CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 131

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che è entrato a far parte della Commissione il deputato Giuseppe Fioroni, mentre cessa di farne parte il deputato Giuseppe Guerini.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
Nuovo testo C. 2953 Governo e C. 2921 Colletti.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del nuovo testo in oggetto.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, fa presente che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvia l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge di delega C. 2953 recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.
  Il provvedimento delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione e si muove lungo quattro linee direttrici: specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale dell'impresa e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona; accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso la razionalizzazione dei termini processuali e Pag. 132la semplificazione dei riti; introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice; adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico.
  Tra i punti più rilevanti del provvedimento, segnala la valorizzazione dei positivi risultati raggiunti dalle Sezioni Specializzate in materia di impresa. La delega, infatti, mantiene inalterato il loro numero, ne cambia la denominazione in Sezioni specializzate per l'impresa e il mercato e, soprattutto, ne estende l'ambito di competenza ad una serie di ulteriori materie. Tale ampliamento è diretto a rendere tale competenza più organica, nonché a definire più puntualmente il ruolo delle sezioni specializzate nel sistema della giustizia civile.
  Altro profilo significativo del provvedimento è la realizzazione di una Sezione specializzata per la famiglia, i minori e la persona con competenza su tutti gli affari relativi alla famiglia, anche non fondata sul matrimonio, e su tutti i procedimenti attualmente non rientranti nella competenza del Tribunale per i minorenni in materia civile. Si prevede l'impiego, all'interno delle sezioni specializzate, della professionalità di tecnici specializzati nelle materie minorili; analoga, prevalente specializzazione è richiesta ai magistrati del pubblico ministero che operano presso le sezioni. Il rito davanti a queste ultime è improntato, infine, a criteri di flessibilità e semplificazione.
  La delega prevede inoltre interventi per assicurare una riduzione dei tempi del processo in primo grado, in appello e in Cassazione, per superare l'attuale serie di tecnicismi che rendono il rito complesso e non prevedibile nei suoi tempi. L'obiettivo della delega è quello di rendere prevedibile la durata del processo. Di particolare rilievo risulta la revisione della disciplina della trattazione della causa e della rimodulazione dei termini secondo criteri di concentrazione ed effettività della tutela.
  Con la delega si interviene, da ultimo, sull'esecuzione forzata e sui procedimenti speciali in una prevalente ottica di semplificazione.
  Prima di procedere alla sintetica illustrazione del contenuto del provvedimento, segnala che nel corso dell'esame in Commissione, il testo ha subito numerose modifiche ed integrazioni di cui darà conto nella presente relazione.
  Il disegno di legge di delega prevede innanzitutto principi e criteri direttivi per l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese. Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, lettera a) detta i principi e criteri direttivi per riformare il tribunale delle imprese, prevedendo: l'ampliamento e la razionalizzazione della competenza per materia delle sezioni specializzate (nn. 1 e 2); la rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici (n. 4). Nel nuovo testo, come modificato dalla Commissione, risulta soppresso il principio di delega relativo al rafforzamento della riserva di collegialità (n. 3).
  Per quanto concerne la delega per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia, l'articolo 1, comma 1, lettera b) detta i principi e criteri direttivi volti alla istituzione di sezioni specializzate per la famiglia presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori. La Commissione di merito è significativamente intervenuta su questo aspetto prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni (n. 1-bis) e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte d'appello, alla quale sono assegnate le funzioni (nn. 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies). Si prevede quindi l'istituzione – in primo grado – di sezioni specializzate per la famiglia tanto presso il tribunale circondariale (sezioni circondariali), quanto presso la corte d'appello (sezioni distrettuali) e in secondo grado, l'istituzione di ulteriori collegi specializzati presso le corti d'appello. La delega interviene inoltre (n. 2) sul riparto di competenza, in primo grado e in via esclusiva, tra sezioni specializzate circondariali e sezioni specializzate distrettuali (n. 2-Pag. 133bis). Con riferimento alla disciplina del rito da applicare ai procedimenti, la Commissione di merito ha integrato il provvedimento introducendo ulteriori principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega (n. 2-septies, nn. 1-4).
  All'articolo 1, comma 2, lettera a) del provvedimento sono contenuti i principi e criteri direttivi cui dovrà informarsi il legislatore delegato nel riformare il processo di cognizione di primo grado. Tra i numerosi principi di delega, si ricordano: la valorizzazione dell'istituto della proposta di conciliazione del giudice (n. 1); la modifica del catalogo di controversie per le quali il tribunale giudica in composizione collegiale (n. 2-bis); l'applicazione del rito semplificato di cognizione di primo grado a tutte le controversie devolute al tribunale monocratico, diverse dalle controversie di lavoro (n. 2-ter); l'applicazione del rito ordinario di cognizione a tutte le controversie devolute al tribunale collegiale (n. 2-quater); l'individuazione dei procedimenti speciali da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado (n. 2-quinquies).
  Quanto alla riforma del giudizio d'appello, i principi e criteri direttivi di delega sono contenuti all'articolo 1, comma 2, lettera b) che prevede: modifiche ai termini per esperire i mezzi di impugnazione (n. 4-bis), l'individuazione delle materie in cui l'appello è deciso da un giudice monocratico (n. 4-ter); modifiche in materia di inammissibilità dell'appello, di cui all'articolo 348-bis del codice di procedure civile (4-quinquies), nonché l'introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito (n. 5).
  Ricorda che – con riferimento al processo di cognizione – in sede di esame in Commissione è stata disposta l'eliminazione dei principi di delega relativi alla immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di primo e di secondo grado.
  Il disegno di legge di delega prevede inoltre principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione (articolo 1, comma 2, lettera c), che non sono stati oggetto di modificazioni da parte della Commissione di merito. Si prevedono, in particolare: la revisione della disciplina del giudizio camerale (n. 1), interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione (n. 2), l'adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (n. 3) e una razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo (n. 4).
  Quanto ai procedimenti di esecuzione forzata, l'articolo 1, comma 2, lettera d) dispone che la relativa riforma sia attuata sulla base di determinati principi e criteri direttivi, tra cui si prevede: l'obbligatorietà della vendita dei beni immobili con modalità telematiche (1-bis), la previsione secondo cui – dopo l'infruttuoso svolgimento di tre esperimenti di vendita del bene immobile senza formulazione di offerte o istanze di assegnazione – il giudice disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo (1-ter), l'inclusione tra i beni mobili impignorabili dei beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché degli animali di affezione o di compagnia (1-quater), l'ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette (n. 2), la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo (n. 2-bis, lettere a-e)). Ulteriori principi di delega hanno ad oggetto: il pignoramento dei veicoli, l'espropriazione di beni indivisi e i termini per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati (nn. 2-ter, 2-quater e 2-quinquies).
  La delega interviene, inoltre, sulla disciplina dei procedimenti speciali, con principi e criteri direttivi, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e). Si prevede, in particolare, il potenziamento dell'istituto dell'arbitrato e la razionalizzazione dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché il riordino delle disposizioni dell'arbitrato in Pag. 134materia societaria (n. 1); inoltre, si dispone l'ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali (n. 2).
  Da ultimo, nell'esercizio della delega per la riforma per il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile (articolo 1, comma 2), il Governo dovrà tenere conto dei seguenti ulteriori principi, riguardanti: l'introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione (lettera f); l'introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice (lettera g); l'adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico (lettere h) nn. 1-16 e h-bis) nn. 1-8); nonché disposizioni in tema di spese processuali (lettere h-bis e h-ter).
  Ricorda che il provvedimento individua in 18 mesi il termine per l'esercizio della delega da parte del Governo (articolo 1, commi 1 e 2). La procedura da seguire nell'attuazione della delega è delineata dai commi 3 e 4 dell'articolo 1, in base ai quali gli schemi di decreto legislativo devono essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia e su tali schemi deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari (entro 45 giorni dalla trasmissione); entro due anni il Governo potrà adottare disposizioni integrative e correttive della riforma. Per quanto concerne la copertura finanziaria, l'articolo 1, comma 5, contiene la clausola di invarianza mentre il comma 6 ammette l'impossibilità di determinare al momento gli effetti finanziari della riforma, demandando ai singoli schemi di decreto legislativo e alla corrispondente relazione tecnica la determinazione di oneri e conseguenti coperture.
  In sede di esame, la Commissione di merito ha integrato il provvedimento, originariamente composto da un unico articolo, introducendo alcuni articoli aggiuntivi.
  L'articolo 1-bis in materia di controversie di lavoro dispone: l'abrogazione dell'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (riforma del lavoro) sulle controversie riguardanti l'impugnativa dei licenziamenti; la trattazione delle controversie sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti (articolo 18, legge n. 300 del 1970) in specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, alle stesse riservati, da trattare e definire con particolare speditezza; norme specifiche relative alle azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori e al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa.
  L'articolo 1-ter modifica l'articolo 648 del codice di procedura civile in merito all'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto. Con l'articolo 1-quater vengono introdotte disposizioni che incidono sull'efficienza del sistema giudiziario; in particolare, sono apportate modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per quanto concerne il programma per la gestione dei procedimenti civili, amministrativi e tributari pendenti e la ripartizione di somme destinate agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli obiettivi connessi alla pendenza di cause. Infine, il nuovo articolo 1-quinquies integra le prove scritte ammissibili per i procedimenti di ingiunzione di pagamento, modificando allo scopo l'articolo 634 del codice di procedura civile.
  Ciò premesso, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in discussione.

  Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nel rammentare come il processo civile abbia già subito rilevanti modifiche nel corso degli ultimi anni, preannuncia la sua astensione sulla proposta di parere testè formulata dalla relatrice.

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013.
C. 3301 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Mongolia, dall'altra, firmato a Ulan-Bator il 30 aprile 2013, è finalizzato al consolidamento delle relazioni bilaterali ed all'approfondimento del dialogo politico.
  Si tratta del secondo Accordo posto in essere tra l'Ue la Mongolia dopo l'Accordo in materia di scambi e cooperazione economica, firmato a Lussemburgo il 16 giugno 1992 ed entrato in vigore il 1o marzo del 1993, che disciplina attualmente le relazioni bilaterali.
  Con l'entrata in vigore dell'Accordo quadro in esame, già ratificato dalla Mongolia il 28 giugno 2013, sarà posto in essere un partenariato di ampia portata strategica comprendente un vastissimo spettro di settori che spaziano dal commercio agli investimenti, alla giustizia, alla libertà e sicurezza, all'occupazione ed affari sociali estendendo la portata della cooperazione ad ambiti quali l'ambiente e il cambiamento climatico, l'energia, la scienza e la tecnologia, i trasporti aerei fino a questioni di primaria importanza quali il riciclaggio del denaro, il contrasto al finanziamento del terrorismo, la lotta al traffico di droghe, la criminalità organizzata, la corruzione e la tutela dei diritti umani.
  La relazione introduttiva che correda il disegno di legge originario (A.S. 1750) precisa che la Commissione europea e la Mongolia hanno concordato di anticipare l'attuazione delle disposizioni di alcuni capitoli dell'Accordo prioritari per entrambe le Parti: si tratta, in particolare, della cooperazione regionale ed internazionale, dei settori del commercio e degli investimenti, del dialogo e cooperazione su principi, norme e standard.
  Firmato in esito ad un negoziato piuttosto rapido, l'Accordo quadro in esame costituirà la cornice giuridica per il rafforzamento della cooperazione settoriale con un Paese dalle considerevoli potenzialità strategiche, in ragione anche dei suoi rapporti con Cina e Russia, destinato inoltre ad essere maggiormente integrato nell'economia mondiale e nella cooperazione regionale ed internazionale.
  Quanto al contenuto, l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra Unione europea e Mongolia si compone di 65 articoli organizzati in nove Titoli.
  Il titolo I (articoli 1-6) definisce natura e ambito di applicazione dell'Accordo. Con l'articolo 1 le Parti confermano l'adesione ai valori comuni sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e ribadiscono l'impegno a promuovere lo sviluppo sostenibile, a collaborare per affrontare le sfide connesse al cambiamento climatico ed alla globalizzazione, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo concordati a livello internazionale.
  Gli obiettivi della cooperazione bilaterale sono richiamati dall'articolo 2.
  Il recepimento delle le clausole standard comunitarie in tema di lotta contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori e in tema di armi leggere e di piccolo calibro sono l'oggetto, rispettivamente, degli articoli 3 e 4.
  Con l'articolo 5 le Parti concordano di contribuire alla pace ed alla giustizia internazionale garantendo piena operatività alla Corte penale internazionale (CPI), dialogando e collaborando per sostenere l'universalità e l'integrità dello Statuto di Roma. Pag. 136
  La cooperazione in materia di lotta al terrorismo tra UE e Mongolia avviene conformemente alle convenzioni internazionali applicabili (articolo 6).
  Il titolo II (articoli 7-9) riguarda la Cooperazione bilaterale, regionale e internazionale.
  L'articolo 8, in particolare, prevede che l'UE e la Mongolia scambino opinioni e collaborino nelle Organizzazioni regionali ed internazionali quali l'Onu e le sua Agenzie, nonché in organismi quali l'OMC, il Trattato di amicizia e cooperazione ed il forum interregionale Asia-Europa (ASEM).
  Quanto alla cooperazione regionale e bilaterale (articolo 9), essa si attua in tutti i settori oggetto di dialogo e cooperazione disciplinati dall'Accordo.
  Il titolo III (articoli 10-13) è dedicato alla cooperazione in materia di sviluppo sostenibile.
  Le Parti si impegnano a mantenere un dialogo regolare in materia di cooperazione allo sviluppo al fine di ridurre la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche (articolo 10).
  Ai sensi dell'articolo 11 la cooperazione allo sviluppo deve essere attuata attraverso politiche e strumenti che favoriscano l'ulteriore integrazione nell'economia mondiale e nel sistema del commercio internazionale.
  L'intensificazione della cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali è l'oggetto dell'articolo 12.
  In materia di ambiente (articolo 13) le Parti ribadiscono la necessità di un elevato livello di tutela ambientale, di salvaguardia e di gestione delle risorse naturali e della biodiversità, con particolare attenzione agli effetti del cambiamento climatico.
  Il titolo IV (articoli 14-28) riguarda la cooperazione in materia di scambi e investimenti.
  Le Parti istituiscono un dialogo in materia di questioni commerciali e di scambi bi e multilaterali, al fine di intensificare le relazioni commerciali e di migliorare il sistema degli scambi multilaterali (articolo 14).
  La collaborazione in materia di questioni sanitarie e fitosanitarie e di sicurezza alimentare è disciplinata dall'articolo 15.
  Ai sensi dell'articolo 16 Ue e Mongolia promuovono l'adozione delle norme internazionali in materia di ostacoli tecnici agli scambi.
  La cooperazione in materia doganale e di agevolazione degli scambi commerciali (articoli 17 e 18) è finalizzata a potenziare la sicurezza del commercio internazionale, per garantire un'applicazione efficiente dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.
  L'articolo 19 prevede incentivi ai flussi di investimento attraverso la creazione di un ambiente favorevole determinato dall'avvio di un dialogo regolare per una maggiore cooperazione e dall'elaborazione di norme stabili, trasparenti, aperte e non discriminatorie per gli investitori.
  Con l'articolo 20 le Parti promuovono l'istituzione e l'applicazione effettiva e non discriminatoria di norme sulla concorrenza al fine di migliorare la trasparenza e la certezza del diritto per le imprese.
  Le Parti istituiscono un dialogo regolare in materia di servizi (articolo 21), al fine di fornirsi reciprocamente informazioni sui rispettivi sistemi normativi e per promuovere l'accesso ai rispettivi mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia.
  Al fine di promuovere gli obiettivi dell'Accordo, le Parti si impegnano a facilitare la circolazione dei capitali (articolo 22) ed a garantire l'apertura reciproca dei propri mercati degli appalti pubblici (articolo 23), in coerenza con gli impegni presi a norma dell'articolo X del GATT 1994 (articolo 24).
  La cooperazione e la promozione della comprensione reciproca nel settore delle materie prime deve riguardare, a norma dell'articolo 25, sia il quadro normativo sia gli scambi.
  L'Ue e Mongolia, che si impegnano a promuovere la politica di sviluppo regionale (articolo 26), attribuiscono grande importanza alla tutela dei diritti di proprietà Pag. 137intellettuale (articolo 27) impegnandosi a garantirne l'attuazione in maniera adeguata ed effettiva.
  Al Sottocomitato per il commercio e gli investimenti istituito dall'articolo 28 è assegnato il compito di assistere il Comitato misto (di cui al successivo articolo 56) per quanto attiene i settori che rientrano nel Titolo IV in esame.
  Il titolo V (articoli 29-34) concerne la cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza.
  Le Parti si impegnano a cooperare scambiandosi informazioni su sistemi giuridici e legislazione, attivandosi a sviluppare forme di assistenza giudiziaria reciproca da prestarsi nell'ambito del quadro giuridico esistente (articolo 29).
  L'articolo 30 è dedicato alla protezione dei dati personali, settore nel quale le Parti intendono cooperare per migliorarlo attraverso lo scambio di informazioni, conoscenze ed assistenza tecnica, in conformità alle più rigorose norme internazionali.
  L'articolo 31 disciplina la cooperazione in materia di migrazione, che le Parti si impegnano a realizzare attraverso la gestione congiunta dei flussi migratori, istituendo un meccanismo di dialogo e di consultazione, nel rispetto del diritto nazionale della Mongolia e di quello vigente dell'UE.
  L'articolo 32 prevede la cooperazione nella lotta agli stupefacenti attraverso un efficace coordinamento delle rispettive autorità competenti, secondo i principi concordati conformemente alle convenzioni internazionali cui le Parti hanno aderito.
  La cooperazione per la lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione (articolo 33) avviene attuando e promuovendo le norme internazionali, quali la convenzione e i protocolli addizionali ONU contro la criminalità organizzata transnazionale e la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.
  L'articolo 34, dispone in tema di lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo e disciplina le forme e la collaborazione tra le Parti riguardo all'azione di contrasto in tale ambito.
  Il titolo VI (articoli 35-54) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. I settori di cooperazione indicati dal titolo VI sono i seguenti: diritti umani (articolo 35); servizi finanziari (articolo 36); politica economica (articolo 37); buon governo nel settore fiscale (articolo 38); politica industriale e PMI (articolo 39); turismo (articolo 40); società dell'informazione e della comunicazione (articolo 41); audiovisivi e media (articolo 42); cooperazione scientifica e tecnologica (articolo 43); energia (articolo 44); trasporti (articolo 45); istruzione e cultura (articolo 46); ambiente, cambiamento climatico e risorse naturali (articolo 47); agricoltura, allevamento, pesca e sviluppo rurale (articolo 48); sanità (articolo 49); occupazione e affari sociali (articolo 50); cooperazione statistica (articolo 51); società civile (articolo 52); modernizzazione dello Stato e della pubblica amministrazione (articolo 53); gestione del rischio di catastrofi (articolo 54).
  Il titolo VII (articolo 55) riguarda gli strumenti di cooperazione. Le Parti convengono di mettere a disposizione mezzi e risorse finanziarie per conseguire gli obiettivi di cooperazione oggetto dell'Accordo.
  Il titolo VIII (articolo 56) reca il quadro istituzionale, ai sensi del quale le parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello di alti funzionari che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo e di definire le priorità d'azione da perseguire.
  Il titolo IX (articoli 57-65) reca le disposizioni finali.
  Il disegno di legge di ratifica in esame, già approvato dal Senato il 10 settembre 2015 (A.S.1750), si compone di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Mongolia. L'articolo 3 reca la clausola di Pag. 138invarianza finanziaria. L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009.
C. 3511 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, rileva che la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea esamina, in sede consultiva, il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009 (C. 3511).
  Attualmente i rapporti tra Italia e Armenia in materia di interscambio commerciale per prevenire, accertare e reprimere le infrazioni doganali non dispongono di un quadro giuridico ad hoc. L'Accordo nasce dalla volontà, dunque, di incentivare ogni forma di cooperazione amministrativa e di supportare lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi.
  Mediante la disciplina prevista dall'Accordo vengono introdotte delle regole in materia di scambi di merci, di assistenza e di informazione sugli interscambi commerciali tra i due Paesi, con la previsione di una rigida azione di controllo per evitare le frodi doganali.
  La stipula dell'Accordo si è resa necessaria per disporre di un quadro giuridico completo nell'ambito della lotta alle frodi doganali, nel quale ricondurre ogni forma di cooperazione nel settore. L'Accordo nasce anche dall'esigenza di facilitare l'attività degli operatori privati che svolgono attività con l'Armenia.
   Segnala che il disegno di legge consta di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 assume che dall'attuazione dell'Accordo derivi un onere ammontante a circa 19.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2015, e a circa 11.000 euro ad anni alterni, a decorrere dal 2016.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Fornisce quindi una breve illustrazione del contenuto dell'Accordo, oggetto del presente disegno di legge. Ricorda che l'Accordo impegna le parti a fornirsi, attraverso le rispettive autorità doganali, su richiesta o spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale. Attraverso la realizzazione di un'efficace azione di prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni di tale normativa l'Accordo è finalizzato anche a rendere più trasparente l'interscambio commerciale bilaterale.
  L'Accordo si compone di un preambolo, in cui vengono evidenziati, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, con esplicito richiamo alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, ed alla Convenzione ONU contro il traffico illecito di droghe e sostanze psicotrope del 1988, e di 23 articoli.
  Dopo le definizioni che specificano l'esatto significato dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo (di cui all'articolo 1), l'articolo 2 delimita il campo di applicazione e individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti le Autorità competenti per la sua applicazione; il comma Pag. 1393, in particolare, salvaguarda gli obblighi doganali dell'Italia in ragione della sua appartenenza all'Unione europea.
  Con l'articolo 3 si prevede lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni doganali ai fini dell'esatta percezione di diritti e tasse doganali, mentre il successivo articolo 4 riguarda lo scambio d'informazioni circa la legittimità delle operazioni di importazione ed esportazione delle merci.
  Ai sensi dell'articolo 5, ciascuna Amministrazione doganale si impegna ad esercitare sorveglianza e a fornire informazioni su persone, merci e mezzi di trasporto che sono, o che si presume siano, coinvolti in violazioni alla normativa doganale, come pure di nuovi metodi o mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.
  L'articolo 6 prevede lo scambio di informazioni sulle attività, in essere o progettate, che possono costituire infrazione doganale e l'articolo 7 consente la sostituzione dei documenti con informazioni computerizzate.
  Gli articoli 8, 9 e 10 prevedono particolari forme di cooperazione dirette, tra l'altro, a prevenire il traffico illecito di merci e di beni artistici, il contrabbando ed il traffico di stupefacenti.
  Con l'articolo 11 ciascuna Parte si impegna, sulla base della segnalazione dell'altra Parte, a sorvegliare – in entrata e in uscita dal proprio territorio – persone che (si sospetta) abbiano commesso reati doganali, nonché mezzi di trasporto e merci segnalati o sospettati di essere strumento per, o oggetto di, traffici illeciti.
  L'articolo 12 prevede la possibilità che le Parti ricorrano, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali, allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative a stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi e munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi. Il medesimo strumento può essere adottato anche in caso di contrabbando di valori artistici.
  L'articolo 13 prescrive l'impegno di ciascuna amministrazione doganale, dietro richiesta dell'altra, ad avviare indagini su operazioni doganali che sono o sembrano in contrasto con la legislazione doganale dell'altra Parte contraente. La possibilità e le modalità di invio di funzionari dell'Amministrazione doganale di una Parte a deporre in qualità di esperti o testimoni davanti le competenti Autorità dell'altra Parte sono previste dall'articolo 14.
  L'articolo 15 disciplina l'uso e la tutela delle informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza amministrativa prevista dall'Accordo. Il comma 2 precisa che tali informazioni non devono essere utilizzate per scopi diversi da quelli previsti dall'Accordo. Tuttavia, l'appartenenza dell'Italia alla Unione europea fa sì che, qualora richieste dalla Commissione europea o da altri Stati membri dell'Unione, le informazioni ricevute possano senz'altro a questi essere trasmesse, al di là dei limiti fissati nel comma 2. Del pari, tali limitazioni non si applicano quando le informazioni in questione riguardano il traffico di sostanze stupefacenti.
  Ai sensi dell'articolo 16 lo scambio di dati personali è subordinato alla condizione che le Parti contraenti assicurino a tali dati un livello di protezione giuridica almeno equivalente a quello previsto nel territorio della Parte contraente che li fornisce.
  Le procedure e le formalità che devono essere rispettate dalle amministrazioni doganali nella formulazione e nell'esecuzione delle richieste sono individuate dall'articolo 17.
  L'articolo 18 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata o differita, con particolare riguardo all'eventualità in cui essa pregiudichi la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali della Parte richiesta, oppure comporti la violazione di leggi, regolamenti, segreti commerciali o professionali, nonché un segreto d'ufficio o di Stato.
  L'articolo 19 stabilisce che ciascuna Amministrazione doganale rinunci a tutte le rivendicazioni per il rimborso dei costi derivanti dall'esecuzione dell'Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni ed interpreti/traduttori che non siano funzionari governativi (comma 1). Il Pag. 140comma 2 stabilisce che le spese elevate e non usuali eventualmente derivanti dal soddisfacimento di una richiesta formulata da una delle Parti all'altra saranno oggetto di concertazione tra le Parti medesime.
  Con l'articolo 20 vengono dettate le procedure che le amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell'Accordo; la norma (comma 2) istituisce, inoltre, una Commissione mista composta da un eguale numero di rappresentanti autorizzati dalle Amministrazioni doganali delle Parti contraenti ed assistiti da esperti, che si riunirà a turno nell'uno e nell'altro Stato, alla quale è affidato l'esame delle questioni connesse con la cooperazione e la mutua assistenza. La risoluzione delle controversie in merito all'interpretazione e all'applicazione dell'Accordo avverrà per via diplomatica tramite consultazioni.
  L'articolo 21 individua l'ambito territoriale di applicazione dell'Accordo nei territori doganali delle due Parti.
  L'articolo 22 prevede il riesame dell'Accordo, su richiesta di una delle Parti, dopo cinque anni dall'entrata in vigore del medesimo, salvo reciproca notifica della non necessarietà di tale riesame.
  Ai sensi dell'articolo 23 l'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda notifica; ha durata illimitata ma è denunciabile in qualsiasi momento con notifica per via diplomatica, che avrà effetto dopo sei mesi, fatti salvi i procedimenti in corso al momento della cessazione, che saranno comunque portati a termine.
  Ricorda infine che nel corso della XVI legislatura sul progetto di legge C. 5510 di ratifica ed esecuzione dell'Accordo sopra richiamato, la Commissione di merito aveva conferito al relatore il mandato a riferire all'Assemblea, ma l’iter di approvazione del provvedimento non è ulteriormente proseguito.
  Ciò premesso, nel sottolineare che le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea e si allineano con quanto già previsto nell'ambito di analoghe convenzioni internazionali in materia, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio.
C. 3606 Governo.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in oggetto.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, osserva che il provvedimento – del quale la XIV Commissione avvia oggi l'esame ai fini del parere da rendere alla VI Commissione Finanze – è suddiviso in quattro capi, concernenti: la riforma del settore bancario cooperativo (capo I), la garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione delle sofferenze (capo II), disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi (capo III) e disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio (capo IV).
  Il Capo I (articoli 1 e 2) reca la riforma delle banche di credito cooperativo preservando al contempo le caratteristiche proprie del credito cooperativo. Il principio cardine è che l'esercizio dell'attività bancaria in forma di BCC è consentito solo alle imprese bancarie cooperative che siano parte di un gruppo bancario cooperativo. Al fine di favorire l'accesso del gruppo bancario cooperativo al mercato dei capitali e la patrimonializzazione delle banche è previsto che la società capogruppo sia una banca società per azioni.
  A tal fine, l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (di seguito: TUB), prevedendo Pag. 141innanzitutto che l'adesione a un gruppo bancario cooperativo sia condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria in forma di banca di credito cooperativo. Si modifica altresì l'articolo 34 del TUB in materia di soci con l'obiettivo di rafforzare il patrimonio e il legame con i soci di ogni istituto. A tal fine viene innalzato il numero minimo dei soci da 200 a 500 e il valore nominale della partecipazione detenibile da ciascun socio dagli attuali 50.000 euro (comma 4, articolo 34) a 100.000 euro.
  Vengono quindi introdotti gli articoli 37-bis e 37-ter nel TUB. Il nuovo articolo 37-bis, rubricato «Gruppo Bancario Cooperativo» disciplina tra le altre cose: la composizione del Gruppo, il sistema delle garanzie, il regime di autorizzazione da parte di Banca d'Italia.
  Il nuovo articolo 37-ter disciplina il procedimento per la costituzione del gruppo bancario cooperativo.
  L'articolo 2 del decreto-legge reca disposizione transitorie volte a disciplinare la fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte.
  Il comma 1 prevede che in fase di prima applicazione degli articoli 37-bis e 37-ter, la banca che intende assumere il ruolo di capogruppo debba sottoporre alla Banca d'Italia la documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 37-bis entro 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative emanate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 7 dell'articolo 37-bis.
  Il comma 2 disciplina una clausola di opting-in, in virtù della quale entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese una BCC può chiedere di aderire a un gruppo costituito, ex articolo 37-bis, alle condizioni previste per gli aderenti originari.
  Il comma 3 stabilisce che le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore del citato decreto di cui all'articolo 37-bis, comma 7, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 (trasformazione in S.p.A.), o deliberano la propria liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2.
  Il comma 4 prevede che, nei casi di inosservanza di quanto previsto dal precedente comma 3, la Banca d'Italia debba assumere le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
  Infine, il comma 5 stabilisce che entro 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le BCC autorizzate alla data di entrata in vigore dello stesso debbano provvedere ad adeguarsi alle previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 34 del TUB, ovvero a portare a 500 il numero minimo dei soci.
  Il Capo II del provvedimento in esame reca misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS).
  Come rilevato da Carmelo Barbagallo – Capo del Dipartimento Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d'Italia – nel corso dell'audizione del 9 dicembre 2015 presso la VI Commissione Finanze della Camera, la eccezionale gravità della recessione ha inciso significativamente sulla qualità degli attivi delle banche italiane, che costituisce il principale fattore di vulnerabilità del sistema. A fine giugno i prestiti deteriorati ammontavano a 360 miliardi di euro, pari al 18 per cento del totale; all'interno di questo aggregato, le «sofferenze» ammontavano a 210 miliardi (10,3 per cento degli impieghi). Nel 2008, prima della doppia recessione, l'incidenza dei crediti deteriorati era del 6 per cento e quella delle sofferenze del 3,8.
  In estrema sintesi, oggetto della garanzia dello Stato sono solo le cartolarizzazioni cosiddetta senior, ossia quelle considerate più sicure, in quanto sopportano per ultime eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si procede al rimborso dei titoli più Pag. 142rischiosi se prima non sono integralmente rimborsate le tranches di titoli coperto dalla garanzie di Stato.
  Con la presenza della garanzia pubblica si intende facilitare il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze senza impatti sui saldi di finanza pubblica.
  L'articolo 3 del provvedimento definisce l'ambito di applicazione della misura, che è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga previo parere positivo UE). La misura viene infatti sottoposta ad una valutazione della Commissione UE, all'esito positivo della quale sarà individuato un soggetto qualificato e indipendente, avente il compito di verificare la conformità del rilascio della garanzia alle norme italiane ed al parere UE.
  In particolare, al comma 1 si autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 16 agosto 2017, a concedere la garanzia statale sulle passività emesse nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi come sottostante crediti in sofferenza delle banche aventi sede legale in Italia.
  Il comma 2 consente al MEF di estendere per altri diciotto mesi, con proprio decreto, il periodo di tempo nel quale può essere concessa detta garanzia, previa approvazione da parte della Commissione UE.
  Il comma 3 stabilisce che, ove la Commissione UE adotti una decisione positiva sulle misure di concessione di garanzia in commento, il MEF individua (entro tre mesi dalla predetta decisione positiva) un soggetto qualificato e indipendente che dovrà effettuare un duplice monitoraggio, avente ad oggetto la conformità del rilascio della garanzia sia alle disposizioni di legge in esame, sia alla predetta decisione della Commissione UE.
  Gli oneri di tale individuazione, quantificati in un milione di euro per gli anni 2016-2019, sono a carico della risorse stanziate ad hoc dal provvedimento in esame, e cioè a carico delle somme versate su apposita contabilità speciale dall'articolo 12 del provvedimento (alla cui scheda di lettura si rinvia).
  L'articolo 4 disciplina le modalità con cui è strutturata l'operazione di cartolarizzazione il cui sottostante sono le sofferenze bancarie; essa presenta infatti specifiche caratteristiche, fermo restando quanto stabilito dalla disciplina generale in materia (articolo 2 della legge n. 130 del 1999).
  L'articolo 5 del provvedimento disciplina il rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale.
  Il comma 3 impegna la società cessionaria dei crediti cartolarizzati a non richiedere la revoca del rating da parte delle ECAI coinvolte fino al completo rimborso del capitale dei titoli senior.
  Infine, si chiarisce (comma 4) che il gestore dei crediti in sofferenza (detto NPLs Servicer) deve essere diverso dalla banca cedente, né appartenere al suo stesso gruppo bancario.
  L'articolo 6 chiarisce quali sono le caratteristiche dei titoli senior ammessi alla GACS e, ove emessi, dei titoli mezzanine.
  L'articolo 7 individua l'ordine di priorità dei pagamenti da effettuarsi attraverso le somme realizzate dalle operazioni di cartolarizzazione e gestione dei crediti in sofferenza.
  L'articolo 8 definisce le caratteristiche essenziali della garanzia dello Stato sui Titoli senior.
  L'articolo 9 individua il corrispettivo per la garanzia dello Stato sui titoli senior. Essa ha un prezzo di mercato, comprende una remunerazione in linea con quella di mercato per i rischi assunti dallo Stato e dipende dalla durata dei titoli garantiti.
  L'articolo 10 chiarisce che la garanzia è concessa con decreto del Ministro dell'economia e finanze su istanza documentata della banca cedente presentata al Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 11 disciplina le modalità di escussione della Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS: l'escussione è consentita al detentore entro i nove mesi successivi alla scadenza del titolo senior, nel caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute Pag. 143per capitale o interessi, nel rispetto dei termini (classificati come perentori) previsti alle condizioni di seguito illustrate.
  L'articolo 12 destina le opportune risorse finanziarie per l'attuazione della disciplina in esame.
  L'articolo 13 reca le disposizioni relative all'attuazione delle norme in esame. In particolare si consente (comma 1) al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di una società a capitale interamente pubblico per la gestione dell'intervento in esame, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78.
  Il Capo III reca disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi.
  L'articolo 14 consente di escludere da tassazione, in quanto non costituiscono sopravvenienze attive, i contributi ricevuti a titolo di liberalità dalle imprese soggette a procedure concorsuali – fallimento, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione del debito, liquidazione coatta amministrativa – e a procedure di amministrazione straordinaria ovvero di gestione di crisi per gli enti creditizi fino ai 24 mesi successivi alla chiusura della procedura.
  L'articolo 15 disciplina il trattamento ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte.
  L'articolo 16 prevede l'applicazione dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa sui trasferimenti di immobili nell'ambito di vendite giudiziarie effettuati dalla data di entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2016.
  Infine, il Capo IV reca disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio.
  L'articolo 17 disciplina la procedura e le condizioni per la concessione diretta di crediti, a soggetti diversi da consumatori, da parte di fondi di investimento alternativi istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine è modificato ed integrato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF).

  Emanuele PRATAVIERA (Misto) sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento in discussione, rammentando come circa il 70 per cento del sistema produttivo del nostro Paese sia finanziato dagli istituti bancari. Al riguardo, richiama l'attenzione sul fatto che il limite dimensionale previsto dal decreto-legge in titolo sia troppo esiguo e non coerente con quanto previsto dalla normativa europea. Invita, pertanto, i colleghi ad effettuare un'approfondita riflessione in ordine a tale aspetto.

  Florian KRONBICHLER (SI-SEL), nell'associarsi alle considerazioni del collega Prataviera sottolinea che dal testo del decreto-legge in titolo sono state espunte disposizioni a salvaguardia degli istituti di credito cooperativo che operano nelle aree di Trento e Bolzano. Anche alla luce di tale aspetto, dichiara di non condividere le finalità del provvedimento in discussione.

  Vanessa CAMANI (PD) evidenzia come il provvedimento in titolo sia stato adottato dal Governo, all'esito di un'intensa ed articolata attività di negoziato con le istituzioni dell'Unione europea. Osserva, in particolare, come lo stesso vada nella direzione di garantire una maggiore sicurezza del sistema bancario ed una più incisiva tutela ai risparmiatori. Quanto alla questione del limite dimensionale degli istituti bancari cui ha testé fatto riferimento il collega Prataviera, nel precisare che tale limite si riferisce alle banche popolari, rammenta come sul punto si fosse aperta una discussione in Assemblea, in occasione della conversione del decreto-legge n. 3 del 2015 e che, in tale sede, la soglia dimensionale in questione fosse stata ritenuta congrua. Auspica, infine, che sui contenuti del decreto-legge in titolo, di rilevanza decisiva per il sistema creditizio, possa aprirsi un serio e costruttivo confronto tra i gruppi parlamentari.

  Sergio BATTELLI (M5S), nell'associarsi alle considerazioni dei colleghi Prataviera e Kronbichler, auspica che la Commissione possa disporre di un tempo congruo Pag. 144per approfondire i contenuti del provvedimento, che presenta numerosi aspetti di criticità.

  Paolo TANCREDI (AP), relatore, nel sottolineare, preliminarmente, come la finalità perseguita dal decreto-legge in titolo sia quella di rafforzare il sistema del credito cooperativo e garantire una maggiore tutela ai risparmiatori, evidenzia che sono previsti più stringenti requisiti di ordine patrimoniale per gli istituti bancari. Relativamente al limite dimensionale cui ha fatto riferimento il collega Prataviera, rammenta, in particolare, che lo stesso è previsto in riferimento alle sole banche popolari, e che comunque, a decorrere dal 1o gennaio del corrente anno, tutti gli istituti bancari, compresi quelli di piccole dimensioni, sono soggetti al sistema di vigilanza che fa capo alla Banca Centrale Europea. Quanto alla questione sollevata dal collega Kronbichler, relativa agli istituti di credito cooperativo che operano dei territori del Trentino-Alto Adige, rileva che la stessa potrà essere oggetto di valutazione nel corso del successivo esame del provvedimento. Richiama, infine, l'attenzione sul fatto che le disposizioni contemplate dal decreto-legge in discussione, in specie quelle contenute nel Capo II, rappresentano l'importante risultato di una serrata e difficile trattativa condotta dal Governo con le istituzioni dell'Unione europea.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.