CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.30.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono pervenuti alla presidenza alcuni emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  Giuseppe GUERINI, relatore, raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua firma 1.1, esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.1 e 14.2, nonché parere favorevole sull'emendamento Pastorino 14.3, purché riformulato nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2). Esprime, quindi, parere favorevole Pag. 42sull'emendamento Pastorino 14.4, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Pastorino 14.5, 14.6 e 14.7.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore Guerini 1.1 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guerini 1.1 (vedi allegato 2) e respinge gli emendamenti Pastorino 14.1 e 14.2.

  Tancredi TURCO (Misto-AL-P) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Pastorino 14.3, di cui è cofirmatario.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva le proposte emendative Pastorino 14.3, come riformulata (vedi allegato 2) e 14.4 e respinge gli emendamenti Pastorino 14.5, 14.6 e 14.7.

  Giuseppe GUERINI, relatore, presenta una proposta di relazione favorevole sul disegno di legge in esame che tiene conto dell'esigenza di dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, in materia di corruzione tra privati, considerato che il termine di recepimento è scaduto oramai il 22 luglio 2005.

  La Commissione approva la proposta di relazione sul disegno di legge C. 3540, (vedi allegato 3). deliberando altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 126-ter, comma 2, del Regolamento, il deputato Giuseppe Guerini quale relatore presso la XIV Commissione.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.35.

Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima.
C. 2892 Molteni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 1 della proposta di legge in esame (vedi allegato 4).

  Nicola MOLTENI, relatore, illustra l'emendamento presentato, che recepisce alcune delle osservazioni emerse nel corso dell'indagine conoscitiva svolta sulla materia ed accoglie le indicazioni di alcuni degli emendamenti già presentati.
  Fa presente che il tema della difesa legittima è particolarmente sentito dal Paese e che grazie alla Lega Nord è finalmente approdato anche nelle aule parlamentari proprio per dare una risposta ai cittadini, che, anche alla luce della sovrabbondanza di giurisprudenza sul tema, chiede alla politica di attivarsi per offrire maggiore certezza sull'argomento. Segnala che con la proposta emendativa testé presentata si intende superare il concetto di presunzione assoluta per introdurre nel sistema una nuova esimente specifica riferita solo ed esclusivamente all'omicidio. In particolare, segnala che la modifica che si vuole introdurre con l'aggiunta di un comma specifico alla difesa legittima è la previsione di una nuova fattispecie che si applica esclusivamente nel caso in cui viene violato (articolo 614 primo e secondo comma codice penale) il proprio domicilio al fine di difendere la propria o l'altrui incolumità.
  La previsione normativa che si vuole introdurre è una difesa legittima domiciliare, ossia al verificarsi di condizioni oggettive previste normativamente, si applica Pag. 43l'esimente in parola, non ancorata al principio di proporzionalità che lo si presume o meglio lo si presuppone una volta verificata la presenza di soli elementi oggettivi.
  Segnala che, in primo luogo la difesa domiciliare è legittima solo se il reo si introduce nel domicilio, definito come previsto e disciplinato dall'articolo 614 primo e secondo comma codice penale. In questo modo si ancora la definizione di domicilio solo a quella prevista dalla citata norma e come elaborata dalla giurisprudenza e la norma esplica i suoi effetti unicamente al caso in cui ci si introduce nel proprio domicilio e non in altri luoghi. Insomma quello che si vuole preservare e il luogo dove si vive con la propria famiglia con i propri cari e si vuole proteggere il proprio nucleo familiare. In secondo luogo, fa presente che occorre che taluno si introduca (ingresso) o si sia introdotto clandestinamente (intrusione) nel domicilio attraverso il compimento delle seguenti condotte: l'effrazione, o contro la volontà sia esso del proprietario oppure di colui che detiene legittimamente l'immobile, ma in quest'ultimo caso con violenza o minaccia di uso di armi di una o più persone.
  Sottolinea che la semplice minaccia non è sufficiente ad «azionare» l'esimente in parola. Infatti, occorre o la violenza (può consistere sia nell'uso dell'energia fisica da cui derivi una coazione personale – c.d. violenza propria – sia nell'uso di un qualunque altro mezzo capace di coartare la libertà morale della vittima, come ad esempio l'ipnotizzazione o la somministrazione di sostanze stupefacenti – c.d. violenza impropria), o la minaccia, come detto, di uso di armi da parte di una persona o più. Osserva che se tutte le condizioni oggettive (violazione di domicilio, con effrazione per respingere l'ingresso o l'intrusione, o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, con violenza o minaccia di uso di armi da parte di una o più persone) sono presenti, si presume o meglio si considera che la difesa legittima sia sempre proporzionata, e quindi l'esimente consente di esplicare i suoi effetti affinché cause oggettive possano eliminare il carattere di reato da un fatto che altrimenti sarebbe tale. Ritiene che procedendo con una norma che va ad oggettivizzare l'applicazione, si consente di evitare ogni abuso, da un lato, poiché è «riservata» esclusivamente al proprio domicilio dove si vive con la famiglia o comunque con le persone care, e dall'altro lato, evitando l'eventuale discrezionalità nella ponderazione della proporzionalità. In questo modo ritiene che si avrebbero due figure di legittima difesa: quella «tradizionale», comprensiva delle modifiche del 2006 (primo, secondo e terzo comma), che non sono oggetto di modificazione, che ancora ad una serie di elementi l'esplicazione della esimente ed in particolare alla verifica della proporzionalità, poiché come la giurisprudenza maggioritaria indica non è stata introdotta una nuova fattispecie di difesa legittima domiciliare con la riforma del 2006. Quella che si vorrebbe introdurre con l'attuale modifica è la previsione di una difesa legittima domiciliare in cui garantire al cittadino che ove si dovesse trovare delle persone in casa è legittimato a difendere la propria famiglia senza dover ponderare se l'azione sia o meno proporzionata, poiché la concitazione del momento, la paura e l'imprevedibilità rispetto ad un luogo che si presume sicuro, non consentono alla persona comune una ponderazione. L'opinione pubblica, con l'attuale normativa, ritiene che la norma attuale vada nella direzione della difesa del delinquente e nell'incriminazione della persona offesa.

  Daniele FARINA (SI-SEL), nel ricordare che sulla proposta di legge in esame si è svolto un articolato ciclo di audizioni, al termine del quale, dopo una attenta discussione, sono state presentate numerose proposte emendative, stigmatizza la circostanza che, di fatto, con la presentazione da parte del relatore dell'emendamento testé proposto, si vanifica l'intero lavoro della Commissione che si trova oggi ad esaminare un testo totalmente diverso Pag. 44da quello originario. Nel merito, osserva come, a suo avviso, con l'approvazione dell'emendamento del collega Molteni, si introduca una sorta di «far west domestico». Ritiene, infatti, che il riferimento alla «legittima disponibilità dell'immobile» sia troppo generica non riferendosi a situazioni particolari, come ad esempio, la minorata difesa, che peraltro è prevista dal codice penale.
  Alla luce di tali considerazioni, chiede che i Gruppi parlamentari possano disporre di un tempo adeguato per la predisposizione delle proposte subemendative all'emendamento in questione.

  Donatella FERRANTI, presidente, concordando con la richiesta dell'onorevole Farina di avere a disposizione tempo adeguato per la presentazione di subemendamenti, rileva che l'emendamento presentato dal relatore, considerato che è meramente sostitutivo dell'unico articolo che compone il testo, è diretto a modificare radicalmente la proposta di legge alla quale si riferisce. In ragione di ciò e del fatto che non possono essere presentati subemendamenti interamente sostitutivi dell'emendamento del relatore, riapre il termine per la presentazione di emendamenti al testo della proposta di legge C. 2892.
  Fissa, pertanto alle ore 14 della giornata di lunedì 29 febbraio prossimo il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti alla proposta di legge C. 2892 ed il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento Molteni 1.100.

  Ignazio LA RUSSA (FdI-AN) preliminarmente ringrazia la Presidenza per la riapertura dei termini per la presentazione degli emendamenti, anticipando una sua richiesta in tal senso.
  Per quanto attiene all'emendamento presentato dal relatore, ritiene che questo sia condivisibile nella ratio, in quanto mira a consentire al privato cittadino di difendersi nella propria abitazione, ma debba essere ulteriormente migliorato sotto alcuni profili al fine di garantire una difesa realmente efficace. Per tale ragione preannuncia la presentazione di subemendamenti all'emendamento del relatore ed emendamenti al testo, che saranno diretti ad allargare l'ambito applicativo della legittima difesa, prevedendo, ad esempio, che questa sia applicabile anche nelle immediate vicinanze dell'abitazione, quando il cittadino agisca per evitare l'intrusione, ovvero stabilendo che in particolari situazioni, come ad esempio nelle ore notturne od nel caso in cui l'aggressione sia fatta con particolari mezzi di offesa, il soggetto aggredito possa reagire senza poi dover essere sottoposto ad indagini od addirittura a processo per provare di aver agito per legittima difesa e, quindi, nel pieno rispetto della legge.
  Ritenendo che verosimilmente la maggioranza della Commissione non approverà i suoi emendamenti, subemendamenti o l'emendamento del relatore, preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

  Vittorio FERRARESI (M5S) dichiara in primo luogo che il suo gruppo non si sottrarrà ad alcun confronto sul testo in esame e tantomeno sull'emendamento presentato dal relatore. Osserva, in particolare, che lo spirito di questo emendamento non si distanzia da quello presentato dal suo gruppo, differenziandosi invece sotto il profilo tecnico, considerato che quest'ultimo emendamento non interviene sull'articolo 52 del codice penale, bensì sugli articoli 55 e 59. Tra i dubbi di natura meramente tecnica che, a suo parere, suscita l'emendamento del relatore, si sofferma sulla parte in cui ne viene definito l'ambito applicativo con il riferimento al fine di respingere l'ingresso o l'intrusione mediante effrazione o contro la volontà del proprietario o di chi ha la legittima disponibilità dell'immobile, rilevando che dalla formulazione letterale non si comprende chiaramente se l'emendamento si riferisca anche al caso in cui l'ingresso o l'intrusione sia già avvenuta. Si sofferma poi sulla parte in cui viene richiamata la condotta di violenza o di minaccia di uso di armi da parte di una o più persone, Pag. 45ritenendo che non sia chiaro se tale condotta si riferisca solo al momento dell'ingresso od anche a quello successivo. Chiede, quindi, dei chiarimenti al relatore al fine di poter poi predisporre i subemendamenti.

  Piero LONGO (FI-PdL) osserva che sono le ore 15 e che proprio alle ore 15 è convocata una seduta dell'Assemblea per svolgere le interrogazioni a risposta immediata. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Regolamento, invita la Presidente Ferranti a concludere la seduta della Commissione, per consentire ai deputati, come lui, che ne abbiamo interesse di partecipare alla seduta dell'Assemblea. Ricorda che la richiamata disposizione del Regolamento prevede in maniera inequivocabile che le Commissioni non possono riunirsi nelle stesse ore nelle quali vi è seduta di Assemblea, salvo autorizzazione espressa del Presidente della Camera. Chiede, pertanto, se vi sia stata una autorizzazione in tal senso, considerato che la seduta della Commissione continua a sovrapporsi a quella dell'Assemblea e che già in passato la Commissione Giustizia si è riunita in concomitanza con una seduta dell'Assemblea.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica all'onorevole Longo che la norma regolamentare da lui richiamata si applica unicamente alle sedute dell'Assemblea nella quale sono previste votazioni.

  Piero LONGO (FI-PdL) ribadisce che il comma 5 dell'articolo 30 è chiaro nel suo significato non ammettendo alcuna deroga, come invece afferma la Presidente della Commissione. Ribadisce pertanto la propria richiesta formale di interrompere la seduta della Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nel ribadire la propria decisione di non interrompere la seduta della Commissione ricorda che vi è una prassi consolidata secondo cui le Commissioni si riuniscono durante le fasi delle sedute dell'Assemblea nella quale non sono previste votazioni.

  Piero LONGO (FI-PdL) nel sottolineare che nessuna prassi può violare le disposizioni del regolamento, chiede alla Presidente Ferranti se condivida una prassi del genere.

  Donatella FERRANTI, presidente, replica di condividere pienamente tale prassi, che peraltro ha trovato conferma in pronunce del Presidente della Camera e della Giunta del Regolamento.

  Piero LONGO (FI-PdL) dopo aver preso atto che la Presidente della Commissione condivide una prassi che viola il Regolamento ed aver preannunciato che la questione sarà sottoposta alla Presidenza della Camera, si sofferma sul merito dell'emendamento del relatore, evidenziando come possa essere migliorato attraverso alcune correzioni.

  Walter VERINI (PD), nel condividere la decisione assunta dalla Presidente Ferranti rispetto ad una pignoleria che non ha alcun fondamento regolamentare, ricorda che il suo gruppo ha già presentato degli emendamenti sulla proposta di legge dai quali si dovrebbe già evincere la posizione del gruppo. Per quanto attiene all'emendamento in esame, il suo gruppo si riserva di presentare subemendamenti o ulteriori emendamenti qualora emergesse l'esigenza di presentare una nuova proposta emendativa che sostituisca interamente l'articolo 1.

  Nicola MOLTENI (LNA), relatore, nel ringraziare i colleghi per l'atteggiamento costruttivo assunto, ritiene che siano state ingenerose le parole del deputato Farina, che definendo come un «far west domestico» il suo emendamento offende Pag. 46non tanto chi ha presentato l'emendamento, quanto tutti quei cittadini che quotidianamente si sentono indifesi e vivono drammi a causa di una normativa lacunosa.
  Tiene a precisare che la Lega Nord non intende in alcun modo incentivare l'uso delle armi, quanto piuttosto modificare la normativa vigente al fine di ridurre il margine di discrezionalità da parte del magistrato e prevedere una fattispecie caratterizzata da elementi oggettivi che delimitino in maniera certa l'ambito applicativo della legittima difesa.
  Dichiara di essere disponibile a qualsiasi confronto al fine di migliorare l'emendamento da lui presentato, ma non di stravolgerlo.

  Donatella FERRANTI, presidente, si limita a porre la questione del coordinamento dell'emendamento presentato dal relatore e la riforma del 2006, che non viene modificata, ritenendo che vi sia il rischio di una sovrapposizione.

  Daniele FARINA (SI-SEL) ribadisce le critiche all'emendamento presentato dal relatore, rilevando che quest'ultimo si ispira alla stessa filosofia che in alcuni Paesi, come ad esempio gli Stati Uniti, ha portato ad una legislazione che mira alla presunta difesa dei cittadini, ma che ha invece finito per indebolire la sicurezza degli stessi. Ritiene che l'emendamento sia formulato in maniera tale da andare oltre all'esigenza di garantire la difesa dell'aggredito.

  Sofia AMODDIO (PD) dichiara che a suo parere non vi è una esigenza imprescindibile di modificare la disciplina della legittima difesa. Tuttavia, una volta che a seguito dell'inserimento in quota opposizione della proposta di legge della Lega nel calendario della Commissione, ha ritenuto di presentare due emendamenti diretti a meglio precisare l'ambito applicativo dell'istituto della legittima difesa, condividendo anche l'emendamento presentato dalla collega Morani, volto ad ampliare la portata applicativa del secondo comma dell'articolo 52 con riferimento alla reazione di colui che cerca di impedire l'ingresso nella propria abitazione.
  Non condivide assolutamente l'emendamento presentato dal relatore, che, al contrario da quanto emerso dalle audizioni, amplia in maniera smisurata l'istituto stravolgendolo, considerato che sembra applicarsi anche al caso in cui il proprietario o chi ha la legittima disponibilità dell'immobile agisca per impedire l'intrusione in un luogo ove al momento non si trova. Tale rischio non vi è con l'emendamento presentato dalla collega Morani, che va a collocarsi nell'ambito del secondo comma dell'articolo 52.

  Donatella FERRANTI, presidente, dopo aver sottolineato la propria contrarietà alla diffusione delle armi nelle abitazioni private, ritenendo che tale diffusione moltiplichi il rischio di una loro utilizzazione nei confronti di persone innocenti, come ad esempio le donne che sono sempre di più vittime di episodi di violenza, ed aver rilevato che dalle note trasmesse dal Primo Presidente della corte di Cassazione, dottor Giovanni Canzio, emerge un quadro della giurisprudenza di legittimità del tutto coerente circa l'applicazione dell'istituto della legittima difesa, tiene a sottolineare che l'esigenza da più parti rappresentata di formulare una normativa che possa escludere che il soggetto che abbia reagito in maniera legittima sia sottoposto ad indagini penali non potrà mai essere realizzata, in quanto sarà sempre necessaria una valutazione da parte del giudice volta a verificare se la reazione sia conforme al dettato normativo. Tale valutazione sarebbe necessaria anche nel caso di eventuale approvazione dell'emendamento presentato dal relatore. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi.
C. 2937, approvata dal Senato.
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, constatato che nessun chiede di intervenire, avverte che nella prossima seduta si concluderà l'esame preliminare e sarà fissato il termine per la presentazione di emendamenti. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 15.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI.
Atto n. 257.
(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 febbraio 2016.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

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