CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 febbraio 2016
595.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 115

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene la viceministra per lo sviluppo economico, Teresa Bellanova.

  La seduta comincia alle 8.25.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.
Nuovo testo unificato C. 241 Rubinato, C. 75 Realacci, C. 811 Baretta e C. 2726 Da Villa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 4 febbraio scorso.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, ricorda che nella seduta dello scorso 4 febbraio sono stati presentati emendamenti sul nuovo testo in esame. Invita pertanto la relatrice ad esprimere il parere sugli emendamenti presentati.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 1.1, parere favorevole sull'emendamento Marcon 1.2, parere contrario Pag. 116sull'emendamento Schullian 1.3, e parere favorevole sull'emendamento Rubinato 1.4.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Marcon 2.1, parere contrario sull'emendamento Schullian 2.2 e parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.3, parere contrario sugli emendamenti Marcon 2.4 e Duranti 2.5, parere favorevole sull'emendamento Da Villa 2.6; invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, sugli emendamenti Allasia 2.7 e 2.8; esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.9 e parere contrario sull'emendamento Squeri 2.10, esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 2.11, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini «Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 3) con il seguente: 3. di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi, anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;.»; esprime parere contrario sugli emendamenti Allasia 2.12, Schullian 2.13 e Squeri 2.14.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Schullian 3.1, parere contrario sugli emendamenti Marcon 3.2 e 3.3 e parere favorevole, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole «quali le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS)» sull'emendamento Marcon 3.4, esprime quindi parere contrario sull'emendamento Marcon 3.5.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 4.1, Marcon 4.2 e Schullian 4.3.
  Esprime parere contrario sugli emendamenti Schullian 5.1 e Allasia 5.2 e parere favorevole sull'emendamento Da Villa 5.3.
  Esprime parere contrario sull'emendamento Schullian 6.1.
  Esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 9.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 9.2.
  Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Schullian 10.1 e Da Villa 10.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento Allasia 10.3.
  Esprime parere favorevole sugli emendamenti Rubinato 11.1, Da Villa 11.2, parere contrario sull'emendamento Allasia 11.3 e parere favorevole sull'emendamento Da Villa 11.4.

  La viceministra Teresa BELLANOVA esprime parere conforme a quello della relatrice.

  La Commissione respinge l'emendamento Allasia 1.1 e approva l'emendamento Marcon 1.2 (vedi allegato 1).

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 1.3

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Rubinato 1.4 e Marcon 2.1.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 2.2.

  La Commissione approva l'emendamento 2.3.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL) ritira gli emendamenti Marcon 2.4 e Duranti 2.5, di cui è cofirmataria.

  La Commissione approva l'emendamento Da Villa 2.6, respinge con distinte votazioni gli emendamenti Allasia 2.7 e 2.8, approva l'emendamento Schullian 2.9 e respinge l'emendamento Squeri 2.10.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 2.11.

  La Commissione approva l'emendamento Schullian 2.11, nel testo riformulato e respinge l'emendamento Allasia 2.12.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 2.13.

Pag. 117

  La Commissione respinge l'emendamento Squeri 2.14, approva l'emendamento Schullian 3.1 e con distinte votazioni respinge gli emendamenti Marcon 3.2 e 3.3.

  Lara RICCIATTI (SI-SEL) non accetta la riformulazione proposta dalla relatrice all'emendamento Marcon 3.4, ritenendo importante inserire nel testo il riferimento ai gruppi di acquisto solidale.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, sottolinea che la riformulazione proposta è motivata dall'opportunità di rendere più inclusivo il testo nei confronti di altre esperienze dell'economia solidale.

  Gianluca BENAMATI (PD) concorda con le osservazioni della relatrice.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Marcon 3.4 e 3.5.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) illustra le finalità del proprio emendamento 4.1 volto a inserire prevedere tra gli enti rappresentativi del commercio equo e solidale tutti i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, tra i quali gli enti di promozione delle filiere e i licenziatari dei marchi.

  Chiara SCUVERA (PD), relatrice, sottolinea che la pubblicità dell'Elenco nazionale non ha carattere costitutivo, ma si tratta di una pubblicità notizia che consente alla commissione di svolgere le sue funzioni di vigilanza e ai consumatori di conoscere le filiere del commercio equo e solidale.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 4.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Marcon 4.2.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira i propri emendamenti 4.3 e 5.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Allasia 5.2 e approva l'emendamento Da Villa 5.3.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) ritira il proprio emendamento 6.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Da Villa 9.1, 9.2 della Relatrice, gli identici emendamenti Schullian 10.1 e Da Villa 10.2 e respinge l'emendamento Allasia 10.3. Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Rubinato 11.1 e Da Villa 11.2, respinge l'emendamento Allasia 11.3 e approva l'emendamento Da Villa 11.4.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni consultive per l'espressione del prescritto parere.
  Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.45.

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Antonio Gentile.

  La seduta comincia alle 14.45.

5-07407 Scagliusi: Questioni relative al progetto «Interconnessione TAP».

  Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto Pag. 118della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Ricorda come il suo gruppo si sia sempre dichiarato contrario alla realizzazione del gasdotto TAP in quanto economicamente non utile per la regione Puglia, per le necessità di approvvigionamento di gas dell'Italia, e potenzialmente dannoso per l'impatto ambientale e il turismo. Sottolinea altresì come il Presidente della regione Puglia abbia dichiarato di non aver ricevuto alcuna comunicazione in merito alla classificazione del TAP all'interno della rete nazionale dei gasdotti e di aver pertanto presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per impugnare il decreto ministeriale del 20 ottobre 2015.

5-07497 Ginefra: Stato di attuazione del protocollo d'intesa per la soluzione della vertenza OM Carrelli.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Dario GINEFRA (PD), replicando, prende atto della risposta. Sottolinea come la vertenza abbia assunto dimensioni assai più ampie includendo l'ex Isotta Fraschini di Gioia Tauro. Sottolinea che da informazioni assunte nelle ultime ore sembrerebbe che manchino solo alcuni dettagli alla sottoscrizione dell'Accordo di programma per gli investimenti da realizzare nel prossimo triennio nei complessi industriali per la produzione di veicoli a ridotto impatto ambientale. Raccomanda, inoltre, che sia fissato tempestivamente l'incontro annunciato dalla viceministra, in quanto la regione Puglia e la città metropolitana di Bari che hanno adempiuto per prime al trasferimento del capannone ex OM Carrelli rischiano oggi di essere penalizzate dalla scadenza della cessione del fabbricato prevista entro il prossimo 31 di marzo. Ricorda al rappresentante del Governo che sono in scadenza nel prossimo mese di giugno gli ammortizzatori sociali e che quindi è assolutamente urgente sottoscrivere l'accordo di programma.

5-07564 Lodolini: Piano industriale della JP Industries.

  Il sottosegretario Antonio GENTILE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Emanuele LODOLINI (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta articolata fornita dal rappresentante del Governo che ricostruisce la complessa vicenda giudiziaria del gruppo, anche se evidenzia come non risultino ancora precisi elementi informativi relativamente al Piano industriale dell'azienda.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 febbraio 2016. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015».
C. 3540 Governo.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, avverte che la Commissione procederà oggi all'esame, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di delegazione europea 2015.
  Ricorda che la Commissione esamina, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea, assegnato in sede referente alla XIV Commissione, e Pag. 119conclude tale esame con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione.
  Gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.

  Vanessa CAMANI (PD), relatrice, espone in sintesi i contenuti del disegno di legge di cui in titolo.
  Il disegno di legge di delegazione europea, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione.
  La legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha attuato una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, ha sostituito la legge comunitaria annuale, prevista dalla legge n. 11 del 2005, con i due strumenti sopra richiamati. In particolare, l'articolo 30, comma 2, specifica che con la legge di delegazione europea viene conferita al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Nei tre anni successivi all'approvazione della riforma il Parlamento ha proceduto all'approvazione di sei leggi ordinarie di attuazione del diritto europeo, ovvero tre leggi di delegazione europea e tre leggi europee (riferite agli anni 2013, 2013-secondo semestre e 2014). Nella legislatura corrente è stato quindi possibile accelerare il percorso di recepimento della normativa dell'Unione, garantendo l'attuazione in via legislativa di oltre cento direttive (117, quelle attuate al 31 gennaio 2016), alcune delle quali (oltre 20) erano contenute nei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, di cui era stata avviata l'istruttoria parlamentare nella precedente legislatura, ma che non furono mai approvate. Prima di procedere alla illustrazione dei contenuti del disegno di legge, segnalo che, nei giorni scorsi, è stato presentato – presso l'altro ramo del Parlamento – il disegno di legge europea 2015 (S. 2228), di cui il Senato dovrebbe iniziare l'esame nei prossimi giorni. Anche con riguardo al 2015, quindi, si conferma la scelta procedurale del Governo – già adottata con le leggi riferite all'anno 2014 – di sottoporre, in via separata, i due provvedimenti all'esame delle due Camere, che li esamineranno quasi contestualmente.
  Il disegno di legge C. 3540 consta di 14 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, contenenti l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo.
  L'articolato contiene disposizioni di delega e principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega riguardanti il recepimento di 8 direttive europee e di una raccomandazione CERS (Comitato europeo per il rischio sistemico), nonché l'adeguamento della normativa nazionale a 12 regolamenti europei. Inoltre, per il recepimento di una direttiva (2014/17/UE) il disegno di legge prevede principi e criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega legislativa, che è già stata conferita con la precedente legge di delegazione europea 2014.
  Segnala che negli allegati A e B del disegno di legge sono elencate, rispettivamente, 1 e 6 direttive. La direttiva 2011/91/UE, invece, non risulta inserita negli allegati, in quanto la relativa disposizione di delega legislativa è contenuta all'articolo 4 del disegno di legge.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa, il disegno di legge ha ad oggetto il recepimento delle direttive pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE), successivamente all'approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2014, avvenuta lo scorso 14 maggio 2015. In Pag. 120quell'occasione, il testo non subì modificazioni presso la Camera dei deputati e fu approvato definitivamente il successivo 2 luglio.
  Tra le direttive inserite nel disegno di legge di delegazione europea 2015, invero, cinque sono state pubblicate nel 2015, due sono riferite al 2014 e una al 2011.
  Quanto alle direttive pubblicate nell'anno 2015, complessivamente circa 40, rileva che per alcune la delega per il recepimento in via legislativa è stata conferita con legge di delegazione europea 2014; in alcuni casi, si prevede un recepimento in via amministrativa; sono numerose, tuttavia, le direttive (pubblicate nel 2015 nella GUUE), che non risultano inserite nel presente disegno di legge.
  Con riferimento ai tempi di recepimento, il provvedimento in esame non contempla direttive per le quali sia già scaduto il termine fissato per il recepimento nell'ordinamento nazionale. Il termine scadrà nel corso del 2016 per quattro direttive, e nel corso del 2017, per due direttive; infine, una direttiva andrà recepita entro il 2018.
  L'articolo 1, come di consueto, reca la delega al Governo per l'attuazione delle direttive europee, di cui agli allegati A e B, rinviando, per quanto riguarda i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi della delega, alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il comma 2 prevede che gli schemi di decreto legislativo recanti attuazione delle direttive incluse nell'allegato B siano sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari. Tale procedura è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all'allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali. Il comma 3, infine, dispone che eventuali spese non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali, possano essere previste nei decreti legislativi attuativi esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti. Alla copertura degli oneri eventualmente previsti, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012.
  Per quanto concerne i profili di competenza ovvero d'interesse della X Commissione, rammenta in particolare le seguenti direttive.
  L'articolo 4 delega il Governo ad emanare decreti legislativi sull'etichettatura e informazione sugli alimenti ai consumatori, in tema di rintracciabilità dello stabilimento di origine del prodotto ed in ordine all'apparato sanzionatorio. La delega mira all'adeguamento ai principali riferimenti nella normativa europea in materia, rappresentati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha modificato regolamenti e direttive preesistenti, e dalla direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il comma 2 aggiunge principi e criteri specifici per l'esercizio della delega.
  L'articolo 6 reca la delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo che – nel rispetto dei principi di cui alla legge n. 185 del 1990 – provveda a riordinare e semplificare le procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e ad applicare le sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Il comma 2 (lettere a)-g)) indica una serie di ulteriori principi direttivi specifici, prevedendo, in particolare, la necessità di adeguare la normativa nazionale a taluni regolamenti CE/UE concernenti i prodotti e le tecnologie a duplice uso, le sanzioni in materia di embarghi commerciali, l'esportazione di materiali proliferanti (regolamento (CE) n. 428/2009; regolamenti (UE) n. 599/2014 e n. 1382/2014, che modificano entrambi il regolamento (CE) n. 428/Pag. 1212009; regolamento (CE) n. 1236/2005 e regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011).
  L'articolo 8 prevede una delega per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per l'adeguamento al regolamento (UE) n. 305/2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. Principi e criteri direttivi specifici di delega, sono introdotti dal comma 2. Una delega per l'emanazione di disposizioni correttive e integrative è contenuta al comma 4, mentre il comma 5 prevede una clausola di invarianza finanziaria.
  Tra i principi e i criteri direttivi specifici di delega previsti dalla disposizione in esame si segnalano:
   la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti italiani all'interno del Comitato permanente per le costruzioni;
   la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione;
   la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB);
   l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale;
   l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante;
   la possibilità di affidare ad Accredia compiti di valutazione e controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione;
   la previsione di disposizioni in tema di proventi e tariffe;
   la previsione di sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento.

  Il comma 1 prevede che l'esercizio della delega è effettuato:
   entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge;
   su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno;
   acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

  Il comma 2 prevede che nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici, tra i quali:
   la fissazione dei criteri per la nomina dei rappresentanti dell'Italia in seno al comitato di cui all'articolo 64 del Regolamento ed al gruppo di cui all'articolo 55 del regolamento;
   la costituzione di un Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti nel settore dei prodotti da costruzioni e di determinazione degli indirizzi volti ad assicurare l'uniformità ed il controllo dell'attività di certificazione e prova degli organismi notificati e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
   la costituzione di un Organismo nazionale per la valutazione tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione tecnica (TAB) ai sensi dell'articolo 29 del regolamento e fissazione dei relativi princìpi di funzionamento e di organizzazione e individuazione delle amministrazioni che hanno il compito di costituirlo;
   l'individuazione presso il Ministero dello sviluppo economico del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione di cui all'articolo 10, paragrafo l, del Regolamento nonché delle modalità di collaborazione delle altre Amministrazioni Pag. 122competenti, anche ai fini del rispetto dei termini chiari di facile comprensione (paragrafo 3, articolo 10);
   l'individuazione del Ministero dello sviluppo economico quale Autorità notificante ai sensi del Capo VII del regolamento;
   la fissazione dei criteri e delle procedure necessarie per la valutazione, la notifica ed il controllo degli organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza della prestazione, di cui all'articolo 40 del regolamento, anche al fine di prevedere che tali compiti di valutazione e controllo degli organismi possano essere affidati mediante apposite convenzioni all'organismo unico nazionale di accreditamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

  L'articolo 10 della legge individua i princìpi e criteri direttivi specifici per adeguare il quadro normativo vigente al regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al comma 2, lettere a)-g), si prescrive che il Governo emani a tal fine un decreto legislativo, secondo principi e criteri direttivi specifici. Il comma 3 impone al Governo di assumere le iniziative necessarie per incentivare la definizione efficiente, sotto il profilo economico, delle commissioni interbancarie sulle carte di debito per le operazioni nazionali, con l'obiettivo di facilitare l'utilizzo di tali strumenti in segmenti di mercato connotati da un utilizzo elevato del contante e di ridurre gli oneri connessi alla loro accettazione, e conformemente all'articolo 3 del regolamento.
  Per quanto concerne le direttive contenute nell'Allegato B, per le quali i relativi schemi di atti normativi di recepimento sono da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala la direttiva n. 652 del 2015 del Consiglio, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.
  La direttiva (UE) 2015/652 stabilisce le modalità per dare attuazione alle prescrizioni della direttiva 98/70/CE che definisce le specifiche tecniche applicabili ai carburanti per i veicoli stradali, le macchine mobili non stradali, i trattori agricoli e forestali e le imbarcazioni da diporto quando non sono in mare.
  L'articolo 7-bis della direttiva 98/70/CE contiene misure in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, stabilendo l'obbligo per gli Stati membri di designare fornitori di carburante competenti a monitorare e a segnalare le emissioni di tale prodotte durante il ciclo di vita dovute ai carburanti e all'energia fornite (paragrafo 1). A partire dal 2011 i fornitori devono inoltre trasmettere con cadenza annuale all'autorità designata dal rispettivo Stato membro una relazione sull'intensità delle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili e dell'energia forniti in ciascuno Stato. Essi dovranno poi ridurre del 6 per cento, con eventuali obiettivi intermedi, l'intensità dei gas delle emissioni di gas a effetto serra entro il 31 dicembre 2020. Sono previsti obiettivi supplementari indicativi fino a giungere ad una riduzione del 10 per cento (paragrafo 2). Inoltre, l'articolo 8 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di presentare entro il 31 dicembre di ogni anno una comunicazione sui dati nazionali relativi alla qualità dei combustibili utilizzati per il trasporto stradale nell'anno civile precedente.
  L'articolo 3 della direttiva (UE) 2015/652 reca, in particolare, misure riguardanti il metodo di calcolo che dovrà essere applicato dai fornitori nonché lo standard da utilizzare ai fini della comunicazione dei dati. Tale metodo deve produrre comunicazioni sufficientemente precise da consentire alla Commissione europea di valutare criticamente le prestazioni dei fornitori in merito ai loro obblighi. Per il metodo di calcolo si rinvia all'allegato I, che specifica quali sono i gas a effetto serra considerati ai fini dello stesso (biossido di carbonio, protossido di azoto e Pag. 123metano) e identifica la formula da applicare. Tale formula, al fine di incentivare ulteriori riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra, tiene conto anche dei risparmi dichiarati per le riduzioni delle emissioni a monte (Upstream Emission Reductions – UER).
  Quanto agli obblighi di comunicazione per i fornitori, ossia le PMI, questi saranno ridotti al minimo. I dati saranno trasmessi con cadenza annuale secondo il formato armonizzato indicato nell'allegato IV.
  L'articolo 5 della direttiva rimanda all'allegato III per l'ottemperanza degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 della direttiva 98/70/CE.
  I dati da comunicare, che riflettono le successive modifiche apportate alla direttiva 98/70/CE, includono il tipo di combustibile o energia, il volume o quantità di elettricità, l'intensità delle emissioni di gas a effetto serra, le UER, l'origine e il luogo di acquisto.
  Il termine per il recepimento della direttiva è fissato al 21 aprile 2017.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti il martedì 23 febbraio 2016, alle ore 10.

  La Commissione concorda.

  Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato.
Nuovo testo C. 2039 Governo e abb.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e XIII).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2016.

  Daniele MONTRONI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni.

  Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 15.20.

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