CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 133

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.45.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
Nuovo testo unificato C. 275 e abb.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 275 e abbinate, recante disposizioni in materia di conflitto di interesse, ai fini dell'espressione del parere di competenza alla I Commissione, che avrà luogo nella seduta odierna, in modo da consentire alla Commissione di merito di concludere l'esame in sede referente, in vista dell'avvio della discussione in Assemblea, prevista per la prossima settimana.

  Giuseppe ZAPPULLA (PD), relatore, osserva che il testo, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente, reca una disciplina organica della materia, che sostituisce Pag. 134in modo pressoché integrale la legge 20 luglio 2004, n. 215, la cosiddetta «legge Frattini», recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi. L'articolo 1, analogamente al vigente comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 215 del 2004, prevede che i titolari di cariche politiche nell'esercizio delle loro funzioni operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati. Rileva che l'ambito soggettivo di applicazione della nuova normativa, previsto dall'articolo 2, è rappresentato dai titolari di cariche di governo nazionali, identificati con il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, dai titolari di cariche di governo regionali, identificati con i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti della giunte regionali e delle province autonome, dai membri del Parlamento e dai consiglieri regionali. Osserva che si tratta di uno spettro applicativo più ampio di quello previsto dall'articolo 1 della cosiddetta «legge Frattini», che si riferiva esclusivamente ai titolari di cariche di governo. L'articolo 3 prevede che l'autorità competente per l'attuazione della legge sia l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.
  Segnala che il Capo II reca le disposizioni riferite alla prevenzione di situazione di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo, qualificate dall'articolo 4 come le fattispecie nelle quali il titolare della carica abbia un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche a lui attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza. Al fine di verificare la sussistenza di situazioni di conflitto di interesse l'articolo 5 stabilisce gli obblighi di dichiarazione ai quali sono tenuti il titolare della carica di governo, il coniuge non legalmente separato e i parenti entro il secondo grado del titolare della carica, nonché ogni persona stabilmente convivente con il titolare della carica, ad eccezione del caso di lavoro domestico.
  Osserva che l'articolo 6 individua le situazioni di incompatibilità con la carica di governo nazionale. Per quanto maggiormente interessa le competenze della nostra Commissione, rileva che la lettera b) del comma 1, nel prevedere che la titolarità dell'incarico di governo sia incompatibile con qualunque impiego pubblico o privato conferma, in sostanza, quanto attualmente previsto dall'articolo 2 della legge n. 215 del 2004, che, alle lettere e) ed f) del comma 1 prevede il divieto di esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato. Il successivo comma 6 prevede che i titolari delle cariche di Governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. Il parere si intende favorevolmente espresso qualora entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo. In caso di violazione di tale ultima disposizione si prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego, o dall'attività professionale o imprenditoriale, o dalla funzione vietati. Per vantaggio economico si intende il profitto conseguito dall'impiego, dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Segnala che, attualmente, l'articolo 2, comma 4, della legge n. 215 del 2004 stabilisce che il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici, il divieto di ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in società aventi fini di lucro o in attività di Pag. 135rilievo imprenditoriale e il divieto di esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati perdurino per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonché di società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. Il comma 7, analogamente a quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 2, comma 5 della legge n. 215 del 2004, stabilisce che i dipendenti pubblici o privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Al riguardo, il provvedimento precisa che si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti. Per i titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali si prevede la sospensione di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  Rileva che l'articolo 7 disciplina gli obblighi di astensione che possono essere imposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora il titolare della carica di governo possa adottare atti o partecipare a decisioni tali da produrre un vantaggio economicamente rilevante e differenziato al titolare o ai suoi congiunti. Il titolare della carica può promuovere una valutazione dell'Autorità a riguardo. L'articolo 8 individua, quindi, situazioni di potenziale conflitto di interessi di carattere patrimoniale, derivanti dal possesso di partecipazioni rilevanti in settori strategici, quali la difesa, l'energia, il credito, le opere pubbliche di preminente interesse nazionale, le comunicazioni, l'editoria di rilievo nazionale, i servizi pubblici in concessione o autorizzati e il settore pubblicitario, che possano determinare il condizionamento nell'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite ovvero alterare le regole concorrenziali del mercato. In presenza di tali situazioni, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato propone misure per la prevenzione del conflitto di interesse, regolamentate dal successivo articolo 9, che prevede, in particolare, l'affidamento delle attività patrimoniali ad una gestione fiduciaria. Durante la gestione il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo riguardo alla gestione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria inflitta dall'Autorità, che vigila sull'osservanza sull'effettiva separazione della gestione e sulle prescrizioni della legge. Il successivo articolo 10 disciplina il regime fiscale delle attività relative alla gestione fiduciaria, mentre l'articolo 11 reca una disposizione che impone alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di disciplinare, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, le situazioni di conflitto di interesse dei titolari delle rispettive cariche di governo uniformandosi ai principi del Capo II, affidando i poteri in materia all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Qualora tale normativa non sia adottata entro detto termine, si applica la normativa nazionale prevista dal provvedimento in esame.
  Segnala che l'articolo 12 rivede la disciplina dell'ineleggibilità dei membri del Parlamento, al fine di prevedere l'ineleggibilità di soggetti che, direttamente o indirettamente, abbiano un ruolo dominante o di controllo su imprese che risultino vincolate con lo Stato per contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica, in termini più ampi di quanto attualmente previsto dall'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati. La norma individua specifiche cause di esclusione dall'ineleggibilità legate alla cessazione dalle cariche o alla cessione della proprietà o dei pacchetti azionari o all'adempimento delle prescrizioni Pag. 136dell'autorità garante della concorrenza e del mercato. È altresì previsto il divieto di cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, a società collegata o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina in questione ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero. L'articolo 13 introduce tra i principi in materia di ineleggibilità dei consiglieri regionali la previsione di una causa di ineleggibilità analoga a quella regolata per il Parlamento nazionale dal precedente articolo 12.
  Rileva che il Capo IV reca disposizioni concernenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato. In particolare, l'articolo 14 riporta a cinque il numero dei componenti dell'Autorità e ridefinisce i requisiti richiesti per la nomina e le procedure per la loro elezione da parte della Camera e del Senato, in luogo della nomina d'intesa tra i presidenti delle Camere prevista dalla legislazione vigente. In ultimo, il Capo V reca le disposizioni finali, affidando all'articolo 15 le controversie relative agli atti e alle sanzioni adottati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e, specificamente, alle sezioni specializzate in materia di impresa. L'articolo 16 reca, infine, l'abrogazione della maggior parte delle disposizioni della cosiddetta «legge Frattini», integrando le disposizioni dell'articolo 7 della medesima legge, attinenti alle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di conflitto di interessi.
  Nel complesso, ritiene che vi siano le condizioni per esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento, che reca una riforma organica della disciplina in materia di conflitti di interessi che rafforza e rende più efficaci le disposizioni legislative vigenti. Per quanto attiene specificamente alle materie di competenza della Commissione, rileva che il provvedimento sostanzialmente conferma l'assetto normativo vigente, garantendo che i titolari di cariche di governo nazionali si dedichino in via esclusiva al proprio incarico, senza le interferenze derivanti dallo svolgimento di impieghi pubblici o privati.
  Propone, pertanto, di esprimere parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame in sede consultiva del disegno di legge Atto Camera 3540, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea 2015, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalla Commissione.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, ricorda che le Commissioni di settore hanno la facoltà di esaminare e votare emendamenti entro specifici limiti. In primo luogo, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza Pag. 137di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea. Ricorda, infine, che per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.

  Gessica ROSTELLATO (PD), relatrice, segnala, in primo luogo, che il disegno di legge di delegazione europea, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la precedente legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che nei giorni scorsi è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015, di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni. Anche con riguardo al 2015, pertanto, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente. Il disegno di legge di delegazione europea 2015, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta «sessione comunitaria» espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, si compone di quattordici articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo. L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di otto direttive europee e di una raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a dodici regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014.
  Segnala che gli unici profili di competenza della Commissione lavoro, peraltro assai limitati, sono riferibili agli articoli 9 e 12. In particolare, l'articolo 9 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macro prudenziale delle autorità nazionali. Agli Stati membri è richiesto di riconoscere nella legislazione nazionale la politica macro prudenziale come obiettivo, di cui la raccomandazione fissa finalità e Pag. 138caratteri fondamentali, nonché di istituire un'autorità nazionale responsabile per tale attività. Con la disposizione in esame, in particolare, si dispone la creazione di un apposito Comitato per le politiche macro prudenziali, cui partecipino le autorità del settore bancario e finanziario; il Comitato ha specifiche funzioni di indirizzo e raccomandazione, nonché poteri di richiesta di informazioni ad enti pubblici e privati. Il comma 2 contiene i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega, che riflettono i principi concordati nell'ambito del gruppo di lavoro istituito con le autorità di vigilanza nazionali, quali Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e – per quanto di interesse della Commissione – la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
  Rileva che l'articolo 12 elenca principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa – già conferita con la legge di delegazione europea 2014 – per il recepimento della direttiva 2014/17/UE, cosiddetta, direttiva MCD – Mortgage Credit Directive, in materia di protezione dei consumatori e del livello di professionalità dei creditori ed intermediari al credito nel mercato dei mutui per l'acquisto di immobili residenziali. In particolare, tra i principi e criteri direttivi si prevede che siano esclusi dall'ambito di applicazione della nuova disciplina – tra gli altri – i contratti di credito in cui il creditore è un'organizzazione alla quale possono aderire in qualità di membri soltanto le persone che risiedono o che lavorano come dipendenti in una zona determinata o i dipendenti, in attività o in pensione, di un determinato datore di lavoro, o le persone che soddisfano altri criteri fissati dalla legislazione nazionale quale condizione per l'esistenza di un vincolo comune fra i membri ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera e), della direttiva MCD.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sarà stabilito nella prossima riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

  La seduta termina alle 14.55.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 14.55.

Proposta di nomina del professor Mario Padula a presidente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).
Nomina n. 65.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 17 febbraio 2016.

  Walter RIZZETTO, presidente, ricorda che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi dell'11 febbraio scorso, nella seduta di oggi la Commissione procederà alla votazione della proposta di parere sulla nomina.

  Titti DI SALVO (PD), relatrice, osserva che gli elementi forniti dal professor Padula nell'audizione informale di ieri integrano le informazione in possesso della Commissione e disegnano un quadro che, a suo avviso, permette di formulare una proposta di parere favorevole.

  Tiziana CIPRINI (M5S), pur apprezzando il profilo accademico del professor Padula, preannuncia l'astensione del suo gruppo, dal momento che il candidato alla Pag. 139carica di presidente della COVIP non appare, a suo avviso, in possesso delle necessarie competenze in materia di vigilanza. Il MoVimento 5 Stelle, pertanto, pur non essendo pregiudizialmente ostile al professor Padula, si impegna a vigilare sul vigilante.

  Walter RIZZETTO, presidente, dato conto delle sostituzioni pervenute alla presidenza, indìce la votazione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione procede, quindi, alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

  Walter RIZZETTO, presidente, comunica il risultato della votazione:

  Presenti:  25  
  Votanti:  21  
  Astenuti:  4  
  Maggioranza:  12  
   Hanno votato sì:  19   
   Hanno votato no:  2   
(La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Albanella, Arlotti, Capone (in sostituzione della deputata Simoni), Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Martelli, Miccoli, Miotto (in sostituzione della deputata Gribaudo), Mottola, Murer (in sostituzione della deputata Patrizia Maestri), Piccione (in sostituzione della deputata Paris), Giorgio Piccolo, Rizzetto, Rostellato, Rotta, Tinagli e Zappulla.
  Si sono astenuti i deputati: Ciprini, Cominardi, Simonetti e Tripiedi.

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che comunicherà alla Presidenza della Camera il parere favorevole testé espresso, ai fini della sua trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 15.15.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 febbraio 2015. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.15.

5-05644 Tripiedi: Età di pensionamento dei macchinisti ferroviari.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Davide TRIPIEDI (M5S), pur ringraziando il sottosegretario Cassano per la sua risposta, ritiene paradossale che il Governo esponga i dati relativi al Fondo destinato al pensionamento anticipato dei lavoratori addetti ad attività usuranti, cui i macchinisti non possono accedere, in quanto la loro attività non è classificata come usurante. Ribadisce le contraddizioni della normativa in vigore, che costringe i macchinisti ferroviari ad accedere al pensionamento a sessantasette anni, quando la loro aspettativa di vita è di sessantacinque anni. Ricorda ancora che per tale categoria l'innalzamento dell'età pensionabile disposto dal decreto-legge n. 201 del 2001 è stato di ben nove anni e che non c’è coerenza nella disciplina che permette ad un autista che trasporta anche solo sei passeggeri di accedere al pensionamento sei anni prima rispetto a quanto è concesso ad un macchinista, che conduce centinaia di persone sui treni ad alta velocità. A suo avviso, si tratta anche di una questione di sicurezza pubblica. Chiede, pertanto, al Governo di fornire alla prossima occasione dati più pertinenti di quelli forniti in risposta alla sua odierna interrogazione.

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5-07620 Gnecchi: Pensionamenti d'ufficio disposti dall'INPS.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO risponde all'interrogazione nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Marialuisa GNECCHI (PD) osserva che la situazione illustrata dal sottosegretario non corrisponde ai dati in suo possesso. Infatti, solo considerando la situazione della sede INPS di Bolzano, una sede molto piccola, a lei risultano i casi di almeno due lavoratrici forzatamente collocate a riposo, una delle quali con venti anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2011 comprensivi del periodo di maternità al di fuori del rapporto di lavoro. Osserva che tale lavoratrice, paradossalmente, solo per questo motivo è stata collocata a riposo coattamente al compimento dei 65 anni di età, altrimenti avrebbe potuto rimanere in servizio almeno fino ai 66 anni e 3 mesi, età di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia. Sottolinea, peraltro, che si tratta di un'infermiera di cui la sede avrebbe estremo bisogno. Risponde, invece, al vero che l'INPS ha revocato i collocamenti a riposo forzati che avrebbero dovuto attuarsi il 1o febbraio 2015, ma è anche vero che gli stessi soggetti sono stati successivamente collocati a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età e quindi non sono computati nell'ambito degli esuberi ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, ma tra i pensionamenti coatti per il raggiungimento del limite ordinamentale. A suo avviso, si tratta, tuttavia, solo di una sofisticata differenza.
  Fa presente, inoltre, che non risulta che l'INPS abbia provveduto ad aggiornare le graduatorie dei lavoratori in esubero, come veniva invece richiesto dal Ministero nella nota del 9 ottobre 2014, e che non si è data la precedenza a coloro che hanno espresso la preferenza per l'accesso al pensionamento, con il risultato che sono stati collocati a riposo coloro che avrebbero preferito continuare l'attività lavorativa. In particolare, fa riferimento anche a quarantacinque dipendenti dell'INPS che, dal punto di vista pensionistico, sono assimilati al settore privato in quanto iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), mentre, dal punto di vista del rapporto di lavoro, sono considerati pubblici dipendenti e, come tali, non possono godere dell'applicazione del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, non potendo pertanto accedere al pensionamento a 64 anni e 7 mesi.
  Sottolinea, quindi, che i dipendenti dell'INPS non hanno potuto accedere su base volontaria ai pensionamenti per esubero e non beneficiano di quanto disposto dal richiamato comma 15-bis.

  Walter RIZZETTO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 febbraio 2015.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.35.

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