CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 164

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Albert LANIÈCE, indi del presidente Gianpiero D'ALIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie, Gianclaudio BRESSA.

  La seduta comincia alle 8.10.

Sulle forme di raccordo tra lo Stato e le autonomie, con particolare riguardo al «sistema delle conferenze».
Audizione del Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, Gianclaudio Bressa.
(Svolgimento e conclusione).

  Albert LANIÈCE, presidente, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso Pag. 165l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Florian KRONBICHLER (SI-SEL), Francesco RIBAUDO (PD) e il presidente Gianpiero D'ALIA.

  Gianclaudio BRESSA, Sottosegretario di Stato per gli Affari regionali e le autonomie, fornisce ulteriori precisazioni.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, ringrazia il Sottosegretario Gianclaudio BRESSA per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 9.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.

  La seduta comincia alle 9.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.
C. 3317 Coscia e abb.

(Parere alla VII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Pamela Giacoma ORRÙ (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Cultura della Camera, sul nuovo testo delle proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, che si compone di 5 articoli, l'articolo 1, al comma 1, istituisce nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Il Fondo ha il compito di assicurare l'attuazione dei principi costituzionali di libertà e di pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editoriali anche nel campo dell'informazione digitale.
  Al Fondo affluiscono, annualmente, le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, nonché quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Al medesimo Fondo affluisce anche una quota, fino ad un massimo di 100 milioni di euro annui, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, nonché le somme versate a titolo di sanzioni amministrative comminate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per la violazione di talune previsioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
  L'articolo 2, al comma 1, conferisce una delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, il sostegno agli Pag. 166investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché il sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite.
  L'articolo 3 apporta una serie di modifiche alla disciplina relativa ai contributi in favore delle imprese editrici.
  L'articolo 4 reca nuove disposizioni per la vendita dei giornali, stabilendo che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, i punti di vendita esclusivi assicurano la parità di trattamento nella vendita delle pubblicazioni regolari in occasione della loro prima immissione nel mercato.
  L'articolo 5 reca le abrogazioni e le disposizioni di coordinamento.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SI-SEL) dichiara il proprio voto favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Testo unificato C. 275 Bressa e abb.

(Parere alla I Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere, per i profili di propria competenza, il parere alla Commissione Affari costituzionali della Camera, sul testo unificato delle proposte di legge recanti «Disposizioni in materia di conflitti di interessi», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato si articola in cinque capi relativi, rispettivamente, a: disposizioni di carattere generale, conflitto di interessi, cause di ineleggibilità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, Autorità garante della concorrenza e del mercato e disposizioni finali.
  Il testo sostituisce la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004 (cd. «legge Frattini»), che viene contestualmente abrogata.
  In particolare, il concetto di conflitto di interessi proposto dal testo, di tipo per così dire preventivo, si differenzia da quello vigente, di cui alla legge n. 215 del 2004, che dispone un intervento prevalentemente successivo.
  I destinatari della nuova disciplina normativa sono i titolari di cariche politiche, individuati nei: titolari di cariche di governo nazionali (il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari); titolari di cariche di governo regionali (i Presidenti delle regioni e delle province autonome ed i componenti della giunte regionali e delle province autonome); membri del Parlamento; consiglieri regionali.
   Le disposizioni del testo sono poi modulate in maniera differente in considerazione del ruolo e delle funzioni svolte dai titolari di cariche governo e dagli altri titolari di cariche politiche, tenendo conto delle disposizioni costituzionali che attengono al rispetto delle competenze regionali ed alla funzione parlamentare. Le regioni sono tenute ad adeguarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore dalla legge. Per quanto riguarda i titolari di cariche elettive (parlamentari e consiglieri regionali) il testo detta nuove disposizioni in materia di ineleggibilità.
  La competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; il numero dei componenti dell'Autorità è aumentato da tre a cinque e sono ridefinite la modalità di elezione. La giurisdizione relativa agli atti e alle sanzioni Pag. 167adottati dall'Autorità è posta in capo al giudice ordinario (sezioni specializzate in materia di impresa).
  Rispetto alla disciplina vigente, il testo conferma gli obblighi di dichiarazione dei casi dei conflitti di interesse, nel rispetto di un timing più serrato rispetto a quello attuale e con sanzioni precise.
  È altresì individuato un sistema di incompatibilità più stringente rispetto alla normativa vigente, accertate dall'Autorità, cui segue un obbligo di opzione da parte del titolare della carica di governo, ferma restando l'aspettativa nel caso di impieghi pubblici o privati e la sospensione dagli albi e dagli elenchi professionali per la durata della carica. Nel caso di mancata opzione si intende che il soggetto abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo e, a seguito di comunicazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, gli atti compiuti sono nulli.
  Il testo prescrive l'obbligo di astensione a seguito delle valutazioni svolte dall'Autorità, che si esprime anche su richiesta dell'interessato qualora dubiti della sussistenza di tale obbligo. L'obbligo di astensione è stabilito anche a prescindere dalle valutazioni dell'Autorità nel caso in cui sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Nei casi di violazione di tali obblighi il testo prescrive una sanzione pecuniaria commisurata al vantaggio ottenuto; gli atti adottati in violazione del dovere di astensione sono revocabili o annullabili dal Consiglio dei ministri.
  È poi disciplinato il conflitto di interessi patrimoniale. Qualora il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in determinati settori o quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza, l'Autorità sottopone al titolare della carica di governo nazionale una proposta di applicazione delle misure tipiche per la prevenzione del conflitto (contratto di gestione fiduciaria; vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti).
  Con la finalità di prevenire i conflitti di interessi, dunque, l'Autorità può disporre che i beni e le attività patrimoniali rilevanti siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria, che ha luogo con la sottoscrizione di un contratto di gestione con un gestore, scelto dall'Autorità, tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare; il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria comminata dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge.
  Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nella legge e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; decorso il predetto termine e fino all'emanazione della normativa regionale, si applica direttamente la legge. Inoltre disposizioni della legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.
  In tema di ineleggibilità dei membri del Parlamento sono apportate modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, nonché modifiche alla legge 2 luglio 2004, n. 165, Pag. 168che detta i principi generali di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, demandando alle regioni la previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla Regione, di notevole entità economica.
  Presenta e illustra una proposta di parere favorevole con una condizione e due osservazioni (vedi allegato 2).

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD), richiede precisazioni in ordine al fatto che l'osservazione sull'opportunità di estendere la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci e ai componenti delle giunte comunali risulta limitata ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti.

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, precisa che tale scelta si basa sulla considerazione che i comuni di dimensioni medie e grandi, in ragione delle competenze e delle risorse di cui dispongono, presentano situazioni di governance idonee a generare situazioni di commistioni di interessi paragonabili a quelli delle Regioni.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD) propone di estendere l'osservazione ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, nonché agli organi dei comuni capoluogo di area vasta;

  Gianpiero D'ALIA, presidente e relatore, accoglie la proposta di riformulazione.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) dichiara il proprio voto di astensione, ritenendo il provvedimento suscettibile di miglioramenti.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata nel corso della seduta (vedi allegato 3).

DL 210/2015: Proroga termini.
S. 2237 Governo, approvato dalla Camera.

(Parere alle Commissioni riunite 1a e 5a del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Emanuele LODOLINI (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alle Commissioni riunite 1a (Affari costituzionali) e 5a (Bilancio) del Senato, sul disegno di legge A.S. 2237 (A.C. 3513), di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, già approvato dalla Camera, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative».
  Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere nel corso dell'esame alla Camera.
  Il provvedimento, secondo il contenuto tipico dei decreti-legge cd. «milleproroghe», interviene a prorogare o differire termini direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti, incidenti su ambiti materiali diversi.
  La Camera, nel corso dell'esame in prima lettura, ha apportato al testo del decreto-legge modificazioni, tra le quali se ne evidenziano alcune significative in relazione all'ambito di competenza della Commissione.
  L'articolo 1 reca «Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni», con l'obiettivo, tra l'altro, di rendere disponibili, anche per il 2016, risorse per le assunzioni, riferite ad anni precedenti, che non sono state utilizzate nei tempi previsti.
  Richiama, tra le disposizioni di cui all'articolo 1, quella volta a prorogare al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali da parte del Dipartimento della funzione pubblica.
  Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 9 – il quale dispone che le province e le città metropolitane, per comprovate necessità, possano prorogare i Pag. 169contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2016 (in luogo del 31 dicembre 2015) – è stato soppresso il riconoscimento della proroga alle province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014; dopo il comma 9, sono stati inseriti: il comma 9-bis, che prevede la medesima proroga per le province che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2015 (in luogo del 2014); il comma 9-ter, in materia di elezione dei Presidenti di Provincia e dei Consigli provinciali, articolato in due lettere: la lettera a) modifica il termine per le prime elezioni dei presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla entrata in vigore della legge «Delrio» (legge n. 56/2014), posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali, la lettera b) prevede l'applicazione, anche in caso di elezioni successive al 2014, della disposizione in base alla quale, alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia; il comma 9-quater, il quale prevede che la facoltà per le province di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato, per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi, nonché nel rispetto dei vincoli finanziari, operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto; il comma 10-quater, il quale – al fine di consentire la prosecuzione delle attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate, autorizza la regione Umbria e i comuni interessati a stipulare, per il triennio 2016-2018, con risorse proprie, contratti di lavoro a tempo determinato, per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle attività di ricostruzione.
  L'articolo 2 reca «Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa», prevedendo, tra l'altro, una fase preliminare di sperimentazione del nuovo processo amministrativo telematico.
  Nel corso dell'esame in prima lettura sono stati inseriti: l'articolo 2-bis, recante «Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria»; l'articolo 2-ter, recante «Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace», il quale prevede la proroga, dal 28 febbraio 2016 al 31 maggio 2018, del termine entro cui il Ministro della giustizia – adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali – approva la permanenza in attività degli uffici dei giudici di pace, valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti locali per il mantenimento degli uffici stessi nel loro territorio; l'articolo 2-quater, recante «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  L'articolo 3 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala le seguenti: al comma 2, in materia di sistema elettrico delle Isole maggiori (Sicilia e Sardegna), sono stati modificati i criteri con cui l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico dovrà adeguare la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico; dopo il comma 2, sono stati inseriti: il comma 2-bis, il quale prevede ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale; il comma 2-ter, il quale prevede che, decorsi i termini per l'avvio della procedura di gara senza che la stazione appaltante individuata dai comuni quale responsabile nell'ambito territoriale ottimale vi abbia provveduto, la Regione (competente sull'ambito) assegni ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente Pag. 170abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta; il comma 2-quater, il quale proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili; il comma 2-quinquies, il quale modifica una disposizione della legge di stabilità per il 2015 relativa al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale.
  Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 3-bis, con il quale viene prorogata per un triennio l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), che fu istituita sperimentalmente dall'articolo 31-bis del decreto-legge n. 5/2012 a decorrere dall'anno accademico 2013-2014.
  L'articolo 4, recante «Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa», prevede, tra l'altro, la proroga, per l'anno 2016, dell'applicazione della procedura che attribuisce al prefetto i poteri di impulso e sostitutivi in caso di inadempimento dell'ente locale agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.
  Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera segnala: l'inserimento del comma 1-bis, il quale consente agli enti locali, anche per l'anno 2016, di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui in essere nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione; la modifica apportata al comma 4, il quale proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni. Con la modifica introdotta in prima lettura, i comuni istituiti per fusione entro il 1o gennaio 2016 sono esonerati, per l'anno 2016, dall'obbligo del rispetto delle disposizioni relative alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per gli enti territoriali introdotti dalla legge di stabilità per il 2016; l'inserimento del comma 6-bis, il quale conferma, per il 2016, l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti per le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per le province delle regioni a statuto ordinario, e stabilisce che i trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna siano determinati, anche per il 2016, secondo i medesimi criteri adottati nel 2014 e nel 2015.
  Nel corso dell'esame in prima lettura è stato inserito l'articolo 4-bis, recante «Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto», il quale estende sino al 2017 la vigenza della disciplina in materia di concessione di un contributo ad incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario.
  Sono stati, inoltre, inseriti gli articoli 4-ter, recante «Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale», e 4-quater, recante «Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico».
  L'articolo 5 reca «Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo». Richiama, tra le disposizioni di cui all'articolo 5, il differimento al 30 giugno 2016 del termine per la delimitazione dei Distretti turistici da parte delle Regioni. Nel corso dell'esame in prima lettura, è stato inserito il comma 1-bis, il quale rinvia al 1o gennaio 2017 (in precedenza 1o gennaio 2016) la data in cui il Direttore generale del Grande progetto Pompei e le competenze ad esso attribuite dovranno confluire nella Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
  Durante l'esame alla Camera, è stato, inoltre, inserito l'articolo 5-bis, recante «Proroga del finanziamento del Museo tattile statale “Omero”», con sede ad Ancona, prorogandone il finanziamento di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Pag. 171
  L'articolo 6 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute». Tra le disposizioni inserite nell'esame alla Camera, rammenta il comma 4-bis, il quale proroga al 2016 – ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario standard delle singole regioni a statuto ordinario e del conseguente riparto del finanziamento del Servizio sanitario nazionale – l'applicazione, per tutte le regioni, dei valori di costo rilevati, per il 2015, nelle tre regioni di riferimento Marche, Umbria e Veneto. Tali regioni sono state individuate come regioni di riferimento per il 2015 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 17 dicembre 2015; l'individuazione delle medesime tre regioni come quelle di riferimento viene operata per il 2016 ex lege.
  L'articolo 7 reca «Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti». Nel corso dell'esame in prima lettura: è stato inserito il comma 1-bis, il quale detta una disposizione finalizzata a disciplinare la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno (in sostanza soltanto la regione Lazio). In base a quanto disposto dal comma in questione, dette risorse sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalla regione Lazio per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale; è stato modificato il comma 11, il quale differisce il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori straordinari di edilizia scolastica per i quali le regioni sono state autorizzate a stipulare mutui trentennali; è stato inserito il comma 11-quater, il quale differisce al 1o gennaio 2017 l'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 1, comma 866, della legge di stabilità per il 2016, che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica e al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale.
  L'articolo 8 reca «Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
  L'articolo 9 reca «Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
  L'articolo 10 reca «Proroga di termini in materia economica e finanziaria». Tra le disposizioni modificate o introdotte dalla Camera, segnala le seguenti: il comma 1-bis proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale; il comma 3 proroga per l'anno 2016 le norme di contenimento della spesa pubblica che limitano le spese per l'acquisto di mobili e arredi delle amministrazioni pubbliche, delle autorità indipendenti e della CONSOB. L'ammontare di tali spese non può essere superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. Fanno eccezione le spese per mobili e arredi destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia. Durante l'esame presso la Camera, la norma è stata modificata per escludere da tali limiti – per il 2016 – gli enti locali; il comma 6-bis riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (cosiddetto federalismo demaniale), disciplinato dall'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016.
  L'articolo 11 reca «Proroga di termini relativi a interventi emergenziali». Nel corso dell'esame in prima lettura, sono state, tra l'altro, introdotte disposizioni volte a: prorogare di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto (comma 2-bis); prorogare Pag. 172fino al 31 dicembre 2016 – ovvero di un anno – gli effetti delle disposizioni di protezione civile volte a fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani, sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova, in conseguenza della presenza di cromo esavalente ubicato all'interno del medesimo stabilimento (comma 3-bis); garantire lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito, risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 (comma 3-ter); consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi (comma 3-quinquies).
  La Camera ha, infine, inserito l'articolo 11-bis, il quale proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione, da parte del Commissario straordinario del Governo, del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio; gli articoli 12-bis (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro), 12-ter (Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri) e 12-quater (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.

(Parere alla XIV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Stefania PEZZOPANE (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione Europea) della Camera dei deputati il parere sul disegno di legge C. 3540, che reca il disegno di legge di delegazione europea 2015.
  La legge di delegazione europea è uno dei due strumenti, insieme alla legge europea, di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea introdotti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Il disegno di legge in esame consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.
  L'articolato contiene disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive.
  Passando all'esame dell'articolato, illustra le disposizioni di interesse per i profili di competenza della Commissione.
  L'articolo 1, comma 1, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi delle direttive di cui agli allegati A e B esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura Pag. 173degli oneri recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  L'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega legislativa per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea.
  L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La disposizione di delega è volta all'adeguamento della normativa nazionale ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Nel procedimento di emanazione dei decreti legislativi è previsto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.
  Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La senatrice Valeria CARDINALI (PD), fa presente che La Commissione è chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite VIII e XIII della Camera, per i profili di competenza, sul nuovo testo del disegno di legge del Governo C. 2039 e abbinate recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato».
  L'articolo 1, al comma 1, specifica che la legge è volta a dettare i principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di:
   tutelare l'attività agricola;
   proteggere il paesaggio e l'ambiente;
   contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi, anche in funzione della prevenzione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici.

  Il comma 2 prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono:
   principi fondamentali della materia del governo del territorio;
   norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica nei confronti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

  A tal fine viene precisato che il consumo di suolo è consentito solo ove non esistono alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate.
  Tale divieto comporta l'obbligatoria valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che:
   deve essere effettuata – per le opere pubbliche e di pubblica utilità non strategiche soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – nell'ambito delle medesime procedure di Pag. 174valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di verifica di assoggettabilità (c.d. screening);
   deve risultare – per le opere pubbliche non soggette alle procedure di VIA e VAS (e alla verifica di assoggettabilità) – dall'atto di approvazione della progettazione definitiva degli interventi.

  Il comma 3 prevede che le regioni orientino i comuni a fornire nel proprio strumento di pianificazione specifiche e puntuali motivazioni circa l'effettiva necessità di consumo di suolo inedificato.
  Il comma 4 dispone che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegua alle norme della legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, ai fini del contenimento del consumo del suolo, fatte salve le previsioni di maggiore tutela in essa contenute.
  Il comma 5 prevede che le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali favoriscano la destinazione agricola e l'utilizzo di pratiche agricole negli spazi liberi delle aree urbanizzate.
  L'articolo 2, comma 1, elenca le definizioni necessarie ai fini dell'applicazione della legge, concernenti: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. Le predette definizioni intervengono sugli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica disciplinata dettagliatamente dalle varie leggi regionali in cui sono, altresì, contenuti i riferimenti a talune definizioni (si veda, ad esempio, l'articolo 4 della legge regionale della Toscana n. 65 del 2014, che individua il perimetro del territorio urbanizzato, e le definizioni di «superficie agricola» e di «superficie urbanizzata e urbanizzabile» di cui all'articolo 2 della legge regionale della Lombardia n. 31 del 2014). Nella definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale» si fa riferimento alle superfici non impermeabilizzate, in considerazione degli Orientamenti espressi dalla Commissione europea in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo. Tali superfici potrebbero risultare comprese nelle aree edificabili.
  Il comma 2 aggiunge la definizione di suolo all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice dell'Ambiente), contenente le definizioni della Parte terza per le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche.
  L'articolo 3 disciplina le fasi procedurali per addivenire, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, alla definizione della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto, a livello regionale dei quantitativi medesimi.
  Il comma 1 prevede l'emanazione del decreto di riduzione progressiva vincolante di consumo di suolo a livello nazionale, che deve essere adottato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il decreto deve essere adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni (comma 4).
  Il comma 2 prevede l'emanazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di una deliberazione della Conferenza unificata, sentiti gli enti di cui al comma 7 (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale – ISPRA e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria – CREA), con cui si provvede alla definizione dei criteri e delle modalità per la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo a livello nazionale.
  Il comma 3 prevede, al di fuori dei casi delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti Pag. 175produttivi strategici di interesse nazionale, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione della Conferenza unificata, rendono disponibili i dati acquisiti (secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 32 del 2010 di attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea – INSPIRE», e all'articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge n. 95 del 2012, che regola la catalogazione dei dati geografici, territoriali ed ambientali da parte dell'ISPRA). L'eventuale mancato rispetto, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, del termine previsto, non ostacola l'avanzamento della procedura. Viene infatti stabilito che, decorso il succitato termine, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato (v. infra).
  Ai sensi del comma 5, la riduzione quantificata dal citato decreto ministeriale viene ripartita tra le regioni con deliberazione della Conferenza Unificata, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto di riduzione del consumo di suolo. La stessa è chiamata, altresì, a stabilire i criteri di attuazione delle misure di mitigazione e di compensazione ambientale.
  Ai sensi del comma 6, se la Conferenza non provvede entro il termine citato, è prevista l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti Ispra e Consiglio per la ricerca in agricoltura e per l'analisi dell'economia agraria).
  Il comma 8 prevede l'emanazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di disposizioni per dare attuazione al riparto dei quantitativi di riduzione deliberati dalla Conferenza unificata e determinare i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica di livello comunale. Tali disposizioni dovranno essere emanate entro 180 giorni dall'adozione della delibera di riparto adottata dalla Conferenza unificata ed essere revisionate con cadenza quinquennale. In caso di inerzia da parte delle regioni, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti ISPRA e CREA, ed acquisito il parere della Conferenza Unificata. Il potere sostitutivo è esercitato previa diffida, con la partecipazione dei Presidenti degli enti interessati. Le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i relativi statuti.
  Un ulteriore adempimento riguarda la definizione di criteri per l'attuazione del monitoraggio sulla riduzione del consumo di suolo; in tal caso è prevista l'adozione di una direttiva da parte del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (comma 7).
  Il comma 10 dispone, infine, che il Ministero dell'ambiente provvede alla pubblicazione e all'aggiornamento annuale sul proprio sito istituzionale dei dati sul consumo del suolo e della relativa cartografia.
  L'articolo 4 detta disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, prevedendo una procedura a più fasi.
  Il comma 1, nello specifico, prevede che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettino, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per incentivare i comuni, singoli e associati, a promuovere strategie di rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio.
  Sempre al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, il comma 3 prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un «censimento comunale degli edifici Pag. 176sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, funzionale alla creazione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso.
  Qualora le regioni non provvedano entro il termine previsto, il comma 4 prevede l'emanazione di un D.P.C.M. volto a dettare disposizioni uniformi applicabili in tutte le regioni «inadempienti» fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali. Relativamente alle modalità di emanazione del citato D.P.C.M., il comma 4 prevede che esso venga adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente, e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  Il comma 5 prevede che i comuni procedano, entro il termine di un anno dall'entrata in vigore delle disposizioni regionali suddette (o, in mancanza, del D.P.C.M. di cui sopra), all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti. Si osserva che il comma 1 non utilizza la parola «aree», ma prevede «l'individuazione negli strumenti di pianificazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio».
  Decorso il termine di cui al comma 5 senza che l'individuazione sia stata effettuata, il comma 6 dispone che la regione:
   diffida il comune a provvedere, assegnando un termine non superiore a 90 giorni;
   decorso infruttuosamente anche tale termine, procede in via sostitutiva entro i successivi 90 giorni.

  Lo stesso comma 6 prevede che, decorso il secondo dei termini indicati, nel territorio del comune inadempiente è vietata la realizzazione di interventi edificatori privati (sia residenziali, sia di servizi, sia di attività produttive) comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo. In mancanza di diffida da parte della regione, il divieto si applica in ogni caso decorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 5.
  L'articolo 5 reca una delega al Governo per l'adozione, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione degli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale, secondo taluni principi e criteri direttivi elencati nelle lettere da a) a c) del comma 1.
  Il comma 2 prevede l'adozione dei decreti legislativi, previo parere della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione (termine prorogabile di tre mesi).
  Il comma 3 modifica l'articolo 16, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), al fine di fissare un termine (31 marzo di ogni anno) entro il quale i comuni:
   deliberano, per gli interventi su edifici esistenti, che i costi di costruzione ad essi relativi siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni;
   adeguano i propri regolamenti al fine di incentivare gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del citato T.U.

  Il comma 4 esclude dalla applicazione della disciplina di cui al presente articolo: i centri storici, le aree urbane ad essi equiparate, nonché le aree e gli immobili considerati beni culturali e di interesse paesaggistico ai sensi degli articoli 10 e 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali), salvo espressa autorizzazione della competente sovrintendenza.
  L'articolo 6 disciplina la figura del compendio agricolo neorurale. Viene, a tal fine, previsto che le regioni ed i comuni, Pag. 177nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come tali gli insediamenti rurali locali (comma 1). È richiesto, comunque, il rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, che comprende le tipologie di architettura rurale aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale nella categoria dei beni culturali, e dalle norme contenute nei piani paesaggistici sovraordinati.
  Presupposti per l'ammissibilità di tale destinazione urbanistica sono:
   il recupero edilizio, inclusa la demolizione e la ricostruzione, salvi i casi di cui al comma 3, insieme al recupero ed alla qualificazione del patrimonio agricolo e ambientale;
   la compatibilità degli interventi edilizi con il paesaggio a dominanza rurale;
   la presenza di adeguata accessibilità.

  Il comma 2 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati.
  Il comma 3 specifica che gli interventi edilizi che vengono effettuati sul compendio agricolo devono prediligere il riuso e la riqualificazione, anche con la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti.
  Secondo il comma 4, i nuovi fabbricati sono da realizzarsi in modo da permettere un inserimento paesaggistico adeguato; a tal fine l'ente territoriale dovrà stabilire i requisiti tenendo conto della normativa vigente, della pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e paesistica vigente.
  Il comma 3 precisa comunque che:
   la demolizione e ricostruzione non può interessare manufatti di valore storico-culturale;
   gli interventi edilizi non devono comportare maggior consumo di suolo all'interno del compendio (il momento al quale ancorare il limite è fissato alla data di entrata in vigore della legge in esame);
   le regioni e i comuni definiscono la percentuale di superficie ricostruibile, valutata a seconda delle tipologie da recuperare, delle peculiarità dei contesti ambientali e territoriali, del carico urbanistico generato dalle nuove funzioni;
   tale percentuale non può comunque superare la consistenza complessiva delle superfici esistenti e non può essere ceduta a terreni agricoli non confinanti che, se del caso, concorrono a formare il compendio.

  Il comma 5 prevede che all'interno del compendio agricolo, ferma restando la prevalente destinazione ad uso agricolo, è possibile prevedere le destinazioni d'uso elencate (attività amministrative; servizi ludico-ricreativi; servizi turistico-ricettivi; servizi dedicati all'istruzione; attività di agricoltura sociale; servizi medici e di cura; servizi sociali; attività di vendita diretta dei prodotti agricoli o ambientali locali; artigianato artistico).
  Sono, invece, escluse, ai sensi del comma 6, le destinazioni d'uso:
   residenziale, salvo il caso in cui sia già esistente alla data di approvazione della legge (si osserva, al riguardo, che sarebbe preferibile prevedere come termine quello dell'entrata in vigore della legge), o sia previsto un alloggio per il custode o di un'unità abitativa nell'ambito del recupero degli edifici;
   produttiva di tipo industriale o artigianale.

  Il comma 7 prevede che il progetto di compendio agricolo neorurale è accompagnato da un progetto unitario convenzionato e dall'obbligo di conservare indivisa la superficie per almeno venti anni. Il vincolo deve essere registrato nei registri immobiliari e catastali. Nell'arco temporale di venti anni, la proprietà può essere ceduta solo integralmente. In caso di successione è considerato un bene indivisibile Pag. 178sino allo scadere del ventesimo anno dalla trascrizione.
  Il comma 8, infine, richiede che il progetto di compendio agricolo neorurale preveda interventi di mitigazione e compensazione preventivi.
  L'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione:
   essere destinate ad uso diverso da quello agricolo (sono esenti da tale limite i compendi agricoli che abbiano chiesto, ai sensi dell'articolo 6, una destinazione aggiuntiva rispetto a quella agricola, nell'ambito di quelle elencate dal comma 5);
   essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica (l'articolato aggiunge, senza che, peraltro, sia chiaro il significato, «nonché di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola» essendo una categoria più specifica comunque compresa nella categoria più ampia richiamata all'inizio), ad eccezione delle opere pubbliche.

  L'Autorità competente all'erogazione degli aiuti (nel caso della PAC, l'Agea, e, nel caso della politica di sviluppo rurale, le regioni) pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei terreni, ripartiti per comune, che hanno ricevuto i finanziamenti; in tal modo il Comune potrà annotare il vincolo in esame nel certificato di destinazione urbanistica. In tutti gli atti di modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola deve essere fatta menzione del vincolo in esame, salvo nel caso in cui si tratti di trasferimenti derivanti da procedure esecutive e concorsuali (comma 2). Il comune, in caso di violazione, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi. È prevista, comunque, l'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al D.P.R. n. 380/200: si tratta del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia che, al Titolo IV, il Capo I, detta disposizioni sulla «Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità».
  L'articolo 8 attribuisce priorità ai comuni, iscritti nel registro di cui all'articolo 9, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati (comma 1):
   agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore;
   agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso non più sfruttati ai fini agricoli.

  Il comma 2 attribuisce lo stesso ordine di priorità di cui al comma 1 anche a soggetti privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1, nonché il recupero del suolo ad uso agricolo mediante la demolizione di capannoni e altri fabbricati rurali strumentali abbandonati.
  Il comma 3 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, nei limiti delle proprie competenze, l'adozione di misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione di un registro dove sono iscritti i comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità Pag. 179da rispettare in ordine alla pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione superiore alla quantità definita dalla regione di appartenenza.
  Il registro è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, acquisito il parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 10, comma 1, prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dall'articolo 7 del disegno di legge (e segnatamente dal comma 3 di tale articolo) e dal testo unico in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:
   alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
   al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici;
   a interventi di riuso e di rigenerazione;
   ad interventi di demolizione di costruzioni abusive;
   all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
   a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte alla prevenzione e alla mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
   a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.

  Il comma 2 abroga, pertanto, il comma 8 dell'articolo 2 della L. 244/2007, secondo il quale, per gli anni dal 2008 al 2014, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 (T.U. edilizia), possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
  L'articolo 11, comma 1, reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni. La medesima disposizione precisa che, decorso inutilmente il termine di tre anni, nelle regioni e province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media di consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
  In base a tale disciplina, non è consentito il consumo di suolo fatta eccezione per:
   i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, ossia di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ossia nei programmi triennali dei lavori pubblici;
   le opere prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, elencate nel Documento di economia e finanza. Si tratta delle venticinque opere, comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. «legge obiettivo») elencate nell'Allegato al DEF 2015 trasmesso nel mese di aprile 2015 al Parlamento e aggiornato con il documento presentato nel Consiglio dei ministri del 13 novembre 2015.

  La norma fa comunque salvi:
   i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato;Pag. 180
   gli interventi ed i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi comunque denominati adottati prima della entrata in vigore della legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942.

  Si tratta degli obblighi che derivano dalla sottoscrizione delle convenzioni tra comuni e soggetti privati volte a disciplinare la cessione gratuita delle aree di urbanizzazione, nonché gli adempimenti e gli obblighi connessi con gli oneri di urbanizzazione.
  Restano inoltre fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge.
  Il comma 2, infine, specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

  Gianpiero D'ALIA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

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