CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2016
597.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 15.40.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 e abb.-A/R.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, e condizioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di conflitti di interessi e che è all'esame della Commissione nella seduta odierna il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito, in seguito all'esame svolto dopo il rinvio in Commissione. Fa presente, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Ricorda che il provvedimento, in una precedente formulazione, era stato sottoposto all'esame della Commissione, la quale, nella seduta dell'11 dicembre 2014, ha reso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 16, recanti Disposizioni in materia di conflitti di interessi, rileva che la proposta attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato poteri di controllo, d'indagine e sanzionatori, finalizzati alla prevenzione e repressione dei conflitti di interesse, ulteriori rispetto a quelli assegnati a legislazione vigente. Pur prendendo atto che il testo all'esame non prevede – diversamente dal testo C. 275-A – l'istituzione di un apposito organismo, appare necessario acquisire elementi volti a chiarire se la predetta Autorità possa fronteggiare i nuovi compiti assegnati con le risorse disponibili a legislazione vigente, ossia avvalendosi dei contributi a carico dei soggetti vigilati, dovuti in forza della normativa relativa alla tutela della concorrenza e del mercato. Appare, altresì, opportuno acquisire elementi di valutazione circa gli effetti finanziari derivanti Pag. 19dalle previsioni che consentono all'Autorità – per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti – di avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici (articolo 3, comma 3); di avvalersi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza (articolo 5, comma 7); di consultare banche dati e sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria (articolo 5, comma 7). A tal proposito fa presente che la relazione tecnica riferita al testo C. 275-A, con riguardo a norme di tenore simile, affermava che l'eventuale avvalimento a fini ispettivi e di indagine della Guardia di finanza implicava lo svolgimento, da parte della stessa, di compiti estranei ai fini istituzionali definiti dal decreto legislativo n. 68 del 2001. Ciò implicherebbe, secondo la citata relazione tecnica, l'assegnazione di risorse finanziarie aggiuntive. Appare pertanto necessario chiarire se la nuova formulazione del testo adottata sia idonea a escludere le eventualità prospettate nella predetta relazione tecnica.
  Con riferimento al regime fiscale previsto dall'articolo 10, osserva che il testo in esame è identico a quello recato dall'articolo 13 del testo C. 275-A, in relazione al quale la citata relazione tecnica non rilevava profili problematici di natura finanziaria. In merito alla neutralità finanziaria di tale disposizione appare comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che la disposizione prevede che ai maggiori oneri, peraltro non quantificati, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 – volto, in particolare, ad incrementare da tre a cinque il numero dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – si farà fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità medesima, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati. Al riguardo, rileva che la clausola di copertura testé descritta non appare congrua. Ciò anche in considerazione del fatto che il provvedimento nel suo complesso non contiene disposizioni che consentano di realizzare, sia pure in prospettiva, risparmi di spesa, ma anzi attribuisce alla citata Autorità, nella specifica materia dei conflitti di interessi, compiti e funzioni aggiuntivi rispetto a quelli già svolti ai sensi dell'ordinamento vigente, con riferimento ai quali appaiono piuttosto prefigurabili effetti finanziari negativi.

  Rocco PALESE (Misto-CR) chiede che venga predisposta una relazione tecnica, che ritiene necessaria per dimostrare che i problemi che avevano condotto all'espressione di un parere contrario sul testo C. 275-A siano ora superati.

  Andrea CECCONI (M5S) chiede che la Commissione proponga una valida copertura degli oneri recati dal provvedimento, da sostituire a quella prevista dall'articolo 14, in modo tale da evitare l'espressione di un parere contrario sul testo del provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO chiede di rinviare brevemente l'esame del provvedimento per poter fornire adeguate risposte alle richieste di chiarimento formulate dalla relatrice.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), concordando con quanto richiesto dall'onorevole Palese, evidenzia la necessità di acquisire una relazione tecnica, che consenta di eliminare ogni dubbio sui profili finanziari del provvedimento. Segnala poi che la relazione tecnica è necessaria anche per poter effettuare un'accurata valutazione delle proposte emendative presentate in Assemblea.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta per consentire al rappresentante del Governo di effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

  La seduta, sospesa alle 15.55, riprende alle 18.

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  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO evidenzia che il numero dei componenti del Governo nazionale nonché dei componenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ammonta complessivamente a circa 260 e che pertanto il numero delle dichiarazioni dei parenti entro il secondo grado che l'Autorità sarà chiamata a verificare risulta verosimilmente intorno a mille unità.
  Osserva quindi che per le attività connesse alle citate verifiche appare necessario che l'Autorità proceda all'assunzione fino ad un massimo di 10 unità di personale e che agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei componenti l'Autorità di cui all'articolo 14 potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  Ritiene necessario precisare, all'articolo 5, comma 10, lettera a), concernente l'eventuale avvalimento del Corpo della guardia finanza – nel quadro dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento circa la completezza e la veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo articolo 5 –, che detto avvalimento avrà luogo sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo.
  Inoltre sottolinea che, all'articolo 5, comma 7, laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi anche delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità, appare opportuno riformulare la disposizione prevedendo che il predetto avvalimento avvenga sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali, posto che l'Agenzia delle entrate ha competenza soltanto su una parte delle banche dati del sistema informativo della fiscalità.
  Con riferimento alle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, recanti disposizioni in materia di regime fiscale, osserva che le stesse si configurano quale rinuncia a maggior gettito, trattandosi di operazioni che non sarebbero state effettuate in assenza del quadro normativo recato dal presente provvedimento.
  Con specifico riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo, ritiene opportuno riformulare la disposizione prevedendo che in tali fattispecie si applicherà l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
  Segnala poi la necessità di sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, che pone a carico dei risparmi di spesa che dovrebbero essere conseguiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti.
  Infine, avverte che alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti sia dall'estensione del numero dei componenti l'Autorità sia dall'incremento del ruolo organico della medesima Autorità, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 275 e abb.A/R, recante Disposizioni in materia di conflitti di interessi;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: Pag. 21
    il numero dei componenti del Governo nazionale nonché dei componenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano ammonta complessivamente a circa 260 e che pertanto il numero delle dichiarazioni dei parenti entro il secondo grado che l'Autorità sarà chiamata a verificare risulta verosimilmente intorno a mille unità;
    per le attività connesse alle citate verifiche appare necessario che l'Autorità proceda all'assunzione fino ad un massimo di 10 unità di personale;
    agli oneri derivanti dalle predette assunzioni nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei componenti l'Autorità di cui all'articolo 14 potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
    all'articolo 5, comma 10, lettera a), concernente l'eventuale avvalimento del Corpo della guardia finanza – nel quadro dell'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'accertamento circa la completezza e la veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4 del medesimo articolo 5 –, appare necessario precisare che detto avvalimento avrà luogo sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;
    all'articolo 5, comma 7, laddove si prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa avvalersi anche delle banche di dati del sistema informativo della fiscalità, appare opportuno riformulare la disposizione prevedendo che il predetto avvalimento avvenga sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali, posto che l'Agenzia delle entrate ha competenza soltanto su una parte delle banche dati del sistema informativo della fiscalità;
    le agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2, recanti disposizioni in materia di regime fiscale, si configurano quale rinuncia a maggior gettito, trattandosi di operazioni che non sarebbero state effettuate in assenza del quadro normativo recato dal presente provvedimento;
    con specifico riferimento all'articolo 10, comma 1, relativo al trattamento fiscale delle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo, appare peraltro opportuno riformulare la disposizione prevedendo che in tali fattispecie si applicherà l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;
    appare necessario sopprimere il comma 3 dell'articolo 14, che pone a carico dei risparmi di spesa che dovrebbero essere conseguiti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato la copertura degli oneri derivanti dall'incremento del numero dei componenti;
    alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti sia dall'estensione del numero dei componenti l'Autorità sia dall'incremento del ruolo organico della medesima Autorità, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, comma 10, lettera a), dopo le parole: Corpo della guardia di finanza aggiungere le seguenti: , sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui Pag. 22stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;
   All'articolo 14, sopprimere il comma 3.
   Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente: Art. 15-bis. (Disposizioni finanziarie). 1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di 10 unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 14, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  2. Alle assunzioni del personale di cui al comma 1 si provvede mediante una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami.
  3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 nonché del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  e con le seguenti condizioni:
   All'articolo 5, comma 7, sostituire le parole: sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle entrate con le seguenti: sulla base di specifiche convenzioni concluse con le competenti Agenzie fiscali;
   All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole: si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche con le seguenti: si applica in ogni caso l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»

  Rocco PALESE (Misto-CR) osserva come la previsione che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato possa assumere fino a dieci unità di personale sia in contrasto con i vigenti limiti alle assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Osserva poi che, anche senza voler tener conto di detti limiti, sarebbe stato opportuno prevedere la copertura dei nuovi posti mediante la mobilità interna alla pubblica amministrazione, ricordando in particolare la necessità di collocare il personale dipendente delle soppresse province.

  Andrea CECCONI (M5S), sottolineando di condividere le perplessità manifestate dal collega Palese relativamente alle nuove assunzioni che verranno effettuate dall'Autorità, chiede una conferma in ordine alla possibilità che l'Autorità stessa possa svolgere i nuovi impegnativi e delicati compiti che le vengono attribuiti nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste a legislazione vigente.

  Alberto GIORGETTI (FI-PdL), pur esprimendo apprezzamento per il lavoro istruttorio svolto dalla relatrice, segnala l'opportunità che in futuro questioni di questa rilevanza vengano esaminate sulla base di relazioni tecniche debitamente verificate dalla Ragioneria generale dello Stato.

  Laura CASTELLI (M5S) ravvisa un difetto di coordinamento tra i commi 1 e 3 dell'articolo 15-bis, del quale si prevede l'introduzione, poiché da una parte si prevede che all'incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati, Pag. 23mentre dall'altra si prevede una compensazione degli effetti finanziari presupponendo quindi l'insorgenza di un onere finanziario.

  Paolo TANCREDI (AP) sottolinea come anche il rappresentante del Governo abbia confermato che agli oneri derivanti dalle predette assunzioni, nonché a quelli derivanti dall'ampliamento di due unità dei membri dell'Autorità, potrà farsi fronte nell'ambito delle disponibilità della predetta Autorità.

  Carlo DELL'ARINGA (PD), evidenziando la diversa formulazione del comma 3 dell'articolo 14, del quale si propone la soppressione, rispetto al comma 1 del nuovo articolo 15-bis, sottolinea come non si faccia più menzione alla realizzazione di risparmi di spesa e che l'Autorità provvederà all'incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei suoi componenti nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, utilizzando a tal fine l'avanzo di amministrazione del proprio bilancio.

  Maino MARCHI (PD) interviene osservando come la copertura prevista dall'articolo 15-bis, comma 3, esclusivamente in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si rende necessaria per compensare gli effetti finanziari, in termini di cassa, della spesa posta a carico dell'Autorità sul conto consolidato delle amministrazioni pubbliche. Ricorda inoltre che la stessa modalità di copertura è utilizzata quando gli enti locali spendono le proprie disponibilità di bilancio, superando i vincoli posti dal patto di stabilità interno.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, richiamando quanto evidenziato dal collega Marchi, fornisce i chiarimenti richiesti dall'onorevole Castelli.

  Gianni MELILLA (SI-SEL) ritiene che le nuove 10 unità di personale delle quali è prevista l'assunzione presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato potrebbero essere reclutate attraverso processi di mobilità tra le pubbliche amministrazioni.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, all'esito del dibattito, conferma la proposta di parere in precedenza formulata.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere della relatrice.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, comunica che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché le ulteriori proposte emendative 6.400 e 11.0400 della Commissione e i relativi subemendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Costantino 3.1, che prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di una Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi composta da cinque membri, cui affidare i compiti e le attività attribuiti dal provvedimento in esame alla citata Autorità, riproducendo in sostanza la precedente formulazione del testo, sulla quale la Commissione bilancio ha già espresso parere contrario nella seduta dell'11 dicembre 2014;
   Nuti 4.102 e Fraccaro 6.20, che ampliano in maniera assai considerevole la platea dei soggetti rispetto ai quali l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è tenuta, ai sensi del presente provvedimento, a svolgere le attività di indagine, verifica, accertamento e controllo, estendendola, tra l'altro, anche ai titolari di incarichi politici presso gli enti locali.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Fraccaro 1.6, 1.7, 1.5, Costantino 1.1, Fraccaro 2.7, Costantino 2.1, Costantino 4.5, Nuti 4.103, Toninelli 4.104, Fraccaro 5.31, Costantino 7.6, Civati 8.1, Nuti Pag. 2411.100, Costantino 12.1 e Dadone 12.19, che estendono, a vario titolo, l'ambito di applicazione del provvedimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalla possibile estensione delle attività amministrative poste a carico dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
   Toninelli 2.103 e Fraccaro 2.8, che tra l'altro prevedono una delega volta a riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti di Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dal presente provvedimento. Esse prevedono, inoltre, che con il medesimo decreto legislativo siano definiti i conseguenti compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, da affidare all'Autorità nazionale anticorruzione. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti negativi a carico della finanza pubblica derivanti dalle citate proposte emendative, dal momento che non è prevista una clausola di invarianza finanziaria né la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni competenti per i profili finanziari;
   Centemero 6.126, che prevede che, con riferimento ai dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale, il periodo di aspettativa sia utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica;
   11.0400 della Commissione, che estende anche ai componenti delle Autorità indipendenti l'applicazione della disciplina recata dal presente provvedimento, affidando tra l'altro all'Autorità nazionale anticorruzione la vigilanza delle disposizioni nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione della citata proposta emendativa possa farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente;
   Artini 14.102, che innalza da 5 a 7 il numero dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla effettiva sostenibilità finanziaria della proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, nonché l'ulteriore emendamento 6.400 della Commissione ed i subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO esprime parere contrario sulle proposte emendative singolarmente richiamate dalla relatrice, ad eccezione degli emendamenti Costantino 1.1, Toninelli 2.103, Fraccaro 2.8 e dell'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione, sui quali esprime nulla osta in quanto non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1, nonché sull'ulteriore emendamento 6.400 della Commissione e sui subemendamenti relativi all'articolo aggiuntivo 11.0400 della Commissione.

  Paola BRAGANTINI (PD), relatrice, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 2.7, 3.1, 4.5, 4.102, 4.103, 4.104, 5.31, 6.20 e 6.126, 7.6, 8.1, 11.100, 12.1, 12.19 e 14.102, in quanto suscettibili di determinare nuovi o mag- Pag. 25giori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, nonché di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 18.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 e abb.-A.