriormente, riservandosi eventualmente di ripresentarlo presso la Commissione Politiche dell'Unione europea, ovvero durante la discussione del provvedimento in Assemblea.
  Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7, 14.8, sugli identici emendamenti Causi 14.9 e Pagano 14.10, sugli identici emendamenti Causi 14.11 e Pagano 14.12, sugli identici emendamenti Causi 14.13 e Pagano 14.14, sugli identici emendamenti Causi 14.15 e Pagano 14.16, nonché sugli identici emendamenti Causi 14.17 e Pagano 14.18.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 13.1 e 13.2 del Relatore ed esprime parere conforme a quello del relatore su tutti gli altri emendamenti, tranne che sugli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4, rispetto ai quali si rimette alle valutazioni della Commissione.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Lodolini 10.1, respinge l'emendamento Pastorino 10.2 e respinge gli identici emendamenti Vignali 10.3, Squeri 10.4 e Senaldi 10.5.
  Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Abrignani 10.6, Vignali 11.1, Pastorino 12.1 e Pagano 12.2.
  Approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 13.1 e 13.2 del Relatore, nonché gli emendamenti Lodolini 13.3 e 13.4.
  La Commissione respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Vignali 13.5 e Pastorino 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6, 14.7 e 14.8, gli identici emendamenti Causi Pag. 9114.9 e Pagano 14.10, gli identici emendamenti Causi 14.11 e Pagano 14.12, gli identici Causi 14.13 e Pagano 14.14, gli identici Causi 14.15 e Pagano 14.16, nonché gli identici emendamenti Causi 14.17 e Pagano 14.18.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, avverte di aver formulato una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2), la quale è stata trasmessa informalmente via e-mail ai componenti della Commissione nella mattinata odierna.

  La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore. Nomina quindi il deputato Petrini quale relatore presso la XIV Commissione.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 75 e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla X Commissione Attività produttive, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci, C. 241 Rubinato, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa, recanti disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il provvedimento si compone di 17 articoli, suddivisi in sette capi: il Capo I (composto dagli articoli 1 e 2) riguarda le finalità del commercio equo e solidale e le definizioni, il Capo II (composto dagli articoli 3 e 4) riguarda i soggetti della filiera integrale del commercio equo e solidale, il Capo III (composto dall'articolo 5) riguarda gli altri soggetti del commercio equo e solidale, il Capo IV (composto dagli articoli da 6 a 8) riguarda reca l'elenco nazionale del commercio equo e solidale, il Capo V (composto dagli articoli da 9 a 12) riguarda gli interventi di protezione e sostegno, il Capo VI (composto dagli articoli da 13 a 16) reca le norme di attuazione e la copertura finanziaria, mentre il Capo VII (composto dal solo articolo 17) contiene le disposizioni transitorie e finali.
  Illustra l'articolo 1, il quale definisce l'oggetto e le finalità del provvedimento, stabilendo al comma 1 che la Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in ossequio ai principi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta.
  In tale contesto il comma 2 precisa che la legge intende favorire un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, favorendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori, nonché stabilendo procedure di riconoscimento delle organizzazioni operanti in materia e degli enti rappresentativi e degli enti di promozione.
  Il comma 3 stabilisce che le predette organizzazioni ed enti sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori. Le stesse organizzazioni ed enti sono chiamati, ai sensi del comma 4, a pubblicare nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 2, il quale reca, al comma 1, le definizioni di Pag. 92alcuni termini utilizzati nell'intervento legislativo, qualificando in particolare, alla lettera a), come «commercio equo e solidale» un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali e che contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate.
  Inoltre la lettera c) qualifica l’«accordo di commercio equo e solidale» come un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso al mercato di quest'ultimo.
  In tale contesto è previsto che l'accordo preveda il pagamento di un prezzo equo; misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene; il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione; l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori e di rispettare i diritti sindacali; l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa.
  Rileva quindi come, ai sensi della lettera d), il «prezzo equo» deve essere tale da consentire di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie; di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione; di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;
  Il comma 2 specifica che il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti.
  Ai sensi dell'articolo 3 sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi; adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi; perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente; sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4.
  In base al comma 2 la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale è accertata ed attestata dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale previsti dall'articolo 4 della legge che, a tal fine, li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale.
  Il comma 3 esclude che gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali, nonché gli enti da essi istituiti o diretti possano assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze segnala i commi 3 e 4.
  In particolare, il comma 4 stabilisce che alle cooperative che prevedono quale oggetto sociale le attività indicate dall'articolo si applicano le disposizioni della legge n. 381 del 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo n. 155 del 2006, in materia di impresa sociale, mentre il comma 5 stabilisce alle associazioni che prevedono quale oggetto sociale le attività indicate dall'articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 460 del 1997, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, Pag. 93e della legge n. 383 del 2000, in materia di associazioni di promozione sociale.
  In merito evidenzia come il richiamo, recato dai commi 4 e 5, a tali normative abbia anche un rilievo tributario.
  Con riferimento alle cooperative sociali l'articolo 7 della citata legge n. 381 del 1991 prevede una serie di agevolazioni tributarie, consistenti:
   nell'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti a loro favore;
   nella riduzione ad un quarto delle imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito della stipula di contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad immobili destinati all'esercizio dell'attività sociale;
   nell'applicazione di un'aliquota ridotta dell'IVA, al 5 per cento, per le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi.

  Evidenzia, peraltro, come agevolazioni fiscali per le cooperative sociali sono previste anche in altre norme.
  In primo luogo, il decreto legislativo n. 6 del 2003, di riforma del diritto societario, ha stabilito, al nuovo articolo 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile, che le cooperative sociali sono considerate dalla legge sempre cooperative a mutualità prevalente, indipendentemente dal rispetto dei criteri quantitativi per la determinazione della prevalenza dell'attività mutualistica previsti dal codice civile e ad esse si applicano quindi le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali.
  In merito ricorda che le principali agevolazioni tributarie per le società cooperative in materia di IRES sono previste dagli articoli da 10 a 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, fra cui assume particolare importanza l'esenzione dall'IRES delle cooperative di produzione e lavoro e dei loro consorzi «se l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci [...] non è inferiore al 50 per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quello relativo alle materie prime e sussidiarie». Se tale percentuale è compresa tra il 50 per cento ed il 25 per cento, l'IRES è ridotta alla metà (ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601). Non è necessario, in questo caso, che la cooperativa sociale di lavoro rispetti il requisito della prevalenza del lavoro dei soci sul totale del costo del lavoro, ai sensi della lettera b del 1o comma dell'articolo 2513 c.c. perché, come detto, le cooperative sociali sono considerate dalla legge sempre cooperative a mutualità prevalente (ai sensi dell'articolo 111-septies delle disposizioni attuative del codice civile).
  Inoltre per le società cooperative a mutualità prevalente l'IRES si applica solo su una quota di utili netti annuali; in particolare, ai sensi dell'articolo 1, comma 460, della legge n. 311 del 2004:
   per le cooperative di consumo, la quota è del 65 per cento;
   per le cooperative agricole e della piccola pesca, la quota è del 20 per cento
   per le altre cooperative a mutualità prevalente, la quota assoggettata a IRES è del 40 per cento.

  A tali quote va aggiunto, per tutte le cooperative, senza distinzione legata alla condizione di prevalenza ovvero al settore di attività, un'ulteriore quota del 3 per cento, derivante dall'assoggettamento ad IRES del 10 per cento delle somme destinate alla riserva minima obbligatoria delle cooperative, ossia il 30 per cento degli utili annuali (ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2002).
  Per quanto riguarda le imprese sociali di cui al decreto legislativo n. 155 del 2006 non sono previste specifiche agevolazioni fiscali: l'impresa sociale è infatti sottoposta a tassazione come tutti gli altri soggetti che producono reddito d'impresa in via prevalente (società o enti commerciali). Peraltro le ONLUS (organizzazioni non Pag. 94lucrative di utilità sociale) e gli enti non commerciali che acquisiscono anche la qualifica di impresa sociale continuano ad applicare le disposizioni tributarie agevolative previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni ivi previsti (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 155 del 2006).
  Con riferimento alle ONLUS, disciplinate dal decreto legislativo n. 460 del 1997, osserva come sia previsto un particolare regime fiscale di vantaggio.
  In dettaglio, per quanto concerne le imposte dirette, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento di attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità solidaristiche. Inoltre, non fanno parte del reddito imponibile i proventi che derivano dall'esercizio di attività direttamente connesse a quelle istituzionali (ovvero funzionali allo svolgimento di queste ultime), ai sensi dell'articolo 150 del Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; non viene applicata altresì la ritenuta del 4 per cento ai contributi corrisposti dagli enti pubblici alle ONLUS (ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 460 del 1997).
  Sempre in relazione alle imposte dirette, ricorda che le persone fisiche possono detrarre dall'IRPEF (ai sensi dell'articolo 15, comma 1.1, TUIR) un importo pari al 26 per cento a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle ONLUS, purché il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante sistemi di pagamento tracciabili e che garantiscano all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.
  I soggetti IRES possono dedurre (ai sensi dell'articolo 100 del TUIR) le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d'impresa dichiarato, a favore delle ONLUS.
  I commi 137 e 138 dell'articolo unico della legge di stabilità 2015 incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini IRPEF del 26 per cento, nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito di impresa; tali nuove norme trovano applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.
  Per quanto concerne l'IVA, nello svolgimento di attività istituzionali e di attività connesse, le ONLUS possono effettuare cessioni di beni o prestazioni di servizi dietro corrispettivi, assoggettando a IVA le attività qualificabili come commerciali (indipendentemente dalla classificazione operata ai fini delle imposte sui redditi); per queste ultime, la ONLUS deve rispettare le regole ordinarie in materia di adempimenti connessi all'IVA, tranne l'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale per le attività istituzionali (ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 460 del 1997).
  Altre attività svolte dalle ONLUS e considerate di particolare rilevanza sociale sono operazioni esenti da IVA (in base all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972): ne consegue che l'ente, ancorché non sia tenuto ad applicare l'imposta, debba comunque svolgere gli adempimenti in materia di fatturazione/registrazione/dichiarazione.
  Rammenta inoltre che sono esclusi dall'IVA anche i proventi derivanti dalle raccolte pubbliche di fondi, effettuati in via occasionale, in concomitanza di ricorrenze o celebrazioni; accanto all'esenzione dei proventi vi è dunque l'esenzione anche degli adempimenti formali, salve le rendicontazioni.
  Le ONLUS godono altresì di agevolazioni su altre imposte indirette: registro, bollo, concessioni governative, successioni e donazioni (in base agli articoli da 17 a 22 del decreto legislativo n. 460 del 1997).
  In merito ai tributi locali gli enti locali possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento Pag. 95dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti (in base all'articolo 21 del decreto legislativo n. 460 del 1997).
  Ricorda altresì che ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 35 del 2005, le persone fisiche e le società possono dedurre dal reddito complessivo, nel limite del 10 per cento del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui, le liberalità in denaro o in natura erogate in favore di ONLUS e di associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale.
  Costituisce in ogni caso presupposto per l'applicazione di tali disposizioni la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, nonché la redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
  Per quanto concerne le agevolazioni tributarie in favore delle associazioni di promozione sociale, rammenta che la legge n. 383 del 2000 prevede:
   che le persone fisiche e gli enti soggetti all'IRES, quali società ed enti commerciali e non commerciali, possono ridurre il reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro o in natura operate a favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, compresi i livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati; in alternativa a tale deducibilità, le persone fisiche che effettuano erogazioni liberali in denaro alle associazioni di promozione sociale possono fruire della detrazione dall'IRPEF nella misura del 19 per cento da calcolare su un importo massimo di 2.065,83 euro;
   la de-commercializzazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nei confronti dei familiari conviventi, analogamente a quanto previsto per gli associati;
   un'agevolazione per l'imposta sugli intrattenimenti.

  Passa quindi a illustrare l'articolo 4, che disciplina gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, i quali devono essere costituiti senza scopo di lucro, avere struttura associativa e un ordinamento interno a base democratica, godere di un'adeguata rappresentanza territoriale, possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo e un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni, prevedendo inoltre statutariamente la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale.
  Gli enti sono chiamati in particolare ad approvare un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale; a curare la tenuta di un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate; adottare un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate.
  Ai sensi del comma 2 gli enti hanno il compito di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive; in via cautelare, esso può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale, ovvero, nei casi più gravi o qualora le violazioni persistano, provvedere alla cancellazione dal registro dell'organizzazione inadempiente. Ai sensi del comma 4 il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
  Il comma 3 obbliga gli enti rappresentativi a trasmettere ogni sei mesi alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita dall'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale. Pag. 96
  L'articolo 5 disciplina invece gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, i quali devono essere senza scopo di lucro, avere ordinamento interno a base democratica, prevedere statutariamente la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale.
  Le disposizioni affida a tali enti le funzioni di:
   a) concedere in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati;
   b) svolgere attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi appena richiamati;
   c) svolgere attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i predetti marchi;
   d) svolgere attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;
   e) svolgere attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità.

  I commi 2 e 3 precisano che gli statuti degli enti devono stabilire misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti, nonché di prevenire i conflitti di interesse e prevedere altresì il divieto di forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti di commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi.
  In base al comma 4, gli enti di promozione devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi, il quale è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello Sviluppo economico dall'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale disciplinato dall'articolo 6.
  Il comma 5 precisa che, analogamente a quanto previsto dall'articolo 4 per il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale, i provvedimenti di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'elenco dei licenziatari dei marchi sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale istituisce l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, suddiviso nelle seguenti sezioni:
   a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
   b) organizzazioni del commercio equo e solidale;
   c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
   d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

  Ai sensi del comma 3 l'Elenco nazionale è tenuto dalla Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7.
  Ai sensi del comma 4 l'iscrizione nell'Elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione sul sito web istituzionale da parte dei cittadini e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale, mentre il comma 5 precisa che le imprese parte delle filiere pubblicizzate nell'Elenco nazionale possono chiedere l'annotazione «iscritta all'Elenco nazionale del Commercio equo e solidale», qualora iscritte nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.
  L'articolo 7, al comma 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico Pag. 97la Commissione per il commercio equo e solidale, composta, ai sensi del comma 2, da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.
  Ai sensi del comma 3 i membri della Commissione sono nominati per tre anni, il loro mandato è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.
  Il comma 4 indica i compiti della Commissione, la quale:
   a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale;
   b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;
   c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
   d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la piena consultabilità dell'Elenco nazionale.

  Il comma 5 stabilisce che i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione disposti della Commissione sono impugnabili, oltre che in via amministrativa, di fronte al giudice amministrativo.
  Illustra quindi l'articolo 8, il quale stabilisce, al comma 1, che le tutele e i benefìci previsti dalla legge sono estesi alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
  Il comma 2 precisa che gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici previsti dalla legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.
  L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, che i prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con altre analoghe denominazioni. Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
  Il comma 2 vieta l'uso di tali denominazioni alle imprese e agli enti non iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6, ovvero qualora l'iscrizione dall'Elenco sia stata sospesa o revocata, mentre il comma 3 vieta di descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscono in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale.
  Il comma 4 reca le disposizioni sanzionatorie, prevedendo che, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni dei commi 1, 2 e 3 rappresentano pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo n. 206 del 2005, a seguito Pag. 98delle quali opera la tutela amministrativa e giurisdizionale prevista in tale ambito.
  Osserva quindi come l'articolo 10 preveda alcuni interventi per la diffusione del commercio equo e solidale, prevedendo al comma 1 che lo Stato e le regioni sostengono iniziative divulgative e di sensibilizzazione, oltre a sostenere specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione.
  Inoltre, ai sensi del comma 2 lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale: promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari; promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti; concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione della sede nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili; concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo; promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 11, il quale interviene sul settore degli appalti pubblici, stabilendo che lo Stato promuova l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche: a tal fine è previsto un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando, rimborso che è posto a carico del Fondo per il commercio equo e solidale istituito ai sensi dell'articolo 15.
  L'articolo 12 istituisce la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale.
  L'articolo 13 prevede l'emanazione con decreto del Presidente della Repubblica di un regolamento di attuazione della legge, che deve stabilire:
   a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
   b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;
   c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;
   d) i criteri e le modalità attuative, nonché i beneficiari degli interventi per la diffusione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 10;
   e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;
   f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale istituita dall'articolo 12;
   g) le modalità attuative del regime transitorio.

  Illustra quindi l'articolo 14, che disciplina i compiti in materia delle regioni, le quali sono chiamate dal comma 1 a promuovere le buone pratiche del commercio equo e solidale.
  Il comma 2 inibisce alle regioni di prevedere una propria disciplina diversa da quella della legge per quanto riguarda:
   a) le procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
   b) il riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;
   c) la protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

  Il comma 3 consente invece alle regioni di mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale Pag. 99secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale.
  L'articolo 15 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.
  Ai sensi dell'articolo 16 all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 17, il quale stabilisce, al comma 1, che i benefici e le tutele riconosciuti dall'intervento legislativo, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
  I commi 3 e 4 prevedono che, fino all'operatività dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possano continuare ad adottare i marchi e le denominazioni in uso e i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
  Il comma 5 prevede che, fino alla revisione dell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, da effettuare entro i tre anni successivi dall'entrata in vigore della legge, la Commissione per il commercio equo e solidale di cui all'articolo 7 iscrive nel predetto Elenco nazionale gli enti già iscritti ad albi, in registri o in elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della legge stessa.
  Il comma 6 vincola le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale ad adeguare i medesimi alle disposizioni della legge entro tre anni dall'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere che sarà formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 3301, approvato dal Senato, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
  Rileva innanzitutto come l'Accordo sia finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali e all'approfondimento del dialogo politico.
  Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'UE la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.
  Rileva quindi come, con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già Pag. 100ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.
  Fa presente come la relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario precisi che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale e internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard.
  In tale ambito sottolinea che l'Accordo quadro costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.
  Passando a illustrare in sintesi il contenuto dell'Accordo, esso si compone di un preambolo, di 65 articoli organizzati in nove Titoli.
  Il titolo I (composto dagli articoli da 1 a 6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo.
  Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale; viene inoltre ribadita l'importanza di un elevato livello di tutela ambientale e di strutture sociali inclusive nonché del rispetto della Dichiarazione di Parigi del marzo 2005 sull'efficacia degli aiuti.
  Illustra quindi l'articolo 2, il quale richiama gli obiettivi della cooperazione bilaterale, tra i quali segnala, per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera f), la quale indica tra le materie sulle quali le Parti si impegnano a estendere la cooperazione, l'istituzione della cooperazione in materia di servizi finanziari, fiscalità e dogane, compresa la governance fiscale, nonché la lettera e), ai sensi della quale, sui temi della giustizia si prevede di istituire una cooperazione anche in materia di riciclaggio di denaro.
  Gli articoli 3 e 4 hanno, rispettivamente, ad oggetto il recepimento delle clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro.
  L'articolo 5 prevede che le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma, impegnandosi ad applicarlo ed a ratificare gli Accordi collegati – quali l'Accordo sui privilegi ed immunità della CPI – ed intensificando la collaborazione con la CPI stessa.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 6, il quale stabilisce che la cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi il diritto internazionale umanitario e la legislazione in materia di diritti umani, e tenendo conto della strategia globale delle Nazioni Unite contro il terrorismo.
  Il titolo II (composto dagli articoli da 7 a 9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.
  In particolare, l'articolo 8, in tema di cooperazione nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni Pag. 101e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sue Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM).
  L'articolo 9 prevede, quanto alla cooperazione regionale e bilaterale, che essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo e ad essa può essere esteso il sostegno finanziario, compatibilmente con le procedure e le risorse finanziarie disponibili di ciascuna parte.
  Il titolo III (composto dagli articoli da 10 a 13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.
  In particolare, l'articolo 10 stabilisce che le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche, mentre l'articolo 11 prevede che la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale, il quale deve favorire lo sviluppo sostenibile in tutte le sue dimensioni ed essere valutato nel suo impatto economico, sociale ed ambientale.
  L'articolo 12 disciplina l'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali.
  In materia di ambiente, l'articolo 13 prevede che le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.
  Illustra quindi il titolo IV (composto dagli articoli da 14 a 28), il quale riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.
  In base all'articolo 14, le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bilaterali e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali. In tale ambito il paragrafo 2 impegna le Parti a migliorare le condizioni di accesso al mercato adoperandosi per eliminare gli ostacoli agli scambi, in particolare mediante l'abolizione tempestiva delle barriere non tariffarie. Inoltre, riconoscendo che il commercio è un fattore indispensabile di sviluppo e che l'assistenza sotto forma di regimi di preferenze commerciali si è rivelata vantaggiosa per i Paesi in via di sviluppo – esse intensificano le consultazioni su tale assistenza, conformemente al quadro Organizzazione mondiale del commercio (OMC).
  Illustra quindi l'articolo 15, che disciplina la collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare, mentre, ai sensi dell'articolo 16, l'Unione europea e la Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi e collaborano attraverso lo scambio di informazioni su norme e procedure di valutazione della conformità e sui regolamenti tecnici, nel quadro dell'Accordo dell'OMC sugli Ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
  In tale ambito, per quanto riguarda i profili di specifico interesse della Commissione Finanze, segnala gli articoli 17 e 18.
  In particolare, l'articolo 17 regola la cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali finalizzata a potenziare la dimensione sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi. Le Parti si dichiarano altresì interessate a valutare la possibilità di concludere protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza.
  L'articolo 18 disciplina invece le agevolazioni degli scambi, stabilendo che le Parti vagliano la possibilità di semplificare le procedure doganali, di garantire maggiore trasparenza dei regolamenti doganali e commerciali, di sviluppare la cooperazione doganale e meccanismi efficaci di assistenza amministrativa reciproca, anche promuovendo azioni comuni nell'ambito Pag. 102delle pertinenti iniziative internazionali, anche per quanto riguarda l'agevolazione degli scambi.
  L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento, attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione, dal ricorso a meccanismi amministrativi atti ad agevolare i flussi di investimento e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
  Sempre con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 20, il quale stabilisce che le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza anche attraverso lo scambio di informazioni al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese, nonché l'articolo 21, in base al quale le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi, al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, oltre che per facilitare l'espansione degli scambi di servizi tra le Parti e sui mercati dei Paesi terzi. In tale ambito l'articolo 22 prevede che, al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali.
  Illustra quindi l'articolo 23, che prevede l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici e l'articolo 24, il quale stabilisce l'importanza del rispetto delle norme sulla trasparenza e delle procedure nell'applicazione delle rispettive leggi e normative in ambito commerciale, anche con il richiamo agli impegni presi a norma dell'articolo X dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 e dell'articolo III dell'Accordo generale sul commercio dei servizi (GATS).
  La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi, in quanto un contesto trasparente, non discriminatorio, non distorsivo e rispettoso delle regole è il modo migliore per creare un ambiente favorevole agli investimenti diretti esteri nel settore della produzione e del commercio delle materie prime.
  Le Parti, che, in base all'articolo 26, si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale, attribuiscono, inoltre grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale impegnandosi all'articolo 27 a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.
  L'articolo 28 istituisce il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, al quale è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (istituito dall'articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV.
  Passa quindi a illustrare il titolo V (composto dagli articoli da 29 a 34), il quale concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.
  L'articolo 29 stabilisce che le Parti – riconoscendo l'importanza del consolidamento dello stato di diritto e del rafforzamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge ed all'amministrazione della giustizia – si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente.
  L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali.
  L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE. Al riguardo le Parti concordano che la cooperazione in materia di migrazione ha per scopo principale la prevenzione dell'immigrazione clandestina e della Pag. 103presenza irregolare dei rispettivi cittadini nel territorio dell'altra Parte, si impegnano reciprocamente a riammettere i propri cittadini che non soddisfino le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio dell'altra Parte.
  L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.
  Segnala quindi, per gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, l'articolo 33, il quale prevede che la cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata, la criminalità economica e finanziaria e la corruzione sia realizzata attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
  Sempre con riferimento a materie di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 34, il quale dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito. La cooperazione si articolerà, in particolare, attraverso la promozione di assistenza tecnica ed amministrativa, lo scambio di informazioni nell'ambito del rispettivo quadro normativo e l'adozione di misure appropriate, equivalenti a quelle adottate dall'Ue e dagli organi internazionali che operano nel settore (come la Task Force «Azione Finanziaria» FATF).
  Passa quindi a illustrare il titolo VI (composto dagli articoli da 35 a 54), il quale riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione.
  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, segnala gli articoli 36, 37 e 38.
  In particolare l'articolo 36 è relativo ai servizi finanziari, il quale convengono di armonizzare maggiormente le norme e gli standard comuni, migliorare i sistemi contabili e di vigilanza, nonché i sistemi di regolamentazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo.
  In tale ambito è previsto che le Parti collaborino per sviluppare il quadro normativo, le infrastrutture e le risorse umane e per introdurre il governo societario e i principi contabili internazionale nel mercato dei capitali della Mongolia.
  L'articolo 37 riguarda la politica economica e prevede che le Parti promuovono lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche economiche e decidono di condividere esperienze nel settore del coordinamento delle politiche economiche nell'ambito della cooperazione e dell'integrazione economica regionale, approfondendo il dialogo in tema di politica monetaria e tributaria, tassazione delle imprese, finanza pubblica, stabilizzazione macroeconomica e debito estero.
  L'articolo 38 stabilisce, in materia di buon governo nel settore fiscale, che le Parti si impegnano ad applicare tali princìpi sottoscritti dagli Stati membri a livello intra-UE, impegnandosi inoltre a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale e ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo.
  Sottolinea quindi come l'articolo 39, relativo alla politica industriale e alle PMI, preveda che la cooperazione è finalizzata a migliorare la competitività delle PMI incentivando gli investimenti comuni e creando joint venture e reti di informazione volte a sostenere l'attività del settore privato e delle associazioni imprenditoriali delle Parti. La cooperazione deve anche promuovere sia la responsabilità sociale delle imprese sia pratiche commerciali responsabili, tenendo conto delle esigenze di tutela dei consumatori.
  Gli altri settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono:
   i diritti umani (oggetto dell'articolo 35), rispetto ai quali si mira a promuoverne l'efficace tutela anche attraverso la ratifica e l'attuazione dei pertinenti strumenti internazionali nonché attraverso un dialogo costruttivo che porti al potenziamento delle istituzioni, nazionali e regionali dedicate al tema, intensificando altresì Pag. 104la collaborazione in seno alle Nazioni Unite;
   il turismo (oggetto dell'articolo 40): in merito l'intento di collaborazione mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore, capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali;
   la società dell'informazione e della comunicazione (oggetto dell'articolo 41): al riguardo la collaborazione è volta a promuovere, tra l'altro, la partecipazione al dialogo regionale sui vari aspetti della società dell'informazione e comunicazione, intesi quali elementi chiave imprescindibili per lo sviluppo economico e sociale;
   gli audiovisivi e i media (oggetto dell'articolo 42): in proposito viene istituito un dialogo politico regolare in materia e viene incoraggiata la cooperazione tra operatori ed istituzioni del settore;
   la cooperazione scientifica e tecnologica (oggetto dell'articolo 43): al riguardo le Parti favoriscono lo scambio di informazioni e la condivisione di know-how, promuovono progetti e programmi comuni di ricerca e sviluppo, partenariati di ricerca tra le rispettive comunità scientifiche, centri di ricerca, università e settori industriali in un'attività di cooperazione che è volta, altresì, a favorire la partecipazione delle PMI;
   l'energia (oggetto dell'articolo 44): scopo principale della cooperazione bilaterale è quello di aumentare la sicurezza energetica, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico e lo sviluppo di nuove forme di energia innovative e rinnovabili, nonché attraverso la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti;
   i trasporti (oggetto dell'articolo 45): la cooperazione sarà finalizzata principalmente a migliorare le possibilità di investimento e la circolazione delle merci e dei passeggeri, a promuovere la sicurezza dei trasporti aerei, a contrastare la pirateria, a tutelare l'ambiente ed a rendere più efficienti i rispettivi sistemi di trasporto. Le Parti cooperano inoltre in materia di navigazione satellitare – tenendo conto dei sistemi di navigazione satellitare EGNOS e Galileo;
   l'istruzione e la cultura (oggetto dell'articolo 46): le Parti attuano iniziative comuni nei diversi ambiti culturali, cooperando per preservare il patrimonio culturale nel rispetto della diversità e promuovendo gli scambi culturali bilaterali;
   l'ambiente, i cambiamenti climatici e le risorse naturali (oggetto dell'articolo 47): viene in particolare intensificata la cooperazione in materia di cambiamento climatico, al fine di ridurre le emissioni di gas serra e di indirizzare le rispettive economie verso una crescita sostenibile a basse emissioni di carbonio;
   l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e lo sviluppo rurale (oggetto dell'articolo 48): le Parti promuovono la cooperazione e il dialogo in tale ambito, attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, oltre che attraverso reti di cooperazione tra agenti e operatori economici locali;
   la sanità (oggetto dell'articolo 49): le Parti si impegnano a potenziare ed a riformare i rispettivi sistemi sanitari, collaborando per migliorarne le condizioni ed il livello di salute pubblica, nonché a realizzare attività epidemiologiche congiunte;
   l'occupazione e gli affari sociali (oggetto dell'articolo 50): sui quali viene previsto che l'intensificazione della cooperazione in tali ambiti comprenda temi quali la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna, il lavoro dignitoso considerati elementi cardine dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà;
   la cooperazione statistica (oggetto dell'articolo 51), la quale è finalizzata all'armonizzazione di metodologie e prassi statistiche che consentano un corretto utilizzo anche dei dati riguardanti i settori contemplati dall'Accordo;
   la società civile (oggetto dell'articolo 52): le Parti contemplano la possibilità che Pag. 105la società civile partecipi al processo di definizione delle politiche nazionali e alle consultazioni sulle strategie di sviluppo, cooperazione nonché sulle politiche settoriali;
   la modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (oggetto dell'articolo 53): la collaborazione è finalizzata a migliorare l'efficienza organizzativa, garantendo una gestione trasparente delle risorse, migliorando il quadro legislativo e istituzionale, potenziando i sistemi giudiziari e riformando il sistema di sicurezza;
   la gestione del rischio di catastrofi (oggetto dell'articolo 54): la collaborazione mira a prevenire o minimizzare il rischio di catastrofi e le relative conseguenze, attraverso il ricorso alla gestione delle conoscenze, all'innovazione, alla ricerca e all'istruzione per creare una cultura della sicurezza.

  Illustra quindi il titolo VII, composto dal solo articolo 55, il quale riguarda gli strumenti di cooperazione.
  In merito le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo e di promuovere lo sviluppo e l'attuazione dell'assistenza tecnica e amministrativa reciproca ai fini di un'efficace tutela dei rispettivi interessi finanziari per quanto riguarda gli aiuti allo sviluppo e le altre attività di cooperazione. In tale quadro, l'Unione europea e la Mongolia incoraggiano la Banca europea per gli investimenti (BEI) a proseguire i suoi interventi in Mongolia.
  Fa quindi presente come il titolo VIII, composto dal solo articolo 56, rechi il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire. Il Comitato misto e il Sottocomitato per il commercio e gli investimenti, istituito dall'articolo 28 dell'Accordo, possono prendere decisioni finalizzate a conseguire gli obiettivi dell'Accordo vincolanti per le Parti, che sono tenute ad adottare le misure necessarie per la loro applicazione.
  Passa quindi a illustrare il titolo IX (composto dagli articoli da 57 a 65), il quale reca le disposizioni finali.
  In particolare, l'articolo 57 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.
  L'articolo 58 disciplina le relazioni con gli altri Accordi conclusi dalle Parti e con gli obblighi contratti nei confronti di Paesi terzi, stabilendo per gli Stati membri dell'UE la facoltà di avviare attività di cooperazione bilaterale o di concludere nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con la Mongolia.
  Ai sensi dell'articolo 59, in caso di controversia sull'applicazione e sull'interpretazione dell'Accordo, le Parti possono rivolgersi al Comitato misto; in caso di inadempimento di una di esse, l'altra può prendere le misure del caso (paragrafi 2, 3 e 4), da scegliere tra quelle meno lesive per l'attuazione dell'Accordo stesso. Le Parti forniscono informazioni al Comitato misto, a cui possono rivolgersi al fine di trovare una soluzione accettabile per tutti.
  L'articolo 60 prevede la possibilità per le Parti di accordare a esperti e funzionari le agevolazioni necessarie per svolgere le rispettive mansioni nell'ambito della cooperazione.
  L'articolo 63 stabilisce le modalità per l'entrata in vigore dell'Accordo, la cui durata è di cinque anni, automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno salva denuncia di una delle Parti inoltrata con sei mesi di anticipo. L'Accordo può essere modificato di concerto tra le Parti, e la sua eventuale denuncia prevede la forma scritta.
  Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo Pag. 106quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia.
  L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo, al comma 1, che non siano ascritti all'attuazione dell'Accordo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 precisa che le amministrazioni interessate svolgeranno le attività previste dall'Accordo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In merito la relazione tecnica allegata al disegno di legge originaria sottolinea come dalla ratifica dell'Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone quindi fin d'ora di esprimere parere favorevole sul disegno di legge.

  Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.50.

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