CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 febbraio 2016
597.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 8

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 23 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Emanuele COZZOLINO.

  La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Emendamenti C. 3317 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo ed abb.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Esame e rinvio).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Enzo LATTUCA (PD), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge C. 2039 «Contenimento del consumo del suolo e Pag. 9riuso del suolo edificato», come risultante dalle modifiche apportate in sede referente dalle Commissioni riunite VIII Ambiente e XIII Agricoltura. Il testo consta di 11 articoli.
  L'articolo 1, al comma 1, specifica che la legge è volta a dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di tutelare l'attività agricola; proteggere il paesaggio e l'ambiente; contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Il comma 2 prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono: principi fondamentali della materia del governo del territorio e norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, con la precisazione che il consumo di suolo è consentito solo ove non esistono alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate. La conseguenza è che tale divieto comporta l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo che deve essere effettuata nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità. Il comma 3 prevede che le regioni orientino i comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni circa l'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato. Il comma 4 dispone che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme del provvedimento, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute. Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.
  L'articolo 2, al comma 1, elenca le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge, concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Il comma 2 novella l'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di aggiungere la definizione di suolo contenente le definizioni della Parte terza per le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche del medesimo decreto legislativo n. 152. L'articolo 3 al comma 1 prevede, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, l'emanazione di un decreto di riduzione progressiva vincolante di consumo di suolo a livello nazionale da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza unificata; decreto adottato, ai sensi del comma 4, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge e sottoposto a verifica ogni cinque anni. Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e il Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agrari, con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la definizione della riduzione in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale. Il comma 3 prevede, al di fuori dei casi delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, Pag. 10entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza unificata, rendono disponibili i dati acquisiti senza che l'eventuale mancato rispetto del termine previsto ostacoli l'avanzamento della procedura e l'adozione del decreto. Il comma 5 stabilisce la ripartizione tra le regioni, con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, della riduzione quantificata dal medesimo decreto ministeriale. La Conferenza unificata è altresì chiamata a stabilire i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale e, al comma 6, si stabilisce che se la medesima non provvede entro il termine di 180 giorni, è prevista l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti Ispra e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria). Il comma 8 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dall'adozione della delibera della Conferenza unificata di disposizioni per dare attuazione al riparto dei quantitativi di riduzione deliberati dalla Conferenza unificata e determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Tali disposizioni dovranno essere revisionate con cadenza quinquennale. In caso di inerzia da parte delle regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA e CREA, ed acquisito il parere della Conferenza unificata. Il potere sostitutivo è esercitato previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti interessati. Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti. Un ulteriore adempimento è previsto dal comma 7 e riguarda la definizione di criteri per l'attuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo; in tal caso è prevista l'adozione di una direttiva da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.
  L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana. Il comma 1 prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettino, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio. Il comma 3 prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso. Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a dettare disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni inadempienti. Il comma 5 prevede che i comuni procedono, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali suddette all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti. Il comma 6 dispone che, decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, la regione diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a 90 Pag. 11giorni; decorso infruttuosamente anche tale termine, procede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni. Lo stesso comma 6 prevede che, decorso il secondo dei termini indicati, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi, sia di attività produttive) comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo i principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da a) a c) del comma 1. Il comma 2 prevede l'adozione dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, termine prorogabile di tre mesi. Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di fissare un termine (31 marzo di ogni anno) entro il quale i comuni deliberano, per gli interventi su edifici esistenti, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni e adeguano i propri regolamenti al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). Il comma 4 esclude dalla applicazione della disciplina i centri storici, le aree urbane ad essi equiparate, nonché le aree e gli immobili considerati beni culturali e di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
  L'articolo 6 disciplina la figura del compendio agricolo neorurale. Viene, a tal fine, previsto, al comma 1, che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali gli insediamenti rurali locali. È richiesto, comunque, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale nella categoria dei beni culturali. Presupposti per l'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, salvi i casi di cui al comma 3, insieme al recupero ed alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale; la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale; la presenza di adeguata accessibilità. Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati. Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione, anche con la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti. Ai sensi del comma 4, i nuovi fabbricati sono da realizzarsi in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato; a tal fine l'ente territoriale dovrà stabilire i requisiti tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente. Il comma 3 precisa comunque che: la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale; gli interventi edilizi non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio; le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, valutata a seconda delle tipologie da recuperare, delle peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni; tale percentuale non può comunque superare la consistenza complessiva Pag. 12delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che, se del caso, concorrono a formare il compendio. Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, fermo restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le destinazioni d'uso elencate (attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali; artigianato artistico). Sono, invece, escluse, ai sensi del comma 6, le destinazioni d'uso: residenziale, salvo il caso in cui sia già esistente alla data di approvazione della legge o sia previsto un alloggio per il custode o di un'unità abitativa nell'ambito del recupero degli edifici; produttiva di tipo industriale o artigianale. Il comma 7 prevede che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni. Il comma 8, infine, richiede che il progetto di compendio agricolo neorurale preveda interventi di mitigazione e compensazione preventivi.
  L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione: essere destinate ad uso diverso da quello agricolo (sono esenti da tale limite i compendi agricoli che abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, una destinazione aggiuntiva rispetto a quella agricola, nell'ambito di quelle elencate dal comma 5); essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica, ad eccezione delle opere pubbliche. L'Autorità competente all'erogazione degli aiuti (nel caso della PAC, l'Agea, e, nel caso della politica di sviluppo rurale, le regioni) pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, ripartiti per comune, che hanno ricevuto i finanziamenti; in tal modo il Comune potrà annotare il vincolo in esame nel certificato di destinazione urbanistica. Il comma 2 stabilisce che in tutti gli atti di modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola deve essere fatta menzione del vincolo in esame, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali. Il comma 3 stabilisce che il comune, in caso di violazione, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. È prevista, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica, n. 380 del 2000.
  L'articolo 8, al comma 1, attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati: agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore; agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli. Il comma 2 attribuisce lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati. Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.Pag. 13
  L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare in ordine alla pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza. Il registro è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge e dal Testo unico in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali: alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici; a interventi di riuso e di rigenerazione; ad interventi di demolizione di costruzioni abusive; all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico; a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico; a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano. Il comma 2 abroga il comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, secondo il quale, per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale. Nel corso degli anni sono state adottate alcune norme volte a disciplinare l'utilizzo dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal citato testo unico. Ad esempio il comma 737 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) dispone, per gli anni 2016 e 2017, che i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Andrebbe valutata l'opportunità di coordinare l'articolo 10 del disegno di legge con il comma 737 della legge di stabilità per il 2016.
  L'articolo 11 al comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni. La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti. In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per: i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici che sono aggiornati annualmente; le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Si tratta delle venticinque opere, Pag. 14comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cosiddetta «legge obiettivo») elencate nell'Allegato al Documento di economia e finanza 2015 trasmesso nel mese di aprile 2015 al Parlamento e aggiornato con il documento presentato nel Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015. La norma fa comunque salvi: i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato; gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942. Si tratta degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione delle convenzioni tra comuni e soggetti privati volte a disciplinare la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, nonché gli adempimenti e gli obblighi connessi con gli oneri di urbanizzazione. Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge. Il comma 2, infine, specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  Sotto il profilo del riparto di competenze costituzionali, viene in rilievo, in primo luogo, la materia del «governo del territorio» in cui rientrano, secondo la giurisprudenza costituzionale, i profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia e, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività. Tale materia è ricompresa nel novero delle materie di legislazione concorrente di cui al terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Si tratta di una materia su cui la Corte costituzionale è ripetutamente intervenuta a motivo della sua ampiezza e della difficoltà di tracciare una sua delimitazione precisa in quanto suscettibile di intrecciarsi ad altri ambiti materiali riconducibili a competenze legislative diverse quali, tra l'altro, la tutela dell'ambiente che la lettera s) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il disegno di legge in oggetto reca norme che attribuiscono funzioni amministrative allo Stato attraverso un articolato procedimento per la definizione e la ripartizione territoriale dei limiti al consumo di suolo, nonché l'adozione di atti di rango normativo secondario che prevedono un coinvolgimento della Conferenza unificata nella forma dell'intesa e nella forma del parere. Agli articoli 3, commi 1 e 9, e 9, andrebbe valutata l'opportunità di un maggior grado di coinvolgimento delle Regioni, sostituendo il riferimento al «parere» della Conferenza unificata con quello all’«intesa».
  Il disegno di legge è, altresì, suscettibile di determinare un impatto sugli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, disciplinati nel dettaglio dalle leggi regionali e adottati dagli enti territoriali a più livelli. L'articolo 11 del disegno di legge disciplina la fase transitoria con alcune eccezioni volte a fare salvi talune opere pubbliche e i procedimenti in corso.
  L'articolo 3, comma 2 e comma 6, del disegno di legge prevede inoltre un'ipotesi di potere sostitutivo del Governo. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale l'esercizio del potere sostitutivo deve compiersi, sulla scorta dell'articolo 120 della Costituzione, in base alle procedure stabilite dalla legge a garanzia dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. In attuazione di tale articolo, l'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegni all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari e che, solo decorso inutilmente detto termine, il Consiglio dei ministri, sentito l'organo interessato, assuma i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomini un apposito Pag. 15commissario. La Corte ha in proposito dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma che non prevedeva il rispetto di tali procedure (sentenza n. 165/2011). Si osserva che i commi 3 e 6 dell'articolo 3 nella parte in cui prevedono l'esercizio di un potere sostitutivo del Governo senza richiamare la procedura prevista dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, in attuazione dell'articolo 120 della Costituzione, andrebbero quindi valutati alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale.
  Relativamente a singole disposizioni rileva, infine, la materia dell’«ordinamento civile», assegnata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi della lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione.
  Si riserva di presentare una proposta di parere anche alla luce degli eventuali interventi dei componenti del Comitato.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 23 febbraio 2016.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Emendamenti C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R.

  Il Comitato si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.